Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/02/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2087/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Alessandro Cabianca Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2087/2024 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nato a [...], il [...], (C.F. Parte_1
), residente in [...], C.F._1
e
, nata a [...] il [...] (Rep. Dominicana), Parte_2
(C.F. ), residente in [...], entrambi C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Elisabetta Giacomelli del Foro di Venezia (pec:
, presso il cui studio – sito in Venezia-Mestre, Email_1
viale San Marco, n. 49/C – sono elettivamente domiciliati,
e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Venezia
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 22.10.2024, si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni:
Per i ricorrenti congiuntamente: come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 21.10.2024 in sostituzione dell'udienza del 22.10.2024: “1) Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto presso l'Ufficio dello Stato Civile della tredicesima circoscrizione di TO IN (Rep. Dominicana) in data 09.03.2016 e trascritto in Italia in data 15.10.2018 nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Venezia, anno
2016, al n. 109, Parte II, Serie C, fr nato a [...] il [...] Parte_1
(cod. fisc. ) e nata a [...]. C.F._1 Parte_2
Dominicana) il 03.09.1999 (cod. fisc ); C.F._2
2) La figlia resterà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Per_1
paritario e residenza presso il padre.
3) Il diritto di visita sarà regolato come segue:
- infrasettimanalmente due giorni con pernotto presso il padre e due giorni con pernotto presso la madre (tendenzialmente con il papà il martedì e il mercoledì, successivamente in base agli accordi che i coniugi adotteranno);
- fine settimana, dal venerdì al lunedì mattina, alternati;
- i tempi continuativi di vacanz starà con ciascun genitore: Per_1
• una settimana durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno tra i genitori il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre mattina e dal 30 dicembre pomeriggio al 6 gennaio, ove possibile i genitori avranno cura di far trascorrere la Vigilia di Per_1
Natale con l'uno e il giorno di Natale con l'altra a scelta del genitore di spettanza del primo periodo;
• metà delle vacanze pasquali alternando di anno in anno la domenica di Pasqua
e il lunedì dell'angelo tra i genitori;
• due settimane (anche non consecutive) durante il periodo estivo da concordare tra i genitori
- il giorno del compleanno della mamma e della festa della mamma la figlia festeggerà con la mamma, mentre il giorno del compleanno del papà e per la festa del papà festeggerà con il papà, secondo tempi da accordarsi tra le parti. I genitori cercheranno di trascorrere, ove possibile, il giorno del compleanno d insieme per tutta o parte della giornata. Per_1
4) Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della figlia, ciascuno per i periodi di custodia della stessa;
5) Le spese straordinarie documentate sostenute o da sostenersi per la figlia saranno suddivise fra i genitori in ragione del 50% ciascuno, secondo le modalità previste dal Protocollo del
Tribunale di Venezia.
Le parti concordano che l'assegno unico familiare e le detrazioni fiscali sono a favore integrale del padre sino a che la madre non troverà una sua occupazione lavorativa quando verranno divisi a metà.
6) Disporre che nulla è dovuto tra i coniugi reciprocamente a titolo di assegno divorzile in quanto entrambi economicamente autosufficienti come già all'epoca della separazione;
7) Mandare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della sentenza agli Uffici di Stato
Civile per le annotazioni ed incombenze di legge.
8) Nulla sulle spese.”
Per il P.M. intervenuto: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso il padre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso depositato in data 16.05.2024 i ricorrenti esponevano: di avere contratto matrimonio, in data 9.03.2016 a TO IN (matrimonio trascritto in Italia in data
27.04.2016, nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia anno 2016, parte II, serie C, uff. 9, atto n. 109); che dall'unione era nata una figlia (nata a [...] Persona_2
il 15.10.2018) e che tra di loro era intervenuta la separazione personale omologata dal
Tribunale di Treviso in data 2.05.2022, n. 7191/2022 (R.G. 7930/2021) protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione.
Ciò premesso, i coniugi formulavano domanda volta a ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla stessa e chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti avanti al Giudice delegato fissata in data 22.10.2024 fosse sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art 127-ter c.p.c.
Il P.M., intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1°
dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'udienza avvenuta il 21.04.2022
nel procedimento di separazione consensuale omologata con provvedimento del 28.04.2022
(pubblicato in data 2.05.2022) del Tribunale di Treviso.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata e sono conformi all'interesse morale e materiale della minore stessa.
Sussistono, pertanto, i presupposti di legge per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
Nessuna statuizione va adottata sulle spese, stante la natura congiunta della domanda proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 9/03/2016 da e e trascritto nel registro atti Parte_1 Parte_2
di matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 2016, parte II, serie C, atto n. 55.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Nulla per le spese.
Così deciso in Venezia il 18.12.2024. Il Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero