Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/03/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria
Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr.ssa Patrizia Morabito – Presidente
2. dr. Natalino Sapone - Consigliere
3. dr.ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 526 del 2019 R.G., posta in decisione all'udienza del 9.09.2024, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via del Gelsomino n. 35, presso lo studio dell'avv. Maria Elisa Futia che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv.
Giuseppe Palmisani, in virtù di mandato in atti
– appellante-
E
(C.F. ) e Controparte_1 CodiceFiscale_1 Controparte_2
(C.F. ), nella qualità di eredi di
[...] CodiceFiscale_2 Persona_1 elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, via G. Galilei n. 11, presso lo studio dell'avv. Antonio Mazza Laboccetta che li rappresenta e difende, unitamente all'avv.
Domenico Condello, in virtù di mandato in atti
-appellati-
oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c. - appello avverso la sentenza del Tribunale di
Reggio Calabria n. 1823/2018, pubblicata il 20.12.2018.
Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 6.09.2024, il procuratore dell'appellante così precisava le conclusioni: “l'avv. Maria Elisa Futia per l'appellante si riporta ai propri scritti difensivi, nonché alla documentazione Parte_1 depositata e ne chiede l'integrale accoglimento con vittoria di spese ed onorari del giudizio. L'avv.
Futia altresì insiste, preliminarmente, sulla improcedibilità della domanda per tardività della costituzione in primo grado di parte appellata, così come argomentata nelle controdeduzioni depositate nel presente giudizio. Nel ribadire quanto già evidenziato in sede di gravame, ed in particolar modo a foglio 7 dell'atto di impugnazione, si pone ancora l'accento su quanto affermato dalla Suprema Corte di cassazione, secondo la quale: “la Corte d'appello ha affermato che la possibilità, per la parte opponente, di iscrivere la causa a ruolo prima ancora di avere la prova del perfezionamento della notifica per il destinatario costituisce applicazione di un «consolidato orientamento interpretativo». Tale affermazione è corretta, posto che le Sezioni Unite di questa
Corte, già con la sentenza 18 maggio 2011, n. 10864, hanno stabilito che il termine per la costituzione in giudizio dell'attore è di dieci giorni decorrenti dalla prima notificazione sia nel giudizio di primo grado che in quello d'appello e che tale adempimento, ove entro tale termine l'attore non sia ancora rientrato in possesso dell'originale dell'atto notificato, può avvenire depositandone in cancelleria una semplice copia (c.d. velina), posto che il perfezionamento della notificazione non è necessario ai fini della costituzione in giudizio. Tale orientamento è stato in seguito più volte confermato da più recenti pronunce delle Sezioni semplici di questa Corte (v. sentenza 20 luglio 2015, n. 15130 ed altre).”
(Cass. Civ. Sez. VI, ord. n. 21692 del 19.09.2017). Si insiste pertanto nell'accoglimento dell'eccezione di improcedibilità del giudizio formulata nel proprio atto di gravame e nel primo grado di giudizio.
Nel merito, riportandosi a tutte le argomentazioni già esposte nell'atto di impugnazione, nei propri scritti difensivi e negli atti e verbali di causa cui si riporta integralmente, ulteriormente si evidenzia quanto segue in riferimento al valore delle prove testimoniali: l'unica testimonianza a supporto della veridicità dell'accaduto che ha dato genesi alla presente controversia è quella della sig.ra
[...]
la quale oggi riveste lo status di parte processuale, con tutte le valutazioni - Controparte_2 giuridiche e non - in punto di attendibilità che ne discendono. Ed infatti, l'unica testimonianza di persona indifferente ai fatti di causa è stata resa dal condomino sig. , sopraggiunto Controparte_3 nel portone condominiale subito dopo i fatti. Il predetto condomino ha riferito il perfetto funzionamento dell'ascensore meno di due ore prima dell'episodio, precisando che il dislivello rispetto al piano di calpestio fosse di circa 3 cm. Se, dunque, l'ascensore era pacificamente funzionante meno di due ore prima dell'evento (per la teste alle ore 10,30 e per il teste CP_2 alle ore 10 circa) non si vede come il avrebbe potuto segnalare il presunto CP_3 Parte_1 guasto (non accertato peraltro dagli addetti alla manutenzione intervenuti nel pomeriggio), appena visibile, e per il quale comunque nessuno aveva allertato prima l'Amministratore, non avendo appunto ritenuto esistente alcun guasto. Diversamente argomentando, si dovrebbe pretendere in capo ad un amministratore di condominio una presenza costante e continua sui luoghi condominiali, diretta a controllare eventuali insidie o situazioni pericolose praticamente ogni ora! Non si comprende pertanto, anche da questo punto di vista, come a fronte di testimonianze (peraltro di testimoni di parte appellata) che hanno escluso la presenza dell'insidia solo pochissime ore prima del sinistro, il Giudice di primo grado abbia potuto ritenere sussistente una responsabilità in capo al
, in persona dell'amministratore. Sulla portata probatoria della documentazione medica Parte_1
e della perizia. Inesatta è l'affermazione contenuta a foglio 15 della comparsa di parte appellata, secondo cui “gli accertamenti clinici e diagnostici sono stati effettuatati dalla sig.ra Per_1 nell'immediatezza del fatto”. Ed invero, per come risulta in atti, la prima visita si è registrata soltanto alcuni giorni dopo il sinistro e, peraltro, non presso una struttura della città di Reggio (ove la stessa era residente) bensì presso l'ospedale di Scilla, ove svolgeva la propria attività lavorativa il figlio, dott.
, anch'egli odierna parte processuale. Per quanto concerne l'elaborato Controparte_1 peritale, è sufficiente - in questa sede - richiamare quanto abbondantemente argomentato a foglio 16 e ss. dell'atto di appello, cui ci si riporta. Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, si insiste in tutte le eccezioni, richieste e conclusioni già formulate e contesta tutto quanto ex adverso dedotto prodotto ed eccepito e chiede che la causa venga trattenuta in decisione, con condanna alle spese, da attribuirsi alla scrivente procuratrice che si dichiara antistataria”;
mentre, con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 7.07.2024, i procuratori degli appellati così precisavano le conclusioni: “gli appellati insistono in tutte le deduzioni, difese, eccezioni, richieste, anche istruttorie, e conclusioni formulate negli atti e verbali di causa, e sottolineano che la causa è matura per la decisione, essendo la sentenza gravata immune da vizi ed assolutamente condivisibile in fatto e diritto. Gli appellati si limitano a brevissime considerazioni in merito alla pretesa, ma infondata, eccezione di inammissibilità del giudizio introdotto in primo grado, per l'asserita – ma insussistente - tardività della costituzione degli attori
. A questo riguardo, evidenziano che, per la giurisprudenza prevalente (Corte cost. 4 CP_2 dicembre 2009, n. 318) – ma ormai consolidata - il principio della scissione tra il momento in cui la notificazione deve intendersi effettuata nei confronti del notificante, rispetto a quello in cui essa si perfeziona per il destinatario dell'atto, non esclude che la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati sia condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario, sicché l'effetto a vantaggio del notificante (che è anticipato e provvisorio) trova applicazione soltanto quando dall'intempestivo esito del procedimento di notifica, per la parte di questo sottratta alla disponibilità del notificante stesso, potrebbero derivare conseguenze per lui pregiudizievoli, non anche quando la norma preveda che un termine debba decorrere o un altro adempimento debba essere compiuto dal tempo dell'avvenuta notificazione, in quanto in tal caso essa deve intendersi perfezionata, per entrambe le parti, al momento della ricezione dell'atto da parte del destinatario. In altri termini, ove il compimento della notificazione rilevi a fini diversi dall'osservanza di un termine (per esempio, come nella specie, al fine di fissare il dies a quo di un termine assegnato al notificante per il compimento di un atto successivo della serie procedimentale) si ha riguardo al momento in cui l'atto giunge a conoscenza del destinatario. In ogni caso, la pretese eccezione è inammissibile, essendo controparte incorsa nelle decadenze previste dal codice di rito per esserci costituita ben oltre il termine di venti giorni.
Per questi motivi
si chiede che la causa, matura per la decisione, sia rinviata per la precisazione delle conclusioni”.
Con ordinanza del 30.09.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
9.09.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto
Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 19.11.2014, conveniva in giudizio, Persona_1 dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, il in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, affinché, previo accertamento della responsabilità esclusiva del convenuto nel sinistro occorsole, venisse condannato al pagamento della somma di €.115.781,00 a titolo di risarcimento danni.
Esponeva l'attrice:
-che, il giorno 13.03.2012, alle ore 12.15 circa, mentre si accingeva ad entrare nell'ascensore dal piano terra per recarsi nel proprio appartamento, in compagnia della figlia, a causa di un guasto dell'ascensore, che aveva creato un gradone tra la cabina ed il piano di calpestio, inciampava rovinosamente riportando lesioni personali:
-che, perdurando dolori al collo ed alla testa, il giorno successivo, veniva trasportata presso l'Ospedale di Scilla dove veniva riscontrata “una contusione con ecchimosi regime frontale, trauma distorsivo colonna cervicale e dorsale con sospetta frattura vertebrale, presente blocco antalgico della colonna cervicale, con disfagia e disfonia”;
-che a seguito di tac, effettuata in data 6.04.2012, venivano diagnosticate “la frattura del dente dell'epistrofeo con accentuazione della lordosi cervicale. Aspetto lamellare dei corpi D2 e D4 con reazione intraspongiosa sclerotica di tipo riparativo per lesione traumatica recente e frattura costali a SN” per le quali era stata costretta a portare, per circa un anno, il collare
“filadelfia”;
-che la responsabilità del sinistro era da attribuire, ex art. 2051 c.c., al Parte_1 convenuto, stante il difettoso funzionamento dell'ascensore, non segnalato da cartelli o avvisi, come emergeva, peraltro, dal documento rilasciato della Otis Servizi del
13.03.2012 con il quale si attestava l'avvenuta riparazione dello stesso con sostituzione fusibili del motore porte;
-che, in conseguenza dell'incidente, aveva riportato un'invalidità permanente pari al
25%, un'invalidità temporanea totale di gg. 30, un'invalidità temporanea parziale di 60 gg. al 75%, un'invalidità temporanea parziale di 120 gg. al 50% e un'invalidità temporanea parziale di 184 al 25% (come da relazione medica di parte allegata in atti) sicché il danno biologico doveva essere quantificato nella misura di €. 95.781,00, oltre danno morale e/o esistenziale da quantificarsi, in via equitativa, in €. 20.000,00.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva, con comparsa di risposta depositata il
17.06.2015, il in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 rilevando, unicamente, l'improcedibilità dell'azione ex art. 171 c.p.c., per tardiva iscrizione a ruolo della causa.
Nelle more del giudizio si verificava il decesso della sicché, con Persona_1 comparsa di costituzione del 20.09.2017, si costituivano i suoi eredi, Controparte_1
e insistendo per l'accoglimento della
[...] Controparte_2 domanda attrice. Istruito il giudizio con prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del
20.12.2018 le parti precisavano le conclusioni e, previa discussione orale, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni della decisione.
Con sentenza n. 1823/2018, il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva la domanda proposta condannando il in persona del legale rappresentante Parte_1 pro-tempore, al pagamento della somma di €. 68.324,63 a titolo di risarcimento danni - oltre interessi legali da calcolare sulla somma devalutata dalla data dell'incidente e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat fino alla data della sentenza – in favore di CP_2 CP_1
e oltre rifusione delle spese giudiziali e costi di
[...] Controparte_2 consulenza tecnica d'ufficio.
Avverso tale decisione, con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva appello il in persona del legale rappresentante, chiedendone Parte_1
l'integrale riforma con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano, ritualmente, e Controparte_1 Controparte_2
rilevando l'infondatezza del proposto appello ed insistendo per il suo rigetto
[...] con conferma della gravata sentenza e vittoria di spese legali del presente grado.
Con ordinanza del 30.09.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
9.09.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto
Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
-Con il primo motivo di gravame, parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità dell'azione, ex art. 171 c.p.c., per tardiva iscrizione a ruolo della causa da parte dell'attrice. Adduce che, erroneamente, il Giudice di prime ha ritenuto che “la data in cui dovesse indentificarsi il dies a quo, utile a far decorrere il termine di 10 gg. dalla notifica dell'atto di citazione per la relativa iscrizione a ruolo, fosse quello della ricezione dell'atto da parte del soggetto convenuto in giudizio” in quanto “detto termine inizia a decorrere dalla data del passaggio dell'atto all'Ufficiale giudiziario preposto alla notifica”. Precisa, altresì, che “considerato che l'iscrizione a ruolo è avvenuta tardivamente, ciò avrebbe dovuto comportare la cancellazione della causa dal ruolo” insistendo affinché, questa Corte, in riforma della gravata sentenza, dichiari l'improcedibilità dell'azione proposta.
La doglianza è infondata.
Deve premettersi che, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 477 del 2002, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e della
L. n. 890 del 1982, art. 4, comma 3, nella parte in cui prevedeva che la notificazione a mezzo posta si perfezionasse, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. Ciò in quanto ha ritenuto "palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di un'attività riferibile a soggetti diversi dal notificante stesso”.
Con successiva sentenza n. 28 del 2004, la stessa Corte Costituzionale ha ribadito il principio generale secondo il quale va distinto il momento di perfezionamento della notifica per il notificante, ai fini delle decadenze a carico del medesimo, dal momento di perfezionamento della notifica anche per il destinatario, fermo restando che "la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati è condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario".
Come, poi, statuito dalla Suprema Corte in numerose pronunce “la distinzione dei momenti di perfezionamento delle notifiche per il notificante ed il destinatario dell'atto, con il riferimento al momento della consegna dell'atto per la notifica, trova applicazione solo quando dal protrarsi del procedimento notificatorio potrebbero verificarsi conseguenze negative per il notificante e non, invece, quando una norma preveda che un termine a suo carico debba iniziare a decorrere dal tempo dell'avvenuta notificazione” (Cass. 26 febbraio 2008, n. 4996; 21 maggio 2007, n.
11783; 11 maggio 2007, n. 10837; SS.UU. 13 gennaio 2005, n. 458; Cass. 8 settembre
2004, .n. 18087; 14 luglio 2004, n. 13065; 17 luglio 2003, n. 11201).
Tali pronunce hanno, invero, ribadito che la notificazione deve ritenersi perfezionata, ai fini dell'inizio del loro decorso, anche per il notificante, dal momento del perfezionamento del processo notificatorio nei confronti dell'ultimo dei destinatari della notificazione.
Detto orientamento appare conforme alla ratio delle decisioni della Corte
Costituzionale, le quali hanno inteso, unicamente, evitare che si possano verificare decadenze o altri effetti pregiudizievoli per il notificante in conseguenza di fatti a lui non ascrivibili ma ascrivibili al procedimento notificatorio ed ai suoi esecutori, rimanendo fermo il principio che il consolidamento della notifica per il notificante dipende dal perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, con la conseguenza che, solo da tale momento, possono decorrere i termini, quale quello per la costituzione in giudizio che richiede il perfezionamento dell'intero processo notificatorio, essendo correlato ad adempimenti che lo presuppongono (così, in particolare, Cass. 21 maggio 2007, n. 11783 cit.).
Principio, quest'ultimo, sancito espressamente dalla L. n. 890 del 1982, art. 4, comma
4, per le notificazioni a mezzo posta ma avente valenza generale, secondo il quale i termini che decorrono dalla notificazione si computano dalla data di consegna dell'atto al destinatario (alla quale va equiparata la sua conoscenza legale da parte del notificando ai sensi del successivo art. 8). Normativa rimasta ferma anche dopo che la
L. n. 263 del 2005, modificando il previgente testo, dell'art. 149 c.p.c., vi ha aggiunto un comma 3, con la statuizione - attuativa di quanto statuito dalla Corte costituzionale e pertanto da interpretarsi in relazione alla sua ratio nei sensi sopra indicati - secondo la quale "la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto".
Conclusivamente sul punto, la distinzione dei momenti di perfezionamento delle notifiche per il notificante ed il destinatario dell'atto, con il riferimento per il notificante al momento della consegna dell'atto per la notifica, trova applicazione solo quando dal protrarsi del procedimento notificatorio possano verificarsi conseguenze negative per il notificante e non, invece, ove sia previsto che un termine a suo carico debba iniziare a decorrere dal momento dell'avvenuta notificazione, poiché il consolidamento della notifica dipende, anche per il notificante, dal perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, con la conseguenza che solo da tale momento possono decorrere i termini per la costituzione in giudizio.
Ne consegue che, nella specie, del tutto correttamente il Giudice di prime cure ha escluso che vi fosse stata una violazione del termine (di dieci giorni) per l'iscrizione della causa a ruolo a cura dell'attrice, avvenuta in data 28.11.2014 a decorrere, a ritroso, dalla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario (19.11.2014) e, perciò, tempestivamente.
-Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto provata, all'esito dell'istruttoria, la relazione causale tra l'omessa custodia e l'evento verificatosi. Rileva, sul punto, che alcuna responsabilità poteva ravvisarsi in capo al “attesa l'evidente natura fortuita della causa della Parte_1 caduta della Sig.ra oltre che “l'imprevedibilità dell'evento” riconducibile, Persona_1 semmai, all'ipotesi del caso fortuito, tenuto conto anche alla condotta incauta e poco accorta della Per_1
La doglianza è parzialmente fondata.
È opportuno premettere, in punto di fatto, che la prova orale espletata nel giudizio di primo grado (testi e ) ha confermato la Controparte_2 Controparte_3 ricostruzione prospettata dalla parte attrice, la quale ha riferito di essere caduta, il
13.03.2012, al piano terra del mentre entrava nell''ascensore, a Parte_1 causa di uno scalino di circa quindici centimetri, creatosi per il dislivello tra la cabina dell'elevatore ed il piano di calpestio in entrata, non prevedibile, non visibile né evidenziato.
Le suddette circostanze hanno trovato, poi, ulteriore conferma nella documentazione attestante l'intervento della ditta di manutenzione dell'ascensore il giorno stesso dell'avvenuto infortunio.
Sicché, correttamente, il Giudice di prime cure ha ricondotto la fattispecie in esame nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per cose in custodia. Ed invero, per consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il , Parte_1 quale custode dei beni e servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie volte ad impedire che le cose comuni rechino pregiudizio, rispondendo ex art. 2051 c.c. dei danni cagionati dai beni comuni ai condomini o a terzi.
Pacifico, poi, che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia abbia carattere oggettivo che prescinde da qualunque connotato di colpa del custode, identificato in colui che abbia un potere effettivo, cioè la disponibilità materiale e giuridica, sulla cosa dalla quale proviene il danno, con conseguente potere di intervento su di essa. Ne consegue che, per la configurazione, in concreto, della responsabilità ex art. 2051 c.c., è sufficiente che sussista il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato.
Sul piano processuale, ciò comporta che grava sul danneggiato l'onere di fornire la prova dell'evento dannoso e del nesso eziologico tra la res e il danno subito, ovvero che
"l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa" (Cass., n. 7963/2012), senza dover dimostrare l'elemento soggettivo.
Provate queste circostanze, il custode, per escludere la propria responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (in tal senso, Cass., Sez. III, 29/1/2016, n.1677).
Ancora in punto di onere della prova, si richiama quanto di recente ribadito dalla
Suprema Corte, secondo cui non è dubitabile che, nella fattispecie di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., gravi sul danneggiato la prova del nesso eziologico tra la condizione della res in custodia (quale causa agente) e l'eventum damni, inteso quale conseguenza attesa della normale serie causale, ossia quale evento normalmente prevedibile - in base a regole statistiche od a leggi fisiche - derivante dalla interrelazione della cosa in custodia con il soggetto che, appunto, viene in contatto con essa;
del pari, non è neppure dubitabile che laddove "la situazione, comunque ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenuto integrato il fortuito".
La condotta del danneggiato assurge, così, a causa esclusiva dell'evento dannoso e "viene meno appunto il nesso causale tra la cosa custodita e quest'ultimo e la fattispecie non può più essere sussunta entro il paradigma dell'art. 2051 c.c., anche quando la condotta possa essere stata prevista o sia comunque prevedibile, ma esclusa come evenienza ragionevole od accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale" (Cfr., Cass. ord. n. 7725/ 2019; ord. n. 2481 del
01/02/2018).
Ciò si inscrive, coerentemente, nella fisionomia della responsabilità ex art. 2051 c.c. che, secondo la più recente giurisprudenza, "è esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità ... (ex multis Cass. 10/03/2005, n. 5326; Cass. civ.,
19/02/2008, n. 4279; in tal senso anche Cass. civ., 20/05/2009, n. 11695, ove si aggiunge che v'è caso fortuito "quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l'evento, assumendo il carattere del c.d. fortuito autonomo, ovvero quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale (c.d. fortuito incidentale), e per ciò stesso imprevedibile").
Tanto premesso, occorre osservare che una fattispecie, del tutto identica a quella oggetto del presente giudizio, è stata esaminata dalla Corte di cassazione, chiamata a giudicare il caso di un danneggiato che aveva invocato la responsabilità ex art. 2051 c.c. poiché, mentre usciva dall'ascensore condominiale del fabbricato, era inciampato a causa del dislivello formatosi tra il pavimento della cabina dell'ascensore e quello del piano di arresto, cadendo e riportando lesioni personali (Cass. civ., 31/10/2017, n.
25837).
Ebbene, la Suprema Corte, dopo aver richiamato i consolidati principi in materia, in forza dei quali "la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. va esclusa quando venga dimostrata dal custode l'esistenza d'un caso fortuito;
che il caso fortuito può consistere anche nel fatto della vittima
(c.d. "fortuito incidentale"); che la condotta della vittima può rappresentare tanto una concausa del danno, quanto causa esclusiva di esso, ad esempio nell'ipotesi di uso improprio della cosa altrui” (tra le tante, in tal senso, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11526 del 11/05/2017), ha poi illustrato la nozione di caso fortuito, osservando che "il codice civile non dà la definizione di "caso fortuito". Nondimeno, per millenaria tradizione giuridica, con quell'espressione si designa l'evento che non poteva essere in alcun modo previsto (ad esempio, un terremoto) o, se prevedibile, non poteva essere in alcun modo prevenuto. Ed al caso fortuito è equiparata la forza maggiore, ovvero l'evento che, pur prevedibile, non può essere evitato (ad esempio, un evento atmosferico).
Quindi, la condotta della vittima di un danno causato da una cosa custodia, in tanto può escludere la responsabilità del custode, in quanto possa reputarsi "caso fortuito" e può reputarsi tale quando fu imprevedibile da parte del custode (tra le più recenti, in tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 18317 del 18/09/2015). Ma una condotta imprevedibile della vittima non è necessariamente una condotta colposa, né è vero il contrario.
Per meglio precisare, i giudizi di "negligenza" della vittima, e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode, non si implicano a vicenda: il primo va compiuto guardando al danneggiato e comparando la condotta da questi concretamente tenuta con quella che avrebbe tenuto una persona di normale avvedutezza, secondo lo schema di cui all'art. 1176 c.c.; il secondo va compiuto, invece, guardando al custode e valutando, con giudizio ex ante, se questi potesse ragionevolmente attendersi una condotta negligente da parte dell'utente delle cose affidate alla sua custodia.
Possono, dunque, aversi condotte del danneggiato prudenti e imprevedibili, prudenti e prevedibili, imprudenti ed imprevedibili, imprudenti e prevedibili. Le prime due ipotesi non escludono mai la colpa del custode;
la terza ipotesi la esclude sempre;
la quarta ipotesi può escluderla in parte.
La eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode.
Questa è, infatti, esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest.
L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima – così come nella vicenda in esame - esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile.
In questo senso si è già espressa, di recente, la Suprema Corte, stabilendo che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto “il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa”
(Sentenza n. 13222 del 27/06/2016) e “la condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata" (Cass. n. 25837/17).
In altri termini, la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può costituire un "caso fortuito", ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., quando abbia due caratteristiche: sia stata colposa e non prevedibile da parte del custode. Quindi, la condotta negligente, distratta, imperita o imprudente della vittima non sempre integra il caso fortuito, atteso che il custode, per superare la presunzione di colpa, deve, in ogni caso, dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare i danni derivanti dalla cosa sicché, per escludere la responsabilità del custode, è necessario l'accertamento sia della condotta negligente del danneggiato, sia dell'imprevedibilità di quella stessa condotta da parte del custode.
Posto che la radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, insita nella prospettiva adottata, comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un'attività o una condotta colposa del custode - di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi
(Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279) – era compito del Giudice di prime quello di verificare se l'evento in questione fosse derivato in tutto o in parte dal comportamento della danneggiata e in particolare se, usando l'ordinaria diligenza, la stessa avrebbe potuto evitare o limitare il danno, se cioè vi fosse spazio per l'applicazione della normativa dettata dall'art. 1227 c.c. , comma 1.
Partendo dal presupposto che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo a interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cass. 08/05/2008, n. 11227; Cass. 06/07/2006,
n. 15384).
Difatti seppure “'il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex articolo 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile” (cfr. Cass. n. 2477/2018).
Peraltro, il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo a produrre l'evento deve, in ogni caso, essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, considerato che “tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, tanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, a partire dall'uso improprio della cosa, fino all'eventuale interruzione del nesso eziologico tra la stessa e il danno e alla esclusione di ogni responsabilità del custode” (cfr. Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279, Sez.
3, Sentenza n. 28299 del 22/12/2011, Sez. 3, Sentenza n. 23919 del 22/10/2013, Sez. 3,
Sentenza n. 23584 del 17/10/2013, Sez. 3, Sentenza n. 999 del 20/01/2014, Sez. 3,
Sentenza n. 287 del 13/01/2015).
Venendo al caso di specie, il , in primo grado, non ha dimostrato il Parte_1 verificarsi di un evento “del tutto eccezionale” e, in particolare, che la condotta dell'attrice sia stata “inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata” considerato che la condotta della vittima può escludere la responsabilità del custode laddove abbia i caratteri di autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità.
Al contrario, dalle prove assunte è emerso che la stessa, nell'entrare nella cabina dell'ascensore è inciampata ed è caduta, a causa del dislivello creatosi tra la cabina ed il pianerottolo e che, quindi, senza il dislivello, la caduta mai si sarebbe verificata.
Militano in tal senso le dichiarazioni testimoniali, della attendibilità delle quali non vi è motivo di dubitare, sullo stato dei luoghi e sulla dinamica del fatto dannoso.
Pacifiche tali circostanze, ad avviso di questa Corte, il comportamento incauto della danneggiata ha, tuttavia, contribuito al verificarsi dell'evento dannoso considerato che la presenza di un notevole dislivello tra ascensore e piano terra (circa quindici centimetri) ben avrebbe potuto notarsi usando l'ordinaria diligenza.
D'altra parte, è onere degli utenti assicurarsi dell'eventuale sussistenza di dislivelli con il ballatoio, prima di uscire o entrare nell'ascensore, allo scopo di verificare l'esistenza di eventuali anomalie. Quindi, è da ritenersi che concausa dell'evento dannoso sia stato anche il non uso, da parte dell'originaria attrice, di quella normale prudenza imposta dal principio di autoresponsabilità nella fruizione dei beni condominiali e l'occorso infortunio è attribuibile anche alla sua disattenzione nella misura del 30%, con relativa riduzione dell'importo dovuto a titolo di risarcimento, in ragione dell'apporto concorsuale della danneggiata.
Ai fini della rideterminazione del quantum risarcibile ben può essere utilizzata la consulenza tecnica d'ufficio, espletata nel primo grado di giudizio, dalla quale si evince che il perito - esaminata la documentazione medica disponibile, ritenuta la compatibilità delle lesioni riscontrate con l'efficienza lesiva del trauma, con argomentazioni del tutto condivisibili perché adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici - ha accertato che, all'esito dell'infortunio, ha riportato un danno biologico permanente nella misura del 25%, un Persona_1 danno da inabilità temporanea totale di gg. 30, un danno da inabilità temporanea parziale al 75% di gg. 60, un danno da inabilità temporanea parziale al 50% di gg. 40 ed un danno da inabilità temporanea parziale al 25% di gg. 85.
Con la precisazione che il danno biologico permanente, con l'impugnata decisione, è stato ridotto del 5% dal Giudice di prime cure (e quindi ricondotto al 20%) e che tale percentuale deve essere utilizzata anche in questa sede, stante il passaggio in giudicato della sentenza sul punto, in mancanza di appello incidentale.
Occorre, poi, ricordare che, nei casi in cui un soggetto subisca un danno non patrimoniale (nella specie, danno biologico) a seguito di un evento lesivo e deceda prima della liquidazione del pregiudizio sofferto per cause non ricollegabili all'evento stesso – come nella vicenda in esame - agli eredi del danneggiato spetta il risarcimento del danno definito “da premorienza” (la voce di danno in questione è espressa, talvolta, dalla sintesi lessicale “danno biologico intermittente” poiché è un danno liquidato nell'intervallo temporale compreso tra l'illecito da cui deriva la compromissione permanente del bene salute e la morte del soggetto).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, attesa l'esistenza di un arco temporale ben determinato – che termina con la morte del soggetto – all'interno del quale il pregiudizio si è prodotto, “l'ammontare del danno spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto. E, d'altra parte, non è giuridicamente configurabile un danno risarcibile in favore della persona per il tempo successivo alla sua morte” (v. Cass. civ. n.
41933/2021; Cass. civ., sez. III, 9 novembre 2022, n. 32916).
La Cassazione ha ribadito tali principi nella sentenza n. 7579 del 2020, precisando che
“la liquidazione del danno biologico patito da persona deceduta per cause indipendenti dal fatto lesivo oggetto del giudizio va correlata al tempo, noto, trascorso dal sinistro alla morte, in cui il soggetto ha effettivamente sopportato le conseguenze non patrimoniali della lesione alla sua integrità psicofisica, e non invece alla durata della vita futura, rapportata al momento del sinistro e valutata secondo criteri di probabilità statistica. Conseguentemente, il calcolo della invalidità permanente va fatto, dal giudice del rinvio, tenendo conto della incidenza di tale invalidità sul periodo di vita vissuto effettivamente tra l'incidente e la morte sopraggiunta per altre cause, e non già sulla aspettativa di vita futura”.
Tanto considerato, con riferimento ai criteri di determinazione del danno c.d.
“intermittente”, devono trovare applicazioni le tabelle milanesi attualmente vigenti ove
è stato introdotto un criterio uniforme per la liquidazione del danno non patrimoniale in caso di decesso del danneggiato per causa diversa dalla lesione.
Detto criterio utilizza - quale parametro - il risarcimento annuo medio mediamente corrisposto ad ogni percentuale invalidante, secondo i valori calcolati dalle tabelle di
Milano, che corrisponde al rapporto tra il risarcimento medio (calcolato quale risultato dalla media matematica, per ogni percentuale di invalidità, tra il quantum liquidabile ad un soggetto di anni 1 e quello liquidabile ad un soggetto di anni 100) e l'aspettativa di vita media (cioè, la vita potenziale di un soggetto di età compresa tra anni 1 e 100, a prescindere dal sesso di appartenenza).
Nel criterio stabilito, inoltre, si è tenuto conto del fatto che il danno è ragionevolmente maggiore in prossimità dell'evento lesivo e decresce progressivamente col trascorrere del tempo, fino a stabilizzarsi.
Conseguentemente, nella stesura di tali Tabelle, si è ritenuto equo un incremento del risarcimento medio annuo nella misura del 100% per il primo anno ed in quella del
50% per il secondo anno, per poi stabilire un importo prefissato per ogni ulteriore anno di vita vissuta successivamente al secondo anno.
Applicando i superiori principi al caso di specie e premesso che: all'epoca del sinistro, la aveva un'età di 78 anni, la percentuale di invalidità permanente riconosciutale Per_1
è pari al 20%, la durata della sua vita, dopo il sinistro, è stata pari a 5 anni, si avrà:
a) una prima quota relativa al danno acquisito nei primi due anni di vita successivi al fatto lesivo, pari ad €. 7.795,00;
b) una seconda quota relativa agli anni terzo, quarto e quinto pari ad €. 6.681,00
(ovvero €. 2.227,00 x 3).
Il danno biologico è, dunque, pari ad €. 14.476,00 in moneta attuale.
A tale importo va aggiunto il risarcimento del danno biologico temporaneo, liquidato applicando, anche in questo caso, le attuali tabelle milanesi e, quindi: €. 3.450,00 per invalidità temporanea totale, €. 5.175,00 per invalidità temporanea parziale al 75%, €.
2.300,00 per invalidità temporanea parziale al 50% ed €. 2.443,70 per invalidità temporanea parziale al 25%) per un totale di €. 13.368,70.
All'importo complessivo pari ad €. 27.844,70 come sopra determinato deve essere applicata la decurtazione del 30% - in ragione dell'apporto concorsuale della condotta colposa della danneggiata nella produzione dell'evento dannoso - sicché il danno deve essere complessivamente rideterminato in €. 19.490,00. Su tale somma, già rivalutata all'attualità, devono essere calcolati gli interessi legali, previa devalutazione al momento del fatto e rivalutazione di anno in anno secondo gli indici Istat dal fatto al soddisfo.
-Con il terzo motivo di gravame, l'appellante che, erroneamente, il Giudice di prime cure ha quantificato il danno sulla scorta della consulenza tecnica d'ufficio in quanto, quest'ultima, è stata elaborata, unicamente, sulla base della documentazione medica agli atti del giudizio, stante l'intervenuto decesso dell'attrice.
La doglianza deve essere disattesa.
