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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 23/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4194/2021 Cont. Civ.
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4194 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente:
TRA
(C.F. ), residente in [...], in proprio e Parte_1 C.F._1 anche quale socio amministratore della cessata società A & S snc di TI L e AR S. (P.IVA ), P.IVA_1 rappresentato e difeso dell'avv. MASSAINI CINZIA ( e dell'avv. BONETTI SIMONE C.F._2
FRANCESCO ( ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in 22018 Porlezza (CO) Via C.F._3
Prati (fax: 0344604308, pec: ; Email_1
-attrice-
CONTRO
(C.F. CP_1 C.F._4
-convenuto contumace-
Oggetto: responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. per fatto illecito (reato)
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 26.6.2024, comunicata il giorno successivo, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c., per deposito delle sole note conclusionali (decorrenti dalla comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria) sulle seguenti conclusioni:
per parte attrice : T_
Voglia l'Ill.mo giudice adito, contrariis rejectis, così giudicare:
NEL MERITO
A) Accertato e dichiarato che il Signor ha assunto, nella notte tra sabato 23/11 e domenica 24/11/2019, CP_1 una condotta ingiuriosa nei confronti dell'attore come meglio descritta in narrativa e che detta Parte_1 condotta integra i presupposti di un illecito civile previsto dal Decreto Legislativo 15/01/2016 n. 7 (disposizione in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie e civili), per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento dei danni morali subiti dall'attore che vengono determinati in euro 2.000,00, o nella diversa
1 somma da determinarsi anche in via equitativa che risulterà in corso di causa e dall'istruttoria esperita, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo
B) Accertato e dichiarato che il Signor ha assunto, nella notte tra il 14 ed il 15 aprile 2018, nella notte tra CP_1 sabato 01 e domenica 02/12/2018 e nella notte tra sabato 23 e domenica 24/11/2019, una serie di condotte lesive dell'immagine del locale sito nel Comune Alta Valle Intelvi – Frazione Lanzo – in Viale Poletti, Parte_2 gestito dal sig. socio amministratore della cessata per l'effetto, per i Parte_1 Parte_3 motivi indicati in narrativa, condannare il convenuto al risarcimento dei danni a favore dell'attore e derivanti dalla lesione dell'immagine del locale sito nel Comune Alta Valle Intelvi – Frazione Lanzo – in Viale Parte_2 Poletti di proprietà della società che vengono determinati in euro 2.000,00, o nella diversa somma da determinarsi anche in via equitativa che risulterà in corso di causa e dall'istruttoria esperita, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
C) Accertato e dichiarato che il Signor ha assunto, nella notte tra il 14 ed il 15 aprile 2018, nella notte CP_1 tra sabato 01 e domenica 02/12/2018 e nella notte tra sabato 23 e domenica 24/11/2019, una serie di condotte che hanno provocato un danno da lucro cessante al locale sito nel Comune Alta Valle Intelvi – Parte_2 Frazione Lanzo – in Viale Poletti, gestito dalla cessata ditta individuale , per Controparte_2 l'effetto, per i motivi indicati in narrativa, condannare il convenuto al risarcimento dei danni derivanti da lucro cessante al sig. quale amministratore della società A&S SNC di TI L. e AR A che gestiva il Parte_1 [...]
sito nel Comune Alta Valle Intelvi – Frazione Lanzo – in Viale Poletti che vengono determinati in euro Parte_2 2.677,00, o nella diversa somma da determinarsi anche in via equitativa che risulterà in corso di causa e dall'istruttoria esperita, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo ed entro i limiti della competenza per valore del giudice adito. D) Condannare il convenuto al pagamento della somma di euro di € 976,00, sostenuta dal sig. per le Parte_1 spese legali sostenute nell'ambito del procedimento penale 7788/2019 RGNR – 515/2020 RG. GIP del Tribunale di
Como. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, competenze ed onorari, IVA rifusa
per parte convenuta : nulla, non essendosi costituita. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 28.10.2021, conveniva in Parte_1 giudizio per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti, personalmente nonché quale CP_1 socio amministratore della società A & S Snc di TI L. e AR A (successivamente cancellata in data
11.2.20), in conseguenza delle condotte di rilievo penale reiterate da presso il CP_1 Parte_2
sito nel Comune Alta Valle Intelvi (Co), frazione Lanzo, in Viale Poletti –di proprietà della società suindicata
[...]
e gestito dallo e risalenti alle notti tra il 14 ed il 15 aprile 2018, tra sabato 1 e domenica 2 dicembre T_
2018 e tra sabato 23 novembre e domenica 24 novembre 2019.
Deduceva l'attore che a seguito dei comportamenti di , per lo più alticcio, -consistenti in minacce, CP_1 insulti, imprecazioni e lanci di oggetti diretti nei confronti dello , dell'ex socio del T_ Parte_4 personale dipendente e degli altri avventori del locale-, si erano verificati danni all'attore quantificabili in €
2.000 a titolo di danno morale, € 2.000 a titolo di danno d'immagine, € 2.677,00 per danni da lucro cessante
(quale perdita di guadagno del bar) ed € 976,00 a titolo di spese legali sostenute nell'ambito del procedimento penale 7788/2019 RGNR – 515/2020 RG. GIP del Tribunale di Como, resosi necessario stante le condotte di rilevanza penale poste in essere da . CP_1
In sede di prima udienza, tenutasi in trattazione cartolare il (precedente) G.I., rilevata la mancata costituzione di , nonostante rituale notifica, ne dichiarava la contumacia, assegnando i termini ex art. 183 co.VI cpc, CP_1
2 nel rispetto dei quali veniva depositata da parte attrice la seconda memoria, con richiesta di prova testimoniale ed interpello del convenuto contumace.
Con provvedimento emesso ad esito dell'udienza cartolare del 22 marzo 2023 il sottoscritto G.I., nel frattempo subentrato sul ruolo, riteneva ammissibili e rilevanti i capitoli di prova formulati, ammetteva pertanto la prova testimoniale (con massimo tre testi) e l'interpello. Richiedeva inoltre a parte attrice, ai fini della verificazione della legittimazione attiva, il deposito di visura camerale della società , che Parte_5 veniva prontamente depositata.
