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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 04/02/2026, n. 1749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1749 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1749/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
DE FALCO GIANNONE FRANCESCO, Relatore
D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16710/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259026585545000 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1746/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente e Resistente: si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 3.10.2025 Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 07120259026585545000 emessa con riferimento alle seguenti cartelle:
1) n. 07120150142672276000 per IRAP 2012
2) n. 07120160092184377000 per IRAP 2013
3) n. 07120150017533092000 per IRPEF 2011
4) n. 07120150163294626000 per IRPEF 2012
5) n. 07120170037782390000 per IRPEF 2013
Il ricorrente eccepiva: omessa notifica degli atti prodromici, prescrizione.
In data 4.11.2025 si Agenzia delle Entrate ON chiedendo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati dalle parti, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Quanto all'eccezione relativa all'omessa notifica degli atti presupposti sopra indicati occorre necessariamente distinguere in base alla documentazione prodotta dalle varie parti costituite atteso che in tema di prova, nel processo tributario, è onere della parte dimostrare quanto sostenuto.
Ebbene, in merito alla notifica degli atti presupposti, parte resistente ha prodotto, in allegato alle controdeduzioni, le relate di notifica all'indirizzo del destinatario degli atti presupposti avvenute come segue: per il n. 1) il 21.1.2016 a mani convivente;
per il n. 3) il 8.7.2015 a mani convivente;
per il n. 4) il 20.2.2016 personalmente.
Ed ancora tutti gli atti risultavano seguiti dall'intimazione n. 07120219006843034000, (notificata il 9.12.2021
a mani destinatario), dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202200001545000
(notificata il 8.5.2023 a mani ricevente), dal rimborso con richiesta di compensazione n.
07128202400007883000 (notificato il 26.6.2025 personalmente).
Le predette circostanze, peraltro, non venivano adeguatamente contestate dal ricorrente. Ne deriva che i rapporti tributari con il contribuente relativamente ai predetti atti si sono instaurati ritualmente e questi avrebbe potuto contestare e impugnare nei termini di legge i suddetti atti, che risultano - come detto - notificati ritualmente, per cui le pretese tributarie sono divenute definitive.
2. Quanto alla pretesa prescrizione occorre precisare che quando si controverte di tributi statali il termine di prescrizione decennale opera anche successivamente alla notifica della prima cartella esattoriale.
Ciò posto, tenendo conto della più recente notifica degli atti sottesi (26.6.2025 per il rimborso con richiesta di compensazione) e dell'intervenuta notifica dell'ultima intimazione di pagamento impugnata (in data
7.8.2025), deve prendersi atto che non risulta decorso il termine di prescrizione decennale applicabile.
3. Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso.
Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente alle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1215,00 oltre accessori di legge.
Napoli il 2.2.2026
Il Relatore Il Presidente
(CO de FA NN) (AR CO)
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
DE FALCO GIANNONE FRANCESCO, Relatore
D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16710/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259026585545000 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1746/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente e Resistente: si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 3.10.2025 Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 07120259026585545000 emessa con riferimento alle seguenti cartelle:
1) n. 07120150142672276000 per IRAP 2012
2) n. 07120160092184377000 per IRAP 2013
3) n. 07120150017533092000 per IRPEF 2011
4) n. 07120150163294626000 per IRPEF 2012
5) n. 07120170037782390000 per IRPEF 2013
Il ricorrente eccepiva: omessa notifica degli atti prodromici, prescrizione.
In data 4.11.2025 si Agenzia delle Entrate ON chiedendo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati dalle parti, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Quanto all'eccezione relativa all'omessa notifica degli atti presupposti sopra indicati occorre necessariamente distinguere in base alla documentazione prodotta dalle varie parti costituite atteso che in tema di prova, nel processo tributario, è onere della parte dimostrare quanto sostenuto.
Ebbene, in merito alla notifica degli atti presupposti, parte resistente ha prodotto, in allegato alle controdeduzioni, le relate di notifica all'indirizzo del destinatario degli atti presupposti avvenute come segue: per il n. 1) il 21.1.2016 a mani convivente;
per il n. 3) il 8.7.2015 a mani convivente;
per il n. 4) il 20.2.2016 personalmente.
Ed ancora tutti gli atti risultavano seguiti dall'intimazione n. 07120219006843034000, (notificata il 9.12.2021
a mani destinatario), dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202200001545000
(notificata il 8.5.2023 a mani ricevente), dal rimborso con richiesta di compensazione n.
07128202400007883000 (notificato il 26.6.2025 personalmente).
Le predette circostanze, peraltro, non venivano adeguatamente contestate dal ricorrente. Ne deriva che i rapporti tributari con il contribuente relativamente ai predetti atti si sono instaurati ritualmente e questi avrebbe potuto contestare e impugnare nei termini di legge i suddetti atti, che risultano - come detto - notificati ritualmente, per cui le pretese tributarie sono divenute definitive.
2. Quanto alla pretesa prescrizione occorre precisare che quando si controverte di tributi statali il termine di prescrizione decennale opera anche successivamente alla notifica della prima cartella esattoriale.
Ciò posto, tenendo conto della più recente notifica degli atti sottesi (26.6.2025 per il rimborso con richiesta di compensazione) e dell'intervenuta notifica dell'ultima intimazione di pagamento impugnata (in data
7.8.2025), deve prendersi atto che non risulta decorso il termine di prescrizione decennale applicabile.
3. Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso.
Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente alle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1215,00 oltre accessori di legge.
Napoli il 2.2.2026
Il Relatore Il Presidente
(CO de FA NN) (AR CO)