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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/12/2025, n. 2235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2235 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5230/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 5230/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. SILIATO TIZIANA SALVATRICE che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note depositate congiuntamente in data 13/11/2025
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in ALGHERO il 06/05/2018. Parte_1 Parte_2
Dal matrimonio sono nati i figli: nato il [...] e nata il [...]. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 07/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 4 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1) DA' ATTO che il marito acconsente che la sig.ra lasci la casa coniugale ancor prima Pt_2 dell'omologa della separazione.
2) DA' ATTO che la casa coniugale situata in Torino via Leoncavallo n. 45/A, di esclusiva proprietà del sig. rimarrà nella piena disponibilità di quest'ultimo, che la abiterà con i figli quando saranno Pt_1 con il padre.
3) AFFIDA i figli minori, e , congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza Per_1 Per_2 anagrafica presso la madre e collocazione presso ciascun genitore e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
4) DISPONE che i genitori assumano di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
5) DISPONE che salvo diverso accordo tra i genitori, la frequentazione dei figli avvenga secondo il seguente regime:
a) i figli staranno con ciascun genitore a settimane alterne, da lunedì all'uscita da scuola fino all'ingresso a scuola del lunedì successivo;
b) i minori trascorreranno la metà del periodo delle vacanze natalizie (tale intendendosi il periodo di chiusura della scuola) con ciascun genitore in modo tale che i figli possano trascorrere, ad anni alterni, il Natale con un genitore (dall'uscita da scuola o dalle attività ludico-sportive fino al 30 dicembre alle ore 18:00) ed il Capodanno con l'altro (dal 30 dicembre alle ore 18:00 fino al rientro a scuola al suo naturale inizio a gennaio). I genitori concordano che nell'anno 2025, i figli trascorreranno il periodo del Natale con il padre e quello del Capodanno con la madre;
c) i figli trascorreranno l'intero periodo delle vacanze pasquali (con ciò intendendosi il periodo di sospensione delle lezioni scolastiche) con ciascun genitore, ad anni alterni, dall'uscita da scuola (o dalle attività ludico-sportive) fino al rientro a scuola. I genitori concordano che nell'anno 2025, i minori trascorreranno le vacanze pasquali con il padre;
d) durante le vacanze estive (tale intendendosi il periodo di chiusura della scuola) i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, durante le quali il regime di frequentazione di cui alla lettera a) verrà sospeso. In caso di mancato accordo, i figli staranno con il padre le prime due settimane di agosto e con la madre le ultime due pagina 2 di 4 settimane di agosto. I genitori concordano che nell'anno 2025, i minori trascorreranno le prime due settimane di agosto con il padre e le ultime due settimane di agosto con la madre. I figli verranno prelevati e riaccompagnati dal genitore a cui il periodo di ferie compete presso la residenza dell'altro, ovvero in altro diverso luogo, se concordato preventivamente. Almeno 7 giorni prima dell'inizio del periodo di ferie di spettanza, ciascun genitore dovrà altresì comunicare all'altro la località in cui si recherà con i minori ed i relativi recapiti;
e) I figli trascorreranno il giorno del proprio compleanno comprensivo di pernottamento ad anni alterni con ciascun genitore e concordano che per l'anno 2025 lo trascorreranno con il padre, in deroga al regime di frequentazione di cui alla lettera a);
g) Ogni genitore potrà tenere con sé i figli nel giorno del proprio compleanno, in deroga al regime di frequentazione di cui alla lettera a);
h) Le festività infrascolastiche (1° novembre, 8 dicembre, carnevale, 25 aprile, etc.) saranno di competenza di entrambi i genitori, in alternanza tra loro, in modo che nel corso dell'anno i figli trascorrano una festività con la madre e la successiva con il padre.
6) DA' ATTO che entrambi i genitori si concedono reciprocamente l'assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto, nonché, nel caso in cui l'iniziativa provenga da uno solo di essi, l'assenso al rilascio del certificato di nascita per espatrio (c.d. carta bianca) e/o del passaporto per i figli, impegnandosi, all'occorrenza, a rinnovare tale assenso con dichiarazione resa all'Autorità e comunque a cooperare con l'altro genitore al fine del rilascio dei predetti documenti.
7) DISPONE che ciascun genitore si farà carico del mantenimento dei figli in via diretta durante i tempi di permanenza presso di sé.
8) DA' ATTO che le parti concordano che l'assegno unico universale per i figli a carico venga percepito al 100% dalla sig.ra Pt_2
9) DISPONE che le spese mediche, scolastiche e sportive dei figli, spese previamente concordate o altrimenti necessitate, siano a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% e per quanto non espressamente previsto sul punto si rimanda al Protocollo del Tribunale di Torino.
10) DA' ATTO che la sig.ra si obbliga a cedere e trasferire in piena proprietà al sig. che Pt_2 Pt_1 si obbliga ad acquistare, mediante atto notarile e nel termine di 30 (trenta) giorni dall'omologa della sentenza di separazione, la proprietà dell'alloggio al piano terzo (quarto fuori terra), composto da ingresso, tinello, cucinino, quattro camere, due bagni, ripostiglio e tre balconi sito in Torino. P.zza Domenico Cimarosa n. 43/A- al piano interrato il locale cantina, distinto con il numero 7 (sette) e censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Torino nel seguente modo: Foglio 1145, particella 130, sub 337 (già foglio 41 particella 521 subalterno 151), piazza Cimarosa Domenico n. 43: S1-3, – zona censuraria 2 – CAT. A/2 – Cl 2- vani 6,5 – superficie catastale totale mq 124 – totale escluse aree scoperte mq 120
– R.C.E. 1393,14, e dell'autorimessa al piano interrato, distinta con il n. 103 (centotre), censita al Catasto dei Fabbricati del Comune di Torino nel seguente modo: Foglio 1145, particella 130, sub 159 (già foglio 41 particella 522 subalterno 159), piazza Cimarosa Domenico n. 53: S1, – zona censuraria 2 – CAT. C/6
– Cl 4- consistenza mq 12 – superficie catastale totale 17 mq – R.C.E. 106,60, senza ricevere alcun corrispettivo ulteriore all' accollo del mutuo da parte del sig. Pt_1
11) DA' ATTO che il sig. si obbliga, in corrispettivo della cessione, ad accollarsi il mutuo Pt_1 residuo di € 92.413,19 surrogato in data 27 settembre 2021 con la con atto del Notaio CP_1 Dott.ssa , registrato in data 01/10/2021 al n. 47671, avente repertorio n. 26.407 e Persona_3 raccolta n. 22.426.
pagina 3 di 4 12) DA' ATTO che per la stipula del rogito di cui sopra i coniugi chiedono di poter usufruire delle esenzioni di bollo, di registro e di ogni altra tassa di cui all'art.19 della legge n. 74/84, così come interpretato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 154/99 e recepita dalla Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2/2014.
13) DA' ATTO che i coniugi dichiarano che il trasferimento di cui ai punti 10) e 11) è funzionale ed indispensabile per la risoluzione della crisi matrimoniale.
14) DA' ATTO che il Sig. si obbliga al pagamento delle spese notarili e di tutte le spese inerenti Pt_1 e conseguenti all'atto di trasferimento suddetto. I coniugi si impegnano a consegnare al Notaio rogante tutta la documentazione necessaria ai fini del rogito, compresi le certificazioni di conformità degli impianti e l'Attestato di Prestazione Energetica;
si impegnano, altresì, a far eseguire le verifiche sullo stato di regolarità edilizia, urbanistica e catastale dell'immobile ai fini delle dichiarazioni da rendere in sede di rogito.
15) DA' ATTO che i beni mobili e gli arredi attualmente presenti nella casa coniugale rimarranno di proprietà del sig. Pt_1
16) DA' ATTO che ad integrale adempimento di tutto quanto pattuito, le parti si riterranno ampiamente soddisfatti, dichiarando espressamente di non avere alcuna ulteriore pendenza e di rinunziare espressamente a qualsivoglia pretesa in ordine ai rapporti tra esse intercorsi.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 5230/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. SILIATO TIZIANA SALVATRICE che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note depositate congiuntamente in data 13/11/2025
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in ALGHERO il 06/05/2018. Parte_1 Parte_2
Dal matrimonio sono nati i figli: nato il [...] e nata il [...]. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 07/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 4 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1) DA' ATTO che il marito acconsente che la sig.ra lasci la casa coniugale ancor prima Pt_2 dell'omologa della separazione.
2) DA' ATTO che la casa coniugale situata in Torino via Leoncavallo n. 45/A, di esclusiva proprietà del sig. rimarrà nella piena disponibilità di quest'ultimo, che la abiterà con i figli quando saranno Pt_1 con il padre.
3) AFFIDA i figli minori, e , congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza Per_1 Per_2 anagrafica presso la madre e collocazione presso ciascun genitore e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
4) DISPONE che i genitori assumano di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
5) DISPONE che salvo diverso accordo tra i genitori, la frequentazione dei figli avvenga secondo il seguente regime:
a) i figli staranno con ciascun genitore a settimane alterne, da lunedì all'uscita da scuola fino all'ingresso a scuola del lunedì successivo;
b) i minori trascorreranno la metà del periodo delle vacanze natalizie (tale intendendosi il periodo di chiusura della scuola) con ciascun genitore in modo tale che i figli possano trascorrere, ad anni alterni, il Natale con un genitore (dall'uscita da scuola o dalle attività ludico-sportive fino al 30 dicembre alle ore 18:00) ed il Capodanno con l'altro (dal 30 dicembre alle ore 18:00 fino al rientro a scuola al suo naturale inizio a gennaio). I genitori concordano che nell'anno 2025, i figli trascorreranno il periodo del Natale con il padre e quello del Capodanno con la madre;
c) i figli trascorreranno l'intero periodo delle vacanze pasquali (con ciò intendendosi il periodo di sospensione delle lezioni scolastiche) con ciascun genitore, ad anni alterni, dall'uscita da scuola (o dalle attività ludico-sportive) fino al rientro a scuola. I genitori concordano che nell'anno 2025, i minori trascorreranno le vacanze pasquali con il padre;
d) durante le vacanze estive (tale intendendosi il periodo di chiusura della scuola) i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, durante le quali il regime di frequentazione di cui alla lettera a) verrà sospeso. In caso di mancato accordo, i figli staranno con il padre le prime due settimane di agosto e con la madre le ultime due pagina 2 di 4 settimane di agosto. I genitori concordano che nell'anno 2025, i minori trascorreranno le prime due settimane di agosto con il padre e le ultime due settimane di agosto con la madre. I figli verranno prelevati e riaccompagnati dal genitore a cui il periodo di ferie compete presso la residenza dell'altro, ovvero in altro diverso luogo, se concordato preventivamente. Almeno 7 giorni prima dell'inizio del periodo di ferie di spettanza, ciascun genitore dovrà altresì comunicare all'altro la località in cui si recherà con i minori ed i relativi recapiti;
e) I figli trascorreranno il giorno del proprio compleanno comprensivo di pernottamento ad anni alterni con ciascun genitore e concordano che per l'anno 2025 lo trascorreranno con il padre, in deroga al regime di frequentazione di cui alla lettera a);
g) Ogni genitore potrà tenere con sé i figli nel giorno del proprio compleanno, in deroga al regime di frequentazione di cui alla lettera a);
h) Le festività infrascolastiche (1° novembre, 8 dicembre, carnevale, 25 aprile, etc.) saranno di competenza di entrambi i genitori, in alternanza tra loro, in modo che nel corso dell'anno i figli trascorrano una festività con la madre e la successiva con il padre.
6) DA' ATTO che entrambi i genitori si concedono reciprocamente l'assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto, nonché, nel caso in cui l'iniziativa provenga da uno solo di essi, l'assenso al rilascio del certificato di nascita per espatrio (c.d. carta bianca) e/o del passaporto per i figli, impegnandosi, all'occorrenza, a rinnovare tale assenso con dichiarazione resa all'Autorità e comunque a cooperare con l'altro genitore al fine del rilascio dei predetti documenti.
7) DISPONE che ciascun genitore si farà carico del mantenimento dei figli in via diretta durante i tempi di permanenza presso di sé.
8) DA' ATTO che le parti concordano che l'assegno unico universale per i figli a carico venga percepito al 100% dalla sig.ra Pt_2
9) DISPONE che le spese mediche, scolastiche e sportive dei figli, spese previamente concordate o altrimenti necessitate, siano a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% e per quanto non espressamente previsto sul punto si rimanda al Protocollo del Tribunale di Torino.
10) DA' ATTO che la sig.ra si obbliga a cedere e trasferire in piena proprietà al sig. che Pt_2 Pt_1 si obbliga ad acquistare, mediante atto notarile e nel termine di 30 (trenta) giorni dall'omologa della sentenza di separazione, la proprietà dell'alloggio al piano terzo (quarto fuori terra), composto da ingresso, tinello, cucinino, quattro camere, due bagni, ripostiglio e tre balconi sito in Torino. P.zza Domenico Cimarosa n. 43/A- al piano interrato il locale cantina, distinto con il numero 7 (sette) e censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Torino nel seguente modo: Foglio 1145, particella 130, sub 337 (già foglio 41 particella 521 subalterno 151), piazza Cimarosa Domenico n. 43: S1-3, – zona censuraria 2 – CAT. A/2 – Cl 2- vani 6,5 – superficie catastale totale mq 124 – totale escluse aree scoperte mq 120
– R.C.E. 1393,14, e dell'autorimessa al piano interrato, distinta con il n. 103 (centotre), censita al Catasto dei Fabbricati del Comune di Torino nel seguente modo: Foglio 1145, particella 130, sub 159 (già foglio 41 particella 522 subalterno 159), piazza Cimarosa Domenico n. 53: S1, – zona censuraria 2 – CAT. C/6
– Cl 4- consistenza mq 12 – superficie catastale totale 17 mq – R.C.E. 106,60, senza ricevere alcun corrispettivo ulteriore all' accollo del mutuo da parte del sig. Pt_1
11) DA' ATTO che il sig. si obbliga, in corrispettivo della cessione, ad accollarsi il mutuo Pt_1 residuo di € 92.413,19 surrogato in data 27 settembre 2021 con la con atto del Notaio CP_1 Dott.ssa , registrato in data 01/10/2021 al n. 47671, avente repertorio n. 26.407 e Persona_3 raccolta n. 22.426.
pagina 3 di 4 12) DA' ATTO che per la stipula del rogito di cui sopra i coniugi chiedono di poter usufruire delle esenzioni di bollo, di registro e di ogni altra tassa di cui all'art.19 della legge n. 74/84, così come interpretato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 154/99 e recepita dalla Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2/2014.
13) DA' ATTO che i coniugi dichiarano che il trasferimento di cui ai punti 10) e 11) è funzionale ed indispensabile per la risoluzione della crisi matrimoniale.
14) DA' ATTO che il Sig. si obbliga al pagamento delle spese notarili e di tutte le spese inerenti Pt_1 e conseguenti all'atto di trasferimento suddetto. I coniugi si impegnano a consegnare al Notaio rogante tutta la documentazione necessaria ai fini del rogito, compresi le certificazioni di conformità degli impianti e l'Attestato di Prestazione Energetica;
si impegnano, altresì, a far eseguire le verifiche sullo stato di regolarità edilizia, urbanistica e catastale dell'immobile ai fini delle dichiarazioni da rendere in sede di rogito.
15) DA' ATTO che i beni mobili e gli arredi attualmente presenti nella casa coniugale rimarranno di proprietà del sig. Pt_1
16) DA' ATTO che ad integrale adempimento di tutto quanto pattuito, le parti si riterranno ampiamente soddisfatti, dichiarando espressamente di non avere alcuna ulteriore pendenza e di rinunziare espressamente a qualsivoglia pretesa in ordine ai rapporti tra esse intercorsi.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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