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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/10/2025, n. 7226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7226 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n° R.G 23292/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 25.9.2025 depositate dalle parti costituite ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 23292/2024 RG Previdenza cui è stato riunito il procedimento avente
n.r.g. 8110/2024 (ATPO) vertente
TRA
, nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1 C.F._1
, elett.te dom.to in Napoli alla Via Arenaccia, 67 presso l'Avv. MASSIMO
[...]
MO SI (C.F. ) dal quale è rapp.to e difeso CodiceFiscale_2 giusta procura a margine del presente atto (PEC
) Email_1
- ricorrente-
E
, (C.F. Controparte_1
) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, rapp.to P.IVA_1
e difeso elett.te dom.to presso la sede di Napoli via Alcide De Gasperi n.55, CP_1
- convenuto contumace -
Oggetto: riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso in opposizione depositato in data 30.10.2024 parte ricorrente in epigrafe, già riconosciuta invalida nella misura del 78% in seguito a giudizio e meritevole dell'assegno di invalidità, ritenendo le proprie condizioni di salute peggiorate, in data 30.10.2023 presentava domanda di aggravamento, ma su tale domanda l' riconosceva una CP_1 percentuale del solo 45% di invalidità. Evidenziava, poi, che su tale domanda di aggravamento l' anziché pronunciarsi CP_1 esclusivamente sulla presenza o meno dei presunti aggravamenti, riconosceva una percentuale del 45% di invalidità, riformando, così, ed in modo improprio un giudizio medico-legale riconosciuto e cristallizzato con un provvedimento del Giudice ed aggiungeva, ancora, che l' ben avrebbe potuto riformare il precedente giudizio CP_1 medico-legale, ma solo in seguito a visita di revisione e non sulla domanda di aggravamento presentata dall'istante.
Esperito il procedimento ex art. 445 bis c.p.c., il c.t.u. nominato in quella fase (dr.
) concludeva per il riconoscimento di una percentuale invalidante del Persona_1
67%. Avverso le conclusioni del consulente, veniva depositato atto di dissenso. Tanto premesso, parte ricorrente ha impugnato l'esito della perizia effettuata nella procedura per ATPO chiedendo l'accertamento del suo stato di invalidità nella misura compresa tra il 74% ed il 99% con conseguente condanna dell' al pagamento dei CP_1 relativi importi, oltre accessori. Parte convenuta restava contumace. CP_1 In corso di causa il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. ) diverso da quello già nominato Persona_2 nella fase dell'ATP (dr. ). Persona_1 All'udienza del 25.9.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze;
in pari data viene disposta la riunione al presente procedimento del fascicolo n.r.g.
8110/2024 relativo alla fase di ATPO e, quindi, la causa viene decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è fondata.
In primo luogo va detto che deve condividersi quanto esplicitato in punto di diritto dal difensore di parte ricorrente ed ovvero che l' sulla domanda di aggravamento CP_1 l' doveva pronunciarsi esclusivamente sulla presenza o meno dei presunti CP_1 aggravamenti e non riformare riconoscendo – come ha riconosciuto - una percentuale del
45% di invalidità; tale valutazione è stata effettuata, effettivamente, in modo improprio incidendo in un giudizio medico-legale riconosciuto e cristallizzato con un provvedimento del Giudice. Per ottenere la revoca del beneficio in questione già riconosciuto in via giudiziale l' CP_1 avrebbe dovuto attivare il rituale giudizio di revisione e non giungere a tanto dopo la domanda di aggravamento presentata dall'istante.
Sul punto va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale;
pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Ha scritto il CTU dr. nel suo elaborato peritale depositato in data 7.9.2025 Persona_2 che la ricorrente risulta affetta dalle seguenti patologie: “Spondilodiscoartrosi cervicale e lombosacrale (codice 7010 31%) 2. Esiti di frattura dell'omero destro (analogia con il codice 7206 ridotto a 15%) 3. Gonartrosi bilaterale (analogia con il codice 7205 21%) 4.
Ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico (codice 6041 21%) 5. Esiti di isterectomia in età fertile (codice 6603 25%) (…) Da quanto esposto in sede di discussione medico-legale si può affermare che di anni 65 presenta Parte_1 un complesso patologico che determina una condizione invalidante valutabile nella misura del 77% (settantasette per cento). Tale grado di invalidità può essere considerato nell'attualità e far data dalla domanda del 30.10.2023”. Lo scrivente ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Il CTU ha risposto in maniera puntuale ed esaustiva (e comunque ritenuta condivisibile dal giudice) ai quesiti a lui affidati in sede di conferimento dell'incarico. Nell'incontestato concorso degli altri requisiti richiesti dalla legge l' va, di CP_1 conseguenza, condannato al pagamento, in favore dell'avente diritto, dell'assegno di invalidità a partire dal 30.10.2023 (data della domanda amministrativa).
In applicazione delle sentenze nn.156/1991 e 196/1993 della Corte costituzionale e del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412 per i ratei maturati dopo tale termine, (31/12/91) competono i soli interessi legali, maggiorati della quota di svalutazione eventualmente eccedente gli interessi.
Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 30.10.2024 nei confronti dell' , così Parte_1 CP_1 provvede: a) Accoglie l'opposizione ad ATPO e per l'effetto dichiara Parte_1 invalida nella misura del 77% dal 30.10.2023 data della domanda amministrativa;
b) condanna, di conseguenza, l' a pagare alla parte ricorrente/opponente l'assegno CP_1 di invalidità dal 30.10.2023, oltre interessi legali ed eventuale svalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi, a partire dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 442 c.p.c. e dall'art.16, sesto comma, L. n. 412 del 1991; c) condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida nella misura di CP_1 complessivi euro 2.000/00 per compensi professionali con attribuzione;
d) pone le spese di entrambe le CTU a carico dell' . CP_1
Napoli, 13.10.2025
Il Tribunale Giudice del lavoro
Dr. Federico Bile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 25.9.2025 depositate dalle parti costituite ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 23292/2024 RG Previdenza cui è stato riunito il procedimento avente
n.r.g. 8110/2024 (ATPO) vertente
TRA
, nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1 C.F._1
, elett.te dom.to in Napoli alla Via Arenaccia, 67 presso l'Avv. MASSIMO
[...]
MO SI (C.F. ) dal quale è rapp.to e difeso CodiceFiscale_2 giusta procura a margine del presente atto (PEC
) Email_1
- ricorrente-
E
, (C.F. Controparte_1
) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, rapp.to P.IVA_1
e difeso elett.te dom.to presso la sede di Napoli via Alcide De Gasperi n.55, CP_1
- convenuto contumace -
Oggetto: riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso in opposizione depositato in data 30.10.2024 parte ricorrente in epigrafe, già riconosciuta invalida nella misura del 78% in seguito a giudizio e meritevole dell'assegno di invalidità, ritenendo le proprie condizioni di salute peggiorate, in data 30.10.2023 presentava domanda di aggravamento, ma su tale domanda l' riconosceva una CP_1 percentuale del solo 45% di invalidità. Evidenziava, poi, che su tale domanda di aggravamento l' anziché pronunciarsi CP_1 esclusivamente sulla presenza o meno dei presunti aggravamenti, riconosceva una percentuale del 45% di invalidità, riformando, così, ed in modo improprio un giudizio medico-legale riconosciuto e cristallizzato con un provvedimento del Giudice ed aggiungeva, ancora, che l' ben avrebbe potuto riformare il precedente giudizio CP_1 medico-legale, ma solo in seguito a visita di revisione e non sulla domanda di aggravamento presentata dall'istante.
Esperito il procedimento ex art. 445 bis c.p.c., il c.t.u. nominato in quella fase (dr.
) concludeva per il riconoscimento di una percentuale invalidante del Persona_1
67%. Avverso le conclusioni del consulente, veniva depositato atto di dissenso. Tanto premesso, parte ricorrente ha impugnato l'esito della perizia effettuata nella procedura per ATPO chiedendo l'accertamento del suo stato di invalidità nella misura compresa tra il 74% ed il 99% con conseguente condanna dell' al pagamento dei CP_1 relativi importi, oltre accessori. Parte convenuta restava contumace. CP_1 In corso di causa il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. ) diverso da quello già nominato Persona_2 nella fase dell'ATP (dr. ). Persona_1 All'udienza del 25.9.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze;
in pari data viene disposta la riunione al presente procedimento del fascicolo n.r.g.
8110/2024 relativo alla fase di ATPO e, quindi, la causa viene decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è fondata.
In primo luogo va detto che deve condividersi quanto esplicitato in punto di diritto dal difensore di parte ricorrente ed ovvero che l' sulla domanda di aggravamento CP_1 l' doveva pronunciarsi esclusivamente sulla presenza o meno dei presunti CP_1 aggravamenti e non riformare riconoscendo – come ha riconosciuto - una percentuale del
45% di invalidità; tale valutazione è stata effettuata, effettivamente, in modo improprio incidendo in un giudizio medico-legale riconosciuto e cristallizzato con un provvedimento del Giudice. Per ottenere la revoca del beneficio in questione già riconosciuto in via giudiziale l' CP_1 avrebbe dovuto attivare il rituale giudizio di revisione e non giungere a tanto dopo la domanda di aggravamento presentata dall'istante.
Sul punto va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale;
pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Ha scritto il CTU dr. nel suo elaborato peritale depositato in data 7.9.2025 Persona_2 che la ricorrente risulta affetta dalle seguenti patologie: “Spondilodiscoartrosi cervicale e lombosacrale (codice 7010 31%) 2. Esiti di frattura dell'omero destro (analogia con il codice 7206 ridotto a 15%) 3. Gonartrosi bilaterale (analogia con il codice 7205 21%) 4.
Ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico (codice 6041 21%) 5. Esiti di isterectomia in età fertile (codice 6603 25%) (…) Da quanto esposto in sede di discussione medico-legale si può affermare che di anni 65 presenta Parte_1 un complesso patologico che determina una condizione invalidante valutabile nella misura del 77% (settantasette per cento). Tale grado di invalidità può essere considerato nell'attualità e far data dalla domanda del 30.10.2023”. Lo scrivente ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Il CTU ha risposto in maniera puntuale ed esaustiva (e comunque ritenuta condivisibile dal giudice) ai quesiti a lui affidati in sede di conferimento dell'incarico. Nell'incontestato concorso degli altri requisiti richiesti dalla legge l' va, di CP_1 conseguenza, condannato al pagamento, in favore dell'avente diritto, dell'assegno di invalidità a partire dal 30.10.2023 (data della domanda amministrativa).
In applicazione delle sentenze nn.156/1991 e 196/1993 della Corte costituzionale e del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412 per i ratei maturati dopo tale termine, (31/12/91) competono i soli interessi legali, maggiorati della quota di svalutazione eventualmente eccedente gli interessi.
Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 30.10.2024 nei confronti dell' , così Parte_1 CP_1 provvede: a) Accoglie l'opposizione ad ATPO e per l'effetto dichiara Parte_1 invalida nella misura del 77% dal 30.10.2023 data della domanda amministrativa;
b) condanna, di conseguenza, l' a pagare alla parte ricorrente/opponente l'assegno CP_1 di invalidità dal 30.10.2023, oltre interessi legali ed eventuale svalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi, a partire dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 442 c.p.c. e dall'art.16, sesto comma, L. n. 412 del 1991; c) condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida nella misura di CP_1 complessivi euro 2.000/00 per compensi professionali con attribuzione;
d) pone le spese di entrambe le CTU a carico dell' . CP_1
Napoli, 13.10.2025
Il Tribunale Giudice del lavoro
Dr. Federico Bile