Art. 15.
I contributi di cui all' articolo 162 della legge 22 dicembre 1975, n. 702 , sono elevati, rispettivamente, di lire 1.900 milioni e lire 1.205 milioni.
I contributi di cui all' articolo 162 della legge 22 dicembre 1975, n. 702 , sono elevati, rispettivamente, di lire 1.900 milioni e lire 1.205 milioni.