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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/09/2025, n. 12710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12710 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38220/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice Francesco Frettoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile promossa da nato a [...] in data [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 residente a [...] rappresentato e difeso dall'avv. Davide Ascari (C.F.:
; P.E.C.: ed elettivamente domiciliato C.F._2 Email_1 presso il suo studio, in Modena (MO) alla via A. Begarelli n. 13, giusta procura alle liti allegata in atti
- ricorrente -
nei confronti del
Controparte_1
A ISLAMABAD (PAKISTAN), in persona del Ministro pro
[...] tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12
- resistente -
OGGETTO: ricongiungimento familiare rifugiato.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Il ricorrente chiede che questo Tribunale annulli il silenzio rifiuto e ordini all' Controparte_1
a Islamabad (Pakistan) di rilasciare i visti di ingresso in favore della moglie, dei due figli e della madre;
con vittoria di spese e compensi professionali del difensore, oltre al 15% di spese forfettarie,
IVA e CPA come per legge. L'amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere per essere stato fissato l'appuntamento presso gli uffici diplomatici.
Solo parte ricorrente ha depositato note scritte in sostituzione dell'udienza.
2) Il ricorrente è titolare di un permesso di soggiorno per status di rifugiato e avendone i requisiti ha chiesto e ottenuto in data 09/09/2022 il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
In data 23/02/2024, in base ai requisiti previsti dall'art. 29-bis del testo unico in materia di immigrazione, chiede e ottiene dallo Sportello unico di Varese i nulla osta per il ricongiungimento con la madre nata a [...] il [...], con la moglie CP_2 Persona_1 nata a [...] il [...].
In data 06/02/2025, invece, chiede e ottiene i nulla osta per il due figli e Persona_2 Persona_3 nati entrambi il 17/08/2024 a AT (Pakistan).
Il ricorrente lamenta che dopo aver ricevuto i nulla osta richiesti non abbia avuto nessun riscontro dall' nonostante i solleciti fatti per il tramite di un legale che il 5 giugno 2024 ha inviato CP_1 via PEC una diffida. Il giorno seguente il ricorrente ha trasmesso la medesima diffida al
[...]
che in risposta comunicava che era stata inoltrata la richiesta all'Ambasciata Controparte_1 competente. La sollecitazione non ha avuto riscontro.
Parte resistente chiede che venga dichiarata la cessata materia del contendere essendo stato fissato un appuntamento, nella giornata del 6 marzo 2025, per il deposito della documentazione richiesta.
Inoltre, la cessata materia del contendere, ad avviso dell'amministrazione, va dichiarata essendo il petitum circoscritto alla richiesta di un appuntamento.
L'azione in giudizio è da considerarsi fondata nei termini che seguono.
3) La procedura di rilascio dei visti di ingresso per ricongiungimento familiare dei titolari di status di rifugiato o di protezione sussidiaria non richiede quella serie di adempimenti volti ad assicurare una tutela economica ed alloggiativa ai familiari entranti nel territorio nazionale previsti, invece, nei casi di ricongiungimento richiesto da uno straniero in possesso di altro tipo di permesso di soggiorno.
Orbene, il ricorrente ha ottenuto il nulla osta sulla base del permesso di soggiorno in suo possesso.
La seconda fase della procedura di ricongiungimento si svolge dinanzi alla Rappresentanza diplomatica e ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari al rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere. Sotto questo profilo, quanto alla normativa applicabile, viene in rilievo nel caso di specie l'art. 29, comma 1, lett. d), che riconosce al cittadino non europeo il diritto al ricongiungimento con “genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli sino impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute”. La citata norma prevede, dunque, due distinte fattispecie di ricongiungimento del genitore, configurando in primo luogo l'ipotesi del genitore “a carico” (di qualsiasi età) privo di altri figli nel Paese di origine o di provenienza ed in secondo luogo quella del genitore anziano (ultrasessantacinquenne) che abbia altri figli nel Paese di origine o di provenienza, i quali non siano tuttavia in grado di provvedere al suo sostentamento per gravi e documentati motivi di salute.
Nel caso di specie, il ricorrente chiede di ricongiungersi con una madre, nata nel 1963, la quale non ha dunque ancora raggiunto i 65 anni di età. Ricorre pertanto la prima fattispecie prevista dalla norma citata.
