Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 3494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3494 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15721/2023 R.G., vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Giorgio Parte_1
Buono, presso il cui studio in Napoli alla via San Giacomo n. 30 elettivamente domicilia;
Opponente
E
, e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, quali procuratori di se stessi, elettivamente domiciliati in Napoli alla via
[...]
Carducci n. 18;
Opposti
CONCLUSIONI: come in atti
DECISIONE
, debitore esecutato nella procedura espropriativa n. RGE 347/2022, ha Parte_1 proposto opposizione innanzi al giudice dell'esecuzione, lamentando la parziale inesistenza del credito azionato nei suoi confronti, con atto di intervento del 29.7.2022, dagli avv.ti , e , con riferimento al credito di € CP_1 CP_3 Controparte_2
21.212,00, per spese e compensi, derivante dalla sentenza della Corte d'Appello di
Napoli n. 4032/2021, in quanto non liquidato in loro favore quali parti costituite in proprio.
Al riguardo ha dedotto che, con ordinanza del 17.3.2023, la Corte d'Appello di Napoli ha rigettato l'istanza di correzione di errore materiale avanzata dagli avv.ti ed Controparte_1
avente ad oggetto la mancata condanna di parte appellante, con la sentenza di cui sopra, al pagamento delle spese di lite in favore degli stessi, quali parti costituite in proprio.
Ha lamentato che, con ordinanza del 10 giugno 2023, il GE ha diversamente interpretato la sentenza della Corte d'Appello di Napoli e rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione, assegnando un termine per l'introduzione del giudizio di merito.
1
Ha, poi, precisato che in sede di opposizione all'esecuzione aveva rilevato anche l'erroneità di altri importi e calcoli riportati nell'atto di intervento, al contrario ritenuti corretti dal Giudice dell'esecuzione, alla luce della già contestata interpretazione della sentenza messa in esecuzione, dallo stesso adottata.
ha, dunque, individuato in € 99.142,76 la somma effettivamente dovuta Parte_1 agli avv.ti , in virtù della sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. Controparte_1
4032/2021, a fronte della pretesa oggetto di pignoramento di € 140.206,01.
Con il giudizio di merito introdotto tempestivamente, ha riproposto le eccezioni già sollevate in sede di opposizione all'esecuzione, chiedendo di rimodulare la pretesa avanzata dagli avv.ti in accoglimento dei motivi di opposizione, con Controparte_1
condanna degli stessi al risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata.
Il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Si sono costituiti gli avv.ti , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
deducendo che parte opponente, in sede di appello, aveva citato gli avv.ti
[...] [...]
in proprio. CP_1
Hanno, inoltre, contestato la mancata sottoscrizione, da parte del sig. della Pt_1 procura allegata all'atto di citazione notificato.
Hanno, quindi, eccepito l'inammissibilità dell'opposizione successiva alla conversione ex art. 495 c.p.c., disposta su istanza del debitore esecutato.
Nel merito, hanno insistito circa la costituzione in proprio nel giudizio di appello, a fronte della domanda, rivolta nei loro confronti quali distrattari delle spese di giustizia, avverso la quale era stato proposto appello incidentale.
Gli opponenti hanno, poi, evidenziato l'accento posto dalla Corte d'Appello sulla autonoma posizione processuale assunta dagli avvocati ed evidenziato la Controparte_1
formula dalla stessa utilizzata nel dispositivo al fine di disporre la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
Hanno, quindi, contestato la ricostruzione di controparte in ordine alla rilevanza del provvedimento emesso all'esito del procedimento di volontaria giurisdizione.
Richiamata l'ordinanza di rigetto dell'opposizione del giudice dell'esecuzione e di inammissibilità del reclamo emessa dal Tribunale, hanno concluso chiedendo di dichiarare inammissibile, ovvero di rigettare l'opposizione.
2 Il tutto con vittoria delle spese di lite.
L'opposizione è fondata solo in parte e, pertanto, deve essere accolta nei limiti della seguente motivazione.
Nella fattispecie, parte opponente lamenta l'errata interpretazione della sentenza n.
