Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 07/04/2026, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01043/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00172/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 172 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Mazzola e Pierfrancesco Saltari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del Decreto del 25.11.2024, emesso dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, protocollo mittente -OMISSIS-, con il quale il ricorrente veniva sospeso disciplinarmente dall’impiego per mesi 2 (due);
- di tutti gli atti del procedimento disciplinare, oltre che di tutti gli altri provvedimenti connessi, collegati, presupposti e conseguenziali.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
-del Decreto del -OMISSIS-, emesso dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, con il quale veniva stabilita “ la detrazione di anzianità assoluta dal 6 gennaio 2020 al 6 marzo 2020” ”, in collegamento con la sanzione della sospensione disciplinare dall’impiego per mesi due inflitta con provvedimento del 22.11.2024;
- di ogni ulteriore atto connesso, collegato, presupposto e conseguenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa RI RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo, il ricorrente, luogotenente dell’Aeronautica Militare, ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero della Difesa gli ha irrogato la sanzione disciplinare della sospensione dall’impiego per due mesi con la seguente motivazione “ Sottoufficiale -OMISSIS-veniva sottoposti a drug test presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica Militare, -OMISSIS-. Tale condotta risulta fortemente censurabile sotto l’aspetto disciplinare, in quanto in netto contrasto con i doveri inerenti al giuramento prestato, al grado rivestito, al senso di responsabilità, alla formazione militare, nonché con il contegno esemplare che ogni militare deve tenere in qualsiasi circostanza a salvaguardia del prestigio dell’Istituzione cui appartiene. In particolare, risulta violato il dovere di conservare integre le proprie capacità fisiche e psichiche, astenendosi dall’uso di sostanze idonee ad alterarne l’equilibrio”.
Avverso tale provvedimento, il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di diritto:
I) Illegittimità per violazione dell’art. 1392, co. 2 del d.lgs n. 66/2010 – violazione dell’art. 1398 del d.lgs n. 66/2010 - illegittimità per violazione dei termini del procedimento - perenzione del potere disciplinare
II) Illegittimità per violazione dell’art. 1355 d. lgs. 66/2010 - violazione del principio di proporzionalità – illogicità - violazione dell’art. 3 della l. n. 241/90, vizio di motivazione – vizio di trasparenza – arbitrarietà”.
III) Violazione del principio di specificità della contestazione degli addebiti – non corrispondenza tra contestazione e violazione sanzionata – vizio di istruttoria – vizio di motivazione – violazione del diritto al contraddittorio, di difesa e di partecipazione al procedimento.
2. Con successivo atto per motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato il decreto del -OMISSIS-, con cui l’Amministrazione, in conseguenza della sanzione disciplinare della sospensione, ha disposto la detrazione della sua anzianità di servizio per il periodo dal 6 gennaio 2020 al 6 marzo 2020.
A sostegno del gravame ha dedotto i seguenti motivi:
I) Illegittimità dell’atto impugnato per vizi propri: violazione degli artt. 858, 885, 1357 e 1379 del d. lgs. 66/2010 - illogicità – violazione dell’art. 3 della l. n. 241/90 - vizio di motivazione – vizio di trasparenza – arbitrarietà – contraddittorietà – violazione del principio di irretroattività delle sanzioni disciplinari e dei relativi effetti
II), III) e IV) “ Illegittimità derivata” .
3. Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, chiedendo il rigetto di entrambi i gravami in quanto infondati.
4. All’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati e vanno respinti per le ragioni di seguito illustrate.
5.1. Con il primo motivo, parte ricorrente contesta la tardività del procedimento disciplinare, sostenendo che la contestazione degli addebiti sarebbe avvenuta oltre il termine di 60 giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari, previsto dall'art. 1392, comma 2, del D.Lgs. n. 66/2010 (C.O.M.). Secondo la tesi del ricorrente, tali accertamenti si sarebbero conclusi in data 07.02.2024, con la ricezione dell’esito delle controanalisi.
Il motivo non è meritevole di favorevole considerazione, atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la conclusione degli accertamenti preliminari non può farsi coincidere con la mera acquisizione del risultato del test di conferma.
Osserva il Collegio che l’art. 1392 C.O.M., rubricato ‘ Termini del procedimento disciplinare di stato’ , prevede precise tempistiche per lo svolgimento del procedimento, diverse a seconda che l’azione disciplinare scaturisca da procedimento penale oppure da grave illecito disciplinare, come nella specie. Per quanto di interesse nel presente giudizio, il secondo comma dell’art. 1392 C.O.M. prevede che “ Il procedimento disciplinare di stato a seguito di infrazione disciplinare deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all’incolpato entro 60 giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari, espletati dall’autorità competente, nei termini previsti dagli articoli 1040, comma 1, lettera d), numero 19 e 1041, comma 1, lettera s), numero 6 del regolamento ” e, a sua volta, i citati artt. 1040, comma 1, lett. d), n. 19 e 1041, comma 1, lett. s), n. 6, del D.P.R. n. 90/2010, dispongono che gli accertamenti preliminari di stato debbano concludersi entro “ 180 giorni dalla conoscenza del fatto da parte dell’autorità competente ”.
Sulla base del combinato disposto delle disposizioni richiamate, l’autorità competente ha a disposizione 180 giorni per eseguire gli accertamenti preliminari e, dopo averli conclusi, deve procedere alla contestazione degli addebiti all’interessato entro il termine di 60 giorni.
Premesso il quadro normativo di riferimento, al fine di individuare il momento di conclusione della fase degli accertamenti preliminari, che costituisce dies a quo per il computo dei 60 giorni entro cui procedere alla contestazione degli addebiti, occorre richiamare il consolidato indirizzo della giurisprudenza secondo cui la fase degli accertamenti preliminari si ritiene conclusa con la decisione dell’autorità competente di avviare l’inchiesta formale (cfr per tutte Cons. Stato, sez. II, 25.07.2025 n. 6653 e giurisprudenza ivi richiamata secondo cui “ Tale conclusione risulta ormai consolidata nella giurisprudenza del Consiglio di Stato (la successiva sentenza della sezione n. 9372 del 21 novembre 2024 afferma che «la conclusione degli accertamenti preliminari è integrata con l’ordine di inchiesta formale ”, così come il parere della sezione I n. 22 del 13 gennaio 2025 ha rilevato che in quel caso “ l’inchiesta formale è stata disposta il [omissis], data del termine degli accertamenti preliminari e dies a quo per il computo dei 60 giorni per contestare gli addebiti») e accolta anche dai giudici di primo grado (T.a.r. Lazio, 26 febbraio 2024, n. 3781).”).
Ciò chiarito, rileva il Collegio che il procedimento in questione si è concluso nel rispetto dei termini previsti dalla normativa richiamata, atteso che la conclusione degli accertamenti preliminari (ex art. 1041, co. 1, lett. s), n. 6), del D.P.R. n. 90/2010) è coincisa con l’adozione dell’atto del 17 aprile 2024, con il quale il Comando Squadra Aerea ha disposto l’apertura di un’inchiesta formale nei confronti del ricorrente, con la nomina dell’Ufficiale Inquirente.
Il procedimento disciplinare di stato “ a seguito di infrazione disciplinar e” è stato poi ritualmente avviato mediante la contestazione degli addebiti in data 7 maggio 2024, nel rispetto di quanto prescritto dal co. 2 del citato art. 1392 (60 giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari).
5.2. Con il secondo motivo, parte ricorrente sostiene che la sanzione inflitta sarebbe sproporzionata e illogica, in violazione dell'art. 1355 C.O.M., non avendo l'Amministrazione tenuto conto delle circostanze attenuanti quali l'ottima carriera del militare e l'assenza di precedenti.
Anche tale motivo è infondato.
In proposito è stato evidenziato, con particolare riguardo alle sanzioni disciplinari in ambito militare, come “ la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all’applicazione di una sanzione disciplinare costituisce espressione di discrezionalità amministrativa …”, chiarendo sul punto che “… le norme relative al procedimento disciplinare sono necessariamente comprensive di diverse ipotesi e, pertanto, spetta all'Amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l’infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità ”, con l’ulteriore precisazione che “ Le valutazioni in ordine al convincimento sulla gravità delle infrazioni e alla conseguente sanzione da infliggere sono dunque connotate da amplissima discrezionalità: ciò in considerazione degli interessi pubblici che devono essere attraverso tale procedimento tutelati ” (in tal senso Cons. St., sez. II, 21 agosto 2023, n. 7886; Cons. St., sez. II, 30 marzo 2022, n. 2337).
