Sentenza 3 giugno 2025
Accoglimento
Sentenza 2 marzo 2026
Decreto collegiale 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 03/06/2025, n. 10726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10726 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10726/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11812/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11812 del 2021, proposto da
Forenergy Solar S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A., Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Transizione Ecologica, non costituiti in giudizio;
Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Pugliese, Giuseppe Buonanno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Buonanno in Roma, via Cola di Rienzo n. 271;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. GSE/P20210023587 del 17.9.2021, recante in oggetto “procedimento di verifica, ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, e del d.m. 31 gennaio 2014, relativo all'impianto fotovoltaico n. 666261, di potenza pari a 947,60 kW, sito in SP 451 di La Bruna, snc nel Comune di Spoleto (PG). Soggetto responsabile: Forenergy Solar S.r.l. - Conclusione del procedimento”;
- del provvedimento prot. GSE/P20190074200 del 9.12.2019, recante in oggetto “procedimento di verifica, ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, e del d.m. 31 gennaio 2014, relativo all'impianto fotovoltaico n. 666261, di potenza pari a 947,60 kW, sito in SP 451 di La Bruna, snc nel Comune di Spoleto (PG). Soggetto responsabile: Forenergy Solar S.r.l. Sospensione del procedimento e richiesta di integrazioni”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi, ove occorra: (a) la nota prot. GSE/P20180107725 del 4.12.2018, recante comunicazione di avvio del procedimento; (b) del verbale di sopralluogo del 11.11.2018; (c) nonché, nei limiti dell'interesse in questa sede azionato, del d.m. 5.5.2011 e del d.m. 31.1.2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. Giacomo Nappi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Società Forenergy Solar S.r.l. è titolare di un impianto fotovoltaico nel Comune di Spoleto entrato in esercizio in data 30.12.2011. La Società, in data 12.1.2012, ha presentato domanda di ammissione alle tariffe incentivanti previste dal d.m. 5.5.2011 (IV CE - conto energia).
2. Il GSE, con provvedimento prot. FTV_436716 del 19.3.2012, ha riconosciuto la tariffa incentivante in misura pari a € 0,208 kW/h, comprensiva dell’incremento del 10% per l’utilizzo di componentistica made in EU ai sensi dell’art. 14 del IV CE.
3. Con nota prot. GSE/P20150009236 del 6.2.2015 il GSE negava l’incremento tariffario, provvedimento che veniva impugnato innanzi a questo Tar che respingeva le eccezioni con sentenza n. 6540/2023, (R.G. n. 5073/2015).
4. A seguito di un successivo sopralluogo con provvedimento prot. GSE/P20210023587 del 17.9.2021 il GSE ha disposto la decadenza dell’impianto dagli incentivi dal IV CE sulla base dell’emersione delle seguenti violazioni rilevanti ai sensi del D.M. 31 gennaio 2014:
- lettera j) “ insussistenza dei requisiti per la qualificazione dell’impianto, per l’accesso agli incentivi ovvero autorizzativi ”
- lettera n): “ utilizzo di componenti contraffatti ovvero rubati ”.
5. La ricorrente impugna gli atti di cui in epigrafe per le seguenti ragioni di diritto:
I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 42 DEL D.LGS. N. 28/2011. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 5.5.2011 E DELLE REGOLE APPLICATIVE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 31.1.2014. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ E IRRAGIONEVOLEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. SVIAMENTO DI POTERE in quanto il Gestore non avrebbe accertato con certezza la violazione della disciplina di riferimento limitandosi a mere supposizioni in contrasto con l’obbligo di “riscontrare” effettivamente le violazioni contestate.
II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 42 DEL D.LGS. N. 28/2011. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 5.5.2011 E DELLE REGOLE APPLICATIVE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 31.1.2014. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ E IRRAGIONEVOLEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. SVIAMENTO DI POTERE. SUBORDINATAMENTE: ILLEGITTIMITÀ DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI PER ILLEGITTIMITÀ, A MONTE, DEL D.M. 5.5.2011 E DEL D.M. 31.1.2014 in quanto non sussisterebbe alcuna violazione “rilevante” della normativa;
III) VIOLAZIONE DELL’ART. 21-NONIES, L. N. 241 DEL 1990. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 56 DEL DL 76/2020. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 42 DEL D.LGS. N. 28/2011. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TIPICITÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUONA FEDE, CERTEZZA DEL DIRITTO E LEGITTIMO AFFIDAMENTO EX ARTT. 3, 97 E 117, COMMA 1, COST., IN RELAZIONE ALL’ART. 1, 1° PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CEDU. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ E DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA. SVIAMENTO DI POTERE per violazione dei principi che governano il potere di autotutela/decadenza in quanto il gestore avrebbe contestato una violazione già evincibile al momento della richiesta degli incentivi e durante le verifiche effettuate nel 2015, all’esito delle quali ha disposto la decadenza dal premio, ma ha confermato la spettanza delle tariffe incentivanti (base).
