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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/03/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2360/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2360/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ACCONGIAGIOCO Parte_1 C.F._1
FEDERICA, elettivamente domiciliato in CORSO GARIBALDI N.29 (AVV.VIGNOLI MARGHERITA) 47100 FORLI 'presso il difensore avv. ACCONGIAGIOCO FEDERICA
ATTORE/I
E
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. PLENARIO GIANGIORGIO, elettivamente domiciliato in VIA SACCO E VANZETTI, 5 40100 BOLOGNApresso il difensore avv. PLENARIO GIANGIORGIO
CONVENUTO/I
Avv. GIULIO ZANFANTI, Auxilium, elettivamente domiciliato in via dell'Abbadia 40122
BOLOGNA presso il difensore avv. ZANFANTI GIULIO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
I coniugi sottoscrivono il verbale alla presenza del cancelliere e contestualmente, unitamente ai difensori, ne richiedono l'omologa con sentenza;
chiedono altresì che, passata in giudicato la sentenza di separazione e decorso il termine di legge, sia fissata l'udienza per la conferma da parte dei coniugi della volontà di divorziare.
IL TRIBUNALE vista il ricorso congiunto e cumulativo per la separazione consensuale e il divorzio depositato il 22 febbraio 2024 nell'interesse dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
pagina 1 di 7 osservato che i coniugi, sentiti all'udienza del 17 marzo 2025 hanno confermato la volontà di separarsi e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il 2 dicembre 2006 nel Comune di Bologna e che dall'unione dei coniugi sono nati tre figli:
[...] l'8 dicembre 2006, di anni 18 ma economicamente non autosufficiente, il Per_1 Persona_2
21 settembre 2011, di anni 13, e il 19 marzo 2015, di anni 9; Persona_3 osservato che la separazione personale dei coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale fra gli stessi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
considerato che
fra le condizioni concordate dai ricorrenti in sede di domanda congiunta di separazione personale consensuale, confermata, con modifiche delle condizioni rispetto al ricorso, all'udienza del
17 marzo 2025, è previsto il seguente trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale di udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere:
9) A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i SInori Controparte_1
e intendono effettuare il seguente trasferimento immobiliare Parte_1
Il SInor cede e trasferisce ai sensi dell'art. 1376 c.c. alla SInora Controparte_1 [...]
che accetta ed acquista, la comproprietà in ragione di 1/2 (un mezzo) dell'immobile come Parte_1 meglio di seguito specificato (la cui residua metà è già di proprietà della cessionaria Parte_1 che diviene così proprietaria dell'intero):
- porzione del fabbricato posto in Comune di Bologna alla via Pizzardi n.48 costituita da un appartamento al piano terra rialzato con annesso, quali pertinenza, cantina al piano sotterraneo il tutto distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Bologna al foglio 209 mappale 403 subalterno 2, via Carlo Alberto Pizzardi n.48, p.T-S1, ZC 1, cat.A/3,cl.2, vani 4, rend.€.743,70
In confine con: muro esterno da due lati, parti comuni, salvo altri.
Si precisa che l'identificazione catastale soprariportata si riferisce al bene che appare graficamente rappresentato nella planimetria depositata al Catasto Fabbricati che si produce in calce al presente verbale da considerarsi parte integrante e sostanziale.
Nella presente cessione è compresa la comproprietà di tutto ciò e quanto è in uso e servizio comune per legge, per destinazione e per titoli di provenienza. osservato che l'ausiliario nominato ex art.68 c.p.c. con il provvedimento del 6 marzo 2024 pubblicato il 14 marzo 2024 ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ad ha espresso parere favorevole in ordine alla
“fattibilità”, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, dal Presidente del ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione depositata l'11 marzo 2025);
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale dei coniugi nato in Controparte_1
Bangladesh il 17 novembre 1980, e nata a [...] il [...], i quali hanno Parte_1
pagina 2 di 7 contratto matrimonio il 2 dicembre 2006 nel Comune di Bologna, trascritto nel registro degli atti di matrimonio a Bologna al n.573, p.1, dell'anno 2006;
b) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione della sentenza;
c) omologa gli accordi fra i ricorrenti e per l'effetto dà atto che la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) I figli verranno affidati ad entrambi i genitori e collocati in maniera prevalente presso la madre;
sino alla maggiore età dei figli, ogni genitore dovrà comunicare all'altro eventuali mutamenti di residenza.
2) Regime di visita padre-figli: a settimane alterne per un doppio pernottamento e precisamente dal lunedì all'uscita da scuola (o dalla mattina alle ore 11 durante le vacanze scolastiche) sino al mercoledì mattina allorché il padre li riaccompagnerà a scuola (o a casa durante le vacanze scolastiche). Una domenica al mese dalle ore 10.30 alle ore 18.30/19; in questa giornata i figli verranno accompagnati dalla madre la mattina presso la dimora del padre, il quale li riaccompagnerà il pomeriggio presso la dimora materna.
3) Vacanze estive: Il padre terrà, oltre a quanto sopra, i figli durante il suo turno di ferie estive, per due settimane anche non consecutive;
nel caso i figli gradissero accompagnare il padre nel suo consueto viaggio in Bangladesh per incontrare gli zii e i nonni paterni, starebbero col padre anche tre settimane. Da questa previsione si esclude il figlio che farà scelte autonome in quanto già Per_1 maggiorenne. La scelta e gli accordi sul periodo delle vacanze sarà effettuata e comunicata reciprocamente dai genitori entro il 30.04.di ogni anno
4) Vacanze di Natale e Pasqua: 3 giorni consecutivi comprensivi ad anni alterni del giorno di Natale o del Capodanno e 3 giorni durante le vacanze di Pasqua ad anni alterni comprensivi del giorno di
Pasqua o del Lunedì dell'Angelo
5) Giorni infrasettimanali: Il padre si dichiara disponibile a tenere i figli con sé presso il suo esercizio commerciale anche nei giorni feriali (oltre al lunedì e martedì di cui al punto iniziale) e/o anche durante le vacanze scolastiche, avendo cura di andare a prendere i figli presso la dimora materna, e provvedendo il SI. o chi per lui a riaccompagnarli a casa verso le 20,30 per la cena. In CP_1 ogni caso le eSIenze dei minori vanno rispettate, quali l'attività sportiva e lo svolgimento dei compiti.
6) In caso di necessità e previo accordo i genitori potranno fare ricorso ad una baby-sitter, stabilendosi che la scelta avvenga congiuntamente, sia quanto alle modalità di tenuta dei ragazzi, sia alla scelta della persona sia quanto alla tariffa oraria, che non potrà superare i 10 euro l'ora attuali salvo rivalutazione per gli anni a venire.
Il SI. contribuirà al costo della baby-sitter fino ad un tetto massimo di 100 euro mensili CP_1
e a seguito di verifica delle ore svolte effettivamente. Il SI. si riserva di proporre CP_1 saltuariamente per il baby-sitting una figura di sua fiducia senza alcuna spesa né contributo da parte della SI.ra . Pt_1
Il numero delle ore necessarie per la cura dei minori in sostituzione dei genitori è pari circa a 50 al mese;
in base alla disponibilità del IG. la baby-sitter verrebbe pagata per sole 20 ore (10 € CP_1 all'ora per 20 ore pagata a metà dai genitori, € 100,00 a testa). Le residue 30 ora dovranno essere gestite a metà tra i genitori che o potranno anche farsi sostituire da una baby-sitter o si prenderanno cura personalmente o tramite persone di fiducia dei figli, cura e gestione che comprenderà anche gli impegni medici, scolastici e sportivi in base alle regole dell'affidamento condiviso.
pagina 3 di 7 7) A titolo di mantenimento ordinario dei figli il SI. verserà alla SI.ra entro il CP_1 Pt_1 giorno 10 di ogni mese un contributo mensile di euro 250 per ogni figlio, fino all'indipendenza economica di ciascun figlio;
l'importo è soggetto a rivalutazione annuale secondo l'indice consueto
Istat per famiglie operai e impiegati, con prima rivalutazione a decorrere da uno anno dalla data in cui il collegio omologherà la sentenza. Si precisa che il contributo al mantenimento è dovuto sino a quando ogni figlio non sarà economicamente autosufficiente;
al momento del raggiungimento della autosufficienza economica di uno o più figli, il citato contributo verrà meno;
parimenti e ove per qualsivoglia ragione e motivo il regime di visita padre- figli non sia rispettato, il contributo al mantenimento dovrà essere aumentato in maniera proporzionale al mancato regime di visita e in ogni caso nella misura minima di € 350 mensili a figlio.
8) A titolo di mantenimento per le spese straordinarie, ogni genitore contribuirà nella misura del 50 % nel rispetto del vigente apposito Protocollo stilato dall'Osservatorio 09/08/2017.
9) A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i SInori Controparte_1
e intendono effettuare il seguente trasferimento immobiliare
[...] Parte_1
9.1 Consenso ed oggetto:
Il SInor cede e trasferisce ai sensi dell'art. 1376 c.c. alla SInora CP_1 Controparte_1 che accetta ed acquista, la comproprietà in ragione di 1/2 (un mezzo) dell'immobile Parte_1 come meglio di seguito specificato (la cui residua metà è già di proprietà della cessionaria Parte_1 che diviene così proprietaria dell'intero):
[...]
- porzione del fabbricato posto in Comune di Bologna alla via Pizzardi n.48 costituita da un appartamento al piano terra rialzato con annesso, quali pertinenza, cantina al piano sotterraneo il tutto distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Bologna al foglio 209 mappale 403 subalterno 2, via Carlo Alberto Pizzardi n.48, p.T-S1, ZC 1, cat.A/3,cl.2, vani 4, rend.€.743,70
In confine con: muro esterno da due lati, parti comuni, salvo altri.
Si precisa che l'identificazione catastale soprariportata si riferisce al bene che appare graficamente rappresentato nella planimetria depositata al Catasto Fabbricati che si produce in calce al presente verbale da considerarsi parte integrante e sostanziale.
Nella presente cessione è compresa la comproprietà di tutto ciò e quanto è in uso e servizio comune per legge, per destinazione e per titoli di provenienza.
9.2 provenienza
La quota di comproprietà del bene in oggetto è pervenuta alla parte cedente per acquisto con atto del dott. , Notaio in Bologna del 19 dicembre 2007 repertorio n.1027 raccolta n.721 Persona_4 registrato all'Agenzia delle Entrate di Bologna 3 il 28 dicembre 2007 al n.13483 serie 1T e trascritto a Bologna il 31 dicembre 2007 all'art.45928 e al n.81353 gen.
La quota in oggetto viene trasferita nello stato di fatto e di diritto –noto alla parte cessionaria in quanto già comproprietaria del residuo 50%- in cui attualmente si trova, con tutte le relative aderenze e pertinenze, azioni, ragioni, comunioni e diretti inerenti, infissi e seminfissi, impianti di ragione padronale, servitù attive e passive se e come esistenti ed aventi ragione legale di esistere e siano conseguenti allo stato di condominio in cui si trovano i beni stessi, con i patti speciali, servitù, diritti e obblighi di cui ai rogiti e titoli di provenienze.
9.3 garanzie e ipoteca
La parte cedente garantisce il rilievo della parte acquirente in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione. pagina 4 di 7 La parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto nonchè la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti (ad eccezione dell'ipoteca volontaria iscritta in data 31 dicembre 2007 all'art.19442 e n.81354 gen. a favore di Parte_2 come annotata in surroga in data 26 gennaio 2010 all'art.763 e n.3374 gen. in
[...] favore di , ipoteca nota e tollerata. Pt_2 Parte_3
9.4 dichiarazioni urbanistiche
Agli effetti della vigente normativa urbanistica, nonchè ai sensi e per gli effetti dell'art.40 comma 2° della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare del
D.P.R.6 giugno 2001 n.380, la parte cedente consapevole delle Controparte_1 conseguenze penali per le dichiarazioni false e reticenti, ai sensi degli artt. 3 e 76 del D.P.R.
445/2000, nonchè dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiara sotto la propria personale responsabilità che la costruzione dell'immobile di cui alla cessione, è stata iniziata anteriormente all'1 settembre 1967.
La parte cedente dichiara, inoltre, che: Controparte_1
• non sono state effettuate opere o modifiche tali da richiedere provvedimenti abilitativi siano essi di concessione edilizia, permesso di costruire, denuncia di inizio attività ai sensi del
D.P.R. 380/2001 o relativi provvedimenti in sanatoria o certificati di agibilità ai sensi delle lettere b) e c) dell'art.24/2° comma del T.U. sull'edilizia
• la porzione immobiliare oggetto del presente trasferimento non ha formato oggetto di provvedimenti sanzionatori che, ex art.41 Legge 47/1985, avrebbero potuto comportare l'incommerciabilità del bene, che l'immobile non è soggetto a vincoli e che il Comune di Bologna non ha emesso alcun provvedimento nei termini di legge
• non sono mai state irrogate sanzioni di natura urbanistica circa i beni de quibus;
• l'immobile è perfettamente commerciabile e trasferibile ai sensi delle vigenti normative urbanistiche.
9.5 conformità catastale
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, comma aggiunto dall'art. 19 c. 14 del d.l. n.78/2010, convertito nella legge n.122/2010 il cedente SInor Controparte_1
- precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano le unità immobiliari raffigurate nella planimetria catastale depositata in Catasto, in data 27 maggio 1958 protocollo n.148666 che sia allega sub A)
- dichiara che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto, e la parte cessionaria SInora conferma la dichiarazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie Parte_1 allo stato di fatto resa dal cedente e, in concerto con quest'ultimo, dichiara che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa
- dichiara che esiste la conformità tra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari.
9.6 attestato di prestazione energetica
Ai sensi dell'art. 6 comma 3 del d.lgs. 19 agosto 2005 n. 192 come modificato con d.lgs. 31 dicembre 2006 n. 311 e dal D. L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90 e pagina 5 di 7 successive modifiche ed integrazioni e delle altre norme nazionali e della Regione Emilia Romagna in materia di certificazione energetica negli edifici:
I coniugi dichiarano che l'immobile in oggetto è dotato di Attestato di Prestazione Energetica numero 07757-540898-2024, rilasciato in data 11 marzo 2024 dal dott. Ing. quale Persona_5 tecnico preposto e soggetto certificatore con il , attestato che in originale si allega a far parte Nume_1 integrante e sostanziale del presente verbale che si allega sub B).
La parte cessionaria dichiara di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, Parte_1 comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.
Inoltre i coniugi dichiarano di essere edotti della sua validità decennale e della necessità di un suo aggiornamento ad ogni intervento di ristrutturazione edilizia e dell'impiantistica che modifichi le prestazioni energetiche, ed infine dichiarano che successivamente al rilascio di detto Attestato non sono stati eseguiti nei beni immobili oggetto del presente atto interventi tali da modificare la prestazione energetica nei termini della normativa di cui sopra e che non si è verificata nessuna delle condizioni incidenti sulla validità dell'attestato energetico prodotto, in relazione a quanto prescritto dall'art. 6, c. 5, d.lgs. 192/2005.
9.7 assenza di mediatore e corrispettivo
I SInori e consapevoli delle sanzioni penali CP_1 CP_1 Parte_1 previste dagli artt.3 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonchè dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, in relazione a quanto disposto dall'art. 35 comma 22 del D.L. 4 luglio 2006 n.
223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 e successive modifiche nonchè a quanto disposto dal comma 49 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria
2007), dichiarano che:
a) per il presente trasferimento non si sono avvalse di alcun mediatore immobiliare;
b) per il presente trasferimento non è stato previsto alcun corrispettivo in denaro, ma la parte cessionaria dichiara di accollarsi il pagamento alla della residua parte di Controparte_2 mutuo spettante alla parte cedente e originariamente stipulato con
[...]
n data 19 dicembre 2007 con atto a ministero Parte_2 dott. , Notaio in Bologna n.1028/722 di rep. al quale si è surrogata Persona_4 [...] in data 13 GENNAIO 2010 con atto a ministero dott. Notaio in CP_2 Persona_6
Bologna n.32414/18012 di rep., garantito dalla sopra citata ipoteca volontaria.
I coniugi dichiarano di essere a conoscenza del fatto che l'accollo di cui al presente atto non comporta la liberazione della parte cedente e, qualora l'istituto bancario rifiutasse l'accollo con espromissione del SInor la SInora si impegna a pagare le rate di CP_1 Parte_1 mutuo a far tempo dalla cessione fino all'estinzione.
9.8 rinuncia all' ipoteca legale
Il SInor rinunzia espressamente ad eventuale ipoteca legale CP_1 CP_1 nascente dal presente verbale e dall'emananda sentenza, relativamente al trasferimento e dalla sua trascrizione con esonero del SInor Conservatore da qualsiasi responsabilità in sede di trascrizione.
9.9 effetti
Gli effetti attivi e passivi del trasferimento, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologa del presente verbale.
9.10 richiesta di esenzioni fiscali pagina 6 di 7 I SInori e dichiarano di avvalersi dell'esenzione Controparte_1 Parte_1 dal pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di separazione, ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n.74, così come stabilito dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle
Entrate - Direzione Centrale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio 2014, n.49/E del 16 marzo 2000 e n.27/E del 21 giugno 2012.
10) Il SInor dichiara di nulla pretendere per l'uso esclusivo Controparte_1 effettuato dalla SInora col suo B&B né per le rate di mutuo da lui finora pagate. Pt_1
11) La SInora si impegna irrevocabilmente ora per allora a cedere a titolo gratuito in Parte_1 solido ai tre figli la quota immobiliare oggi ricevuta dal marito allorchè anche il figlio piccolo
, oggi di 9 anni, compirà la maggiore età, ovvero nell'anno 2033. La cessione ai figli Per_3 avverrà in adempimento della cessione di cui agli accordi presi in sede di separazione senza alcun esborso da parte del SI. CP_1
12) La SInora si impegna a non alienare la propria originaria quota di comproprietà Parte_1 fino almeno alla data di avvenuta cessione della quota (oggi trasferita dal marito) ai figli, impegnandosi inoltre a non instaurare diritti reali di godimento o di garanzia a favore di terzi sul suddetto immobile fino alla data di avvenuta cessione ai figli della quota oggi trasferita dal marito.
13) Le spese dell'onorario dell'ausiliario del Giudice verranno pagate in via esclusiva dalla IG.ra
[...]
, così come le spese relative alla cessione futura dell'immobile ai figli sempre sino a Pt_1 concorrenza della somma massima di € 700,00.
14) Il SI. si dichiara disponibile ad effettuare, assieme alla SI.ra un percorso di CP_1 Pt_1 mediazione familiare o assimilato, presso le strutture pubbliche a ciò deputate, al fine di implementare la corretta e costruttiva interrelazione con la SI.ra e con i ragazzi ed Pt_1 eliminare o comunque ridurre l'attuale conflittualità reciproca.
15) Per quanto concerne gli attuali rapporti di dare e avere tra i coniugi gli stessi dichiarano di nulla avere a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra per qualsiasi titolo e ragione ad eccezione dell'importo relativo al mantenimento dei figli di marzo 2024 e relative spese di febbraio pari ad
€1.747,00 che il IG. pagherà alla IG,ra entro la data in cui verrà omologata CP_1 Pt_1 la sentenza della separazione consensuale.
16) compensate le spese (anche) del presente procedimento.
d) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
e) dispone con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio f) spese alla definizione del giudizio
Così deciso in Bologna, nella camera di conSIlio della prima sezione civile, il giorno 26.03.2025.
