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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/03/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3152/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente
Rossella Milone Consigliere
Beatrice Siccardi Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3152/2023 promossa in grado d'appello
da
, C.F. , residente in [...] C.F._1
Giovanni Minzoni 47, , C.F. , residente in [...], Parte_2 C.F._2
Via Don Giovanni Minzoni 47 e , C.F. , Parte_3 C.F._3 residente in [...] rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Cerutti
(C.F.: ), giusta procura in atti, presso il suo studio in Milano, Viale Bianca C.F._4
Maria, 23 elettivamente domiciliati
RICORRENTI IN RIASSUNZIONE
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
con sede in Siena (SI), Piazza Salimbeni n. 3, C.F. P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 14 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2249/2017 del Tribunale di ZA pubblicata in data 20 luglio 2017, a seguito di annullamento con rinvio dalla Cassazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per gli appellanti , e : Parte_2 Parte_1 Parte_3
“Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e previa ogni più opportuna e necessaria declaratoria e provvidenza di legge, in riforma della propria sentenza nr. 4083/2019, cassata con rinvio dall'ordinanza nr. 19948/2023 della Suprema Corte di Cassazione, nonché in riforma della sentenza di primo grado nr. 2249/2017 del Tribunale di ZA ed in accoglimento, in parte qua, dell'impugnazione proposta avversa detta sentenza:
REVOCARE la disposta condanna dei GG.ri , e Parte_1 Parte_3 Parte_2
ex art. 96 c.p.c. e per l'effetto
[...]
DISPORRE che nulla sia dovuto a tale titolo dai GG.ri , Parte_1 Parte_3
e alla controparte e per l'effetto Parte_2
CONDANNARE a restituire ai SI.ri , Controparte_1 Parte_1
e , quanto dagli stessi fosse stato pagato a tale titolo. Parte_3 Parte_2
PROVVEDERE in merito alle spese di lite anche del giudizio di cassazione anche tenendo conto della soccombenza parziale della controparte.
In ogni caso, con condanna al pagamento delle spese e dei compensi di lite.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. La vicenda processuale
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio dinanzi al Parte_1
Contr Tribunale di ZA la (d'ora in avanti, proponendo Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso, su richiesta di quest'ultima, dallo stesso Tribunale di
ZA il 15.12.2014, con il quale era stato ingiunto alla Brioschi Contract S.r.l. il pagamento della somma di euro 149.543,00, quale saldo negativo di un rapporto di conto corrente e conto anticipi, ed ai signori e il pagamento della somma di euro 84.000,00 in Parte_4 Parte_3 Pt_2
qualità di fideiussori.
pagina 2 di 14 A fondamento dell'opposizione, l'attore eccepiva in via preliminare l'incompetenza del Tribunale di
ZA in favore del foro di Bergamo, circoscrizione territoriale presso cui era sita la propria residenza
Contr ex art. 18 c.p.c., ovvero in favore del Tribunale di Siena, luogo della sede centrale di e, comunque, di destinata esecuzione dell'obbligazione garantita.
Assumeva poi che il documento fondante la domanda monitoria della (cfr., doc. 7, fasc. primo CP_1
grado, secondo file di documenti) non potesse ritenersi una fideiussione efficace. Sul punto deduceva, infatti, che l'accettazione del fideiussore avveniva in violazione dei criteri pattuiti per la forma delle dichiarazioni contrattuali (artt. 1326, comma 4, c.c. e 1352 c.c.): nella specie, l'opponente apponeva una firma per sigla e non per esteso e l'indicazione delle sue generalità si fermava all'indirizzo del comune di residenza, senza però numero civico.
Lamentava quindi che alcuna dichiarazione negoziale fosse stata trasmessa alla e tanto perché, CP_1
come da esame del citato documento 7, la non sottoscriveva la fideiussione. Nel testo nemmeno CP_1
vi era menzione della filiale di destinazione del modulo contrattuale. Evidenziava, anzi, che lo stesso nominativo del mittente ( era reso senza l'indicazione del nome proprio, circostanza che Pt_1
avrebbe dovuto indurre a sospettare una illecita compilazione del documento da parte della Banca.
Assumeva poi che, comunque, il testo contrattuale in questione non poteva assurgere nemmeno a proposta di fideiussione ex art. 1333 c.c., essendo la stessa carente nell'indicazione degli elementi essenziali del futuro contratto.
Asseriva infine che il mancato perfezionamento del contratto fosse risultato coerente alle norme di interpretazione del contratto, che, a mente degli artt. 1371-1374 c.c., obbligano alla lettura più favorevole all'obbligato: in questo caso, la mancata conclusione dello stesso.
Assumeva infine che, trattandosi di schema contrattuale a più parti, l'accordo si sarebbe potuto perfezionare solo se ciascuna di esse avesse ricevuto contezza della proposta o dell'accettazione degli altri;
cosa non avvenuta nel caso di specie, laddove, da un alto, la Banca avrebbe mancato di ricevere il testo redatto dall'opponente e, dall'altro, ai fideiussori non giungeva la trasmissione del consenso degli altri.
Prospettava, in subordine, la nullità per indeterminatezza della garanzia prestata, trattandosi di fideiussione omnibus e, perciò solo, nulla per difetto dell'oggetto (art. 1346 c.c.), ovvero la nullità della stessa per l'indicazione generica dell'importo massimo garantito, in tesi formulato senza l'associazione ad una precisa valuta monetaria (84.000,00). Denunciava poi la nullità della fideiussione anche sotto il pagina 3 di 14 diverso profilo del contrasto con il disposto ex art. 1956 c.c., non avendo la banca offerto ai fideiussori ragguagli adeguati sul deterioramento delle condizioni economiche della debitrice principale, Brioschi
Contract s.r.l. Nella prospettazione dell'appellante, invero, la continuava a mantenere linee di CP_1
credito verso un soggetto chiaramente insolvente, senza tenere di ciò informati i fideiussori.
Argomentava, in aggiunta, la nullità del contratto azionato previa qualificazione dello stesso come contratto autonomo di garanzia, perché stipulato non da un'impresa commerciale, ma da una persona fisica. Invocava infine la nullità del contratto anche sotto il profilo del contrasto con l'art. 117 tub, per non avere i garanti ricevuto copia del contratto dalla Banca, oltre che per carenza di forma scritta in capo al formulario di fideiussione prodotto.
Contr Con comparsa di costituzione tempestivamente modificata, si costituiva contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed articolato, insistendo nel rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con separato atto di citazione successivamente notificato, proponevano opposizione al decreto anche i signori e , svolgendo difese speculari a quelle dell'opponente Parte_5 Parte_2 originario, eccetto che per la proposizione dell'eccezione di incompetenza territoriale.
Le due cause venivano riunite.
Il Tribunale di ZA, con sentenza n. 2249/2017, pubblicata in data 20 luglio 2017, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, condannando gli opponenti in solido al pagamento delle spese di lite e alla somma di euro 5.000,00, equitativamente determinata, a titolo di responsabilità processuale ex art. 96, comma 3 c.p.c.
Alla decisione menzionata il Tribunale addiveniva motivando come segue:
- Quanto all'eccezione di competenza territoriale, la riteneva priva di pregio, posto che la debitrice principale, convenuta sostanziale nel giudizio per ingiunzione, aveva sede nella circoscrizione di ZA al momento del deposito del ricorso monitorio. Rilevava comunque Contr che il luogo di esecuzione dell'obbligo principale fosse nella sede della filiale di di
Brugherio, sicché anche sotto questo profilo la domanda era correttamente incardinata presso il
Giudice di ZA (artt. 18 e 19 c.p.c.);
- Rigettava la tesi dell'inefficacia originaria della fideiussione per mancato perfezionamento dell'accordo, posto che, nel caso specifico, gli opponenti trasmettevano la proposta di pagina 4 di 14 fideiussione ai sensi dell'art. 1333 c.c. alla Banca. Il contratto era perciò concluso dopo congruo termine dal ricevimento della proposta in assenza del rifiuto da parte dell'opposta, rifiuto nella specie non manifestato. Erano perciò destituiti di fondamento i rilievi critici sulla violazione delle norme concernenti una asserita accettazione dei fideiussori, nella specie nemmeno configurabile. Rilevava per contro il Giudice che il testo contrattuale era completo quanto a contenuto;
quanto a forma, questo era doppiamente sottoscritto dai fideiussori e munito di timbro della banca recante data certa, talché poteva ragionevolmente inferirsi che la fideiussione fosse stata rilasciata dagli opponenti alla creditrice presso la filiale di Brugherio, e che doveva perciò ritenersi inutile la trasmissione per posta della proposta contrattuale;
- Rifiutava la ricostruzione della fideiussione dedotta alla stregua di contratto plurilaterale, onde inferire la mancata conclusione dello stesso. Riferiva piuttosto che l'atto in questione constasse della dichiarazione dei fideiussori di costituirsi come tali e che, perciò, doveva intendersi come contratto con parte soggettivamente complessa solo dal lato degli obbligati, i quali garantivano singolarmente la per il pagamento delle somme di conto corrente imputate alla debitrice CP_1
originaria. Da ciò discendeva che, come già rilevato, il procedimento di formazione del contratto seguisse lo schema del contratto con obbligazione del solo proponente, con la conseguenza che non era necessaria né la firma della Banca garantita, né la trasmissione agli altri contraenti del testo della proposta;
- Respingeva l'eccezione di nullità del tipo astratto della fideiussione omnibus per violazione dell'art. 1346 c.c. e stigmatizzava come “pretestuoso” il rilievo dell'opponente circa la irriferibilità dell'importo massimo garantito (84.000,00) ad una valuta monetaria determinata, posto che il contratto era concluso in Italia;
- Non accoglieva la domanda di nullità della fideiussione per contrasto con l'art. 1956 c.c., rilevando anzitutto che l'operatività della norma non implichi la nullità della garanzia, ma fondi, al più, una causa di liberazione del garante. Nondimeno, giudicava non allegati i presupposti soggettivi ed oggettivi della sua applicazione, non avendo gli opponenti offerto prova del deterioramento delle condizioni economiche della società garantita e della mala fede della banca nel concedere ulteriore credito. Sul punto, affermava in ogni caso che i signori rivestivano cariche sociali all'interno della società debitrice, sicché questi non erano Pt_1
ignari delle difficoltà economiche della stessa;
pagina 5 di 14 - Respingeva la tesi della qualificazione del titolo come contratto autonomo di garanzia e tanto perché, a differenza di quanto allegato dall'opponente, alcun elemento utile poteva in tal senso trarsi dall'invocata clausola 9 dell'accordo, la quale invece regolava le sole eccezioni spendibili dal fideiussore in caso di recesso della dal rapporto principale;
CP_1
- Rilevava l'infondatezza della domanda di nullità ex art. 117 TUB del contratto, posto che la fideiussione non costituisce contratto bancario e che la norma non potrebbe trovare applicazione nei casi, come questo, in cui proponente è lo stesso soggetto che inoltra alla banca la propria proposta di contratto. In ogni caso, rilevava che la aveva prodotto copia del contratto nel CP_1
giudizio e che questo recava regolare sottoscrizione di tutti i contraenti;
- Rigettava l'opposizione proposta dagli altri opponenti, e perché identica a Pt_3 Parte_2
quella del e condannava gli opponenti in solido al pagamento di somma Parte_1 equitativa ai sensi dell'art. 96 c.p.c., attesa “la evidente pretestuosità e in parte anche la mala fede dell'opposizione” (cfr., sentenza di primo grado, pag. 8).
Avverso la pronuncia interponevano congiuntamente appello gli opponenti, articolando i motivi di impugnazione di seguito rubricati:
- 1° motivo: errata valutazione della competenza territoriale;
- 2° motivo: errata valutazione sulla forma della fideiussione;
- 3° motivo: errata valutazione sulla conclusione del contratto come atto di più parti;
- 4° motivo: errata valutazione sull'esistenza della fideiussione;
- 5° motivo: errata valutazione sulla nullità della fideiussione;
- 6° motivo: mancata applicazione dell'art. 117 tub;
- 7° motivo: errata valutazione sulla temerarietà della lite.
Contr Si costituiva in giudizio l'appellata che instava per il complessivo rigetto del gravame, e concludeva per la conferma della sentenza impugnata.
La Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 4083/2019, pubblicata in data 10/10/2019, rigettava integralmente l'appello proposto, condannando gli appellanti al pagamento delle spese di lite in favore Contr di e disponeva altresì il pagamento a loro carico dell'ulteriore somma di euro 7.000,00 ai sensi pagina 6 di 14 dell'art. 96 c.p.c., nonché la condanna al versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater DPR 115/2002.
In particolare, la Corte d'Appello:
- Giudicava “chiaramente pretestuosa” la reiterazione dell'eccezione di competenza in sede di gravame, posto che correttamente la banca aveva instaurato il giudizio monitorio innanzi all'autorità giudiziaria monzese. Nella specie, rilevava che doveva farsi applicazione del combinato disposto degli artt. 19 e 33 c.p.c., in forza di cui è data facoltà all'attore di incardinare la causa che presenti più criteri di collegamento territoriale presso la circoscrizione dove risiede una delle parti in causa: in tal caso, i signori e entrambi Pt_3 Parte_2
domiciliati in provincia di ZA-Brianza all'epoca del deposito del ricorso per ingiunzione.