IV) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE poiché il potere esercitato dal gestore si atteggerebbe a misura sanzionatoria (a carattere punitivo) e non di II grado.
V) VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/28/CE. VIOLAZIONE DELL’ART. 1, 1° PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CEDU. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ E DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA. SVIAMENTO poiché avendo il Gestore disposto la decadenza dagli incentivi a distanza di circa 10 anni avrebbe violato i principi di certezza del diritto, di stabilità delle relazioni giuridiche e legittimo affidamento.
In via subordinata: ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO PER INSUSSISTENZA DELLA BASE NORMATIVA DI RIFERIMENTO. Violazione e falsa applicazione dell’art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 28/2011 non avendo il GSE disposto la decurtazione degli incentivi in luogo della decadenza tout court dagli stessi.
6. Il 17.12.2021 si è costituito il GSE e il 23.04.2025 ha depositato memoria con la quale, senza difendersi nel merito, ha sollecitato una pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della società alla coltivazione del ricorso dal momento che la ricorrente ha presentato istanza ex art. 42, comma 4- bis , D. Lgs. n. 28/2011, e il GSE, in accoglimento della stessa, ha ammesso la società al beneficio ridotto della tariffa incentivante base decurtata del 10% (Comunicazione prot. GSE/P20230012284 del 21.4.2023).
7. Con successiva memoria il ricorrente ha contestato l’esito in rito proposto dal resistente Gestore, insistendo per l’accoglimento delle proprie ragioni.
8. All’udienza odierna il ricorso è stato trattato e spedito in decisione.
9. Il ricorso è fondato nei limiti di quanto di seguito si esporrà.
10. Va preliminarmente rigettata l’eccezione in rito sulla quale il GSE ha esclusivamente basato le proprie difese.
10.1. Già questa sezione ha avuto modo di prendere posizione sulla questione attraverso argomentazioni condivisibili che qui si richiamano.
10.2. Ritiene il Collegio che la presentazione dell’istanza ex art. 42, comma 4-bis, del D.lgs. n. 28 del 2011, non possa essere intesa quale acquiescenza al provvedimento di decadenza così traducendosi, sotto il profilo processuale, in una causa di improcedibilità dell’azione proposta avverso il provvedimento di decadenza per sopravvenuta carenza di interesse.
Sotto il profilo normativo deve precisarsi come tale esito processuale non sia previsto da alcuna disposizione, contrariamente a quanto avviene con riferimento ad altre tipologie di istanze che il soggetto responsabile potrebbe presentare a seguito di una declaratoria di decadenza al fine di ottenere la decurtazione delle tariffe, come prevista dalle varie disposizioni sulla base della ricorrenza di specifici presupposti.
Va richiamato il contenuto dell’art. 13-bis del decreto legge n. 101 del 2019, il quale prevede, al comma 2, che “La richiesta dell’interessato equivale ad acquiescenza alla violazione contestata dal GSE nonché a rinuncia all’azione”, riferendo tuttavia tale previsione alle ipotesi disciplinate dal precedente comma 1, lettera a), il quale ha ad oggetto esclusivamente ed unicamente il comma 3 dell’art. 42 del D.lgs. n. 28 del 2011, senza alcuna estensione anche alla diversa previsione dettata dal comma 4-bis dell’art. 42, che pure ha formato oggetto di intervento modificativo per effetto del medesimo art. 13-bis del D.L. 101/2019, con la diversa lettera c) del suo comma 1.
La ratio della diversità di trattamento delle due ipotesi di istanze di decurtazione, valendo solo con riferimento alle ipotesi di cui al comma 3 dell’art. 42 come acquiescenza e rinuncia all’azione, può essere ravvisata nella circostanza che, in caso di moduli non certificati o non conformi alle norme tecniche, generalmente le criticità dipendono da fatto di terzi e non concernono violazioni che ricadono nella sfera di controllo del soggetto responsabile, il quale acquista da fornitori o produttori moduli dotati di certificazioni rilasciate da enti con riferimento alle quali non si è solitamente in possesso di adeguate conoscenze per la valutazione della loro idoneità.
La richiamata previsione, inerente la rinuncia all’azione giurisdizionale, previa attribuzione all’istanza di decurtazione del valore di acquiescenza alla violazione, incidendo sul diritto di difesa e sulla tutela delle posizioni del soggetto privato, non può trovare applicazione analogica ed estensiva anche per fattispecie non espressamente considerate dal Legislatore.
A ciò osta la mancata assimilazione - nell’ambito del medesimo contesto normativo - dell’istanza di cui al comma 4-bis a quella di cui al comma 3 dell’art. 42 al fine di riconnettere anche ad essa il valore di rinuncia all’azione, il che conduce, in applicazione del brocardo secondo cui “ubi voluit dixit”, a dover attribuire a tale omissione il valore di indice testuale in ordine alla preclusione ad un giudizio di equivalenza dell’istanza ex comma 4-bis ad acquiescenza alla violazione, in ipotesi incidente sulla permanenza dell’interesse all’azione.
