Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 23/03/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. ssa Gabriella Portale Presidente dott. ssa Barbara Fatale Consigliere dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 362 del ruolo generale affari contenzioni dell'anno 2022 , vertente
TRA
rispettivamente con l'avv.to Larussa Parte_1
Antonio e con l'avv.to Gambardella Maria Filomena appellanti
E
, , con l'avv. CP_1 CP_2 Controparte_3
Carere Carlo
Appellati
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
I coniugi e adivano il Tribunale di Lamezia Terme per Parte_2 Parte_1
chiedere la condanna degli odierni appellati, quali eredi e aventi causa di e Per_1 Per_2
, al pagamento in proprio favore di somme di denaro pretese a titolo di retribuzione,
[...]
per le prestazioni lavorative che deducevano di aver espletato nei confronti delle defunte dal 1997 al 2008. Per_2
Sostenevano che le predette sorelle si erano impegnate, prima verbalmente e poi Per_2
mediante una scrittura privata datata 16.04.2008, a compensare loro le prestazioni lavorative, rese quali collaboratori familiari, mediante l'attribuzione del diritto di abitare per tutta la
entrambi in Lamezia Terme alla Via de Medici, e precisavano di avere, poi, continuato ad espletare le prestazioni concordate, che venivano indicate nei capitoli di prova, fino al 2013 e senza ricevere alcun compenso2.
Stante il mancato riconoscimento dei termini dell'accordo da parte degli eredi delle , Per_2
chiedevano di provare per testi le circostanze narrate e la condanna degli stessi convenuti al pagamento della complessiva somma di € 320.000,00 (oltre interessi), quale modalità alternativa di adempimento dell'obbligazione dedotta nell'atto di transazione;
in via subordinata, chiedevano, invece, la condanna delle controparti al pagamento delle spettanze retributive da ciascuno di essi maturate per le prestazioni lavorative rese nel periodo dal 1997 fino al mese di aprile 2013.
Costituitisi in primo grado gli odierni appellati negavano l'esistenza di un rapporto di lavoro3 tra i ricorrenti e le defunte ZI (che qualificavano piuttosto come rapporto di buon vicinato), contestavano i conteggi presentati e disconoscevano la scrittura privata del 16.04.20084, di cui contestavano l'autenticità, sottolineandone comunque l'inefficacia a produrre effetti traslativi dei diritti reali invocati dai ricorrenti, stante la comproprietà di altra sorella dei Per_3 beni che ne erano oggetto, la quale non aveva sottoscritto l'accordo privato. Rilevavano inoltre l'incompatibilità del contenuto di quest'ultimo con i due testamenti delle defunte ZI che nominavano eredi i SI.ri , figli della nipote anch'essi CP_2 CP_1
Pag. 2 di 9 convenuti in giudizio6.
Eccepivano, infine, l'intervenuta prescrizione dei crediti retributivi e la nullità della transazione ex art. 2113 c.c., chiedendo il rigetto della domanda e la condanna dei ricorrenti al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96, comma 3 c.p.c.
Il Tribunale di Lamezia Terme ha ritenuto la domanda dei coniugi infondata ed ha rigettato il ricorso, condannando i ricorrenti in solido tra di loro al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 7.500,00, nonché al pagamento in solido della somma di € 500,00 a titolo di risarcimento del danno per responsabilità aggravata, avendo ravvisato la colpa grave richiesta dall'art. 96 c.p.c. nel non aver valutato con l'ordinaria diligenza l'infondatezza e la non verosimiglianza delle tesi sostenute, anche alla luce della carenza allegatoria del ricorso.
Dopo aver dato atto delle rispettive posizioni delle parti e del contenuto della scrittura privata7, il giudice giudice di prime cure ha richiamato la giurisprudenza di legittimità in materia, ricordando che “in tema di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, ove gli eredi dell'apparente sottoscrittore affermino di non conoscere la scrittura del “de cuius”, la parte che l'abbia esibita in giudizio
e intenda avvalersene deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione ex art.
216 c.p.c., avendo, comunque, la possibilità di dare prova del contenuto del documento - inutilizzabile a fini istruttori in ragione dell'intervenuta contestazione e della mancata sottoposizione a verificazione - con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità.” (cfr.
Cass. Sez. 3 n. 33769 del 19.12.2019)” ed affermando che “a fronte del formale
Pag. 3 di 9 disconoscimento operato nella comparsa di costituzione, i ricorrenti non hanno prodotto
l'originale della scrittura al fine di espletare il procedimento di verificazione, né hanno altrimenti dato prova del contenuto del documento” a tal proposito osservando “che la prova testimoniale articolata sul punto non è stata ritenuta ammissibile, atteso che i testi non avrebbero dovuto riferire in ordine al contenuto della scrittura ma avrebbero dovuto confermare la redazione della stessa mediante la presa visione del documento inutilizzabile in quanto tale”.
Ha osservato, comunque, l'incompatibilità del contenuto della scrittura privata con i testamenti redatti dalle defunte e l'estraneità alla stessa della terza sorella , Per_2 Per_2 comproprietaria dei beni che ne erano oggetto, concludendo per l'inutilizzabilità nel procedimento di un documento non idoneo “a produrre alcun effetto vincolante nei confronti degli odierni resistenti”.
Quanto alla domanda subordinata, ha rilevato che “nell'atto introduttivo non risultano indicati le mansioni in concreto espletate e l'orario di lavoro osservato, né il CCNL applicabile ed i livelli di inquadramento” nè sono stati allegati elementi dai quali desumere la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato.
Ha evidenziato che nulla veniva dedotto in ordine all'esercizio del potere direttivo e disciplinare da parte delle sorelle e/o all'obbligo di osservare un determinato orario Per_2
di lavoro e/o di comunicare e giustificare eventuali assenze o ritardi
Ha sottolineato, inoltre, l'assenza dell'indicazione dei criteri di calcolo utilizzati per determinare l'importo del credito complessivamente vantato e delle singole voci retributive rivendicate, lacuna che rende impossibile verificare, anche a mezzo di consulenza tecnica contabile, la correttezza e la congruità delle somme richieste (determinando l'inammissibilità della richiesta CTU).
Ha rilevato, inoltre, la contraddittorietà delle allegazioni relative alla durata del periodo lavorativo, atteso che, da un lato, le differenze retributive si assumono maturate per le prestazioni lavorative rese dal 1997 al mese di aprile 2013 e, dall'altro lato, si precisa che le medesime sarebbero state svolte in favore di fino al decesso della stessa, Persona_2
avvenuto il 25.03.2012, e in favore di fino al 9.01.2014; peraltro, tale Persona_4
affermazione non tiene conto della circostanza, non contestata, che dal mese di gennaio 2012 la signora è stata trasferita presso la residenza per anziani perché le sue Per_2 Per_5
condizioni di salute si erano aggravate.
Appare, infine, poco credibile che per un arco temporale così lungo i coniugi e Pt_2
abbiano continuato a svolgere l'attività di badanti/collaboratori familiari senza Pt_1
Pag. 4 di 9 percepire alcuna retribuzione, in assenza di ulteriori fonti di sostentamento documentate.
Avverso tale decisione hanno interposto gravame i ricorrenti di primo grado ned hanno lamentato:
1. una interpretazione eccessivamente formalistica della struttura dell'atto introduttivo da parte del Tribunale che non ammetteva la prova testimoniale “perché vertente su circostanze non dedotte nella parte narrativa del ricorso”, sottolineando che nella narrazione dei fatti storici, in merito alle prestazioni di cui si invocava la retribuzione, l'atto introduttivo faceva rinvio alle circostanze “meglio specificate nei capitoli di prova cui appresso” onde evitare ripetizioni a beneficio della sinteticità degli atti processuali, sicchè tale richiamo era idoneo a renderli acquisibili alla parte narrativa per relazionem e comunque, al più, la mancata indicazione, nella parte narrativa del ricorso, di circostanze capitolate nella parte istruttoria del medesimo, poteva configurare solo una mera irregolarità sanabile ex art. 421 c.p.c..