All'udienza istruttoria del 08/11/2023 venivano assunte le prove orali e dunque l'interrogatorio formale del convenuto e l'escussione dei testimoni , e . In data 11 novembre Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
2023 il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza (cartolare) per la precisazione delle conclusioni al 26 giugno 2024, data nella quale tratteneva in decisione, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. –decorrenti dalla comunicazione del 27.6.24- per il deposito delle sole conclusionali, stante la contumacia di parte convenuta. Nel rispetto del termine concesso parte attrice depositava la propria comparsa conclusionale.
II. Sussiste la competenza del Tribunale di Como, in applicazione del criterio generale (art. 18 c.p.c.), stante la residenza del convenuto in Alta Valle Intelvi (CO).
Risulta ritualmente dichiarata la contumacia di , in ragione della mancata costituzione, nonostante CP_1 ritualità della notifica, perfezionatasi ex art. 140 c.p.c. per compiuta giacenza, il 12.11.2021.
Parte convenuta ha comunque avuto piena conoscenza del giudizio, come dimostra anche la sua comparizione all'udienza istruttoria del 8.11.2023 per rendere l'interpello deferito.
Risulta provata la legittimazione attiva di atteso che ha dato prova dell'intervenuta cancellazione della T_ società nel febbraio 2020 e tenuto conto che (vds da ultimo Cass. 753/2024 e Cass. n. 16362 del 30/07/2020)
“l'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente […] si trasferiscono ai soci”; ha del resto allegato il “fenomeno successorio” (Cass. 25806/2023), avendo T_ dimostrato di essere effettivamente subentrato nella posizione giuridica in precedenza della società, anche in considerazione della venuta meno dell'altro socio, TI: dalla visura camerale allegata si rileva, infatti, non solo che l'amministratore sia , ma anche che la causa della cancellazione sia stata la mancata T_ ricostituzione della pluralità di soci (vds. pag.3).
Risulta ritualmente esperita, seppur infruttuosamente, la procedura di negoziazione assistita, condizione di procedibilità della domanda (vds. doc.11).
III. La domanda attorea è fondata, seppur parzialmente, nei limiti che verranno indicati nel prosieguo.
Secondo la ricostruzione attorea, in più occasioni, le notti del 14 aprile 2018, 1 dicembre 2018 e 23 CP_1 novembre 2019 faceva ingresso nel locale gestito da e, dopo aver consumato bevande, importunava T_
, inveiva contro lo stesso e nella prima occasione tentava anche di colpirlo con una bottiglia presa dal T_ bancone, facendo il gesto di lanciarla, ostacolava e l'ex socio TI nel servire ai tavoli;
nel secondo T_ episodio all'arrivo delle Forze dell'Ordine nel frattempo chiamate ne veniva accertato lo stato di manifesta ubriachezza (vds doc.4 citazione), e nella terza occasione importunava anche gli avventori, financo prendendo una bottiglia, già pagata da un tavolo ove erano seduti clienti, e bagnandone altri con il contenuto di una lattina
3 afferrata dal bancone, e continuando tali condotte causando in taluni casi l'abbandono del locale da parte dei consumatori.
Tali condotte risultano acclarate, con riferimento ai fatti della seconda e terza sera, dal procedimento penale conclusosi con decreto penale di condanna n.209/2020, non opposto dall'imputato e divenuto esecutivo il
10.7.2020, con condanna di per il reato di cui all'art. 660 cp (vds. doc. 5-6); ma in relazione a tutti e CP_1 tre gli episodi le condotte risultano accertate per mezzo dell'istruttoria svolta nel presente giudizio, con le testimonianze acquisite dai testi e , quest'ultimo con riferimento (soltanto) alle condotte del Tes_1 Tes_3
14 aprile 2018 e 1 dicembre 2018.
In particolare, il teste ha rappresentato (vds. verbale udienza 8.11.23, pag.2 e ss) che “il sig. , Tes_1 CP_1 probabilmente alticcio, ha provato a lanciare una bottiglia di vetro a . Prima che la lanciasse è stato T_ fermato da ragazzi che erano lì”, confermando con certezza che provocasse con vari CP_1 T_ escamotage ed evidenziando che “non era piacevole assistere alla presenza di e a quanto avveniva”. CP_1
Ha inoltre rappresentato che “è capitato più volte che ostacolasse l'attività del bar ed il servizio, ad esempio frapponendosi tra il bancone e i tavoli” e che abbia importunato i clienti “più volte in sere diverse”. Come anche che nella notte tra sabato 23/11 e domenica 24/11/2019 abbia afferrato una lattina di una bevanda e, volontariamente, ha bagnato alcuni clienti (“È successo, non so se volontariamente o meno, in quanto era alticcio”).
Il teste , a sua volta, ha affermato in contraddittorio di ricordare “chiaramente una sera in cui aveva Tes_3 minacciato di lanciare una bottiglia di vetro addosso a , fermato dal suo socio del periodo,
T_ Parte_4 questo fatto eclatante me lo ricordo bene” e “ha l'atteggiamento spavaldo di insultare, quella sera ce l'aveva con ”, chiarendo poi, su domanda del G.I., la ragione: “quella sera ha iniziato chiedendo venisse messa
T_ della musica dal Deejay, non essendo stata messa ha chiesto a di metterla, non glielo ha
T_ T_ concesso e allora è iniziato un bisticcio che non ho controllato se non quando appunto ha alzato la CP_1 bottiglia contro ”.
T_
La gravità del comportamento di si deduce, sempre dalla testimonianza di , allorché viene CP_1 Tes_3 ricordato che questi era a “circa 4 metri” da brandendo una bottiglia di vetro (“Era comunque una T_ bottiglia di vetro”): la vicinanza relativa dei due soggetti fa sì che il gesto non poteva intendersi meramente dimostrativo e per nulla offensivo, poiché la distanza era tale che un eventuale lancio avrebbe raggiunto celermente e con ogni probabilità il corpo di provocando lesioni non di poco conto;
circostanze che, T_ come rappresentato anche dal teste (vds pag.4) generavano “una certa ansia”. Tes_1
La presenza di presso il (corrispondente per indirizzo alla località in cui è CP_1 Parte_2 indicata l'unità secondaria della società, in visura, essendo piazza D'Amore Modestino ed Elsa posta alla conclusione di via Poletti) è stata confermata, in più occasioni, da entrambi i testi, nonché dagli ulteriori Tes_ Tes_ ( , , sentiti in sede penale e le cui deposizioni sono state prodotte (oltre che Tes_4 Tes_6 riportate nell'atto introduttivo del presente giudizio); ed anzitutto, con valenza confessoria, da stesso CP_1 in sede di interpello.
Medesima valenza confessoria ha assunto l'avvenuta conferma di aver proferito la frase “sei un coglione, sei un buffone”, riferita a la notte tra il 23.11.2019 e il 24.11.2019, e di avergli mostrato un gestaccio. T_
Nulla quaestio, pertanto, in ordine agli accadimenti avvenuti nei tre episodi oggetto di causa, come anche in ordine al rilievo penale degli stessi, rubricati ex art. 660 cp quale “molestia o disturbo alle persone”,
4 quantomeno in relazione a due dei tre episodi (secondo e terzo, riguardo al primo vi è stata una remissione reciproca di querela, e conseguente pronuncia di non doversi procedere giusta sentenza del Giudice di Pace di
Como n. 349/2021, vds doc 1).
IV. Resta da individuare se ed in che termini la condotta di abbia determinato danni all'attore, CP_1 partitamente considerando la duplice qualità di quest'ultimo di persona fisica e di titolare della posizione giuridica soggettiva vantata dalla persona giuridica cessata e cancellata (vds. § II).
IV.a - I danni richiesti quale espressione di un nocumento non patrimoniale alla persona si estrinsecano in quelli morali, subiti in conseguenza della condotta assunta da con esclusivo riferimento alla sera del CP_1
23.11.19. Le ingiurie proferite nei riguardi di davanti alla clientela hanno indubitabilmente, seppur T_ limitatamente, leso l'onore, il decoro e la reputazione dell'attore.
La quantificazione, che “in tema di danno morale risponde a criteri essenzialmente equitativi” (vds ex multis n.
3289 del 15/02/2006), deve essere rimessa alla prospettazione della parte ed alla valutazione che di essa ne fa il giudice sulla base delle evidenze fattuali: “in tema di risarcimento del danno per fatto illecito, la liquidazione del danno non patrimoniale, consistente nell'ingiusto turbamento dello stato d'animo del danneggiato in conseguenza dell'illecito, sfugge necessariamente ad una precisa valutazione analitica e resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice del merito” (Cass. n. 6519 del 02/04/2004).
Ebbene, tenuto conto che, come da insegnamento della giurisprudenza pertinentemente richiamato da parte attrice, “i parametri comunemente utilizzati sono quelli della gravità dell'addebito, della sua evidenza, della qualità del soggetto offensore e di quello leso, nonché – infine – l'incidenza sulla vita di relazione” (Cass. Civile, sez. III, 3/12/2007, n. 25171), deve ritenersi che, in difetto di significative evidenze rappresentate dalla parte in ordine alle ricadute sulla quotidianità di delle offese inferte, non sussistano peculiari elementi T_ valorizzabili;
anzi è degna di menzione la circostanza che fosse, in quell'occasione, visibilmente CP_1 alticcio, e dunque scarsamente credibili gli epiteti rivolti verso l'attore; peraltro i testi hanno rappresentato che fosse conosciuto in zona, come dichiarato dal teste , secondo cui “lui comunque ha CP_1 Tes_3
l'atteggiamento spavaldo di insultare la gente”. Risulta evidente secondo l'id quod plerumque accidit come la medesima frase, se proferita da soggetto autorevole o da persona priva di credibilità –quale , in quel CP_1 frangente alticcio e conosciuto per essere un provocatore- risulti avere una valenza offensiva ben diversa.
Ciononostante, risulta ineludibile l'offensività in re ipsa degli epiteti rivolti, cui si ritiene congruo pertanto attribuire un nocumento equitativamente quantificabile nella misura di € 550,00, anche tenuto conto del comportamento successivo ai fatti tenuto dal convenuto, che non ha manifestato alcun tipo di resipiscenza, come palesemente acclarato in udienza in sede di interpello, laddove ha dato risposte contraddittorie –in alcuni momenti dicendo di non ricordarsi, in altri di ricordarsi chiaramente altri dettagli, in altri momenti non volendo rispondere- e a tratti scanzonatorie, e da sofista, pur di non riconoscere il torto (“non penso proprio
[di averlo fatto]. Anche perché se l'avessi fatto vuol dire che ci stavamo aggredendo , cosa che non era successa” (vds pag.1 verbale udienza istruttoria) o, in ordine all'episodio di aver versato liquido di consumazioni bagnando gli avventori “sono sicuro di non averlo fatto;
non escludo che quando si apre una lattina possa uscire fuori qualcosa inavvertitamente, nel caso senza mia volontà”.
IV.b - Quanto ai dedotti danni di immagine, subiti e richiesti nella qualità di titolare dell'impresa poi cessata, non sussistono estremi per ritenere integrato tale danno;
lo stesso infatti non risulta sufficientemente provato, in quanto (I) non può risolversi in una duplicazione del danno non patrimoniale riconosciuto alla persona fisica,
5 anche considerato trattarsi di soggetto inanimato, (II) non può d'altronde nemmeno rilevare in termini di incidenza sulla nomea dell'esercizio commerciale, quale perdita di clientela, poiché tale ultimo danno ricade all'interno della voce del lucro cessante, pure richiesta dall'attore (vds infra); (III) non vi è univoca evidenza di perdita di clientela quale immediata conseguenza della condotta di : il teste , cliente, infatti CP_1 Tes_3 ammette (pag.6) che “forse qualcuno sarà andato via ma”, prosegue, “in percentuale bassa rispetto ai rimasti, per questo non me ne sono accorto” e il teste , cameriera afferma di ricordare che “le sere in cui si Tes_1 presentava la clientela andava via, o si allontanava andando fuori dal locale e poi rientrando quando CP_1 lui andava via”.
In altri termini non risulta provato che i clienti nelle tre sere di presenza di abbiano lasciato il locale a CP_1 seguito del suo arrivo. Né il teste ha affermato di aver deciso di smettere di frequentare il locale o di Tes_3 aver imputato alla gestione eventuali criticità o inadempienze che ne hanno leso l'immagine; emerge piuttosto l'idea della fatalità della presenza in quel locale, anziché altrove, di soggetto poco “urbano” ed aggressivo, presenza casuale e in nulla imputabile alla gestione ed organizzazione del locale.
Il danno lamentato risulta pertanto eccessivamente presuntivo, con difetto di prova del nesso causale, rispetto cui concorre anche la circostanza che quantomeno l'ultimo episodio, avvenuto a novembre 2019, risulta difficilmente incidente rispetto ad un'impresa sociale che, cessata ai primi di febbraio dell'anno successivo, doveva essere già in difficoltà tre mesi prima.
Per tali ragioni si ritiene nulla dover essere riconosciuto all'attore –quale successore della società in nome collettivo cessata- a titolo di risarcimento del danno di immagine.
IV.c – Trova, invece, riconoscimento la voce di danno richiesta a titolo di lucro cessante, avendo effettivamente l'attore dimostrato a livello contabile (vds. doc. 7,8,9) –ed il dato è stato corroborato in contraddittorio dalla Tes_ testimonianza del teste collaboratrice presso lo studio di commercialista di (vds. pag.
4-5 verbale T_ udienza del 8.11.2023)- la discrepanza tra gli incassi verificatisi nei fine settimana precedenti a quelli della presenza di rispetto a quelli dei tre episodi. CP_1
Il dato estrinsecabile dalla documentazione in atti indica un differenziale di € 2.677,00, importo che non può essere riconosciuto integralmente, anche solo considerato che i flussi in locali come quello gestito dall'attore variano fisiologicamente di settimana in settimana in ragione dei più svariati motivi (ad esempio concomitanza di eventi che facilitano l'incontro, o particolari festività). Peraltro le modalità stesse di formazione dei dati, per Tes_ come emersa in udienza, rendono il dato stesso non pienamente attendibile: il teste non ha saputo riferire infatti se lo scontrino di cassa –sulla base del quale il commercialista compie le opportune verifiche- sia stato effettivamente consegnato da al suo commercialista o se si sia trattato di un'autodichiarazione. T_
Nondimeno la mancanza di una difesa contraria, con ricostruzione alternativa dei fatti ed analisi dei dati, contribuisce a rendere provato il danno, che si stima essersi effettivamente verificato, in un importo quantificabile approssimativamente in € 1.600,00.
IV.d - Egualmente riconoscibile è il danno da ripetizione degli esborsi che l'attore ha dovuto sopportare per dare seguito al giudizio penale che ha visto indagato, imputato e poi condannato con decreto penale CP_1 di condanna. L'importo, che risulta fatturato dal legale –vds fattura elettronica sub doc. 10- risulta peraltro congruo rispetto ai parametri di liquidazione dei compensi professionali, e dunque deve trovare riconoscimento, nella misura di € 976,00. D'altra parte, e con argomento tranchant, l'azione attorea, e la necessità di patrocinio legale, è strettamente dipendente dal comportamento posto in essere da . CP_1
6 Complessivamente, pertanto, il danno risarcibile in capo a , nella duplice veste di legittimato attivo T_ suindicata, è pari a € 3.126,00 (550 + 0 + 1.600 + 976).
V. Le spese di lite seguono la soccombenza, a prescindere dall'avvenuta costituzione del soccombente o dalla sua contumacia;
si richiamano, ex pluribus, Cass. sez. VI, 29/05/2018, n. 13498, e recente Sez. 3 n. 5813 del
27/02/2023, ed il principio di causalità, secondo cui “in tema di spese processuali, il criterio rivelatore della soccombenza risiede nell'aver dato causa al processo, sicché la stessa non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace”). Risultano dovute tenuto conto che un diverso contegno processuale, anche ex art. 232 cpc avendo reso l'interpello deferito, avrebbe consentito un minore dispendio di risorse difensive da parte attrice.
Esse vengono liquidate sulla base del criterio del decisum (€ 3.126,00), e non del disputatum (vds Cass. Sez. Un.
n. 19014 del 11/09/2007) e, dunque avuto riguardo allo scaglione inferiore a quello indicato dalla parte
(dunque da € 1.101 a € 5.200), ai medi per le quattro fasi, utilizzando i parametri i cui al D.M. 55/2014, e per l'attività svolta sino al 23.10.2022, ed i parametri di cui al D.M.147/2022 per quella svolta successivamente (e quindi relativamente alla fase di trattazione e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.
Giorgio Previte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da –nelle qualità ut Parte_1 supra emarginate- nei confronti di , ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così CP_1 provvede:
Dichiara la contumacia di . CP_1
Accoglie parzialmente la domanda attorea, e per l'effetto:
Condanna al pagamento in favore di di complessivi € 3.126,00 CP_1 Parte_1
(tremilacentoventisei/00) di cui € 550,00 a titolo di danno non patrimoniale, € 1.600,00 a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante ed € 976,00 a titolo di danno patrimoniale da danno emergente.
