Sentenza 21 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 4 maggio 2022
Rigetto
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 23/05/2025, n. 4533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4533 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/05/2025
N. 04533/2025REG.PROV.COLL.
N. 03060/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3060 del 2022, proposto dalla signora ME US, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Maddaloni, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Canciello, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Sesta, del 21 dicembre 2021, n. 8116, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Maddaloni;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 maggio 2025 il Cons. Ugo De Carlo e vista l’istanza di passaggio in decisione delle parti;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La signora ME US ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha accolto in parte, annullando solamente la dichiarazione di acquisizione al patrimonio comunale del 20 marzo 2018, il suo ricorso per l’annullamento del diniego di sanatoria del 15 marzo 2018, del diniego di sanatoria del 16 marzo 2018, del diniego di sanatoria del 16 marzo e della dichiarazione di acquisizione al patrimonio del Comune del 20 marzo 2018 delle opere di cui alle ingiunzioni di abbattimento n. 13 del 28 maggio 2008 e 19 del 3 settembre 2008 del Comune di Maddaloni.
2. Nel 2008, il Comune di Maddaloni le notificava le due ordinanze di demolizione richiamate nel provvedimento che ha disposto l’acquisizione al patrimonio comunale in relazione ai lavori realizzati in assenza di permesso di costruire alla via San Salvatore n. 6, immobile di proprietà dell’appellante.
Per la medesima violazione sul piano penale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere l’aveva condannata a demolire le opere abusive ma vi era stata la presentazione di un incidente di esecuzione per rappresentare la pendenza di alcune domande di condono ex d.l. 269/2003.
3. La sentenza impugnata ha accolto in parte il ricorso quanto all’acquisizione al patrimonio comunale ma lo respingeva quanto ai dinieghi di sanatoria.
Il condono non era concedibile poiché le opere abusive ricadono su un’area soggetta a vincolo idrogeologico imposto prima della loro realizzazione ai sensi della legge 326/2003 e regionale n. 10/2004 e quindi non sono suscettibili di sanatoria; inoltre la consistenza planovolumetrica delle opere abusive maggiore dei limiti volumetrici ammissibili dalla legge 326/2003 al momento della presentazione della domanda di condono.
4. L’appello è affidato a cinque motivi
4.1. Il primo lamenta la mancata valutazione della volumetria massima assentibile che non sarebbe stata superata poiché in entrambe le domande di condono le cubature erano inferiori al mc. 750 e del conseguito parere favorevole sul vincolo idrogeologico che non comporta l’inedificabilità assoluta dell’area.
Infine la mancata demolizione delle opere non oggetto di condono non poteva essere considerata una circostanza su cui poter fondare il diniego.
4.2. Il secondo motivo estende ai dinieghi di cui ai provvedimenti n. 8726 e 8727 le censure richiamate con il primo motivo di ricorso.
4.3. Il terzo motivo lamenta la disapplicazione del provvedimento regionale di svincolo idrogeologico acquisito e trasmesso al Comune in data 30 novembre 2017.
4.4. Il quarto motivo sottolinea la contraddizione tra quanto dichiarato dal tecnico comunale in sede penale circa il fatto che i condoni potessero essere tutti rilasciati senza problemi all’esito dell’acquisizione dello svincolo idrogeologico e delle demolizioni concordate e quanto affermato con i provvedimenti impugnati. Contraddizione che il T.a.r. ha ritenuto irrilevante non dando importanza alle dichiarazioni del tecnico in sede penale.
4.5. Il quinto motivo ribadiva la disparità di trattamento con i confinanti della ricorrente che hanno ottenuto senza problemi condoni e concessioni edilizie su suoli con la stessa destinazione urbanistica e per opere ben più impattanti.
5. Il Comune di Maddaloni si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
6. Alla camera di consiglio del 3 maggio 2022 veniva respinta l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza impugnata.
7. L’appello non è fondato.
7.1. La domanda di condono riguardava la possibilità di sanare la parte minore di un immobile abusivo del quale era stata ordinata la demolizione a seguito di sentenza penale passata in giudicato.
Il limite di volumetria è pari, per il condono ai sensi del d.l. 269/2003, a mt. 250 che era superato per entrambi gli edifici.
La circostanza che l’appellante avesse ottenuto un parere favorevole relativamente al vincolo idrogeologico non legittimava la sanatoria poiché il provvedimento faceva salva l’osservanza di altre leggi o regolamenti.
Anche la mancata demolizione delle opere di cui alla sentenza penale era circostanza idonea a negare il condono poiché non si può condonare un immobile per la parte eventualmente sanabile laddove rimanga intimamente collegata ad una parte irrimediabilmente illegittima e che sarebbe dovuta già essere demolita.
7.2. Il secondo motivo non può essere accolto poiché nel momento in cui devono essere considerati legittimi i due provvedimenti di rigetto delle istanze di condono, anche i successivi rigetti delle pratiche di sanatoria sono corretti perché fondati sulle stesse ragioni, in particolare per la mancata ottemperanza alla demolizione intimata in ambito penale.
7.3. Il provvedimento di svincolo della Regione Campania non è stato disapplicato ma non poteva esplicare effetti oltre quelli che erano propri sul piano idrogeologico dal momento che il vincolo non era l’unica causa ostativa all’accogliento delle istanze dell’appellante.
7.4. Il quarto motivo è palesemente infondato poiché il tecnico comunale durante la sua testimonianza nel corso del dibattimento penale ha semplicemente affermato che il condono non poteva essere rilasciato se non all’esito della esecuzione delle demolizioni concordate, presupposto che non si è verificato.
7.5. La disparità di trattamento, come affermato dal primo giudice, non è configurabile a fronte di situazioni non legittime. Laddove sia stato commesso un abuso concedendo una sanatoria a chi non aveva titolo, non è autorizzata l’ampliamento di una situazione di illegittimità rilasciando un nuovo atto illegittimo.
8. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l 'appellante a rifondere al Comune le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 4.000 (quattromila) oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giovanni Tulumello, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO