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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 23/04/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di POTENZA SEZIONE CIVILE
in persona del OP -dott. Giuseppe Lomonaco-, in data 23 aprile 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 1430/2014, avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente tra
(C.F.: rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Carlo Griesi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione in sostituzione di precedente difensore del 04.05.23; (PEC in atti)
ATTORE e
(C.F./P.IVA: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1 Donato Mennuti ed elettivamente domiciliato presso la sede comunale dell'Ente rappresentato, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
(PEC in atti)
CONVENUTO
(C.F./P.IVA: , rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avv.ta Vincenza De Musso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
(PEC in atti)
CONVENUTO/TERZO CHIAMATO
(C.F./P.IVA: ), rappresentato e difeso Controparte_3 P.IVA_3 dagli Avv.ti Claudio Paolo Cambieri e Enzo FAGGELLA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
(PEC in atti)
CONVENUTO/TERZO CHIAMATO
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge 69/2009; per cui, per quanto non di seguito esposto, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
Con atto del 22.04.2014, ritualmente notificato, Parte_1 premesso di aver riportato la frattura di un arto a causa di una rovinosa caduta avvenuta in data 18.01.2013 nel mentre percorreva l'area antistante la palestra comunale di chiedeva accertarsi e dichiararsi la esclusiva responsabilità del CP_1 ex art. 2051 c.c. per omessa custodia/manutenzione della predetta area CP_1 pubblica, presentando la stessa una buca non visibile e non adeguatamente
1 segnalata nella quale incappava il malcapitato attore che perdeva l'equilibrio e rovinava al suolo procurandosi lesioni fisiche. I danni venivano quantificati complessivamente in circa € 20.000,00 oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giudizio. Si costituiva il convenuto contestando an e quantum dell'avversa CP_1 domanda. Eccepiva, in via preliminare, che la manutenzione della suddetta area dovesse far capo al custode al quale era stata affidata, con regolare CP_2 convenzione, la gestione della palestra e delle pertinenze. Pertanto, chiedeva innanzitutto la chiamata in causa della predetta associazione. In subordine, sosteneva che non potesse ascriversi alcuna responsabilità in capo all'Ente medesimo per l'inesistenza dell''anomalia stradale, ovvero per la esclusiva colposa condotta tenuta dall'attore in occasione della caduta, idonea ad integrare il fortuito elisivo del nesso causale. Inoltre, chiedeva ed otteneva la chiamata in causa della società assicuratrice al fine di essere manlevata in caso di condanna. Controparte_3
Si costituivano altresì i chiamati in causa chiedendo rispettivamente:
- la di essere estromessa in quanto non legittimata CP_2 passivamente, spettando la manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale al convenuto;
CP_1 Con
- la il rigetto della domanda per sussistenza del caso fortuito elisivo del nesso di causalità richiesto dall'art. 2051. In subordine chiedeva che l'obbligo di manleva fosse limitato in considerazione della operatività della franchigia. In fase istruttoria, acquisita la documentazione medica di parte, venivano escussi testi e disposta una consulenza medico-legale. La causa, caratterizzata da lunghe fasi di stanca a motivo del ripetuto avvicendarsi dei g.i. assegnatari della controversia nonché per le oggettive difficoltà operative occasionate dal periodo di pandemia da covid-19, veniva da ultimo introitata a sentenza con l'acquisizione delle comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata sia pur nei limiti e con le specificazioni di cui appresso.
1. – Qualificazione della domanda e conseguenze applicative Occorre innanzitutto precisare che la specificazione della riconducibilità della fattispecie ai paradigmi normativi di cui agli artt. 2043 o 2051 c.c. appare operazione del tutto teorica, posto che la disamina rimane comunque circoscritta, per quanto appresso si andrà a motivare, alla valutazione del fatto colposo del danneggiato, ai fini della interruzione del nesso eziologico (previsto dall'art. 2051 c.c.) ovvero, più in generale, ai fini della eventuale esclusione/limitazione della responsabilità dell'Ente ex art. 1227 co.1 c.c.. Per quel che rileva, il Tribunale, facendo buon governo dei principi dettati dalla giurisprudenza più recente, ritiene che il caso di specie trovi compiuta disciplina nell'art. 2051 c.c.. 1.1. La giurisprudenza della S.C., cui questo Tribunale aderisce, dopo un
2 lungo periodo di oscillazione ha uniformato, a partire dal 2018, il proprio orientamento alla stregua del quale, ferma restando la configurabilità per i danni cagionati dai beni demaniali in effettiva custodia della P.A. (o dei suoi concessionari) della responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ., a quest'ultima viene riconosciuto un carattere non presunto ma oggettivo, di modo che, una volta prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la sussistenza di profili colposi nella condotta del custode rimane del tutto estranea ai fini dell'applicabilità della responsabilità custodiale, tanto che anche il custode perito e prudente risponde dei danni cagionati dalla cosa allo stesso modo del custode imperito e negligente, fatta ovviamente salva la prova, su di lui gravante, del caso fortuito. Segnatamente, le pronunce della S.C. nn. 2480 e 2481/18, riprese da Cass. SS.UU. 20943/22, hanno affermato i seguenti principi: a) “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”; b) “la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso”; c) “il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza
o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere”; d) “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità
3 causale”. Quanto al caso fortuito, il codice civile non ne dà una specifica definizione: nondimeno, per millenaria tradizione giuridica, con quell'espressione si designa l'evento che non poteva essere in alcun modo previsto o, se prevedibile, non poteva essere in alcun modo prevenuto. Pertanto, il caso fortuito rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 2051 c.c. può essere definito come quel fatto estraneo alla sfera di custodia avente i caratteri dell'autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità e che sia da solo idoneo a produrre l'evento. La giurisprudenza è concorde nel ritenere che, in applicazione anche officiosa dell'art. 1227 comma 1 c.c., la prova del fortuito può essere rappresentata anche dal fatto dello stesso danneggiato: invero, “quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della cosa pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario/gestore del bene e l'evento dannoso (in questo senso Cass. 10938/18, 11024/2018, 6034/18, 11526/17, 287/2015)”. Ne consegue che la condotta del danneggiato improntata a cautela/prudenza non potrà mai dar luogo ad esonero di responsabilità del custode. Viceversa, non sempre la condotta negligente/distratta/imperita della vittima comporterà l'esonero di responsabilità del custode che potrà aversi, totalmente o parzialmente, solo ove il fatto colposo non sia da questi prevedibile. 1.2. Le questioni concernenti l'incidenza causale della condotta del danneggiato, sono state affrontate dalla S.C. che, con una recente ordinanza, ha fissato dei principi che il Tribunale reputa opportuno adottare e riproporre nella presente motivazione (cfr. Cass. 456/21 con richiami a conformi). In primis, viene in rilievo che l'accertamento della "negligenza" della vittima, e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode, non si implicano a vicenda. Il primo va compiuto guardando al danneggiato, e comparando la condotta da questi concretamente tenuta con quella che avrebbe tenuto una persona di normale avvedutezza, secondo lo schema di cui all'art. 1176 c.c. Il secondo va compiuto invece guardando al custode, e valutando con giudizio ex ante se questi potesse ragionevolmente attendersi una condotta imprudente da parte dell'utente delle cose affidate alla sua custodia. Si potranno dunque avere condotte del danneggiato prudenti e imprevedibili, prudenti e prevedibili, imprudenti ed imprevedibili, imprudenti e prevedibili. Le prime due ipotesi non escludono mai la responsabilità del custode;
la terza ipotesi la esclude sempre;
la quarta ipotesi (quale è quella sottoposta all'odierno scrutinio) può escluderla in parte. Come già precisato, la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sè ad escludere la responsabilità del custode.
4 Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. Ne discende che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare positivamente di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (cfr ad es. Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 27/06/2016). Indi, la responsabilità del custode potrà escludersi solo nel caso in cui la condotta imprudente del danneggiato sia stata imprevedibile nel senso di abnorme, ossia eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata (cfr. Cass. 456/21 cit.). Si pensi ad esempio al soggetto che riporti danni percorrendo un tratto stradale visibilmente franato. La condotta imprudente della vittima si intenderà imprevedibile (nel senso di abnorme) ove la medesima scavalchi o aggiri le transenne installate dal custode al fine di evitare l'accesso al luogo pericoloso, mentre dovrà considerarsi prevedibile ove la situazione di pericolo, per quanto percepibile, non venga segnalata o lo sia solo con un cartello indicante il divieto di transito. In tale ultimo caso, la condotta sicuramente negligente non può considerarsi abnorme o eccezionale onde il fatto colposo del danneggiato sarà valutabile ai fini del concorso previsto dall'art. 1227 comma 1 c.c., tenuto conto del grado concreto di incidenza causale (ossia valutando tutte le circostanze specifiche: ampiezza della frana, vicinanza al fronte franoso, percettibilità del pericolo, evitabilità ecc.).
2. - An debeatur Le precedenti argomentazioni permettono di esaminare compiutamente il merito della controversia, partendo dalla sollevata eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla chiamata CP_2
L'eccezione è fondata. La convenzione di affidamento in gestione dell'impianto sportivo (vds in atti), stipulata tra il e la associazione esclude che agli Controparte_1 CP_2 interventi di straordinaria manutenzione, quale quello espressamente menzionato della pavimentazione esterna (…manutenzione pavimentazioni, cura del verde e dell'impianto di illuminazione ….), debba provvedere il gestore. D'altro canto, per custodia deve intendersi il potere di governo sulla cosa;
il che implica il possesso materiale e di fatto della res. Tale potere in capo all'ente civico è stato incontestabilmente provato dalla circostanza (pacifica) dell'abbattimento degli alberi pericolanti, in occasione della copiosa nevicata del 2012, insistenti sull'area teatro del sinistro. Ad abundantiam, anche i testi e hanno Tes_1 Tes_2 confermato che la manutenzione e custodia dell'area antistante la palestra era effettuata dall'amministrazione civica. Ne consegue che la chiamata in garanzia si appalesa arbitraria e infondata
5 onde l'associazione sportiva deve essere estromessa dal giudizio con CP_2 condanna alle spese sostenute da essa chiamata a carico del convenuto/chiamante
. Controparte_1
Passando al compendio probatorio, significative ed esaustive sono le fotografie allegate al fascicolo attoreo. Esse raffigurano un grosso tronco, interrato in un perimetro di forma quadrata contenente terriccio, raso quasi al suolo, ben visibile in quanto sporgente di parecchi centimetri rispetto alla pavimentazione del cortile prospiciente la palestra. Sebbene non via sia una prova testimoniale diretta, il Tribunale ritiene attendibile la ricostruzione dell'accaduto siccome allegato dall'attore. In effetti, le deposizioni testimoniali delle persone che sono intervenute immediatamente dopo la caduta del , avvalorano la tesi che, effettivamente e realisticamente, l'attore Parte_1 sia caduto proprio a causa dell'ostacolo rappresentato dal predetto tronco sporgente e/o della anomalia -i.e. buca- esistente intorno al predetto tronco. Inoltre, il Tribunale non condivide l'assunto per il quale il cortile non era sufficientemente illuminato. E' emerso, attraverso le deposizioni testimoniali, che la predetta area fosse adeguatamente illuminata sia dall'illuminazione pubblica, sia dalle luci interne della palestra, sia da grandi fari presenti nella piscina adiacente alla palestra;
tanto più che l'attore ha allegato di aver parcheggiato l'auto nel cortile e, quindi, ha potuto avvalersi anche della luce dei fari del proprio veicolo. Allo stesso modo, deve condividersi che l'attore avesse piena conoscenza dello stato dei luoghi per essersi più volte recato in palestra a prendere il nipote al termine dell'orario ginnico. Sul punto, emblematica è l'affermazione dell'attore resa nel corso dell'interrogatorio formale deferitogli (vds ud. 13.06.16) che così recita: "Sapevo che nell'area di pertinenza della stessa palestra vi erano e vi sono ancora dei tronchi d'albero tagliati raso terra". Quanto ai danni consequenziali, devono ritenersi anch'essi provati sia dalle predette testimonianze sia dalla documentazione clinica prodotta in atti, ed è possibile liquidarli tenendo a parametro le valutazioni medico-legali effettuate dal CTU (vedi infra). Poste queste precisazioni, il Tribunale può affermare che in data 18.01.2013, l'attore inciampava contro un tronco sporgente (o incappava in una buca) presente nel cortile di pertinenza della palestra comunale e, rovinando al suolo, si procurava la frattura trimalleolare della caviglia dx, riportando danni biologici alla persona valutati in sede di CTU. Questi i fatti così come effettivamente provati sia dalle dichiarazioni testimoniali, sia dalla documentazione fotografica, sia dal CTU. Ne consegue che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c. l'istante ha assolto all'onere, su di lui gravante, di provare il fatto storico, il nesso di causalità e i danni consequenziali. Tuttavia, in applicazione dei principi espressi infra sub 1., il Tribunale ritiene potersi e doversi ipotizzare un concorso del fatto colposo del danneggiato che non esclude la responsabilità del convenuto ma ne limita la portata, dovendosi constatare la contemporanea sussistenza sia di un comportamento negligente della vittima, sia del requisito di prevedibilità dell'evento da parte del custode.
6 Quanto al custode, è evidente che per questi fosse prevedibile che qualsiasi utente potesse impegnare il cortile in questione e, quindi, che qualsiasi soggetto potesse entrare in contatto con la res; e questa sola circostanza è idonea ad addebitargli la responsabilità dell'accaduto ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Tra l'altro, non può sottacersi l'assoluta mancanza di idonea segnalazione della potenziale pericolosità dei tronchi sporgenti. Allo stesso modo, la condotta imprudente dell'attore si evince da una serie di riscontri probatori. Giusta quanto emerso in sede di interrogatorio formale e dai testi escussi, la vittima era a perfetta conoscenza dello stato dei luoghi per essersi recato spesso (cfr deposizione De Musso) in palestra. Sul punto, la deposizione del teste De Musso non contrasta con quella del teste;
anzi, la circostanza che quest'ultimo sapesse Tes_3 che il suocero si fosse recato in palestra solo altre 2-3- volte avvalora l'attendibilità e veridicità di quanto dichiarato dal teste De Musso. Quindi, l'attore era a perfetta conoscenza che l'area percorsa era oggettivamente e visibilmente dissestata, quanto meno nella zona in cui insistono detti tronchi, peraltro di notevoli dimensioni e di visibile sporgenza dal suolo. Pertanto, si devono condividere le deduzioni dell'Ente civico (e della compagnia assicuratrice) che ha correttamente rimarcato la negligenza dell'attore il quale, trovandosi di fronte ad una situazione di conosciuto e/o percepibile pericolo, avrebbe dovuto conformare la sua condotta alla prudenza e cautela richiedibile secondo la normale diligenza. Nella specie, la vittima avrebbe potuto e dovuto impegnare il cortile nella parte non dissestata. In altri termini, il danneggiato avrebbe potuto e dovuto ipotizzare che lo stato di dissesto (di parte) dell'area impegnata costituisse una situazione di pericolo evitabile. Alla luce di quanto suesposto, il Tribunale ritiene che l'incauta condotta tenuta in concreto dalla vittima abbia inciso in misura paritaria nel determinismo causale dell'evento dannoso, stante la conoscibilità del (visibile) degrado dell'area percorsa e la necessità/possibilità di tenere una condotta idonea ad evitare il sinistro. La responsabilità dell'occorso può pertanto ascriversi all'attore in misura pari al 50% del totale.
3. – Quantum debeatur I danni andranno conseguentemente liquidati se ed in quanto dall'attore allegati e provati. 3.1. – Danno patrimoniale Quanto al danno patrimoniale, il Tribunale ritiene doversi liquidare il rimborso per spese mediche documentate per complessivi € 751,77, avendo il CTU ritenuto congruo tale esborso. 3.2. – Danno non patrimoniale Va risarcito il danno non patrimoniale nei termini di cui appresso. I criteri di risarcibilità del danno non patrimoniale sono oggetto di annosa disputa giurisprudenziale e dottrinale anche se la S.C. sembra aver messo il punto con il noto decalogo di cui all'ordinanza n. 7513/18, per la quale il danno non patrimoniale costituisce una categoria unitaria all'interno della quale si possono
7 elencare segnatamente: il danno biologico, eventualmente personalizzato, e il danno morale. Risultano provati i danni da lesione all'integrità psico-fisica (biologico). Non vi è motivo di discostarsi dalle argomentazioni e conclusioni cui è giunto il CTU –dott. il cui operato va esente da critiche che ne possano minare Tes_4
l'attendibilità, essendo stato espletato con competenza e professionalità richiamando correttamente criteri e principi propri della dottrina e pratica medica. L'attore, come medicalmente accertato dal nominato consulente, ha pertanto riportato a titolo di danno biologico una Invalidità Permanente pari al 6%, una I.T.T. di gg. 30, una I.T.P. al 50% di gg. 30 ed una I.T.P. al 25% di gg.60 (vds relazione CTU in atti). Trattandosi di lesioni micropermanenti, non può essere riconosciuta la personalizzazione del danno nè la sussistenza del danno morale, tra l'altro non provate.
4. - Criteri di liquidazione Ribadendo che si provvederà a liquidare il solo danno all'integrità psico-fisica (biologico) medicalmente accertato, il Tribunale osserva che possono utilizzarsi le tabelle 'milanesi'.
Pertanto, avremo:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2013
Età del danneggiato alla data della guarigione clinica 65 anni
Percentuale di invalidità permanente 6%
Punto base danno biologico € 791,95
Danno biologico permanente risarcibile € 5.856,47
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 60
Indennità giornaliera € 46,20
Invalidità Temporanea Totale € 1.386,00
Invalidità Temporanea Parziale al 50% € 693,00
Invalidità Temporanea Parziale al 25% € 693,00
Totale danno biologico temporaneo € 2.772,00
8 TOTALE: € 8.628,47
Indi, tenuto conto delle percentuali di responsabilità, il Controparte_1 dovrà essere condannato al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di € 4.690,12 pari al 50% del complessivo danno pari ad € 9.380,24 (8.628,47 danno non patr. + € 751,77 danno patr.).
A questo importo, trattandosi di obbligazione di valore, dovranno aggiungersi la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma via via rivalutata dalla data del sinistro al soddisfo (cfr. Cass., Sent. ss.uu., n. 1712/1995). La richiesta di manleva, per quanto legittimamente avanzata nei confronti della compagnia deve trovare accoglimento con la precisazione Controparte_3 che sarà operativa solo ove la misura dell'importo corrisposto dall'assicurato al danneggiato superi la somma di € 5.000,00 (si presume che con l'aggiunta di rivalutazione ed interessi tale limite venga superato), tale essendo il limite di franchigia assoluta (vds polizza in atti) oltre il quale la compagnia è obbligata a tenere indenne l'assicurato.
5. - Spese Le spese di lite, in ragione della parziale soccombenza dell'attore, vengono dimidiate e liquidate, in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario, nella misura di cui in dispositivo. Allo stesso modo, saranno posti in misura paritaria a carico del CP_1
e dell'attore, anche i compensi spettanti al CTU, nella misura di cui al
[...] separato e contestuale decreto di liquidazione. Per i motivi di cui in narrativa, per converso, l dovrà rifondere per CP_4 intero le spese di lite in favore della chiamata ed estromessa spese Controparte_5 che si liquidano come in dispositivo con attribuzione al procuratore antistatario.
P.T.M. Il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da nei confronti del , di Parte_1 Controparte_1 [...]
e di nella causa iscritta al R.G. n. 1430/2014, CP_2 Controparte_3 così provvede:
i) Dichiara e dispone l'estromissione di dal Controparte_2 presente giudizio e, per l'effetto,
ii) Condanna il a pagare, in favore Controparte_1 dell'Avv.ta Vincenza De Musso dichiaratasi antistataria, le spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.778,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cassa Avvocati, se e come per legge dovuti;
iii) Accoglie nei termini di cui in parte motiva la domanda 9 avanzata da e, per l'effetto, Parte_1
iv) Condanna il a risarcire e pagare a Controparte_1 la complessiva somma di € 4.690,12 oltre Parte_1 rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma via via rivalutata dalla data del sinistro al soddisfo;
v) Condanna a tenere indenne il Controparte_3 nella misura eccedente € 5.000,00 che esso Controparte_1 dovrà corrispondere all'attore; CP_1
vi) Condanna altresì il al pagamento, in Controparte_6 favore dell'Avv. Carlo Griesi dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.811,50 (già dimidiate) di cui € 1.695,00 per compensi ed € 116,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cassa Avvocati, se e come per legge dovuti. Respinte o assorbite ulteriori doglianze.
Così deciso in Potenza, lì 23 aprile 2025
Il OP
(dott. Giuseppe Lomonaco)
10
IL TRIBUNALE di POTENZA SEZIONE CIVILE
in persona del OP -dott. Giuseppe Lomonaco-, in data 23 aprile 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 1430/2014, avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente tra
(C.F.: rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Carlo Griesi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione in sostituzione di precedente difensore del 04.05.23; (PEC in atti)
ATTORE e
(C.F./P.IVA: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1 Donato Mennuti ed elettivamente domiciliato presso la sede comunale dell'Ente rappresentato, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
(PEC in atti)
CONVENUTO
(C.F./P.IVA: , rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avv.ta Vincenza De Musso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
(PEC in atti)
CONVENUTO/TERZO CHIAMATO
(C.F./P.IVA: ), rappresentato e difeso Controparte_3 P.IVA_3 dagli Avv.ti Claudio Paolo Cambieri e Enzo FAGGELLA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
(PEC in atti)
CONVENUTO/TERZO CHIAMATO
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge 69/2009; per cui, per quanto non di seguito esposto, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
Con atto del 22.04.2014, ritualmente notificato, Parte_1 premesso di aver riportato la frattura di un arto a causa di una rovinosa caduta avvenuta in data 18.01.2013 nel mentre percorreva l'area antistante la palestra comunale di chiedeva accertarsi e dichiararsi la esclusiva responsabilità del CP_1 ex art. 2051 c.c. per omessa custodia/manutenzione della predetta area CP_1 pubblica, presentando la stessa una buca non visibile e non adeguatamente
1 segnalata nella quale incappava il malcapitato attore che perdeva l'equilibrio e rovinava al suolo procurandosi lesioni fisiche. I danni venivano quantificati complessivamente in circa € 20.000,00 oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giudizio. Si costituiva il convenuto contestando an e quantum dell'avversa CP_1 domanda. Eccepiva, in via preliminare, che la manutenzione della suddetta area dovesse far capo al custode al quale era stata affidata, con regolare CP_2 convenzione, la gestione della palestra e delle pertinenze. Pertanto, chiedeva innanzitutto la chiamata in causa della predetta associazione. In subordine, sosteneva che non potesse ascriversi alcuna responsabilità in capo all'Ente medesimo per l'inesistenza dell''anomalia stradale, ovvero per la esclusiva colposa condotta tenuta dall'attore in occasione della caduta, idonea ad integrare il fortuito elisivo del nesso causale. Inoltre, chiedeva ed otteneva la chiamata in causa della società assicuratrice al fine di essere manlevata in caso di condanna. Controparte_3
Si costituivano altresì i chiamati in causa chiedendo rispettivamente:
- la di essere estromessa in quanto non legittimata CP_2 passivamente, spettando la manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale al convenuto;
CP_1 Con
- la il rigetto della domanda per sussistenza del caso fortuito elisivo del nesso di causalità richiesto dall'art. 2051. In subordine chiedeva che l'obbligo di manleva fosse limitato in considerazione della operatività della franchigia. In fase istruttoria, acquisita la documentazione medica di parte, venivano escussi testi e disposta una consulenza medico-legale. La causa, caratterizzata da lunghe fasi di stanca a motivo del ripetuto avvicendarsi dei g.i. assegnatari della controversia nonché per le oggettive difficoltà operative occasionate dal periodo di pandemia da covid-19, veniva da ultimo introitata a sentenza con l'acquisizione delle comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata sia pur nei limiti e con le specificazioni di cui appresso.
1. – Qualificazione della domanda e conseguenze applicative Occorre innanzitutto precisare che la specificazione della riconducibilità della fattispecie ai paradigmi normativi di cui agli artt. 2043 o 2051 c.c. appare operazione del tutto teorica, posto che la disamina rimane comunque circoscritta, per quanto appresso si andrà a motivare, alla valutazione del fatto colposo del danneggiato, ai fini della interruzione del nesso eziologico (previsto dall'art. 2051 c.c.) ovvero, più in generale, ai fini della eventuale esclusione/limitazione della responsabilità dell'Ente ex art. 1227 co.1 c.c.. Per quel che rileva, il Tribunale, facendo buon governo dei principi dettati dalla giurisprudenza più recente, ritiene che il caso di specie trovi compiuta disciplina nell'art. 2051 c.c.. 1.1. La giurisprudenza della S.C., cui questo Tribunale aderisce, dopo un
2 lungo periodo di oscillazione ha uniformato, a partire dal 2018, il proprio orientamento alla stregua del quale, ferma restando la configurabilità per i danni cagionati dai beni demaniali in effettiva custodia della P.A. (o dei suoi concessionari) della responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ., a quest'ultima viene riconosciuto un carattere non presunto ma oggettivo, di modo che, una volta prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la sussistenza di profili colposi nella condotta del custode rimane del tutto estranea ai fini dell'applicabilità della responsabilità custodiale, tanto che anche il custode perito e prudente risponde dei danni cagionati dalla cosa allo stesso modo del custode imperito e negligente, fatta ovviamente salva la prova, su di lui gravante, del caso fortuito. Segnatamente, le pronunce della S.C. nn. 2480 e 2481/18, riprese da Cass. SS.UU. 20943/22, hanno affermato i seguenti principi: a) “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”; b) “la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso”; c) “il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza
o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere”; d) “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità
3 causale”. Quanto al caso fortuito, il codice civile non ne dà una specifica definizione: nondimeno, per millenaria tradizione giuridica, con quell'espressione si designa l'evento che non poteva essere in alcun modo previsto o, se prevedibile, non poteva essere in alcun modo prevenuto. Pertanto, il caso fortuito rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 2051 c.c. può essere definito come quel fatto estraneo alla sfera di custodia avente i caratteri dell'autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità e che sia da solo idoneo a produrre l'evento. La giurisprudenza è concorde nel ritenere che, in applicazione anche officiosa dell'art. 1227 comma 1 c.c., la prova del fortuito può essere rappresentata anche dal fatto dello stesso danneggiato: invero, “quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della cosa pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario/gestore del bene e l'evento dannoso (in questo senso Cass. 10938/18, 11024/2018, 6034/18, 11526/17, 287/2015)”. Ne consegue che la condotta del danneggiato improntata a cautela/prudenza non potrà mai dar luogo ad esonero di responsabilità del custode. Viceversa, non sempre la condotta negligente/distratta/imperita della vittima comporterà l'esonero di responsabilità del custode che potrà aversi, totalmente o parzialmente, solo ove il fatto colposo non sia da questi prevedibile. 1.2. Le questioni concernenti l'incidenza causale della condotta del danneggiato, sono state affrontate dalla S.C. che, con una recente ordinanza, ha fissato dei principi che il Tribunale reputa opportuno adottare e riproporre nella presente motivazione (cfr. Cass. 456/21 con richiami a conformi). In primis, viene in rilievo che l'accertamento della "negligenza" della vittima, e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode, non si implicano a vicenda. Il primo va compiuto guardando al danneggiato, e comparando la condotta da questi concretamente tenuta con quella che avrebbe tenuto una persona di normale avvedutezza, secondo lo schema di cui all'art. 1176 c.c. Il secondo va compiuto invece guardando al custode, e valutando con giudizio ex ante se questi potesse ragionevolmente attendersi una condotta imprudente da parte dell'utente delle cose affidate alla sua custodia. Si potranno dunque avere condotte del danneggiato prudenti e imprevedibili, prudenti e prevedibili, imprudenti ed imprevedibili, imprudenti e prevedibili. Le prime due ipotesi non escludono mai la responsabilità del custode;
la terza ipotesi la esclude sempre;
la quarta ipotesi (quale è quella sottoposta all'odierno scrutinio) può escluderla in parte. Come già precisato, la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sè ad escludere la responsabilità del custode.
4 Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. Ne discende che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare positivamente di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (cfr ad es. Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 27/06/2016). Indi, la responsabilità del custode potrà escludersi solo nel caso in cui la condotta imprudente del danneggiato sia stata imprevedibile nel senso di abnorme, ossia eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata (cfr. Cass. 456/21 cit.). Si pensi ad esempio al soggetto che riporti danni percorrendo un tratto stradale visibilmente franato. La condotta imprudente della vittima si intenderà imprevedibile (nel senso di abnorme) ove la medesima scavalchi o aggiri le transenne installate dal custode al fine di evitare l'accesso al luogo pericoloso, mentre dovrà considerarsi prevedibile ove la situazione di pericolo, per quanto percepibile, non venga segnalata o lo sia solo con un cartello indicante il divieto di transito. In tale ultimo caso, la condotta sicuramente negligente non può considerarsi abnorme o eccezionale onde il fatto colposo del danneggiato sarà valutabile ai fini del concorso previsto dall'art. 1227 comma 1 c.c., tenuto conto del grado concreto di incidenza causale (ossia valutando tutte le circostanze specifiche: ampiezza della frana, vicinanza al fronte franoso, percettibilità del pericolo, evitabilità ecc.).
2. - An debeatur Le precedenti argomentazioni permettono di esaminare compiutamente il merito della controversia, partendo dalla sollevata eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla chiamata CP_2
L'eccezione è fondata. La convenzione di affidamento in gestione dell'impianto sportivo (vds in atti), stipulata tra il e la associazione esclude che agli Controparte_1 CP_2 interventi di straordinaria manutenzione, quale quello espressamente menzionato della pavimentazione esterna (…manutenzione pavimentazioni, cura del verde e dell'impianto di illuminazione ….), debba provvedere il gestore. D'altro canto, per custodia deve intendersi il potere di governo sulla cosa;
il che implica il possesso materiale e di fatto della res. Tale potere in capo all'ente civico è stato incontestabilmente provato dalla circostanza (pacifica) dell'abbattimento degli alberi pericolanti, in occasione della copiosa nevicata del 2012, insistenti sull'area teatro del sinistro. Ad abundantiam, anche i testi e hanno Tes_1 Tes_2 confermato che la manutenzione e custodia dell'area antistante la palestra era effettuata dall'amministrazione civica. Ne consegue che la chiamata in garanzia si appalesa arbitraria e infondata
5 onde l'associazione sportiva deve essere estromessa dal giudizio con CP_2 condanna alle spese sostenute da essa chiamata a carico del convenuto/chiamante
. Controparte_1
Passando al compendio probatorio, significative ed esaustive sono le fotografie allegate al fascicolo attoreo. Esse raffigurano un grosso tronco, interrato in un perimetro di forma quadrata contenente terriccio, raso quasi al suolo, ben visibile in quanto sporgente di parecchi centimetri rispetto alla pavimentazione del cortile prospiciente la palestra. Sebbene non via sia una prova testimoniale diretta, il Tribunale ritiene attendibile la ricostruzione dell'accaduto siccome allegato dall'attore. In effetti, le deposizioni testimoniali delle persone che sono intervenute immediatamente dopo la caduta del , avvalorano la tesi che, effettivamente e realisticamente, l'attore Parte_1 sia caduto proprio a causa dell'ostacolo rappresentato dal predetto tronco sporgente e/o della anomalia -i.e. buca- esistente intorno al predetto tronco. Inoltre, il Tribunale non condivide l'assunto per il quale il cortile non era sufficientemente illuminato. E' emerso, attraverso le deposizioni testimoniali, che la predetta area fosse adeguatamente illuminata sia dall'illuminazione pubblica, sia dalle luci interne della palestra, sia da grandi fari presenti nella piscina adiacente alla palestra;
tanto più che l'attore ha allegato di aver parcheggiato l'auto nel cortile e, quindi, ha potuto avvalersi anche della luce dei fari del proprio veicolo. Allo stesso modo, deve condividersi che l'attore avesse piena conoscenza dello stato dei luoghi per essersi più volte recato in palestra a prendere il nipote al termine dell'orario ginnico. Sul punto, emblematica è l'affermazione dell'attore resa nel corso dell'interrogatorio formale deferitogli (vds ud. 13.06.16) che così recita: "Sapevo che nell'area di pertinenza della stessa palestra vi erano e vi sono ancora dei tronchi d'albero tagliati raso terra". Quanto ai danni consequenziali, devono ritenersi anch'essi provati sia dalle predette testimonianze sia dalla documentazione clinica prodotta in atti, ed è possibile liquidarli tenendo a parametro le valutazioni medico-legali effettuate dal CTU (vedi infra). Poste queste precisazioni, il Tribunale può affermare che in data 18.01.2013, l'attore inciampava contro un tronco sporgente (o incappava in una buca) presente nel cortile di pertinenza della palestra comunale e, rovinando al suolo, si procurava la frattura trimalleolare della caviglia dx, riportando danni biologici alla persona valutati in sede di CTU. Questi i fatti così come effettivamente provati sia dalle dichiarazioni testimoniali, sia dalla documentazione fotografica, sia dal CTU. Ne consegue che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c. l'istante ha assolto all'onere, su di lui gravante, di provare il fatto storico, il nesso di causalità e i danni consequenziali. Tuttavia, in applicazione dei principi espressi infra sub 1., il Tribunale ritiene potersi e doversi ipotizzare un concorso del fatto colposo del danneggiato che non esclude la responsabilità del convenuto ma ne limita la portata, dovendosi constatare la contemporanea sussistenza sia di un comportamento negligente della vittima, sia del requisito di prevedibilità dell'evento da parte del custode.
6 Quanto al custode, è evidente che per questi fosse prevedibile che qualsiasi utente potesse impegnare il cortile in questione e, quindi, che qualsiasi soggetto potesse entrare in contatto con la res; e questa sola circostanza è idonea ad addebitargli la responsabilità dell'accaduto ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Tra l'altro, non può sottacersi l'assoluta mancanza di idonea segnalazione della potenziale pericolosità dei tronchi sporgenti. Allo stesso modo, la condotta imprudente dell'attore si evince da una serie di riscontri probatori. Giusta quanto emerso in sede di interrogatorio formale e dai testi escussi, la vittima era a perfetta conoscenza dello stato dei luoghi per essersi recato spesso (cfr deposizione De Musso) in palestra. Sul punto, la deposizione del teste De Musso non contrasta con quella del teste;
anzi, la circostanza che quest'ultimo sapesse Tes_3 che il suocero si fosse recato in palestra solo altre 2-3- volte avvalora l'attendibilità e veridicità di quanto dichiarato dal teste De Musso. Quindi, l'attore era a perfetta conoscenza che l'area percorsa era oggettivamente e visibilmente dissestata, quanto meno nella zona in cui insistono detti tronchi, peraltro di notevoli dimensioni e di visibile sporgenza dal suolo. Pertanto, si devono condividere le deduzioni dell'Ente civico (e della compagnia assicuratrice) che ha correttamente rimarcato la negligenza dell'attore il quale, trovandosi di fronte ad una situazione di conosciuto e/o percepibile pericolo, avrebbe dovuto conformare la sua condotta alla prudenza e cautela richiedibile secondo la normale diligenza. Nella specie, la vittima avrebbe potuto e dovuto impegnare il cortile nella parte non dissestata. In altri termini, il danneggiato avrebbe potuto e dovuto ipotizzare che lo stato di dissesto (di parte) dell'area impegnata costituisse una situazione di pericolo evitabile. Alla luce di quanto suesposto, il Tribunale ritiene che l'incauta condotta tenuta in concreto dalla vittima abbia inciso in misura paritaria nel determinismo causale dell'evento dannoso, stante la conoscibilità del (visibile) degrado dell'area percorsa e la necessità/possibilità di tenere una condotta idonea ad evitare il sinistro. La responsabilità dell'occorso può pertanto ascriversi all'attore in misura pari al 50% del totale.
3. – Quantum debeatur I danni andranno conseguentemente liquidati se ed in quanto dall'attore allegati e provati. 3.1. – Danno patrimoniale Quanto al danno patrimoniale, il Tribunale ritiene doversi liquidare il rimborso per spese mediche documentate per complessivi € 751,77, avendo il CTU ritenuto congruo tale esborso. 3.2. – Danno non patrimoniale Va risarcito il danno non patrimoniale nei termini di cui appresso. I criteri di risarcibilità del danno non patrimoniale sono oggetto di annosa disputa giurisprudenziale e dottrinale anche se la S.C. sembra aver messo il punto con il noto decalogo di cui all'ordinanza n. 7513/18, per la quale il danno non patrimoniale costituisce una categoria unitaria all'interno della quale si possono
7 elencare segnatamente: il danno biologico, eventualmente personalizzato, e il danno morale. Risultano provati i danni da lesione all'integrità psico-fisica (biologico). Non vi è motivo di discostarsi dalle argomentazioni e conclusioni cui è giunto il CTU –dott. il cui operato va esente da critiche che ne possano minare Tes_4
l'attendibilità, essendo stato espletato con competenza e professionalità richiamando correttamente criteri e principi propri della dottrina e pratica medica. L'attore, come medicalmente accertato dal nominato consulente, ha pertanto riportato a titolo di danno biologico una Invalidità Permanente pari al 6%, una I.T.T. di gg. 30, una I.T.P. al 50% di gg. 30 ed una I.T.P. al 25% di gg.60 (vds relazione CTU in atti). Trattandosi di lesioni micropermanenti, non può essere riconosciuta la personalizzazione del danno nè la sussistenza del danno morale, tra l'altro non provate.
4. - Criteri di liquidazione Ribadendo che si provvederà a liquidare il solo danno all'integrità psico-fisica (biologico) medicalmente accertato, il Tribunale osserva che possono utilizzarsi le tabelle 'milanesi'.
Pertanto, avremo:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2013
Età del danneggiato alla data della guarigione clinica 65 anni
Percentuale di invalidità permanente 6%
Punto base danno biologico € 791,95
Danno biologico permanente risarcibile € 5.856,47
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 60
Indennità giornaliera € 46,20
Invalidità Temporanea Totale € 1.386,00
Invalidità Temporanea Parziale al 50% € 693,00
Invalidità Temporanea Parziale al 25% € 693,00
Totale danno biologico temporaneo € 2.772,00
8 TOTALE: € 8.628,47
Indi, tenuto conto delle percentuali di responsabilità, il Controparte_1 dovrà essere condannato al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di € 4.690,12 pari al 50% del complessivo danno pari ad € 9.380,24 (8.628,47 danno non patr. + € 751,77 danno patr.).
A questo importo, trattandosi di obbligazione di valore, dovranno aggiungersi la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma via via rivalutata dalla data del sinistro al soddisfo (cfr. Cass., Sent. ss.uu., n. 1712/1995). La richiesta di manleva, per quanto legittimamente avanzata nei confronti della compagnia deve trovare accoglimento con la precisazione Controparte_3 che sarà operativa solo ove la misura dell'importo corrisposto dall'assicurato al danneggiato superi la somma di € 5.000,00 (si presume che con l'aggiunta di rivalutazione ed interessi tale limite venga superato), tale essendo il limite di franchigia assoluta (vds polizza in atti) oltre il quale la compagnia è obbligata a tenere indenne l'assicurato.
5. - Spese Le spese di lite, in ragione della parziale soccombenza dell'attore, vengono dimidiate e liquidate, in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario, nella misura di cui in dispositivo. Allo stesso modo, saranno posti in misura paritaria a carico del CP_1
e dell'attore, anche i compensi spettanti al CTU, nella misura di cui al
[...] separato e contestuale decreto di liquidazione. Per i motivi di cui in narrativa, per converso, l dovrà rifondere per CP_4 intero le spese di lite in favore della chiamata ed estromessa spese Controparte_5 che si liquidano come in dispositivo con attribuzione al procuratore antistatario.
P.T.M. Il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da nei confronti del , di Parte_1 Controparte_1 [...]
e di nella causa iscritta al R.G. n. 1430/2014, CP_2 Controparte_3 così provvede:
i) Dichiara e dispone l'estromissione di dal Controparte_2 presente giudizio e, per l'effetto,
ii) Condanna il a pagare, in favore Controparte_1 dell'Avv.ta Vincenza De Musso dichiaratasi antistataria, le spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.778,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cassa Avvocati, se e come per legge dovuti;
iii) Accoglie nei termini di cui in parte motiva la domanda 9 avanzata da e, per l'effetto, Parte_1
iv) Condanna il a risarcire e pagare a Controparte_1 la complessiva somma di € 4.690,12 oltre Parte_1 rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma via via rivalutata dalla data del sinistro al soddisfo;
v) Condanna a tenere indenne il Controparte_3 nella misura eccedente € 5.000,00 che esso Controparte_1 dovrà corrispondere all'attore; CP_1
vi) Condanna altresì il al pagamento, in Controparte_6 favore dell'Avv. Carlo Griesi dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.811,50 (già dimidiate) di cui € 1.695,00 per compensi ed € 116,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cassa Avvocati, se e come per legge dovuti. Respinte o assorbite ulteriori doglianze.
Così deciso in Potenza, lì 23 aprile 2025
Il OP
(dott. Giuseppe Lomonaco)
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