Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 25/06/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1678/2023 R.G.
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del
13/05/2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1678/2023 R.G., promossa da
nata a [...] il [...], ed ivi residente nella via De Rada n. Parte_1
,
C.F._1 1) rappresentata e difesa congiuntamente e 60 (C.F. disgiuntamente, dagli Avv.ti Ida Mendicino ed Esterdonatella Longo, presso lo studio delle quali in ZA, alla via N. Serra n. 62, è elettivamente domiciliata, come da procura in atti.
contro
Controparte_1 Controparte_2 rappresentati e difesi, congiuntamente e/o disgiuntamente, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dalle Dott.sse Daniela Maria Abruzzo e Sara Alcaro, Funzionari dello stesso CP_1 e legalmente domiciliati presso l' Controparte_3 sito in
AT Lido, Via Lungomare, 259, come da procura in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 29.12.2023, e contestuale istanza cautelare, la docente [...]
Parte_1 ha esposto di essere stata assunta con contratto a tempo indeterminato con decreto del prot. N. 5004 del 26.08.2020, stipulato con l' [...] Controparte_1 in data 1.09.2020 e con decorrenza giuridica dal Controparte_4
10.09.2015, a seguito della sentenza del Tribunale di ZA n. 1845/2019 resa nella causa 4258/2018 RG, con la quale le era stato riconosciuto il diritto all'immissione in ruolo nella provincia di ZA o, in subordine, in quelle di AT o MI, per la classe di concorso A046 (già A019) Discipline Giuridiche ed Economiche per la scuola secondaria di secondo grado.
Deduceva, pertanto, che il mancato reinserimento in graduatoria sulla base della situazione esistente al momento della richiesta (ovvero dalla domanda di aggiornamento delle graduatorie del 2014) aveva pregiudicato la sua posizione, con grave ed irreparabile lesione dei suoi diritti.
Ed infatti, precisava al riguardo che, nel mese di novembre del 2015, con riferimento all'ambito territoriale di ZA (prima provincia scelta e indicata nella domanda di partecipazione al piano straordinario) il CP_1 in attuazione della fase C del piano
,
nazionale di stabilizzazione, aveva disposto n. 66 immissioni in ruolo per la classe concorsuale A019 individuando, sulla base della Graduatoria ad Esaurimento, le professoresse Persona_1 con punti 16, e Parte_2 con punti 13, quali ultime due
,
destinatarie di proposte di stipula di contratto a tempo indeterminato con il CP_5 nella provincia di ZA, con decorrenza giuridica 1.9.2015, entrambe con punteggio inferiore a quello vantato dalla ricorrente, la quale era stata inserita a pieno titolo nella graduatoria con n. 17 punti.
L'Amministrazione scolastica aveva, quindi, erroneamente attribuito la sede alla ricorrente nella provincia di AT, anziché in quella di ZA, poiché se la stessa fosse stata correttamente convocata per le immissioni in ruolo nella fase C del 2015 (per come statuito nella causa n. 561/2017 RG) avrebbe con certezza ottenuto l'immissione in ruolo nella prima provincia prescelta.
Aggiungeva poi parte ricorrente che l'Amministrazione scolastica aveva anche disatteso il diritto di scelta della docente quale beneficiaria del diritto di precedenza ex L.104/1992, in considerazione della quale avrebbe dovuto essere immessa in ruolo nella provincia di
ZA, in violazione degli artt. 21 e 33 della L. n.104/92 e dell'art. 601 del D.lgs. n.
297/94.
Sotto il profilo del periculum in mora, lamentava poi che l'erronea attribuzione della sede lavorativa, aveva comportato la necessità di percorrere quotidianamente 150 chilometri per raggiungere la sede di lavoro, con conseguente aggravamento delle sue condizioni di salute, essendo già affetta da varie patologie a carico della colonna vertebrale e da un grave stato ansioso che non le consentivano di poter viaggiare autonomamente costringendola a dipendere dai colleghi o a farsi accompagnare da terzi, considerato, peraltro, che la sede di servizio non era servita da collegamenti con autobus o treni compatibili con gli orari scolastici.
Infine, l'erronea attribuzione della sede lavorativa aveva, altresì, comportato anche notevole aggravio di costi, tali da incidere sulla sua situazione patrimoniale familiare.
