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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/06/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5582/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dr. Riccardo Di Pasquale Presidente;
Dr.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice;
Dr.ssa Francesca Cerrone Giudice rel;
ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5582/2024 promossa da:
c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'AVV. MALAGOLI OTTAVIA, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
, c.f. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio responsabilità genitoriale
MOTIVAZIONE
1 e hanno avuto una relazione dalla Parte_2 Controparte_2 quale in data 19.10.2017 è nato il minore . Per_1
La ricorrente ha introdotto il presente giudizio chiedendo di disporre l'affidamento super esclusivo, o esclusivo del minore o, in subordine, l'esercizio Per_1 separato della responsabilità genitoriale sia per l'ordinaria che per la straordinaria pagina 1 di 5 amministrazione, con previsione di un calendario di incontri padre-figlio e di un contributo, quale mantenimento ordinario del minore, a carico del resistente quantificato in euro 200,00 mensili.
La ha rappresentato che, poco dopo la nascita del minore, alla sola età di Pt_1
35 anni al resistente era stata diagnosticata una grave patologia neurodegenerativa ereditaria, il morbo di Parkinson nella sua forma più rara e complessa. Divenendo la malattia sempre più invalidante il nel settembre CP_1 del 2023, si trasferiva presso la casa della di lui madre resasi disponibile ad offrire assistenza e cura al proprio figlio, anche in ragione delle sue competenze da OSS.
La ricorrente ha allegato che, dal febbraio 2024, la malattia è progredita drasticamente essendo stato rappresentato nel referto di visita neurologica dell'11.11.2024 che: “ non è più autonomo sia per l'aspetto motorio CP_1 tipico del Morbo di Parkinson, che per l'aspetto cognitivo. Il quadro neurologico è destinato a peggiorare”.
La ha precisato che il minore, che attualmente sta seguendo un percorso Pt_1 psicoterapeutico finalizzato ad affrontare le difficoltà emotive e psicologiche derivanti dal decorso della grave malattia del papà, dimostra una notevole consapevolezza rispetto alle condizioni di salute del padre e desidera continuare a mantenere un legame affettivo con lui.
Partendo da queste premesse, quindi, la ricorrente ha sottolineato come la richiesta di affidamento esclusivo del minore sia connessa proprio alla irreversibilità della malattia del resistente la quale, a causa della sua evoluzione, impedisce allo stesso di prendere decisioni sulla vita di o di Per_1 parteciparvi.
Con riguardo alle richieste economiche la ricorrente ha allegato che il a CP_1 causa del rapido peggioramento delle sue condizioni cliniche, è stato costretto a dare le dimissioni nel giugno 2024, non è in grado di svolgere attività lavorativa e attualmente non dispone di redditi da lavoro. Ha quindi formulato richiesta di mantenimento nella misura minima di euro 200,00 mensili.
pagina 2 di 5 Il resistente non si è costituito in giudizio.
All'udienza del 29 aprile 2024, tuttavia, è comparsa spontaneamente la madre del resistente, nominata amministratrice di sostegno del figlio. La stessa ha mostrato adesione alla richiesta della ricorrente comprendendone le ragioni.
In data 6 maggio 2025 è stato depositato decreto di nomina di amministratore di sostegno di nei confronti del figlio . Parte_3 Controparte_2
2. Occorre premettere che l'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilità per una sana crescita e per il mantenimento dei figli;
la valutazione in merito alla possibilità di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse degli stessi minori. In sostanza la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso.
A tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo o, nei casi più gravi
“super esclusivo”, può essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneità educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro (Cassazione civile sez. I, 06/07/2022, n.21425) o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli. Conseguentemente, La scelta dell'affidamento dei figli minori ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole previsto dall'art. 337 quater c.c. deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (Cass. n.
