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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 14/04/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE Rel.
Paolo Viarengo CONSIGLIERE
Caterina Baisi CONSIGLIERA
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3/2025 R.G.L. promossa da:
c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difesa dall'avv. Antonio Tripodi per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
c.f. Controparte_1
, in persona del procuratore speciale avv. P.IVA_1 [...]
, per procura speciale per atto notaio di CP_2 Persona_1
Roma del 25.7.2024, rappresentata e difesa dall'avv. Matteo
Tamagno ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Busalla (GE), Via Milite Ignoto 7, per procura allegata alla memoria di costituzione in appello APPELLATA
E CONTRO
Controparte_3
, c.f. , in persona
[...] P.IVA_2
del pro tempore rappresentato e difeso ex lege CP_4
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova
APPELLATO
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate il 31.3.2025.
Per l'appellata : come da note depositate il 27.3.2025. CP_5
Cont Per l'appellato : come da note depositate il 12.3.2025.
FATTI DI CAUSA
ha proposto opposizione, davanti al Tribunale Parte_1
della Spezia, alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificatagli dall il 25.6.2024, per la somma di CP_5
euro 81.131,86, fondata sulla cartella di pagamento n. Cont 05620190004045229000 per crediti dell' di Lucca – Massa
Carrara, eccependo:
a) l'omessa notifica degli atti presupposti;
b) la mancata indicazione dell'autorità a cui ricorrere;
c) la mancata allegazione dell'atto presupposto all'atto opposto;
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d) la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e delle sanzioni;
e) la decadenza ex art. 25 D.P.R. 602/1973;
f) il difetto di notifica dell'intimazione di pagamento;
g) la prescrizione del credito, degli interessi e delle sanzioni;
h) l'inesistenza della notifica dell'atto opposto per violazione dell'art. 26 D.P.R. 602/1973.
Costituendosi in giudizio, gli enti resistenti hanno contestato il fondamento della domanda chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 445/2024, pubblicata il 4.12.2024, il Tribunale ha dichiarato l'opposizione inammissibile in relazione ai vizi formali, inammissibile nei confronti dell' e l'ha respinta CP_5
Cont nei confronti dell' . Cont Propone appello il sig. ; resistono l' e l' . Pt_1 CP_5
La causa è stata discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del 8.4.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, preliminarmente ritenendo infondata l'eccezione di inesistenza della notifica, vagliata la natura formale dei vizi relativi a “omessa notifica degli atti presupposti;
mancata indicazione dell'autorità giurisdizionalmente competente a ricevere il ricorso;
mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art.3, comma 3 L. 241/90 ed art. 7 L. 212/2000, mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti, mancata notifica dell'intimazione di pagamento,
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mancato avveramento delle condizioni previste dal combinato disposto degli articoli 50 e 77 del decreto n. 602/1973” ne ha dichiarato l'inammissibilità per tardività in quanto, dovendosi utilizzare lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi,
l'opposizione doveva essere proposta entro il termine di venti giorni dalla notifica dell'atto impugnato, nel caso di specie il
25.6.2024, mentre il deposito del ricorso è avvenuto il 15.9.2024.
Per quanto riguarda i motivi di opposizione all'esecuzione, ha rilevato che la legittimazione a contraddire, nelle opposizioni con cui si fa valere l'inesistenza del credito previdenziale per prescrizione, spetta all'Ente creditore, quale unico titolare della situazione dedotta in giudizio, e non all'agente della riscossione
(Cass. S.U. 7514/2022), con conseguente inammissibilità del Cont ricorso nei confronti dell;
nei confronti dell' , ha CP_5
dichiarato infondata l'eccezione di prescrizione, non essendo trascorsi cinque anni fra la data di notifica della cartella e quella dell'atto opposto.
Con il primo motivo di appello il sig. censura la Pt_1
sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di dichiarare la nullità della costituzione dell con un avvocato del libero CP_5
foro, anziché con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
Il motivo è manifestamente infondato: la procura rilasciata dall al difensore del libero foro è assolutamente valida, CP_5
come stabilito da Cass. S.U. 30008/2019 e da tutta la giurisprudenza successiva.
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Con il secondo motivo l'appellante deduce l'erroneità della sentenza laddove il giudice ha ritenuto inammissibile il ricorso, in quanto depositato tardivamente rispetto ai termini ex art. 617
c.p.c., considerando perfezionata la notifica della cartella di pagamento ex art. 140 c.p.c..
Il motivo è manifestamente infondato: il Tribunale ha dichiarato la tardività del ricorso perché depositato il 15.9.2024, oltre 20 giorni dopo la notifica non della “prodromica cartella di pagamento” (come dichiara l'appellante) ma dell'atto oggetto di opposizione, ossia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ed è lo stesso ricorso in opposizione che si apre con le parole “In data 25.06.2024 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione
( per la provincia di La Spezia, notificava al sig. CP_5
l'Atto di comunicazione preventiva di Parte_1
Iscrizione Ipotecaria – documento n. …”, che rendono palese la tardività dell'opposizione agli atti esecutivi.
Con il terzo motivo l'appello contesta la sentenza impugnata per avere ritenuto inammissibile il ricorso nei confronti dell' , CP_5
nella parte in cui l'appellante eccepiva la prescrizione del credito.
Anche questo motivo è manifestamente infondato: è sufficiente richiamare, come ha già fatto il primo giudice, la consolidata giurisprudenza della S.C. secondo cui la legittimazione a contraddire, nelle opposizioni con cui si fa valere l'inesistenza del credito previdenziale per prescrizione, spetta al solo ente creditore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, e non al concessionario della riscossione (v. Cass.
S.U. 7514/2022, Cass. 19985/2024).
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Con il quarto motivo l'appellante critica la sentenza per aver rigettato le eccezioni di prescrizione e decadenza.
Anche questo è manifestamente infondato: come correttamente rilevato dal Tribunale, con statuizione non specificamente impugnata, la notifica della cartella di pagamento si è perfezionata il 29.3.2022 (doc. 2 , pag. 34) e, come detto CP_5
sopra, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata notificata il 25.6.2024, ben prima del decorso del termine di prescrizione quinquennale. Sulla decadenza, il motivo di appello non spende alcuna argomentazione.
Con il quinto motivo l'appellante lamenta il mancato esame, da parte del giudice di primo grado, di altri motivi eccepiti nel giudizio di primo grado, ovvero la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per mancata allegazione degli atti prodromici, la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti e la mancata notifica dell'avviso di cui all'art. 50, co. 2, D.P.R. 602/1973.
Il motivo è inammissibile.
Le domande fondate sui vizi sopra indicati, espressamente qualificati dal Tribunale come vizi formali, sono da ricondursi all'opposizione agli atti esecutivi prevista dall'art. 617 c.p.c., come già correttamente indicato dallo stesso Giudice di primo grado: in base all'art. 618, 3° comma, c.p.c., l'impugnazione della sentenza sul punto poteva essere proposta non con l'appello ma solo con il ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (v. Cass. 3166/2020, Cass. 18312/2014 Cass.
13203/2010 e App. Genova 191/2023).
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L'appello deve essere pertanto dichiarato inammissibile nella parte relativa al capo della sentenza avente ad oggetto l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., e deve essere respinto nel resto.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo in misura inferiore al valore medio dello scaglione da 52.001,00 a 260.000,00 euro perché il valore della controversia è più vicino alla soglia minima dello scaglione e per la non particolare complessità delle questioni trattate.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., dichiara inammissibile l'appello nella parte relativa al capo della sentenza avente ad oggetto l'opposizione ai sensi dell'art. 617
c.p.c., e lo respinge nel resto;
condanna l'appellante a rimborsare agli appellati le spese di lite del presente grado, liquidate per ciascuno in euro 7.000,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa;
dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio dell'8.4.2025.
IL PRESIDENTE est.
Federico Grillo Pasquarelli
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