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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/03/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4903/2018
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 06.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
29.3.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, in funzione di
Giudice d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. R.G. 4903/2018
TRA
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Gianluca Granato, entrambi elettivamente domiciliati in Saviano (NA), in Piazza Enrico De Nicola snc, presso la Casa Comunale, il tutto come da procura in calce alla comparsa di costituzione di un nuovo difensore
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dagli avv.ti Felice Iovino e Patrizia Avolio, tutti Controparte_1
elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima, in Cicciano (NA), alla Via Matteotti Largo De
Stefano n. 40, il tutto come da procura a margine alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3280/2018 del Giudice di Pace di Nola.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa, nonché come da note conclusionali e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 06.3.2025.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che il ha impugnato la sentenza n. 3280/2018 del Giudice di Parte_1
Pace di Nola, con la quale veniva accolta la domanda proposta da e volta ad Controparte_1
ottenere la condanna del al risarcimento dei danni dalla stessa patiti in conseguenza Parte_1
del sinistro verificatosi in data 03.01.2017, alle ore 17.30/18:00 circa, in Saviano (NA), allorquando il veicolo di proprietà dell'istante, Alfa Mito tg. DZ335TR, condotto nell'occasione da , Parte_2
nell'immettersi da Via Cosimo Miccoli su Via Palatone, finiva in una buca presente sul manto stradale, riportando danni meccanici.
Il Giudice adito, con la sentenza impugnata, emessa e depositata in Cancelleria in data 26.6.2018, dichiarava “Il in persona del Sindaco p.t. responsabile nella produzione dell'evento dannoso” Controparte_2
e lo condannava “al pagamento in favore di della somma complessiva di € 1.150,00 oltre interessi Controparte_1
dalla domanda”, oltre alla refusione, in suo favore, delle spese legali (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).
Avverso la citata sentenza ha proposto appello il , deducendo l'infondatezza della Parte_1
domanda in fatto e in diritto.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, per tutte le ragioni indicate Controparte_1
nella comparsa di costituzione e risposta, cui si fa qui espresso rinvio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di razionale distribuzione del carico di udienza, la causa, all'udienza del 06.3.2025 - fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c. - giunge alla decisione.
In primis, deve essere dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della gravata sentenza, avvenuta in data 26.6.2018, a fronte della notifica dell'atto di appello in data 06.7.2018 ed iscrizione a ruolo in data 11.7.2018; inoltre, l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche all'impugnata sentenza.
3 Va, poi, chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né di riproposizione
(cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336
c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Passando al merito dell'impugnazione proposta, questo Giudice ritiene che l'appello sia fondato per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, giova osservare che, in base alla prospettazione attorea, nel caso de quo si verte nell'ipotesi regolata dall'art. 2051 c.c., pur avendo l'istante invocato anche il disposto dell'art. 2043 c.c.
Ebbene, ai fini dell'inquadramento giuridico della fattispecie, va rilevato che, almeno fino al 1997,
l'indirizzo prevalente della Suprema Corte era nel senso di ritenere che l'art. 2051 c.c. contemplasse una presunzione di colpa tuttavia superabile con la prova del caso fortuito (id est dell'assenza di colpa), prova incombente, in coerenza con i principi di cui all'art. 2697 c.c., sul danneggiante-convenuto, in considerazione del fatto che sul custode, e quindi sul soggetto avente il governo o il controllo della res, incombe il dovere di adottare ogni cautela e misura atte ad evitare che i pericoli connessi alla cosa stessa si traducano in danni a terzi (si cfr. Cass., sez. I, 01.3.1995, n. 2301 e Cass., sez. III, 13.05.1997, n.
4196).
A partire, invece, dagli inizi del 1998, la giurisprudenza prevalente non esita - seguendo la dottrina maggioritaria, che in materia parla di rischi da custodia e non di colpa nella custodia - ad inscrivere la responsabilità in esame, non più tra le fattispecie governate dal principio della colpa, ma nel novero delle figure di responsabilità oggettiva, ritenendola basata unicamente sulla relazione di custodia che intercorre tra il soggetto e la cosa e sulla relazione causale tra res e danno, non assumendo alcun rilievo la violazione da parte del custode dei doveri di vigilanza e controllo sulla cosa, in quanto comportamento del tutto estraneo alla struttura normativa dell'art. 2051 c.c., da cui si evince che il danno è cagionato non da un comportamento omissivo del custode ma dalla cosa stessa (si cfr. Cass., sez. III, 20.5.1998, n. 5031; Cass., sez. III, 12.5.1999, n. 4689; Cass., sez. III, 17.01.2001, n. 584 e Cass., sez. III, n. 10641 del 2.7.2002 e Cass. n. 472 del 15.01.2003). 4 In altre parole, alla luce della richiamata evoluzione giurisprudenziale, nell'ipotesi regolata dall'art. 2051
c.c. viene delineata la responsabilità dei soggetti che, a qualsiasi titolo, hanno un effettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza sulle stesse, per i danni che tali cose arrechino ai terzi
(proprio in tema, si cfr. Cass. sent. n. 16422/2011).
La giurisprudenza ha così chiarito la portata oggettiva della responsabilità di cui qui si discute, giungendo alla conclusione per cui la norma in parola individua un criterio d'imputazione che prescinde da connotati di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima (Cass., sez. III, 13.09.2018, n. 22288), operando il caso fortuito
(rappresentato da un fatto naturale o del terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità) quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale (si cfr. Cass., 01.02.2018, n. 2477).
In argomento, si cfr. anche la sentenza n. 19154/2012 della S.C., che ha sancito che: «la responsabilità per
i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato, avente
un'efficacia causale idonea a interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso (Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8229;
Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre 2008, n. 28811)» (così Cassazione civile sez. III,
06.11.2012, n. 19154 in motivazione. In tema di caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità oggettiva del custode, si cfr. Cass., sez. III, 29.5.2018, n. 13392).
In definitiva ed in sintesi, alla luce dei principi pretori appena richiamati, per potersi invocare la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno e l'oggetto della prova non può prescindere dalla allegazione nella domanda, quale fatto costitutivo della stessa, di un fattore intrinseco o estrinseco alla cosa (ossia dovuto ad agenti esterni), entrambi idonei a radicare il nesso eziologico, salva la valutazione del giudice se la cosa sia
5 potenzialmente lesiva e, perciò, se l'evento verificatosi ne sia conseguenza normale. Posto, dunque, che il danneggiato ha l'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, una volta assolto a tale onere, resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di controllo, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr., tra le ultime, Cassazione civile sez. III, 13.5.2024, n. 12943, nonché, ex multis, Cassazione civile sez. III, 23.3.2011, n. 6677 e
Cassazione civile sez. III, 01.4.2010, n. 8005), nonché dell'eventuale concorso colposo del danneggiato nella causazione dell'evento lesivo.
Infatti, le molteplici pronunce succedutesi nel tempo, in materia di responsabilità disciplinata dall'art. 2051 c.c., confermano il principio di ordine generale, inerente la distribuzione dell'onere della prova tra le parti, in base al quale, la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, esonera il danneggiato soltanto dalla prova dell'elemento soggettivo della colpa del custode, ma non dalla prova del nesso di causalità tra la res in custodia e l'evento lesivo, che, invece, deve necessariamente essere fornita (cfr.
Tribunale di Ferrara, sent. n. 190 del 01.3.2017, conforme a Cass. n. 11802/2016). Invero, il danneggiato da cose in custodia, come evidenziato dalla Suprema Corte (si cfr. ordinanza n. 1896/2015)
è tenuto a fornire la prova positiva del nesso di causalità tra la cosa e l'evento dannoso e, a tal fine, è suo preciso onere probatorio dimostrare innanzitutto - anche attraverso un'indagine sulle caratteristiche della res - l'attitudine della stessa a produrre l'evento dannoso, in ragione della sua pericolosità, tale da rendere pressoché inevitabile il danno stesso (si cfr. ordinanza cit., la quale ha chiarito, inoltre, che anche l'esonero da responsabilità in capo al custode, che si identifica nel caso fortuito, ossia in un fattore idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la res e l'evento lesivo, presuppone, in ogni caso, che il danneggiato abbia fornito, in via prioritaria, la prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso).
Tale prova, che incombe, dunque, sul danneggiato, costituisce, in realtà, un prius logico rispetto alla prova liberatoria del caso fortuito, che spetta al custode ma che presuppone, è bene ribadire, che
6 l'attore abbia fornito, in via prioritaria, la prova del rapporto di causalità tra la cosa e l'evento, al punto che «Non sussiste responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. per le cose in custodia, nel caso in cui il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova in relazione alla dinamica dell'incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa.
Infatti, quest'ultimo è onerato dal provare l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa» (Cassazione civile sez. VI, 13.4.2022, n. 11932). La giurisprudenza di merito ha, altresì, evidenziato che la prova del nesso causale risulta particolarmente rilevante nei casi in cui l'evento dannoso non sia l'effetto di un
“dinamismo” interno alla cosa, scatenato, cioè, dal suo funzionamento (come, ad esempio, una scarica elettrica o lo scoppio di una caldaia), ma richieda che alla cosa, di per sé statica ed inerte, si unisca l'agire dell'uomo ed, in particolare, proprio quello del danneggiato, dovendosi allora valutare la possibilità di
“aggirare” l'ostacolo da parte dello stesso (cfr. Tribunale Milano sez. X, 16.9.2016, n. 10179, in
Redazione Giuffrè).
Premesso ciò, nella fattispecie in esame occorre valutare con particolare attenzione la diligenza del comportamento dell'utente della strada demaniale in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene.
Infatti, va rimarcato che anche «[…] la valutazione del comportamento del danneggiato è in effetti di imprescindibile rilevanza, potendo tale comportamento, se ritenuto colposo, escludere del tutto la responsabilità dell'ente pubblico preposto alla custodia e manutenzione della strada, o quantomeno fondare un concorso di colpa del danneggiato stesso valutabile ex art. 1227, primo comma, c.c.» (cfr. Cassazione civile sez. III, 01.02.2018, n. 2477; in termini: Cassazione civile sez. III, 31.10.2017, n. 25856; Cassazione civile sez. III, 28.7.2015, n. 15859).
Al riguardo, infatti, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 25460 del 12.11.2020, ha statuito che
«quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso».
E ancora i giudici di legittimità hanno, altresì, affermato che «Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento
7 imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale» (Cassazione civile sez. III, 28.6.2019, n. 17443).
Nel caso in esame, la strada sulla quale stava procedendo la vettura dell'appellata presentava una condizione obiettiva di pericolosità, tale da rendere prevedibile la situazione di pericolo cui si esponeva il , trattandosi di strada segnalata come dissestata e sulla quale risultava apposto il segnale di Pt_2
divieto di accesso eccetto per i residenti, come attestato dagli agenti della Polizia Municipale di Pt_1
nel verbale di sopralluogo redatto a seguito di intervento sul luogo del sinistro (cfr. verbale del
03.01.2017, nella produzione di primo grado di parte appellata, depositato dalla davanti al CP_1
Giudice di Pace all'udienza del 14.5.2018 ).
Ed invero, gli agenti di Polizia Municipale, dopo aver riportato le dichiarazioni del conducente della vettura della il quale dichiarava di star percorrendo la Via Palatone con provenienza da CP_1
“ centro e con direzione San Vitaliano/Scisciano” attestavano, con riguardo al tratto di percorrenza in Pt_1
questione, che “nei tratti di inizio/fine, dal lato di accesso da Via Miccoli/Via Monsignor Ambrosio Pt_1
centro), sul lato sinistro, riporta un pannello segnaletico con segnale di divieto di accesso e scritte eccetto residenti- strada dissestata”.
Alla luce di tanto, questo Giudice reputa imprudente il comportamento del conducente il veicolo di parte appellata, il quale, in situazione di scarsa illuminazione e manto stradale bagnato (cfr. verbale di sopralluogo redatto dagli agenti di Polizia Municipale, cit.) si avventurava su un tratto di strada vietato ai non residenti e segnalato come dissestato, e pertanto può ritenersi che egli, con il suo agire, si sia posto volontariamente nella situazione di pericolo rendendosi, perciò, esclusivo responsabile dell'evento dannoso, ai sensi dell'art. 1227 c.c., con conseguente esclusione della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. per interruzione del nesso di causalità.
Infatti, come innanzi anticipato, la Suprema Corte ha chiarito, in più pronunce, che «La responsabilità del custode di cui all'art. 2051 cod. civ. è esclusa dal comportamento imprudente della vittima che, pur potendo prevedere con
l'ordinaria diligenza una situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui, vi si esponga volontariamente» (si cfr. sent.
8 Cass., sez. III, 13.12.2012, n. 22898); «Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art.
1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, che aveva escluso che la vittima fosse caduta per un difetto di custodia del marciapiede comunale e fosse, invece, imputabile una sua disattenzione, con apprezzamento idoneo sia ad escludere la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. sia a dare prova del caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c.)» (Cass., sez. VI, 22.12.2017, n. 30775); «Il nesso causale nella responsabilità da cose in custodia deve essere negato non solo in presenza di un fattore esterno che abbia prodotto di per sé
l'evento assumendo il carattere del c.d. fortuito autonomo, ma anche nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale e per ciò stesso imprevedibile (c.d. fortuito incidentale), ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo estraneo o della stessa vittima» (Cass., sez. III,
04.12.2012, n. 21727); «Nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo deve essere adeguato alla natura e alla pericolosità della cosa, sicché quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa
e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, pertanto, la responsabilità del custode» (Cass., sez. III, 19.02.2008, n. 4279).
Pertanto, l'appello va accolto e la domanda proposta dalla va rigettata. CP_1
Rileva, da ultimo, il Tribunale come all'accoglimento dell'appello debba seguire una nuova regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, da operare avuto riguardo all'esito complessivo dello stesso;
esse andranno governate, dunque, secondo il principio della soccombenza e poste, pertanto, a carico di Controparte_1
9 In ordine alla relativa quantificazione, le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/14, aggiornato, per la presente fase, al D.M. n. 147 del 13.8.2022. Nella liquidazione si tiene conto del valore della lite, scaglione in base alla domanda, al valore medio, leggermente ridotto tenuto conto dell'effettivo svolgimento del processo, dell'attività concretamente esercitata dal difensore costituito, nonché del tenore delle difese svolte, con riduzione ai minimi per la fase di trattazione in appello, stante l'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in totale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto dal e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta Pt_1 Parte_1
da Controparte_1
2. Condanna alla refusione, in favore del , in persona del Controparte_1 Parte_1
Sindaco pro tempore, delle spese processuali del doppio grado di giudizio, che, in ordine al giudizio di primo grado, liquida in € 1.205,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso ed oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e che, per il grado d'appello, liquida in € 184,47 per spese ed in € 2.127,00 per compenso, oltre
IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso.
Così deciso il 29.3.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
10
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 06.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
29.3.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, in funzione di
Giudice d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. R.G. 4903/2018
TRA
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Gianluca Granato, entrambi elettivamente domiciliati in Saviano (NA), in Piazza Enrico De Nicola snc, presso la Casa Comunale, il tutto come da procura in calce alla comparsa di costituzione di un nuovo difensore
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dagli avv.ti Felice Iovino e Patrizia Avolio, tutti Controparte_1
elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima, in Cicciano (NA), alla Via Matteotti Largo De
Stefano n. 40, il tutto come da procura a margine alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3280/2018 del Giudice di Pace di Nola.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa, nonché come da note conclusionali e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 06.3.2025.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che il ha impugnato la sentenza n. 3280/2018 del Giudice di Parte_1
Pace di Nola, con la quale veniva accolta la domanda proposta da e volta ad Controparte_1
ottenere la condanna del al risarcimento dei danni dalla stessa patiti in conseguenza Parte_1
del sinistro verificatosi in data 03.01.2017, alle ore 17.30/18:00 circa, in Saviano (NA), allorquando il veicolo di proprietà dell'istante, Alfa Mito tg. DZ335TR, condotto nell'occasione da , Parte_2
nell'immettersi da Via Cosimo Miccoli su Via Palatone, finiva in una buca presente sul manto stradale, riportando danni meccanici.
Il Giudice adito, con la sentenza impugnata, emessa e depositata in Cancelleria in data 26.6.2018, dichiarava “Il in persona del Sindaco p.t. responsabile nella produzione dell'evento dannoso” Controparte_2
e lo condannava “al pagamento in favore di della somma complessiva di € 1.150,00 oltre interessi Controparte_1
dalla domanda”, oltre alla refusione, in suo favore, delle spese legali (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).
Avverso la citata sentenza ha proposto appello il , deducendo l'infondatezza della Parte_1
domanda in fatto e in diritto.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, per tutte le ragioni indicate Controparte_1
nella comparsa di costituzione e risposta, cui si fa qui espresso rinvio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di razionale distribuzione del carico di udienza, la causa, all'udienza del 06.3.2025 - fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c. - giunge alla decisione.
In primis, deve essere dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della gravata sentenza, avvenuta in data 26.6.2018, a fronte della notifica dell'atto di appello in data 06.7.2018 ed iscrizione a ruolo in data 11.7.2018; inoltre, l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche all'impugnata sentenza.
3 Va, poi, chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né di riproposizione
(cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336
c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Passando al merito dell'impugnazione proposta, questo Giudice ritiene che l'appello sia fondato per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, giova osservare che, in base alla prospettazione attorea, nel caso de quo si verte nell'ipotesi regolata dall'art. 2051 c.c., pur avendo l'istante invocato anche il disposto dell'art. 2043 c.c.
Ebbene, ai fini dell'inquadramento giuridico della fattispecie, va rilevato che, almeno fino al 1997,
l'indirizzo prevalente della Suprema Corte era nel senso di ritenere che l'art. 2051 c.c. contemplasse una presunzione di colpa tuttavia superabile con la prova del caso fortuito (id est dell'assenza di colpa), prova incombente, in coerenza con i principi di cui all'art. 2697 c.c., sul danneggiante-convenuto, in considerazione del fatto che sul custode, e quindi sul soggetto avente il governo o il controllo della res, incombe il dovere di adottare ogni cautela e misura atte ad evitare che i pericoli connessi alla cosa stessa si traducano in danni a terzi (si cfr. Cass., sez. I, 01.3.1995, n. 2301 e Cass., sez. III, 13.05.1997, n.
4196).
A partire, invece, dagli inizi del 1998, la giurisprudenza prevalente non esita - seguendo la dottrina maggioritaria, che in materia parla di rischi da custodia e non di colpa nella custodia - ad inscrivere la responsabilità in esame, non più tra le fattispecie governate dal principio della colpa, ma nel novero delle figure di responsabilità oggettiva, ritenendola basata unicamente sulla relazione di custodia che intercorre tra il soggetto e la cosa e sulla relazione causale tra res e danno, non assumendo alcun rilievo la violazione da parte del custode dei doveri di vigilanza e controllo sulla cosa, in quanto comportamento del tutto estraneo alla struttura normativa dell'art. 2051 c.c., da cui si evince che il danno è cagionato non da un comportamento omissivo del custode ma dalla cosa stessa (si cfr. Cass., sez. III, 20.5.1998, n. 5031; Cass., sez. III, 12.5.1999, n. 4689; Cass., sez. III, 17.01.2001, n. 584 e Cass., sez. III, n. 10641 del 2.7.2002 e Cass. n. 472 del 15.01.2003). 4 In altre parole, alla luce della richiamata evoluzione giurisprudenziale, nell'ipotesi regolata dall'art. 2051
c.c. viene delineata la responsabilità dei soggetti che, a qualsiasi titolo, hanno un effettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza sulle stesse, per i danni che tali cose arrechino ai terzi
(proprio in tema, si cfr. Cass. sent. n. 16422/2011).
La giurisprudenza ha così chiarito la portata oggettiva della responsabilità di cui qui si discute, giungendo alla conclusione per cui la norma in parola individua un criterio d'imputazione che prescinde da connotati di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima (Cass., sez. III, 13.09.2018, n. 22288), operando il caso fortuito
(rappresentato da un fatto naturale o del terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità) quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale (si cfr. Cass., 01.02.2018, n. 2477).
In argomento, si cfr. anche la sentenza n. 19154/2012 della S.C., che ha sancito che: «la responsabilità per
i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato, avente
un'efficacia causale idonea a interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso (Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8229;
Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre 2008, n. 28811)» (così Cassazione civile sez. III,
06.11.2012, n. 19154 in motivazione. In tema di caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità oggettiva del custode, si cfr. Cass., sez. III, 29.5.2018, n. 13392).
In definitiva ed in sintesi, alla luce dei principi pretori appena richiamati, per potersi invocare la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno e l'oggetto della prova non può prescindere dalla allegazione nella domanda, quale fatto costitutivo della stessa, di un fattore intrinseco o estrinseco alla cosa (ossia dovuto ad agenti esterni), entrambi idonei a radicare il nesso eziologico, salva la valutazione del giudice se la cosa sia
5 potenzialmente lesiva e, perciò, se l'evento verificatosi ne sia conseguenza normale. Posto, dunque, che il danneggiato ha l'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, una volta assolto a tale onere, resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di controllo, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr., tra le ultime, Cassazione civile sez. III, 13.5.2024, n. 12943, nonché, ex multis, Cassazione civile sez. III, 23.3.2011, n. 6677 e
Cassazione civile sez. III, 01.4.2010, n. 8005), nonché dell'eventuale concorso colposo del danneggiato nella causazione dell'evento lesivo.
Infatti, le molteplici pronunce succedutesi nel tempo, in materia di responsabilità disciplinata dall'art. 2051 c.c., confermano il principio di ordine generale, inerente la distribuzione dell'onere della prova tra le parti, in base al quale, la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, esonera il danneggiato soltanto dalla prova dell'elemento soggettivo della colpa del custode, ma non dalla prova del nesso di causalità tra la res in custodia e l'evento lesivo, che, invece, deve necessariamente essere fornita (cfr.
Tribunale di Ferrara, sent. n. 190 del 01.3.2017, conforme a Cass. n. 11802/2016). Invero, il danneggiato da cose in custodia, come evidenziato dalla Suprema Corte (si cfr. ordinanza n. 1896/2015)
è tenuto a fornire la prova positiva del nesso di causalità tra la cosa e l'evento dannoso e, a tal fine, è suo preciso onere probatorio dimostrare innanzitutto - anche attraverso un'indagine sulle caratteristiche della res - l'attitudine della stessa a produrre l'evento dannoso, in ragione della sua pericolosità, tale da rendere pressoché inevitabile il danno stesso (si cfr. ordinanza cit., la quale ha chiarito, inoltre, che anche l'esonero da responsabilità in capo al custode, che si identifica nel caso fortuito, ossia in un fattore idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la res e l'evento lesivo, presuppone, in ogni caso, che il danneggiato abbia fornito, in via prioritaria, la prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso).
Tale prova, che incombe, dunque, sul danneggiato, costituisce, in realtà, un prius logico rispetto alla prova liberatoria del caso fortuito, che spetta al custode ma che presuppone, è bene ribadire, che
6 l'attore abbia fornito, in via prioritaria, la prova del rapporto di causalità tra la cosa e l'evento, al punto che «Non sussiste responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. per le cose in custodia, nel caso in cui il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova in relazione alla dinamica dell'incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa.
Infatti, quest'ultimo è onerato dal provare l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa» (Cassazione civile sez. VI, 13.4.2022, n. 11932). La giurisprudenza di merito ha, altresì, evidenziato che la prova del nesso causale risulta particolarmente rilevante nei casi in cui l'evento dannoso non sia l'effetto di un
“dinamismo” interno alla cosa, scatenato, cioè, dal suo funzionamento (come, ad esempio, una scarica elettrica o lo scoppio di una caldaia), ma richieda che alla cosa, di per sé statica ed inerte, si unisca l'agire dell'uomo ed, in particolare, proprio quello del danneggiato, dovendosi allora valutare la possibilità di
“aggirare” l'ostacolo da parte dello stesso (cfr. Tribunale Milano sez. X, 16.9.2016, n. 10179, in
Redazione Giuffrè).
Premesso ciò, nella fattispecie in esame occorre valutare con particolare attenzione la diligenza del comportamento dell'utente della strada demaniale in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene.
Infatti, va rimarcato che anche «[…] la valutazione del comportamento del danneggiato è in effetti di imprescindibile rilevanza, potendo tale comportamento, se ritenuto colposo, escludere del tutto la responsabilità dell'ente pubblico preposto alla custodia e manutenzione della strada, o quantomeno fondare un concorso di colpa del danneggiato stesso valutabile ex art. 1227, primo comma, c.c.» (cfr. Cassazione civile sez. III, 01.02.2018, n. 2477; in termini: Cassazione civile sez. III, 31.10.2017, n. 25856; Cassazione civile sez. III, 28.7.2015, n. 15859).
Al riguardo, infatti, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 25460 del 12.11.2020, ha statuito che
«quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso».
E ancora i giudici di legittimità hanno, altresì, affermato che «Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento
7 imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale» (Cassazione civile sez. III, 28.6.2019, n. 17443).
