Articolo 2 della Legge 5 luglio 1961, n. 564
Articolo 1Articolo 3
Versione
2 agosto 1961
Art. 2.
IL Governo e' delegato a procedere, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla attribuzione dei posti aumentati alle piante organiche degli uffici giudiziari, tenendo conto delle esigenze dei vari uffici.
Entrata in vigore il 2 agosto 1961