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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/01/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8334/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della giudice Valentina D'Aprile,
all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 352, co. VI,
c.p.c., all'udienza del 23/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8334/2017 r.g. proposta da
rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Rauso, Parte_1
domiciliato presso lo studio dell'Avv. Nacucchi Miriana, in virtù di mandato in atti;
-appellante-
nei confronti e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, quali eredi di titolare dell'omonima impresa
[...] Persona_1
individuale “ , rappresentato e difeso Controparte_5
dall'Avv. Pietro Dipalma, domiciliatario, in virtù di mandato a margine della comparsa di risposta in appello;
- appellato-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Gravina
in Puglia (BA) n. 354/2016 depositata in data 5/11/2016
pagina 1 di 9 Conclusioni come da verbale d'udienza del 15/1/2025 che si intendono integralmente richiamate.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n. 354/2016 depositata in data 5/11/2016 con la quale il Giudice di
Pace di Gravina in Puglia (BA) ha disatteso l'opposizione ex art. 645
c.p.c. dallo stesso proposta per contestare la legittimità del decreto ingiuntivo n. 35/2015, con il quale il Tribunale di Bari gli aveva ingiunto il pagamento dell'importo di €3.028,81, oltre agli interessi legali e alle spese della procedura monitoria, a titolo di restituzione della somma indebitamente percepita in esecuzione della sentenza di primo grado n. 1434/2003 emessa dal Tribunale di
Benevento, a seguito della riforma in appello ad opera della sentenza n. 3594/2004 del 14/12/2004, in ragione della ritenuta infondatezza del motivo concernente l'inadeguata prova del versamento delle somme,
comprovata, di contro, dalla dazione di specifico assegno bancario.
A fondamento del gravame ha reiterato, in rito, l'eccezione di incompetenza per territorio del giudica adito in favore del Giudice
di Pace di Benevento, quale foro della residenza del convenuto, o in favore del Giudice di Pace di Napoli, quale luogo in cui è sorta l'obbligazione; nel merito, l'eccezione di prescrizione della pretesa ingiunta in sede monitoria avendo riguardo quale dies a quo alla data di consegna dell'assegno in pagamento, ossia il mese di ottobre del
2003; infine, dolendosi dell'erroneità dell'ammontare ingiunto sotto il profilo del quantum debeatur non corrispondente né all'importo pagina 2 di 9 liquidato nel titolo di prime cure, né a quello della sentenza di appello che lo aveva riformato. Ha, pertanto, concluso per l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata,
con il conseguente accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
vinte le spese del doppio grado di giudizio con distrazione in favore dell'Avv. Raffaele Rauso,
dichiaratosi anticipatario (atto di appello notificato il 9/5/2017).
I.2.- Costituendosi in giudizio con comparsa depositata il
12/9/2017, in aggiunta alla declaratoria di Persona_1
inammissibilità dell'impugnazione avversa ai sensi degli artt. 348
bis, 348 ter e 436 bis c.p.c., ha insistito per l'infondatezza dei motivi di gravame.
I.3.- Con comparsa di costituzione depositata in data
20/12/2021, si sono costituiti Controparte_1 Controparte_2
e quali eredi di Controparte_3 Controparte_4 _1
, deceduto il 30/1/2021.
[...]
I.4.- Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio (n.
296/2015 Ufficio del Giudice di Pace di Gravina in Puglia), la causa,
istruita essenzialmente sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti è pervenuta all'odierna udienza in cui, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata discussa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e decisa con contestuale lettura del dispositivo e di una sintetica motivazione in fatto ed in diritto delle ragioni della decisione.
II.- In primo luogo, devono essere disattese le eccezioni preliminari di inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 342 e
348 bis c.p.c.
pagina 3 di 9 Si sottolinea, infatti, in via preliminare, come, dall'esame del gravame, si evincano chiaramente le circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge processuale, nonché la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, peraltro ben scolpite anche graficamente nell'atto di appello, con esplicito richiamo al motivo determinante la riforma della decisione di prime cure e alle prescrizioni dell'art. 342 c.p.c.
Allo stesso modo dalla loro valutazione complessiva si comprendono le parti motivazionali del provvedimento che si è inteso censurare e le modifiche che si intende vengano attuate con l'accoglimento dell'impugnativa.
Sicché non si apprezza alcun profilo di inammissibilità
dell'appello ai sensi dell'art. 342 co. I c.p.c.
Parimenti infondata risulta essere l'eccezione preliminare di inammissibilità per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. atteso che la rivalutazione del materiale probatorio determinante la decisione di primo grado imponga uno scrutinio degli esiti dell'istruttoria svoltasi dinanzi al giudice di pace che non consente di escludere ex
ante qualsivoglia ragionevole probabilità di accoglimento dell'impugnazione.
I motivi di appello si rivelano infondati.
In primo luogo, si osserva come, con il ricorso monitorio depositato il 9/2/2015 innanzi al Giudice di Pace di Gravina in
Puglia, allegando di avere corrisposto a Persona_1 Parte_1
, nel mese di ottobre 2003, la somma di €3.028,81 a mezzo di
[...]
assegno bancario n. 0002447333 tratto sulla Banca Popolare di Puglia
e Basilicata, filiale di Gravina in Puglia, in esecuzione della sentenza civile di primo grado n. 1434/2003 emessa il 18/7/2003 dal pagina 4 di 9 Tribunale di Benevento, in quanto riformata dalla sentenza n.
3549/2004 pubblicata il 14/12/2004 dalla Corte di Appello di Napoli,
abbia agito per la restituzione delle somme indebitamente trattenute dalla controparte, ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Trattasi di somme certe, liquide ed esigibili, in quanto derivanti da titoli di formazione giudiziale (sul punto dell'accertamento, da compiersi, peraltro, allo stato degli atti,
delle questioni in ordine alla competenza si veda, tra le più
recenti, Cass. n. 7722/2019), che, da un lato, ben possono essere pretese in sede monitoria, dall'altro, il ricorso a detta procedura d'urgenza si giustifica proprio in ragione dell'assenza di un'espressa statuizione restitutoria tra i capi della sentenza di riforma del titolo di primo grado (così Cass. sez.
6 - L, Ordinanza
n. 29302 del 07/10/2022).
Ne consegue, che le obbligazioni cd. portabili, ossia quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali, devono adempiersi al domicilio del creditore ai sensi dell'art. 1182, co. III, c.c. letto in combinato disposto con l'art. 20 c.p.c.; pertanto, correttamente è
stato adito il Giudice di Pace di Gravina in Puglia (BA), ove la parte creditrice, ossia l'impresa individuale “ CP_5 [...]
”, risulta avere la propria sede legale. CP_5
Infondata risulta essere anche l'eccezione di prescrizione della posta di credito vantata dal _1
Com'è noto, il dies a quo del termine di prescrizione, nella specie decennale (trattandosi di ripetizione di indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c.), inizia a decorrere, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal momento in cui il diritto può essere fatto valere dal pagina 5 di 9 suo interessato;
è da escludersi che, nella fattispecie in esame, lo stesso si ancori al momento del pagamento avvenuto mediante dazione di assegno bancario nel mese di ottobre del 2003.
Il dies a quo viene, invece, come correttamente argomentato anche nel giudizio a quo, collegato alla pubblicazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli chje, nel riformare la decisione di primo grado, ha riconosciuto il carattere indebito del pagamento effettuato da;
dunque, alla data del 14/12/2004. Persona_1
Poiché l'odierno appellato/creditore ha documentato di avere trasmesso, a mezzo del proprio difensore, lettera di messa in mora ricevuta dal in data 9/12/2014 (doc. 3 fasc. di Pt_1 _1
di primo grado), ossia prima dello spirare del decennio,
[...]
l'eccezione si rivela infondata.
Irrilevanti ai fini del decidere sono, infine, le contestazioni inerenti il quantum preteso a titolo di restituzione, in quanto non coincidente, a dire dell'appellante, con alcuno degli importi complessivamente riconosciuti dai titoli giudiziali in oggetto,
atteso che la domanda di restituzione deve necessariamente parametrarsi al quantum versato a titolo di indebito. Il non _1
ha chiesto alcuna somma diversa rispetto a quanto corrisposto in spontanea esecuzione del titolo di primo grado e come ampiamente documentato anche attraverso la produzione dell'estratto conto aggiornato al 31/12/2004 (doc. 6 fasc. di primo grado).
Di conseguenza, alla stregua dei rilievi appena illustrati,
l'appello deve essere interamente rigettato.
III.- Alla liquidazione delle spese del secondo grado di giudizio, da regolarsi secondo la soccombenza dell'appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c., si provvede in applicazione in pagina 6 di 9 applicazione dei parametri medi di cui alle tabelle allegate al D.M.
n. 147/2022, che ha modificato il D.M. 55/2014 ed è divenuto applicabile alle prestazioni professionali esauritesi all'indomani del 23/10/2022; il tutto con riguardo al valore del credito controverso (dunque, dello scaglione compreso tra €1.100,01 ed
€5.200,00), con riduzione in misura della metà dei parametri medi quanto alla sola fase istruttoria, in ragione del carattere documentale dell'appello, ed in misura del 30% di quella decisoria,
in considerazione del carattere modesto delle questioni controverse e dell'adozione del metodo decisorio semplificato, per un ammontare pari a complessivi €1.870,00.
IV.- Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza delle condizioni per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
L'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012 n.228 (cd. legge di stabilità),
nell'introdurre in seno all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115
il nuovo co.
1-quater, ha infatti previsto che: “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è
dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale
o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
In queste ipotesi, continua la norma del co. 1-quater cit., “il
giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti
di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al
momento del deposito dello stesso”.
Quanto al regime temporale della novella, le nuove disposizioni
«si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno
pagina 7 di 9 successivo alla data di entrata in vigore della legge» (art. 1, co.
18, l. n.228/2012). Ne consegue che, attesa la pubblicazione sulla
G.U. 29 dicembre 2012 n. 302 e l'entrata in vigore alla data del 1°
gennaio 2013, l'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n.115/2002, è norma cogente per i procedimenti, come l'appello in oggetto, iniziati successivamente al 31 gennaio 2013.
V.- Questa sentenza, che costituisce parte integrante del verbale dell'udienza odierna, nella quale viene pronunciata, si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito telematico.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica ed in grado di appello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione in appello notificato in data 9/5/2017, da nei confronti di Parte_1 CP_1
, e
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
quali eredi di titolare dell'omonima impresa Persona_1
individuale “ , così provvede: Controparte_5
a) RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 354
del 2016 emessa dal Giudice di Pace di Gravina in Puglia (BA);
b) CONDANNA l'appellante alla rifusione in favore delle parti appellate delle spese del secondo grado di giudizio, che si liquidano unitariamente in complessivi €1.870,00, oltre al rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge;
c) DÀ ATTO dell'obbligo, a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per l'appello, a norma dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n.
115/2002.
pagina 8 di 9 Bari, 15/1/2025
La Giudice- Valentina D'Aprile
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della giudice Valentina D'Aprile,
all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 352, co. VI,
c.p.c., all'udienza del 23/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8334/2017 r.g. proposta da
rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Rauso, Parte_1
domiciliato presso lo studio dell'Avv. Nacucchi Miriana, in virtù di mandato in atti;
-appellante-
nei confronti e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, quali eredi di titolare dell'omonima impresa
[...] Persona_1
individuale “ , rappresentato e difeso Controparte_5
dall'Avv. Pietro Dipalma, domiciliatario, in virtù di mandato a margine della comparsa di risposta in appello;
- appellato-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Gravina
in Puglia (BA) n. 354/2016 depositata in data 5/11/2016
pagina 1 di 9 Conclusioni come da verbale d'udienza del 15/1/2025 che si intendono integralmente richiamate.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n. 354/2016 depositata in data 5/11/2016 con la quale il Giudice di
Pace di Gravina in Puglia (BA) ha disatteso l'opposizione ex art. 645
c.p.c. dallo stesso proposta per contestare la legittimità del decreto ingiuntivo n. 35/2015, con il quale il Tribunale di Bari gli aveva ingiunto il pagamento dell'importo di €3.028,81, oltre agli interessi legali e alle spese della procedura monitoria, a titolo di restituzione della somma indebitamente percepita in esecuzione della sentenza di primo grado n. 1434/2003 emessa dal Tribunale di
Benevento, a seguito della riforma in appello ad opera della sentenza n. 3594/2004 del 14/12/2004, in ragione della ritenuta infondatezza del motivo concernente l'inadeguata prova del versamento delle somme,
comprovata, di contro, dalla dazione di specifico assegno bancario.
A fondamento del gravame ha reiterato, in rito, l'eccezione di incompetenza per territorio del giudica adito in favore del Giudice
di Pace di Benevento, quale foro della residenza del convenuto, o in favore del Giudice di Pace di Napoli, quale luogo in cui è sorta l'obbligazione; nel merito, l'eccezione di prescrizione della pretesa ingiunta in sede monitoria avendo riguardo quale dies a quo alla data di consegna dell'assegno in pagamento, ossia il mese di ottobre del
2003; infine, dolendosi dell'erroneità dell'ammontare ingiunto sotto il profilo del quantum debeatur non corrispondente né all'importo pagina 2 di 9 liquidato nel titolo di prime cure, né a quello della sentenza di appello che lo aveva riformato. Ha, pertanto, concluso per l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata,
con il conseguente accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
vinte le spese del doppio grado di giudizio con distrazione in favore dell'Avv. Raffaele Rauso,
dichiaratosi anticipatario (atto di appello notificato il 9/5/2017).
I.2.- Costituendosi in giudizio con comparsa depositata il
12/9/2017, in aggiunta alla declaratoria di Persona_1
inammissibilità dell'impugnazione avversa ai sensi degli artt. 348
bis, 348 ter e 436 bis c.p.c., ha insistito per l'infondatezza dei motivi di gravame.
I.3.- Con comparsa di costituzione depositata in data
20/12/2021, si sono costituiti Controparte_1 Controparte_2
e quali eredi di Controparte_3 Controparte_4 _1
, deceduto il 30/1/2021.
[...]
I.4.- Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio (n.
296/2015 Ufficio del Giudice di Pace di Gravina in Puglia), la causa,
istruita essenzialmente sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti è pervenuta all'odierna udienza in cui, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata discussa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e decisa con contestuale lettura del dispositivo e di una sintetica motivazione in fatto ed in diritto delle ragioni della decisione.
II.- In primo luogo, devono essere disattese le eccezioni preliminari di inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 342 e
348 bis c.p.c.
pagina 3 di 9 Si sottolinea, infatti, in via preliminare, come, dall'esame del gravame, si evincano chiaramente le circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge processuale, nonché la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, peraltro ben scolpite anche graficamente nell'atto di appello, con esplicito richiamo al motivo determinante la riforma della decisione di prime cure e alle prescrizioni dell'art. 342 c.p.c.
Allo stesso modo dalla loro valutazione complessiva si comprendono le parti motivazionali del provvedimento che si è inteso censurare e le modifiche che si intende vengano attuate con l'accoglimento dell'impugnativa.
Sicché non si apprezza alcun profilo di inammissibilità
dell'appello ai sensi dell'art. 342 co. I c.p.c.
Parimenti infondata risulta essere l'eccezione preliminare di inammissibilità per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. atteso che la rivalutazione del materiale probatorio determinante la decisione di primo grado imponga uno scrutinio degli esiti dell'istruttoria svoltasi dinanzi al giudice di pace che non consente di escludere ex
ante qualsivoglia ragionevole probabilità di accoglimento dell'impugnazione.
I motivi di appello si rivelano infondati.
In primo luogo, si osserva come, con il ricorso monitorio depositato il 9/2/2015 innanzi al Giudice di Pace di Gravina in
Puglia, allegando di avere corrisposto a Persona_1 Parte_1
, nel mese di ottobre 2003, la somma di €3.028,81 a mezzo di
[...]
assegno bancario n. 0002447333 tratto sulla Banca Popolare di Puglia
e Basilicata, filiale di Gravina in Puglia, in esecuzione della sentenza civile di primo grado n. 1434/2003 emessa il 18/7/2003 dal pagina 4 di 9 Tribunale di Benevento, in quanto riformata dalla sentenza n.
3549/2004 pubblicata il 14/12/2004 dalla Corte di Appello di Napoli,
abbia agito per la restituzione delle somme indebitamente trattenute dalla controparte, ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Trattasi di somme certe, liquide ed esigibili, in quanto derivanti da titoli di formazione giudiziale (sul punto dell'accertamento, da compiersi, peraltro, allo stato degli atti,
delle questioni in ordine alla competenza si veda, tra le più
recenti, Cass. n. 7722/2019), che, da un lato, ben possono essere pretese in sede monitoria, dall'altro, il ricorso a detta procedura d'urgenza si giustifica proprio in ragione dell'assenza di un'espressa statuizione restitutoria tra i capi della sentenza di riforma del titolo di primo grado (così Cass. sez.
6 - L, Ordinanza
n. 29302 del 07/10/2022).
Ne consegue, che le obbligazioni cd. portabili, ossia quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali, devono adempiersi al domicilio del creditore ai sensi dell'art. 1182, co. III, c.c. letto in combinato disposto con l'art. 20 c.p.c.; pertanto, correttamente è
stato adito il Giudice di Pace di Gravina in Puglia (BA), ove la parte creditrice, ossia l'impresa individuale “ CP_5 [...]
”, risulta avere la propria sede legale. CP_5
Infondata risulta essere anche l'eccezione di prescrizione della posta di credito vantata dal _1
Com'è noto, il dies a quo del termine di prescrizione, nella specie decennale (trattandosi di ripetizione di indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c.), inizia a decorrere, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal momento in cui il diritto può essere fatto valere dal pagina 5 di 9 suo interessato;
è da escludersi che, nella fattispecie in esame, lo stesso si ancori al momento del pagamento avvenuto mediante dazione di assegno bancario nel mese di ottobre del 2003.
Il dies a quo viene, invece, come correttamente argomentato anche nel giudizio a quo, collegato alla pubblicazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli chje, nel riformare la decisione di primo grado, ha riconosciuto il carattere indebito del pagamento effettuato da;
dunque, alla data del 14/12/2004. Persona_1
Poiché l'odierno appellato/creditore ha documentato di avere trasmesso, a mezzo del proprio difensore, lettera di messa in mora ricevuta dal in data 9/12/2014 (doc. 3 fasc. di Pt_1 _1
di primo grado), ossia prima dello spirare del decennio,
[...]
l'eccezione si rivela infondata.
Irrilevanti ai fini del decidere sono, infine, le contestazioni inerenti il quantum preteso a titolo di restituzione, in quanto non coincidente, a dire dell'appellante, con alcuno degli importi complessivamente riconosciuti dai titoli giudiziali in oggetto,
atteso che la domanda di restituzione deve necessariamente parametrarsi al quantum versato a titolo di indebito. Il non _1
ha chiesto alcuna somma diversa rispetto a quanto corrisposto in spontanea esecuzione del titolo di primo grado e come ampiamente documentato anche attraverso la produzione dell'estratto conto aggiornato al 31/12/2004 (doc. 6 fasc. di primo grado).
Di conseguenza, alla stregua dei rilievi appena illustrati,
l'appello deve essere interamente rigettato.
III.- Alla liquidazione delle spese del secondo grado di giudizio, da regolarsi secondo la soccombenza dell'appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c., si provvede in applicazione in pagina 6 di 9 applicazione dei parametri medi di cui alle tabelle allegate al D.M.
n. 147/2022, che ha modificato il D.M. 55/2014 ed è divenuto applicabile alle prestazioni professionali esauritesi all'indomani del 23/10/2022; il tutto con riguardo al valore del credito controverso (dunque, dello scaglione compreso tra €1.100,01 ed
€5.200,00), con riduzione in misura della metà dei parametri medi quanto alla sola fase istruttoria, in ragione del carattere documentale dell'appello, ed in misura del 30% di quella decisoria,
in considerazione del carattere modesto delle questioni controverse e dell'adozione del metodo decisorio semplificato, per un ammontare pari a complessivi €1.870,00.
IV.- Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza delle condizioni per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
L'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012 n.228 (cd. legge di stabilità),
nell'introdurre in seno all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115
il nuovo co.
1-quater, ha infatti previsto che: “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è
dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale
o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
In queste ipotesi, continua la norma del co. 1-quater cit., “il
giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti
di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al
momento del deposito dello stesso”.
Quanto al regime temporale della novella, le nuove disposizioni
«si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno
pagina 7 di 9 successivo alla data di entrata in vigore della legge» (art. 1, co.
18, l. n.228/2012). Ne consegue che, attesa la pubblicazione sulla
G.U. 29 dicembre 2012 n. 302 e l'entrata in vigore alla data del 1°
gennaio 2013, l'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n.115/2002, è norma cogente per i procedimenti, come l'appello in oggetto, iniziati successivamente al 31 gennaio 2013.
V.- Questa sentenza, che costituisce parte integrante del verbale dell'udienza odierna, nella quale viene pronunciata, si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito telematico.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica ed in grado di appello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione in appello notificato in data 9/5/2017, da nei confronti di Parte_1 CP_1
, e
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
quali eredi di titolare dell'omonima impresa Persona_1
individuale “ , così provvede: Controparte_5
a) RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 354
del 2016 emessa dal Giudice di Pace di Gravina in Puglia (BA);
b) CONDANNA l'appellante alla rifusione in favore delle parti appellate delle spese del secondo grado di giudizio, che si liquidano unitariamente in complessivi €1.870,00, oltre al rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge;
c) DÀ ATTO dell'obbligo, a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per l'appello, a norma dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n.
115/2002.
pagina 8 di 9 Bari, 15/1/2025
La Giudice- Valentina D'Aprile
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