Condanna, alla rifusione delle spese di lite in favore di , che quantifica in € CP_1 Parte_1
2.512,00 (duemilacinquecentododici/00), oltre rimb. Forf. 15% -oltre C.U. e marca- oltre C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Como, il 22 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
7
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4194 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente:
TRA
(C.F. ), residente in [...], in proprio e Parte_1 C.F._1 anche quale socio amministratore della cessata società A & S snc di TI L e AR S. (P.IVA ), P.IVA_1 rappresentato e difeso dell'avv. MASSAINI CINZIA ( e dell'avv. BONETTI SIMONE C.F._2
FRANCESCO ( ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in 22018 Porlezza (CO) Via C.F._3
Prati (fax: 0344604308, pec: ; Email_1
-attrice-
CONTRO
(C.F. CP_1 C.F._4
-convenuto contumace-
Oggetto: responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. per fatto illecito (reato)
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 26.6.2024, comunicata il giorno successivo, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c., per deposito delle sole note conclusionali (decorrenti dalla comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria) sulle seguenti conclusioni:
per parte attrice : T_
Voglia l'Ill.mo giudice adito, contrariis rejectis, così giudicare:
NEL MERITO
A) Accertato e dichiarato che il Signor ha assunto, nella notte tra sabato 23/11 e domenica 24/11/2019, CP_1 una condotta ingiuriosa nei confronti dell'attore come meglio descritta in narrativa e che detta Parte_1 condotta integra i presupposti di un illecito civile previsto dal Decreto Legislativo 15/01/2016 n. 7 (disposizione in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie e civili), per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento dei danni morali subiti dall'attore che vengono determinati in euro 2.000,00, o nella diversa
1 somma da determinarsi anche in via equitativa che risulterà in corso di causa e dall'istruttoria esperita, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo
B) Accertato e dichiarato che il Signor ha assunto, nella notte tra il 14 ed il 15 aprile 2018, nella notte tra CP_1 sabato 01 e domenica 02/12/2018 e nella notte tra sabato 23 e domenica 24/11/2019, una serie di condotte lesive dell'immagine del locale sito nel Comune Alta Valle Intelvi – Frazione Lanzo – in Viale Poletti, Parte_2 gestito dal sig. socio amministratore della cessata per l'effetto, per i Parte_1 Parte_3 motivi indicati in narrativa, condannare il convenuto al risarcimento dei danni a favore dell'attore e derivanti dalla lesione dell'immagine del locale sito nel Comune Alta Valle Intelvi – Frazione Lanzo – in Viale Parte_2 Poletti di proprietà della società che vengono determinati in euro 2.000,00, o nella diversa somma da determinarsi anche in via equitativa che risulterà in corso di causa e dall'istruttoria esperita, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
C) Accertato e dichiarato che il Signor ha assunto, nella notte tra il 14 ed il 15 aprile 2018, nella notte CP_1 tra sabato 01 e domenica 02/12/2018 e nella notte tra sabato 23 e domenica 24/11/2019, una serie di condotte che hanno provocato un danno da lucro cessante al locale sito nel Comune Alta Valle Intelvi – Parte_2 Frazione Lanzo – in Viale Poletti, gestito dalla cessata ditta individuale , per Controparte_2 l'effetto, per i motivi indicati in narrativa, condannare il convenuto al risarcimento dei danni derivanti da lucro cessante al sig. quale amministratore della società A&S SNC di TI L. e AR A che gestiva il Parte_1 [...]
sito nel Comune Alta Valle Intelvi – Frazione Lanzo – in Viale Poletti che vengono determinati in euro Parte_2 2.677,00, o nella diversa somma da determinarsi anche in via equitativa che risulterà in corso di causa e dall'istruttoria esperita, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo ed entro i limiti della competenza per valore del giudice adito. D) Condannare il convenuto al pagamento della somma di euro di € 976,00, sostenuta dal sig. per le Parte_1 spese legali sostenute nell'ambito del procedimento penale 7788/2019 RGNR – 515/2020 RG. GIP del Tribunale di
Como. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, competenze ed onorari, IVA rifusa
per parte convenuta : nulla, non essendosi costituita. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 28.10.2021, conveniva in Parte_1 giudizio per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti, personalmente nonché quale CP_1 socio amministratore della società A & S Snc di TI L. e AR A (successivamente cancellata in data
11.2.20), in conseguenza delle condotte di rilievo penale reiterate da presso il CP_1 Parte_2
sito nel Comune Alta Valle Intelvi (Co), frazione Lanzo, in Viale Poletti –di proprietà della società suindicata
[...]
e gestito dallo e risalenti alle notti tra il 14 ed il 15 aprile 2018, tra sabato 1 e domenica 2 dicembre T_
2018 e tra sabato 23 novembre e domenica 24 novembre 2019.
Deduceva l'attore che a seguito dei comportamenti di , per lo più alticcio, -consistenti in minacce, CP_1 insulti, imprecazioni e lanci di oggetti diretti nei confronti dello , dell'ex socio del T_ Parte_4 personale dipendente e degli altri avventori del locale-, si erano verificati danni all'attore quantificabili in €
2.000 a titolo di danno morale, € 2.000 a titolo di danno d'immagine, € 2.677,00 per danni da lucro cessante
(quale perdita di guadagno del bar) ed € 976,00 a titolo di spese legali sostenute nell'ambito del procedimento penale 7788/2019 RGNR – 515/2020 RG. GIP del Tribunale di Como, resosi necessario stante le condotte di rilevanza penale poste in essere da . CP_1
In sede di prima udienza, tenutasi in trattazione cartolare il (precedente) G.I., rilevata la mancata costituzione di , nonostante rituale notifica, ne dichiarava la contumacia, assegnando i termini ex art. 183 co.VI cpc, CP_1
2 nel rispetto dei quali veniva depositata da parte attrice la seconda memoria, con richiesta di prova testimoniale ed interpello del convenuto contumace.
Con provvedimento emesso ad esito dell'udienza cartolare del 22 marzo 2023 il sottoscritto G.I., nel frattempo subentrato sul ruolo, riteneva ammissibili e rilevanti i capitoli di prova formulati, ammetteva pertanto la prova testimoniale (con massimo tre testi) e l'interpello. Richiedeva inoltre a parte attrice, ai fini della verificazione della legittimazione attiva, il deposito di visura camerale della società , che Parte_5 veniva prontamente depositata.
