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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 04/06/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 360/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 360/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. BARSACCHI Parte_1 C.F._1
LUCIA
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
BARSACCHI LUCIA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in data 12.09.1998 in San Lorenzo a Pagnatico - Cascina
(PI) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cascina dell'anno 1998 Parte II
Serie A Nr. 72, dalla cui unione sono nati in Pisa in data 14.08.2001 il figlio , maggiorenne Per_1
ed economicamente autosufficiente, ed in data 11.03.2004 il figlio , non ancora Per_2
economicamente autosufficiente.
Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale. Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario del figlio non autosufficiente economicamente, concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte, dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1 DICHIARA la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
), e (C.F. C.F._1 Controparte_1
) che hanno contratto matrimonio in data 12.09.1998 in San Lorenzo C.F._2
a Pagnatico - Cascina (PI) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Cascina dell'anno 1998 Parte II Serie A Nr. 72;
2 I coniugi hanno stabilito che nell'abitazione coniugale, di proprietà per il 77% della sig.ra
[...]
e per il 23% del sig. continui ad abitare la sig.ra Controparte_1 Parte_1 [...]
con il figlio , maggiorenne ma non economicamente Controparte_1 Per_2
indipendente, mentre il figlio è economicamente indipendente e vive fuori dal nucleo Per_1
familiare;
3 PONE a carico del sig. l'obbligo di versare direttamente al figlio Parte_1
, a titolo di contributo al mantenimento, la somma mensile complessiva di €. Per_2
300,00 entro il giorno 10 di ogni mese. Tale somma sarà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT. Le spese straordinarie sportive, mediche, odontoiatriche e universitarie sono a carico dei genitori per il 50% ciascuno e devono essere previamente concordate solo se superiori ad € 100,00 mensili;
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e liberi di stabilire ove vogliano la propria residenza che comunicheranno in ogni caso all'altro coniuge;
- il figlio può frequentare e pernottare presso il padre secondo la sua volontà ed in base Per_2
alle proprie necessità ed esigenze;
- i ricorrenti, che sono economicamente indipendenti, hanno provveduto a redigere inventario completo dei loro beni mobili, suppellettili e quant'altro avessero in comune e si sono accordati sulla divisione dei medesimi di talché si sono dati reciprocamente atto di non aver più nulla da pretendere l'uno dall'altro;
- i ricorrenti si sono dati, reciprocamente, il consenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
5 DICHIARA le spese di lite, interamente, a carico del sig. Parte_1
6. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Cascina (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso a Pisa il 04/06/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 360/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. BARSACCHI Parte_1 C.F._1
LUCIA
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
BARSACCHI LUCIA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in data 12.09.1998 in San Lorenzo a Pagnatico - Cascina
(PI) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cascina dell'anno 1998 Parte II
Serie A Nr. 72, dalla cui unione sono nati in Pisa in data 14.08.2001 il figlio , maggiorenne Per_1
ed economicamente autosufficiente, ed in data 11.03.2004 il figlio , non ancora Per_2
economicamente autosufficiente.
Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale. Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario del figlio non autosufficiente economicamente, concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte, dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1 DICHIARA la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
), e (C.F. C.F._1 Controparte_1
) che hanno contratto matrimonio in data 12.09.1998 in San Lorenzo C.F._2
a Pagnatico - Cascina (PI) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Cascina dell'anno 1998 Parte II Serie A Nr. 72;
2 I coniugi hanno stabilito che nell'abitazione coniugale, di proprietà per il 77% della sig.ra
[...]
e per il 23% del sig. continui ad abitare la sig.ra Controparte_1 Parte_1 [...]
con il figlio , maggiorenne ma non economicamente Controparte_1 Per_2
indipendente, mentre il figlio è economicamente indipendente e vive fuori dal nucleo Per_1
familiare;
3 PONE a carico del sig. l'obbligo di versare direttamente al figlio Parte_1
, a titolo di contributo al mantenimento, la somma mensile complessiva di €. Per_2
300,00 entro il giorno 10 di ogni mese. Tale somma sarà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT. Le spese straordinarie sportive, mediche, odontoiatriche e universitarie sono a carico dei genitori per il 50% ciascuno e devono essere previamente concordate solo se superiori ad € 100,00 mensili;
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e liberi di stabilire ove vogliano la propria residenza che comunicheranno in ogni caso all'altro coniuge;
- il figlio può frequentare e pernottare presso il padre secondo la sua volontà ed in base Per_2
alle proprie necessità ed esigenze;
- i ricorrenti, che sono economicamente indipendenti, hanno provveduto a redigere inventario completo dei loro beni mobili, suppellettili e quant'altro avessero in comune e si sono accordati sulla divisione dei medesimi di talché si sono dati reciprocamente atto di non aver più nulla da pretendere l'uno dall'altro;
- i ricorrenti si sono dati, reciprocamente, il consenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
5 DICHIARA le spese di lite, interamente, a carico del sig. Parte_1
6. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Cascina (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso a Pisa il 04/06/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori