TRIB
Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 14/02/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
14/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 2031/2020 R.G., promossa da:
nato a [...] M.llo il 05.02.1970, e residente a [...]in Parte_1
c.da Sfaranda Inf n° 78 cf: , e residente a Tortorici in C/da Sciortino 78/B, C.F._1 elettivamente domiciliato in Brolo via C. Colombo n° 5 presso lo studio dell'Avv. Carmela Bonina, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
, C. F. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: inscrizione elenchi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
L'oggetto della domanda è costituito dalla richiesta di reiscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per l'anno 2017 e per n.102 giornate.
Dagli atti risulta che parte ricorrente non è cancellato dagli elenchi per l'anno oggetto di lite, CP_ sia come da comparsa che dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente, che ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Orbene, quando sia accertata, come nel caso in esame, la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire e a contraddire, facendo venire meno la necessità di una pronuncia del
Giudice, la materia del contendere deve ritenersi cessata, e va dichiarata anche d'ufficio. (Cass. Civ. sez. unite 21/04/1982, n.2463).
Ritenuto quanto sopra, va pronunziata declaratoria di cessata materia del contendere.
Le spese del giudizio, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 CP_1 deduzione, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa le spese di lite;
Così deciso in Patti, 14/02/2025
Il Giudice on.
Antonino Casdia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
14/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 2031/2020 R.G., promossa da:
nato a [...] M.llo il 05.02.1970, e residente a [...]in Parte_1
c.da Sfaranda Inf n° 78 cf: , e residente a Tortorici in C/da Sciortino 78/B, C.F._1 elettivamente domiciliato in Brolo via C. Colombo n° 5 presso lo studio dell'Avv. Carmela Bonina, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
, C. F. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: inscrizione elenchi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
L'oggetto della domanda è costituito dalla richiesta di reiscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per l'anno 2017 e per n.102 giornate.
Dagli atti risulta che parte ricorrente non è cancellato dagli elenchi per l'anno oggetto di lite, CP_ sia come da comparsa che dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente, che ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Orbene, quando sia accertata, come nel caso in esame, la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire e a contraddire, facendo venire meno la necessità di una pronuncia del
Giudice, la materia del contendere deve ritenersi cessata, e va dichiarata anche d'ufficio. (Cass. Civ. sez. unite 21/04/1982, n.2463).
Ritenuto quanto sopra, va pronunziata declaratoria di cessata materia del contendere.
Le spese del giudizio, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 CP_1 deduzione, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa le spese di lite;
Così deciso in Patti, 14/02/2025
Il Giudice on.
Antonino Casdia