4032/2021 emessa dalla Corte d'Appello di Napoli in data 29.10.2021, a definizione del procedimento iscritto al n. RG. 796/2016, titolo esecutivo posto a fondamento dell'intervento degli opponenti del 29.7.2022, della procedura esecutiva RGE n.
347/2022, nella parte in cui ha condannato “a pagare a Parte_1 CP_4
, , e , e
[...] CP_5 CP_6 Controparte_7 CP_1 CP_2 [...]
, nonché al , nella Controparte_3 Controparte_8 persona del Curatore, le spese del grado di appello, che liquida in € 13.560,00 per i compensi ed € 7.652,00 per le spese generali, e distrae in favore dei difensori dichiaratisi antistatari”.
Le doglianze mosse da parte opponente sono le medesime poste nell'ambito dell'esecuzione e rigettate dal GE con ordinanza del 10.6.2023.
Ebbene ritiene questo giudicante di dover condividere solo in parte le valutazioni assunte dal GE in sede di opposizione.
Va preliminarmente dichiarata la tempestività della notificazione dell'atto di citazione con il quale ha inteso introdurre la fase di merito del giudizio di Parte_1 opposizione, atteso che l'ordinanza di rigetto della fase endoesecutiva dell'opposizione è stata emessa in data 10.6.2023 e comunicata all'opponente in data 13.6.2023 e che l'atto di citazione è stato notificato alle parti opposte, a mezzo pec, in data 13.7.2023 e, dunque, nel rispetto del termine di 30 giorni concesso dal Giudice dell'Esecuzione.
Va, a questo punto, dato atto che la sentenza della Corte d'Appello di Napoli reca nell'intestazione l'indicazione delle parti e, in particolare, (1) “E” (2) Parte_1
(3) (4) (5) , CP_4 CP_5 CP_6 Controparte_7
elettivamente domiciliati in Napoli, alla Via Carducci n. 18, presso lo studio degli avv.ti
, che li Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
rappresentano e difendono in virtù della procura a margine della comparsa di costituzione del 28 settembre 2011, nonché (6) , (7) , (8) Controparte_1 Controparte_3
, procuratori di se stessi, “NONCHÉ” (9) il Controparte_2 [...]
” “E” (10) Controparte_9 CP_10
, (11) e (12) .
[...] CP_11 CP_12
3 La veste grafica scelta dalla Corte d'Appello di Napoli suggerisce, quindi, a differenza di quanto dedotto dal Giudice dell'esecuzione, che i soggetti in causa siano 12 ma raggruppati in quattro parti:
1. l'appellante, 2. Gli appellati – Parte_1
appellanti incidentali, CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
, nonché , , ;
[...] Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
3. l'appellato, il curatore del fallimento della di ”;
4. gli CP_8 CP_8
appellati, , e CP_10 CP_11 CP_12
Dall'accorpamento delle parti presente nell'intestazione della sentenza si deduce che la
Corte d'Appello abbia inteso gli “appellati- appellanti incidentali” come un'unica parte processuale, ancorché costituita da , CP_4 CP_5 CP_6 [...]
- rappresentati e difesi dai procuratori antistatari , CP_7 Controparte_1
, - e dagli avv.ti , Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1
e , quali procuratori di se stessi, tanto da Controparte_3 Controparte_2 distinguerli dall'appellato non appellante incidentale, il curatore del fallimento della
, e dagli appellati , e Controparte_8 CP_10 CP_11
rimasti contumaci. CP_12
E ciò anche tenuto conto della veste grafica scelta dalla Corte d'Appello che ha inteso distinguere le diverse parti processuali utilizzando congiunzioni redatte con la lettera maiuscola, a fronte dell'elencazione di più soggetti, rientranti nella medesima parte, collegati da congiunzioni redatte con l'uso della minuscola.
Né tale ricostruzione può ritenersi smentita dall'uso della congiunzione “nonché”, nell'ambito dell'elencazione di soggetti appartenenti alla medesima parte processuale, quale quella dagli “appellati – appellanti incidentali”, resa necessaria dall'esigenza di precisare che parte di essi, , CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
, erano rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avv.ti
[...] Controparte_1
, e , presso il cui studio elettivamente
[...] Controparte_3 Controparte_2
domiciliavano, mentre altri, gli avv.ti , e Controparte_1 Controparte_3
, erano costituiti quali procuratori di loro stessi. Controparte_2
Del resto, nel corpo della medesima sentenza di appello, si dà atto della costituzione, in data 5.5.2026, degli appellati CP_4 CP_5 CP_6 [...]
nonché degli avv.ti , e , per contestare CP_7 CP_1 CP_3 Controparte_2
l'atto di appello e proporre appello incidentale sul capo della liquidazione delle spese, e si dispone che “va accolto l'appello incidentale tempestivamente proposto dagli appellati , , , , e , CP_4 CP_5 CP_6 Controparte_7 CP_1
4 e ”, individuandoli ancora una volta, come un'unica parte CP_2 Controparte_3
processuale.
Nella medesima sentenza, allo stesso punto 7, si legge invero, che l'appello incidentale è stato proposto per contestare la quantificazione delle spese di lite operata dal Giudice di primo grado che aveva condannato gli attori, con vincolo di solidarietà, al pagamento, in favore dei convenuti, Controparte_7 CP_5 CP_6 [...]
delle spese di lite, quantificate in € 13.800,00, di cui € 12.000,00 per compensi CP_4
professionali ed € 1.800,00, per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con attribuzione agli avv.ti , Controparte_1 CP_3
e , in ragione di 1/3 ciascuno.
[...] Controparte_2
L'appello incidentale risulta, quindi, accolto dalla Corte D'Appello di Napoli con riferimento a tale doglianza e tenuto conto del diverso scaglione di valore della controversia che il Tribunale avrebbe dovuto applicare nella liquidazione delle spese di lite.
Al riguardo la Corte d'Appello ha disposto che la controversia avrebbe dovuto essere qualificata come di valore indeterminabile e che, pertanto, le spese di lite andavano quantificate in base ai valori medi corrispondenti allo scaglione applicabile alle controversie di valore compreso tra € 260.000,01 e 560.000,00, e liquidate in €
21.387,00, per compensi, ed € 3.208,05 per spese generali.
La Corte d'Appello ha, quindi, stabilito che la sentenza di primo grado doveva essere riformata disponendo che “ e vanno, dunque, condannati a Pt_1 CP_10
pagare alle controparti vittoriose le spese del primo grado di giudizio da riliquidarsi nella somma di € 21.387,00 per i compensi ed € 3.208,05, per le spese generali, in luogo delle minori somme stabilite dal Tribunale nel suo provvedimento”.
Al punto 8 della sentenza ha, poi, disposto: “8. Impregiudicata la statuizione di condanna del primo Giudice, salvo per la regolamentazione delle spese diversamente liquidate all'esito del presente giudizio di appello, il rigetto del gravame principale e
l'accoglimento di quello incidentale (limitato alla statuizione sulle spese del primo grado di giudizio), per il principio di soccombenza, impongono la condanna di Parte_1
alla rifusione delle spese di lite del grado di appello in favore di tutte le parti costituite secondo i parametri vigenti, di cui al D.M. n. 55 del 2014 (come aggiornati con DM
37/2018) e tenendo presente il valore della controversia, la quantità delle questioni trattate, l'inconsistenza della fase istruttoria in appello”.
5 Nel dispositivo ha, quindi statuito, tra l'altro: “B) rigetta l'appello principale proposto da e, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da Parte_1 CP_4
, , e da , e
[...] CP_5 CP_6 Controparte_7 CP_1 CP_2
, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna Controparte_3 Parte_1
a pagare in favore di , ,
[...] CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
, e da , e , le spese del giudizio di primo
[...] CP_1 CP_2 Controparte_3
grado, che liquida nell'importo di € 21.387,00 per i compensi e di € 3.208,05 per le spese generali, e distrae in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
C) condanna
a pagare a , Parte_1 CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
, e , e , nonché al
[...] CP_1 CP_2 Controparte_3 [...]
, nella persona del Curatore, le spese del grado di appello, Controparte_8 che liquida in € 13.560,00 per i compensi ed € 7.652,00 per le spese generali, e distrae in favore dei difensori dichiaratisi antistatari”.
Anche in tal caso, ritiene questo giudicante, che la Corte d'Appello abbia inteso gli
“appellati - appellanti incidentali” come un'unica parte processuale, condannando l'appellante al pagamento, in loro favore, delle spese di lite, del primo grado di giudizio, così come ricalcolate in accoglimento dell'appello incidentale, e del giudizio di appello.
Invero si ritiene che dalla lettura congiunta delle lettere B) e C) del dispositivo possa trarsi la conclusione che laddove la Corte d'Appello abbia voluto distinguere le parti in favore delle quali intendeva liquidare le spese di lite lo abbia fatto utilizzando la congiunzione “nonché”, come nel caso del Fallimento della di CP_8 CP_8
[...]
Del resto, gli stessi “appellati-appellanti incidentali”, nel costituirsi in giudizio hanno rappresentato: “Si costituiscono, con il presente atto, gli appellati CP_4
, , nonché gli avv.ti , e CP_5 CP_6 Controparte_7 CP_1 CP_3
per contestare, parola a parola, l'atto di appello e formulare le Controparte_2
seguenti deduzioni, osservazioni e richieste. Nonché per proporre appello incidentale sul capo della liquidazione delle spese”, avvalorando, in tal modo l'interpretazione dell'atto introduttivo dell'appello incidentale e della sentenza d'appello di questo giudicante.
La stessa trova, invero, conferma anche nella considerazione secondo la quale gli avvocati non avrebbero, in ogni caso, potuto proporre appello, in proprio, Controparte_1
sul capo della sentenza di primo grado inerente le spese di lite.
Tale valutazione non consente ovviamente di stravolgere il titolo esecutivo ma giustifica ulteriormente l'interpretazione dello stesso più volte richiamata che è, dunque, conforme
6 alla consolidata giurisprudenza secondo cui in tema di spese giudiziali, il difensore che abbia chiesto la distrazione in suo favore partecipa al processo ed anche alle fasi di impugnazione, senza acquisire la qualità di parte, salvo che sorga controversia sulla distrazione. Ne consegue che resta preclusa al difensore distrattario l'impugnazione in proprio quanto alla pronunzia sulle spese, poiché anche in questo caso unica legittimata è la parte rappresentata, in quanto soggetto comunque obbligato, nel rapporto con il professionista, a soddisfarlo delle sue pretese. Solo se sorga contestazione non sull'entità
(o sulla compensazione) delle spese, ma sulla disposta distrazione, ovvero sull'omessa pronuncia relativa alla richiesta distrazione, si instaura uno specifico rapporto processuale, in cui il difensore assume la qualità di parte e l'impugnazione è proponibile anche dal difensore ovvero contro lo stesso (Cass. n. 4792 del 2006, secondo cui il procuratore distrattario è parte limitatamente al capo della pronuncia con il quale gli sono state attribuite le spese ed alle censure che investono specificamente e direttamente tale capo;
egli, pertanto, è legittimato a partecipare in proprio al giudizio di impugnazione soltanto se, con questa, si contesti il capo della pronuncia concernente la distrazione, e non la questione relativa all'entità delle spese e/o alla compensazione di esse;
nel medesimo senso Cass. n. 9411 del 2006 e n. 20321 del 2005)(Cass. 26089/2014; Cass.
11919/2015).
Ebbene, nella fattispecie l'appello incidentale è stato introdotto solo per contestare la liquidazione delle spese di lite con un importo al di sotto del minimo tariffario, tenuto conto dello scaglione cui il Giudice di primo grado avrebbe dovuto fare riferimento, alla luce del valore della causa, e per chiedere la condanna di parte appellante al pagamento di un importo pari ad € 19.138,06, ovvero ad € 46.987,23, in luogo di quello liquidato di
€ 12.000,00.
