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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 14/11/2025, n. 1912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1912 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BO TI
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 672/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. SIBIO GIUSEPPINA Parte_1 ricorrente
E
e rappresentati e difesi dall'avv. VALERIA GRANDIZIO CP_1 CP_2
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25 marzo 2020, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento contenuta nell'avviso di addebito n.
13920189001762608, relativo al debito identificato come n.
43920120000517064000510, deducendo che: atto presupposto (l'avviso di addebito) non era mai stato ritualmente notificato;
pertanto, non erano mai divenuti esecutivi i crediti in esso contenuti;
doveva dichiararsi la prescrizione del credito previdenziale.
1 Si costituiva l' eccependo:
1. l'inammissibilità dell'opposizione, poiché - a suo CP_1 dire - la parte avrebbe dovuto contestare la pretesa contributiva in occasione della notifica dell'atto presupposto;
2. la ritualità della notifica della cartella, depositando l'avviso di ricevimento da cui risultava una consegna in data 9 agosto 2012
a persona diversa dal destinatario;
3. l'insussistenza della prescrizione.
*****
1. Sulla natura dell'opposizione
L'atto impugnato è una intimazione di pagamento, provvedimento che presuppone:
• la rituale notifica della cartella / avviso di addebito,
• il mancato pagamento nel termine di 60 giorni.
È pacifico che l'intimazione può essere opposta soltanto se la cartella non è stata notificata o è stata notificata irregolarmente (Cass. n. 27870/2019; Cass. n.
23203/2015).
Pertanto, il punto centrale è verificare la validità della notifica dell'atto presupposto.
2. Sulla notifica dell'avviso di addebito
L' ha prodotto un avviso di ricevimento della cartella datato 9 agosto 2012, dal CP_1 quale risulta che la consegna sarebbe avvenuta a persona diversa dal destinatario.
Tale notifica non è conforme agli artt. 138-139 c.p.c. e alla L. 890/1982, perché:
• non è stato prodotto alcun verbale attestante l'impossibilità di consegna al destinatario;
• non risulta inviata alcuna raccomandata informativa (CAD);
• non è stata provata l'esistenza di un rapporto qualificato tra consegnatario e destinatario;
• non risulta verificata la residenza del destinatario né la presenza dei requisiti dell'art. 139, comma 2, c.p.c.
Secondo giurisprudenza consolidata: la consegna a soggetto diverso dal destinatario senza CAD determina nullità/inesistenza della notifica (Cass. nn. 5077/2019;
11708/2011; 28872/2018); in caso di notifica inesistente, l'intimazione è impugnabile e l'amministrazione non può opporre alcuna decadenza (Cass. SS.UU. 19704/2015).
2 Pertanto, la cartella del 2012 deve considerarsi non notificata.
3. Sulla prescrizione
In mancanza di una notifica valida della cartella: il credito resta regolato dal termine di prescrizione quinquennale (art. 3, comma 9, L. 335/1995).
L' non ha prodotto alcun atto interruttivo successivo idoneo a sospendere o CP_1 interrompere il termine.
Ne consegue che il credito previdenziale risulta prescritto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
1. Accoglie l'opposizione proposta avverso l'intimazione di pagamento relativa all'avviso di addebito n. 13920189001762608.
2. Dichiara prescritto il credito contributivo portato dall'avviso di addebito n.
43920120000517064000510.
3. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2.200,00 per CP_1 compensi professionali, oltre spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 672/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. SIBIO GIUSEPPINA Parte_1 ricorrente
E
e rappresentati e difesi dall'avv. VALERIA GRANDIZIO CP_1 CP_2
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25 marzo 2020, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento contenuta nell'avviso di addebito n.
13920189001762608, relativo al debito identificato come n.
43920120000517064000510, deducendo che: atto presupposto (l'avviso di addebito) non era mai stato ritualmente notificato;
pertanto, non erano mai divenuti esecutivi i crediti in esso contenuti;
doveva dichiararsi la prescrizione del credito previdenziale.
1 Si costituiva l' eccependo:
1. l'inammissibilità dell'opposizione, poiché - a suo CP_1 dire - la parte avrebbe dovuto contestare la pretesa contributiva in occasione della notifica dell'atto presupposto;
2. la ritualità della notifica della cartella, depositando l'avviso di ricevimento da cui risultava una consegna in data 9 agosto 2012
a persona diversa dal destinatario;
3. l'insussistenza della prescrizione.
*****
1. Sulla natura dell'opposizione
L'atto impugnato è una intimazione di pagamento, provvedimento che presuppone:
• la rituale notifica della cartella / avviso di addebito,
• il mancato pagamento nel termine di 60 giorni.
È pacifico che l'intimazione può essere opposta soltanto se la cartella non è stata notificata o è stata notificata irregolarmente (Cass. n. 27870/2019; Cass. n.
23203/2015).
Pertanto, il punto centrale è verificare la validità della notifica dell'atto presupposto.
2. Sulla notifica dell'avviso di addebito
L' ha prodotto un avviso di ricevimento della cartella datato 9 agosto 2012, dal CP_1 quale risulta che la consegna sarebbe avvenuta a persona diversa dal destinatario.
Tale notifica non è conforme agli artt. 138-139 c.p.c. e alla L. 890/1982, perché:
• non è stato prodotto alcun verbale attestante l'impossibilità di consegna al destinatario;
• non risulta inviata alcuna raccomandata informativa (CAD);
• non è stata provata l'esistenza di un rapporto qualificato tra consegnatario e destinatario;
• non risulta verificata la residenza del destinatario né la presenza dei requisiti dell'art. 139, comma 2, c.p.c.
Secondo giurisprudenza consolidata: la consegna a soggetto diverso dal destinatario senza CAD determina nullità/inesistenza della notifica (Cass. nn. 5077/2019;
11708/2011; 28872/2018); in caso di notifica inesistente, l'intimazione è impugnabile e l'amministrazione non può opporre alcuna decadenza (Cass. SS.UU. 19704/2015).
2 Pertanto, la cartella del 2012 deve considerarsi non notificata.
3. Sulla prescrizione
In mancanza di una notifica valida della cartella: il credito resta regolato dal termine di prescrizione quinquennale (art. 3, comma 9, L. 335/1995).
L' non ha prodotto alcun atto interruttivo successivo idoneo a sospendere o CP_1 interrompere il termine.
Ne consegue che il credito previdenziale risulta prescritto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
1. Accoglie l'opposizione proposta avverso l'intimazione di pagamento relativa all'avviso di addebito n. 13920189001762608.
2. Dichiara prescritto il credito contributivo portato dall'avviso di addebito n.
43920120000517064000510.
3. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2.200,00 per CP_1 compensi professionali, oltre spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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