Dalla ricostruzione della natura del potere esercitato dall’Amministrazione in sede disciplinare discende, sul piano della delimitazione del sindacato giudiziale sui relativi atti, in quanto espressivi di ampia discrezionalità amministrativa, che “… il provvedimento disciplinare sfugge ad un pieno sindacato di legittimità del giudice, il quale non può sostituire le proprie valutazioni a quelle operate dall'Amministrazione, salvo che queste ultime siano inficiate da travisamento dei fatti, evidente sproporzionalità o qualora il convincimento non risulti formato sulla base di un processo logico e coerente ovvero sia viziato da palese irrazionalità … ” (in tal senso Cons. St., sez. II, 31 marzo 2023, n. 3326; Cons. St. sez. II, 27 giugno 2022, n. 5261), ovvero “… nelle ipotesi in cui risulti abnorme o illogico in rapporto alle risultanze dell’istruttoria” (Cons. St., sez. II, 9 dicembre 2022, n. 10804; sez. II, 18 luglio 2022, n. 6182).
Ciò premesso, ad avviso del Collegio, l'Amministrazione ha correttamente ritenuto che l'assunzione di sostanze stupefacenti da parte di un militare, anche se avvenuta fuori dal servizio, costituisca una grave violazione dei doveri attinenti allo status e al grado rivestito, idonea a ledere il prestigio e l'immagine delle Forze Armate. L'Amministrazione ha, peraltro, irrogato una sanzione (due mesi di sospensione) ben al di sotto del massimo edittale previsto, dimostrando di aver ponderato la gravità del fatto con gli altri elementi individuali e di servizio del militare, operando una scelta che non appare né manifestamente illogica, né sproporzionata.
5.3. Con il terzo motivo, si lamenta la violazione del principio di specificità della contestazione.
La doglianza è priva di pregio.
Il fatto materiale posto a fondamento del procedimento disciplinare – l'accertata positività ai cannabinoidi – è rimasto identico e ben definito in ogni fase procedimentale, dalla contestazione iniziale alla sanzione finale. La differente formulazione linguistica ("potrebbe essere stato violato" nell'atto di avvio, rispetto a "risulta violato" nel decreto sanzionatorio) rappresenta una fisiologica evoluzione procedimentale, passando da un'ipotesi di addebito a un accertamento di responsabilità all'esito dell'istruttoria. Tale discrasia non ha in alcun modo compromesso il diritto di difesa del ricorrente, il quale è stato messo in condizione di comprendere pienamente l'addebito e di articolare le proprie difese sul fatto specifico contestatogli, come in effetti ha fatto.
6. Vanno, infine, respinti i motivi aggiunti.
L'infondatezza delle censure di illegittimità derivata discende logicamente dalla reiezione dei motivi del ricorso principale avverso il provvedimento sanzionatorio presupposto.
Quanto al vizio proprio di presunta violazione del principio di irretroattività, si osserva che il provvedimento di detrazione dell'anzianità non ha natura sanzionatoria, né efficacia retroattiva.
Esso costituisce un atto meramente dichiarativo e vincolato, con cui l'Amministrazione procede alla "ricostruzione della carriera" del militare in applicazione dell'art. 858 del C.O.M.
La sospensione dal servizio comporta, per legge, un periodo di non computabilità ai fini dell'anzianità. L'operazione contestata consiste, quindi, in una semplice rimodulazione dell'anzianità di grado, la cui decorrenza originaria viene posticipata di un periodo pari alla durata della sanzione subita. Non si tratta, dunque, di un'applicazione retroattiva, ma di un effetto legale automatico della sanzione disciplinare, correttamente calcolato dall'Amministrazione.
7. Per le suesposte ragioni, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti.
8. Alla luce della peculiarità delle questioni trattate e della natura degli interessi coinvolti, sussistono tuttavia, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p.c., eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA EN, Presidente
RI RA, Primo Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI RA | RA EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.