21425/2022).
pagina 3 di 5 In questa prospettiva, l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (cfr. Cass., n. 28244/2019 cit., Cass. n. 27348/2022,
Corte di cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 4056 del 2023)
Orbene, da quanto è emerso dall'esito del presente giudizio, appare opportuno prevedere l'affidamento del minore alla madre nella forma cd. super esclusiva, attribuendo alla stessa il potere di assumere da sola, nell'interesse del minore, anche le decisioni di maggiore importanza ai sensi dell'art. 337 quater comma 4
c.c.
La malattia degenerativa del padre, invero, impedisce allo stesso di prendersi cura dei bisogni del minore e rappresenta un impedimento alla gestione condivisa da parte dei genitori delle scelte e decisioni che riguardano lo stesso.
Per quanto concerne le questioni meramente economiche, la mancanza di elementi relativi ad un eventuale reddito in possesso del resistente e l'impossibilità dello stesso di svolgere a causa della malattia che lo affligge attività lavorativa, impongono di prevedere a carico dello stesso un contributo al mantenimento del minore nella misura minima di euro 150,00 al mese.
Quanto agli incontri padre figlio può prevedersi che gli stessi avvengano secondo le modalità già in essere tra le parti in linea con le esigenze del minore o con la comprensione da parte dello stesso della malattia paterna.
Nulla sulle spese, in ragione della contumacia della parte resistente nonché degli esiti e del tenore del procedimento.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale sul ricorso presentato da nei confronti di Parte_2 [...] dispone nel seguente modo: CP_2
1) Dispone l'affidamento cd. “superesclusivo” del figlio minore delle parti
[...] alla madre prevedendo che la stessa, ex art 337 quater c.c. Parte_4 possa da sola decidere anche in relazione alle questioni fondamentali della vita della minore tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
2) Pone a carico di (l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1 del figlio minore mediante assegno mensile fisso nella misura di Per_2 euro 150,0 da adeguarsi annualmente e da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
3) Dispone che gli incontri tra padre e figlio proseguano secondo lo schema già in essere tra le parti ed in ogni caso secondo le esigenze del minore in linea con la sua progressiva capacità di comprensione della malattia paterna.
4) Nulla sulle spese.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 18 giugno 2025
Il Giudice
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dr. Riccardo Di Pasquale Presidente;
Dr.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice;
Dr.ssa Francesca Cerrone Giudice rel;
ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5582/2024 promossa da:
c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'AVV. MALAGOLI OTTAVIA, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
, c.f. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio responsabilità genitoriale
MOTIVAZIONE
1 e hanno avuto una relazione dalla Parte_2 Controparte_2 quale in data 19.10.2017 è nato il minore . Per_1
La ricorrente ha introdotto il presente giudizio chiedendo di disporre l'affidamento super esclusivo, o esclusivo del minore o, in subordine, l'esercizio Per_1 separato della responsabilità genitoriale sia per l'ordinaria che per la straordinaria pagina 1 di 5 amministrazione, con previsione di un calendario di incontri padre-figlio e di un contributo, quale mantenimento ordinario del minore, a carico del resistente quantificato in euro 200,00 mensili.
La ha rappresentato che, poco dopo la nascita del minore, alla sola età di Pt_1
35 anni al resistente era stata diagnosticata una grave patologia neurodegenerativa ereditaria, il morbo di Parkinson nella sua forma più rara e complessa. Divenendo la malattia sempre più invalidante il nel settembre CP_1 del 2023, si trasferiva presso la casa della di lui madre resasi disponibile ad offrire assistenza e cura al proprio figlio, anche in ragione delle sue competenze da OSS.
La ricorrente ha allegato che, dal febbraio 2024, la malattia è progredita drasticamente essendo stato rappresentato nel referto di visita neurologica dell'11.11.2024 che: “ non è più autonomo sia per l'aspetto motorio CP_1 tipico del Morbo di Parkinson, che per l'aspetto cognitivo. Il quadro neurologico è destinato a peggiorare”.
La ha precisato che il minore, che attualmente sta seguendo un percorso Pt_1 psicoterapeutico finalizzato ad affrontare le difficoltà emotive e psicologiche derivanti dal decorso della grave malattia del papà, dimostra una notevole consapevolezza rispetto alle condizioni di salute del padre e desidera continuare a mantenere un legame affettivo con lui.
Partendo da queste premesse, quindi, la ricorrente ha sottolineato come la richiesta di affidamento esclusivo del minore sia connessa proprio alla irreversibilità della malattia del resistente la quale, a causa della sua evoluzione, impedisce allo stesso di prendere decisioni sulla vita di o di Per_1 parteciparvi.
Con riguardo alle richieste economiche la ricorrente ha allegato che il a CP_1 causa del rapido peggioramento delle sue condizioni cliniche, è stato costretto a dare le dimissioni nel giugno 2024, non è in grado di svolgere attività lavorativa e attualmente non dispone di redditi da lavoro. Ha quindi formulato richiesta di mantenimento nella misura minima di euro 200,00 mensili.
pagina 2 di 5 Il resistente non si è costituito in giudizio.
All'udienza del 29 aprile 2024, tuttavia, è comparsa spontaneamente la madre del resistente, nominata amministratrice di sostegno del figlio. La stessa ha mostrato adesione alla richiesta della ricorrente comprendendone le ragioni.
In data 6 maggio 2025 è stato depositato decreto di nomina di amministratore di sostegno di nei confronti del figlio . Parte_3 Controparte_2
2. Occorre premettere che l'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilità per una sana crescita e per il mantenimento dei figli;
la valutazione in merito alla possibilità di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse degli stessi minori. In sostanza la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso.
A tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo o, nei casi più gravi
“super esclusivo”, può essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneità educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro (Cassazione civile sez. I, 06/07/2022, n.21425) o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli. Conseguentemente, La scelta dell'affidamento dei figli minori ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole previsto dall'art. 337 quater c.c. deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (Cass. n.
21425/2022).
pagina 3 di 5 In questa prospettiva, l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (cfr. Cass., n. 28244/2019 cit., Cass. n. 27348/2022,
Corte di cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 4056 del 2023)
Orbene, da quanto è emerso dall'esito del presente giudizio, appare opportuno prevedere l'affidamento del minore alla madre nella forma cd. super esclusiva, attribuendo alla stessa il potere di assumere da sola, nell'interesse del minore, anche le decisioni di maggiore importanza ai sensi dell'art. 337 quater comma 4
c.c.
La malattia degenerativa del padre, invero, impedisce allo stesso di prendersi cura dei bisogni del minore e rappresenta un impedimento alla gestione condivisa da parte dei genitori delle scelte e decisioni che riguardano lo stesso.
Per quanto concerne le questioni meramente economiche, la mancanza di elementi relativi ad un eventuale reddito in possesso del resistente e l'impossibilità dello stesso di svolgere a causa della malattia che lo affligge attività lavorativa, impongono di prevedere a carico dello stesso un contributo al mantenimento del minore nella misura minima di euro 150,00 al mese.
Quanto agli incontri padre figlio può prevedersi che gli stessi avvengano secondo le modalità già in essere tra le parti in linea con le esigenze del minore o con la comprensione da parte dello stesso della malattia paterna.
Nulla sulle spese, in ragione della contumacia della parte resistente nonché degli esiti e del tenore del procedimento.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale sul ricorso presentato da nei confronti di Parte_2 [...] dispone nel seguente modo: CP_2
1) Dispone l'affidamento cd. “superesclusivo” del figlio minore delle parti
[...] alla madre prevedendo che la stessa, ex art 337 quater c.c. Parte_4 possa da sola decidere anche in relazione alle questioni fondamentali della vita della minore tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
2) Pone a carico di (l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1 del figlio minore mediante assegno mensile fisso nella misura di Per_2 euro 150,0 da adeguarsi annualmente e da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
3) Dispone che gli incontri tra padre e figlio proseguano secondo lo schema già in essere tra le parti ed in ogni caso secondo le esigenze del minore in linea con la sua progressiva capacità di comprensione della malattia paterna.
4) Nulla sulle spese.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 18 giugno 2025
Il Giudice
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
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