Il Presidente estensore
Dott. Bruno Perla
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2360/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ACCONGIAGIOCO Parte_1 C.F._1
FEDERICA, elettivamente domiciliato in CORSO GARIBALDI N.29 (AVV.VIGNOLI MARGHERITA) 47100 FORLI 'presso il difensore avv. ACCONGIAGIOCO FEDERICA
ATTORE/I
E
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. PLENARIO GIANGIORGIO, elettivamente domiciliato in VIA SACCO E VANZETTI, 5 40100 BOLOGNApresso il difensore avv. PLENARIO GIANGIORGIO
CONVENUTO/I
Avv. GIULIO ZANFANTI, Auxilium, elettivamente domiciliato in via dell'Abbadia 40122
BOLOGNA presso il difensore avv. ZANFANTI GIULIO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
I coniugi sottoscrivono il verbale alla presenza del cancelliere e contestualmente, unitamente ai difensori, ne richiedono l'omologa con sentenza;
chiedono altresì che, passata in giudicato la sentenza di separazione e decorso il termine di legge, sia fissata l'udienza per la conferma da parte dei coniugi della volontà di divorziare.
IL TRIBUNALE vista il ricorso congiunto e cumulativo per la separazione consensuale e il divorzio depositato il 22 febbraio 2024 nell'interesse dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
pagina 1 di 7 osservato che i coniugi, sentiti all'udienza del 17 marzo 2025 hanno confermato la volontà di separarsi e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il 2 dicembre 2006 nel Comune di Bologna e che dall'unione dei coniugi sono nati tre figli:
[...] l'8 dicembre 2006, di anni 18 ma economicamente non autosufficiente, il Per_1 Persona_2
21 settembre 2011, di anni 13, e il 19 marzo 2015, di anni 9; Persona_3 osservato che la separazione personale dei coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale fra gli stessi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
considerato che
fra le condizioni concordate dai ricorrenti in sede di domanda congiunta di separazione personale consensuale, confermata, con modifiche delle condizioni rispetto al ricorso, all'udienza del
17 marzo 2025, è previsto il seguente trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale di udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere:
9) A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i SInori Controparte_1
e intendono effettuare il seguente trasferimento immobiliare Parte_1
Il SInor cede e trasferisce ai sensi dell'art. 1376 c.c. alla SInora Controparte_1 [...]
che accetta ed acquista, la comproprietà in ragione di 1/2 (un mezzo) dell'immobile come Parte_1 meglio di seguito specificato (la cui residua metà è già di proprietà della cessionaria Parte_1 che diviene così proprietaria dell'intero):
- porzione del fabbricato posto in Comune di Bologna alla via Pizzardi n.48 costituita da un appartamento al piano terra rialzato con annesso, quali pertinenza, cantina al piano sotterraneo il tutto distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Bologna al foglio 209 mappale 403 subalterno 2, via Carlo Alberto Pizzardi n.48, p.T-S1, ZC 1, cat.A/3,cl.2, vani 4, rend.€.743,70
In confine con: muro esterno da due lati, parti comuni, salvo altri.
Si precisa che l'identificazione catastale soprariportata si riferisce al bene che appare graficamente rappresentato nella planimetria depositata al Catasto Fabbricati che si produce in calce al presente verbale da considerarsi parte integrante e sostanziale.
Nella presente cessione è compresa la comproprietà di tutto ciò e quanto è in uso e servizio comune per legge, per destinazione e per titoli di provenienza. osservato che l'ausiliario nominato ex art.68 c.p.c. con il provvedimento del 6 marzo 2024 pubblicato il 14 marzo 2024 ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ad ha espresso parere favorevole in ordine alla
“fattibilità”, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, dal Presidente del ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione depositata l'11 marzo 2025);
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale dei coniugi nato in Controparte_1
Bangladesh il 17 novembre 1980, e nata a [...] il [...], i quali hanno Parte_1
pagina 2 di 7 contratto matrimonio il 2 dicembre 2006 nel Comune di Bologna, trascritto nel registro degli atti di matrimonio a Bologna al n.573, p.1, dell'anno 2006;
b) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione della sentenza;
c) omologa gli accordi fra i ricorrenti e per l'effetto dà atto che la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) I figli verranno affidati ad entrambi i genitori e collocati in maniera prevalente presso la madre;
sino alla maggiore età dei figli, ogni genitore dovrà comunicare all'altro eventuali mutamenti di residenza.
2) Regime di visita padre-figli: a settimane alterne per un doppio pernottamento e precisamente dal lunedì all'uscita da scuola (o dalla mattina alle ore 11 durante le vacanze scolastiche) sino al mercoledì mattina allorché il padre li riaccompagnerà a scuola (o a casa durante le vacanze scolastiche). Una domenica al mese dalle ore 10.30 alle ore 18.30/19; in questa giornata i figli verranno accompagnati dalla madre la mattina presso la dimora del padre, il quale li riaccompagnerà il pomeriggio presso la dimora materna.