La norma, tenendo in considerazione le molteplici difficoltà che spesso non permettono ai titolari di protezione internazionale di ottenere la documentazione necessaria ad attestare i presupposti richiesti per il ricongiungimento familiare, afferma un principio di carattere generale e incentiva un atteggiamento collaborativo delle rappresentanze diplomatiche impedendo il rigetto della domanda sulla base della sola mancanza di documenti probatori e, contestualmente, ammettendo il ricorso a mezzi di prova alternativi.
Parte resistente nella comparsa di risposta ha speso la sua difesa per la sola dichiarazione di cessazione della materia del contendere, venendo in rilievo un fatto sopravvenuto in corso di causa, e della compensazione delle spese. Inoltre, si afferma, a sostegno della cessata materia del contendere, che essendo la fissazione di un appuntamento lo specifico provvedimento di tutela richiesto, il proseguo dell'iter giudiziario sarebbe inutile.
L'affermazione non trova riscontro nell'atto introduttivo, avendo la parte ricorrente, sia nella parte motivazionale sia nelle conclusioni, chiesto la conclusione del procedimento con un provvedimento espresso a sé favorevole.
Deve, quindi, considerarsi la domanda estesa al rilascio dei visti.
Inoltre, rispetto all'editio actionis parte resistente nulla ha addotto in contrario prendendo posizione in merito alla tutela richiesta e alle ragioni di fatto e di diritto spese. Quindi, rispetto al fatto costitutivo non è stato opposto un fatto modificativo, estintivo o impeditivo del diritto azionato. Neanche mera difesa volta alla semplice contraddizione delle avverse affermazioni è stata espletata. Di conseguenza
è stato lasciato inalterato l'ambito della cognizione di questo giudice senza aggiungere un ulteriore tema di indagine. In ordine all'onere della prova l'effettività dello stesso dipende non solo dall'obbligo in capo all'attore di provare i fatti alla base del diritto fatto valere ex art. 2697 c.c., ma dipende anche dalla posizione in concreto assunta dalla parte avversa.
L'attualità dell'onere, nel caso di specie, non si reputa concretizzata, mancando una contestazione specifica. Si ritiene, quindi, parte attrice esonerata dall'onere della prova essendo il fatto addotto non specificamente contestato dalla parte costituita ex art. 115 c. 1 c.p.c.
La Corte di Cassazione in casi di tal genere ha affermato che: “i fatti addotti da una parte possono considerarsi ammessi, con conseguente esonero dalla relativa prova, quando l'altra parte abbia svolto difese incompatibili con la volontà di negarne l'esistenza” (ord. n.3429/2025).
Posto che l'onere della prova è già di per sé attenuato poiché il richiedente è titolare di status ed essendo secondo l'art. 29-bis comma 2 vietato il rigetto della domanda di visto da parte dell'amministrazione unicamente per assenza di documenti probatori, deve concludersi che siano provati i vincoli familiari e la vivenza a carico.
Per ciò che concerne il comportamento tenuto dalle parti in udienza, l'attore ha depositato note di trattazione scritta per entrambe le udienze fissate, riportandosi all'atto introduttivo e precisando le doglianze, allegando congiuntamente testimonianze reperite su internet in merito alle negative esperienze vissute in merito al sistema di prenotazione degli appuntamenti gestito da una società privata appaltatrice per l'Ambasciata di Islamabad.
Parte convenuta, invece, non ha depositato note di udienza limitandosi a produrre, a corredo della comparsa, la pec nella quale si comunica la data dell'appuntamento.
Va rilevato che l'amministrazione convenuta si è attivata solo dopo l'azione giudiziaria proposta da parte dell'attore, non avendo mai risposto alle e-mail inviate per avere un riscontro da parte dell'ambasciata rispetto all'urgenza del rilascio dei visti determinata dallo stato di gravidanza della moglie del sig. Parte_1
Considerato tutto ciò che precede, il tribunale accoglie il ricorso e ordina all'amministrazione il rilascio dei visti richiesti.
4) In ordine alle spese di lite, le stesse vengono poste a carico della parte soccombente e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- ordina all' ad Islamabad il rilascio dei visti di ingresso per ricongiungimento Controparte_1 familiare di cui in motivazione entro e non oltre 60 giorni;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.500,00 (per studio, introduzione, trattazione), oltre accessori di legge.
