Art. 2.
IL Governo e' delegato a procedere, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla attribuzione dei posti aumentati alle piante organiche degli uffici giudiziari, tenendo conto delle esigenze dei vari uffici.
IL Governo e' delegato a procedere, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla attribuzione dei posti aumentati alle piante organiche degli uffici giudiziari, tenendo conto delle esigenze dei vari uffici.