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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 11/04/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 863/2024 R.G., promossa
DA
, con l'avv. PERANTONI PAOLO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, con l'avv. IDDA FRANCO Controparte_1
CONVENUTA
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO
Causa in punto di modifica delle condizioni di divorzio, trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per il ricorrente e la resistente congiuntamente:
1. confermi l'assegnazione della casa coniugale sita in Ittiri Via Enrico Costa n. 4 ad il quale sarà tenuto al pagamento Pt_1
, fornendo alla stessa le ricevute di pagamento di IMU e TASI;
2. revochi
[...]
l'obbligo per di corrispondere l'assegno di mantenimento della prole avendo Pt_1
quest'ultima raggiunto l'autosufficienza economica;
3. disponga a carico di il Pt_1
pagamento a favore di di € 100,00 mensili a titolo di contributo economico CP_1
forfettario; 4 dichiari null'altro dovuto tra le parti per le ragioni di cui è causa, ivi compresa la richiesta di restituzione dei beni personali formulata dalla ed CP_1
elencati nelle conclusioni, al punto 21, della comparsa di costituzione e risposta;
5. spese diritti ed onorari di causa relative al presente giudizio n. 863/2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 09/04/2024 esponeva che con sentenza Parte_1
946 del 2016 questo Tribunale aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del suo matrimonio con gli aveva imposto un contributo per il Controparte_1
mantenimento dei figli di Euro 400,00 (con ulteriori Euro 200,00 nel mese di settembre di ogni anno per le spese scolastiche) e gli aveva assegnato la casa coniugale di cui era comproprietario con la convenuta. Affermava che entrambi i figli, nati uno il
12/07/1996 e l'altra il 13/04/2000, fossero da tempo divenuti maggiorenni ed economicamente indipendenti;
in particolare, deduceva come il figlio Per_1
lavorasse come bracciante agricolo e manovale edile e, pur vivendo assieme alla madre e al di lei compagno, aveva espresso il desiderio di non gravare più sul padre, così come la sorella che, dopo aver abbandonato gli studi, aveva costituito una sua famiglia.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare cessato il suo obbligo di mantenimento dei figli.
Con comparsa depositata il 18.6.20204 si costituiva la che contestava la CP_1
domanda avversaria, rilevando come l'assunto del raggiungimento dell'indipendenza economica di e fosse rimasta mera allegazione, oltretutto non rispondente Per_2 Per_1
al vero. Chiedeva, pertanto, di rigettare la domanda avversaria o, in subordine, di ridurre il contributo per il mantenimento ad Euro 200,00 e in via riconvenzionale insisteva per la revoca dell'assegnazione della casa coniugale al ricorrente o, in subordine, per l'imposizione al ricorrente (comproprietario del bene, di cui usufruiva in via esclusiva) di un canone di locazione non inferiore alla media dei canoni locativi di mercato oltre che del versamento di IMU e TASI. Chiedeva, inoltre, che le venissero consegnati alcuni beni personali che elencava e che si trovavano ancora nella casa coniugale.
Previa istruttoria solo documentale la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In corso di causa le parti hanno raggiunto un accordo confluito nelle conclusioni congiuntamente rassegnate che possono trovare pieno accoglimento.
La principale questione che ha spinto il ricorrente al procedimento, relativa al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di entrambi i figli, è stata superata dall'adesione della alla domanda di dichiarare cessato l'obbligo CP_1
dell i provvedere al loro mantenimento. In questa condotta processuale non può Pt_1
non leggersi l'implicito riconoscimento della condizione di fatto su cui si è fondata la principale istanza del ricorrente.
Si prende atto della volontà delle parti di non modificare l'assegnazione di quella che
è stata la casa coniugale di Ittiri in favore del ricorrente (non vi è dunque necessità di pronuncia) e dell'accordo di far gravare interamente su di lui - che ha l'esclusivo godimento dell'immobile - il pagamento di IMU e TASI, di cui darà conto documentalmente alla Anche su tale aspetto il Collegio si limita a riconoscere CP_1
la volontà delle parti, senza che possa seguirne pronuncia.
Sempre secondo l'accordo raggiunto il ricorrente dovrà versare alla l'assegno CP_1
divorzile mensile di Euro 100,00, da rivalutarsi secondo gli indici Istat come per legge.
Le spese di lite, come da domanda delle parti, sono integralmente compensate
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: - in parziale modifica della sentenza 946 del 2016 pronunciata da questo Tribunale, dichiara cessato l'obbligo di di contribuire al mantenimento dei Parte_1
figli;
- dispone che versi a titolo di assegno divorzile a Parte_1 CP_1
la somma mensile di Euro 100,00, da rivalutarsi secondo gli indici Istat come
[...]
per legge;
- spese compensate.
Sassari, 10/04/2025
Il Giudice estensore – dott.ssa Ada Gambardella
Il Presidente – dott.ssa Stefania Deiana