A tale domanda, nell'appello incidentale, seguiva quella di condanna dell'appellante al pagamento delle spese ed onorari del giudizio di appello, con distrazione in favore dei difensori costituiti dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Precisazione, quest'ultima, che non sarebbe stata necessaria né ammissibile qualora gli
“appellati-appellanti incidentali” avessero inteso fare riferimento agli avv.ti
[...]
sia come difensori dei sig.ri , CP_1 CP_4 CP_5 CP_6 [...]
che come parti costituite in proprio. CP_7
Tanto premesso, l'opposizione proposta da deve essere accolta nella Parte_1
parte in cui ha chiesto di detrarre dalle somme oggetto dell'atto di intervento del
29.7.2022, oggetto di opposizione (RGE n. 347/2022), l'importo di € Euro 21.212,00
7 “per spese e compensi liquidati nella sentenza della Corte di Appello di Napoli n.
4032/2021 a favore degli avv.ti , e costituiti in CP_1 CP_3 Controparte_2
proprio”.
Vanno a questo punto valutati gli ulteriori motivi di opposizione relativi ad errori di calcolo riscontrati nel medesimo atto di intervento.
Quanto all'importo di cui al punto 1) dell'atto di intervento, di € 21.212,00, richiesto
“per spese e compensi liquidati nella sentenza della Corte di Appello di Napoli n.
4032/2021 a favore di e distratte in favore dei difensori costituiti, CP_13 avv.ti , e ”, lo stesso va ritenuto corretto, tenuto CP_1 CP_3 Controparte_2
conto che la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4032/2021 ha condannato l'appellante, al pagamento delle spese di lite nei confronti degli Parte_1
“appellati-appellanti incidentali” e le ha liquidate in € 13.560,00 per compensi ed €
7.652,00 per spese generali con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, gli avv.ti , e . CP_1 CP_3 Controparte_2
Nonostante il 15% di € 13.560,00 sia pari all'importo indicato da parte opponente di €
2.034,00, la pretesa di parte opposta fonda su un valido titolo esecutivo che sul punto non può essere oggetto di diversa interpretazione.
Tuttalpiù che parte opponente non spiega nemmeno come potrebbe arrivarsi a ritenere che sia stata condannata al pagamento di spese generali per l'importo di € 2.034,00, quando il titolo esecutivo indica la condanna al pagamento di € 7.652,00 proprio per le spese generali.
Con riferimento all'importo di € 5.201,04 per c.p.a. al 4%, indicato al punto 9 dell'atto di intervento oggetto di opposizione e calcolato sull'importo di € 130.026,00, nonché di €
29.749,94 per Iva al 22%., calcolato sulla base imponibile di 135.227,04 (punto 10 dell'atto di intervento del 29.7.2022), deve invece, rilevarsi che è corretto quanto dedotto da parte opponente circa la necessità di sottrarre da tale importo quanto dovuto a titolo di
Iva e cpa con riferimento alla somma di € 21.212,00, chiesta al punto 2 dell'atto di intervento.
Non è, al contrario, condivisibile tale ricostruzione, nella parte in cui ritiene che il 4% dovuto a titolo di cpa e il 22% richiesto a titolo di Iva siano già inclusi nell'importo di €
21.212,00 di cui al punto 1 del medesimo atto di intervento.
In assenza di ulteriori precisazioni sul punto - del tutto omesse nel titolo esecutivo messo in esecuzione - infatti, l'importo liquidato in sentenza per spese di lite deve intendersi al
8 netto di Iva e Cpa che devono essere, in ogni caso, applicate nella misura prevista ex lege.
La reciproca soccombenza consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo sulle domande proposte da , così provvede: Parte_1
a) accoglie parzialmente la domanda proposta nei confronti di , e CP_1 CP_2
, quali creditori intervenuti e, per l'effetto, dichiara Controparte_3
inesistente il diritto degli stessi di procedere esecutivamente in danno di
[...]
per la somma di € 21.212,00, oltre Iva e Cpa;
Pt_1
b) rigetta per il resto l'opposizione proposta in danno dei suddetti opposti;
c) compensa le spese di lite tra le parti in causa.
Così deciso in Napoli, lì 7.4.2025
Il giudice dott.ssa Manuela Granata
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