Ascriveva poi all'eccezione in parola carattere “meramente dilatorio e strumentale”, essendo questa stata proposta nel solo atto di opposizione dell'unico fideiussore, Controparte_3
non residente nella circoscrizione territoriale del giudice di opposizione. Giudicava perciò evidente, nel contegno processuale della parte, il fine di rallentare i tempi di esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- Esaminati congiuntamente i motivi rubricati ai nn. 2, 3 e 4 ne disponeva il rigetto, in quanto, contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti, riteneva che non trovassero applicazione le norme sul procedimento di formazione del contratto in generale. Nella specie, rimarcava che la fideiussione azionata concretasse non un contratto, ma un “negozio unilaterale” ex art. 1333
c.c., di tal ché gli appellanti non potevano dolersi degli asseriti difetti sulla forma convenzionale dell'accettazione, e tanto perché la fideiussione era loro univocamente riconducibile: questa era, infatti, doppiamente siglata dagli appellanti, veniva con ogni probabilità stipulata presso la filiale di Brugherio come da timbro bancario in calce, ed era completa quanto al contenuto dell'obbligo di garanzia. Ad avviso della Corte, era perciò superfluo che la apponesse CP_1
una sottoscrizione a titolo di accettazione, risultando bastevole, per la conclusione dell'accordo, che questa non rifiutasse entro congruo termine la proposta (art. 1333, comma 2, c.c.);
- Dichiarava poi infondata la doglianza circa la mancata conclusione del contratto a causa di un'omessa spedizione del formulario, posto che l'appellata ne aveva appreso il testo presso una sua sede. Giudicava quindi privi di fondamento i restanti rilievi circa i sospetti che la dichiarazione fosse stata ivi trasportata da soggetto estraneo agli appellanti: si trattava, ad pagina 7 di 14 avviso della Corte, di contestazioni prive di allegazioni e, comunque, non tempestivamente prospettate;
- Da ultimo, respingeva la ricostruzione offerta dall'appellante sulla qualificazione della fideiussione come contratto plurilaterale. Sul punto, la Corte ribadiva il carattere unilaterale della dichiarazione e osservava altresì che, con la garanzia in parola, ciascun fideiussore contraeva una obbligazione in proprio con la banca creditrice: non era perciò necessario che ciascun obbligato ricevesse comunicazione dell'accettazione altrui. La corte qualificava, perciò, nel suo complesso la doglianza come un tentativo inammissibile di parte appellante di “venire contra factum proprium”, posto che con censure così articolate cercava di sciogliersi, negandoli, da impegni pacificamente assunti (cfr., sentenza di appello, pag. 10);
- Disattendeva l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione del disposto di cui all'art. 1956 c.c. Sul punto, rimarcava che gli opponenti non avevano offerto allegazione alcuna circa i presupposti applicativi della norma in parola e che, comunque, rivestiva nel caso di specie valenza assorbente la circostanza per cui gli appellanti erano soggetti apicali della società
Brioschi Contract s.r.l., debitrice principale della banca. Nella specie, ricoprendo costoro, rispettivamente, la carica di presidente del CdA e di consiglieri del medesimo collegio di amministrazione, erano perfettamente consapevoli della condizione di illiquidità della società garantita. Concludeva, perciò, nel senso che alcuna omissione informativa fosse ascrivibile in
Contr capo all'appellata
- Rigettava il motivo riguardante la mancata applicazione dell'art. 117 TUB, posto che, come ribadito in prime cure, la fideiussione non costituisce un tipo di contratto bancario, e ribadiva che gli appellanti risultassero avere comunque la disponibilità della fideiussione, avendo proprio loro presentato alla Banca il testo della proposta. Dichiarava perciò incongrua la censura concernente la mancata consegna di copia della fideiussione ai garanti;
- Quanto al gravame introdotto sul capo di condanna ex art. 96 c.p.c., la Corte osservava che “ Il motivo non merita accoglimento. Osserva, infatti, la Corte che correttamente – e condivisibilmente – il giudice di prime cure ha ravvisato, nel caso di specie, la sussistenza, quantomeno, di una colpa grave, avendo gli opponenti proposto tesi del tutto insostenibili e pretestuose, all'evidenza infondate e prive di qualsivoglia pregio, oltre che – a tratti – appositamente fuorvianti rispetto alla soluzione giuridica della vertenza . […] La condanna per
pagina 8 di 14 lite temeraria appare poi fondata anche (ed ancor di più) nel presente giudizio, atteso che gli appellanti hanno proseguito nella proposizione di tesi difensive totalmente prive di qualsivoglia fondamento giuridico, chiaramente pretestuose e dilatorie”. (cfr., ibidem, p. 12).
Avverso il predetto decisum, i signori hanno proposto ricorso per Cassazione, articolando i Pt_1
seguenti motivi:
- Primo motivo: Nullità della sentenza e del procedimento con riferimento all'omesso rilievo anche d'ufficio della nullità della fideiussione ex art. 1421 c.c. per contrasto all'art. 2 della
Legge n. 287/1990 in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 4 c.p.c.;
- Secondo motivo: Violazione e/o erronea interpretazione e/o falsa applicazione dell'art. 96
c.p.c. in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.
Contr Ha resistito con controricorso chiedendo il rigetto del gravame perché inammissibile o infondato,
e concludendo per la conferma della pronuncia d'appello.
Con ordinanza nr. 19948/2023, resa in data 07/06/2023 e pubblicata in data 12/07/2023, la Corte di
Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso ed ha accolto il secondo, cassando la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinviando alla Corte d'Appello di Milano per un nuovo esame sul punto e per statuire sulle spese di giudizio.
In particolare, con il provvedimento in parola, la Suprema Corte ha rilevato che “Con il secondo motivo
i ricorrenti denunciano la violazione e/o erronea applicazione dell'art. 96 comma 3 c.p.c. nella parte in cui la corte di merito, in relazione ad entrambi i gradi di giudizio di merito, ha ritenuto sussistenti i presupposti, desumendo la loro colpa grave dalla circostanza che i molteplici motivi di impugnazione erano stati supportati da "tesi difensive totalmente prive di qualsivoglia fondamento giuridico , chiaramente pretestuose e dilatorie". Sostengono che sia mancato un accertamento positivo della loro colpa grave e che l'agire in giudizio, anche per una pretesa che si rivela poi infondata, non è di per sé condotta rimproverabile (come affermato da Cass. n. 21570 del 2012, n. 24546 e n. 27354 del 2014, n.
1115 del 2016) Il giudice d'appello, rigettando il motivo del gravame attinente alla condanna degli attuali ricorrenti ex art. 96/3 c.p.c., ad avviso dei ricorrenti "ha indirettamente tratto la convinzi one della colpa grave" da loro tesi "chiaramente pretestuose e dilatorie"; inferendo un "danno punitivo conseguente alla duplice condanna", poi, sarebbe sproporzionato e immotivato, perché agire per far valere una pretesa infondata non è di per sé censurabile. In effetti il giudice d'appello, a pag. 12 della sentenza, osserva che gli appellanti – cioè gli attuali ricorrenti, appunto - si dolgono della condanna pagina 9 di 14 ex art. 96/3 "nonostante la omessa dimostrazione dell'elemento oggettivo", ma poi risolve rapidamente la doglianza con l'asserto che sussiste nel caso de quo colpa grave "avendo gli opponenti proposto tesi del tutto inammissibili e pretestuose, all'evidenza infondate e prive di qualsivoglia pregio, oltre che - a tratti - appositamente fuorvianti rispetto alla soluzione giuridica della vertenza".
