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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 11/04/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Rovigo
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 1178/2022 R.G. e promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
- attrice-
con il patrocinio degli avv.ti COGO FEDERICO e CORRAIN ANTONIO
contro
(C.F. ) AR P.IVA_1
-convenuta-
in persona dell'omonimo titolare, con il patrocinio dell'avv. GOLLIN LORENZO
Conclusioni di parte attrice:
come da verbale di udienza del 4.12.2024.
Conclusioni di parte convenuta:
come da verbale di udienza del 4.12.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio l' , in persona Parte_1 AR
dell'omonimo titolare esponendo:
- che con contratto sottoscritto in data 10.2.2016 ha affidato, in qualità di appaltante, alla ditta individuale Impresa Edile Aristide Pirolo l'esecuzione delle “opere di pagina 1 di 19 ampliamento fabbricato per ricavo portico in legno con relativi canali di gronda, tubi pluviali, guaina bituminosa e copertura tegole di cotto, pensilina lignea con le medesime caratteristiche e relativa pavimentazione in calcestruzzo, da realizzarsi in
Comune di Arquà Polesine (RO), via Santa Lucia n. 331”, opera destinata al ricovero autovetture, a magazzino e area coperta per attività ricreative e pattuito un corrispettivo di € 20.000,00;
- che, tramite il geom. ha presentato al Controparte_2 Parte_2
la dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) per la quale ha versato la somma di €. 699,49
a titolo di oneri e di aver corrisposto a quest'ultimo per la prestazione professionale la somma di € 2.426,58;
- che le opere sono state iniziate nel corso dell'anno 2016 sotto la direzione dei lavori dello stesso geom. al quale sono stati corrisposti ulteriori compensi per € CP_2
1.200,00, relativamente ai lavori in oggetto del presente giudizio;
Parte_2
- che con lettera in data 6.6.2016 la committente ha comunicato di voler sospendere lavori e pagamenti denunciando che “il lavoro eseguito non era stato effettuato a regola d'arte con una superficie non ben levigata”;
- che il ha riconosciuto i vizi nell'esecuzione della pavimentazione e le parti CP_1
hanno quindi concordato la posa di una diversa pavimentazione (in ghiaino lavato)
come da “Appendice al contratto d'appalto” 30.6.2016 con ulteriore costo in aggiunta del materiale per complessivi € 1.352,00;
- che anche dallo scheletro del portico ligneo sono emersi diversi difetti del legno utilizzato, tra i quali macchie e fessurazioni da ritiro su varie parti del legname con resina che fuoriusciva, denunciati con missiva del 7.10.2016, richiamando gli esiti dei sopralluoghi congiunti del 4.10.2016 e del 7.10.2016;
- che la ditta appaltatrice, con dichiarazione del 15.11.2016 ha riconosciuto pagina 2 di 19 esplicitamente l'esistenza dei vizi, proponendo una soluzione mediante l'intervento della ditta fornitrice del materiale al , “la sostituzione ex novo di n. 6 pilastri e di CP_1
n. 6 travi di orditura primaria (compreso smontaggio e rimontaggio di quelli nuovi) e smontaggio e trasporto alla stessa dei pilastri sui quali sarebbero state eseguite CP_3
lavorazioni di ripresa dei difetti con sfregatura, stuccatura dei nodi, ritinteggiatura previa mano di antimuffa, il tutto eseguito da operai specializzati del settore”, con un riconoscimento “a titolo di risarcimento del danno” di uno sconto di € 2.250,00;
- di aver aderito a tale proposta, e che il ha provveduto a far asportare i pilastri e CP_1
le travi che avrebbero dovuto essere sistemate con le lavorazioni suddette presso la
CP_3
- che dopo pochi giorni “il comunicava telefonicamente alla Sig.ra che il CP_1 Pt_1
lavoro di ripristino presso la non aveva dato nemmeno lontanamente il CP_3
risultato atteso e nulla più veniva fatto presso il cantiere che veniva abbandonato, tanto che i 6 pilastri e le 6 travi che avrebbero dovuto essere sostituite, si trovano tuttora presso il cantiere”;
- che la situazione del cantiere come lasciato dall'appaltatrice risulta dall'elaborato peritale 10.5.2017 redatto dal geom. in cui si è riscontrato che il Persona_1
legno utilizzato è “non appropriato e non accettabile dal punto di vista della qualità
generale e non rispettoso degli impegni contrattuali”, ed inoltre anche “il rivestimento in ghiaino lavato della platea sottostante in calcestruzzo appare non idoneo a consentire il deflusso dell'acqua piovana che ristagna a causa di pendenza non uniforme ed adeguata;
detta pavimentazione si presenta anche macchiata a causa di riversamento del colore del legno” e i vizi del materiale ligneo fornito e la errata pendenza della platea come accertata dal perito sono tali da rendere, per la loro gravità, “totalmente inutilizzabile l'opera”, siccome totalmente inidonea all'uso cui avrebbe dovuto essere pagina 3 di 19 destinata, precisando che per tale attività il geometra ha richiesto il pagamento della somma di €. 1.793,40;
- che l'opera commissionata risulta “semimontata e inutilizzabile” presso l'abitazione dell'attrice e pertanto si dovrà provvedere al suo smontaggio, rimozione e smaltimento quantificando in € 2.300,00 oltre IVA il costo di rimozione e smaltimento oltre al ripristino di quanto danneggiato come da preventivo della ditta La Bottega del Legno;
- che con raccomandata del 9.6.2017 (doc. 18) l'attrice ha denunciato all'
[...]
e al Direttore dei lavori Geom. la presenza dei vizi AR Controparte_2
e difetti delle opere realizzate.
- di aver corrisposto all' per l'opera commissionata la somma complessiva CP_1
di € 13.872,00 e precisamente € 1.352,00 per le piastre in ghiaino € 7.800,00 a mezzo n. 5 assegni dell'importo di €. 1.560,00 ciascuno, € 4.720,00 nonché l'ulteriore somma di € 660,00.
Ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni“ In via principale: -Per i
motivi tutti dispiegati in premessa del presente atto, -Attesi i gravi vizi e difetti dell'opera,
totalmente inidonea all'uso cui doveva essere destinata, accertarsi e dichiararsi la
risoluzione del contratto di appalto di cui è causa per fatto e colpa dell'appaltatore e,
conseguentemente, condannarsi, a titolo restitutorio, l' al AR
pagamento in favore di della somma di € 13.872,00 oltre ad €. 660,00 Parte_1
parimenti versati in acconto sul corrispettivo dovuto in forza del contratto di appalto,
nonché, a titolo risarcitorio, all'ulteriore pagamento dell'importo di €. 699,49 per oneri
amministrativi relativi alla pratica edilizia, €. 3.626,58 corrisposti al Geom. CP_2
€. 1.793,40 quale compenso dovuto al Geom. per la redazione della perizia, €. Per_1
2.300,00 oltre Iva quale costo, alla data della notifica del presente atto, per la rimozione e
lo sgombero del materiale lasciato in cantiere, ed €. 10.000,00 o quello diverso, maggiore
pagina 4 di 19 o minore, accertando in corso di causa per mancato uso del portico mai realizzato, e con
maggiorazione degli importi di interessi legali dal dovuto al saldo. -Con vittoria di spese e
compensi”.