2. il codice di procedura civile impone una specifica articolazione per capitoli separati solo per le prove orali (come fatto dai ricorrenti nel ricorso introduttivo), non anche per le allegazioni, che possono essere invece delineate nei loro elementi fattuali generali (nella specie, prestazioni lavorative di assistenza a due anziane prestate in un determinato arco temporale) , coerentemente con la prescrizione normativa di cui all'art. 115 c.p.c., da cui si trae il pacifico principio in virtù del quale le circostanze di fatto allegate assumono un ruolo recessivo rispetto alle acquisizioni istruttorie (arg. ex art. 112, 115, 244 c.p.c. e 2697 c.c.), o, al contrario, possono ricevere rilevanza, senza necessità di prove, a seguito della posizione assunta dalla controparte circa i fatti affermati dall'attore (arg. ex artt. 115 c.p.c. e 416, 3° co.,
c.p.c.); hanno sottolineato al riguardo che controparte, nel costituirsi in giudizio, si limitava a negare, in maniera del tutto generica, l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato dedotto dagli attori, ma, nel contempo, deduceva la ricorrenza di prestazioni, rese dai conduttori o dai vicini nei confronti delle sorelle , nel rispetto di “vincoli di solidarietà e affettività Per_2 tipici di rapporti di buon vicinato”, con la conseguenza che il thema decidendum così delineato era costituito dalla natura, onerosa o gratuita, delle prestazioni comunque rese dai coniugi in favore delle predette. Pt_2
In merito alla rilevata mancata allegazione di elementi dai quali desumere la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, hanno evidenziato che la prova del vincolo di subordinazione può anche essere desunta da elementi “che hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria, senza che rilevi, di per sè, l'assenza di un potere disciplinare, nè quello di un potere direttivo esercitato in modo continuativo“.
Hanno precisato inoltre che le mansioni, gli orari di lavoro e il vincolo di subordinazione
Pag. 5 di 9 erano desumibili dai capitoli di prova sub a), b) c), d) ed e) mentre la natura onerosa della prestazione e l'impegno delle datrici di lavoro di retribuire gli istanti erano desumibili dai capitoli di prova sub g), h), i) e j). Da tutte le superiori argomentazioni si ricavava l'ammissibilità e la rilevanza dei capitoli di prova non esaminati dal giudice di prime cure.
3. in assenza di contestazioni della controparte in merito, il giudice ha il potere-dovere, ex art. 421 cpc, di acquisire d'ufficio, attraverso consulenza tecnica, il contratto collettivo applicabile alla fattispecie concreta, di cui i ricorrenti avevano fornito idonei elementi di identificazione, a lui spettando il compito, eventualmente supportato da ctu, di inquadrare le mansioni desumibili dai capitoli di prova e dai documenti allegati e di determinare le relative retribuzioni, confermando o correggendo la ctp depositata dai ricorrenti.
4 e 5. La contraddittorietà della motivazione laddove il Tribunale in sentenza, dapprima afferma che nel ricorso introduttivo non sarebbero indicate “le mansioni in concreto espletate” ma poi riporta le deduzioni dei ricorrenti sulle attività concretamente svolte e di cui invocavano la retribuzione.
6. Dopo aver chiarito che i ricorrenti non avevano inteso dare esecuzione alla scrittura privata di cui producevano copia ed infatti la relativa domanda veniva abbandonata in corso di causa in considerazione del fatto che la scrittura, non recando la firma anche della terza sorella
, comproprietaria dei beni che ne erano oggetto, poteva essere eseguita solo Per_2 spontaneamente dalle parti convenute, e che un'eventuale istanza di verificazione di firme, apposte a un contratto inidoneo a produrre effetti di diritto sostanziale, sarebbe stata antieconomica o contraria ai principi di ragionevole durata del procedimento, hanno sottolineano che dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., il giudice non poteva trarre alcun argomento di prova.
