Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/06/2009, n. 15027
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Sentenza 26 giugno 2009

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La richiesta di variazione di un'utenza di acqua pubblica deve essere considerata come domanda di nuova concessione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1773, con conseguente inapplicabilità della procedura di istruttoria breve ai sensi del secondo comma della citata norma, soltanto allorchè essa comporti in concreto una modificazione sostanziale delle opere di raccolta, regolazione, presa o restituzione, ovvero della loro ubicazione o dell'uso dell'acqua.(Nella fattispecie, relativa ad una domanda di rinnovo della concessione con richiesta di modificazione del punto di restituzione delle acque, la S.C. ha confermato la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche la quale aveva ritenuto che il mero mutamento del punto di restituzione, in mancanza di altri elementi qualificanti, non poteva essere considerato come variazione sostanziale della concessione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/06/2009, n. 15027
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15027
    Data del deposito : 26 giugno 2009

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