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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 04/02/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4567/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Veronica Milone Presidente
Dott. Maria Lupo Giudice Relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4567 /2022 R.G., promossa da
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
04/01/1974 e residente in [...], elettivamente domiciliata in NOTO, VIA G. GARIBALDI N. 19, presso lo studio dell'avv. VIOLA ROSA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attore contro
(c.f. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
ivi residente in [...] e domiciliato in Via Renato Fucini n. 17;
- convenuto contumace con l'intervento del pubblico ministero;
rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 28/01/2025, sulle conclusioni precisate come in atti, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 1 di 3 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice
Istruttore
Con ricorso depositato in data 12.10.2022 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con a NOTO in data 23.6.1998, nel corso del quale sono nate le figlie Controparte_1
Per_
(il 15.9.1999) e (l'8.9.2003), ormai maggiorenni. Per_1
Esponeva la ricorrente di essersi separata dal marito con sentenza n. 60/2022 del Tribunale di Siracusa, depositata in data 17.1.2022, di non essersi più riconciliata con lui.
All'udienza del 16.1.2023 il Presidente, preso atto che il resistente, benché ritualmente citato, non si costituiva, né compariva personalmente, impossibilitato ad esperire il tentativo di conciliazione, sentiva la ricorrente che confermava la volontà di addivenire al divorzio e, ritenuto di non dover assumere provvedimenti temporanei ed urgenti, nominava il Giudice Istruttore e fissava l'udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa per il giorno 6.6.2023.
Con il deposito degli scritti integrativi, parte attrice insisteva nelle originarie domande.
All'udienza innanzi al Giudice Istruttore, il difensore di parte attrice precisava le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda di divorzio
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia del convenuto , Controparte_1 constatata la regolarità della notifica dell'ordinanza presidenziale e del decreto di fissazione udienza di prima comparizione al convenuto non comparso.
Passando alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da parte attrice, ritiene il Tribunale che, alla stregua delle emergenze istruttorie acquisite, la stessa sia fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
I coniugi, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in NOTO in data
23.6.1998 si sono separati con sentenza n. 60/2022 del Tribunale di Siracusa, depositata in data 17.1.2022.
pagina 2 di 3 Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (l'udienza Presidenziale si è tenuta il 18.10.2018), non avendo l'attrice avuto più contatti con il marito dalla separazione, né essendosi del resto il convenuto costituito prospettando una diversa situazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le spese di lite
Nulla sulle spese, atteso il carattere necessario del giudizio e la mancata opposizione del convenuto, rimasto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato secondo il rito concordatario in NOTO il 23/06/1998, tra Parte_1
e , trascritto nel registro degli atti di
[...] Controparte_1
matrimonio dello stato civile del Comune di NOTO dell'anno 1998, al n. 50, Parte
II, serie A;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di NOTO di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 30.01.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Veronica Milone Presidente
Dott. Maria Lupo Giudice Relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4567 /2022 R.G., promossa da
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
04/01/1974 e residente in [...], elettivamente domiciliata in NOTO, VIA G. GARIBALDI N. 19, presso lo studio dell'avv. VIOLA ROSA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attore contro
(c.f. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
ivi residente in [...] e domiciliato in Via Renato Fucini n. 17;
- convenuto contumace con l'intervento del pubblico ministero;
rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 28/01/2025, sulle conclusioni precisate come in atti, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 1 di 3 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice
Istruttore
Con ricorso depositato in data 12.10.2022 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con a NOTO in data 23.6.1998, nel corso del quale sono nate le figlie Controparte_1
Per_
(il 15.9.1999) e (l'8.9.2003), ormai maggiorenni. Per_1
Esponeva la ricorrente di essersi separata dal marito con sentenza n. 60/2022 del Tribunale di Siracusa, depositata in data 17.1.2022, di non essersi più riconciliata con lui.
All'udienza del 16.1.2023 il Presidente, preso atto che il resistente, benché ritualmente citato, non si costituiva, né compariva personalmente, impossibilitato ad esperire il tentativo di conciliazione, sentiva la ricorrente che confermava la volontà di addivenire al divorzio e, ritenuto di non dover assumere provvedimenti temporanei ed urgenti, nominava il Giudice Istruttore e fissava l'udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa per il giorno 6.6.2023.
Con il deposito degli scritti integrativi, parte attrice insisteva nelle originarie domande.
All'udienza innanzi al Giudice Istruttore, il difensore di parte attrice precisava le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda di divorzio
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia del convenuto , Controparte_1 constatata la regolarità della notifica dell'ordinanza presidenziale e del decreto di fissazione udienza di prima comparizione al convenuto non comparso.
Passando alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da parte attrice, ritiene il Tribunale che, alla stregua delle emergenze istruttorie acquisite, la stessa sia fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
I coniugi, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in NOTO in data
23.6.1998 si sono separati con sentenza n. 60/2022 del Tribunale di Siracusa, depositata in data 17.1.2022.
pagina 2 di 3 Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (l'udienza Presidenziale si è tenuta il 18.10.2018), non avendo l'attrice avuto più contatti con il marito dalla separazione, né essendosi del resto il convenuto costituito prospettando una diversa situazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le spese di lite
Nulla sulle spese, atteso il carattere necessario del giudizio e la mancata opposizione del convenuto, rimasto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato secondo il rito concordatario in NOTO il 23/06/1998, tra Parte_1
e , trascritto nel registro degli atti di
[...] Controparte_1
matrimonio dello stato civile del Comune di NOTO dell'anno 1998, al n. 50, Parte
II, serie A;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di NOTO di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 30.01.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3