Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 1914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1914 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
n. 3501/2021r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
7° SEZ CIVILE
Così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 3501/2021 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1451/2021, pubblicata in data
8.07.2021
TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore (P.I ), rappresentata e difesa dall'Avv. Cerulli Nicola P.IVA_1
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di C.F._1
quest'ultimo sito in Campobasso, Via Roma n 94
APPELLANTE
NONCHE'
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore (P.I ) rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
Russo Lucio (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._2
studio di quest'ultimo sito in Benevento, Via G. Calandriello, 1
APPELLATA
pagina 1 di 9
CONCLUSIONI
Gli avvocati costituiti concludevano come da note scritte ex art. 127 ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L , con atto di citazione notificato il 23.04.2014, Parte_1
spiegava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 253/2014 emesso dal
Tribunale di Benevento con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore della della somma di € 13.654,85, Controparte_2
quale importo corrispondente a fatture di vendita di materiali zootecnici rimaste insolute (fattura di vendita n. 66/2012 del 25.7.2012 di €. 13.654,85, con bolla di consegna n. 93/12 del 25.7.2012; fattura di vendita n. 101/2012 del 19.10.2012 di €.
333,96, con bolla di consegna n. 139/12 del 17.10.2012). In particolare, l'azienda opponente eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Benevento in favore di quello di Campobasso e spiegava, in subordine, domanda riconvenzionale con la quale chiedeva il risarcimento per i danni che assumeva di aver subito a causa dell'inadempimento contrattuale della società opposta, quantificati nella misura di €
89.200,00. Si costituiva in giudizio la Controparte_2
impugnando e contestando le avverse pretese, chiedendo al Tribunale adito la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Il Tribunale di Benevento con sentenza n.
1451/2021, pubblicata in data 8.07.2021, così provvedeva: “1. revoca il decreto ingiuntivo n. 253/2014, emesso dal Tribunale di Benevento;
opposto;
2. Condanna
a pagare alla Parte_1 Controparte_2
la somma di euro 13.289,37, oltre agli interessi, al tasso di cui
[...]
all'art. 5, d.lgs. 9.10.2002, n. 231, decorrenti dal trentesimo giorno successivo al 9 luglio 2013; 3. rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
4. compensa le spese di lite tra le parti.”
pagina 2 di 9 L , con atto notificato in data 26.7.2021, Parte_1
proponeva appello avverso la predetta sentenza, deducendone l'erroneità sulla base di tre motivi di gravame. Chiedeva, in particolare, all'adita Corte accogliersi le seguenti conclusioni: “In via preliminare ed immediata - sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata atteso il grave ed irreparabile danno che
l'odierna appellante subirebbe dall'esecuzione della stessa sentenza;
sempre in via preliminare - accertare e dichiarare la incompetenza territoriale del Tribunale di
Benevento, per essere competente il Tribunale di Campobasso e per l'effetto dichiarare nullo e privo di efficacia giuridica il decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni tutte di cui sopra;
nel merito ed in via riconvenzionale - riformare integralmente la sentenza n. 1451/2021emessa dal Tribunale Ordinario di
Benevento, nell'ambito del procedimento n. 2188/2014 R.G.A.C., decisa in Camera di Consiglio il 18.6.2021 e comunicata a mezzo pec in data 8.07.2021 per le motivazioni tutte di cui sopra;
- accertare e dichiarare la grave inadempienza contrattuale della Controparte_3
in persona del rappresentante legale pro tempore e, per l'effetto,
[...]
