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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 06/06/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.540 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Parte_1 dello Stato di Palermo
- Appellante - C O N T R O
rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Maria Guerra e Controparte_1
Paolo Guerra
- Appellati -
All'udienza del 22/05/2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palermo il 17.12.2021 CP_1
- nella qualità di Carabiniere in congedo riconosciuto Vittima del Dovere
[...] equiparato ex art. 1, comma 564, L. 266/2005 (per avere contratto un'infermità in conseguenza di un atto intimidatorio verificatosi nella notte del 24 agosto 2008, consistente nell'esplosione di colpi d'arma da fuoco all'indirizzo della Caserma ove svolgeva servizio) - chiedeva la parziale disapplicazione sia del Decreto del Ministero dell'Interno n.559/C/3/E/8/CC/1407/S.E. del 10.5.2021, nella parte in cui la rivalutazione monetaria sulla speciale elargizione era stata erroneamente quantificata dalla data dell'evento invalidante (agosto 2008) anziché dall'1.1.2003, sia il decreto n.559/C/3/E/8/CC/1407/A.V. del 10.5.2021 nella parte in cui lo stesso Dicastero gli aveva concesso l'assegno vitalizio mensile previsto dall'art. 2, L 407/98, nella originaria misura di € 258,23, invece di erogarlo in € 500,00, come previsto dalla modifica apportata dall'art. 4, comma 238, L 350/2003. Rassegnava il ricorrente le seguenti conclusioni: - “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in parziale accoglimento dei provvedimenti impugnati, accogliere il ricorso e per lo effetto, riconoscere e dichiarare il diritto del ricorrente:
- alla riliquidazione della speciale elargizione con applicazione della rivalutazione monetaria calcolata dall'1.1.2003, con ogni conseguente obbligo del convenuto di erogare le differenze Parte_1 ancora dovute pari ad € 12.628,00, maggiorate degli interessi legali;
- all'assegno vitalizio nell'importo di € 500,00 al mese, debitamente perequato ed esente da imposte, con ogni conseguente liquidazione delle differenze dovute a tale titolo a decorrere da 25.8.2008, maggiorati degli interessi legali”. L'adito Tribunale, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n.1565/2023 pubblicata in data 9 maggio 2023, in accoglimento del ricorso, condannava il
[...]
: Parte_1
- al pagamento in favore di della somma di € 12.628,00 a titolo Controparte_1 di rivalutazione monetaria sulla speciale elargizione, oltre interessi come per legge;
- a rideterminare l'assegno vitalizio in € 500,00 fin dal suo riconoscimento ed al pagamento delle consequenziali differenze economiche arretrate, oltre accessori come per legge. Osservava il Tribunale, pedissequamente riprendendo il percorso motivazione adottato dalla Corte di Appello di Milano nella sentenza n.388/2023, che il diritto alla rivalutazione automatica della speciale elargizione, previsto dall'art. 8 della legge istitutiva del beneficio (L. n. 302/1990), per effetto della sua estensione alle vittime del dovere, non può che essere pienamente parificato a quello già riconosciuto in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, atteso che l'applicazione di un meccanismo perequativo difforme potrebbe portare ad effetti opposti, creando una disparità di trattamento ingiustificata;
di conseguenza la rivalutazione andrebbe calcolata con decorrenza dal 1°.01.2003, stante il tenore della norma che ne aveva elevato l'importo ad
€ 200.000,00 per gli eventi successivi a tale data, e non invece dall'entrata in vigore della L. n. 222/2007 (che ne aveva disposto l'estensione alle vittime del dovere), né (come aveva chiesto il Ministero in via subordinata) dall'entrata in vigore della legge n. 369/2003 (14.01.2004) ovvero dal 26.08.2004, data di entrata in vigore della L. n. 206/2004. Per la riforma di questa sentenza ha interposto appello il , con Parte_1 ricorso depositato il 7.6.2023. L'appellato in epigrafe ha resistito al gravame. All'udienza del 22/05/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI Con l'interposto gravame, l'appellante si duole che il Tribunale abbia erroneamente interpretato la norma di cui all'art. 2 comma 1 del D.L. n. 337/2003, conv. in L. n. 369/2003 (“
1. Per gli eventi successivi alla data del 1° gennaio 2003, le speciali elargizioni di cui agli articoli 1, 4 e 8 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, […] sono elevate ad euro 200.000”), ritenendo di ricavare dal suo tenore letterale il dies a quo dal quale far decorrere la rivalutazione della speciale elargizione;
