Articolo 15 della Legge 5 maggio 1977, n. 188
Articolo 14Articolo 16
Versione
29 maggio 1977
Art. 15.
I contributi di cui all' articolo 162 della legge 22 dicembre 1975, n. 702 , sono elevati, rispettivamente, di lire 1.900 milioni e lire 1.205 milioni.
Entrata in vigore il 29 maggio 1977