Chiedeva pertanto che, in via d'urgenza, venisse ordinata al CP_1 convenuto
l'assunzione a tempo indeterminato nella provincia di ZA, nella classe di concorso
C del piano assunzionale dell'a.s. 2015/2016. Con vittoria Parte_3
Cdi spese della fase idre.
2.Istruita in via documentale la fase cautelare, con ordinanza del 27.6.2024, il Tribunale rigettava l'istanza ex art. 700 c.p.c. per mancanza del necessario requisito del periculum in mora, in quanto, era emerso dagli atti che la ricorrente svolgeva la propria attività lavorativa presso l'I.S. "L.Costanzo” di Decollatura dal 1°.
9.2020 ed aveva depositato il presente ricorso di urgenza oltre tre anni dopo l'immissione in servizio in tale sede, con conseguente insussistenza del requisito della attualità del pregiudizio imminente e irreparabile lamentato.
Anche con riferimento alla lamentata violazione della L. n. 104/92, veniva evidenziata l'insussistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile, posto che risultava in atti un verbale di invalidità civile relativo all'anno 2014 e un verbale di riconoscimento dell'handicap ex art. 3, comma 1, L. 104/92 risalente al 2013, per cui le patologie sofferte dalla ricorrente erano tutte preesistenti rispetto alla data di assunzione in servizio
(1.9.2020).
3.Conclusasi la fase cautelare ed instaurata la fase di merito, la ricorrente chiedeva accertarsi e dichiarare il diritto all'assunzione a tempo indeterminato nella provincia di
ZA, nella classe di concorso A019, nella FASE C del piano assunzionale 2015/2016
e, per l'effetto condannare le amministrazioni intimate, ciascuna per la propria competenza, anche a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, ad emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento del diritto a essere destinataria - nelle operazioni di immissioni in ruolo disposte nell'anno scolastico 2015/2016, nella fase C ex L.n.
107/2015, con decorrenza 1.9.2015 - di un posto nella provincia di ZA, con rettifica della sede di assegnazione dell'intercorso contratto di lavoro a tempo indeterminato.
In subordine, chiedeva, previa integrazione del contraddittorio, l'integrale rinnovazione della procedura selettiva per la classe di concorso A019, con convocazione tra i destinatari di tutte le proposte di stipula dei contratti a tempo indeterminato formulate nell'anno scolastico 2015/2016, nella fase C del piano assunzionale varato con la L. n. 107/2015.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi, in solido, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari
4.Costituendosi in giudizio, anche per la fase di merito con le medesima memoria di costituzione, il CP_5 evidenziava che, alla data dell'entrata in vigore della L. n.107/15 che aveva introdotto il piano straordinario di assunzioni, ovvero al 16.07.2015, la ricorrente non era presente nelle graduatorie di III° fascia e aveva incardinato il giudizio per il reinserimento in GAE presso il Tribunale di ZA-Sez. Lavoro, solo in data
08.02.2017.
Conseguentemente gli altri docenti presenti in graduatoria non potevano vedere il loro diritto sacrificato rispetto ad una situazione giuridica non ancora accertata e, quindi, sub judice.
Precisava, in ogni caso, l'Amministrazione che, nel dare corretta esecuzione alla sentenza del Giudice del Lavoro di ZA n.1845/2019, aveva proceduto alla individuazione della sede da assegnare alla docente Pt_1 esaminando, preliminarmente, gli eventuali esuberi esistenti nelle due province di ZA e AT.
Al termine delle verifiche, era stato accertato che la classe di concorso Scienze
Giuridico-Economiche, era in esubero sia nella provincia di ZA che in quella di
AT; essendo, però, detto esubero superiore nella provincia di ZA (n. 15 docenti titolari in più rispetto alla dotazione organica provinciale, a fronte dei n.4 docenti in esubero nella provincia di AT) aveva provveduto ad assegnare la ricorrente all' come da provvedimento A00DRCAL- Controparte_6 و
prot. 11381 del 06.08.2020 (v. all. 1 fascicolo parte resistente.).
Precisava, infine, che anche con riferimento all'anno scolastico 2023/24 sulla provincia di ZA, classe di concorso A046, persistevano esuberi mentre, su AT erano stati azzerati (v. all.3 fascicolo parte resistente).
Attesa l'impossibilità di assegnare la docente nella provincia di ZA a causa dei predetti esuberi, la stessa veniva collocata nella provincia di AT (seconda scelta della ricorrente) per come peraltro stabilito, in via subordinata, dal Tribunale di ZA nella citata sentenza posta in esecuzione. CP_1
5.Con riferimento poi al vantato diritto di precedenza ex Legge n.104/1992, il precisava che l'art. 33, comma 6, dispone che: “la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3 e ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio....”
L'inciso "ove possibile "conferma che il diritto vantato dalla ricorrente non è assoluto ed illimitato e l'interesse del singolo non può prevalere sull'interesse pubblico al buon andamento, alla buona organizzazione e alla corretta gestione da parte dell'Amministrazione, anche in merito alla finanza pubblica.
Pertanto, anche sotto questo profilo, la domanda della ricorrente doveva essere rigettata.
Con vittoria di spese di lite.
6.Tanto premesso, si rileva che anche la domanda formulata nel merito dalla ricorrente non possa trovare accoglimento.
Preliminarmente si rileva che la docente ha lamentato:
- che a seguito della sentenza del Tribunale di ZA n. 1845/2019, passata in giudicato e relativa al causa n. 4258/2018 RG era stato riconosciuto il suo diritto all'immissione in ruolo nella provincia di ZA o, in subordine, in quella di
AT o MI, per la classe di concorso A046 (già A019) Discipline Giuridiche ed Economiche per la Scuola Secondaria di Secondo grado.
- di aver, in precedenza, instaurato innanzi al Tribunale di ZA, altro ricorso avente n. 561/2017 R.G. conclusosi con la sentenza n. 395/2018, affinché fosse ordinato all'Amministrazione scolastica di provvedere al suo reinserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento per la classe di concorso di interesse.
- che, l'illegittimo mancato reinserimento al momento della richiesta, integrata dalla domanda di aggiornamento delle graduatorie del 2014 aveva pregiudicato fortemente la sua posizione poiché alla stessa nonostante l'invio della domanda di partecipazione al
-
piano straordinario assunzionale ex L. n. 107/2015 non veniva consentito di parteciparvi.
- che, quindi, nonostante possedesse un punteggio superiore rispetto ad altri docenti nominati per le immissioni in ruolo, veniva illegittimamente esclusa dalle convocazioni per la stipula dei contratti a tempo indeterminato attribuiti nella fase C del piano di stabilizzazione.
- che, a seguito della sentenza n. 1845/2019 pur avendo inviato tutta la documentazione richiesta, inclusi i verbali di invalidità ed ex L. 104/1992, l'Amministrazione scolastica le aveva arbitrariamente ed erroneamente attribuito la sede alla ricorrente nella provincia di AT anziché in quella di ZA, prima provincia scelta.
- che se la stessa fosse stata correttamente convocata per le immissioni in ruolo nella fase C del 2015 avrebbe con certezza ottenuto l'immissione in ruolo nella prima provincia prescelta, quella di ZA, nella quale sono venivano assunti da GAE docenti in possesso di punteggi inferiori a quello vantato dalla stessa.
A dire della ricorrente, quindi, l'amministrazione scolastica avrebbe violato sia il principio di diritto secondo il quale la durata del processo non può arrecare pregiudizio a chi ha fatto, con lo stesso, valere le proprie ragioni, sia la norma primaria che aveva indetto il piano straordinario assunzionale di cui all'art. 1, comma 101, L. n. 107/2015 che stabilisce che “101. Per ciascuna iscrizione in graduatoria, e secondo l'ordine di cui al comma 100, la provincia e la tipologia di posto su cui ciascun soggetto e' assunto, sono determinate scorrendo, nell'ordine, le province secondo le preferenze indicate e, per ciascuna provincia, la tipologia di posto secondo la preferenza indicata". Chiedeva pertanto riconoscersi il diritto ad essere immessa in ruolo ora per allora ovvero sulla base dei requisiti posseduti alla data del 1.09.2015. Con vittoria di spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
7.Orbene, occorre preliminarmente ricostruire la vicenda con riferimento alle statuizioni contenute nelle pronunce del Tribunale di ZA che hanno riguardato la ricorrente.
La Pt_1, infatti, incardinava una prima causa iscritta al n.561/2017 R.G. che veniva definita con la sentenza N. 395/2018 con la quale conveniva in giudizio il CP_5 chiedendo che fosse ordinato allo stesso di provvedere al suo reinserimento nelle graduatorie provinciale ad esaurimento per la classe e nella fascia indicata nell'atto introduttivo, previa disapplicazione del decreto CP_5 n. 235 del 2014, della graduatoria provinciale ad esaurimento e di ogni altra atto connesso, presupposto e conseguente.
Esponeva, in particolare, di essere in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, per la classe di concorso A019 e di essere stata iscritta nelle predette graduatorie ad esaurimento fino all'anno scolastico 2009/2010 e di essere stata depennata a far data dall'anno scolastico 2009/2010 in ragione dell'omessa presentazione della domanda di aggiornamento/permanenza.
Rilevava poi di aver provveduto a inoltrare in data 12.5.2014 domanda per il triennio
2014/2017 e che la stessa non aveva avuto esito positivo
La citata sentenza applicando il principio compatibile con la normativa in materia, secondo il quale "il carattere "ad esaurimento" delle graduatorie ha dunque concretamente visto diverse deroghe e tra queste deve collocarsi anche la previsione – anch'essa legislativamente stabilita della possibilità di reinserimento degli iscritti
-
cancellati per mancata tempestiva presentazione della domanda di aggiornamento del proprio punteggio", concludeva affermando “se legittimamente è stata disposta la cancellazione del ricorrente dalle graduatorie per il triennio 2009/2011 a causa della mancata presentazione della domanda di aggiornamento, tale omissione non pregiudica il diritto ad ottenere a seguito della domanda a tal fine tempestivamente presentata - il
-
reinserimento nelle graduatorie successive, valide per gli anni scolastici 2014/2017”
Il Tribunale di ZA con la sentenza N. 395/2018 del 16.3.2018, quindi, “ordinava al CP_5 di reinserire la parte ricorrente nella terza fascia della graduatorie ad esaurimento della provincia di ZA per il triennio 2014/2017 per la classe di concorso A019 ".
8. Con la successiva causa iscritta al N. 4258/2018 conclusasi con la sentenza n. 1845/19, la ricorrente reinserita nella graduatorie per la Provincia di ZA per il triennio
2014/2017 per la classe di concorso A019 sulla base della predetta sentenza n. 395/2018, formulava una nuova domanda chiedendo l'accertamento del proprio diritto ad essere convocata per immissioni in ruolo disposte nell'anno scolastico 2015/2016 nella fase C del piano assunzionale straordinario varato con la L. n.107/2015, chiedendo di essere destinataria, attesa la sua utile collocazione in graduatoria, di proposta di stipula di contratto a tempo indeterminato con decorrenza 1.9.2015 nella provincia di ZA o, in subordine, in quelle di AT o MI.
In tale sentenza il Tribunale di ZA, premesso che la precedente pronuncia n.
395/2018 era stata eseguita con decreto N. Prot. 0008069 del 3.8.2018, condannava il
CP_1 "a convocare la ricorrente per le immissioni in ruolo disposte nell'anno scolastico 2015/2016 nella fase C del piano di assunzione varato con la Legge
n.107/2017 e a concludere con la stessa un contratto di lavoro a tempo indeterminato per la classe di concorso A019, con decorrenza dal 1.9.2015 e con definitiva assegnazione della docente per come dalla stessa richiesto evidentemente presso un istituto
-
scolastico nella provincia di ZA o, in subordine, nelle province di AT o
MI".
9. Orbene, oggetto della presente controversia è l'interpretazione della locuzione "" in subordine" posto che la ricorrente afferma che il suo punteggio (superiore a quello dei docenti assegnati nella provincia di ZA) doveva essere valutato come se la stessa fosse stata correttamente convocata per le immissioni in ruolo nella fase C del 2015 e, quindi, come se fosse sin dall'inizio inserita nella predetta graduatoria al pari degli altri docenti (tutti con punteggio inferiore), ora per allora e, quindi, con decorrenza dal
10.9.2015. Il CP_1 contesta tale assunto, in quanto, evidenzia che, alla data di entrata in vigore della L. 107/15 ovvero al 16.07.2015, la ricorrente non era presente nelle graduatorie di
III° fascia (perché depennata) e incardinava il giudizio per il reinserimento in GAE presso il Tribunale di ZA-Sez. Lavoro, solo in data 08.02.2017 e, pertanto nell'a.s. 2015/16 alcun giudizio era ancora iniziato.
Conseguentemente gli altri docenti già presenti in graduatoria (ancorchè con punteggio inferiore), non potevano vedere il loro diritto sacrificato a vantaggio di una situazione giuridica non ancora accertata ma sub judice.
10. La tesi del Controparte_1 deve essere condivisa.
Ed infatti, coglie nel segno il rilievo secondo cui la ricorrente veniva inserita nelle GAE solo a decorrere dal 2018, a seguito della sentenza n. 395/2018, mentre il requisito per la assunzione nel piano straordinario era l'inserimento nelle GAE entro la data del
16.7.2015, con conseguente consolidamento delle posizioni di coloro che a quella data erano già inseriti.
La ricorrente richiedeva l'inserimento (in via giudiziale) solo nel 2017, allorquando le posizioni degli altri docenti erano già cristallizzate. Inoltre è la stessa sentenza n. 1845/2019 (passata in giudicato) che prevede “in subordine"
l'assegnazione della docente a AT o MI (per come evidentemente richiesto dalla stessa ricorrente in quella causa). Cont Sul punto il ha adeguatamente provato lo stato di esubero di ZA (v. all.) e, quindi, l'impossibilità di collocarla nella sede di prima scelta e correttamente ha assegnato la Pt_1 ad un istituto sito nella provincia di AT (oggetto di seconda scelta).
Sul punto, appare ragionevole ritenere che il reinserimento in graduatoria, dopo il depennamento dichiarato illegittimo, non garantisce automaticamente il diritto ad una determinata sede, qualora la stessa non sia più disponibile. Se la sede prescelta è stata legittimamente assegnata ad altri, il docente reintegrato avrà diritto a una nuova assegnazione in base alla sua posizione in graduatoria ed al punteggio posseduto, ma non necessariamente nella sede di prima scelta (anche se in precedenza disponibile sulla base del punteggio).
Il docente reintegrato avrà, quindi, diritto a una nuova assegnazione della sede, ma questa avverrà comunque, in base alle disponibilità delle sedi al momento dell'assegnazione e non in base alla situazione pregressa.
11. Infine, deve essere rigettato l'assunto di parte ricorrente relativo all' asserita violazione da parte del CP_1 convenuto dell'art. 1 della L. 107/2015 laddove prevede che “101. Per ciascuna iscrizione in graduatoria, e secondo l'ordine di cui al comma
100, la provincia e la tipologia di posto su cui ciascun soggetto é assunto, sono determinate scorrendo, nell'ordine, le province secondo le preferenze indicate e, per ciascuna provincia, la tipologia di posto secondo la preferenza indicata", posto che il
CP_1 ha effettuato proprio l'individuazione della sede tramite scorrimento delle preferenze indicate dalla ricorrente medesima.
12. Quanto, infine, al vantato diritto di precedenza di cui alla L.104/92, si rileva che la ricorrente non versa in situazione di handicap grave ex art. 3, comma 3, Legge n.104/92 essendole stato riconosciuto solo l'handicap non grave di cui al comma 1 del predetto articolo e, in ogni caso, il CP_1 ha correttamente rilevato che l'art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992 sancisce che "la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso."
Nel caso di specie, stante la sussistenza di comprovati esuberi, non è stato possibile inserire la ricorrente nella provincia di ZA.
Non appare inoltre applicabile, nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dalla parte ricorrente, neanche l'art. 21 della L. 104/1992 laddove prevede il diritto di precedenza nell'assegnazione di sede, stabilendo che "la persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili “: nel caso di specie, già si è detto che la sede di ZA non era disponibile.
Il rigetto della domanda in via principale, comporta il rigetto della subordinata relativa alla richiesta di integrale rinnovazione della procedura selettiva non sussistendone i presupposti atteso il corretto agire del CP_1 per tutti i motivi sopra esposti, con conseguente insussistenza della necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di altri docenti.
Il ricorso deve essere pertanto integralmente rigettato.
13. Attesa la natura giuridica della parti e la controvertibilità della questione esaminata le spese possono essere integralmente compensate tra la parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Lamezia Terme, 25.06.2026
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara