TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/03/2025, n. 1582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1582 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17356/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice Rel./Est
Dr.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 17356/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. CECI CRISTINA in virtù di procura speciale in atti;
Parte_1
ricorrente
contro
con il patrocinio dell'avv. DEAMBROGIO ALESSIA in virtù di procura Controparte_1 speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero relativo ai minori:
, nato a [...] in data [...] CP_2
e nato a [...] in data [...] Controparte_3
CONCLUSIONI Per parte ricorrente per parte resistente:
come da accordo transattivo raggiunto all'udienza del 28.1.2025
Per il P.M.:
come da parere del 6/11/2023
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra e , non Parte_1 Controparte_1 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso depositato il 06.10.2023, chiedeva al Tribunale, ex art. 473 bis 15 Parte_1
c.p.c., di disporre il collocamento dei figli minori e presso il padre;
chiedeva, CP_2 CP_3 inoltre, di disporre la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale e NPI competenti per territorio;
chiedeva, infine, di affidare al Servizio Sociale territorialmente competente il monitoraggio della frequentazione e/o dei contatti tra i minori e la madre. Nel merito, chiedeva disporsi l'affidamento esclusivo dei figli minori e al padre, con esercizio esclusivo CP_2 CP_3 della responsabilità genitoriale in capo allo stesso;
chiedeva disporsi che i figli minori venissero collocati e avessero residenza anagrafica presso l'abitazione del padre;
chiedeva disporsi la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale e di NPI competenti per territorio;
chiedeva, inoltre, affidarsi al Servizio Sociale territorialmente competente il monitoraggio della frequentazione e/o dei contatti tra i minori e la madre;
chiedeva, infine, porsi a carico della sig.ra a titolo CP_1 di contributo al mantenimento indiretto dei figli minori, un assegno mensile pari ad euro 400,00 (euro
200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 10.10.2023, il Giudice Relatore, per quanto qui interessi, fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al 8.11.2023; mandava alla Procura della Repubblica al fine di valutare un eventuale intervento;
disponeva l'immediata presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali e di NPI territorialmente competenti;
incaricava i Servizi sociali in sede di curare la tempestiva trasmissione delle relazioni in merito al nucleo.
Con memoria difensiva del 2.11.2023, si costituiva in giudizio , chiedendo, Controparte_1 in via preliminare, di dare avvio, laddove ritenuto necessario, ad un percorso di mediazione familiare, al fine di favorire la comunicazione ed un dialogo e confronto costruttivo tra i signori e CP_1
chiedeva, all'esito degli eventuali opportuni accertamenti, revocarsi il monitoraggio del Pt_1
Servizio Sociale e di NPI. Nel merito, previa ammissione delle istanze istruttorie, chiedeva confermarsi il regime di affidamento condiviso dei minori e , con esercizio CP_2 CP_3 disgiunto della responsabilità genitoriale per quanto attiene le questioni di ordinaria amministrazione;
chiedeva, inoltre, assegnarsi la casa familiare ubicata in Torino, via Monginevro n. 263 alla signora confermando, altresì, la collocazione prioritaria della prole presso quest'ultima; chiedeva, CP_1 infine, confermarsi il regime di frequentazione in essere, la suddivisione tra le parti, nella misura del
50%,di ogni spesa (ordinaria e straordinaria), nonché la percezione dell'Assegno Unico Universale nella misura del 50% tra le parti.
All'udienza del 8.11.2023, il Giudice Relatore disponeva l'audizione dei minori e Controparte_3
in data 6.12.2023 e confermava la presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali CP_2
e di già incaricati. CP_4
All'udienza del 6.12.2023, il Giudice Relatore, esperita l'audizione dei minori, nonché preso atto della richiesta di parte resistente di disporsi una CTU, si riservava.
Con ordinanza del 9.12.2023, il Giudice Relatore, fissava udienza per l'esame delle relazioni ed eventuale precisazione delle conclusioni al 19.3.2024.
All'udienza del 19.3.2024, il Giudice Relatore, preso atto delle dichiarazioni delle parti, si riservava.
Con ordinanza del 22.3.2024, il Giudice Relatore provvedeva come da dispositivo e rinviava all'udienza cartolare del 16.4.2024 (poi rinviata al 7.5.2024) per il conferimento incarico CTU (che depositava in atti giuramento in data 24.4.2024).
Con ordinanza del 30.4.2024, il Giudice Relatore revocava l'udienza del 7.5.2024; assegnava ai
Servizi incaricati di trasmettere entro il 20.5.2024 brevi aggiornamenti sul nucleo;
assegnava, inoltre, alle parti termine fino al 30.5.2024 per il deposito di brevi note di udienza;
fissava, infine, udienza cartolare al 4.6.2024 per lo scioglimento della riserva, anche in merito al conferimento incarico alla
CTU.
In data 18.5.2024, perveniva in atti relazione psicologica.
Con ordinanza 6.7.2024, il Giudice Relatore, per quanto qui interessi, ordinava al Servizio Sociale e alla NPI dell'ASL territorialmente competente di depositare relazione di aggiornamento sulla situazione psicofisica dei minori e entro il 15.7.2024; fissava udienza di CP_2 CP_3 comparizione personale delle parti al fine di valutare, alla luce delle relazioni dei Servizi Sociali e della NPI dell'ASL, al 17.7.2024; disponeva, infine, la sospensione dei lavori peritali.
In data 16.7.2024, veniva depositata in relazione sociale.
All'udienza del 17.7.2024, il Giudice Relatore, preso atto delle dichiarazioni delle parti, si riservava. Con ordinanza del 18.7.2024, il Giudice Relatore, per quanto qui interessi, provvedeva come da dispositivo e fissava udienza per disamina CTU e prosecuzione del procedimento al 28.1.2025.
In data 3.1.2025, il CTU incaricato depositava in atti il proprio elaborato peritale.
All'udienza del 28.1.2025, le parti accettavano la proposta transattiva formulata in sede di udienza;
pertanto, il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***** §§§§§ *****
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare rispondente all'interesse dei minori e nulla osta al suo accoglimento, anche alla luce delle conclusioni alle quali è pervenuta la CTU all'esito dei lavori peritali.
Invero, nelle conclusioni dell'elaborato peritale – di cui il Tribunale condivide il metodo di lavoro e le conclusioni – si legge letteralmente che “ “La scrivente (la CTU), esaminati gli atti e i documenti di causa, ascoltati i genitori, la nonna materna, i nonni paterni, le zie paterne, gli insegnanti, i servizi sociali, il compagno della madre, ascoltati ed osservati i minori e , confrontatasi con le CCTTPP, CP_3 CP_2 effettuati gli opportuni approfondimenti diagnostici con il T.A.T per i minori, rilevata la criticità attualmente esistente ed espressa dai minori nella relazione con la mamma e tenuto conto dell'età dei minori (15 e 13 anni)
e della loro autenticità nei colloqui in cui riportano difficoltà e sofferenza emotiva già rilevata negli incontri con la psicologa dell'ASL e con le assistenti sociali, confrontatasi nel colloquio di restituzione con i genitori rispetto alle indicazioni suggerite in cui si precisa che tali indicazioni hanno come obiettivo un miglioramento della relazione con la mamma, ritiene utile nell'interesse dei minori: • mantenere l'esercizio della responsabilità genitoriale condiviso;
disporre la residenza prevalente presso il padre;
• prevedere due giorni infrasettimanali con pernottamento dalla mamma. La stessa ha richiesto che i giorni vengano stabiliti in modo fisso, garantendo di poter adeguare i suoi turni di lavoro alla presenza a casa dei ragazzi. Pertanto, i sig.ri si sono accordati per il giovedì come giornata fissa dalla mamma, con pernottamento. Inoltre, nella settimana in cui trascorreranno il fine settimana dal padre, si recheranno dalla madre il lunedì, con pernottamento;
fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola (nelle vacanze il passaggio potrà avvenire nel pomeriggio del venerdì, in base ai turni di lavoro dei genitori) al lunedì mattina con rientro a scuola o, nei periodi di vacanza, dall'altro genitore entro le ore 12; Nelle vacanze estive si consigliano due settimane, anche consecutive, con ciascun genitore, da definirsi in base ai loro impegni lavorativi;
nella vacanze di Natale, si consiglia di trascorrere, ad anni alterni, il 24 sera con pernottamento ed il 25 dalle 10 del mattino con ciascun genitore. Chi ha con sé i figli nella giornata del 25 li terrà fino al 31 dicembre alle 10 del mattino, in modo da consentire ad entrambi di trascorrere la festività di Capodanno con i ragazzi ad anni alterni.; Le vacanze di
Pasqua andranno divise in modo paritario, a seconda delle necessità lavorative dei genitori;
si ritiene necessario per i genitori un percorso di coordinazione genitoriale, per ristabilire tra loro una comunicazione funzionale alle necessità dei ragazzi e per ridurre il clima di tensione e conflittualità esistente che ricade anche sulla serenità dei figli. Il percorso di coordinazione genitoriale potrà essere anche un'occasione per adattare
i tempi di permanenza presso ciascun genitore in modo flessibile e attento alle necessità dei figli;
si consiglia ad entrambi un percorso psicologico, centrato sulle capacità genitoriali, per superare le difficoltà esposte nella relazione;
per , rilevata la sua attuale chiusura difensiva nei colloqui, anche in accordo con la CP_2 dott.ssa psicologa dell'ASL, si consiglia l'attivazione di un educatore, presente in entrambi i contesti Tes_1 familiari, che supporti ed i genitori nell'affrontare le difficoltà rilevate e descritte nella relazione, CP_2 auspicando che possa aiutarlo a sviluppare una maggiore capacità riflessiva, che consenta di poter avviare in futuro un percorso psicoterapeutico più specifico. Per ES si ritiene utile un supporto psicologico, volto in particolare ad elaborare la sofferenza legata alla situazione familiare e trovare una maggiore serenità nel rapporto con entrambi i genitori (Cfr. CTU pag. 153 e ss.).
Anche gli aspetti economici, così come regolamentati dalle parti, meritano di essere accolti poiché corrispondenti all'interesse della prole alla luce del complessivo assetto economico che le parti hanno deciso di voler determinare.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto collegiale, sono definitivamente poste a carico solidale delle parti, trattandosi di accertamento svolto nell'interesse della prole.
Le spese di lite sono compensate in ragione del raggiunto accordo fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, così provvede:
CONFERMA l'esercizio della responsabilità genitoriale condiviso dei figli;
DISPONE la residenza dei figli presso il padre;
DISPONE il seguente calendario. Salvo diverso accordo: prevedere due giorni infrasettimanali con pernottamento dalla mamma: in particolare, tutte le settimane il giovedì con pernottamento;
nelle settimane in cui trascorreranno il fine settimana con il papà anche il lunedì; fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola (nelle vacanze il passaggio potrà avvenire nel pomeriggio del venerdì, in base ai turni di lavoro dei genitori) al lunedì mattina con rientro a scuola o, nei periodi di vacanza, dall'altro genitore entro le ore 12. Nelle vacanze estive due settimane, anche consecutive, con ciascun genitore, da definirsi in base ai loro impegni lavorativi entro il 31 maggio di ogni anno. Nelle vacanze di Natale, si consiglia di trascorrere, ad anni alterni, il 24 sera con pernottamento ed il 25 dalle 10 del mattino con ciascun genitore. Chi ha con sé i figli nella giornata del 25 li terrà fino al 31 dicembre alle 10 del mattino, in modo da consentire ad entrambi di trascorrere la festività di Capodanno con i ragazzi ad anni alterni. Le vacanze di Pasqua andranno divise in modo paritario, a seconda delle necessità lavorative dei genitori.
DÀ ATTO che si consiglia ad entrambi un percorso di mediazione e psicologico, centrato sulle capacità genitoriali, per superare le difficoltà esposte nella relazione e di comunicazione tra i genitori;
DISPONE, per , l'attivazione di un educatore, presente in entrambi i contesti familiari, che CP_2 supporti ed i genitori nell'affrontare le difficoltà rilevate e descritte nella relazione, auspicando CP_2 che possa aiutarlo a sviluppare una maggiore capacità riflessiva, che consenta di poter avviare in futuro un percorso psicoterapeutico più specifico.
DISPONE, per , un supporto psicologico, volto in particolare ad elaborare la sofferenza CP_3 legata alla situazione familiare e trovare una maggiore serenità nel rapporto con entrambi i genitori
DÀ ATTO che la rata del mutuo pari ad euro 483 della casa ex famigliare viene pagata per intero dalla signora mediante bonifico dal corrente mese di gennaio 2025, entro il 20 di ogni mese al CP_1 signor che verserà alla fino al passaggio della proprietà dell'immobile alla signora Pt_1 CP_5 per intero;
CP_1
DÀ ATTO che il signor si impegna a trasferire mediante atto di accollo liberatorio alla signora Pt_1 che si impegna ad accollarsi e liberare il signor la proprietà dell'ex casa famigliare Pt_2 Pt_1 sita in via Monginevro n. 263 a fronte del versamento di una cifra che verrà quantificata dalle stesse parti nell'ambito di un range compreso tra 5.500 euro e 7.500 euro;
DÀ ATTO che la signora estinguerà (direttamente alla o mediante bonifico CP_1 Controparte_6 al signor il debito collegato al c.d. zainetto entro la data del rogito di cui sopra;
Pt_1
DISPONE la revoca dell'assegnazione della casa sita in Via Monginevro 263 alla signora CP_1
DÀ ATTO che la casa sita in via Monginevro 263 rimane nella disponibilità della signora CP_1 finché non acquisterà la proprietà dell'immobile per effetto dell'atto di cui sopra;
CONFERMA la presa in carico dei Servizi delegando gli stessi l'attivazione dei necessari servizi interventi a favore del nucleo e dei minori;
DÀ ATTO che l'AUU verrà percepito metà ciascuno;
DISPONE che la signora versi entro il 15 di ogni mese il contributo di 160 euro a titolo di CP_1 concorso al mantenimento per entrambi i figli (80 euro a figlio) oltre al 50 % delle spese extra come da Protocollo del Tribunale di Torino del 15.3.2016; Dispone che le spese di CTU, già liquidate con separato decreto collegiale, sono definitivamente poste a carico solidale delle parti.
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 14/3/2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice Rel./Est
Dr.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 17356/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. CECI CRISTINA in virtù di procura speciale in atti;
Parte_1
ricorrente
contro
con il patrocinio dell'avv. DEAMBROGIO ALESSIA in virtù di procura Controparte_1 speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero relativo ai minori:
, nato a [...] in data [...] CP_2
e nato a [...] in data [...] Controparte_3
CONCLUSIONI Per parte ricorrente per parte resistente:
come da accordo transattivo raggiunto all'udienza del 28.1.2025
Per il P.M.:
come da parere del 6/11/2023
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra e , non Parte_1 Controparte_1 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso depositato il 06.10.2023, chiedeva al Tribunale, ex art. 473 bis 15 Parte_1
c.p.c., di disporre il collocamento dei figli minori e presso il padre;
chiedeva, CP_2 CP_3 inoltre, di disporre la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale e NPI competenti per territorio;
chiedeva, infine, di affidare al Servizio Sociale territorialmente competente il monitoraggio della frequentazione e/o dei contatti tra i minori e la madre. Nel merito, chiedeva disporsi l'affidamento esclusivo dei figli minori e al padre, con esercizio esclusivo CP_2 CP_3 della responsabilità genitoriale in capo allo stesso;
chiedeva disporsi che i figli minori venissero collocati e avessero residenza anagrafica presso l'abitazione del padre;
chiedeva disporsi la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale e di NPI competenti per territorio;
chiedeva, inoltre, affidarsi al Servizio Sociale territorialmente competente il monitoraggio della frequentazione e/o dei contatti tra i minori e la madre;
chiedeva, infine, porsi a carico della sig.ra a titolo CP_1 di contributo al mantenimento indiretto dei figli minori, un assegno mensile pari ad euro 400,00 (euro
200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 10.10.2023, il Giudice Relatore, per quanto qui interessi, fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al 8.11.2023; mandava alla Procura della Repubblica al fine di valutare un eventuale intervento;
disponeva l'immediata presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali e di NPI territorialmente competenti;
incaricava i Servizi sociali in sede di curare la tempestiva trasmissione delle relazioni in merito al nucleo.
Con memoria difensiva del 2.11.2023, si costituiva in giudizio , chiedendo, Controparte_1 in via preliminare, di dare avvio, laddove ritenuto necessario, ad un percorso di mediazione familiare, al fine di favorire la comunicazione ed un dialogo e confronto costruttivo tra i signori e CP_1
chiedeva, all'esito degli eventuali opportuni accertamenti, revocarsi il monitoraggio del Pt_1
Servizio Sociale e di NPI. Nel merito, previa ammissione delle istanze istruttorie, chiedeva confermarsi il regime di affidamento condiviso dei minori e , con esercizio CP_2 CP_3 disgiunto della responsabilità genitoriale per quanto attiene le questioni di ordinaria amministrazione;
chiedeva, inoltre, assegnarsi la casa familiare ubicata in Torino, via Monginevro n. 263 alla signora confermando, altresì, la collocazione prioritaria della prole presso quest'ultima; chiedeva, CP_1 infine, confermarsi il regime di frequentazione in essere, la suddivisione tra le parti, nella misura del
50%,di ogni spesa (ordinaria e straordinaria), nonché la percezione dell'Assegno Unico Universale nella misura del 50% tra le parti.
All'udienza del 8.11.2023, il Giudice Relatore disponeva l'audizione dei minori e Controparte_3
in data 6.12.2023 e confermava la presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali CP_2
e di già incaricati. CP_4
All'udienza del 6.12.2023, il Giudice Relatore, esperita l'audizione dei minori, nonché preso atto della richiesta di parte resistente di disporsi una CTU, si riservava.
Con ordinanza del 9.12.2023, il Giudice Relatore, fissava udienza per l'esame delle relazioni ed eventuale precisazione delle conclusioni al 19.3.2024.
All'udienza del 19.3.2024, il Giudice Relatore, preso atto delle dichiarazioni delle parti, si riservava.
Con ordinanza del 22.3.2024, il Giudice Relatore provvedeva come da dispositivo e rinviava all'udienza cartolare del 16.4.2024 (poi rinviata al 7.5.2024) per il conferimento incarico CTU (che depositava in atti giuramento in data 24.4.2024).
Con ordinanza del 30.4.2024, il Giudice Relatore revocava l'udienza del 7.5.2024; assegnava ai
Servizi incaricati di trasmettere entro il 20.5.2024 brevi aggiornamenti sul nucleo;
assegnava, inoltre, alle parti termine fino al 30.5.2024 per il deposito di brevi note di udienza;
fissava, infine, udienza cartolare al 4.6.2024 per lo scioglimento della riserva, anche in merito al conferimento incarico alla
CTU.
In data 18.5.2024, perveniva in atti relazione psicologica.
Con ordinanza 6.7.2024, il Giudice Relatore, per quanto qui interessi, ordinava al Servizio Sociale e alla NPI dell'ASL territorialmente competente di depositare relazione di aggiornamento sulla situazione psicofisica dei minori e entro il 15.7.2024; fissava udienza di CP_2 CP_3 comparizione personale delle parti al fine di valutare, alla luce delle relazioni dei Servizi Sociali e della NPI dell'ASL, al 17.7.2024; disponeva, infine, la sospensione dei lavori peritali.
In data 16.7.2024, veniva depositata in relazione sociale.
All'udienza del 17.7.2024, il Giudice Relatore, preso atto delle dichiarazioni delle parti, si riservava. Con ordinanza del 18.7.2024, il Giudice Relatore, per quanto qui interessi, provvedeva come da dispositivo e fissava udienza per disamina CTU e prosecuzione del procedimento al 28.1.2025.
In data 3.1.2025, il CTU incaricato depositava in atti il proprio elaborato peritale.
All'udienza del 28.1.2025, le parti accettavano la proposta transattiva formulata in sede di udienza;
pertanto, il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***** §§§§§ *****
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare rispondente all'interesse dei minori e nulla osta al suo accoglimento, anche alla luce delle conclusioni alle quali è pervenuta la CTU all'esito dei lavori peritali.
Invero, nelle conclusioni dell'elaborato peritale – di cui il Tribunale condivide il metodo di lavoro e le conclusioni – si legge letteralmente che “ “La scrivente (la CTU), esaminati gli atti e i documenti di causa, ascoltati i genitori, la nonna materna, i nonni paterni, le zie paterne, gli insegnanti, i servizi sociali, il compagno della madre, ascoltati ed osservati i minori e , confrontatasi con le CCTTPP, CP_3 CP_2 effettuati gli opportuni approfondimenti diagnostici con il T.A.T per i minori, rilevata la criticità attualmente esistente ed espressa dai minori nella relazione con la mamma e tenuto conto dell'età dei minori (15 e 13 anni)
e della loro autenticità nei colloqui in cui riportano difficoltà e sofferenza emotiva già rilevata negli incontri con la psicologa dell'ASL e con le assistenti sociali, confrontatasi nel colloquio di restituzione con i genitori rispetto alle indicazioni suggerite in cui si precisa che tali indicazioni hanno come obiettivo un miglioramento della relazione con la mamma, ritiene utile nell'interesse dei minori: • mantenere l'esercizio della responsabilità genitoriale condiviso;
disporre la residenza prevalente presso il padre;
• prevedere due giorni infrasettimanali con pernottamento dalla mamma. La stessa ha richiesto che i giorni vengano stabiliti in modo fisso, garantendo di poter adeguare i suoi turni di lavoro alla presenza a casa dei ragazzi. Pertanto, i sig.ri si sono accordati per il giovedì come giornata fissa dalla mamma, con pernottamento. Inoltre, nella settimana in cui trascorreranno il fine settimana dal padre, si recheranno dalla madre il lunedì, con pernottamento;
fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola (nelle vacanze il passaggio potrà avvenire nel pomeriggio del venerdì, in base ai turni di lavoro dei genitori) al lunedì mattina con rientro a scuola o, nei periodi di vacanza, dall'altro genitore entro le ore 12; Nelle vacanze estive si consigliano due settimane, anche consecutive, con ciascun genitore, da definirsi in base ai loro impegni lavorativi;
nella vacanze di Natale, si consiglia di trascorrere, ad anni alterni, il 24 sera con pernottamento ed il 25 dalle 10 del mattino con ciascun genitore. Chi ha con sé i figli nella giornata del 25 li terrà fino al 31 dicembre alle 10 del mattino, in modo da consentire ad entrambi di trascorrere la festività di Capodanno con i ragazzi ad anni alterni.; Le vacanze di
Pasqua andranno divise in modo paritario, a seconda delle necessità lavorative dei genitori;
si ritiene necessario per i genitori un percorso di coordinazione genitoriale, per ristabilire tra loro una comunicazione funzionale alle necessità dei ragazzi e per ridurre il clima di tensione e conflittualità esistente che ricade anche sulla serenità dei figli. Il percorso di coordinazione genitoriale potrà essere anche un'occasione per adattare
i tempi di permanenza presso ciascun genitore in modo flessibile e attento alle necessità dei figli;
si consiglia ad entrambi un percorso psicologico, centrato sulle capacità genitoriali, per superare le difficoltà esposte nella relazione;
per , rilevata la sua attuale chiusura difensiva nei colloqui, anche in accordo con la CP_2 dott.ssa psicologa dell'ASL, si consiglia l'attivazione di un educatore, presente in entrambi i contesti Tes_1 familiari, che supporti ed i genitori nell'affrontare le difficoltà rilevate e descritte nella relazione, CP_2 auspicando che possa aiutarlo a sviluppare una maggiore capacità riflessiva, che consenta di poter avviare in futuro un percorso psicoterapeutico più specifico. Per ES si ritiene utile un supporto psicologico, volto in particolare ad elaborare la sofferenza legata alla situazione familiare e trovare una maggiore serenità nel rapporto con entrambi i genitori (Cfr. CTU pag. 153 e ss.).
Anche gli aspetti economici, così come regolamentati dalle parti, meritano di essere accolti poiché corrispondenti all'interesse della prole alla luce del complessivo assetto economico che le parti hanno deciso di voler determinare.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto collegiale, sono definitivamente poste a carico solidale delle parti, trattandosi di accertamento svolto nell'interesse della prole.
Le spese di lite sono compensate in ragione del raggiunto accordo fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, così provvede:
CONFERMA l'esercizio della responsabilità genitoriale condiviso dei figli;
DISPONE la residenza dei figli presso il padre;
DISPONE il seguente calendario. Salvo diverso accordo: prevedere due giorni infrasettimanali con pernottamento dalla mamma: in particolare, tutte le settimane il giovedì con pernottamento;
nelle settimane in cui trascorreranno il fine settimana con il papà anche il lunedì; fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola (nelle vacanze il passaggio potrà avvenire nel pomeriggio del venerdì, in base ai turni di lavoro dei genitori) al lunedì mattina con rientro a scuola o, nei periodi di vacanza, dall'altro genitore entro le ore 12. Nelle vacanze estive due settimane, anche consecutive, con ciascun genitore, da definirsi in base ai loro impegni lavorativi entro il 31 maggio di ogni anno. Nelle vacanze di Natale, si consiglia di trascorrere, ad anni alterni, il 24 sera con pernottamento ed il 25 dalle 10 del mattino con ciascun genitore. Chi ha con sé i figli nella giornata del 25 li terrà fino al 31 dicembre alle 10 del mattino, in modo da consentire ad entrambi di trascorrere la festività di Capodanno con i ragazzi ad anni alterni. Le vacanze di Pasqua andranno divise in modo paritario, a seconda delle necessità lavorative dei genitori.
DÀ ATTO che si consiglia ad entrambi un percorso di mediazione e psicologico, centrato sulle capacità genitoriali, per superare le difficoltà esposte nella relazione e di comunicazione tra i genitori;
DISPONE, per , l'attivazione di un educatore, presente in entrambi i contesti familiari, che CP_2 supporti ed i genitori nell'affrontare le difficoltà rilevate e descritte nella relazione, auspicando CP_2 che possa aiutarlo a sviluppare una maggiore capacità riflessiva, che consenta di poter avviare in futuro un percorso psicoterapeutico più specifico.
DISPONE, per , un supporto psicologico, volto in particolare ad elaborare la sofferenza CP_3 legata alla situazione familiare e trovare una maggiore serenità nel rapporto con entrambi i genitori
DÀ ATTO che la rata del mutuo pari ad euro 483 della casa ex famigliare viene pagata per intero dalla signora mediante bonifico dal corrente mese di gennaio 2025, entro il 20 di ogni mese al CP_1 signor che verserà alla fino al passaggio della proprietà dell'immobile alla signora Pt_1 CP_5 per intero;
CP_1
DÀ ATTO che il signor si impegna a trasferire mediante atto di accollo liberatorio alla signora Pt_1 che si impegna ad accollarsi e liberare il signor la proprietà dell'ex casa famigliare Pt_2 Pt_1 sita in via Monginevro n. 263 a fronte del versamento di una cifra che verrà quantificata dalle stesse parti nell'ambito di un range compreso tra 5.500 euro e 7.500 euro;
DÀ ATTO che la signora estinguerà (direttamente alla o mediante bonifico CP_1 Controparte_6 al signor il debito collegato al c.d. zainetto entro la data del rogito di cui sopra;
Pt_1
DISPONE la revoca dell'assegnazione della casa sita in Via Monginevro 263 alla signora CP_1
DÀ ATTO che la casa sita in via Monginevro 263 rimane nella disponibilità della signora CP_1 finché non acquisterà la proprietà dell'immobile per effetto dell'atto di cui sopra;
CONFERMA la presa in carico dei Servizi delegando gli stessi l'attivazione dei necessari servizi interventi a favore del nucleo e dei minori;
DÀ ATTO che l'AUU verrà percepito metà ciascuno;
DISPONE che la signora versi entro il 15 di ogni mese il contributo di 160 euro a titolo di CP_1 concorso al mantenimento per entrambi i figli (80 euro a figlio) oltre al 50 % delle spese extra come da Protocollo del Tribunale di Torino del 15.3.2016; Dispone che le spese di CTU, già liquidate con separato decreto collegiale, sono definitivamente poste a carico solidale delle parti.
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 14/3/2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.