Questo a proposito del motivo d'appello; poi direttamente per la condanna ex art. 96/3 disposta in appello la corte territoriale si limita all'asserto, a ben guardare meramente generico, che "la condanna per lite temeraria appare poi fondata anche (ed ancor più) nel presente giudizio" per avere gli attuali ricorrenti "proseguito nella proposizione di tesi difensive totalmente prive di qualsivoglia fondamento giuridico, chiaramente pretestuose e dilatorie”.
La sostanza del motivo - che, come è noto, spetta al giudice di legittimità qualificare - si rinviene, allora, nella denuncia di una radicale carenza di motivazione: per entrambe le condanne ex art. 96/3, invero, la corte territoriale offre soltanto rapidi asserti generici - ovvero asserti apodittici, di "finta" motivazione - senza delineare alcunché di specifico (e per questo, ovviamente, non è presente neanche la identificazione di un elemento soggettivo concreto), e così realmente giungendo – al vizio motivazionale si congiunge anche questo, logicamente - a comprimere il diritto di difesa, come evidenzia la giurisprudenza invocata nel motivo stesso.
Invero la responsabilità di cui all'art. 96 terzo comma c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile anche se questa si riveli infondata. La figura dell'art. 96/3 è evidentemente, per così dire, eccezionale e/o residuale, come l'istituto - evidentemente correlato - dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24
Cost., a prescindere poi da quelli sovranazionali.”
Con atto di citazione ritualmente notificato, , e Parte_2 Parte_1 Parte_3
hanno riassunto il giudizio ex art. 392 c.p.c., chiedendo il riesame del gravame quanto alla
[...]
sussistenza della propria responsabilità ex art. 96 c.p.c.
La Corte d'appello di Milano, rilevata la regolarità delle notifiche, ha dichiarato la contumacia Contr dell'appellata e rinviato la causa ad udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 13.11.2024, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali. Le parti pagina 10 di 14 costituite non hanno provveduto al deposito (costituendosi peraltro, in data 28.11.2024, nuovo difensore). La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 13.02.2025.
II. Le osservazioni della Corte.
L'appello è infondato.
Espongono gli attori in riassunzione che difetterebbe, nella sentenza di prime cure, l'accertamento in concreto della mala fede o colpa grave a fondamento della condanna ex art. 96, 3° comma, c.p.c..
Deducono che non può desumersi la sussistenza di detto coefficiente di colpevolezza dalla sola delibazione della manifesta infondatezza delle tesi sostenute in giudizio, dovendo risultare dimostrato che il soccombente abbia pervicacemente insistito nella proposizione di difese inconferenti, o che, con atteggiamento di grave negligenza, abbia perseverato nel farlo per errore manifesto.
Ebbene, da un esame complessivo dei motivi di opposizione, tenuto conto dei principi chiaramente ribaditi dalla Cassazione nella pronuncia che ha disposto il rinvio ed in applicazione degli stessi, la
Corte ritiene di non poter condividere le censure degli appellanti, odierni attori in riassunzione.
Va preliminarmente ricordato che l'orientamento della giurisprudenza nomofilattica è stato sempre nel senso che "La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. Civ., Sezioni
Unite, sentenza n. 9912 del 2018. Sottolineatura aggiunta).
Dall'esame del contenuto della domanda originaria si desume che gli opponenti, dinanzi al giudice di primo grado, non hanno semplicemente avanzato una difesa rivelatasi all'esito infondata, il ché
pagina 11 di 14 certamente non avrebbe di per sé giustificato una condanna per lite temeraria, bensì ha fondato l'instaurazione della causa su argomenti in buona parte scollati dalle evidenze documentali della causa,
e, financo, dalla natura degli istituti in gioco, sì da esser stati ritenuti, a ragione, argomenti inconferenti, tali da sostanziare la colpa grave quale violazione di quel grado minimo di diligenza richiamato dalla
Corte di Cassazione nella pronuncia citata, quando non addirittura pretestuosi, e quindi al limite della malafede.
Il Tribunale di ZA ha infatti condivisibilmente rilevato:
- la palese inconferenza del richiamo all'art. 1326 c.c. (lamentandosi l'assente “accettazione” della Banca, per sostenere che la fideiussione non si sarebbe mai perfezionata), essendo la fideiussione una promessa unilaterale con la quale un soggetto garantisce una obbligazione altrui obbligandosi personalmente nei confronti del creditore del rapporto obbligatorio;
- la palese contrarietà alle evidenze documentali dell'assunto per cui sarebbe stata prodotta in causa una mera bozza di fideiussione, mai spedita alla atteso che il documento, in CP_1
pacifico possesso della medesima, risultava compilato direttamente in filiale, riportando CP_1
il timbro di quest'ultima e data certa;
- la palese pretestuosità dell'eccezione di nullità della fideiussione omnibus per mancata specificazione della valuta in cui doveva intendersi espresso l'importo massimo garantito: atteso che, pacificamente rilasciata in Italia, la fideiussione doveva intendersi inequivocabilmente riferita ad importi in Euro;
- l'altrettanto pretestuosa eccezione di “nullità” della fideiussione per violazione dell'art. 1956
c.c. (quando peraltro la conseguenza di quella violazione sarebbe stata semmai la liberazione del garante), totalmente priva di allegazione dei presupposti, oggettivo e soggettivo, postulati dalla norma, ove il fideiussore era inconfutabilmente intraneo alla debitrice, perché socio e consigliere di amministrazione;
- la palese inconferenza del richiamo all'art. 117 TUB, per sostenere che la fideiussione fosse nulla per mancata consegna di una copia al Brioschi, quando non si tratta di un contratto bancario ed in ogni caso era lo stesso soggetto che aveva diretto la promessa Pt_1
unilaterale alla Banca;
pagina 12 di 14 - la palese inconsistenza della tesi della nullità del “contratto autonomo di garanzia” perché
“stipulato non da un'impresa, ma da una persona fisica”, risultando quella qualificazione del tutto ingiustificata a fronte del chiaro tenore della fideiussione.
Ne deriva che la condanna ex art. 96 c.p.c. inflitta dal Tribunale di ZA non risulta censurabile, in applicazione dei criteri dettati dalla Suprema Corte per l'individuazione dei suoi presupposti.
L'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Alla dichiarazione di infondatezza segue la condanna della parte appellante alle spese del giudizio di
Cassazione e del precedente giudizio di appello, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. modd., secondo i parametri medi, tenuto conto, per ciascuna fase, del valore dichiarato della controversia, e dell'attività difensiva concretamente prestata.
Infine, sussistono, per l'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando a seguito di rinvio dalla Cassazione, sull'appello proposto da , e avverso la Parte_2 Parte_3 Parte_1
sentenza n. 2249/2017 del Tribunale di ZA, pubblicata il 20 luglio 2017, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese e respinte o altrimenti assorbite, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna gli appellanti a rifondere a le spese di lite, Controparte_1
liquidate in complessivi euro 13.101,00 per compensi (di cui euro 8.740,00 per il giudizio di appello, euro 4.361,00 per il giudizio di Cassazione), oltre rimborso forfettario nella misura del
15% e oltre Iva e c.p.a. come per legge.
3. Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13 cit..
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 13.02.2025
pagina 13 di 14 Il consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Domenico Bonaretti
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente
Rossella Milone Consigliere
Beatrice Siccardi Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3152/2023 promossa in grado d'appello
da
, C.F. , residente in [...] C.F._1
Giovanni Minzoni 47, , C.F. , residente in [...], Parte_2 C.F._2
Via Don Giovanni Minzoni 47 e , C.F. , Parte_3 C.F._3 residente in [...] rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Cerutti
(C.F.: ), giusta procura in atti, presso il suo studio in Milano, Viale Bianca C.F._4
Maria, 23 elettivamente domiciliati
RICORRENTI IN RIASSUNZIONE
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
con sede in Siena (SI), Piazza Salimbeni n. 3, C.F. P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 14 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2249/2017 del Tribunale di ZA pubblicata in data 20 luglio 2017, a seguito di annullamento con rinvio dalla Cassazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per gli appellanti , e : Parte_2 Parte_1 Parte_3
“Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e previa ogni più opportuna e necessaria declaratoria e provvidenza di legge, in riforma della propria sentenza nr. 4083/2019, cassata con rinvio dall'ordinanza nr. 19948/2023 della Suprema Corte di Cassazione, nonché in riforma della sentenza di primo grado nr. 2249/2017 del Tribunale di ZA ed in accoglimento, in parte qua, dell'impugnazione proposta avversa detta sentenza:
REVOCARE la disposta condanna dei GG.ri , e Parte_1 Parte_3 Parte_2
ex art. 96 c.p.c. e per l'effetto
[...]
DISPORRE che nulla sia dovuto a tale titolo dai GG.ri , Parte_1 Parte_3
e alla controparte e per l'effetto Parte_2
CONDANNARE a restituire ai SI.ri , Controparte_1 Parte_1
e , quanto dagli stessi fosse stato pagato a tale titolo. Parte_3 Parte_2
PROVVEDERE in merito alle spese di lite anche del giudizio di cassazione anche tenendo conto della soccombenza parziale della controparte.
In ogni caso, con condanna al pagamento delle spese e dei compensi di lite.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. La vicenda processuale
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio dinanzi al Parte_1
Contr Tribunale di ZA la (d'ora in avanti, proponendo Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso, su richiesta di quest'ultima, dallo stesso Tribunale di
ZA il 15.12.2014, con il quale era stato ingiunto alla Brioschi Contract S.r.l. il pagamento della somma di euro 149.543,00, quale saldo negativo di un rapporto di conto corrente e conto anticipi, ed ai signori e il pagamento della somma di euro 84.000,00 in Parte_4 Parte_3 Pt_2
qualità di fideiussori.
pagina 2 di 14 A fondamento dell'opposizione, l'attore eccepiva in via preliminare l'incompetenza del Tribunale di
ZA in favore del foro di Bergamo, circoscrizione territoriale presso cui era sita la propria residenza
Contr ex art. 18 c.p.c., ovvero in favore del Tribunale di Siena, luogo della sede centrale di e, comunque, di destinata esecuzione dell'obbligazione garantita.
Assumeva poi che il documento fondante la domanda monitoria della (cfr., doc. 7, fasc. primo CP_1
grado, secondo file di documenti) non potesse ritenersi una fideiussione efficace. Sul punto deduceva, infatti, che l'accettazione del fideiussore avveniva in violazione dei criteri pattuiti per la forma delle dichiarazioni contrattuali (artt. 1326, comma 4, c.c. e 1352 c.c.): nella specie, l'opponente apponeva una firma per sigla e non per esteso e l'indicazione delle sue generalità si fermava all'indirizzo del comune di residenza, senza però numero civico.
Lamentava quindi che alcuna dichiarazione negoziale fosse stata trasmessa alla e tanto perché, CP_1
come da esame del citato documento 7, la non sottoscriveva la fideiussione. Nel testo nemmeno CP_1
vi era menzione della filiale di destinazione del modulo contrattuale. Evidenziava, anzi, che lo stesso nominativo del mittente ( era reso senza l'indicazione del nome proprio, circostanza che Pt_1
avrebbe dovuto indurre a sospettare una illecita compilazione del documento da parte della Banca.
Assumeva poi che, comunque, il testo contrattuale in questione non poteva assurgere nemmeno a proposta di fideiussione ex art. 1333 c.c., essendo la stessa carente nell'indicazione degli elementi essenziali del futuro contratto.
Asseriva infine che il mancato perfezionamento del contratto fosse risultato coerente alle norme di interpretazione del contratto, che, a mente degli artt. 1371-1374 c.c., obbligano alla lettura più favorevole all'obbligato: in questo caso, la mancata conclusione dello stesso.
Assumeva infine che, trattandosi di schema contrattuale a più parti, l'accordo si sarebbe potuto perfezionare solo se ciascuna di esse avesse ricevuto contezza della proposta o dell'accettazione degli altri;
cosa non avvenuta nel caso di specie, laddove, da un alto, la Banca avrebbe mancato di ricevere il testo redatto dall'opponente e, dall'altro, ai fideiussori non giungeva la trasmissione del consenso degli altri.
Prospettava, in subordine, la nullità per indeterminatezza della garanzia prestata, trattandosi di fideiussione omnibus e, perciò solo, nulla per difetto dell'oggetto (art. 1346 c.c.), ovvero la nullità della stessa per l'indicazione generica dell'importo massimo garantito, in tesi formulato senza l'associazione ad una precisa valuta monetaria (84.000,00). Denunciava poi la nullità della fideiussione anche sotto il pagina 3 di 14 diverso profilo del contrasto con il disposto ex art. 1956 c.c., non avendo la banca offerto ai fideiussori ragguagli adeguati sul deterioramento delle condizioni economiche della debitrice principale, Brioschi
Contract s.r.l. Nella prospettazione dell'appellante, invero, la continuava a mantenere linee di CP_1
credito verso un soggetto chiaramente insolvente, senza tenere di ciò informati i fideiussori.
Argomentava, in aggiunta, la nullità del contratto azionato previa qualificazione dello stesso come contratto autonomo di garanzia, perché stipulato non da un'impresa commerciale, ma da una persona fisica. Invocava infine la nullità del contratto anche sotto il profilo del contrasto con l'art. 117 tub, per non avere i garanti ricevuto copia del contratto dalla Banca, oltre che per carenza di forma scritta in capo al formulario di fideiussione prodotto.
Contr Con comparsa di costituzione tempestivamente modificata, si costituiva contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed articolato, insistendo nel rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con separato atto di citazione successivamente notificato, proponevano opposizione al decreto anche i signori e , svolgendo difese speculari a quelle dell'opponente Parte_5 Parte_2 originario, eccetto che per la proposizione dell'eccezione di incompetenza territoriale.
Le due cause venivano riunite.
Il Tribunale di ZA, con sentenza n. 2249/2017, pubblicata in data 20 luglio 2017, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, condannando gli opponenti in solido al pagamento delle spese di lite e alla somma di euro 5.000,00, equitativamente determinata, a titolo di responsabilità processuale ex art. 96, comma 3 c.p.c.
Alla decisione menzionata il Tribunale addiveniva motivando come segue:
- Quanto all'eccezione di competenza territoriale, la riteneva priva di pregio, posto che la debitrice principale, convenuta sostanziale nel giudizio per ingiunzione, aveva sede nella circoscrizione di ZA al momento del deposito del ricorso monitorio. Rilevava comunque Contr che il luogo di esecuzione dell'obbligo principale fosse nella sede della filiale di di
Brugherio, sicché anche sotto questo profilo la domanda era correttamente incardinata presso il
Giudice di ZA (artt. 18 e 19 c.p.c.);
- Rigettava la tesi dell'inefficacia originaria della fideiussione per mancato perfezionamento dell'accordo, posto che, nel caso specifico, gli opponenti trasmettevano la proposta di pagina 4 di 14 fideiussione ai sensi dell'art. 1333 c.c. alla Banca. Il contratto era perciò concluso dopo congruo termine dal ricevimento della proposta in assenza del rifiuto da parte dell'opposta, rifiuto nella specie non manifestato. Erano perciò destituiti di fondamento i rilievi critici sulla violazione delle norme concernenti una asserita accettazione dei fideiussori, nella specie nemmeno configurabile. Rilevava per contro il Giudice che il testo contrattuale era completo quanto a contenuto;
quanto a forma, questo era doppiamente sottoscritto dai fideiussori e munito di timbro della banca recante data certa, talché poteva ragionevolmente inferirsi che la fideiussione fosse stata rilasciata dagli opponenti alla creditrice presso la filiale di Brugherio, e che doveva perciò ritenersi inutile la trasmissione per posta della proposta contrattuale;
- Rifiutava la ricostruzione della fideiussione dedotta alla stregua di contratto plurilaterale, onde inferire la mancata conclusione dello stesso. Riferiva piuttosto che l'atto in questione constasse della dichiarazione dei fideiussori di costituirsi come tali e che, perciò, doveva intendersi come contratto con parte soggettivamente complessa solo dal lato degli obbligati, i quali garantivano singolarmente la per il pagamento delle somme di conto corrente imputate alla debitrice CP_1
originaria. Da ciò discendeva che, come già rilevato, il procedimento di formazione del contratto seguisse lo schema del contratto con obbligazione del solo proponente, con la conseguenza che non era necessaria né la firma della Banca garantita, né la trasmissione agli altri contraenti del testo della proposta;
- Respingeva l'eccezione di nullità del tipo astratto della fideiussione omnibus per violazione dell'art. 1346 c.c. e stigmatizzava come “pretestuoso” il rilievo dell'opponente circa la irriferibilità dell'importo massimo garantito (84.000,00) ad una valuta monetaria determinata, posto che il contratto era concluso in Italia;
- Non accoglieva la domanda di nullità della fideiussione per contrasto con l'art. 1956 c.c., rilevando anzitutto che l'operatività della norma non implichi la nullità della garanzia, ma fondi, al più, una causa di liberazione del garante. Nondimeno, giudicava non allegati i presupposti soggettivi ed oggettivi della sua applicazione, non avendo gli opponenti offerto prova del deterioramento delle condizioni economiche della società garantita e della mala fede della banca nel concedere ulteriore credito. Sul punto, affermava in ogni caso che i signori rivestivano cariche sociali all'interno della società debitrice, sicché questi non erano Pt_1
ignari delle difficoltà economiche della stessa;
pagina 5 di 14 - Respingeva la tesi della qualificazione del titolo come contratto autonomo di garanzia e tanto perché, a differenza di quanto allegato dall'opponente, alcun elemento utile poteva in tal senso trarsi dall'invocata clausola 9 dell'accordo, la quale invece regolava le sole eccezioni spendibili dal fideiussore in caso di recesso della dal rapporto principale;
CP_1
- Rilevava l'infondatezza della domanda di nullità ex art. 117 TUB del contratto, posto che la fideiussione non costituisce contratto bancario e che la norma non potrebbe trovare applicazione nei casi, come questo, in cui proponente è lo stesso soggetto che inoltra alla banca la propria proposta di contratto. In ogni caso, rilevava che la aveva prodotto copia del contratto nel CP_1
giudizio e che questo recava regolare sottoscrizione di tutti i contraenti;
- Rigettava l'opposizione proposta dagli altri opponenti, e perché identica a Pt_3 Parte_2
quella del e condannava gli opponenti in solido al pagamento di somma Parte_1 equitativa ai sensi dell'art. 96 c.p.c., attesa “la evidente pretestuosità e in parte anche la mala fede dell'opposizione” (cfr., sentenza di primo grado, pag. 8).
Avverso la pronuncia interponevano congiuntamente appello gli opponenti, articolando i motivi di impugnazione di seguito rubricati:
- 1° motivo: errata valutazione della competenza territoriale;
- 2° motivo: errata valutazione sulla forma della fideiussione;
- 3° motivo: errata valutazione sulla conclusione del contratto come atto di più parti;
- 4° motivo: errata valutazione sull'esistenza della fideiussione;
- 5° motivo: errata valutazione sulla nullità della fideiussione;
- 6° motivo: mancata applicazione dell'art. 117 tub;
- 7° motivo: errata valutazione sulla temerarietà della lite.
Contr Si costituiva in giudizio l'appellata che instava per il complessivo rigetto del gravame, e concludeva per la conferma della sentenza impugnata.
La Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 4083/2019, pubblicata in data 10/10/2019, rigettava integralmente l'appello proposto, condannando gli appellanti al pagamento delle spese di lite in favore Contr di e disponeva altresì il pagamento a loro carico dell'ulteriore somma di euro 7.000,00 ai sensi pagina 6 di 14 dell'art. 96 c.p.c., nonché la condanna al versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater DPR 115/2002.
In particolare, la Corte d'Appello:
- Giudicava “chiaramente pretestuosa” la reiterazione dell'eccezione di competenza in sede di gravame, posto che correttamente la banca aveva instaurato il giudizio monitorio innanzi all'autorità giudiziaria monzese. Nella specie, rilevava che doveva farsi applicazione del combinato disposto degli artt. 19 e 33 c.p.c., in forza di cui è data facoltà all'attore di incardinare la causa che presenti più criteri di collegamento territoriale presso la circoscrizione dove risiede una delle parti in causa: in tal caso, i signori e entrambi Pt_3 Parte_2
domiciliati in provincia di ZA-Brianza all'epoca del deposito del ricorso per ingiunzione.
Ascriveva poi all'eccezione in parola carattere “meramente dilatorio e strumentale”, essendo questa stata proposta nel solo atto di opposizione dell'unico fideiussore, Controparte_3
non residente nella circoscrizione territoriale del giudice di opposizione. Giudicava perciò evidente, nel contegno processuale della parte, il fine di rallentare i tempi di esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- Esaminati congiuntamente i motivi rubricati ai nn. 2, 3 e 4 ne disponeva il rigetto, in quanto, contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti, riteneva che non trovassero applicazione le norme sul procedimento di formazione del contratto in generale. Nella specie, rimarcava che la fideiussione azionata concretasse non un contratto, ma un “negozio unilaterale” ex art. 1333
c.c., di tal ché gli appellanti non potevano dolersi degli asseriti difetti sulla forma convenzionale dell'accettazione, e tanto perché la fideiussione era loro univocamente riconducibile: questa era, infatti, doppiamente siglata dagli appellanti, veniva con ogni probabilità stipulata presso la filiale di Brugherio come da timbro bancario in calce, ed era completa quanto al contenuto dell'obbligo di garanzia. Ad avviso della Corte, era perciò superfluo che la apponesse CP_1
una sottoscrizione a titolo di accettazione, risultando bastevole, per la conclusione dell'accordo, che questa non rifiutasse entro congruo termine la proposta (art. 1333, comma 2, c.c.);
- Dichiarava poi infondata la doglianza circa la mancata conclusione del contratto a causa di un'omessa spedizione del formulario, posto che l'appellata ne aveva appreso il testo presso una sua sede. Giudicava quindi privi di fondamento i restanti rilievi circa i sospetti che la dichiarazione fosse stata ivi trasportata da soggetto estraneo agli appellanti: si trattava, ad pagina 7 di 14 avviso della Corte, di contestazioni prive di allegazioni e, comunque, non tempestivamente prospettate;
- Da ultimo, respingeva la ricostruzione offerta dall'appellante sulla qualificazione della fideiussione come contratto plurilaterale. Sul punto, la Corte ribadiva il carattere unilaterale della dichiarazione e osservava altresì che, con la garanzia in parola, ciascun fideiussore contraeva una obbligazione in proprio con la banca creditrice: non era perciò necessario che ciascun obbligato ricevesse comunicazione dell'accettazione altrui. La corte qualificava, perciò, nel suo complesso la doglianza come un tentativo inammissibile di parte appellante di “venire contra factum proprium”, posto che con censure così articolate cercava di sciogliersi, negandoli, da impegni pacificamente assunti (cfr., sentenza di appello, pag. 10);
- Disattendeva l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione del disposto di cui all'art. 1956 c.c. Sul punto, rimarcava che gli opponenti non avevano offerto allegazione alcuna circa i presupposti applicativi della norma in parola e che, comunque, rivestiva nel caso di specie valenza assorbente la circostanza per cui gli appellanti erano soggetti apicali della società
Brioschi Contract s.r.l., debitrice principale della banca. Nella specie, ricoprendo costoro, rispettivamente, la carica di presidente del CdA e di consiglieri del medesimo collegio di amministrazione, erano perfettamente consapevoli della condizione di illiquidità della società garantita. Concludeva, perciò, nel senso che alcuna omissione informativa fosse ascrivibile in
Contr capo all'appellata
- Rigettava il motivo riguardante la mancata applicazione dell'art. 117 TUB, posto che, come ribadito in prime cure, la fideiussione non costituisce un tipo di contratto bancario, e ribadiva che gli appellanti risultassero avere comunque la disponibilità della fideiussione, avendo proprio loro presentato alla Banca il testo della proposta. Dichiarava perciò incongrua la censura concernente la mancata consegna di copia della fideiussione ai garanti;
- Quanto al gravame introdotto sul capo di condanna ex art. 96 c.p.c., la Corte osservava che “ Il motivo non merita accoglimento. Osserva, infatti, la Corte che correttamente – e condivisibilmente – il giudice di prime cure ha ravvisato, nel caso di specie, la sussistenza, quantomeno, di una colpa grave, avendo gli opponenti proposto tesi del tutto insostenibili e pretestuose, all'evidenza infondate e prive di qualsivoglia pregio, oltre che – a tratti – appositamente fuorvianti rispetto alla soluzione giuridica della vertenza . […] La condanna per
pagina 8 di 14 lite temeraria appare poi fondata anche (ed ancor di più) nel presente giudizio, atteso che gli appellanti hanno proseguito nella proposizione di tesi difensive totalmente prive di qualsivoglia fondamento giuridico, chiaramente pretestuose e dilatorie”. (cfr., ibidem, p. 12).
Avverso il predetto decisum, i signori hanno proposto ricorso per Cassazione, articolando i Pt_1
seguenti motivi:
- Primo motivo: Nullità della sentenza e del procedimento con riferimento all'omesso rilievo anche d'ufficio della nullità della fideiussione ex art. 1421 c.c. per contrasto all'art. 2 della
Legge n. 287/1990 in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 4 c.p.c.;
- Secondo motivo: Violazione e/o erronea interpretazione e/o falsa applicazione dell'art. 96
c.p.c. in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.
Contr Ha resistito con controricorso chiedendo il rigetto del gravame perché inammissibile o infondato,
e concludendo per la conferma della pronuncia d'appello.
Con ordinanza nr. 19948/2023, resa in data 07/06/2023 e pubblicata in data 12/07/2023, la Corte di
Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso ed ha accolto il secondo, cassando la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinviando alla Corte d'Appello di Milano per un nuovo esame sul punto e per statuire sulle spese di giudizio.
In particolare, con il provvedimento in parola, la Suprema Corte ha rilevato che “Con il secondo motivo
i ricorrenti denunciano la violazione e/o erronea applicazione dell'art. 96 comma 3 c.p.c. nella parte in cui la corte di merito, in relazione ad entrambi i gradi di giudizio di merito, ha ritenuto sussistenti i presupposti, desumendo la loro colpa grave dalla circostanza che i molteplici motivi di impugnazione erano stati supportati da "tesi difensive totalmente prive di qualsivoglia fondamento giuridico , chiaramente pretestuose e dilatorie". Sostengono che sia mancato un accertamento positivo della loro colpa grave e che l'agire in giudizio, anche per una pretesa che si rivela poi infondata, non è di per sé condotta rimproverabile (come affermato da Cass. n. 21570 del 2012, n. 24546 e n. 27354 del 2014, n.
1115 del 2016) Il giudice d'appello, rigettando il motivo del gravame attinente alla condanna degli attuali ricorrenti ex art. 96/3 c.p.c., ad avviso dei ricorrenti "ha indirettamente tratto la convinzi one della colpa grave" da loro tesi "chiaramente pretestuose e dilatorie"; inferendo un "danno punitivo conseguente alla duplice condanna", poi, sarebbe sproporzionato e immotivato, perché agire per far valere una pretesa infondata non è di per sé censurabile. In effetti il giudice d'appello, a pag. 12 della sentenza, osserva che gli appellanti – cioè gli attuali ricorrenti, appunto - si dolgono della condanna pagina 9 di 14 ex art. 96/3 "nonostante la omessa dimostrazione dell'elemento oggettivo", ma poi risolve rapidamente la doglianza con l'asserto che sussiste nel caso de quo colpa grave "avendo gli opponenti proposto tesi del tutto inammissibili e pretestuose, all'evidenza infondate e prive di qualsivoglia pregio, oltre che - a tratti - appositamente fuorvianti rispetto alla soluzione giuridica della vertenza".
Questo a proposito del motivo d'appello; poi direttamente per la condanna ex art. 96/3 disposta in appello la corte territoriale si limita all'asserto, a ben guardare meramente generico, che "la condanna per lite temeraria appare poi fondata anche (ed ancor più) nel presente giudizio" per avere gli attuali ricorrenti "proseguito nella proposizione di tesi difensive totalmente prive di qualsivoglia fondamento giuridico, chiaramente pretestuose e dilatorie”.
La sostanza del motivo - che, come è noto, spetta al giudice di legittimità qualificare - si rinviene, allora, nella denuncia di una radicale carenza di motivazione: per entrambe le condanne ex art. 96/3, invero, la corte territoriale offre soltanto rapidi asserti generici - ovvero asserti apodittici, di "finta" motivazione - senza delineare alcunché di specifico (e per questo, ovviamente, non è presente neanche la identificazione di un elemento soggettivo concreto), e così realmente giungendo – al vizio motivazionale si congiunge anche questo, logicamente - a comprimere il diritto di difesa, come evidenzia la giurisprudenza invocata nel motivo stesso.
Invero la responsabilità di cui all'art. 96 terzo comma c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile anche se questa si riveli infondata. La figura dell'art. 96/3 è evidentemente, per così dire, eccezionale e/o residuale, come l'istituto - evidentemente correlato - dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24
Cost., a prescindere poi da quelli sovranazionali.”
Con atto di citazione ritualmente notificato, , e Parte_2 Parte_1 Parte_3
hanno riassunto il giudizio ex art. 392 c.p.c., chiedendo il riesame del gravame quanto alla
[...]
sussistenza della propria responsabilità ex art. 96 c.p.c.
La Corte d'appello di Milano, rilevata la regolarità delle notifiche, ha dichiarato la contumacia Contr dell'appellata e rinviato la causa ad udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 13.11.2024, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali. Le parti pagina 10 di 14 costituite non hanno provveduto al deposito (costituendosi peraltro, in data 28.11.2024, nuovo difensore). La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 13.02.2025.
II. Le osservazioni della Corte.
L'appello è infondato.
Espongono gli attori in riassunzione che difetterebbe, nella sentenza di prime cure, l'accertamento in concreto della mala fede o colpa grave a fondamento della condanna ex art. 96, 3° comma, c.p.c..
Deducono che non può desumersi la sussistenza di detto coefficiente di colpevolezza dalla sola delibazione della manifesta infondatezza delle tesi sostenute in giudizio, dovendo risultare dimostrato che il soccombente abbia pervicacemente insistito nella proposizione di difese inconferenti, o che, con atteggiamento di grave negligenza, abbia perseverato nel farlo per errore manifesto.
Ebbene, da un esame complessivo dei motivi di opposizione, tenuto conto dei principi chiaramente ribaditi dalla Cassazione nella pronuncia che ha disposto il rinvio ed in applicazione degli stessi, la
Corte ritiene di non poter condividere le censure degli appellanti, odierni attori in riassunzione.
Va preliminarmente ricordato che l'orientamento della giurisprudenza nomofilattica è stato sempre nel senso che "La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. Civ., Sezioni
Unite, sentenza n. 9912 del 2018. Sottolineatura aggiunta).
Dall'esame del contenuto della domanda originaria si desume che gli opponenti, dinanzi al giudice di primo grado, non hanno semplicemente avanzato una difesa rivelatasi all'esito infondata, il ché
pagina 11 di 14 certamente non avrebbe di per sé giustificato una condanna per lite temeraria, bensì ha fondato l'instaurazione della causa su argomenti in buona parte scollati dalle evidenze documentali della causa,
e, financo, dalla natura degli istituti in gioco, sì da esser stati ritenuti, a ragione, argomenti inconferenti, tali da sostanziare la colpa grave quale violazione di quel grado minimo di diligenza richiamato dalla
Corte di Cassazione nella pronuncia citata, quando non addirittura pretestuosi, e quindi al limite della malafede.
Il Tribunale di ZA ha infatti condivisibilmente rilevato:
- la palese inconferenza del richiamo all'art. 1326 c.c. (lamentandosi l'assente “accettazione” della Banca, per sostenere che la fideiussione non si sarebbe mai perfezionata), essendo la fideiussione una promessa unilaterale con la quale un soggetto garantisce una obbligazione altrui obbligandosi personalmente nei confronti del creditore del rapporto obbligatorio;
- la palese contrarietà alle evidenze documentali dell'assunto per cui sarebbe stata prodotta in causa una mera bozza di fideiussione, mai spedita alla atteso che il documento, in CP_1
pacifico possesso della medesima, risultava compilato direttamente in filiale, riportando CP_1
il timbro di quest'ultima e data certa;
- la palese pretestuosità dell'eccezione di nullità della fideiussione omnibus per mancata specificazione della valuta in cui doveva intendersi espresso l'importo massimo garantito: atteso che, pacificamente rilasciata in Italia, la fideiussione doveva intendersi inequivocabilmente riferita ad importi in Euro;
- l'altrettanto pretestuosa eccezione di “nullità” della fideiussione per violazione dell'art. 1956
c.c. (quando peraltro la conseguenza di quella violazione sarebbe stata semmai la liberazione del garante), totalmente priva di allegazione dei presupposti, oggettivo e soggettivo, postulati dalla norma, ove il fideiussore era inconfutabilmente intraneo alla debitrice, perché socio e consigliere di amministrazione;
- la palese inconferenza del richiamo all'art. 117 TUB, per sostenere che la fideiussione fosse nulla per mancata consegna di una copia al Brioschi, quando non si tratta di un contratto bancario ed in ogni caso era lo stesso soggetto che aveva diretto la promessa Pt_1
unilaterale alla Banca;
pagina 12 di 14 - la palese inconsistenza della tesi della nullità del “contratto autonomo di garanzia” perché
“stipulato non da un'impresa, ma da una persona fisica”, risultando quella qualificazione del tutto ingiustificata a fronte del chiaro tenore della fideiussione.
Ne deriva che la condanna ex art. 96 c.p.c. inflitta dal Tribunale di ZA non risulta censurabile, in applicazione dei criteri dettati dalla Suprema Corte per l'individuazione dei suoi presupposti.
L'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Alla dichiarazione di infondatezza segue la condanna della parte appellante alle spese del giudizio di
Cassazione e del precedente giudizio di appello, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. modd., secondo i parametri medi, tenuto conto, per ciascuna fase, del valore dichiarato della controversia, e dell'attività difensiva concretamente prestata.
Infine, sussistono, per l'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando a seguito di rinvio dalla Cassazione, sull'appello proposto da , e avverso la Parte_2 Parte_3 Parte_1
sentenza n. 2249/2017 del Tribunale di ZA, pubblicata il 20 luglio 2017, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese e respinte o altrimenti assorbite, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna gli appellanti a rifondere a le spese di lite, Controparte_1
liquidate in complessivi euro 13.101,00 per compensi (di cui euro 8.740,00 per il giudizio di appello, euro 4.361,00 per il giudizio di Cassazione), oltre rimborso forfettario nella misura del
15% e oltre Iva e c.p.a. come per legge.
3. Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13 cit..
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 13.02.2025
pagina 13 di 14 Il consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Domenico Bonaretti
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