Roma, 15 settembre 2025
Il Giudice
Francesco Frettoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice Francesco Frettoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile promossa da nato a [...] in data [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 residente a [...] rappresentato e difeso dall'avv. Davide Ascari (C.F.:
; P.E.C.: ed elettivamente domiciliato C.F._2 Email_1 presso il suo studio, in Modena (MO) alla via A. Begarelli n. 13, giusta procura alle liti allegata in atti
- ricorrente -
nei confronti del
Controparte_1
A ISLAMABAD (PAKISTAN), in persona del Ministro pro
[...] tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12
- resistente -
OGGETTO: ricongiungimento familiare rifugiato.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Il ricorrente chiede che questo Tribunale annulli il silenzio rifiuto e ordini all' Controparte_1
a Islamabad (Pakistan) di rilasciare i visti di ingresso in favore della moglie, dei due figli e della madre;
con vittoria di spese e compensi professionali del difensore, oltre al 15% di spese forfettarie,
IVA e CPA come per legge. L'amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere per essere stato fissato l'appuntamento presso gli uffici diplomatici.
Solo parte ricorrente ha depositato note scritte in sostituzione dell'udienza.
2) Il ricorrente è titolare di un permesso di soggiorno per status di rifugiato e avendone i requisiti ha chiesto e ottenuto in data 09/09/2022 il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
In data 23/02/2024, in base ai requisiti previsti dall'art. 29-bis del testo unico in materia di immigrazione, chiede e ottiene dallo Sportello unico di Varese i nulla osta per il ricongiungimento con la madre nata a [...] il [...], con la moglie CP_2 Persona_1 nata a [...] il [...].
In data 06/02/2025, invece, chiede e ottiene i nulla osta per il due figli e Persona_2 Persona_3 nati entrambi il 17/08/2024 a AT (Pakistan).
Il ricorrente lamenta che dopo aver ricevuto i nulla osta richiesti non abbia avuto nessun riscontro dall' nonostante i solleciti fatti per il tramite di un legale che il 5 giugno 2024 ha inviato CP_1 via PEC una diffida. Il giorno seguente il ricorrente ha trasmesso la medesima diffida al
[...]
che in risposta comunicava che era stata inoltrata la richiesta all'Ambasciata Controparte_1 competente. La sollecitazione non ha avuto riscontro.
Parte resistente chiede che venga dichiarata la cessata materia del contendere essendo stato fissato un appuntamento, nella giornata del 6 marzo 2025, per il deposito della documentazione richiesta.
Inoltre, la cessata materia del contendere, ad avviso dell'amministrazione, va dichiarata essendo il petitum circoscritto alla richiesta di un appuntamento.
L'azione in giudizio è da considerarsi fondata nei termini che seguono.
3) La procedura di rilascio dei visti di ingresso per ricongiungimento familiare dei titolari di status di rifugiato o di protezione sussidiaria non richiede quella serie di adempimenti volti ad assicurare una tutela economica ed alloggiativa ai familiari entranti nel territorio nazionale previsti, invece, nei casi di ricongiungimento richiesto da uno straniero in possesso di altro tipo di permesso di soggiorno.
Orbene, il ricorrente ha ottenuto il nulla osta sulla base del permesso di soggiorno in suo possesso.
La seconda fase della procedura di ricongiungimento si svolge dinanzi alla Rappresentanza diplomatica e ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari al rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere. Sotto questo profilo, quanto alla normativa applicabile, viene in rilievo nel caso di specie l'art. 29, comma 1, lett. d), che riconosce al cittadino non europeo il diritto al ricongiungimento con “genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli sino impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute”. La citata norma prevede, dunque, due distinte fattispecie di ricongiungimento del genitore, configurando in primo luogo l'ipotesi del genitore “a carico” (di qualsiasi età) privo di altri figli nel Paese di origine o di provenienza ed in secondo luogo quella del genitore anziano (ultrasessantacinquenne) che abbia altri figli nel Paese di origine o di provenienza, i quali non siano tuttavia in grado di provvedere al suo sostentamento per gravi e documentati motivi di salute.
Nel caso di specie, il ricorrente chiede di ricongiungersi con una madre, nata nel 1963, la quale non ha dunque ancora raggiunto i 65 anni di età. Ricorre pertanto la prima fattispecie prevista dalla norma citata.
La norma, tenendo in considerazione le molteplici difficoltà che spesso non permettono ai titolari di protezione internazionale di ottenere la documentazione necessaria ad attestare i presupposti richiesti per il ricongiungimento familiare, afferma un principio di carattere generale e incentiva un atteggiamento collaborativo delle rappresentanze diplomatiche impedendo il rigetto della domanda sulla base della sola mancanza di documenti probatori e, contestualmente, ammettendo il ricorso a mezzi di prova alternativi.
Parte resistente nella comparsa di risposta ha speso la sua difesa per la sola dichiarazione di cessazione della materia del contendere, venendo in rilievo un fatto sopravvenuto in corso di causa, e della compensazione delle spese. Inoltre, si afferma, a sostegno della cessata materia del contendere, che essendo la fissazione di un appuntamento lo specifico provvedimento di tutela richiesto, il proseguo dell'iter giudiziario sarebbe inutile.
L'affermazione non trova riscontro nell'atto introduttivo, avendo la parte ricorrente, sia nella parte motivazionale sia nelle conclusioni, chiesto la conclusione del procedimento con un provvedimento espresso a sé favorevole.
Deve, quindi, considerarsi la domanda estesa al rilascio dei visti.
Inoltre, rispetto all'editio actionis parte resistente nulla ha addotto in contrario prendendo posizione in merito alla tutela richiesta e alle ragioni di fatto e di diritto spese. Quindi, rispetto al fatto costitutivo non è stato opposto un fatto modificativo, estintivo o impeditivo del diritto azionato. Neanche mera difesa volta alla semplice contraddizione delle avverse affermazioni è stata espletata. Di conseguenza
è stato lasciato inalterato l'ambito della cognizione di questo giudice senza aggiungere un ulteriore tema di indagine. In ordine all'onere della prova l'effettività dello stesso dipende non solo dall'obbligo in capo all'attore di provare i fatti alla base del diritto fatto valere ex art. 2697 c.c., ma dipende anche dalla posizione in concreto assunta dalla parte avversa.
L'attualità dell'onere, nel caso di specie, non si reputa concretizzata, mancando una contestazione specifica. Si ritiene, quindi, parte attrice esonerata dall'onere della prova essendo il fatto addotto non specificamente contestato dalla parte costituita ex art. 115 c. 1 c.p.c.
La Corte di Cassazione in casi di tal genere ha affermato che: “i fatti addotti da una parte possono considerarsi ammessi, con conseguente esonero dalla relativa prova, quando l'altra parte abbia svolto difese incompatibili con la volontà di negarne l'esistenza” (ord. n.3429/2025).
Posto che l'onere della prova è già di per sé attenuato poiché il richiedente è titolare di status ed essendo secondo l'art. 29-bis comma 2 vietato il rigetto della domanda di visto da parte dell'amministrazione unicamente per assenza di documenti probatori, deve concludersi che siano provati i vincoli familiari e la vivenza a carico.
Per ciò che concerne il comportamento tenuto dalle parti in udienza, l'attore ha depositato note di trattazione scritta per entrambe le udienze fissate, riportandosi all'atto introduttivo e precisando le doglianze, allegando congiuntamente testimonianze reperite su internet in merito alle negative esperienze vissute in merito al sistema di prenotazione degli appuntamenti gestito da una società privata appaltatrice per l'Ambasciata di Islamabad.
Parte convenuta, invece, non ha depositato note di udienza limitandosi a produrre, a corredo della comparsa, la pec nella quale si comunica la data dell'appuntamento.
Va rilevato che l'amministrazione convenuta si è attivata solo dopo l'azione giudiziaria proposta da parte dell'attore, non avendo mai risposto alle e-mail inviate per avere un riscontro da parte dell'ambasciata rispetto all'urgenza del rilascio dei visti determinata dallo stato di gravidanza della moglie del sig. Parte_1
Considerato tutto ciò che precede, il tribunale accoglie il ricorso e ordina all'amministrazione il rilascio dei visti richiesti.
4) In ordine alle spese di lite, le stesse vengono poste a carico della parte soccombente e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- ordina all' ad Islamabad il rilascio dei visti di ingresso per ricongiungimento Controparte_1 familiare di cui in motivazione entro e non oltre 60 giorni;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.500,00 (per studio, introduzione, trattazione), oltre accessori di legge.
Roma, 15 settembre 2025
Il Giudice
Francesco Frettoni