3) Vacanze estive: Il padre terrà, oltre a quanto sopra, i figli durante il suo turno di ferie estive, per due settimane anche non consecutive;
nel caso i figli gradissero accompagnare il padre nel suo consueto viaggio in Bangladesh per incontrare gli zii e i nonni paterni, starebbero col padre anche tre settimane. Da questa previsione si esclude il figlio che farà scelte autonome in quanto già Per_1 maggiorenne. La scelta e gli accordi sul periodo delle vacanze sarà effettuata e comunicata reciprocamente dai genitori entro il 30.04.di ogni anno
4) Vacanze di Natale e Pasqua: 3 giorni consecutivi comprensivi ad anni alterni del giorno di Natale o del Capodanno e 3 giorni durante le vacanze di Pasqua ad anni alterni comprensivi del giorno di
Pasqua o del Lunedì dell'Angelo
5) Giorni infrasettimanali: Il padre si dichiara disponibile a tenere i figli con sé presso il suo esercizio commerciale anche nei giorni feriali (oltre al lunedì e martedì di cui al punto iniziale) e/o anche durante le vacanze scolastiche, avendo cura di andare a prendere i figli presso la dimora materna, e provvedendo il SI. o chi per lui a riaccompagnarli a casa verso le 20,30 per la cena. In CP_1 ogni caso le eSIenze dei minori vanno rispettate, quali l'attività sportiva e lo svolgimento dei compiti.
6) In caso di necessità e previo accordo i genitori potranno fare ricorso ad una baby-sitter, stabilendosi che la scelta avvenga congiuntamente, sia quanto alle modalità di tenuta dei ragazzi, sia alla scelta della persona sia quanto alla tariffa oraria, che non potrà superare i 10 euro l'ora attuali salvo rivalutazione per gli anni a venire.
Il SI. contribuirà al costo della baby-sitter fino ad un tetto massimo di 100 euro mensili CP_1
e a seguito di verifica delle ore svolte effettivamente. Il SI. si riserva di proporre CP_1 saltuariamente per il baby-sitting una figura di sua fiducia senza alcuna spesa né contributo da parte della SI.ra . Pt_1
Il numero delle ore necessarie per la cura dei minori in sostituzione dei genitori è pari circa a 50 al mese;
in base alla disponibilità del IG. la baby-sitter verrebbe pagata per sole 20 ore (10 € CP_1 all'ora per 20 ore pagata a metà dai genitori, € 100,00 a testa). Le residue 30 ora dovranno essere gestite a metà tra i genitori che o potranno anche farsi sostituire da una baby-sitter o si prenderanno cura personalmente o tramite persone di fiducia dei figli, cura e gestione che comprenderà anche gli impegni medici, scolastici e sportivi in base alle regole dell'affidamento condiviso.
pagina 3 di 7 7) A titolo di mantenimento ordinario dei figli il SI. verserà alla SI.ra entro il CP_1 Pt_1 giorno 10 di ogni mese un contributo mensile di euro 250 per ogni figlio, fino all'indipendenza economica di ciascun figlio;
l'importo è soggetto a rivalutazione annuale secondo l'indice consueto
Istat per famiglie operai e impiegati, con prima rivalutazione a decorrere da uno anno dalla data in cui il collegio omologherà la sentenza. Si precisa che il contributo al mantenimento è dovuto sino a quando ogni figlio non sarà economicamente autosufficiente;
al momento del raggiungimento della autosufficienza economica di uno o più figli, il citato contributo verrà meno;
parimenti e ove per qualsivoglia ragione e motivo il regime di visita padre- figli non sia rispettato, il contributo al mantenimento dovrà essere aumentato in maniera proporzionale al mancato regime di visita e in ogni caso nella misura minima di € 350 mensili a figlio.
8) A titolo di mantenimento per le spese straordinarie, ogni genitore contribuirà nella misura del 50 % nel rispetto del vigente apposito Protocollo stilato dall'Osservatorio 09/08/2017.
9) A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i SInori Controparte_1
e intendono effettuare il seguente trasferimento immobiliare
[...] Parte_1
9.1 Consenso ed oggetto:
Il SInor cede e trasferisce ai sensi dell'art. 1376 c.c. alla SInora CP_1 Controparte_1 che accetta ed acquista, la comproprietà in ragione di 1/2 (un mezzo) dell'immobile Parte_1 come meglio di seguito specificato (la cui residua metà è già di proprietà della cessionaria Parte_1 che diviene così proprietaria dell'intero):
[...]
- porzione del fabbricato posto in Comune di Bologna alla via Pizzardi n.48 costituita da un appartamento al piano terra rialzato con annesso, quali pertinenza, cantina al piano sotterraneo il tutto distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Bologna al foglio 209 mappale 403 subalterno 2, via Carlo Alberto Pizzardi n.48, p.T-S1, ZC 1, cat.A/3,cl.2, vani 4, rend.€.743,70
In confine con: muro esterno da due lati, parti comuni, salvo altri.
Si precisa che l'identificazione catastale soprariportata si riferisce al bene che appare graficamente rappresentato nella planimetria depositata al Catasto Fabbricati che si produce in calce al presente verbale da considerarsi parte integrante e sostanziale.