Si è costituita l'impresa individuale , contestando la domanda AR
attorea e proponendo domanda riconvenzionale, ed esponendo:
- che durante l'esecuzione dei lavori appaltati (di cui al contratto di appalto del
10.2.2016), ha contestato dei vizi di esecuzione della pavimentazione, Parte_1
accordandosi con la , come da appendice prodotta da controparte;
CP_4
- che l'attrice “aveva chiesto, in precedenza, che la pavimentazione su cui posare il porticato fosse più grande e con spessore maggiore di quella convenuta in sede contrattuale, accollandosi il maggior costo, e concordando che fosse realizzata per un'ampiezza di mq 175 con gettata di spessore 20 cm rispetto a 72 e con spessore 15
oggetto di accordo, (doc.1) e pertanto al prezzo pattuito di € 20.000,00 va quindi aggiunto il costo per la modifica apportata che si quantifica: -in € 5.510,50, (€
53,50/mq x 103 mq in più), oltre iva e così complessivamente € 5.730,92 per quanto alla maggior ampiezza;
-in € 10,00 per il maggior spessore di 5 cm realizzato, (da 15 a
20), per un totale di € 1.750,00 oltre iva e così € 1.820,00 cioè complessivamente €
7.550,92”;
- che, eseguita la pavimentazione richiesta, la ditta ha iniziato la costruzione del CP_1
porticato in legno ma dopo aver posto in opera i pilastri e le capriate l'attrice ha contestato il legno fornito interrompendo i lavori;
- che a seguito dell'intervento della ditta fornitrice del legno e della mediazione del direttore dei lavori, geom. le parti hanno sottoscritto un accordo, in data CP_2
15-16.11.2016, al fine di definire bonariamente la questione insorta, sottoscritto per accettazione da atto che costituisce un vero e proprio contratto tra le Parte_1
pagina 5 di 19 parti, produttivo di effetti obbligatori, essendosi le parti accordate per eliminare i vizi presenti sul materiale fornito mediante “la sostituzione di n. 6 travi e pilastri nonché la fregatura, stuccatura e tinteggiatura degli altri travi e pilastri per i quali non era stata convenuta la sostituzione;
per quanto alle assi lignee della copertura, di queste sarebbero state sostituite quelle che avessero presentato difetti”;
- che dopo la sottoscrizione dell'accordo l'attrice “non ha più voluto che il CP_1
effettuasse la sostituzione di travi e pilastri e desse corso agli altri incombenti concordati” né, tanto meno, che finisse il lavoro, impedendogli di entrare nella sua proprietà e, quindi, di accedere al cantiere, contestando di aver asportato pilastri e travi e di aver comunicato telefonicamente che il lavoro di ripristino delle travi in legno non avesse dato il risultato atteso;
- l'infondatezza della dedotta risoluzione del contratto per colpa dell'impresa appaltatrice, ravvisandosi invece un recesso unilaterale da parte del committente ai sensi dell'art. 1671 cc, non avendo la committente consentito che l'appaltatore provvedesse ad eliminare i vizi e a terminare l'opera, vietando all'appaltatore di dare corso agli ulteriori lavori, impedendo l'accesso alla sua proprietà ed al cantiere;
- la sussistenza del diritto del , ai sensi dell'art. 1671 cc, di ottenere il pagamento CP_1
dei lavori eseguiti e dei materiali forniti e presenti in cantiere, nonché al pagamento del mancato guadagno;
- che il materiale presente in cantiere nel momento in cui l'attrice ne ha impedito l'accesso è costituito da travi e guaina ardesiata, non ritirato a causa del comportamento dell'attrice, e precisamente “n. 9 rotoli di guaina per il tetto, le assi lignee che dovevano essere poste a copertura del tetto, le travi di orditura delle capriate” che
“avranno subito un evidente deterioramento a cagione dell'esposizione agli agenti atmosferici e che il materiale non è più utilizzabile” per cui controparte dovrà
pagina 6 di 19 corrispondere al il relativo costo;
CP_1
- che “il prezzo di detto materiale è di euro 11.268,00 per le travi ed euro 788,76 per la guaina e cioè complessivamente euro 12.056,76 oltre iva. A tale importo si deve aggiungere il costo per la pavimentazione che era già stata completata il cui costo è
pari ad euro 3.852,00 da preventivo, a cui si devono aggiungere euro 7.550,92 per l'aumento di superficie e spessore, come indicato al punto 2 per complessivi euro
11.402,92. Il costo totale dei lavori eseguiti, pavimentazione, e del materiale lasciato in cantiere e non restituito, è quindi pari ad € 23.459,68”.
Ha contestato il versamento da parte dell'attrice della somma di € 13.872,00 allegando di non aver mai incassato né ricevuto l'assegno datato 11.7.2016, disconoscendo formalmente la firma apposta nella copia dell'assegno perché apocrifa e dichiarando che l'importo corrisposto dall'attrice è pari ad euro 12.312,00.
Ha eccepito l'infondatezza della richiesta attorea di restituzione della somma di € 660,00 in quanto compenso relativo ad altro e diverso lavoro, sempre affidato al convenuto, relativo ad un immobile sito in Comacchio (FE) e trattandosi di domanda inammissibile perché
coperta da giudicato in quanto oggetto di altro procedimento in cui è stato escluso il pagamento del predetto assegno;
delle somme versate a titolo di oneri amministrativi,
competenze ed onorari per il direttore lavori nonché per la perizia del geom. ; Per_1
della somma di € 2.300,00 per lo sgombero del materiale lasciato in cantiere per difetto di prova del relativo esborso e della somma di € 10.000,00 per mancato uso del portico mai realizzato, trattandosi di richieste ingiustificabili atteso il comportamento dell'attrice che non ha consentito al convenuto l'accesso in cantiere per dare corso all'opera appaltata e per riprendere la merce ivi depositata.
In via riconvenzionale, ex art. 1671 cc, ha chiesto la condanna al pagamento della somma di euro 11.147,68 quale differenza ancora dovuta;
pagina 7 di 19 Ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertato e dichiarato che Pt_1
è receduta dal contratto di appalto ex art. 1671 cc, siano rigettate tutte le domande
[...]
attoree perché infondate in fatti e diritto e non provate oltre che inammissibili per quanto
alla richiesta dell'importo di euro 660 giusto assegno n. 7203447951–11. In via
riconvenzionale, accertato e dichiarato che il costo delle lavorazioni eseguite e del
materiale fornito al momento della risoluzione del contratto ammontava a complessivi
euro € 23.459,68, accertato e dichiarato che l'attrice ha versato la somma di euro
12.312,00, sia condannata, ex art. 1671 cc, a pagare al sig. Parte_1 CP_1
, per i titoli in premessa, l'importo residuo di euro 11.147,68, ovvero la somma
[...]
maggiore o minore che sarà indicata all'esito dell'istruttoria o sarà ritenuta di giustizia
liquidare, oltre interessi ex lege 231/2002 dall'11.3.16 al saldo. In ogni caso: compensi e spese di causa rifusi.”
La causa, autorizzato il deposito di memorie ex art 183 co. 6 cpc, ritenuta decidibile allo stato degli atti, è stata istruita in via documentale.
All'udienza del 4.12.2024, precisate le conclusioni mediante richiamo alle note scritte depositate in via telematica, la causa è stata trattenuta in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
***
La domanda attorea è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
L'attrice ha agito nel presente giudizio per sentir dichiarare la risoluzione del contratto di appalto in ragione della presenza di gravi vizi e difetti dell'opera commissionata tali da renderla “totalmente” inidonea alla sua destinazione e la condanna dell'impresa convenuta alla restituzione degli acconti versati in esecuzione del contratto oltre al risarcimento dei danni conseguenti.
L'impresa individuale convenuta ha contestato il proprio inadempimento contrattuale pagina 8 di 19 deducendo il recesso unilaterale dell'attrice ai sensi dell'art. 1671 cc e chiedendo in via riconvenzionale la condanna dell'attrice al pagamento dell'importo residuo di euro
11.147,68, rappresentato dal costo delle lavorazioni eseguite e del materiale fornito al momento della risoluzione del contratto pari a € 23.459,68, detratta la somma di €
12.312,00 versata dall'attrice.
Ciascuna parte, rispettivamente in ragione delle domande principali e riconvenzionale formulate in questa sede, è onerata di dar prova dei fatti costitutivi del diritto preteso (cioè
del titolo contrattuale e dell'attività svolta in adempimento dello stesso), nonché del fatto di aver esattamente adempiuto al contratto di cui controparte alleghi il relativo inadempimento (Cass. S.U. 30.10.2001 n. 13533).
Nel caso di specie l'attrice ha provato il titolo negoziale in relazione al quale svolge la domanda di risoluzione.
Non è in discussione, nel caso di specie, la sussistenza del contratto di appalto intercorso tra le parti del 10.2.2016 per la realizzazione presso l'abitazione dell'attrice in Ariano
Polesina (RO) di un “portico in legno con i relativi canali di gronda, tubi pluviali, guaina bituminosa e copertura in tegole di cotto, pensilina lignea con le medesime caratteristiche e relativa pavimentazione in calcestruzzo”, per il corrispettivo di € 20.000,00 (doc. 1 attore).
Dalla documentazione versata in atti è emerso che con comunicazione del 6.6.2016 (doc.
10 attore) ha contestato al l'esecuzione non a regola d'arte della Parte_1 CP_1
posa del calcestruzzo risultando una superficie non ben levigata, vizio riconosciuto dall'appaltatore convenuto nell'appendice al contratto di appalto del 30.6.2016 (“durante le fasi di lavorazione del calcestruzzo lo stesso non veniva eseguito a perfetta regola d'arte”)
concordando la posa di ghiaino lavato per un importo in aggiunta di € 1.300,00 (doc. 11
attore).
Risulta altresì che l'attrice ha contestato con missiva del 7.10.2016 (doc. 14 attrice) che il pagina 9 di 19 legno che costituisce il portico “presenta vari difetti e non rappresenta un materiale a regola d'arte come da contratto firmato”, e che anche tali vizi siano stati riconosciuti dal convenuto (“a seguito della fornitura di materiale ligneo per la costruzione del portico si sia riscontrato che lo stesso materiale non risultava idoneo a regola d'arte per vari motivi tra i quali presenza di punteggiature sui pilastri, affioramento muffe in vari travi, presenza di nodi superiori alle media ed altro contestato dalla sig.ra ), assumendo per Pt_1
iscritto l'obbligo di eliminarli mediante l'intervento della ditta fornitrice del materiale e proponendo la sostituzione di pilastri e travi (doc. 15 parte attrice).
Quindi, tutti i vizi denunciati dall'attrice risultano essere stati espressamente riconosciuti dall'impresa edile e sono da qualificarsi quali difetti che rendono l'opera AR
inidonea all'uso di destinazione in quanto i lavori sono stati eseguiti con materiale inidoneo e/o non a regola d'arte, fermo restando che l'opera non è stata completata.
L'attrice ha prodotto copia della documentazione delle somme versate all'impresa CP_1
per l'opera commissionata ovvero: la copia del bonifico di € 1.352,00 per le piastre in ghiaino (doc. 12) come espressamente pattuito nell'appendice al contratto di appalto del
30.6.2016 (doc. 11) e a fronte della fattura del n. 5/2016 (doc. 13); n. 5 assegni CP_1
dell'importo di € 1.560,00 ciascuno (doc. 23) recanti la sottoscrizione per ricevuta del titolare della ditta appaltatrice , per un importo complessivo di € 7.800,00; AR
copia dell'ordine di bonifico di € 4.720,00 in data 11.8.2016 (doc. 24), per un importo complessivo di € 13.872,00 e la copia dell'assegno di € 660,00 sottoscritto per ricevuta dal convenuto (doc. 26).
Con riguardo al disconoscimento della sottoscrizione dell'assegno datato 11.7.2016
dell'importo di € 1.560,00 di cui al doc. 23 attoreo, ultima pagina, effettuato dalla parte convenuta si osserva quanto segue.
Occorre ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “il disconoscimento
pagina 10 di 19 della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 cpc, deve avvenire in modo formale ed
inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita
perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti.
Inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al
profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a
fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con
riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da
controparte” (Cass.17313/2021).
Ha precisato, inoltre, che il disconoscimento della autenticità della sottoscrizione pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve, comunque, rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di mero stile, ossia si deve concretizzare in una impugnazione specifica e determinata (Cass. 4912/2017; Cass.
22.1.2018 n. 1357).
Nel caso di specie il disconoscimento risulta formulato in modo generico, privo dei requisiti di specificità e determinatezza previsti dalla Corte di Cassazione per l'efficacia e la legittimità dell'eccezione.
Infatti, l'opponente ha dedotto che “la firma apposta nella copia dell'assegno prodotto è
infatti apocrifa e viene con il presente atto formalmente disconosciuta”, senza tuttavia allegare alcunchè circa la sussistenza di concreti elementi di difformità da cui desumere l'apocrifia.
Sul punto va infatti rilevato che il convenuto ha contestato l'incasso dell'ulteriore assegno di € 660,00 emesso il 11.7.2016 (doc. 26 attrice), ma non anche la relativa sottoscrizione, a che anche solo ictu oculi appare manifestamente identica a quella apposta in calce alla copia dell'assegno “per ricevuta” ed oggetto di disconoscimento, il che giustifica il giudizio di genericità del primo disconoscimento.
pagina 11 di 19 Inoltre, l'assegno in questione, intestato a e munito della dicitura “non AR
trasferibile”, risulta essere stato incassato ed addebitato sul conto dell'attrice come da estratto conto prodotto sub doc. 25, il che è ulteriore indizio a sfavore del convenuto.
Ancora, la contestazione del convenuto in ordine all'assegno di € 660,00 emesso il
11.7.2016 della non riferibilità al contratto di appalto oggetto del presente giudizio bensì a compenso relativo ad altro e diverso lavoro non risulta affatto dimostrata in giudizio e parimenti infondata risulta pertanto la dedotta inammissibilità della domanda di restituzione della predetta somma perché coperta da giudicato, trattandosi di giudizio,
quest'ultimo, del tutto diverso, e mancando documentazione idonea a comprovare che in quella sede si sia discusso dell'assegno di cui si discute in questo giudizio.
Peraltro, anche quest'ultimo secondo titolo, intestato a e non trasferibile, AR
risulta essere stato incassato come da estratto conto dell'attrice (doc. 25).
ha allegato l'inadempimento dell'impresa al contratto di appalto Parte_1 CP_1
lamentando vizi e difetti dell'opera tali da renderla totalmente inidonea all'uso cui doveva essere destinata e non avendo provveduto all'eliminazione dei vizi.
Il convenuto si è costituito in giudizio allegando il recesso unilaterale dell'attrice dal contratto di appalto ex art. 1671 cc avendo impedito al l'accesso al cantiere preso la CP_1
propria abitazione per l'esecuzione dell'opera e per il ritiro del materiale ligneo affetto da vizi al fine della loro eliminazione e chiedendo in via riconvenzionale il pagamento di una residua somma calcolando il prezzo del materiale acquistato per la realizzazione del portico il costo della pavimentazione completata oltre all'ulteriore maggior costo di €
7.550,92 conseguente alla richiesta dell'attrice di aumentare lo spessore del pavimento del portico rispetto a quanto già previsto nel contratto di appalto.
Orbene, l' non ha fornito la prova dei costi del materiale e/o AR
dell'attività ulteriormente svolta su cui si fonda la domanda riconvenzionale ovvero del pagina 12 di 19 prezzo del materiale esistente presso il cantiere di indicato in “euro Parte_1
11.268,00 per le travi ed euro 788,76 per la guaina e cioè complessivamente euro
12.056,76 oltre iva. A tale importo si deve aggiungere il costo per la pavimentazione che era già stata completata il cui costo è pari ad euro 3.852,00 da preventivo, a cui si devono aggiungere euro 7.550,92 per l'aumento di superficie e spessore, come indicato al punto 2
per complessivi euro 11.402,92”.
In particolare, i prezzi per “travi e guaine” sopra indicati sono contenuti nel documento
“specifica lavori concordati” (doc. 1 convenuto) non sufficiente al fine di dimostrare l'effettivo acquisto del materiale da parte dell'appaltatore, perché da lui unilateralmente formato.
Inoltre, non è stata dimostrata in giudizio l'esecuzione da parte dell'impresa convenuta di un “maggior spessore del pavimento” e, soprattutto, la spesa sostenuta per l'acquisto del materiale indicata in € 7.550,92.
Il capitolo di prova a tal fine formulato dal convenuto (cap. 3 “la pavimentazione è stata eseguita dal per l'ampiezza e spessore maggiore rispetto a quanto previsto CP_1
nell'accordo iniziale e cioè per mq 175 e spessore cm. 20”) non è stato ammesso (i) in quanto il convenuto non ha mai allegato quando sarebbe stato concluso tale accordo e in che modo, così rendendo le allegazioni contenute solo nella seconda memoria ex art. 183
co. 6 cpc inammissibili in quanto tardive;
(ii) e comunque perché, a fronte della comprovata abitudine delle parti di riversare gli accordi tra esse intercorsi, e le successive modifiche, in forma scritta, non è emersa alcuna ragione giustificatrice del fatto che tale ulteriore accordo sarebbe stato stipulato in forma diversa da quella scritta, così
impendendo di superare il divieto dell'art. 2722 cc.
L'insussistenza delle specifiche allegazioni sul punto rende inammissibile, perché
esplorativa, la consulenza tecnica richiesta dall' tendente ad “accertare AR
pagina 13 di 19 l'ampiezza e spessore reale della pavimentazione eseguita presso l'abitazione della sig.ra valutando la congruità della maggior somma richiesta di € 7.550,92 ovvero Pt_1
quantificando il maggior costo dovuto rispetto a quanto stabilito nell'accordo iniziale,
doc.1 convenuto, e riferito ad una pavimentazione di mq 72 e con spessore cm 15;
descrivere il materiale presente in cantiere, confrontandolo con quello indicato nelle prime due voci del doc.1”.
Infatti, la consulenza d'ufficio non può ovviare, colmandole, alle lacune (di allegazione e,
soprattutto, di prova) della parte onerata. In tal senso conforta la pacifica giurisprudenza di legittimità, secondo cui la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati
(Cass. Ord. n. 30218 del 15/12/2017).
L'allegata circostanza della impossibilità di adempiere a causa del rifiuto dell'attrice a far entrare il nel cantiere non risulta dimostrata in giudizio. CP_1
Inammissibile risulta infatti il capitolo di prova formulato sul punto dal convenuto (cap. 7
“dopo la sottoscrizione dell'accordo la sig.ra ha impedito che il effettuasse la Pt_1 CP_1
sostituzione di travi e pilastri e desse corso agli altri incombenti concordati ovvero finisse il lavoro, vietandogli di entrare nella sua proprietà e, quindi, di accedere al cantiere”) in quanto privo di ogni minima collocazione spazio – temporale.
Le ulteriori prove orali formulate dalla parte convenuta non sono state ammesse in quanto documentali (capp. 1, 4, 5, 6) e generiche (capp. 2, 8) valutativo il cap. 10.
pagina 14 di 19 Conseguentemente va rigettata la domanda riconvenzionale proposta dall'impresa convenuta.
Le esposte circostanze che risultano dalla documentazione non lasciano dubbi non solo sulla sussistenza dell'inadempimento alle obbligazioni da parte del convenuto ma anche sulla sua rilevanza nell'economia del contratto in oggetto e cioè al requisito della “non scarsa importanza” dell'inadempimento, di cui all'art. 1455 cc, quale condizione dell'azione di risoluzione del contratto.
Alla stregua degli accordi negoziali, infatti, può dirsi che sussiste l'inadempimento: dalla già menzionata documentazione risulta, infatti, che è rimasta inadempiuta la prestazione principale, l'obbligazione primaria ed essenziale del contratto di appalto e cioè la realizzazione dell'opera oggetto di contratto priva di difetti e vizi e a regola d'arte, che costituisce il nucleo sostanziale e l'essenza dell'interesse del committente-appaltante,
odierna attrice.
La parte convenuta è responsabile esclusiva dei suddescritti vizi avendo fornito il materiale per la realizzazione dell'opera ed inoltre non avendo portato a termine e completato l'opera.
Risulta così fondata la domanda di risoluzione del contratto intercorso tra le odierne parti in causa in applicazione dell'art. 1453 cc ed in conseguenza dell'inadempimento della parte convenuta.
Una volta accertato l'inadempimento, rilevante a fini risolutori, da parte del convenuto,
consegue, ai sensi dell'art. 1458 cc, l'effetto restitutorio retroattivo tra le parti, sicché le prestazioni anteriormente eseguite vanno restituite perché private del loro titolo a causa della sopravvenuta mancanza di idonea causa giustificatrice.
In particolare, sussiste l'obbligo dell'appaltatore inadempiente di restituire quanto già
ricevuto dall'appaltante a titolo di corrispettivo.
pagina 15 di 19 L'attrice ha chiesto la restituzione della somma di € 13.872,00 oltre a € 660,00 versati in acconto sul corrispettivo dovuto in forza del contratto di appalto oltre interessi dal dovuto al saldo ed il credito è provato nella misura indicata dall'attrice.
In particolare, risulta documentato il versamento a favore del convenuto delle seguenti somme: € 1.352,00 (doc. 12 attrice), come espressamente pattuito nell'appendice al contratto di appalto del 30.6.2016 (doc. 11) e a fronte della fattura del n. 5/2016 CP_1
(doc. 13); € 7.800,00 importo corrisposto a mezzo n. 5 assegni ciascuno dell'importo di €
1.560,00 recanti la sottoscrizione per ricevuta da parte del titolare della ditta appaltatrice
(doc. 23 attrice) come pattuito nel contratto di appalto e l'estratto conto AR
relativo all'addebito dell'importo relativo all'assegno di € 1.560,00 con data 11.7.2016
(doc. 25 attoreo); € 4.720,00 a mezzo bonifico (doc. 24 attrice); € 660,00 a mezzo assegno bancario 11.7.2016 (doc. 26 attrice) per cui complessivamente € 14.532,00, sui quali titoli si è sopra argomentato.
L'obbligo restitutorio relativo alla originaria prestazione pecuniaria conseguente ad una pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento “ha natura di debito di valuta,
come tale non soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno -
da provarsi dal creditore - rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ.” (Cass. 12.3.2014 n. 5639): in mancanza di prova del maggior danno non è accoglibile la domanda avente ad oggetto la rivalutazione monetaria.
Rimane comunque ferma la debenza degli interessi moratori a norma del d. lgs. 231/2002,
trattandosi di transazione commerciale, con decorrenza dalla data di risoluzione del contratto fino al saldo effettivo.
Il convenuto va pertanto condannato alla restituzione della somma ricevuta a titolo di acconto pari a € 14.532,00 (1.352,00+7.800,00+4.720,00+660,00) in favore di Pt_1
[...]
pagina 16 di 19 In ordine alla domanda di condanna a titolo risarcitorio formulata da parte attrice, essa va rigettata, rilevandosi quanto segue.
In diritto si osserva che la parte interessata a far valere il diritto al risarcimento del danno deve allegare e dimostrare di aver subito un danno dall'inadempimento e quantificare l'entità del suddetto danno parametrandola al danno concreto che ha subito oppure al mancato guadagno.
Le somme ricondotte a danno emergente conseguente alla risoluzione del contratto, di cui è
stato documentato il relativo pagamento, pari ad € 699,49 per oneri amministrativi relativi alla pratica edilizia- denuncia di inizio attività (docc. 3-4-5 attrice) nonché € 1.200,00, così
quantificato dall'attrice, quale ulteriore acconto corrisposta al geom. a titolo di CP_2
compenso per l'attività prestata in relazione alla realizzazione del porticato (docc. 8-9
attrice), non appaiono dovute, perché non sussiste prova del nesso di causa tra il danno dedotto e l'inadempimento del convenuto.
Tale nesso sussisterebbe ove fosse allegato e provato che gli oneri amministrativi e i costi per l'attività professionale del proprio consulente siano risultati inutili e vani a cagione dell'inadempimento dell'appaltatore, il che a sua volta presupporrebbe logicamente la tesi per cui solo l'intervento dell'appaltatore odierno convenuto avrebbe potuto consentire la realizzazione dell'intervento per cui sono stati chiesti il titolo amministrativo abilitativo e l'intervento professionale del consulente geom. tesi che appare insostenibile CP_5
logicamente prima ancora che giuridicamente.
Infatti, dall'esame dei docc. 2 e 3 di parte opponente relativi alla richiesta di realizzazione dell'opera (dichiarazione inizio attività) non emerge un termine di scadenza del titolo autorizzativo, né parte opponente ha allegato e provato l'intervenuta decadenza e quindi l'impossibilità di procedere alla realizzazione del portico con il permesso rilasciato a causa dell'inadempimento dell'appaltatore e la necessità di dover richiedere a tal fine il rilascio pagina 17 di 19 di un nuovo titolo abilitativo.
Deve essere rigettata la richiesta di rifusione della somma di € 1.213,29 di cui alla fattura sub doc. 6 e di € 1.213,29 di cui alla fattura sub doc. 7 a titolo di compenso corrisposto al geom. atteso che non risulta dimostrato in giudizio il pagamento dei predetti CP_2
importi.
Non può essere accolta la richiesta di condanna del convenuto al pagamento di € 1.793,40
quale compenso al Geom. per la redazione della perizia di parte avendo parte Per_1
attrice depositato un semplice “avviso di parcella” (doc. 16 bis attrice) da cui non è
desumibile l'avvenuto pagamento dell'importo indicato nel documento.
Parimenti, va rigettata la richiesta di rifusione della somma di € 2.300,00 oltre IVA quale
“costo per la rimozione e lo sgombero del materiale lasciato in cantiere” atteso che parte attrice ha allegato un preventivo e non è stato dimostrato che l'attrice abbia corrisposto l'importo ivi indicato.
Infine, va respinta anche la richiesta di risarcimento del danno quantificato in € 10.000,00
per “mancato uso del portico mai realizzato” non avendo la parte attrice dimostrato né chiesto di provare l'esistenza del danno e comunque non avendo indicato i criteri di quantificazione.
In questa sede vengono integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in conformità
del D.M. 55/2014 modificato dal 147/2022, in base al decisum.
p.q.m.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
1. accerta e dichiara la risoluzione del contratto di appalto per cui è causa concluso tra pagina 18 di 19 le parti , in persona dell'omonimo Parte_3 AR
titolare, e sottoscritto in data 10.2.2016;
2. condanna l' , in persona dell'omonimo titolare, alla AR
restituzione in favore di della somma di € 13.872,00 oltre ad € Parte_1
660,00 per cui complessivamente € 14.532,00 oltre interessi di mora ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 231/2002 dalla data di risoluzione di cui al capo che precede al saldo effettivo;
3. rigetta la domanda risarcitoria di parte attrice;
4. rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta AR
;
[...]
5. condanna l' , in persona dell'omonimo titolare a CP_1 AR
rifondere a le spese di lite, che liquida in € 518,00 per anticipazioni Parte_1
ed in € 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso di spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Rovigo, 11 aprile 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 19 di 19
Tribunale Ordinario di Rovigo
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 1178/2022 R.G. e promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
- attrice-
con il patrocinio degli avv.ti COGO FEDERICO e CORRAIN ANTONIO
contro
(C.F. ) AR P.IVA_1
-convenuta-
in persona dell'omonimo titolare, con il patrocinio dell'avv. GOLLIN LORENZO
Conclusioni di parte attrice:
come da verbale di udienza del 4.12.2024.
Conclusioni di parte convenuta:
come da verbale di udienza del 4.12.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio l' , in persona Parte_1 AR
dell'omonimo titolare esponendo:
- che con contratto sottoscritto in data 10.2.2016 ha affidato, in qualità di appaltante, alla ditta individuale Impresa Edile Aristide Pirolo l'esecuzione delle “opere di pagina 1 di 19 ampliamento fabbricato per ricavo portico in legno con relativi canali di gronda, tubi pluviali, guaina bituminosa e copertura tegole di cotto, pensilina lignea con le medesime caratteristiche e relativa pavimentazione in calcestruzzo, da realizzarsi in
Comune di Arquà Polesine (RO), via Santa Lucia n. 331”, opera destinata al ricovero autovetture, a magazzino e area coperta per attività ricreative e pattuito un corrispettivo di € 20.000,00;
- che, tramite il geom. ha presentato al Controparte_2 Parte_2
la dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) per la quale ha versato la somma di €. 699,49
a titolo di oneri e di aver corrisposto a quest'ultimo per la prestazione professionale la somma di € 2.426,58;
- che le opere sono state iniziate nel corso dell'anno 2016 sotto la direzione dei lavori dello stesso geom. al quale sono stati corrisposti ulteriori compensi per € CP_2
1.200,00, relativamente ai lavori in oggetto del presente giudizio;
Parte_2
- che con lettera in data 6.6.2016 la committente ha comunicato di voler sospendere lavori e pagamenti denunciando che “il lavoro eseguito non era stato effettuato a regola d'arte con una superficie non ben levigata”;
- che il ha riconosciuto i vizi nell'esecuzione della pavimentazione e le parti CP_1
hanno quindi concordato la posa di una diversa pavimentazione (in ghiaino lavato)
come da “Appendice al contratto d'appalto” 30.6.2016 con ulteriore costo in aggiunta del materiale per complessivi € 1.352,00;
- che anche dallo scheletro del portico ligneo sono emersi diversi difetti del legno utilizzato, tra i quali macchie e fessurazioni da ritiro su varie parti del legname con resina che fuoriusciva, denunciati con missiva del 7.10.2016, richiamando gli esiti dei sopralluoghi congiunti del 4.10.2016 e del 7.10.2016;
- che la ditta appaltatrice, con dichiarazione del 15.11.2016 ha riconosciuto pagina 2 di 19 esplicitamente l'esistenza dei vizi, proponendo una soluzione mediante l'intervento della ditta fornitrice del materiale al , “la sostituzione ex novo di n. 6 pilastri e di CP_1
n. 6 travi di orditura primaria (compreso smontaggio e rimontaggio di quelli nuovi) e smontaggio e trasporto alla stessa dei pilastri sui quali sarebbero state eseguite CP_3
lavorazioni di ripresa dei difetti con sfregatura, stuccatura dei nodi, ritinteggiatura previa mano di antimuffa, il tutto eseguito da operai specializzati del settore”, con un riconoscimento “a titolo di risarcimento del danno” di uno sconto di € 2.250,00;
- di aver aderito a tale proposta, e che il ha provveduto a far asportare i pilastri e CP_1
le travi che avrebbero dovuto essere sistemate con le lavorazioni suddette presso la
CP_3
- che dopo pochi giorni “il comunicava telefonicamente alla Sig.ra che il CP_1 Pt_1
lavoro di ripristino presso la non aveva dato nemmeno lontanamente il CP_3
risultato atteso e nulla più veniva fatto presso il cantiere che veniva abbandonato, tanto che i 6 pilastri e le 6 travi che avrebbero dovuto essere sostituite, si trovano tuttora presso il cantiere”;
- che la situazione del cantiere come lasciato dall'appaltatrice risulta dall'elaborato peritale 10.5.2017 redatto dal geom. in cui si è riscontrato che il Persona_1
legno utilizzato è “non appropriato e non accettabile dal punto di vista della qualità
generale e non rispettoso degli impegni contrattuali”, ed inoltre anche “il rivestimento in ghiaino lavato della platea sottostante in calcestruzzo appare non idoneo a consentire il deflusso dell'acqua piovana che ristagna a causa di pendenza non uniforme ed adeguata;
detta pavimentazione si presenta anche macchiata a causa di riversamento del colore del legno” e i vizi del materiale ligneo fornito e la errata pendenza della platea come accertata dal perito sono tali da rendere, per la loro gravità, “totalmente inutilizzabile l'opera”, siccome totalmente inidonea all'uso cui avrebbe dovuto essere pagina 3 di 19 destinata, precisando che per tale attività il geometra ha richiesto il pagamento della somma di €. 1.793,40;
- che l'opera commissionata risulta “semimontata e inutilizzabile” presso l'abitazione dell'attrice e pertanto si dovrà provvedere al suo smontaggio, rimozione e smaltimento quantificando in € 2.300,00 oltre IVA il costo di rimozione e smaltimento oltre al ripristino di quanto danneggiato come da preventivo della ditta La Bottega del Legno;
- che con raccomandata del 9.6.2017 (doc. 18) l'attrice ha denunciato all'
[...]
e al Direttore dei lavori Geom. la presenza dei vizi AR Controparte_2
e difetti delle opere realizzate.
- di aver corrisposto all' per l'opera commissionata la somma complessiva CP_1
di € 13.872,00 e precisamente € 1.352,00 per le piastre in ghiaino € 7.800,00 a mezzo n. 5 assegni dell'importo di €. 1.560,00 ciascuno, € 4.720,00 nonché l'ulteriore somma di € 660,00.
Ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni“ In via principale: -Per i
motivi tutti dispiegati in premessa del presente atto, -Attesi i gravi vizi e difetti dell'opera,
totalmente inidonea all'uso cui doveva essere destinata, accertarsi e dichiararsi la
risoluzione del contratto di appalto di cui è causa per fatto e colpa dell'appaltatore e,
conseguentemente, condannarsi, a titolo restitutorio, l' al AR
pagamento in favore di della somma di € 13.872,00 oltre ad €. 660,00 Parte_1
parimenti versati in acconto sul corrispettivo dovuto in forza del contratto di appalto,
nonché, a titolo risarcitorio, all'ulteriore pagamento dell'importo di €. 699,49 per oneri
amministrativi relativi alla pratica edilizia, €. 3.626,58 corrisposti al Geom. CP_2
€. 1.793,40 quale compenso dovuto al Geom. per la redazione della perizia, €. Per_1
2.300,00 oltre Iva quale costo, alla data della notifica del presente atto, per la rimozione e
lo sgombero del materiale lasciato in cantiere, ed €. 10.000,00 o quello diverso, maggiore
pagina 4 di 19 o minore, accertando in corso di causa per mancato uso del portico mai realizzato, e con
maggiorazione degli importi di interessi legali dal dovuto al saldo. -Con vittoria di spese e
compensi”.
Si è costituita l'impresa individuale , contestando la domanda AR
attorea e proponendo domanda riconvenzionale, ed esponendo:
- che durante l'esecuzione dei lavori appaltati (di cui al contratto di appalto del
10.2.2016), ha contestato dei vizi di esecuzione della pavimentazione, Parte_1
accordandosi con la , come da appendice prodotta da controparte;
CP_4
- che l'attrice “aveva chiesto, in precedenza, che la pavimentazione su cui posare il porticato fosse più grande e con spessore maggiore di quella convenuta in sede contrattuale, accollandosi il maggior costo, e concordando che fosse realizzata per un'ampiezza di mq 175 con gettata di spessore 20 cm rispetto a 72 e con spessore 15
oggetto di accordo, (doc.1) e pertanto al prezzo pattuito di € 20.000,00 va quindi aggiunto il costo per la modifica apportata che si quantifica: -in € 5.510,50, (€
53,50/mq x 103 mq in più), oltre iva e così complessivamente € 5.730,92 per quanto alla maggior ampiezza;
-in € 10,00 per il maggior spessore di 5 cm realizzato, (da 15 a
20), per un totale di € 1.750,00 oltre iva e così € 1.820,00 cioè complessivamente €
7.550,92”;
- che, eseguita la pavimentazione richiesta, la ditta ha iniziato la costruzione del CP_1
porticato in legno ma dopo aver posto in opera i pilastri e le capriate l'attrice ha contestato il legno fornito interrompendo i lavori;
- che a seguito dell'intervento della ditta fornitrice del legno e della mediazione del direttore dei lavori, geom. le parti hanno sottoscritto un accordo, in data CP_2
15-16.11.2016, al fine di definire bonariamente la questione insorta, sottoscritto per accettazione da atto che costituisce un vero e proprio contratto tra le Parte_1
pagina 5 di 19 parti, produttivo di effetti obbligatori, essendosi le parti accordate per eliminare i vizi presenti sul materiale fornito mediante “la sostituzione di n. 6 travi e pilastri nonché la fregatura, stuccatura e tinteggiatura degli altri travi e pilastri per i quali non era stata convenuta la sostituzione;
per quanto alle assi lignee della copertura, di queste sarebbero state sostituite quelle che avessero presentato difetti”;
- che dopo la sottoscrizione dell'accordo l'attrice “non ha più voluto che il CP_1
effettuasse la sostituzione di travi e pilastri e desse corso agli altri incombenti concordati” né, tanto meno, che finisse il lavoro, impedendogli di entrare nella sua proprietà e, quindi, di accedere al cantiere, contestando di aver asportato pilastri e travi e di aver comunicato telefonicamente che il lavoro di ripristino delle travi in legno non avesse dato il risultato atteso;
- l'infondatezza della dedotta risoluzione del contratto per colpa dell'impresa appaltatrice, ravvisandosi invece un recesso unilaterale da parte del committente ai sensi dell'art. 1671 cc, non avendo la committente consentito che l'appaltatore provvedesse ad eliminare i vizi e a terminare l'opera, vietando all'appaltatore di dare corso agli ulteriori lavori, impedendo l'accesso alla sua proprietà ed al cantiere;
- la sussistenza del diritto del , ai sensi dell'art. 1671 cc, di ottenere il pagamento CP_1
dei lavori eseguiti e dei materiali forniti e presenti in cantiere, nonché al pagamento del mancato guadagno;
- che il materiale presente in cantiere nel momento in cui l'attrice ne ha impedito l'accesso è costituito da travi e guaina ardesiata, non ritirato a causa del comportamento dell'attrice, e precisamente “n. 9 rotoli di guaina per il tetto, le assi lignee che dovevano essere poste a copertura del tetto, le travi di orditura delle capriate” che
“avranno subito un evidente deterioramento a cagione dell'esposizione agli agenti atmosferici e che il materiale non è più utilizzabile” per cui controparte dovrà
pagina 6 di 19 corrispondere al il relativo costo;
CP_1
- che “il prezzo di detto materiale è di euro 11.268,00 per le travi ed euro 788,76 per la guaina e cioè complessivamente euro 12.056,76 oltre iva. A tale importo si deve aggiungere il costo per la pavimentazione che era già stata completata il cui costo è
pari ad euro 3.852,00 da preventivo, a cui si devono aggiungere euro 7.550,92 per l'aumento di superficie e spessore, come indicato al punto 2 per complessivi euro
11.402,92. Il costo totale dei lavori eseguiti, pavimentazione, e del materiale lasciato in cantiere e non restituito, è quindi pari ad € 23.459,68”.
Ha contestato il versamento da parte dell'attrice della somma di € 13.872,00 allegando di non aver mai incassato né ricevuto l'assegno datato 11.7.2016, disconoscendo formalmente la firma apposta nella copia dell'assegno perché apocrifa e dichiarando che l'importo corrisposto dall'attrice è pari ad euro 12.312,00.
Ha eccepito l'infondatezza della richiesta attorea di restituzione della somma di € 660,00 in quanto compenso relativo ad altro e diverso lavoro, sempre affidato al convenuto, relativo ad un immobile sito in Comacchio (FE) e trattandosi di domanda inammissibile perché
coperta da giudicato in quanto oggetto di altro procedimento in cui è stato escluso il pagamento del predetto assegno;
delle somme versate a titolo di oneri amministrativi,
competenze ed onorari per il direttore lavori nonché per la perizia del geom. ; Per_1
della somma di € 2.300,00 per lo sgombero del materiale lasciato in cantiere per difetto di prova del relativo esborso e della somma di € 10.000,00 per mancato uso del portico mai realizzato, trattandosi di richieste ingiustificabili atteso il comportamento dell'attrice che non ha consentito al convenuto l'accesso in cantiere per dare corso all'opera appaltata e per riprendere la merce ivi depositata.
In via riconvenzionale, ex art. 1671 cc, ha chiesto la condanna al pagamento della somma di euro 11.147,68 quale differenza ancora dovuta;
pagina 7 di 19 Ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertato e dichiarato che Pt_1
è receduta dal contratto di appalto ex art. 1671 cc, siano rigettate tutte le domande
[...]
attoree perché infondate in fatti e diritto e non provate oltre che inammissibili per quanto
alla richiesta dell'importo di euro 660 giusto assegno n. 7203447951–11. In via
riconvenzionale, accertato e dichiarato che il costo delle lavorazioni eseguite e del
materiale fornito al momento della risoluzione del contratto ammontava a complessivi
euro € 23.459,68, accertato e dichiarato che l'attrice ha versato la somma di euro
12.312,00, sia condannata, ex art. 1671 cc, a pagare al sig. Parte_1 CP_1
, per i titoli in premessa, l'importo residuo di euro 11.147,68, ovvero la somma
[...]
maggiore o minore che sarà indicata all'esito dell'istruttoria o sarà ritenuta di giustizia
liquidare, oltre interessi ex lege 231/2002 dall'11.3.16 al saldo. In ogni caso: compensi e spese di causa rifusi.”
La causa, autorizzato il deposito di memorie ex art 183 co. 6 cpc, ritenuta decidibile allo stato degli atti, è stata istruita in via documentale.
All'udienza del 4.12.2024, precisate le conclusioni mediante richiamo alle note scritte depositate in via telematica, la causa è stata trattenuta in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
***
La domanda attorea è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
L'attrice ha agito nel presente giudizio per sentir dichiarare la risoluzione del contratto di appalto in ragione della presenza di gravi vizi e difetti dell'opera commissionata tali da renderla “totalmente” inidonea alla sua destinazione e la condanna dell'impresa convenuta alla restituzione degli acconti versati in esecuzione del contratto oltre al risarcimento dei danni conseguenti.
L'impresa individuale convenuta ha contestato il proprio inadempimento contrattuale pagina 8 di 19 deducendo il recesso unilaterale dell'attrice ai sensi dell'art. 1671 cc e chiedendo in via riconvenzionale la condanna dell'attrice al pagamento dell'importo residuo di euro
11.147,68, rappresentato dal costo delle lavorazioni eseguite e del materiale fornito al momento della risoluzione del contratto pari a € 23.459,68, detratta la somma di €
12.312,00 versata dall'attrice.
Ciascuna parte, rispettivamente in ragione delle domande principali e riconvenzionale formulate in questa sede, è onerata di dar prova dei fatti costitutivi del diritto preteso (cioè
del titolo contrattuale e dell'attività svolta in adempimento dello stesso), nonché del fatto di aver esattamente adempiuto al contratto di cui controparte alleghi il relativo inadempimento (Cass. S.U. 30.10.2001 n. 13533).
Nel caso di specie l'attrice ha provato il titolo negoziale in relazione al quale svolge la domanda di risoluzione.
Non è in discussione, nel caso di specie, la sussistenza del contratto di appalto intercorso tra le parti del 10.2.2016 per la realizzazione presso l'abitazione dell'attrice in Ariano
Polesina (RO) di un “portico in legno con i relativi canali di gronda, tubi pluviali, guaina bituminosa e copertura in tegole di cotto, pensilina lignea con le medesime caratteristiche e relativa pavimentazione in calcestruzzo”, per il corrispettivo di € 20.000,00 (doc. 1 attore).
Dalla documentazione versata in atti è emerso che con comunicazione del 6.6.2016 (doc.
10 attore) ha contestato al l'esecuzione non a regola d'arte della Parte_1 CP_1
posa del calcestruzzo risultando una superficie non ben levigata, vizio riconosciuto dall'appaltatore convenuto nell'appendice al contratto di appalto del 30.6.2016 (“durante le fasi di lavorazione del calcestruzzo lo stesso non veniva eseguito a perfetta regola d'arte”)
concordando la posa di ghiaino lavato per un importo in aggiunta di € 1.300,00 (doc. 11
attore).
Risulta altresì che l'attrice ha contestato con missiva del 7.10.2016 (doc. 14 attrice) che il pagina 9 di 19 legno che costituisce il portico “presenta vari difetti e non rappresenta un materiale a regola d'arte come da contratto firmato”, e che anche tali vizi siano stati riconosciuti dal convenuto (“a seguito della fornitura di materiale ligneo per la costruzione del portico si sia riscontrato che lo stesso materiale non risultava idoneo a regola d'arte per vari motivi tra i quali presenza di punteggiature sui pilastri, affioramento muffe in vari travi, presenza di nodi superiori alle media ed altro contestato dalla sig.ra ), assumendo per Pt_1
iscritto l'obbligo di eliminarli mediante l'intervento della ditta fornitrice del materiale e proponendo la sostituzione di pilastri e travi (doc. 15 parte attrice).
Quindi, tutti i vizi denunciati dall'attrice risultano essere stati espressamente riconosciuti dall'impresa edile e sono da qualificarsi quali difetti che rendono l'opera AR
inidonea all'uso di destinazione in quanto i lavori sono stati eseguiti con materiale inidoneo e/o non a regola d'arte, fermo restando che l'opera non è stata completata.
L'attrice ha prodotto copia della documentazione delle somme versate all'impresa CP_1
per l'opera commissionata ovvero: la copia del bonifico di € 1.352,00 per le piastre in ghiaino (doc. 12) come espressamente pattuito nell'appendice al contratto di appalto del
30.6.2016 (doc. 11) e a fronte della fattura del n. 5/2016 (doc. 13); n. 5 assegni CP_1
dell'importo di € 1.560,00 ciascuno (doc. 23) recanti la sottoscrizione per ricevuta del titolare della ditta appaltatrice , per un importo complessivo di € 7.800,00; AR
copia dell'ordine di bonifico di € 4.720,00 in data 11.8.2016 (doc. 24), per un importo complessivo di € 13.872,00 e la copia dell'assegno di € 660,00 sottoscritto per ricevuta dal convenuto (doc. 26).
Con riguardo al disconoscimento della sottoscrizione dell'assegno datato 11.7.2016
dell'importo di € 1.560,00 di cui al doc. 23 attoreo, ultima pagina, effettuato dalla parte convenuta si osserva quanto segue.
Occorre ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “il disconoscimento
pagina 10 di 19 della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 cpc, deve avvenire in modo formale ed
inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita
perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti.
Inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al
profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a
fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con
riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da
controparte” (Cass.17313/2021).
Ha precisato, inoltre, che il disconoscimento della autenticità della sottoscrizione pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve, comunque, rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di mero stile, ossia si deve concretizzare in una impugnazione specifica e determinata (Cass. 4912/2017; Cass.
22.1.2018 n. 1357).
Nel caso di specie il disconoscimento risulta formulato in modo generico, privo dei requisiti di specificità e determinatezza previsti dalla Corte di Cassazione per l'efficacia e la legittimità dell'eccezione.
Infatti, l'opponente ha dedotto che “la firma apposta nella copia dell'assegno prodotto è
infatti apocrifa e viene con il presente atto formalmente disconosciuta”, senza tuttavia allegare alcunchè circa la sussistenza di concreti elementi di difformità da cui desumere l'apocrifia.
Sul punto va infatti rilevato che il convenuto ha contestato l'incasso dell'ulteriore assegno di € 660,00 emesso il 11.7.2016 (doc. 26 attrice), ma non anche la relativa sottoscrizione, a che anche solo ictu oculi appare manifestamente identica a quella apposta in calce alla copia dell'assegno “per ricevuta” ed oggetto di disconoscimento, il che giustifica il giudizio di genericità del primo disconoscimento.
pagina 11 di 19 Inoltre, l'assegno in questione, intestato a e munito della dicitura “non AR
trasferibile”, risulta essere stato incassato ed addebitato sul conto dell'attrice come da estratto conto prodotto sub doc. 25, il che è ulteriore indizio a sfavore del convenuto.
Ancora, la contestazione del convenuto in ordine all'assegno di € 660,00 emesso il
11.7.2016 della non riferibilità al contratto di appalto oggetto del presente giudizio bensì a compenso relativo ad altro e diverso lavoro non risulta affatto dimostrata in giudizio e parimenti infondata risulta pertanto la dedotta inammissibilità della domanda di restituzione della predetta somma perché coperta da giudicato, trattandosi di giudizio,
quest'ultimo, del tutto diverso, e mancando documentazione idonea a comprovare che in quella sede si sia discusso dell'assegno di cui si discute in questo giudizio.
Peraltro, anche quest'ultimo secondo titolo, intestato a e non trasferibile, AR
risulta essere stato incassato come da estratto conto dell'attrice (doc. 25).
ha allegato l'inadempimento dell'impresa al contratto di appalto Parte_1 CP_1
lamentando vizi e difetti dell'opera tali da renderla totalmente inidonea all'uso cui doveva essere destinata e non avendo provveduto all'eliminazione dei vizi.
Il convenuto si è costituito in giudizio allegando il recesso unilaterale dell'attrice dal contratto di appalto ex art. 1671 cc avendo impedito al l'accesso al cantiere preso la CP_1
propria abitazione per l'esecuzione dell'opera e per il ritiro del materiale ligneo affetto da vizi al fine della loro eliminazione e chiedendo in via riconvenzionale il pagamento di una residua somma calcolando il prezzo del materiale acquistato per la realizzazione del portico il costo della pavimentazione completata oltre all'ulteriore maggior costo di €
7.550,92 conseguente alla richiesta dell'attrice di aumentare lo spessore del pavimento del portico rispetto a quanto già previsto nel contratto di appalto.
Orbene, l' non ha fornito la prova dei costi del materiale e/o AR
dell'attività ulteriormente svolta su cui si fonda la domanda riconvenzionale ovvero del pagina 12 di 19 prezzo del materiale esistente presso il cantiere di indicato in “euro Parte_1
11.268,00 per le travi ed euro 788,76 per la guaina e cioè complessivamente euro
12.056,76 oltre iva. A tale importo si deve aggiungere il costo per la pavimentazione che era già stata completata il cui costo è pari ad euro 3.852,00 da preventivo, a cui si devono aggiungere euro 7.550,92 per l'aumento di superficie e spessore, come indicato al punto 2
per complessivi euro 11.402,92”.
In particolare, i prezzi per “travi e guaine” sopra indicati sono contenuti nel documento
“specifica lavori concordati” (doc. 1 convenuto) non sufficiente al fine di dimostrare l'effettivo acquisto del materiale da parte dell'appaltatore, perché da lui unilateralmente formato.
Inoltre, non è stata dimostrata in giudizio l'esecuzione da parte dell'impresa convenuta di un “maggior spessore del pavimento” e, soprattutto, la spesa sostenuta per l'acquisto del materiale indicata in € 7.550,92.
Il capitolo di prova a tal fine formulato dal convenuto (cap. 3 “la pavimentazione è stata eseguita dal per l'ampiezza e spessore maggiore rispetto a quanto previsto CP_1
nell'accordo iniziale e cioè per mq 175 e spessore cm. 20”) non è stato ammesso (i) in quanto il convenuto non ha mai allegato quando sarebbe stato concluso tale accordo e in che modo, così rendendo le allegazioni contenute solo nella seconda memoria ex art. 183
co. 6 cpc inammissibili in quanto tardive;
(ii) e comunque perché, a fronte della comprovata abitudine delle parti di riversare gli accordi tra esse intercorsi, e le successive modifiche, in forma scritta, non è emersa alcuna ragione giustificatrice del fatto che tale ulteriore accordo sarebbe stato stipulato in forma diversa da quella scritta, così
impendendo di superare il divieto dell'art. 2722 cc.
L'insussistenza delle specifiche allegazioni sul punto rende inammissibile, perché
esplorativa, la consulenza tecnica richiesta dall' tendente ad “accertare AR
pagina 13 di 19 l'ampiezza e spessore reale della pavimentazione eseguita presso l'abitazione della sig.ra valutando la congruità della maggior somma richiesta di € 7.550,92 ovvero Pt_1
quantificando il maggior costo dovuto rispetto a quanto stabilito nell'accordo iniziale,
doc.1 convenuto, e riferito ad una pavimentazione di mq 72 e con spessore cm 15;
descrivere il materiale presente in cantiere, confrontandolo con quello indicato nelle prime due voci del doc.1”.
Infatti, la consulenza d'ufficio non può ovviare, colmandole, alle lacune (di allegazione e,
soprattutto, di prova) della parte onerata. In tal senso conforta la pacifica giurisprudenza di legittimità, secondo cui la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati
(Cass. Ord. n. 30218 del 15/12/2017).
L'allegata circostanza della impossibilità di adempiere a causa del rifiuto dell'attrice a far entrare il nel cantiere non risulta dimostrata in giudizio. CP_1
Inammissibile risulta infatti il capitolo di prova formulato sul punto dal convenuto (cap. 7
“dopo la sottoscrizione dell'accordo la sig.ra ha impedito che il effettuasse la Pt_1 CP_1
sostituzione di travi e pilastri e desse corso agli altri incombenti concordati ovvero finisse il lavoro, vietandogli di entrare nella sua proprietà e, quindi, di accedere al cantiere”) in quanto privo di ogni minima collocazione spazio – temporale.
Le ulteriori prove orali formulate dalla parte convenuta non sono state ammesse in quanto documentali (capp. 1, 4, 5, 6) e generiche (capp. 2, 8) valutativo il cap. 10.
pagina 14 di 19 Conseguentemente va rigettata la domanda riconvenzionale proposta dall'impresa convenuta.
Le esposte circostanze che risultano dalla documentazione non lasciano dubbi non solo sulla sussistenza dell'inadempimento alle obbligazioni da parte del convenuto ma anche sulla sua rilevanza nell'economia del contratto in oggetto e cioè al requisito della “non scarsa importanza” dell'inadempimento, di cui all'art. 1455 cc, quale condizione dell'azione di risoluzione del contratto.
Alla stregua degli accordi negoziali, infatti, può dirsi che sussiste l'inadempimento: dalla già menzionata documentazione risulta, infatti, che è rimasta inadempiuta la prestazione principale, l'obbligazione primaria ed essenziale del contratto di appalto e cioè la realizzazione dell'opera oggetto di contratto priva di difetti e vizi e a regola d'arte, che costituisce il nucleo sostanziale e l'essenza dell'interesse del committente-appaltante,
odierna attrice.
La parte convenuta è responsabile esclusiva dei suddescritti vizi avendo fornito il materiale per la realizzazione dell'opera ed inoltre non avendo portato a termine e completato l'opera.
Risulta così fondata la domanda di risoluzione del contratto intercorso tra le odierne parti in causa in applicazione dell'art. 1453 cc ed in conseguenza dell'inadempimento della parte convenuta.
Una volta accertato l'inadempimento, rilevante a fini risolutori, da parte del convenuto,
consegue, ai sensi dell'art. 1458 cc, l'effetto restitutorio retroattivo tra le parti, sicché le prestazioni anteriormente eseguite vanno restituite perché private del loro titolo a causa della sopravvenuta mancanza di idonea causa giustificatrice.
In particolare, sussiste l'obbligo dell'appaltatore inadempiente di restituire quanto già
ricevuto dall'appaltante a titolo di corrispettivo.
pagina 15 di 19 L'attrice ha chiesto la restituzione della somma di € 13.872,00 oltre a € 660,00 versati in acconto sul corrispettivo dovuto in forza del contratto di appalto oltre interessi dal dovuto al saldo ed il credito è provato nella misura indicata dall'attrice.
In particolare, risulta documentato il versamento a favore del convenuto delle seguenti somme: € 1.352,00 (doc. 12 attrice), come espressamente pattuito nell'appendice al contratto di appalto del 30.6.2016 (doc. 11) e a fronte della fattura del n. 5/2016 CP_1
(doc. 13); € 7.800,00 importo corrisposto a mezzo n. 5 assegni ciascuno dell'importo di €
1.560,00 recanti la sottoscrizione per ricevuta da parte del titolare della ditta appaltatrice
(doc. 23 attrice) come pattuito nel contratto di appalto e l'estratto conto AR
relativo all'addebito dell'importo relativo all'assegno di € 1.560,00 con data 11.7.2016
(doc. 25 attoreo); € 4.720,00 a mezzo bonifico (doc. 24 attrice); € 660,00 a mezzo assegno bancario 11.7.2016 (doc. 26 attrice) per cui complessivamente € 14.532,00, sui quali titoli si è sopra argomentato.
L'obbligo restitutorio relativo alla originaria prestazione pecuniaria conseguente ad una pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento “ha natura di debito di valuta,
come tale non soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno -
da provarsi dal creditore - rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ.” (Cass. 12.3.2014 n. 5639): in mancanza di prova del maggior danno non è accoglibile la domanda avente ad oggetto la rivalutazione monetaria.
Rimane comunque ferma la debenza degli interessi moratori a norma del d. lgs. 231/2002,
trattandosi di transazione commerciale, con decorrenza dalla data di risoluzione del contratto fino al saldo effettivo.
Il convenuto va pertanto condannato alla restituzione della somma ricevuta a titolo di acconto pari a € 14.532,00 (1.352,00+7.800,00+4.720,00+660,00) in favore di Pt_1
[...]
pagina 16 di 19 In ordine alla domanda di condanna a titolo risarcitorio formulata da parte attrice, essa va rigettata, rilevandosi quanto segue.
In diritto si osserva che la parte interessata a far valere il diritto al risarcimento del danno deve allegare e dimostrare di aver subito un danno dall'inadempimento e quantificare l'entità del suddetto danno parametrandola al danno concreto che ha subito oppure al mancato guadagno.
Le somme ricondotte a danno emergente conseguente alla risoluzione del contratto, di cui è
stato documentato il relativo pagamento, pari ad € 699,49 per oneri amministrativi relativi alla pratica edilizia- denuncia di inizio attività (docc. 3-4-5 attrice) nonché € 1.200,00, così
quantificato dall'attrice, quale ulteriore acconto corrisposta al geom. a titolo di CP_2
compenso per l'attività prestata in relazione alla realizzazione del porticato (docc. 8-9
attrice), non appaiono dovute, perché non sussiste prova del nesso di causa tra il danno dedotto e l'inadempimento del convenuto.
Tale nesso sussisterebbe ove fosse allegato e provato che gli oneri amministrativi e i costi per l'attività professionale del proprio consulente siano risultati inutili e vani a cagione dell'inadempimento dell'appaltatore, il che a sua volta presupporrebbe logicamente la tesi per cui solo l'intervento dell'appaltatore odierno convenuto avrebbe potuto consentire la realizzazione dell'intervento per cui sono stati chiesti il titolo amministrativo abilitativo e l'intervento professionale del consulente geom. tesi che appare insostenibile CP_5
logicamente prima ancora che giuridicamente.
Infatti, dall'esame dei docc. 2 e 3 di parte opponente relativi alla richiesta di realizzazione dell'opera (dichiarazione inizio attività) non emerge un termine di scadenza del titolo autorizzativo, né parte opponente ha allegato e provato l'intervenuta decadenza e quindi l'impossibilità di procedere alla realizzazione del portico con il permesso rilasciato a causa dell'inadempimento dell'appaltatore e la necessità di dover richiedere a tal fine il rilascio pagina 17 di 19 di un nuovo titolo abilitativo.
Deve essere rigettata la richiesta di rifusione della somma di € 1.213,29 di cui alla fattura sub doc. 6 e di € 1.213,29 di cui alla fattura sub doc. 7 a titolo di compenso corrisposto al geom. atteso che non risulta dimostrato in giudizio il pagamento dei predetti CP_2
importi.
Non può essere accolta la richiesta di condanna del convenuto al pagamento di € 1.793,40
quale compenso al Geom. per la redazione della perizia di parte avendo parte Per_1
attrice depositato un semplice “avviso di parcella” (doc. 16 bis attrice) da cui non è
desumibile l'avvenuto pagamento dell'importo indicato nel documento.
Parimenti, va rigettata la richiesta di rifusione della somma di € 2.300,00 oltre IVA quale
“costo per la rimozione e lo sgombero del materiale lasciato in cantiere” atteso che parte attrice ha allegato un preventivo e non è stato dimostrato che l'attrice abbia corrisposto l'importo ivi indicato.
Infine, va respinta anche la richiesta di risarcimento del danno quantificato in € 10.000,00
per “mancato uso del portico mai realizzato” non avendo la parte attrice dimostrato né chiesto di provare l'esistenza del danno e comunque non avendo indicato i criteri di quantificazione.
In questa sede vengono integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in conformità
del D.M. 55/2014 modificato dal 147/2022, in base al decisum.
p.q.m.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
1. accerta e dichiara la risoluzione del contratto di appalto per cui è causa concluso tra pagina 18 di 19 le parti , in persona dell'omonimo Parte_3 AR
titolare, e sottoscritto in data 10.2.2016;
2. condanna l' , in persona dell'omonimo titolare, alla AR
restituzione in favore di della somma di € 13.872,00 oltre ad € Parte_1
660,00 per cui complessivamente € 14.532,00 oltre interessi di mora ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 231/2002 dalla data di risoluzione di cui al capo che precede al saldo effettivo;
3. rigetta la domanda risarcitoria di parte attrice;
4. rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta AR
;
[...]
5. condanna l' , in persona dell'omonimo titolare a CP_1 AR
rifondere a le spese di lite, che liquida in € 518,00 per anticipazioni Parte_1
ed in € 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso di spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Rovigo, 11 aprile 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
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