All'udienza istruttoria del 08/11/2023 venivano assunte le prove orali e dunque l'interrogatorio formale del convenuto e l'escussione dei testimoni , e . In data 11 novembre Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
2023 il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza (cartolare) per la precisazione delle conclusioni al 26 giugno 2024, data nella quale tratteneva in decisione, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. –decorrenti dalla comunicazione del 27.6.24- per il deposito delle sole conclusionali, stante la contumacia di parte convenuta. Nel rispetto del termine concesso parte attrice depositava la propria comparsa conclusionale.
II. Sussiste la competenza del Tribunale di Como, in applicazione del criterio generale (art. 18 c.p.c.), stante la residenza del convenuto in Alta Valle Intelvi (CO).
Risulta ritualmente dichiarata la contumacia di , in ragione della mancata costituzione, nonostante CP_1 ritualità della notifica, perfezionatasi ex art. 140 c.p.c. per compiuta giacenza, il 12.11.2021.
Parte convenuta ha comunque avuto piena conoscenza del giudizio, come dimostra anche la sua comparizione all'udienza istruttoria del 8.11.2023 per rendere l'interpello deferito.
Risulta provata la legittimazione attiva di atteso che ha dato prova dell'intervenuta cancellazione della T_ società nel febbraio 2020 e tenuto conto che (vds da ultimo Cass. 753/2024 e Cass. n. 16362 del 30/07/2020)
“l'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente […] si trasferiscono ai soci”; ha del resto allegato il “fenomeno successorio” (Cass. 25806/2023), avendo T_ dimostrato di essere effettivamente subentrato nella posizione giuridica in precedenza della società, anche in considerazione della venuta meno dell'altro socio, TI: dalla visura camerale allegata si rileva, infatti, non solo che l'amministratore sia , ma anche che la causa della cancellazione sia stata la mancata T_ ricostituzione della pluralità di soci (vds. pag.3).
Risulta ritualmente esperita, seppur infruttuosamente, la procedura di negoziazione assistita, condizione di procedibilità della domanda (vds. doc.11).
III. La domanda attorea è fondata, seppur parzialmente, nei limiti che verranno indicati nel prosieguo.
Secondo la ricostruzione attorea, in più occasioni, le notti del 14 aprile 2018, 1 dicembre 2018 e 23 CP_1 novembre 2019 faceva ingresso nel locale gestito da e, dopo aver consumato bevande, importunava T_
, inveiva contro lo stesso e nella prima occasione tentava anche di colpirlo con una bottiglia presa dal T_ bancone, facendo il gesto di lanciarla, ostacolava e l'ex socio TI nel servire ai tavoli;
nel secondo T_ episodio all'arrivo delle Forze dell'Ordine nel frattempo chiamate ne veniva accertato lo stato di manifesta ubriachezza (vds doc.4 citazione), e nella terza occasione importunava anche gli avventori, financo prendendo una bottiglia, già pagata da un tavolo ove erano seduti clienti, e bagnandone altri con il contenuto di una lattina
3 afferrata dal bancone, e continuando tali condotte causando in taluni casi l'abbandono del locale da parte dei consumatori.
Tali condotte risultano acclarate, con riferimento ai fatti della seconda e terza sera, dal procedimento penale conclusosi con decreto penale di condanna n.209/2020, non opposto dall'imputato e divenuto esecutivo il
10.7.2020, con condanna di per il reato di cui all'art. 660 cp (vds. doc. 5-6); ma in relazione a tutti e CP_1 tre gli episodi le condotte risultano accertate per mezzo dell'istruttoria svolta nel presente giudizio, con le testimonianze acquisite dai testi e , quest'ultimo con riferimento (soltanto) alle condotte del Tes_1 Tes_3
14 aprile 2018 e 1 dicembre 2018.
In particolare, il teste ha rappresentato (vds. verbale udienza 8.11.23, pag.2 e ss) che “il sig. , Tes_1 CP_1 probabilmente alticcio, ha provato a lanciare una bottiglia di vetro a . Prima che la lanciasse è stato T_ fermato da ragazzi che erano lì”, confermando con certezza che provocasse con vari CP_1 T_ escamotage ed evidenziando che “non era piacevole assistere alla presenza di e a quanto avveniva”. CP_1
Ha inoltre rappresentato che “è capitato più volte che ostacolasse l'attività del bar ed il servizio, ad esempio frapponendosi tra il bancone e i tavoli” e che abbia importunato i clienti “più volte in sere diverse”. Come anche che nella notte tra sabato 23/11 e domenica 24/11/2019 abbia afferrato una lattina di una bevanda e, volontariamente, ha bagnato alcuni clienti (“È successo, non so se volontariamente o meno, in quanto era alticcio”).
Il teste , a sua volta, ha affermato in contraddittorio di ricordare “chiaramente una sera in cui aveva Tes_3 minacciato di lanciare una bottiglia di vetro addosso a , fermato dal suo socio del periodo,
T_ Parte_4 questo fatto eclatante me lo ricordo bene” e “ha l'atteggiamento spavaldo di insultare, quella sera ce l'aveva con ”, chiarendo poi, su domanda del G.I., la ragione: “quella sera ha iniziato chiedendo venisse messa
T_ della musica dal Deejay, non essendo stata messa ha chiesto a di metterla, non glielo ha
T_ T_ concesso e allora è iniziato un bisticcio che non ho controllato se non quando appunto ha alzato la CP_1 bottiglia contro ”.
T_
La gravità del comportamento di si deduce, sempre dalla testimonianza di , allorché viene CP_1 Tes_3 ricordato che questi era a “circa 4 metri” da brandendo una bottiglia di vetro (“Era comunque una T_ bottiglia di vetro”): la vicinanza relativa dei due soggetti fa sì che il gesto non poteva intendersi meramente dimostrativo e per nulla offensivo, poiché la distanza era tale che un eventuale lancio avrebbe raggiunto celermente e con ogni probabilità il corpo di provocando lesioni non di poco conto;
circostanze che, T_ come rappresentato anche dal teste (vds pag.4) generavano “una certa ansia”. Tes_1
La presenza di presso il (corrispondente per indirizzo alla località in cui è CP_1 Parte_2 indicata l'unità secondaria della società, in visura, essendo piazza D'Amore Modestino ed Elsa posta alla conclusione di via Poletti) è stata confermata, in più occasioni, da entrambi i testi, nonché dagli ulteriori Tes_ Tes_ ( , , sentiti in sede penale e le cui deposizioni sono state prodotte (oltre che Tes_4 Tes_6 riportate nell'atto introduttivo del presente giudizio); ed anzitutto, con valenza confessoria, da stesso CP_1 in sede di interpello.
Medesima valenza confessoria ha assunto l'avvenuta conferma di aver proferito la frase “sei un coglione, sei un buffone”, riferita a la notte tra il 23.11.2019 e il 24.11.2019, e di avergli mostrato un gestaccio. T_
Nulla quaestio, pertanto, in ordine agli accadimenti avvenuti nei tre episodi oggetto di causa, come anche in ordine al rilievo penale degli stessi, rubricati ex art. 660 cp quale “molestia o disturbo alle persone”,
4 quantomeno in relazione a due dei tre episodi (secondo e terzo, riguardo al primo vi è stata una remissione reciproca di querela, e conseguente pronuncia di non doversi procedere giusta sentenza del Giudice di Pace di
Como n. 349/2021, vds doc 1).
IV. Resta da individuare se ed in che termini la condotta di abbia determinato danni all'attore, CP_1 partitamente considerando la duplice qualità di quest'ultimo di persona fisica e di titolare della posizione giuridica soggettiva vantata dalla persona giuridica cessata e cancellata (vds. § II).
IV.a - I danni richiesti quale espressione di un nocumento non patrimoniale alla persona si estrinsecano in quelli morali, subiti in conseguenza della condotta assunta da con esclusivo riferimento alla sera del CP_1
23.11.19. Le ingiurie proferite nei riguardi di davanti alla clientela hanno indubitabilmente, seppur T_ limitatamente, leso l'onore, il decoro e la reputazione dell'attore.
La quantificazione, che “in tema di danno morale risponde a criteri essenzialmente equitativi” (vds ex multis n.
3289 del 15/02/2006), deve essere rimessa alla prospettazione della parte ed alla valutazione che di essa ne fa il giudice sulla base delle evidenze fattuali: “in tema di risarcimento del danno per fatto illecito, la liquidazione del danno non patrimoniale, consistente nell'ingiusto turbamento dello stato d'animo del danneggiato in conseguenza dell'illecito, sfugge necessariamente ad una precisa valutazione analitica e resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice del merito” (Cass. n. 6519 del 02/04/2004).
Ebbene, tenuto conto che, come da insegnamento della giurisprudenza pertinentemente richiamato da parte attrice, “i parametri comunemente utilizzati sono quelli della gravità dell'addebito, della sua evidenza, della qualità del soggetto offensore e di quello leso, nonché – infine – l'incidenza sulla vita di relazione” (Cass. Civile, sez. III, 3/12/2007, n. 25171), deve ritenersi che, in difetto di significative evidenze rappresentate dalla parte in ordine alle ricadute sulla quotidianità di delle offese inferte, non sussistano peculiari elementi T_ valorizzabili;
anzi è degna di menzione la circostanza che fosse, in quell'occasione, visibilmente CP_1 alticcio, e dunque scarsamente credibili gli epiteti rivolti verso l'attore; peraltro i testi hanno rappresentato che fosse conosciuto in zona, come dichiarato dal teste , secondo cui “lui comunque ha CP_1 Tes_3
l'atteggiamento spavaldo di insultare la gente”. Risulta evidente secondo l'id quod plerumque accidit come la medesima frase, se proferita da soggetto autorevole o da persona priva di credibilità –quale , in quel CP_1 frangente alticcio e conosciuto per essere un provocatore- risulti avere una valenza offensiva ben diversa.
Ciononostante, risulta ineludibile l'offensività in re ipsa degli epiteti rivolti, cui si ritiene congruo pertanto attribuire un nocumento equitativamente quantificabile nella misura di € 550,00, anche tenuto conto del comportamento successivo ai fatti tenuto dal convenuto, che non ha manifestato alcun tipo di resipiscenza, come palesemente acclarato in udienza in sede di interpello, laddove ha dato risposte contraddittorie –in alcuni momenti dicendo di non ricordarsi, in altri di ricordarsi chiaramente altri dettagli, in altri momenti non volendo rispondere- e a tratti scanzonatorie, e da sofista, pur di non riconoscere il torto (“non penso proprio
[di averlo fatto]. Anche perché se l'avessi fatto vuol dire che ci stavamo aggredendo , cosa che non era successa” (vds pag.1 verbale udienza istruttoria) o, in ordine all'episodio di aver versato liquido di consumazioni bagnando gli avventori “sono sicuro di non averlo fatto;
non escludo che quando si apre una lattina possa uscire fuori qualcosa inavvertitamente, nel caso senza mia volontà”.
IV.b - Quanto ai dedotti danni di immagine, subiti e richiesti nella qualità di titolare dell'impresa poi cessata, non sussistono estremi per ritenere integrato tale danno;
lo stesso infatti non risulta sufficientemente provato, in quanto (I) non può risolversi in una duplicazione del danno non patrimoniale riconosciuto alla persona fisica,
5 anche considerato trattarsi di soggetto inanimato, (II) non può d'altronde nemmeno rilevare in termini di incidenza sulla nomea dell'esercizio commerciale, quale perdita di clientela, poiché tale ultimo danno ricade all'interno della voce del lucro cessante, pure richiesta dall'attore (vds infra); (III) non vi è univoca evidenza di perdita di clientela quale immediata conseguenza della condotta di : il teste , cliente, infatti CP_1 Tes_3 ammette (pag.6) che “forse qualcuno sarà andato via ma”, prosegue, “in percentuale bassa rispetto ai rimasti, per questo non me ne sono accorto” e il teste , cameriera afferma di ricordare che “le sere in cui si Tes_1 presentava la clientela andava via, o si allontanava andando fuori dal locale e poi rientrando quando CP_1 lui andava via”.