Nel caso in esame, la strada sulla quale stava procedendo la vettura dell'appellata presentava una condizione obiettiva di pericolosità, tale da rendere prevedibile la situazione di pericolo cui si esponeva il , trattandosi di strada segnalata come dissestata e sulla quale risultava apposto il segnale di Pt_2
divieto di accesso eccetto per i residenti, come attestato dagli agenti della Polizia Municipale di Pt_1
nel verbale di sopralluogo redatto a seguito di intervento sul luogo del sinistro (cfr. verbale del
03.01.2017, nella produzione di primo grado di parte appellata, depositato dalla davanti al CP_1
Giudice di Pace all'udienza del 14.5.2018 ).
Ed invero, gli agenti di Polizia Municipale, dopo aver riportato le dichiarazioni del conducente della vettura della il quale dichiarava di star percorrendo la Via Palatone con provenienza da CP_1
“ centro e con direzione San Vitaliano/Scisciano” attestavano, con riguardo al tratto di percorrenza in Pt_1
questione, che “nei tratti di inizio/fine, dal lato di accesso da Via Miccoli/Via Monsignor Ambrosio Pt_1
centro), sul lato sinistro, riporta un pannello segnaletico con segnale di divieto di accesso e scritte eccetto residenti- strada dissestata”.
Alla luce di tanto, questo Giudice reputa imprudente il comportamento del conducente il veicolo di parte appellata, il quale, in situazione di scarsa illuminazione e manto stradale bagnato (cfr. verbale di sopralluogo redatto dagli agenti di Polizia Municipale, cit.) si avventurava su un tratto di strada vietato ai non residenti e segnalato come dissestato, e pertanto può ritenersi che egli, con il suo agire, si sia posto volontariamente nella situazione di pericolo rendendosi, perciò, esclusivo responsabile dell'evento dannoso, ai sensi dell'art. 1227 c.c., con conseguente esclusione della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. per interruzione del nesso di causalità.
Infatti, come innanzi anticipato, la Suprema Corte ha chiarito, in più pronunce, che «La responsabilità del custode di cui all'art. 2051 cod. civ. è esclusa dal comportamento imprudente della vittima che, pur potendo prevedere con
l'ordinaria diligenza una situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui, vi si esponga volontariamente» (si cfr. sent.
8 Cass., sez. III, 13.12.2012, n. 22898); «Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art.
1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, che aveva escluso che la vittima fosse caduta per un difetto di custodia del marciapiede comunale e fosse, invece, imputabile una sua disattenzione, con apprezzamento idoneo sia ad escludere la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. sia a dare prova del caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c.)» (Cass., sez. VI, 22.12.2017, n. 30775); «Il nesso causale nella responsabilità da cose in custodia deve essere negato non solo in presenza di un fattore esterno che abbia prodotto di per sé
l'evento assumendo il carattere del c.d. fortuito autonomo, ma anche nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale e per ciò stesso imprevedibile (c.d. fortuito incidentale), ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo estraneo o della stessa vittima» (Cass., sez. III,
04.12.2012, n. 21727); «Nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo deve essere adeguato alla natura e alla pericolosità della cosa, sicché quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa
e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, pertanto, la responsabilità del custode» (Cass., sez. III, 19.02.2008, n. 4279).
Pertanto, l'appello va accolto e la domanda proposta dalla va rigettata. CP_1
Rileva, da ultimo, il Tribunale come all'accoglimento dell'appello debba seguire una nuova regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, da operare avuto riguardo all'esito complessivo dello stesso;
esse andranno governate, dunque, secondo il principio della soccombenza e poste, pertanto, a carico di Controparte_1
9 In ordine alla relativa quantificazione, le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/14, aggiornato, per la presente fase, al D.M. n. 147 del 13.8.2022. Nella liquidazione si tiene conto del valore della lite, scaglione in base alla domanda, al valore medio, leggermente ridotto tenuto conto dell'effettivo svolgimento del processo, dell'attività concretamente esercitata dal difensore costituito, nonché del tenore delle difese svolte, con riduzione ai minimi per la fase di trattazione in appello, stante l'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in totale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto dal e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta Pt_1 Parte_1
da Controparte_1
2. Condanna alla refusione, in favore del , in persona del Controparte_1 Parte_1
Sindaco pro tempore, delle spese processuali del doppio grado di giudizio, che, in ordine al giudizio di primo grado, liquida in € 1.205,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso ed oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e che, per il grado d'appello, liquida in € 184,47 per spese ed in € 2.127,00 per compenso, oltre
IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso.
Così deciso il 29.3.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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