dichiarare che nulla è dovuto dalla odierna appellante;
- condannare l'odierna appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 89.200,00 in favore della odierna appellante per i danni dalla stessa subiti e subendi, o in quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazioni come per legge, per tutte le ragioni innanzi indicate;
”
Nel giudizio così incardinato si costituiva l'appellata società, la quale nell'opporsi all'avversa pretesa, insisteva per la conferma dell'impugnata sentenza, chiedendo alla Corte così provvedere: “1) respingere l'avversa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado non sussistendo, per i motivi esposti, né il fumus boni iuris, né il periculum in mora;
2) respingere l'avversa eccezione d'incompetenza territoriale formulata dall'appellante poiché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la competenza territoriale del Tribunale
pagina 3 di 9 di Benevento a decidere della vicenda;
3) respingere l'avverso gravame, siccome inammissibile, infondato in fatto e in diritto, oltre che palesemente pretestuoso e dilatorio, con tutte le conseguenze di legge;
4) condannare l'appellante al pagamento delle spese legali del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto
Avvocato anticipatario”
La Corte, all'udienza del 13.02.2025 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, esaurita l'attività prevista nell'art 350 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevato che non vi sono dubbi sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 28/07/2023,
n.23100; 03/03/2022, n.7081).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a pagina 4 di 9 determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nella specie, parte appellante, ha indicato con assoluta chiarezza e puntualità le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la
Corte a rivederle per ottenere la riforma della stessa e di conseguenza l'accoglimento dell'appello.
Venendo al merito, rileva la Corte che l ha Parte_1
censurato la pronuncia di prime cure deducendone l'erroneità sulla base tre motivi di appello. Con il primo motivo di gravame l'appellante si duole della impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente in primo grado. Con il secondo motivo di gravame l'istante censura la pronuncia impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure, pur riconoscendo l'inadempimento della convenuta società non ne ha rilevato la gravità e non ha ben valutato l'inidoneità delle attrezzature dalla stessa fornite allo scopo per cui erano state acquistate. Con il terzo motivo,
l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il Tribunale non ha accolto la domanda di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c.
L'appello è infondato.
Ed invero, l'eccezione di incompetenza territoriale, riproposta in appello dall'istante con il primo motivo di gravame, va rigettata. Difatti, non possono essere condivise le deduzioni dell'appellante secondo cui il Tribunale, nel ritenere radicata la competenza ai sensi dell'art. 20 cpc e 1182 cc, non ha tenuto nella debita considerazione l'orientamento nomofilattico secondo il quale “ai fini della determinazione del luogo di adempimento del prezzo della compravendita non trova applicazione l'art 1182, comma 3 c.c., ma la disposizione speciale di cui all'art.
1498 c.c., secondo cui il pagamento, in mancanza di pattuizioni o usi diversi, deve avvenire contestualmente al momento e preso il luogo della consegna”(cfr atto di citazione in appello).
pagina 5 di 9 In realtà il citato orientamento giurisprudenziale, depone comunque nel senso della corretta individuazione del foro competente da parte del Tribunale in primo grado, atteso che la Suprema Corte di Cassazione, nella stessa ordinanza richiamata dall'appellante chiarisce che “ai fini della determinazione della competenza territoriale in base al criterio del forum destinatae solutionis, la designazione contrattuale del luogo di adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo della compravendita di beni mobili presso l'acquirente, alla consegna della cosa, opera solo nell'ipotesi dell'adempimento, mentre nel caso di inadempimento, seguito da azione giudiziale del venditore, riprende vigore il regolamento legale del luogo di pagamento ex art. 1498 c.c., e, conseguentemente, detto luogo coincide con quello del domicilio del venditore creditore” ( Cass. Civ. n. 19894/2020). In altri termini, nel caso in cui un venditore proceda in via giudiziale per ottenere l'adempimento di un'obbligazione di pagamento, la competenza territoriale seguendo il criterio del forum destinatae solutionis, va identificata ex art. 1498 cc., comma 3, nel domicilio del venditore. Pertanto, il foro competente è stato correttamente individuato.