In altri termini non risulta provato che i clienti nelle tre sere di presenza di abbiano lasciato il locale a CP_1 seguito del suo arrivo. Né il teste ha affermato di aver deciso di smettere di frequentare il locale o di Tes_3 aver imputato alla gestione eventuali criticità o inadempienze che ne hanno leso l'immagine; emerge piuttosto l'idea della fatalità della presenza in quel locale, anziché altrove, di soggetto poco “urbano” ed aggressivo, presenza casuale e in nulla imputabile alla gestione ed organizzazione del locale.
Il danno lamentato risulta pertanto eccessivamente presuntivo, con difetto di prova del nesso causale, rispetto cui concorre anche la circostanza che quantomeno l'ultimo episodio, avvenuto a novembre 2019, risulta difficilmente incidente rispetto ad un'impresa sociale che, cessata ai primi di febbraio dell'anno successivo, doveva essere già in difficoltà tre mesi prima.
Per tali ragioni si ritiene nulla dover essere riconosciuto all'attore –quale successore della società in nome collettivo cessata- a titolo di risarcimento del danno di immagine.
IV.c – Trova, invece, riconoscimento la voce di danno richiesta a titolo di lucro cessante, avendo effettivamente l'attore dimostrato a livello contabile (vds. doc. 7,8,9) –ed il dato è stato corroborato in contraddittorio dalla Tes_ testimonianza del teste collaboratrice presso lo studio di commercialista di (vds. pag.
4-5 verbale T_ udienza del 8.11.2023)- la discrepanza tra gli incassi verificatisi nei fine settimana precedenti a quelli della presenza di rispetto a quelli dei tre episodi. CP_1
Il dato estrinsecabile dalla documentazione in atti indica un differenziale di € 2.677,00, importo che non può essere riconosciuto integralmente, anche solo considerato che i flussi in locali come quello gestito dall'attore variano fisiologicamente di settimana in settimana in ragione dei più svariati motivi (ad esempio concomitanza di eventi che facilitano l'incontro, o particolari festività). Peraltro le modalità stesse di formazione dei dati, per Tes_ come emersa in udienza, rendono il dato stesso non pienamente attendibile: il teste non ha saputo riferire infatti se lo scontrino di cassa –sulla base del quale il commercialista compie le opportune verifiche- sia stato effettivamente consegnato da al suo commercialista o se si sia trattato di un'autodichiarazione. T_
Nondimeno la mancanza di una difesa contraria, con ricostruzione alternativa dei fatti ed analisi dei dati, contribuisce a rendere provato il danno, che si stima essersi effettivamente verificato, in un importo quantificabile approssimativamente in € 1.600,00.
IV.d - Egualmente riconoscibile è il danno da ripetizione degli esborsi che l'attore ha dovuto sopportare per dare seguito al giudizio penale che ha visto indagato, imputato e poi condannato con decreto penale CP_1 di condanna. L'importo, che risulta fatturato dal legale –vds fattura elettronica sub doc. 10- risulta peraltro congruo rispetto ai parametri di liquidazione dei compensi professionali, e dunque deve trovare riconoscimento, nella misura di € 976,00. D'altra parte, e con argomento tranchant, l'azione attorea, e la necessità di patrocinio legale, è strettamente dipendente dal comportamento posto in essere da . CP_1
6 Complessivamente, pertanto, il danno risarcibile in capo a , nella duplice veste di legittimato attivo T_ suindicata, è pari a € 3.126,00 (550 + 0 + 1.600 + 976).
V. Le spese di lite seguono la soccombenza, a prescindere dall'avvenuta costituzione del soccombente o dalla sua contumacia;
si richiamano, ex pluribus, Cass. sez. VI, 29/05/2018, n. 13498, e recente Sez. 3 n. 5813 del
27/02/2023, ed il principio di causalità, secondo cui “in tema di spese processuali, il criterio rivelatore della soccombenza risiede nell'aver dato causa al processo, sicché la stessa non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace”). Risultano dovute tenuto conto che un diverso contegno processuale, anche ex art. 232 cpc avendo reso l'interpello deferito, avrebbe consentito un minore dispendio di risorse difensive da parte attrice.
Esse vengono liquidate sulla base del criterio del decisum (€ 3.126,00), e non del disputatum (vds Cass. Sez. Un.
n. 19014 del 11/09/2007) e, dunque avuto riguardo allo scaglione inferiore a quello indicato dalla parte
(dunque da € 1.101 a € 5.200), ai medi per le quattro fasi, utilizzando i parametri i cui al D.M. 55/2014, e per l'attività svolta sino al 23.10.2022, ed i parametri di cui al D.M.147/2022 per quella svolta successivamente (e quindi relativamente alla fase di trattazione e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.
Giorgio Previte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da –nelle qualità ut Parte_1 supra emarginate- nei confronti di , ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così CP_1 provvede:
Dichiara la contumacia di . CP_1
Accoglie parzialmente la domanda attorea, e per l'effetto:
Condanna al pagamento in favore di di complessivi € 3.126,00 CP_1 Parte_1
(tremilacentoventisei/00) di cui € 550,00 a titolo di danno non patrimoniale, € 1.600,00 a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante ed € 976,00 a titolo di danno patrimoniale da danno emergente.
Condanna, alla rifusione delle spese di lite in favore di , che quantifica in € CP_1 Parte_1
2.512,00 (duemilacinquecentododici/00), oltre rimb. Forf. 15% -oltre C.U. e marca- oltre C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Como, il 22 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
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