Nella presente cessione è compresa la comproprietà di tutto ciò e quanto è in uso e servizio comune per legge, per destinazione e per titoli di provenienza.
9.2 provenienza
La quota di comproprietà del bene in oggetto è pervenuta alla parte cedente per acquisto con atto del dott. , Notaio in Bologna del 19 dicembre 2007 repertorio n.1027 raccolta n.721 Persona_4 registrato all'Agenzia delle Entrate di Bologna 3 il 28 dicembre 2007 al n.13483 serie 1T e trascritto a Bologna il 31 dicembre 2007 all'art.45928 e al n.81353 gen.
La quota in oggetto viene trasferita nello stato di fatto e di diritto –noto alla parte cessionaria in quanto già comproprietaria del residuo 50%- in cui attualmente si trova, con tutte le relative aderenze e pertinenze, azioni, ragioni, comunioni e diretti inerenti, infissi e seminfissi, impianti di ragione padronale, servitù attive e passive se e come esistenti ed aventi ragione legale di esistere e siano conseguenti allo stato di condominio in cui si trovano i beni stessi, con i patti speciali, servitù, diritti e obblighi di cui ai rogiti e titoli di provenienze.
9.3 garanzie e ipoteca
La parte cedente garantisce il rilievo della parte acquirente in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione. pagina 4 di 7 La parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto nonchè la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti (ad eccezione dell'ipoteca volontaria iscritta in data 31 dicembre 2007 all'art.19442 e n.81354 gen. a favore di Parte_2 come annotata in surroga in data 26 gennaio 2010 all'art.763 e n.3374 gen. in
[...] favore di , ipoteca nota e tollerata. Pt_2 Parte_3
9.4 dichiarazioni urbanistiche
Agli effetti della vigente normativa urbanistica, nonchè ai sensi e per gli effetti dell'art.40 comma 2° della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare del
D.P.R.6 giugno 2001 n.380, la parte cedente consapevole delle Controparte_1 conseguenze penali per le dichiarazioni false e reticenti, ai sensi degli artt. 3 e 76 del D.P.R.
445/2000, nonchè dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiara sotto la propria personale responsabilità che la costruzione dell'immobile di cui alla cessione, è stata iniziata anteriormente all'1 settembre 1967.
La parte cedente dichiara, inoltre, che: Controparte_1
• non sono state effettuate opere o modifiche tali da richiedere provvedimenti abilitativi siano essi di concessione edilizia, permesso di costruire, denuncia di inizio attività ai sensi del
D.P.R. 380/2001 o relativi provvedimenti in sanatoria o certificati di agibilità ai sensi delle lettere b) e c) dell'art.24/2° comma del T.U. sull'edilizia
• la porzione immobiliare oggetto del presente trasferimento non ha formato oggetto di provvedimenti sanzionatori che, ex art.41 Legge 47/1985, avrebbero potuto comportare l'incommerciabilità del bene, che l'immobile non è soggetto a vincoli e che il Comune di Bologna non ha emesso alcun provvedimento nei termini di legge
• non sono mai state irrogate sanzioni di natura urbanistica circa i beni de quibus;
• l'immobile è perfettamente commerciabile e trasferibile ai sensi delle vigenti normative urbanistiche.
9.5 conformità catastale
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, comma aggiunto dall'art. 19 c. 14 del d.l. n.78/2010, convertito nella legge n.122/2010 il cedente SInor Controparte_1
- precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano le unità immobiliari raffigurate nella planimetria catastale depositata in Catasto, in data 27 maggio 1958 protocollo n.148666 che sia allega sub A)
- dichiara che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto, e la parte cessionaria SInora conferma la dichiarazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie Parte_1 allo stato di fatto resa dal cedente e, in concerto con quest'ultimo, dichiara che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa
- dichiara che esiste la conformità tra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari.
9.6 attestato di prestazione energetica
Ai sensi dell'art. 6 comma 3 del d.lgs. 19 agosto 2005 n. 192 come modificato con d.lgs. 31 dicembre 2006 n. 311 e dal D. L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90 e pagina 5 di 7 successive modifiche ed integrazioni e delle altre norme nazionali e della Regione Emilia Romagna in materia di certificazione energetica negli edifici:
I coniugi dichiarano che l'immobile in oggetto è dotato di Attestato di Prestazione Energetica numero 07757-540898-2024, rilasciato in data 11 marzo 2024 dal dott. Ing. quale Persona_5 tecnico preposto e soggetto certificatore con il , attestato che in originale si allega a far parte Nume_1 integrante e sostanziale del presente verbale che si allega sub B).
La parte cessionaria dichiara di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, Parte_1 comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.
Inoltre i coniugi dichiarano di essere edotti della sua validità decennale e della necessità di un suo aggiornamento ad ogni intervento di ristrutturazione edilizia e dell'impiantistica che modifichi le prestazioni energetiche, ed infine dichiarano che successivamente al rilascio di detto Attestato non sono stati eseguiti nei beni immobili oggetto del presente atto interventi tali da modificare la prestazione energetica nei termini della normativa di cui sopra e che non si è verificata nessuna delle condizioni incidenti sulla validità dell'attestato energetico prodotto, in relazione a quanto prescritto dall'art. 6, c. 5, d.lgs. 192/2005.
9.7 assenza di mediatore e corrispettivo
I SInori e consapevoli delle sanzioni penali CP_1 CP_1 Parte_1 previste dagli artt.3 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonchè dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, in relazione a quanto disposto dall'art. 35 comma 22 del D.L. 4 luglio 2006 n.
223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 e successive modifiche nonchè a quanto disposto dal comma 49 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria
2007), dichiarano che:
a) per il presente trasferimento non si sono avvalse di alcun mediatore immobiliare;
b) per il presente trasferimento non è stato previsto alcun corrispettivo in denaro, ma la parte cessionaria dichiara di accollarsi il pagamento alla della residua parte di Controparte_2 mutuo spettante alla parte cedente e originariamente stipulato con
[...]
n data 19 dicembre 2007 con atto a ministero Parte_2 dott. , Notaio in Bologna n.1028/722 di rep. al quale si è surrogata Persona_4 [...] in data 13 GENNAIO 2010 con atto a ministero dott. Notaio in CP_2 Persona_6
Bologna n.32414/18012 di rep., garantito dalla sopra citata ipoteca volontaria.
I coniugi dichiarano di essere a conoscenza del fatto che l'accollo di cui al presente atto non comporta la liberazione della parte cedente e, qualora l'istituto bancario rifiutasse l'accollo con espromissione del SInor la SInora si impegna a pagare le rate di CP_1 Parte_1 mutuo a far tempo dalla cessione fino all'estinzione.
9.8 rinuncia all' ipoteca legale
Il SInor rinunzia espressamente ad eventuale ipoteca legale CP_1 CP_1 nascente dal presente verbale e dall'emananda sentenza, relativamente al trasferimento e dalla sua trascrizione con esonero del SInor Conservatore da qualsiasi responsabilità in sede di trascrizione.
9.9 effetti
Gli effetti attivi e passivi del trasferimento, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologa del presente verbale.
9.10 richiesta di esenzioni fiscali pagina 6 di 7 I SInori e dichiarano di avvalersi dell'esenzione Controparte_1 Parte_1 dal pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di separazione, ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n.74, così come stabilito dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle
Entrate - Direzione Centrale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio 2014, n.49/E del 16 marzo 2000 e n.27/E del 21 giugno 2012.
10) Il SInor dichiara di nulla pretendere per l'uso esclusivo Controparte_1 effettuato dalla SInora col suo B&B né per le rate di mutuo da lui finora pagate. Pt_1
11) La SInora si impegna irrevocabilmente ora per allora a cedere a titolo gratuito in Parte_1 solido ai tre figli la quota immobiliare oggi ricevuta dal marito allorchè anche il figlio piccolo
, oggi di 9 anni, compirà la maggiore età, ovvero nell'anno 2033. La cessione ai figli Per_3 avverrà in adempimento della cessione di cui agli accordi presi in sede di separazione senza alcun esborso da parte del SI. CP_1
12) La SInora si impegna a non alienare la propria originaria quota di comproprietà Parte_1 fino almeno alla data di avvenuta cessione della quota (oggi trasferita dal marito) ai figli, impegnandosi inoltre a non instaurare diritti reali di godimento o di garanzia a favore di terzi sul suddetto immobile fino alla data di avvenuta cessione ai figli della quota oggi trasferita dal marito.
13) Le spese dell'onorario dell'ausiliario del Giudice verranno pagate in via esclusiva dalla IG.ra
[...]
, così come le spese relative alla cessione futura dell'immobile ai figli sempre sino a Pt_1 concorrenza della somma massima di € 700,00.
14) Il SI. si dichiara disponibile ad effettuare, assieme alla SI.ra un percorso di CP_1 Pt_1 mediazione familiare o assimilato, presso le strutture pubbliche a ciò deputate, al fine di implementare la corretta e costruttiva interrelazione con la SI.ra e con i ragazzi ed Pt_1 eliminare o comunque ridurre l'attuale conflittualità reciproca.
15) Per quanto concerne gli attuali rapporti di dare e avere tra i coniugi gli stessi dichiarano di nulla avere a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra per qualsiasi titolo e ragione ad eccezione dell'importo relativo al mantenimento dei figli di marzo 2024 e relative spese di febbraio pari ad
€1.747,00 che il IG. pagherà alla IG,ra entro la data in cui verrà omologata CP_1 Pt_1 la sentenza della separazione consensuale.
16) compensate le spese (anche) del presente procedimento.
d) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
e) dispone con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio f) spese alla definizione del giudizio
Così deciso in Bologna, nella camera di conSIlio della prima sezione civile, il giorno 26.03.2025.
Il Presidente estensore
Dott. Bruno Perla
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