Il giudizio di ammissibilità delle prove doveva invece riguardare la loro utilità al fine della ricostruzione dei fatti inerenti alla causa petendi (lavoro subordinato a titolo oneroso) e al petitum (retribuzione delle espletate prestazioni lavorative) della seconda domanda contenuta nel ricorso (e in questa sede riproposta), e coltivata dai ricorrenti dopo che, alla prima udienza, avevano rinunciato alla domanda principale.
7. ha errato il Tribunale anche a ritenere non contestata la circostanza, dedotta dai convenuti e non provata, relativa al ricovero di presso una residenza per anziani da Persona_2
Gennaio 2012 ,sia perché la circostanza era stata contestata dai ricorrenti8, sia perché è
Pag. 6 di 9 pacifico che il principio di non contestazione investe fatti costitutivi del diritto, quindi, fatti dedotti dall'attore (arg. ex art. 2697, 1° co. c.c.), e non dal convenuto.
Hanno concluso reiterando la domanda subordinata di corresponsione, in favore del sig.
, la complessiva somma di €uro 263.140,30, o la minore o maggiore somma Parte_2
che sarà determinata a seguito di nomina di Ctu, con la rivalutazione, agli indici Istat della singole scadenze, e con gli interessi legali sui ratei via via rivalutati, dal giorno di maturazione dei singoli crediti fino al saldo;
in favore della sig.ra la Parte_1 complessiva somma di € 200.039,04, o la minore o maggiore somma che sarà determinata a seguito di nomina di Ctu, con la rivalutazione, agli indici Istat della singole scadenze, e con gli interessi legali sui ratei via via rivalutati, dal giorno di maturazione dei singoli crediti fino al saldo”.
Hanno reiterato, altresì, la prova orale di cui al ricorso di primo grado.
Si sono costituiti gli appellati, ribadendo le difese di primo grado e chiedendo il rigetto del gravame perché infondato.
A seguito del deposito delle note scritte delle parti costituite , allo scadere del termine fissato con decreto del 4.1.2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., la Corte decide nei termini che seguono.
1. L'appello è infondato.
Sebbene il narrato della parte espositiva del ricorso possa essere integrato dal capitolato di prova (compiendo un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio che in tesi può sanare la genericità delle allegazioni), si rileva che a) neanche nei capitoli di prova viene alcunchè allegato in ordine al potere direttivo;
b) il capitolato di prova sulla (contestata) onerosità delle prestazioni è inammissibile in quanto vertente sulla conferma, mediante presa visione, della redazione della transazione del 16.4.2008, documento inutilizzabile per avvenuto disconoscimento, nonchè sulla circostanza di una generica promessa di intestazione di beni immobili resa oralmente davanti ad amici e parenti non identificati;
c) comunque la prova offerta è inidonea a consentire l'accertamento del trattamento economico eventualmente spettante sia alla che al , essendo imprescindibile a tale scopo Pt_1 Pt_2
l'esatta individuazione delle mansioni svolte, degli orari osservati e del periodo lavorato.
Orbene sotto quest'ultimo profilo si osserva che: A) il capitolo di prova (cfr cap. b) riporta quali mansioni della sostanzialmente quelle di una colf impegnata nelle puliZI della Pt_1
casa e nella preparazione dei pasti (esulando evidentemente dalle incombenze di una domestica quella della pulizia delle scale condominiali) e ciò per due giorni a settimana: sennonchè viene del tutto omesso l'orario giornaliero osservato, imprescindibile per calcolare
Pag. 7 di 9 la retribuzione dovuta;
B) il medesimo capitolo (cfr cap. b) riporta quali mansioni del Pt_2
quella di una assistenza notturna e ciò dalle ore 21,00 alle ore 6,00 di tutti i giorni della settimana, dormendo in una stanza accanto alla camera in cui dormivano le due sorelle (cfr cap. e1), asseritamente rientrante nella figura del badante, senza specificare se la presenza notturna richiedesse o meno, per le condizioni fisiche delle due sorelle, la necessità di interventi di accudimento e quali eventualmente fossero le incombenze di assistenza da espletare e senza diversificare le esigenze dell'una e dell'altra sorella, considerato peraltro che dalla morte della le prestazioni sarebbero state rivolte esclusivamente alla Per_2 Per_1
Per quanto riguarda,poi, l'attività di trasporto in auto per acquisti, svago ed altre incombenze
(con pagamento del carburante a carico delle due sorelle cfr capitolo e.10), esse non rientrano nell'asserita attività di badante, preposta alla cura della igiene e della persona, e peraltro si rileva che l'imprevedibilità dell'esigenza degli spostamenti non consentirebbe di stabilire la continuità delle prestazioni, rientranti piuttosto nella figura di un autista;
C) quanto al periodo lavorato la controparte nel costituirsi in giudizio, aveva negato le prestazioni sotto vari profili ed in particolare oltre ad affermare la gratuità delle stesse, eventualmente rese per spirito di solidarietà nascenti da rapporti di buon vicinato, aveva espressamente eccepito che la Per_2
a gennaio del 2012 era stata ricoverata fino alla sua morte in una casa per anziani,
[...]
sicchè era da escludere in radice una attività di assistenza nei suoi confronti oltre la suddetta data;
il giudice di prime cure correttamente ha ritenuto tale circostanza incontestata: ed invero alla prima difesa utile la parte ricorrente non ha preso alcuna precisa posizione su tale fatto
(cfr l'art. 115 c.p.c. che si riferisce a fatti non specificatamente contestati dalla controparte costituita e quindi ad entrambe le posizioni processuali in giudizio), limitandosi a reiterare la richiesta di ammissione di tutti indistintamente i capitoli di prova orale. Si aggiunge, inoltre che con riferimento alla non è stato articolato alcun capitolo di prova sulla durata del Pt_1
rapporto.
Quanto, infine, alla mancata acquisizione del contratto collettivo quale parametro di riferimento per l'individuazione del trattamento economico, si rileva che il potere officioso del giudice di acquirlo ex art. 421 c.p.c. presuppone che la parte ne faccia espressa menzione nel corpo del ricorso, menzione che nel caso di specie difetta come pure difetta la produzione di una consulenza di parte (contrariamente agli assunti attorei), dalla quale inferire il suddetto contratto collettivo.
Per i motivi suesposti, l'appello deve essere rigettato.
2.Al rigetto dell'impugnazione consegue la regolamentazione delle spese in base alla soccombenza. Nella liquidazione si fa riferimento al valore indeterminabile della causa
Pag. 8 di 9 (applicando, in ragione della qualità delle parti, i compensi più bassi del relativo scaglione), avuto riguardo agli immotivati importi che gli appellanti hanno rivendicato senza esplicitare in base a quali criteri li hanno quantificati, tanto da indurre a ritenere che quegli importi siano surrogabili con qualsiasi altro e abbiano, pertanto, un valore meramente indicativo e quasi simbolico.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_3
, con ricorso depositato in data 4.5.2022, avverso la sentenza del
[...]
Tribunale di Lamezia Terme, giudice del lavoro, n. 242/2021, così provvede:
1) rigetta l'appello
2. condanna le parti appellanti in solido alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 3.000, oltre accessori come per legge;
3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c.
