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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 12/08/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano - Bozen
RG 295/2025
La Presidente del Tribunale di Bolzano pronuncia la seguente
SENTENZA
(ai sensi degli artt. 170 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 15 del D.
Lgs. 150/2011 e dell'art. 281 decies c.p.c.)
nel procedimento promosso con ricorso in opposizione depositato in data
27.01.2025, iscritto sub RG 295/2025,
proposto da
rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Parte_1
Padovan;
- parte opponente –
contro
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stefan Controparte_1
THURIN e Andreas PIRCHER;
- parte opposta-
e nei confronti di
Controparte_2 - opposto contumace-
avverso
il decreto di liquidazione del compenso emesso l'8/1/2025 nel procedimento iscritto sub RG n. 2033/2023 dal giudice dott. F. LAUS in favore del C.T.U. Ing. per l'ammontare complessivo Controparte_1
pari a € 7.515,92, oltre a IVA e CAP, di cui € 3.719,56 per compenso (art. 11 D.M. 30/05/2002), € 3.719,56 per aumento ex art. 52, co. 1, D.P.R.
115/2002, oltre ad € 76,80 per rimborso spese, contestando l'odierno opponente gli importi liquidati e chiedendo la riforma dell'impugnato decreto;
esaminato il ricorso, letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe;
letti gli atti del procedimento sub RG n. 2033/2023; visto il decreto di liquidazione opposto dd. 8/1/2025 emesso nel predetto procedimento;
letta la comparsa di costituzione e risposta;
lette le note d'udienza; dichiarata la contumacia di Controparte_2
Premesso in fatto
Il decreto di liquidazione è stato emesso nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da Controparte_2
contro la con cui l'opponente contestava Parte_1
l'esistenza e l'entità del credito vantato dalla società sulla base del decreto ingiuntivo n. 554/2023, relativo a un importo complessivo di € 50.490,77.
Pag. 2 di 10 Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto di Parte_1
ogni domanda ed eccezione avversaria e quindi la conferma in ogni sua parte del decreto ingiuntivo opposto, con condanna del signor dell'importo di € 51.198,18, oltre ad interessi;
in via CP_2
subordinata chiedeva in ogni caso la condanna dell'opponente al pagamento del corrispettivo delle opere edili realizzate in favore di quest'ultimo da parte della . Parte_1
Successivamente, il Giudice nominava CTU l'Ing. Controparte_1
con ordinanza d.d. 13/5/2024, formulando i seguenti quesiti:
“Esaminati gli atti e i documenti di causa e compiuto ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario od opportuno presso uffici pubblici e/o la
Direzione Lavori:
1. Accertare e descrivere l'esecuzione, la natura, l'entità, e le caratteristiche delle opere edili consistenti nell'ampliamento realizzato al piano terra ed al primo piano dell'immobile sito in Egna, Via Mazzon e meglio descritte nei docc. 1, 3 – 6 contenuti nel doc. 1, nonché nei docc. 3 -
6 dimessi dalla convenuta e, tenuto conto delle pattuizioni contrattuali, del progetto, della contabilità e di ogni altro documento relativo all'esecuzione dell'appalto, verificare se dette opere consistano in lavori extra contratto.
2. In caso di risposta positiva al quesito che precede, indichi il CTU se
l'ammontare del corrispettivo per i lavori in economia esposto da
[...]
nella fattura n. 178/2022 possa definirsi congruo, avuto riguardo Parte_1
alle ore di lavoro, alla quantità e qualità di manodopera impiegata, nonché al costo dei materiali utilizzati, eventualmente procedendo il CTU a nuova
Pag. 3 di 10 quantificazione del corrispettivo stesso in base ai correnti valori di mercato.
3. In caso di risposta negativa al quesito n. 1, dica il CTU se le opere aggiuntive commissionate dal signor ed eseguite da Controparte_2
presso il cantiere in parola integrino variazioni al Parte_1
progetto originario ordinate dal committente, l'ammontare delle quali non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto ovvero che si tratti di interventi che non importino comunque notevoli modificazioni della natura dell'opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori previste nel contratto, provvedendo in ogni caso alla valutazione circa l'entità del corrispettivo delle stesse, avuto tenuto conto delle ore di lavoro, alla quantità e qualità di manodopera impiegata, nonché al costo dei materiali utilizzati.
4. Accertare e descrivere l'esecuzione, la natura, l'entità, e le caratteristiche delle opere edili consistenti in lavori di muratura ed intonacatura effettuate anche mediante l'impiego di materiali argillosi all'interno dell'immobile sito in Egna, Via Mazzon e meglio descritte nei docc. 2, 7 – 8 contenuti nel doc. 1, nonché nei docc. 7 e 9 dimessi dalla convenuta e, tenuto conto delle pattuizioni contrattuali, del progetto, della contabilità e di ogni altro documento relativo all'esecuzione dell'appalto, se dette opere consistano in lavori extra contratto.
5. In caso di risposta positiva al quesito che precede, indichi il CTU se
l'ammontare del corrispettivo per i lavori in economia esposto da
[...]
nella fattura n. 350/2022 possa definirsi congruo, avuto riguardo Parte_1
alle ore di lavoro, alla quantità e qualità di manodopera impiegata, nonché
Pag. 4 di 10 al costo dei materiali utilizzati, eventualmente procedendo il CTU a nuova quantificazione del corrispettivo stesso in base ai correnti valori di mercato.
6. In caso di risposta negativa al quesito n. 4, dica il CTU se le opere aggiuntive commissionate dal signor ed eseguite da Controparte_2
presso il cantiere in parola integrino variazioni al Parte_1
progetto originario ordinate dal committente, l'ammontare delle quali non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto ovvero che si tratti di interventi che non importino comunque notevoli modificazioni della natura dell'opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori previste nel contratto, provvedendo in ogni caso ad indicare l'entità del corrispettivo dovuto per le stesse, avuto riguardo alle ore di lavoro, alla quantità e qualità di manodopera impiegata, nonché al costo dei materiali utilizzati
Tenti prioritariamente il CTU la conciliazione tra le parti”
All'esito del deposito dell'elaborato peritale, il giudice assegnava al CTU termine per prendere posizione in ordine alle contestazioni sollevate da parte opposta avente ad oggetto sia l'elaborato peritale Parte_1
che le controdeduzioni dell'Ing. rispetto alle osservazioni dei CP_1
consulenti tecnici di parte.
In data 3/1/2025 il CTU presentava istanza di liquidazione per un importo complessivo di € 7.515,92 (3.719,56 + 3.759,56 + 76,80 per rimborso spese), oltre CAP e IVA.
Pag. 5 di 10 Il Tribunale, con il richiamato provvedimento di liquidazione dd. 8/1/25, liquidava in favore del CTU l'importo richiesto, giustificando il riconoscimento dell'aumento dell'onorario del 100% con la “necessità di indagini onerose in termini di tempo e mezzo, formulazione del quesito che richiedeva accertamenti articolati e complessi”, ponendo l'importo e gli accessori così liquidati, detratti gli acconti versati, a carico provvisorio dei parte opposta . Parte_1
Quest'ultima proponeva, quindi, ricorso in opposizione avverso il richiamato decreto di liquidazione deducendo l'illegittimo riconoscimento dei compensi massimi tariffari, nonché dell'aumento del 100% previsto dall'art. 52 DPR 115/2002.
Chiedeva, quindi, oltre alla sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di liquidazione impugnato, la liquidazione di un importo inferiore, nella misura ritenuta congrua e/o equa, in base alla legge ed alle circostanze concrete, e in ogni caso escludendo l'applicazione dei valori tariffari massimi, nonché l'aumento di cui all'art. 52 DPR 115/2002.
Si costituiva in giudizio l'Ing. contestando in toto le Controparte_1
affermazioni avversarie e chiedendo la conferma dell'impugnato decreto di liquidazione, tenuto conto dell'elevata complessità delle indagini peritali.
