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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/12/2024, n. 2101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 2101 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 5203/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Elena SOLLAZZO Presidente dott. Biancamaria BIONDO Giudice dott. Francesca GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5203/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PAN NICOLETTA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. PAN NICOLETTA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SERRATI NOEMI CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. SERRATI NOEMI
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni delle parti: come da note conformi depositate per la udienza cartolare del giorno 28 novembre 2024:
“1. La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e vivrà Persona_1 prevalentemente con la madre, mantenendo presso quest'ultima la sua residenza abitativa;
ad entrambi i genitori rimane, pertanto, l'esercizio della responsabilità genitoriale con tutti i diritti e
pagina 1 di 3 doveri che la legge prevede.
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, anche in ragione della sua particolare attività lavorativa che prevede turni diversi ogni settimana, con le seguenti modalità:
a) due fine settimana al mese alternati: o dal venerdì all'uscita di scuola (o comunque dalle ore 16:00) sino a domenica sera, quando riaccompagnerà la figlia a casa entro le ore 20.30 oppure, in base ai turni lavorativi settimanali, dal sabato mattina al lunedì mattina riportandola a scuola;
b) quando non è previsto il fine settimana presso il padre, un pomeriggio infrasettimanale, tendenzialmente nella giornata del giovedì, quando il padre prenderà la figlia minore all'uscita di scuola, ove la riaccompagnerà la mattina successiva;
c) due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive in un periodo da concordare direttamente fra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
sette giorni durante le vacanze natalizie
(comprensivi, alternativamente, un anno del Natale ed il successivo del Capodanno); tre giorni durante le vacanze pasquali (comprensivi, alternativamente, un anno della Pasqua ed il successivo del
Lunedì dell'Angelo), ferme in ogni periodo di vacanza le modalità di cui al punto a).
La figlia trascorrerà col padre la festa del papà ed il compleanno del signor , Per_1 CP_1 garantendo la permanenza presso la madre in occasione delle corrispettive feste.
Viene fatta salva la possibilità di accordo con la madre per diversi ed ulteriori giorni infrasettimanali
e festivi rispetto a quelli previsti (ivi compresi i recuperi) compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori e gli impegni scolastici, sanitari e ricreativi della minore.
d) Il sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento della figlia CP_1 Pt_1 minore la somma di euro 300,00 (trecento//00) mensili, entro il giorno 10 di ciascun mese, Per_1 somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT famiglie, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie (mediche, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative) sostenute dalla sig.ra Pt_1 nell'interesse della minore come definite dal Protocollo civile in uso presso il Tribunale di Per_1
Vicenza che le parti dichiarano di conoscere.
e) L'Assegno Unico viene percepito integralmente dalla madre, sig.ra . Pt_1
Con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude in data 2.12.2024 per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.10.2023 (d'ora innanzi, anche solo “ ”) ha Parte_1 Pt_1 adito l'intestato ufficio chiedendo la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento della figlia minore nata dalla relazione con (d'ora innanzi, anche solo “ ”). Per_1 CP_1 CP_1
Chiedeva dapprincipio l'affidamento super esclusivo della minore a sé, lamentando una condotta abbandonica e di disinteresse del padre nei confronti della figlia, anche legata alla nuova famiglia dallo stesso creata con la nuova compagna. Oltre alla corresponsione di un assegno di mantenimento per la minore di euro 500,00 mensili.
Con comparsa depositata in data 18.1.2024 si è costituito in giudizio , chiedendo l'accoglimento CP_1 di conclusioni difformi, ovverossia l'affidamento condiviso della minore con assegno di mantenimento contenuto in euro 250,00 mensili;
deduceva l'insussistenza della condotta abbandonica lamentata e la pagina 2 di 3 volontà di intraprendere e riallacciare i rapporti con la minore.
In via provvisoria ed urgente, il Giudice relatore disponeva il collocamento della minore presso la madre con assegno di mantenimento pari ad euro 300,00, oltre all'incarico assegnato ai Servizi Sociali di provvedere al riallaccio del rapporto padre-figlia, oltre alla valutazione circa la capacità genitoriale delle parti ed il miglior regime di affidamento, collocamento e visita per il genitore non collocatario.
Alla successiva udienza del 18.9.2024, avanti il Giudice Relatore, letta la relazione dei Servizi Sociali, le parti chiedevano termine per depositare note scritte congiunte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno raggiunto un accordo nei termini ivi riportati a far parte integrante del verbale d'udienza cartolare del giorno 28 novembre 2024.
Ciò posto, le richieste concordemente formulate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
Invero, nulla osta all'affidamento condiviso della figlia minore, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore.
Le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
Atteso l'esito del giudizio, le spese vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1. DISPONE che il regime di affidamento e mantenimento della minore sia Persona_1 regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati.
2. DICHIARA la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 10.12.2024.
Il Giudice Estensore
Francesca Grassi
Il Presidente
Elena Sollazzo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Elena SOLLAZZO Presidente dott. Biancamaria BIONDO Giudice dott. Francesca GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5203/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PAN NICOLETTA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. PAN NICOLETTA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SERRATI NOEMI CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. SERRATI NOEMI
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni delle parti: come da note conformi depositate per la udienza cartolare del giorno 28 novembre 2024:
“1. La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e vivrà Persona_1 prevalentemente con la madre, mantenendo presso quest'ultima la sua residenza abitativa;
ad entrambi i genitori rimane, pertanto, l'esercizio della responsabilità genitoriale con tutti i diritti e
pagina 1 di 3 doveri che la legge prevede.
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, anche in ragione della sua particolare attività lavorativa che prevede turni diversi ogni settimana, con le seguenti modalità:
a) due fine settimana al mese alternati: o dal venerdì all'uscita di scuola (o comunque dalle ore 16:00) sino a domenica sera, quando riaccompagnerà la figlia a casa entro le ore 20.30 oppure, in base ai turni lavorativi settimanali, dal sabato mattina al lunedì mattina riportandola a scuola;
b) quando non è previsto il fine settimana presso il padre, un pomeriggio infrasettimanale, tendenzialmente nella giornata del giovedì, quando il padre prenderà la figlia minore all'uscita di scuola, ove la riaccompagnerà la mattina successiva;
c) due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive in un periodo da concordare direttamente fra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
sette giorni durante le vacanze natalizie
(comprensivi, alternativamente, un anno del Natale ed il successivo del Capodanno); tre giorni durante le vacanze pasquali (comprensivi, alternativamente, un anno della Pasqua ed il successivo del
Lunedì dell'Angelo), ferme in ogni periodo di vacanza le modalità di cui al punto a).
La figlia trascorrerà col padre la festa del papà ed il compleanno del signor , Per_1 CP_1 garantendo la permanenza presso la madre in occasione delle corrispettive feste.
Viene fatta salva la possibilità di accordo con la madre per diversi ed ulteriori giorni infrasettimanali
e festivi rispetto a quelli previsti (ivi compresi i recuperi) compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori e gli impegni scolastici, sanitari e ricreativi della minore.
d) Il sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento della figlia CP_1 Pt_1 minore la somma di euro 300,00 (trecento//00) mensili, entro il giorno 10 di ciascun mese, Per_1 somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT famiglie, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie (mediche, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative) sostenute dalla sig.ra Pt_1 nell'interesse della minore come definite dal Protocollo civile in uso presso il Tribunale di Per_1
Vicenza che le parti dichiarano di conoscere.
e) L'Assegno Unico viene percepito integralmente dalla madre, sig.ra . Pt_1
Con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude in data 2.12.2024 per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.10.2023 (d'ora innanzi, anche solo “ ”) ha Parte_1 Pt_1 adito l'intestato ufficio chiedendo la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento della figlia minore nata dalla relazione con (d'ora innanzi, anche solo “ ”). Per_1 CP_1 CP_1
Chiedeva dapprincipio l'affidamento super esclusivo della minore a sé, lamentando una condotta abbandonica e di disinteresse del padre nei confronti della figlia, anche legata alla nuova famiglia dallo stesso creata con la nuova compagna. Oltre alla corresponsione di un assegno di mantenimento per la minore di euro 500,00 mensili.
Con comparsa depositata in data 18.1.2024 si è costituito in giudizio , chiedendo l'accoglimento CP_1 di conclusioni difformi, ovverossia l'affidamento condiviso della minore con assegno di mantenimento contenuto in euro 250,00 mensili;
deduceva l'insussistenza della condotta abbandonica lamentata e la pagina 2 di 3 volontà di intraprendere e riallacciare i rapporti con la minore.
In via provvisoria ed urgente, il Giudice relatore disponeva il collocamento della minore presso la madre con assegno di mantenimento pari ad euro 300,00, oltre all'incarico assegnato ai Servizi Sociali di provvedere al riallaccio del rapporto padre-figlia, oltre alla valutazione circa la capacità genitoriale delle parti ed il miglior regime di affidamento, collocamento e visita per il genitore non collocatario.
Alla successiva udienza del 18.9.2024, avanti il Giudice Relatore, letta la relazione dei Servizi Sociali, le parti chiedevano termine per depositare note scritte congiunte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno raggiunto un accordo nei termini ivi riportati a far parte integrante del verbale d'udienza cartolare del giorno 28 novembre 2024.
Ciò posto, le richieste concordemente formulate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
Invero, nulla osta all'affidamento condiviso della figlia minore, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore.
Le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
Atteso l'esito del giudizio, le spese vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1. DISPONE che il regime di affidamento e mantenimento della minore sia Persona_1 regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati.
2. DICHIARA la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 10.12.2024.
Il Giudice Estensore
Francesca Grassi
Il Presidente
Elena Sollazzo
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