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Non può, infatti ritenersi, come sostenuto dall'appellante, che l'inadempimento della sia rilevante al fine di giustificare la Controparte_2
risoluzione del contratto a mente dell'art 1455 c.c. secondo cui: “il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra”, non potendosi ritenere che le attrezzatture dalla stessa fornite fossero inidonee all'uso per cui erano state acquistate dal Pt_1
Ed invero, se da un lato risulta pacifico, oltre che confermato dai testi escussi, che l'appellata società si impegnava non solo a fornire all'azienda agricola le attrezzature ma anche a provvedere al loro montaggio, dall'altro, rileva questa Corte che l'obbligazione principale di consegna delle attrezzature de quibus è stata correttamente eseguita dalla rimanendo inadempiuto il Controparte_2
solo obbligo avente ad oggetto il montaggio delle stesse, il quale non assume alcuna pagina 6 di 9 rilevanza ai fini del giudizio di gravità ex art 1455 cc. Come in più occasioni chiarito dalla S.C. “Nella valutazione della gravità dell'inadempimento di un contratto, vanno preliminarmente distinte le violazioni delle obbligazioni costitutive del sinallagma contrattuale, che possono essere apprezzate ai fini della valutazione della gravità di cui all'art. 1455 c.c., rispetto a quelle che incidono sulle obbligazioni di carattere accessorio, che non sono idonee, in sé sole, a fondare un giudizio di gravità dell'inadempimento” (Ordinanza n. 19579 del 09/07/2021). Ed infatti, nel caso di specie, il mancato montaggio delle attrezzature fornite dalla costituisce inadempimento di un mero Controparte_2
obbligo accessorio posto in capo all'appellata società, atteso che esso non ha inciso minimamente sulla permanenza dell'interesse dell'acquirente, il quale, anzi, ha utilizzato le stesse provvedendo a proprie spese al relativo montaggio.
Difatti, come emerso dalla svolta istruttoria in primo grado, le attrezzature pacificamente consegnate nei termini all'appellante, sono state comunque montate (e dunque utilizzate) pur se a spese del titolare dell'azienda agricola. Tale circostanza, oltre a non essere contestata dall'appellante, trova riscontro nella deposizione del teste che all'udienza del 24.08.2018 riferiva che “I lavori non Testimone_1
furono mai portati a termine da . I lavori sono stati completati a Controparte_2
opera di perché le attrezzature erano indispensabili per il benessere Parte_1
degli animali” (cfr deposizione testimoniale teste fascicolo di Testimone_1
primo grado). Né l'appellante ha allegato e documentato di aver sostenuto per tale attività di montaggio un costo specifico che potesse essere considerato rilevante in relazione al valore economico complessivo delle attrezzature acquistate.
Del pari infondato è il terzo motivo di gravame con cui l'appellante si duole della impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha accolto la sua domanda di risarcimento del danno ex art 1218 c.c.
All'uopo si osserva che l'istante non ha fornito la prova del nesso di causalità fra il fatto dell'inadempimento (relativo per altro al solo montaggio delle attrezzature pagina 7 di 9 fornite e che l'acquirente ha montato a sue spese) ed il paventato danno alla salute dei propri animali. Difatti, né dagli atti di causa, né dalla consulenza di parte appellante si evince la prova che il dedotto danno, quantificato dal consulente in
Euro 89.200,00, sia stato conseguenza del mancato montaggio degli attrezzi forniti dalla Il consulente di parte, infatti, si è limitato ad Controparte_2
accertare che “oltre il 25% degli animali in lattazione è affetto da problematiche podali, quali ulcere gravi su più arti e dermatiti.” (cfr. consulenza di parte appellante depositata nel giudizio di primo grado), mentre nulla risulta circa la riconducibilità eziologica di detto danno alle condizioni igieniche della stalla. In altri termini il risarcimento del danno, che l'appellante assume essere stato cagionato dall'insufficiente pulizia della stalla, a sua volta dovuta al mancato montaggio delle attrezzature acquistate, non è eziologicamente riconducibile alla condotta inadempiente che l'istante assume essere imputabile alla Controparte_2
Per le ragioni sopra esposte, l'appello va rigettato e per l'effetto l'impugnata sentenza confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa ed applicando gli importi tra i valori minimi previsti in tabella, con esclusione della sola fase istruttoria non tenutasi nel presente grado di giudizio.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co.
17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto, l'appellante ha l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla contro la Parte_1 Controparte_2
avverso la sentenza n. 1351/2021 resa dal Tribunale Di Benevento
[...]
pubblicata in data 8.07.2021, così provvede:
a) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
b) Condanna l al pagamento in favore della Parte_1
in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 120,00 per spese vive ed € 4.997,00 per competenze, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, con distrazione in favore del procuratore anticipatario
Russo Lucio;
c) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del
D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante Parte_1
di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 10.04.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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