deduce, infatti, che il riferimento al 1° gennaio 2003 non riguardava la data in cui era stato stabilito il nuovo importo nominale della speciale elargizione, ma quella degli eventi che davano titolo all'attribuzione di siffatto beneficio nel più alto importo in essa precisato (€200.000,00 anziché € 150.000,00, dovuto per gli eventi verificatisi prima della data suddetta); la norma non aveva inciso, invece, sul diritto alla rivalutazione automatica, che continuava a decorrere, per gli eventi anteriori al 1° gennaio 2003, dalla legge del 1990 e per quelli successivi (per i quali la novella aveva introdotto un diverso e più alto beneficio, dalla data della sua entrata in vigore, quindi dal 14.01.2004 o, al più, da quella di promulgazione del decreto legge, poi in essa convertito con modificazioni). Soggiunge il che, successivamente, era sopravvenuta la L. 206/2004 che Parte_1 aveva dato una disciplina organica alla materia, riconoscendo la speciale elargizione di cui alla L. n. 302/1990 (nel nuovo importo di € 2.000,00 per punto di invalidità, sino ad un importo massimo di € 200.000,00) a tutte le vittime del terrorismo, indipendentemente dalla data di verificazione dell'evento; deduce che tale innovazione imponeva di ritenere spettante, in favore della suddetta platea di beneficiari, la rivalutazione dalla data di entrata in vigore della legge stessa;
per lo stesso motivo, in forza della successiva estensione del beneficio de quo alle vittime del dovere, la rivalutazione in loro favore doveva riconoscersi a decorrere dall'entrata in vigore di tale ultimo intervento normativo (art. 34 D.L. n. 159/2007, conv. con modificazioni nella L. n. 222/2007, entrata in vigore il 1°.12.2007), così come già affermato dalla sezione consultiva del Consiglio di Stato con parere n. 1380/2011; diversamente opinando, prosegue il , si sarebbe ottenuto l'effetto di Parte_1 attribuire alle vittime del dovere un accessorio (rivalutazione) per un periodo in cui non era ancora sorto per loro il relativo diritto alla sorte capitale;
in subordine chiede che la rivalutazione venga riconosciuta a decorrere dal 26.08.2004, data di entrata in vigore della L. n. 206/2004, in misura pari a quanto viene riconosciuto alle vittime del terrorismo, cui detta legge ha riconosciuto il beneficio de quo. In via del tutto preliminare al fine di delimitare il thema decidendum è opportuno ricordare che i motivi di appello concorrono a determinare l'oggetto del relativo giudizio e, per questo, incidono sullo stesso esercizio del potere di impugnazione, non potendosi considerare proposti all'esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati in concreto oggetto di specifiche censure nell'atto di appello ed incorrendo nel vizio di ultrapetizione il giudice del gravame che estenda il proprio esame a parti della decisione di primo grado che, pur genericamente investite dall'impugnazione in toto della sentenza, non siano state specificatamente censurate (Cass.20.11.2004, n.22473, Cass. 25.05.2001, n.7113; Cass. S.U. 20.01.1992, n.666). L'effetto devolutivo dell'appello è, dunque, fissato dai motivi di impugnazione, nel senso che, quando dalle ragioni del gravame il thema decidendum risulti limitato ad una parte soltanto dell'oggetto originario della controversia, le statuizioni del giudice di appello non possono estendersi, senza violare il principio del tantum devolutum quantum appellatum, a punti non compresi neppure implicitamente nel tema del dibattito. Ne deriva l'onere dell'appellante di censurare con l'atto di appello ciascuna delle ragioni della decisione (Cass. 24.03.2006, n.6630; Cass. 23.07.2002, n.10734). In adesione a tale condivisibile assunto giurisprudenziale ed alla luce di una mera lettura dell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado è agevole constatare come la difesa del non muova alcuna censura a quel punto della decisione, Parte_1 passato pertanto in autorità di cosa giudicata, nel quale il Tribunale ha rideterminato l'assegno vitalizio in €500,00 fin dal suo riconoscimento ed al pagamento delle consequenziali differenze economiche arretrate, oltre accessori come Così delimitato il tema di indagine, l'appello è in parte fondato. Ripercorrendo in breve il progressivo formarsi della disciplina di riferimento, giova