Sentenza 26 giugno 2009
Massime • 1
La richiesta di variazione di un'utenza di acqua pubblica deve essere considerata come domanda di nuova concessione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1773, con conseguente inapplicabilità della procedura di istruttoria breve ai sensi del secondo comma della citata norma, soltanto allorchè essa comporti in concreto una modificazione sostanziale delle opere di raccolta, regolazione, presa o restituzione, ovvero della loro ubicazione o dell'uso dell'acqua.(Nella fattispecie, relativa ad una domanda di rinnovo della concessione con richiesta di modificazione del punto di restituzione delle acque, la S.C. ha confermato la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche la quale aveva ritenuto che il mero mutamento del punto di restituzione, in mancanza di altri elementi qualificanti, non poteva essere considerato come variazione sostanziale della concessione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/06/2009, n. 15027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15027 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Primo Presidente f.f. -
Dott. PREDEN Roberto - Presidente di sezione -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.S.D. S.R.L. (GIÀ FALCI S.P.A.) (*03062030048*), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. Q. VISCONTI 99, presso lo studio degli avvocati CONTE ERNESTO, CONTE MICHELE, che la rappresentano e difendono unitamente all'avvocato ILARIA CONTE, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
e contro
PROVINCIA DI CUNEO, COMUNE DI DRONERO;
- intimati -
sul ricorso 28596-2007 proposto da:
COMUNE DI DRONERO, (*00183100049*) in persona del Sindaco pro- tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio dell'avvocato ARCANGELO GUZZO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO SCAPARONE, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
I.S.D. S.R.L. (GIÀ FALCI S.P.A.) (*03062030048*), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. Q. VISCONTI 99, presso lo studio degli avvocati CONTE ERNESTO, CONTE MICHELE, che la rappresentano e difendono unitamente all'avvocato ILARIA CONTE, giusta delega a margine del ricorso principale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e contro
PROVINCIA DI CUNEO;
- intimata -
avverso la sentenza n. 115/2007 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, depositata il 06/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/04/2009 dal Consigliere Dott. BUCCIANTE ETTORE;
uditi gli avvocati CONTE Ernesto, Arcangelo GUZZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, accoglimento per quanto di ragione del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata in cancelleria il 6 luglio 2007 il Tribunale superiore delle acque pubbliche - nel provvedere anche su altre questioni, che non formano più oggetto della materia del contendere - ha respinto il ricorso proposto dalla s.p.a. CI avverso l'ordinanza del Presidente della Provincia di Cuneo in data 1 settembre 2003, di ammissione ad istruttoria breve della richiesta di variazione di una concessione di derivazione dal torrente *Maira*, presentata il 17 settembre 1996 dal Comune di Dronero, nonché avverso ulteriori atti connessi e consequenziali. La decisione si basa sul rilievo che la domanda dell'ente tendeva soltanto ad ottenere il rinnovo della sua utenza senza variazioni sostanziali, essendo stata chiesta la modificazione del punto di restituzione dell'acqua non comportante ulteriori effetti particolari, sicché non era soggetta, per il disposto del T.U. approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 49, alle formalità e condizioni richieste per le nuove concessioni, ne' quindi poteva considerarsi preclusa per la pendenza della precedente istanza di concessione presentata il 15 maggio 1991 dalla società.
Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, in base a due motivi, la s.r.l. I.S.D. quale cessionaria, a seguito di scissione, dei beni e dei rapporti giuridici attinenti alla produzione di energia elettrica, già facenti capo alla s.p.a. CI. Il Comune di Dronero si è costituito con controricorso, formulando a sua volta un motivo di impugnazione in via incidentale, cui la s.r.l. I.S.D. ha opposto un proprio controricorso. Sono state presentate memorie dall'una parte e dall'altra. Non ha svolto attività difensive in questa sede la Provincia di Cuneo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In quanto proposte contro la stessa sentenza, le due impugnazioni vengono preliminarmente riunite in un solo processo, in applicazione dell'art. 335 c.p.c.. Con il primo motivo del ricorso principale la s.r.l. I.S.D. lamenta che il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha interpretato il T.U. approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 49 in maniera contrastante con il suo tenore, dal quale si desume che ogni spostamento del punto di restituzione dell'acqua da luogo a una variazione sostanziale dell'utenza, senza necessità che si producano gli "ulteriori effetti particolari" cui si fa cenno nella sentenza impugnata, sicché la relativa richiesta va qualificata come domanda di nuova concessione, con conseguente impossibilità di ammissione a istruttoria breve e preclusione del suo esame in caso di pendenza di precedenti istanze, come quella che era stata presentata fin dal 1991 dalla s.p.a. CI.
La doglianza non è fondata.
La disposizione di cui si tratta recita, rispettivamente al comma 1 e 2:
"Qualunque utente di acqua pubblica, che intenda variare sostanzialmente le opere di raccolta, regolazione, presa e restituzione, la loro ubicazione e l'uso dell'acqua, è soggetto a tutte le formalità e condizioni richieste per le nuove concessioni, compreso il pagamento del canone".
"Quando le variazioni, pure aumentando la quantità d'acqua o di forza motrice utilizzata, lascino sostanzialmente invariate le opere di raccolta, regolazione, presa o restituzione dell'acqua, la loro ubicazione e l'uso dell'acqua, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, può, previa breve istruttoria limitatamente alle varianti introdotte, accordare la concessione senza le condizioni e formalità stabilite al comma precedente, salvo il pagamento del canone per la maggiore utilizzazione. In questo caso resta ferma la scadenza originaria dell'utenza".
Appare dunque evidente che l'assimilazione a una domanda di nuova concessione è stabilita per il caso in cui la richiesta di variazione non solo riguardi uno degli elementi indicati, ma comporti anche che esso ne resti mutato "sostanzialmente": l'impiego di questo avverbio risulterebbe privo di senso, se qualunque innovazione, indipendentemente dalla sua importanza, implicasse di per sè un mutamento tale da dover far considerare diversa l'utenza per presunzione assoluta, come la ricorrente sostiene. La norma espressamente prevede, invece, l'ammissibilità dell'istruttoria breve, e in caso di su esito positivo la permanenza in vita della concessione originaria, ove l'utente chieda di apportare modificazioni di carattere non essenziale alle opere idrauliche o alla loro ubicazione. Sarebbe del resto incongruo attribuire al legislatore l'intenzione di assoggettare a una stessa disciplina fattispecie del tutto diverse, come le variazioni di maggiore entità e quelle secondarie e marginali, che a differenza delle prime non modificano in concreto il contenuto essenziale della concessione, come correttamente ha ritenuto il Tribunale superiore delle acque pubbliche, osservando che "il mero mutamento del punto di restituzione, in mancanza di altri elementi qualificanti, non può qualificarsi come una variazione sostanziale della concessione". Rispondendo negativamente al quesito di diritto formulato dalla s.r.l. I.S.D. a conclusione del primo motivo del suo ricorso (se "viola il T.U. approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 49 e l'art. 12 disp. gen. il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche il quale, interpretando tale disposizione legislativa, afferma che il punto di restituzione dell'acqua non integra una variante sostanziale, qualora non risultino ulteriori effetti particolari"), va dunque enunciato questo principio: "La richiesta di variazione di una utenza di acqua pubblica deve essere considerata come domanda di nuova concessione, con conseguente impossibilità del ricorso alla procedura di istruttoria breve, soltanto se comporta in concreto una modificazione sostanziale delle opere di raccolta, regolazione, presa o restituzione, o della loro ubicazione o dell'uso dell'acqua". Con il secondo motivo del ricorso principale la s.r.l. I.S.D. si duole della carenza di motivazione da cui sostiene essere affetta la sentenza impugnata, relativamente alla ritenuta insussistenza, nella specie, del carattere sostanziale della variazione oggetto della richiesta del Comune di Dronero.
La censura è inammissibile, poiché difetta del tutto di quel conclusivo momento di sintesi che è richiesto dall'art. 366 bis c.p.c. per i motivi di ricorso per cassazione con i quali si denunciano omissioni, insufficienze o contraddittorietà inficianti la motivazione delle sentenze pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006 (Cass. s.u . 1 ottobre 2007 n. 20603, 4 febbraio 2008 n. 16528, s.u. 18 giugno 2008 n. 16528, 25 febbraio 2009 n. 4556). Con il motivo addotto a sostegno del ricorso incidentale il Comune di Dronero deduce che il Tribunale superiore delle acque pubbliche avrebbe dovuto affermare l'ammissibilità alla procedura di istruttoria breve della richiesta di modificazione dell'utenza per una ragione diversa da quella indicata nella sentenza impugnata: in luogo del T.U. approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 49, è applicabile nella specie l'art. 27 del regolamento adottato con D.P.G.R. Piemonte 29 luglio 2003 n. 10/R, che esclude gli spostamenti del punto di restituzione dal novero delle richieste di varianti sostanziali, equiparabili a domande di nuova concessione. La censura è inammissibile in quanto non assistita da un effettivo interesse del ricorrente, dato che concerne una questione che espressamente il giudice a quo ha considerato assorbita, sicché avrebbe potuto essere riproposta nel giudizio di rinvio, nel caso di accoglimento del ricorso principale (Cass. s.u. 8 ottobre 2002 n. 14382, 11 maggio 2006 n. 10848, 28 febbraio 2007 n. 4787, 15 febbraio 2008 n. 3796).
Per questi motivi
, riuniti i ricorsi, viene rigettato il principale e dichiarato inammissibile l'incidentale.
Alla soccombenza della ricorrente principale consegue la sua condanna al rimborso delle spese del giudizio di cassazione sostenute dal resistente, che si liquidano in 200,00 Euro, oltre a 6.000,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
condanna la ricorrente principale a rimborsare al resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 200,00 Euro, oltre a 6.000,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2009