Rappresenta ormai ius receptum (si veda in particolare Cass. civ. sez. II, 31/08/2018, n.
21504; Cass. Civ. Sez. L, 6 settembre 2016 n. 17644; Cass. Civ. n. 4352 del
14/02/2019) il principio secondo il quale, ove il giudice ritenga di condividere le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica l'esame e la valutazione delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione (cfr. Cass 10202/2008; Cass. 22 febbraio
2006, n. 3881 e da ultimo anche Cass. n° 8460/2020). L'obbligo di motivazione, allora,
è in tal caso assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese in quanto incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. Cass. Civ. n. 5229 del 04/03/2011; Cass. 19475/2005; Cass. 9 marzo 2001, n. 3519).
Orbene, il primo giudice ha fatto corretta applicazione dei suindicati principi, recependo i passi salienti dell'espletata CTU, ritenendoli giustificati dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, considerando le stesse pienamente rispondenti ai criteri che orientano la valutazione delle lesioni e la quantificazione delle relative conseguenze in termini di durata della malattia e dei postumi permanenti.
Peraltro, deve, in proposito, osservarsi come la parte appellante, nel criticare la decisione del giudice di ritenere i postumi permanenti nella misura del 20%, non abbia allegato nessun elemento in fatto sulla base del quale si sarebbe dovuta ritenere erronea la valutazione del CTU – basata sulla copiosa documentazione medica allegata in atti attestante il decorso della malattia della danneggiata - né ha addotto alcun elemento tecnico e scientifico che potesse avvalorare una diversa quantificazione.
In definitiva, le critiche mosse alla pronuncia impugnata, in punto entità del danno, si risolvono in valutazioni di carattere soggettivo, rimaste nell'ambito delle possibilità di apprezzamento non avendo trovato alcun adeguato supporto nelle risultanze processuali acquisite. Deve, quindi, condividersi la determinazione del danno biologico (temporaneo e permanente) come operata dal Tribunale, sulla scorta della disposta consulenza medica che, con argomentazioni del tutto condivisibili, perché adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici ha accertato, previa valutazione della documentazione medica disponibile, la compatibilità delle lesioni riscontrate con l'efficienza lesiva dell'infortunio subito dall'attrice.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, in ragione della riduzione dell'importo riconosciuto a titolo di risarcimento e del concorso causale riconosciuto in capo alla danneggiata, devono essere compensate nella misura del 30%.
Sul punto si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende anche in relazione al principio di causalità una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo, come nel caso concreto”
(cfr. Cass. n. 16563/2021 che richiama Cass., n. 21684/13; n. 10113/18; n. 1268/2020).
Per il residuo 70%, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sul valore del decisum (Cass. n. 197/2020) e in base ai parametri di cui al
D.M. 37/2018, in conformità alla sentenza n. 33482/2022 della Cassazione Civile,
Sezioni Unite, nel seguente modo:
Competenza: Tribunale
Valore della causa da €.
5.201 ad €. 26.000
Fase studio controversia €. 919,00
Fase introduttiva del giudizio €. 777,00
Fase istruttoria €. 1.680,00
Fase decisoria €. 1.701,00
Totale compenso tabellare €. 5.077,00
Ridotto del 30% per la compensazione €. 3.553,90
Competenza: Corte d'Appello
Valore della causa da €.
5.201 ad €. 26.000
Fase studio controversia €. 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio €. 921,00
Fase trattazione €. 922,00
Fase decisoria €. 1.911.00
Totale compenso tabellare €. 4.888,00
Ridotto del 30% per la compensazione €. 3.421,60
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo con applicazione dei valori mesi delle vigenti tariffe professionali – ad eccezione della fase di trattazione nel presente grado liquidata ai minimi della tariffa in assenza di istruttoria - avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui: all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”), nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1823/2018, pubblicata il
20.12.2018, così decide:
-accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto in riforma della gravata sentenza, condanna il in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Parte_1 pagamento, in favore di e Controparte_1 Controparte_2 della somma di €. 19.490,00 oltre interessi legali, previa devalutazione al momento del fatto (13.03.2012) e rivalutazione di anno in anno secondo gli indici Istat dal fatto al soddisfo, confermando per il resto la gravata sentenza tranne che in punto di spese legali;
-compensa, parzialmente, le spese lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura del
30% e condanna il in persona del legale rappresentante, al Parte_1 pagamento, in favore di e Controparte_1 Controparte_2 del restante 70% quantificato per il giudizio di primo grado in €. 3.553,90 per compenso ed €. 786,00 per spese vive, oltre forfetarie, IVA e CAP come per legge e, per il presente grado in €. 3.421,60 per compenso, oltre forfetarie, IVA e CAP come per legge, con distrazione dei costituiti procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso alla camera di consiglio del 25.02.2025.
La Giudice ausiliario est. La Presidente
(dott.ssa Daniela Mazzuca) (dott.ssa Patrizia Morabito)