ricordare che la norma istitutiva del beneficio della c.d. “speciale elargizione” è l'art.1 della L.302/90, che ha previsto: “… a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi, è corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale”. Il successivo art. 8 ha disposto che le elargizioni ivi previste sono soggette ad una automatica rivalutazione annuale fino alla data della corresponsione in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e sono esenti dall'IRPEF. Il DL n.337/03 ha disposto (all'art. 2, comma 1) che per gli eventi successivi alla data del 1.01.2003 (anche) la speciale elargizione di cui alla L. n. 302/1990 è elevata ad euro 200.000,00; in sede di conversione (in L. n. 369/2003, entrata in vigore il 13.01.2004), sono stati aggiunti i seguenti commi: “
1-bis. Ai civili, cittadini italiani, che per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui al comma 1 (attentati di Nassiriya del 12.11.2003 e di del 15.11.2003) abbiano riportato una invalidità permanente, si applicano le Per_1 disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni. Qualora l'invalidità permanente risulti non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa si applicano, altresì, le disposizioni di cui al citato articolo 2 della legge n. 407 del 1998. 1-ter. Per gli eventi indicati al comma 1-bis, la misura di ogni punto percentuale di invalidità riscontrata ai sensi del citato articolo 1 della legge n. 302 del 1990, in relazione alla diminuita capacità lavorativa, è elevata a 2.000 euro, per un importo massimo erogabile di 200.000 euro". Nell'ottica di dare una disciplina unitaria e sistematica alla materia in argomento, sin a quel momento regolata da interventi normativi frammentari, la L. n.206/2004 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice), entrata in vigore il 26.08.2004, ha anzitutto disposto l'applicazione delle disposizioni in essa contenute “a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti. Ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico.” Tra gli altri benefici assistenziali in essa previsti, all'art. 5 comma 1° è stata ripresa
“l'elargizione di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990 n., 302 e successive modificazioni”, precisandosi che la stessa “è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale”. La L. n.206/04, dunque, non si è limitata ad un mero rinvio ricettizio della normativa precedente, disponendo piuttosto l'applicazione in via generalizzata a tutti i soggetti appartenenti alle categorie indicate all'art.1 (ed agli eventi indicati all'art.15), di un beneficio che, seppur già previsto nell'ordinamento sin dal 1990, è stato nuovamente determinato, ex nunc, nel suo importo nominale. Va aggiunto che, a norma dell'art.1 comma 2 della stessa legge, per quanto non espressamente in essa previsto “si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, nonché l'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del comma 6.” Sicché, non avendo disposto alcunché in proposito, resta salva la disposizione di cui all'art.8 della L. n.302/1990 che prevede la rivalutazione automatica della speciale elargizione. Dal combinato disposto di tali disposizioni si ricava, dunque, che il beneficio in discorso consta di due componenti: quella in capitale (€ 200.000,00, ex L. n.206/2004) e quella rivalutativa (annuale fino alla data della corresponsione in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, ex art.8 L. n.302/1990); intento del legislatore è quello di modellare il beneficio attualizzandone l'importo anno per anno a tutela del beneficiario, che conserva così invariato il potere di acquisto. Alla stregua di tale ricostruzione del quadro normativo di riferimento ritiene la Corte che la speciale elargizione di cui al citato art.5 L. n.206/2004 vada riconosciuta, in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice,“nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale”, con l'aggiunta della rivalutazione automatica prevista dall'art. 8 della L. n. 302/1990, quest'ultima calcolata a decorrere dall'entrata in vigore della stessa L. n. 206/2004 che ne ha ex novo stabilito l'importo nominale. Orbene - e venendo alla questione qui dibattuta -, il medesimo beneficio è stato successivamente esteso alle vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564 della L. n.266/05 ovvero ai familiari superstiti;
tale estensione, già preannunciata in via programmatica dalla medesima legge mediante lo stanziamento delle risorse a ciò necessarie, è stata tuttavia attuata solo con l'art. 34 del DL n.159/07, come convertito in L. n.222/2007 il quale ha disposto: “1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206”. Nell'ambito di tale estensione, ed in virtù del rinvio ricettizio operato dalla norma di nuovo conio con riferimento all'art.5 della L. n.206/2004, alle vittime del dovere, loro equiparati, e familiari superstiti, è dovuto, quindi, il medesimo importo che spetta alle vittime del terrorismo ex art. 5 L. n. 206/2004, comprensivo sia della componente in capitale (determinata nominalmente alla data di entrata in vigore della medesima legge) che di quella rivalutativa, calcolata con la medesima decorrenza: il che è pienamente in linea con l'intento univoco del legislatore, già menzionato, di totale equiparazione tra vittime della criminalità e del terrorismo e vittime del dovere, ferma per entrambe la tutela della conservazione del potere di acquisto mediante la corresponsione del beneficio nel suo valore attuale. È quanto, peraltro, hanno affermato le Sezioni Unite della Suprema Corte con riguardo all'assegno vitalizio di cui alla L. n. 350/2003, in relazione al quale è stato enunciato il seguente principio: “l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile previsto in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati è uguale a quello dell'analogo assegno attribuibile alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed essendo tale conclusione l'unica conforme al principio di razionalità- equità di cui all'art. 3 della Costituzione, come risulta dal "diritto vivente" rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria” (Cass. SS.UU. n. 7761/2017). Tale ratio perequatrice impone, dunque, di individuare, per le due categorie, uno stesso dies a quo dal quale calcolare la rivalutazione della speciale elargizione;
momento che, ritiene questo Collegio, debba individuarsi nella data di entrata in vigore della L. n. 206/2004 (26.08.2004), poiché è questo il momento in cui è stato ex novo istituito, nel suo importo nominale, il suddetto beneficio, non rilevando il fatto che esso sia stato esteso a favore delle vittime del dovere solo in un momento successivo. Non può, invece, rilevare la data di entrata in vigore della legge n.369/2003, atteso che la successiva legge n. 222/2007 non fa rinvio ad essa, quanto, piuttosto, alla prestazione ridefinita dall'art. 5 della L. n. 206/2004; né, d'altro canto, può ravvisarsi in tale interpretazione alcuna violazione del principio dell'irretroattività della legge, dal momento che, nell'estendere il beneficio nel senso sopra delineato, la L. n. 222/2007 ha semplicemente attualizzato l'importo della speciale elargizione al momento della sua estensione. Ciò posto, deve ancora evidenziarsi che il criterio di rivalutazione automatica dettato dall'art. 8 della L. n. 302/1990, come detto qui applicabile, esige di fare riferimento alla misura determinata dal “tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT”; ciò significa che, fissato al 26.08.2004 il valore nominale dell'indennità spettante, la stessa andrà rivalutata - a decorrere da tale momento - tenendo conto, per tutti gli anni successivi, del tasso di inflazione rilevato l'anno precedente a ciascuno di essi. La sentenza gravata va pertanto parzialmente riformata, dovendosi rideterminare, secondo gli indici del tasso di inflazione rilevati dall'ISTAT, la somma dovuta dal Parte_1 in favore dell'appellato a titolo di rivalutazione monetaria, decorrente dal 26.08.2004 sino al momento dell'intervenuto pagamento, in €9.184,00 (ammontando l'intero importo per rivalutazione, tenuto conto della nuova decorrenza rispetto a quella indicata in sentenza, ad € 101.106,00, dal quale va detratta la somma di € 91.922,00, già pagata a tale titolo). Stante l'esito complessivo della lite ed il parziale accoglimento dell'appello, si ritiene equa l'integrale compensazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n.1565/2023 pronunciata dal Tribunale di Palermo G.L. il 9 maggio 2023, ridetermina l'importo oggetto di condanna del in favore di nella minor somma Parte_1 Controparte_1 di euro 9.184,00 oltre interessi nella misura legale decorrenti dal 24.01.2022 al soddisfo. Conferma nel resto la sentenza. Compensa le spese del presente grado. Così deciso in Palermo il 22 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Claudio Antonelli Cinzia Alcamo