1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, del
15/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. Gabriella Portale
Pag. 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nel frattempo affittato dagli stessi con regolare contratto. 2 I ricorrenti precisavano che, dinnanzi all'inadempimento delle sorelle secondo i termini dell'accordo Per_2 verbale (che prima prevedeva il trasferimento del diritto di proprietà anche dell'appartamento), si rivolgevano ad un sindacato per la quantificazione delle retribuzioni alle quali assumevano di aver diritto, intimandone il pagamento alle e che, a definizione della vertenza così avviata, veniva sottoscritta dalle parti una Per_2 scrittura privata (in data 16.04.2008) con la quale le si impegnavano ad attribuire l'esclusiva proprietà Per_2 del magazzino al nipote dei coniugi e a questi ultimi il solo diritto di abitare, per tutta la durata Controparte_5 della loro vita, nell'appartamento già locato. La scrittura prevedeva inoltre che, l' unica erede delle sorelle
, odierna appellata, avesse la facoltà, in alternativa a quanto pattuito, di liquidare le Per_2 CP_1 somme richieste dai coniugi . Controparte_5 3 Evidenziando che l'assunto avversario relativo al presunto disinteresse della e della sua famiglia CP_1 nei confronti delle ZI risultava smentito dalla circostanza che le sorelle avevano devoluto l'intero asse Per_2 ereditario a favore della nipote e dei figli della medesima e, prima del decesso, avevano provveduto a cointestare i rispettivi conti correnti in favore della nipote; Precisavano che vi erano altre persone deputate all'assistenza delle ZI e che da gennaio 2012 fino al decesso la signora era stata trasferita presso una struttura Per_2 per anziani dove regolarmente veniva visitata dai convenuti. 4 Sottolineando che la medesima era stata registrata soltanto in data 28.02.2014, ovvero successivamente alla notifica dell'ordinanza di sfratto (14.02.2014) notificata agli odierni appellanti per il mancato pagamento dei canoni di locazione dell'appartamento ed era stata portata a loro conoscenza nel corso del procedimento ex art. 700 c.p.c. instaurato da al fine di paralizzare gli effetti della convalida di sfratto Pt_2 5 Madre dell'odierna appellata CP_1 6 Più precisamente, aveva disposto di lasciare tutti i suoi beni alle sorelle e Persona_2 CP_6
mentre aveva disposto che tutti i suoi beni, compresi i fabbricati siti in Via De Per_1 Persona_4 Medici, venissero ripartiti in parti uguali tra i nipoti e , figli dell'unica CP_2 Controparte_3 nipote CP_1 7 Nei seguenti termini “Nel corpo della scrittura si legge che i coniugi e avevano lavorato alle Pt_2 Pt_1 dipendenze delle sorelle e dal 1997 fino al 2008 come collaboratori familiari ed Per_1 Persona_2 avevano inviato una lettera con la quale avevano chiesto il pagamento della complessiva somma di € 320.000,00, a titolo di TFR e contributi assicurativi in favore della , nonchè a titolo di retribuzioni, TFR Pt_1 e contributi assicurativi dovuti in favore del , che le sorelle , al fine di estinguere i loro debiti Pt_2 Per_2 ed in luogo della corresponsione delle somme richieste, si erano obbligate a trasferire in favore del nipote dei coniugi , la piena ed esclusiva proprietà del magazzino sito in Controparte_5 Controparte_4 Lamezia Terme alla Via V. De Medici n. 30, impegnandosi a formalizzare una vendita apparente dinanzi al notaio a loro spese, quando sarebbe diventato maggiorenne e lo avrebbe chiesto;
le sorelle CP_4 Per_2 si erano, inoltre, impegnate a non aumentare il canone di locazione di € 150,00 mensili relativo all'appartamento concesso ai coniugi fino quando sarebbero state in vita, attribuendo, dopo la Controparte_5 loro morte, il diritto di abitare nella casa di Via De Medici n. 17 ai coniugi fino a quando questi Controparte_5 ultimi sarebbero stati in vita. Nella scrittura era stato, inoltre, concordato che, nell'ipotesi di mancata accettazione degli obblighi assunti da e da parte della sorella e di Per_1 Persona_2 CP_6
figlia di ed unica erede delle sorelle e se le predette e CP_1 CP_6 Per_2 CP_6 avessero chiesto i canoni di locazione sulla casa o diritti sul magazzino, le medesime CP_1 sarebbero state obbligate a pagare ai coniugi e le retribuzioni, i contributi assicurativi e Pt_2 Pt_1 previdenziali e i TFR nella somma richiesta di € 320.000,00, con le rivalutazioni e gli interessi legali dalle rispettive scadenze fino al pagamento del saldo”. 8 In quanto alla prima udienza i ricorrenti insistevano nel domandare l'ammissione delle prove anche sul capitolo di prova sub e) con cui gli stessi intendevano dimostrare di aver espletato le loro prestazioni lavorative in favore della sig.ra anche nel periodo gennaio 2012/marzo 2012. Per_2