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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/06/2025, n. 7112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7112 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
1^ SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa AR De RE, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 29 maggio 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al RG 24422/2024 promossa
DA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco d'Amora e Parte_1
DR NA, presso lo studio dei quali in Milano, via Cino del Duca, n.
5, elegge domicilio, in forza di procura alle liti allegata al ricorso
Ricorrente
CONTRO
con sede legale in Roma (RM), Via Mario Bianchini, n. 60, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in Milano (MI), Viale Zara, n. 58, in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore
Oggetto: diritto di regresso in relazione alla tassazione dovuta per crediti da lavoro risultanti da verbale di conciliazione
Conclusioni: come in atti da intendersi in questa sede integralmente trascritte
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 25.06.2024 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, ha convenuto in giudizio le Parte_1
società in epigrafe per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, per i motivi esposti, il diritto di regresso del Dott. nei confronti Pt_1
della e di per l'effetto, condannare in solido tra Controparte_1 Controparte_2
loro in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento al Dott. CP_2
dell'importo netto di Euro 41.571,88, per le ragioni meglio Parte_1
specificate in premessa, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo. Con vittoria di spese, diritti e onorari di procedimento”.
Al proposito ha rilevato:
-di essere stato assunto, a far data dal 1° dicembre 2009, alle dipendenze di
(poi fusasi per incorporazione inversa in Controparte_3 Controparte_4
la quale ha successivamente mutato la propria denominazione e ragione sociale in con mansioni e qualifica di dirigente;
Controparte_1
-di essere stato licenziato per giustificato motivo oggettivo con lettera del 30 luglio
2019;
-di aver impugnato il suddetto licenziamento con lettera del 1° agosto 2019;
-di aver ottenuto decreto ingiuntivo n. 7653/2019 per il pagamento dell'importo lordo di € 242.172,92 per preavviso, TFR e competenze finali;
-che la società, a seguito della notifica del decreto ingiuntivo avvenuta in data 30 settembre 2019, ha proposto la relativa opposizione (R.G. n. 38296/2019);
-di essersi tempestivamente costituito nel relativo procedimento in data 23 dicembre 2019 e di aver proposto ulteriore ricorso ex art. 414 c.p.c. nei confronti della Società, di del Sig. e del , richiedendo, CP_5 CP_6 Pt_2
anche in via cautelare, il pagamento di diversi importi, a titolo di competenze di fine rapporto, indennità sostitutiva del preavviso, ratei di 13ma e 14ma mensilità, contributi, danni non patrimoniali, rimborso spese;
-che, nelle more dei giudizi R.G. n. 43270/2019 e R.G. n. 32260/2019, al fine di estinguere e definire interamente tutti i rapporti intercorsi tra esso ricorrente, la
Società, e nonché di risolvere le CP_5 CP_6 Pt_2
controversie in essere, all'udienza del 15 giugno 2020, le parti hanno sottoscritto un verbale di conciliazione, nel quale anche la società si è obbligata in CP_2
solido al corretto adempimento delle pattuizioni ivi previste in ordine alla corresponsione dei compensi e della relativa tassazione;
-che, in particolare, al fine di erogare le somme spettanti ai sensi del suddetto verbale di conciliazione al netto delle imposte, tale pagamento veniva effettuato dalla Società tramite l'elaborazione di una busta paga riportante l'importo lordo, dal quale, poi, la Società tratteneva la somma dovuta (o presunta tale) all'Agenzia delle Entrate a titolo di imposte, così corrispondendo ad esso ricorrente il corrispettivo netto;
-che, tuttavia, nella corresponsione dei suddetti importi a titolo di incentivo all'esodo e nell'effettuazione della trattenuta, la Società ha erroneamente applicato l'aliquota contributiva IRPEF del 23% (tassazione ordinaria IRPEF per l'anno 2020), in luogo della corretta aliquota del 39,61% (come emerso dalle buste paga relative all'anno 2020);
-che, a seguito dei suddetti errori, con lettera del 13 ottobre 2023, l'Agenzia delle
Entrate ha ordinato al ricorrente il pagamento dell'importo netto di € 31.666,85, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e sanzioni, corrispondenti al ricalcolo degli importi IRPEF dovuti;
-che dalla differenza tra l'importo totale IRPEF da trattenere e versare nell'anno
2020 a titolo di imposte sulle somme corrisposte ad esso ricorrente a titolo di incentivo all'esodo (pari ad € 75.516,22) e l'importo totale IRPEF effettivamente trattenuto e versato dalla Società (pari ad € 43.849,36), con lettera del 13 ottobre
2023, l'Agenzia delle Entrate ha riscontrato un debito di € 31.666,86 (Euro
75.516,22 - Euro 43.849,36), oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e sanzioni;
-che, in considerazione della mancata trattenuta e conseguente versamento ad delle imposte dovute applicando la corretta aliquota contributiva, compete CP_7
ad esso ricorrente il diritto di regresso nei confronti della società.
2. Nonostante la ritualità della notifica del ricorso, le due società convenute sono rimaste contumaci.
3. All'udienza del 5 febbraio 2025, i procuratori di parte riferivano che al ricorrente era stata notificata una ulteriore comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate in data 8.11.2024, contenente la richiesta di pagamento di ulteriori importi per € 5.402,78, relativi alle rate di cui al verbale di conciliazione corrisposte nell'anno 2021. Ritenuta di natura documentale, la causa, previo deposito di note conclusive, all'udienza del 29 maggio 2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione con deposito di sentenza contestuale nel successivo termine di giorni trenta.
La parte ricorrente, nelle note del 2.05.2025, ha rettificato le proprie conclusioni alla luce delle richieste di specificando di agire in regresso per la somma CP_7
netta di € 46.974,66.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le seguenti motivazioni.
Il diritto di regresso del ricorrente si fonda sul verbale di conciliazione del
15.06.2020 in cui i compensi previsti in suo favore erano al netto delle ritenute di legge.
La società, nell'operare le ritenute sui compensi pattuiti, soggetti a tassazione separata, ha applicato l'aliquota del 23% anziché quella corretta del 39,61%, individuata da Agenzia delle Entrate come l'aliquota media dei due anni precedenti (2018-2019) a quello di percezione degli arretrati (2020).
Ne è derivato un minore versamento delle imposte dovute.
Analogo discorso vale per l'anno 2021, le cui imposte sono state richieste da al ricorrente in qualità di sostituito con lettera del 15.10.2024. CP_7
Alla luce delle evidenziate circostanze è pienamente configurabile il diritto del sostituito ad agire in regresso nei confronti del sostituto inadempiente, che avrebbe dovuto applicare la corretta aliquota prevista per la tassazione separata ex art. 17, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 917 del 1986, con calcolo da effettuarsi sulla base delle buste paga del proprio dipendente.
In caso contrario si verificherebbe una evidente violazione delle pattuizioni contenute nel verbale di conciliazione, poiché gli importi percepiti dal ricorrente subirebbero una decurtazione per opera delle trattenute erariali non versate dal datore di lavoro e sarebbero pertanto inferiori a quelli indicati nel verbale stesso.
Sussiste la responsabilità solidale della in virtù della clausola pattizia di CP_2
cui al punto 5.4 che recita “Quale garanzia dei suddetti obblighi, si obbliga CP_2 in solido con a corrispondere al Dirigente gli importi previsti dal punto CP_1
5.3 che precede nei medesimi termini”.
In conclusione, in accoglimento integrale del ricorso come riformulato nelle conclusioni con note del 2.05.2025, deve essere accertato e dichiarato il diritto di regresso di nei confronti della e di Parte_1 Controparte_1 [...]
con conseguente condanna delle stesse al pagamento in solido, in CP_2
favore del predetto ricorrente, dell'importo netto di Euro 46.974,66, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022 (fase introduttiva, di studio e decisionale).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso RG 24422/2024 proposto da ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così Parte_1
provvede:
-in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di regresso di Parte_1
nei confronti della e di e per l'effetto
[...] Controparte_1 Controparte_2
condanna le anzidette società in solido al pagamento, in favore del predetto dell'importo netto di Euro 46.974,66, oltre agli interessi legali e Pt_1
rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo;
-condanna le società convenute in solido al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi € 3500,00 a titolo di compensi professionali oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza.
Roma 29 maggio 2025 Il Giudice
AR De RE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
1^ SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa AR De RE, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 29 maggio 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al RG 24422/2024 promossa
DA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco d'Amora e Parte_1
DR NA, presso lo studio dei quali in Milano, via Cino del Duca, n.
5, elegge domicilio, in forza di procura alle liti allegata al ricorso
Ricorrente
CONTRO
con sede legale in Roma (RM), Via Mario Bianchini, n. 60, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in Milano (MI), Viale Zara, n. 58, in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore
Oggetto: diritto di regresso in relazione alla tassazione dovuta per crediti da lavoro risultanti da verbale di conciliazione
Conclusioni: come in atti da intendersi in questa sede integralmente trascritte
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 25.06.2024 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, ha convenuto in giudizio le Parte_1
società in epigrafe per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, per i motivi esposti, il diritto di regresso del Dott. nei confronti Pt_1
della e di per l'effetto, condannare in solido tra Controparte_1 Controparte_2
loro in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento al Dott. CP_2
dell'importo netto di Euro 41.571,88, per le ragioni meglio Parte_1
specificate in premessa, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo. Con vittoria di spese, diritti e onorari di procedimento”.
Al proposito ha rilevato:
-di essere stato assunto, a far data dal 1° dicembre 2009, alle dipendenze di
(poi fusasi per incorporazione inversa in Controparte_3 Controparte_4
la quale ha successivamente mutato la propria denominazione e ragione sociale in con mansioni e qualifica di dirigente;
Controparte_1
-di essere stato licenziato per giustificato motivo oggettivo con lettera del 30 luglio
2019;
-di aver impugnato il suddetto licenziamento con lettera del 1° agosto 2019;
-di aver ottenuto decreto ingiuntivo n. 7653/2019 per il pagamento dell'importo lordo di € 242.172,92 per preavviso, TFR e competenze finali;
-che la società, a seguito della notifica del decreto ingiuntivo avvenuta in data 30 settembre 2019, ha proposto la relativa opposizione (R.G. n. 38296/2019);
-di essersi tempestivamente costituito nel relativo procedimento in data 23 dicembre 2019 e di aver proposto ulteriore ricorso ex art. 414 c.p.c. nei confronti della Società, di del Sig. e del , richiedendo, CP_5 CP_6 Pt_2
anche in via cautelare, il pagamento di diversi importi, a titolo di competenze di fine rapporto, indennità sostitutiva del preavviso, ratei di 13ma e 14ma mensilità, contributi, danni non patrimoniali, rimborso spese;
-che, nelle more dei giudizi R.G. n. 43270/2019 e R.G. n. 32260/2019, al fine di estinguere e definire interamente tutti i rapporti intercorsi tra esso ricorrente, la
Società, e nonché di risolvere le CP_5 CP_6 Pt_2
controversie in essere, all'udienza del 15 giugno 2020, le parti hanno sottoscritto un verbale di conciliazione, nel quale anche la società si è obbligata in CP_2
solido al corretto adempimento delle pattuizioni ivi previste in ordine alla corresponsione dei compensi e della relativa tassazione;
-che, in particolare, al fine di erogare le somme spettanti ai sensi del suddetto verbale di conciliazione al netto delle imposte, tale pagamento veniva effettuato dalla Società tramite l'elaborazione di una busta paga riportante l'importo lordo, dal quale, poi, la Società tratteneva la somma dovuta (o presunta tale) all'Agenzia delle Entrate a titolo di imposte, così corrispondendo ad esso ricorrente il corrispettivo netto;
-che, tuttavia, nella corresponsione dei suddetti importi a titolo di incentivo all'esodo e nell'effettuazione della trattenuta, la Società ha erroneamente applicato l'aliquota contributiva IRPEF del 23% (tassazione ordinaria IRPEF per l'anno 2020), in luogo della corretta aliquota del 39,61% (come emerso dalle buste paga relative all'anno 2020);
-che, a seguito dei suddetti errori, con lettera del 13 ottobre 2023, l'Agenzia delle
Entrate ha ordinato al ricorrente il pagamento dell'importo netto di € 31.666,85, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e sanzioni, corrispondenti al ricalcolo degli importi IRPEF dovuti;
-che dalla differenza tra l'importo totale IRPEF da trattenere e versare nell'anno
2020 a titolo di imposte sulle somme corrisposte ad esso ricorrente a titolo di incentivo all'esodo (pari ad € 75.516,22) e l'importo totale IRPEF effettivamente trattenuto e versato dalla Società (pari ad € 43.849,36), con lettera del 13 ottobre
2023, l'Agenzia delle Entrate ha riscontrato un debito di € 31.666,86 (Euro
75.516,22 - Euro 43.849,36), oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e sanzioni;
-che, in considerazione della mancata trattenuta e conseguente versamento ad delle imposte dovute applicando la corretta aliquota contributiva, compete CP_7
ad esso ricorrente il diritto di regresso nei confronti della società.
2. Nonostante la ritualità della notifica del ricorso, le due società convenute sono rimaste contumaci.
3. All'udienza del 5 febbraio 2025, i procuratori di parte riferivano che al ricorrente era stata notificata una ulteriore comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate in data 8.11.2024, contenente la richiesta di pagamento di ulteriori importi per € 5.402,78, relativi alle rate di cui al verbale di conciliazione corrisposte nell'anno 2021. Ritenuta di natura documentale, la causa, previo deposito di note conclusive, all'udienza del 29 maggio 2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione con deposito di sentenza contestuale nel successivo termine di giorni trenta.
La parte ricorrente, nelle note del 2.05.2025, ha rettificato le proprie conclusioni alla luce delle richieste di specificando di agire in regresso per la somma CP_7
netta di € 46.974,66.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le seguenti motivazioni.
Il diritto di regresso del ricorrente si fonda sul verbale di conciliazione del
15.06.2020 in cui i compensi previsti in suo favore erano al netto delle ritenute di legge.
La società, nell'operare le ritenute sui compensi pattuiti, soggetti a tassazione separata, ha applicato l'aliquota del 23% anziché quella corretta del 39,61%, individuata da Agenzia delle Entrate come l'aliquota media dei due anni precedenti (2018-2019) a quello di percezione degli arretrati (2020).
Ne è derivato un minore versamento delle imposte dovute.
Analogo discorso vale per l'anno 2021, le cui imposte sono state richieste da al ricorrente in qualità di sostituito con lettera del 15.10.2024. CP_7
Alla luce delle evidenziate circostanze è pienamente configurabile il diritto del sostituito ad agire in regresso nei confronti del sostituto inadempiente, che avrebbe dovuto applicare la corretta aliquota prevista per la tassazione separata ex art. 17, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 917 del 1986, con calcolo da effettuarsi sulla base delle buste paga del proprio dipendente.
In caso contrario si verificherebbe una evidente violazione delle pattuizioni contenute nel verbale di conciliazione, poiché gli importi percepiti dal ricorrente subirebbero una decurtazione per opera delle trattenute erariali non versate dal datore di lavoro e sarebbero pertanto inferiori a quelli indicati nel verbale stesso.
Sussiste la responsabilità solidale della in virtù della clausola pattizia di CP_2
cui al punto 5.4 che recita “Quale garanzia dei suddetti obblighi, si obbliga CP_2 in solido con a corrispondere al Dirigente gli importi previsti dal punto CP_1
5.3 che precede nei medesimi termini”.
In conclusione, in accoglimento integrale del ricorso come riformulato nelle conclusioni con note del 2.05.2025, deve essere accertato e dichiarato il diritto di regresso di nei confronti della e di Parte_1 Controparte_1 [...]
con conseguente condanna delle stesse al pagamento in solido, in CP_2
favore del predetto ricorrente, dell'importo netto di Euro 46.974,66, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022 (fase introduttiva, di studio e decisionale).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso RG 24422/2024 proposto da ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così Parte_1
provvede:
-in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di regresso di Parte_1
nei confronti della e di e per l'effetto
[...] Controparte_1 Controparte_2
condanna le anzidette società in solido al pagamento, in favore del predetto dell'importo netto di Euro 46.974,66, oltre agli interessi legali e Pt_1
rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo;
-condanna le società convenute in solido al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi € 3500,00 a titolo di compensi professionali oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza.
Roma 29 maggio 2025 Il Giudice
AR De RE