Ritenuto in diritto
Innanzitutto, va chiarito che il procedimento di opposizione alla liquidazione di cui agli artt. 170 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e 15 del
D. Lgs. 150/2011 è un procedimento di primo (e unico) grado, a struttura bifasica eventuale e a contraddittorio differito. L'opposizione non introduce un giudizio di impugnazione in un grado superiore, non essendo
Pag. 6 di 10 ammissibile un primo grado di giudizio senza contradditorio, ma apre a una fase in prosecuzione nell'unico grado con la costituzione del contraddittorio tra l'opponente e l'opposto. Del resto, l'espressa previsione dell'art. 15, comma 6, del d.lgs. n. 150 del 2011 secondo cui “[l]'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile», mostra che la fase decisoria dell'opposizione sia da ritenere una prosecuzione del giudizio di primo grado e non già una revisio prioris instantiae.
Venendo al caso di specie, il valore della controversia viene correttamente individuato nel decreto di liquidazione impugnato in € 50.490,77.
Occorre, infatti, fare riferimento all'art. 1 delle tabelle allegate al D.M.
30/5/2002, secondo il quale per la determinazione degli onorari a percentuale, nel caso di consulenza, si ha riguardo al valore della controversia;
per determinare quest'ultimo si fa riferimento all'art. 10 cpc, che stabilisce che il valore della causa ai fini della competenza è determinato dalla domanda, “in quanto la norma è espressione di un principio generale valevole anche al di fuori della questione specifica della competenza” (Cass. n. 22681/2014; Cass. 17140/2015). Correttamente il giudice ha, poi, applicato l'art. 11 del citato DM in materia di costruzioni edilizie, oggetto della CTU.
In merito al quantum dell'importo liquidato al consulente tecnico, secondo giurisprudenza costante “l'ampiezza dell'incarico affidato all'ausiliare costituisce un elemento di giudizio nella determinazione degli onorari variabili tra il minimo e il massimo” ed “il giudice deve al riguardo tenere conto della difficoltà dell'indagine, della completezza e del pregio della prestazione” (Cass. 29876/2019, Cass. 7632/2006).
Pag. 7 di 10 Nel caso di specie, gli elementi valorizzati dal decreto impugnato riguardano la complessità dell'incarico, che seppur unico, concerneva distinti accertamenti.
La predetta complessità, che emerge chiaramente da una lettura dei sei diversi quesiti formulati dal giudice al CTU, risulta confermata dalla lettura della perizia di cui agli atti: il consulente risponde con chiarezza e completezza ai quesiti che gli sono stati posti, allegando documentazione fotografica, le osservazioni dei consulenti tecnici di parte, la sua risposta alle loro osservazioni, l'estratto del prezziario della provincia di Bolzano.
Appare quindi congrua l'individuazione dell'importo nella misura massima
(€ 3.719,56).
Per quanto riguarda l'applicazione dell'aumento del 100% di tale importo ex art. 52, co. 1, D.P.R. 115/2002, occorre individuare elementi tali che rendano qualificabili le prestazioni del consulente come eccezionali, vale a dire “che, pur non presentando aspetti di unicità o, quanto meno, di assoluta rarità, risultino comunque avere impiegato l'ausiliario in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà”, di modo che “il tasso di importanza e di difficoltà della prestazione, che le legge prescrive debba essere "eccezionale", sia necessariamente maggiore rispetto a quello che deve essere compensato con l'attribuzione degli onorari nella misura massima (Cass. 29876/2019,
Cass. n. 6414/2007).
Sul punto, il decreto di liquidazione richiama elementi che paiono in parte sovrapponibili a quelli precedentemente indicati ai fini dell'individuazione della misura dell'importo liquidato al consulente nel massimo tabellare. Si
Pag. 8 di 10 fa infatti riferimento alla “difficoltà e complessità delle prestazioni del caso di specie (necessità di indagini onerose in termini di tempo e di mezzo, formulazione del quesito che richiedeva accertamenti articolati e complessi)”, laddove la complessità del quesito era già stata valorizzata nella determinazione del massimo tariffario.
Si ritiene che degli elementi ulteriori ed “eccezionali”, come richiesti dall'art. 52 dpr 115/2002, si possa tener conto in misura ridotta rispetto a quanto valutato dal giudice che ha emesso il decreto: sebbene la consulenza abbia presentato elementi di speciale difficoltà e complessità, tali da derogare ai compensi tabellari ordinari, non si ravvisano le condizioni di eccezionalità che legittimino il raddoppio del compenso. La natura delle questioni affrontate, pur non rientrando nella casistica ordinaria, non ha raggiunto un livello di singolare complessità o difficoltà tali da richiedere un impegno da valorizzato con il massimo dell'aumento previsto dall'art. 52 DM citato.
Pertanto in considerazione della specifica natura dell'incarico e delle attività effettivamente svolte, che vengono dettagliatamente descritte nell'elaborato peritale, si ritiene più equo e proporzionato compensare l'ulteriore, significativo aggravio nell'espletamento delle indagini peritali, caratterizzate da particolare complessità tecnica e da un rilevante impegno sia in termini di tempo che di risorse, disponendo una maggiorazione del
30% rispetto all'onorario già determinato nella misura massima. Tale incremento trova giustificazione nella natura straordinaria delle attività svolte dal consulente, che ha dovuto affrontare accertamenti articolati, gestire numerosi dati e produrre una relazione esaustiva, rispondendo in maniera chiara e approfondita ai molteplici quesiti posti dal giudice.
Pag. 9 di 10 Di conseguenza, il compenso spettante al CTU viene rideterminato alla luce di questa riduzione, nell'importo complessivo di € 4.835,42. A ciò si aggiungono le spese riconosciute nel provvedimento impugnato, pari ad €
76,80, oltre ad IVA e Cap in quanto dovuti.
In ragione della soccombenza reciproca, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Visti il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l'art. 1 del D.M. 30 maggio 2002,
l'art. 1 e 11 Tabella allegata al D.M. 30 maggio 2002, gli artt. 170 D.P.R.
n. 115/2002, 15 D.Lgs. n. 150/2011, 281 decies c.p.c.,
in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, riforma il decreto di liquidazione del compenso al C.T.U. emesso dal Tribunale di
Bolzano l'8/1/2025, e liquida al CTU Ing. per Controparte_1
compenso la somma di € 4.835,42, per rimborso spese € 76,80, oltre a
IVA e CAP su quanto dovuto.
Spese compensate.
Bolzano, 14.07.2025
La Presidente
Francesca Bortolotti
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano - Bozen
RG 295/2025
La Presidente del Tribunale di Bolzano pronuncia la seguente
SENTENZA
(ai sensi degli artt. 170 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 15 del D.
Lgs. 150/2011 e dell'art. 281 decies c.p.c.)
nel procedimento promosso con ricorso in opposizione depositato in data
27.01.2025, iscritto sub RG 295/2025,
proposto da
rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Parte_1
Padovan;
- parte opponente –
contro
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stefan Controparte_1
THURIN e Andreas PIRCHER;
- parte opposta-
e nei confronti di
Controparte_2 - opposto contumace-
avverso
il decreto di liquidazione del compenso emesso l'8/1/2025 nel procedimento iscritto sub RG n. 2033/2023 dal giudice dott. F. LAUS in favore del C.T.U. Ing. per l'ammontare complessivo Controparte_1
pari a € 7.515,92, oltre a IVA e CAP, di cui € 3.719,56 per compenso (art. 11 D.M. 30/05/2002), € 3.719,56 per aumento ex art. 52, co. 1, D.P.R.
115/2002, oltre ad € 76,80 per rimborso spese, contestando l'odierno opponente gli importi liquidati e chiedendo la riforma dell'impugnato decreto;
esaminato il ricorso, letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe;
letti gli atti del procedimento sub RG n. 2033/2023; visto il decreto di liquidazione opposto dd. 8/1/2025 emesso nel predetto procedimento;
letta la comparsa di costituzione e risposta;
lette le note d'udienza; dichiarata la contumacia di Controparte_2
Premesso in fatto
Il decreto di liquidazione è stato emesso nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da Controparte_2
contro la con cui l'opponente contestava Parte_1
l'esistenza e l'entità del credito vantato dalla società sulla base del decreto ingiuntivo n. 554/2023, relativo a un importo complessivo di € 50.490,77.
Pag. 2 di 10 Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto di Parte_1
ogni domanda ed eccezione avversaria e quindi la conferma in ogni sua parte del decreto ingiuntivo opposto, con condanna del signor dell'importo di € 51.198,18, oltre ad interessi;
in via CP_2
subordinata chiedeva in ogni caso la condanna dell'opponente al pagamento del corrispettivo delle opere edili realizzate in favore di quest'ultimo da parte della . Parte_1
Successivamente, il Giudice nominava CTU l'Ing. Controparte_1
con ordinanza d.d. 13/5/2024, formulando i seguenti quesiti:
“Esaminati gli atti e i documenti di causa e compiuto ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario od opportuno presso uffici pubblici e/o la
Direzione Lavori:
1. Accertare e descrivere l'esecuzione, la natura, l'entità, e le caratteristiche delle opere edili consistenti nell'ampliamento realizzato al piano terra ed al primo piano dell'immobile sito in Egna, Via Mazzon e meglio descritte nei docc. 1, 3 – 6 contenuti nel doc. 1, nonché nei docc. 3 -
6 dimessi dalla convenuta e, tenuto conto delle pattuizioni contrattuali, del progetto, della contabilità e di ogni altro documento relativo all'esecuzione dell'appalto, verificare se dette opere consistano in lavori extra contratto.
2. In caso di risposta positiva al quesito che precede, indichi il CTU se
l'ammontare del corrispettivo per i lavori in economia esposto da
[...]
nella fattura n. 178/2022 possa definirsi congruo, avuto riguardo Parte_1
alle ore di lavoro, alla quantità e qualità di manodopera impiegata, nonché al costo dei materiali utilizzati, eventualmente procedendo il CTU a nuova
Pag. 3 di 10 quantificazione del corrispettivo stesso in base ai correnti valori di mercato.
3. In caso di risposta negativa al quesito n. 1, dica il CTU se le opere aggiuntive commissionate dal signor ed eseguite da Controparte_2
presso il cantiere in parola integrino variazioni al Parte_1
progetto originario ordinate dal committente, l'ammontare delle quali non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto ovvero che si tratti di interventi che non importino comunque notevoli modificazioni della natura dell'opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori previste nel contratto, provvedendo in ogni caso alla valutazione circa l'entità del corrispettivo delle stesse, avuto tenuto conto delle ore di lavoro, alla quantità e qualità di manodopera impiegata, nonché al costo dei materiali utilizzati.
4. Accertare e descrivere l'esecuzione, la natura, l'entità, e le caratteristiche delle opere edili consistenti in lavori di muratura ed intonacatura effettuate anche mediante l'impiego di materiali argillosi all'interno dell'immobile sito in Egna, Via Mazzon e meglio descritte nei docc. 2, 7 – 8 contenuti nel doc. 1, nonché nei docc. 7 e 9 dimessi dalla convenuta e, tenuto conto delle pattuizioni contrattuali, del progetto, della contabilità e di ogni altro documento relativo all'esecuzione dell'appalto, se dette opere consistano in lavori extra contratto.
5. In caso di risposta positiva al quesito che precede, indichi il CTU se
l'ammontare del corrispettivo per i lavori in economia esposto da
[...]
nella fattura n. 350/2022 possa definirsi congruo, avuto riguardo Parte_1
alle ore di lavoro, alla quantità e qualità di manodopera impiegata, nonché
Pag. 4 di 10 al costo dei materiali utilizzati, eventualmente procedendo il CTU a nuova quantificazione del corrispettivo stesso in base ai correnti valori di mercato.
6. In caso di risposta negativa al quesito n. 4, dica il CTU se le opere aggiuntive commissionate dal signor ed eseguite da Controparte_2
presso il cantiere in parola integrino variazioni al Parte_1
progetto originario ordinate dal committente, l'ammontare delle quali non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto ovvero che si tratti di interventi che non importino comunque notevoli modificazioni della natura dell'opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori previste nel contratto, provvedendo in ogni caso ad indicare l'entità del corrispettivo dovuto per le stesse, avuto riguardo alle ore di lavoro, alla quantità e qualità di manodopera impiegata, nonché al costo dei materiali utilizzati
Tenti prioritariamente il CTU la conciliazione tra le parti”
All'esito del deposito dell'elaborato peritale, il giudice assegnava al CTU termine per prendere posizione in ordine alle contestazioni sollevate da parte opposta avente ad oggetto sia l'elaborato peritale Parte_1
che le controdeduzioni dell'Ing. rispetto alle osservazioni dei CP_1
consulenti tecnici di parte.
In data 3/1/2025 il CTU presentava istanza di liquidazione per un importo complessivo di € 7.515,92 (3.719,56 + 3.759,56 + 76,80 per rimborso spese), oltre CAP e IVA.
Pag. 5 di 10 Il Tribunale, con il richiamato provvedimento di liquidazione dd. 8/1/25, liquidava in favore del CTU l'importo richiesto, giustificando il riconoscimento dell'aumento dell'onorario del 100% con la “necessità di indagini onerose in termini di tempo e mezzo, formulazione del quesito che richiedeva accertamenti articolati e complessi”, ponendo l'importo e gli accessori così liquidati, detratti gli acconti versati, a carico provvisorio dei parte opposta . Parte_1
Quest'ultima proponeva, quindi, ricorso in opposizione avverso il richiamato decreto di liquidazione deducendo l'illegittimo riconoscimento dei compensi massimi tariffari, nonché dell'aumento del 100% previsto dall'art. 52 DPR 115/2002.
Chiedeva, quindi, oltre alla sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di liquidazione impugnato, la liquidazione di un importo inferiore, nella misura ritenuta congrua e/o equa, in base alla legge ed alle circostanze concrete, e in ogni caso escludendo l'applicazione dei valori tariffari massimi, nonché l'aumento di cui all'art. 52 DPR 115/2002.
Si costituiva in giudizio l'Ing. contestando in toto le Controparte_1
affermazioni avversarie e chiedendo la conferma dell'impugnato decreto di liquidazione, tenuto conto dell'elevata complessità delle indagini peritali.
Ritenuto in diritto
Innanzitutto, va chiarito che il procedimento di opposizione alla liquidazione di cui agli artt. 170 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e 15 del
D. Lgs. 150/2011 è un procedimento di primo (e unico) grado, a struttura bifasica eventuale e a contraddittorio differito. L'opposizione non introduce un giudizio di impugnazione in un grado superiore, non essendo
Pag. 6 di 10 ammissibile un primo grado di giudizio senza contradditorio, ma apre a una fase in prosecuzione nell'unico grado con la costituzione del contraddittorio tra l'opponente e l'opposto. Del resto, l'espressa previsione dell'art. 15, comma 6, del d.lgs. n. 150 del 2011 secondo cui “[l]'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile», mostra che la fase decisoria dell'opposizione sia da ritenere una prosecuzione del giudizio di primo grado e non già una revisio prioris instantiae.
Venendo al caso di specie, il valore della controversia viene correttamente individuato nel decreto di liquidazione impugnato in € 50.490,77.
Occorre, infatti, fare riferimento all'art. 1 delle tabelle allegate al D.M.
30/5/2002, secondo il quale per la determinazione degli onorari a percentuale, nel caso di consulenza, si ha riguardo al valore della controversia;
per determinare quest'ultimo si fa riferimento all'art. 10 cpc, che stabilisce che il valore della causa ai fini della competenza è determinato dalla domanda, “in quanto la norma è espressione di un principio generale valevole anche al di fuori della questione specifica della competenza” (Cass. n. 22681/2014; Cass. 17140/2015). Correttamente il giudice ha, poi, applicato l'art. 11 del citato DM in materia di costruzioni edilizie, oggetto della CTU.
In merito al quantum dell'importo liquidato al consulente tecnico, secondo giurisprudenza costante “l'ampiezza dell'incarico affidato all'ausiliare costituisce un elemento di giudizio nella determinazione degli onorari variabili tra il minimo e il massimo” ed “il giudice deve al riguardo tenere conto della difficoltà dell'indagine, della completezza e del pregio della prestazione” (Cass. 29876/2019, Cass. 7632/2006).
Pag. 7 di 10 Nel caso di specie, gli elementi valorizzati dal decreto impugnato riguardano la complessità dell'incarico, che seppur unico, concerneva distinti accertamenti.
La predetta complessità, che emerge chiaramente da una lettura dei sei diversi quesiti formulati dal giudice al CTU, risulta confermata dalla lettura della perizia di cui agli atti: il consulente risponde con chiarezza e completezza ai quesiti che gli sono stati posti, allegando documentazione fotografica, le osservazioni dei consulenti tecnici di parte, la sua risposta alle loro osservazioni, l'estratto del prezziario della provincia di Bolzano.
Appare quindi congrua l'individuazione dell'importo nella misura massima
(€ 3.719,56).
Per quanto riguarda l'applicazione dell'aumento del 100% di tale importo ex art. 52, co. 1, D.P.R. 115/2002, occorre individuare elementi tali che rendano qualificabili le prestazioni del consulente come eccezionali, vale a dire “che, pur non presentando aspetti di unicità o, quanto meno, di assoluta rarità, risultino comunque avere impiegato l'ausiliario in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà”, di modo che “il tasso di importanza e di difficoltà della prestazione, che le legge prescrive debba essere "eccezionale", sia necessariamente maggiore rispetto a quello che deve essere compensato con l'attribuzione degli onorari nella misura massima (Cass. 29876/2019,
Cass. n. 6414/2007).
Sul punto, il decreto di liquidazione richiama elementi che paiono in parte sovrapponibili a quelli precedentemente indicati ai fini dell'individuazione della misura dell'importo liquidato al consulente nel massimo tabellare. Si
Pag. 8 di 10 fa infatti riferimento alla “difficoltà e complessità delle prestazioni del caso di specie (necessità di indagini onerose in termini di tempo e di mezzo, formulazione del quesito che richiedeva accertamenti articolati e complessi)”, laddove la complessità del quesito era già stata valorizzata nella determinazione del massimo tariffario.
Si ritiene che degli elementi ulteriori ed “eccezionali”, come richiesti dall'art. 52 dpr 115/2002, si possa tener conto in misura ridotta rispetto a quanto valutato dal giudice che ha emesso il decreto: sebbene la consulenza abbia presentato elementi di speciale difficoltà e complessità, tali da derogare ai compensi tabellari ordinari, non si ravvisano le condizioni di eccezionalità che legittimino il raddoppio del compenso. La natura delle questioni affrontate, pur non rientrando nella casistica ordinaria, non ha raggiunto un livello di singolare complessità o difficoltà tali da richiedere un impegno da valorizzato con il massimo dell'aumento previsto dall'art. 52 DM citato.
Pertanto in considerazione della specifica natura dell'incarico e delle attività effettivamente svolte, che vengono dettagliatamente descritte nell'elaborato peritale, si ritiene più equo e proporzionato compensare l'ulteriore, significativo aggravio nell'espletamento delle indagini peritali, caratterizzate da particolare complessità tecnica e da un rilevante impegno sia in termini di tempo che di risorse, disponendo una maggiorazione del
30% rispetto all'onorario già determinato nella misura massima. Tale incremento trova giustificazione nella natura straordinaria delle attività svolte dal consulente, che ha dovuto affrontare accertamenti articolati, gestire numerosi dati e produrre una relazione esaustiva, rispondendo in maniera chiara e approfondita ai molteplici quesiti posti dal giudice.
Pag. 9 di 10 Di conseguenza, il compenso spettante al CTU viene rideterminato alla luce di questa riduzione, nell'importo complessivo di € 4.835,42. A ciò si aggiungono le spese riconosciute nel provvedimento impugnato, pari ad €
76,80, oltre ad IVA e Cap in quanto dovuti.
In ragione della soccombenza reciproca, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Visti il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l'art. 1 del D.M. 30 maggio 2002,
l'art. 1 e 11 Tabella allegata al D.M. 30 maggio 2002, gli artt. 170 D.P.R.
n. 115/2002, 15 D.Lgs. n. 150/2011, 281 decies c.p.c.,
in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, riforma il decreto di liquidazione del compenso al C.T.U. emesso dal Tribunale di
Bolzano l'8/1/2025, e liquida al CTU Ing. per Controparte_1
compenso la somma di € 4.835,42, per rimborso spese € 76,80, oltre a
IVA e CAP su quanto dovuto.
Spese compensate.
Bolzano, 14.07.2025
La Presidente
Francesca Bortolotti
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