Né a tale esito di improcedibilità può pervenirsi in applicazione dei principi generali, dovendo piuttosto ritenersi la permanenza dell’interesse all’azione giurisdizionale proposta avverso il provvedimento di decadenza pur successivamente all’accoglimento dell’istanza ex art. 42, comma 4-bis, stante la diversità dei relativi effetti – ripristino integrale degli incentivi in caso di accoglimento del ricorso con annullamento della decadenza; tariffa decurtata in caso di accoglimento dell’istanza ex comma 4-bis - e non essendo possibile ravvisare, nel contenuto dell’istanza, alla luce delle previsioni normative dettate al riguardo, alcuna esplicita acquiescenza, né alcuna implicita ammissione della violazione o contraddittorietà rispetto alla prosecuzione dell’azione giurisdizionale avverso la decadenza, non prevedendo l’art. 13-bis del d.l. 102 del 2019 alcuna alternatività tra l’istanza ivi prevista e l’azione giurisdizionale, né implicando rinuncia a quella eventualmente già intrapresa per come avviene, invece, con riferimento all’istanza ex art. 42, comma 3 del D.lgs. n. 28 del 2011.
La norma dettata dall’art. 42, comma 4-bis, del d. lgs. n. 28/2011 prevede che “Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante da impianti fotovoltaici, agli impianti di potenza superiore a 3 kW nei quali, a seguito di verifiche o controlli, risultano installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento e per i quali il soggetto beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso le azioni consentite dalla legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli, si applica, su istanza del medesimo soggetto beneficiario, una decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante base per l’energia prodotta dalla data di decorrenza della convenzione con il GSE”.
L’ambito di applicazione della norma è riferito a impianti in cui risultano installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento – come avviene nella fattispecie in esame – previo esperimento delle azioni consentite dalla legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli o della loro non corretta certificazione.
Trattasi di norma avente finalità di sanatoria che consente di accedere ad una tariffa decurtata volta alla salvaguardia della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
La presentazione di tale istanza risulta compatibile con la contestazione in sede giurisdizionale delle ragioni della decadenza, costituendo il presupposto dell’istanza, come riferito alla presenza di moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, un dato oggettivo inerente le motivazioni della decadenza, atto a delimitare l’ambito di applicazione dello speciale regime di decurtazione, non presupponendo quindi la presentazione dell’istanza il riconoscimento implicito della violazione.
Essendo tale istanza proponibile solo nei casi in cui i moduli non siano debitamente certificati, il soggetto colpito da decadenza e che l’abbia contestata in sede giurisdizionale, ben potrebbe avvalersene al fine di ottenere, nelle more della decisione, la tariffa decurtata così garantendo la possibilità di prosecuzione dell’esercizio dell’impianto, senza recedere dalla pretesa a veder annullata la decadenza, contestando le ragioni alla stessa sottesa quanto a conformità dei moduli e regolarità della relativa documentazione, tenuto peraltro conto delle censure proponibili che potrebbero in ipotesi inficiare le ragioni sottese alla decadenza.
Neanche la condizione prevista dal comma 4-bis dell’art. 42 – ovvero l’aver intrapreso azioni nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli - può assumere la valenza di implicito riconoscimento della legittimità della decadenza, altrimenti penalizzandosi, attraverso la preclusione all’esperimento e alla prosecuzione di azioni giurisdizionali, la possibilità di avvalersi di uno strumento di favore, quale l’accesso alla misura della tariffa decurtata, a meno di rinunciare al diritto di difesa, le cui limitazioni, come anche conseguenti a pronunce di tipo processuale di improcedibilità, debbono essere vagliate con estremo rigore secondo una lettura costituzionalmente orientata delle norme dell’ordinamento (cfr. TAR Lazio, III-ter, 15193, 15452 e 15453 del 2024).
10.3. L’eccezione, pertanto, non è fondata e ciò consente al Collegio di affrontare le questioni di merito sollevate dal ricorrente.
11. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito illustrati.
11.1. In ossequio al principio della ragione più liquida, corollario del principio di economia processuale (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 5/2015; Cass., S.U., n. 26242/2014), devono essere esaminati con priorità il terzo e il quinto motivo del ricorso introduttivo.
11.2. Le censure articolate con detti motivi di ricorso riguardano in sostanza la violazione dei principi che regolano l’esercizio del potere di autotutela.
11.3. Il terzo motivo di ricorso è fondato
11.4. L’evoluzione giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia delle verifiche svolte dal GSE sulla base dell’art. 42 del D.Lgs. 28/2011 consente di affermare che il potere esercitato non ha natura di decadenza ma si configura quale autotutela qualora si concreti nel riesame dei medesimi elementi già oggetto di controllo con esito positivo da parte dell’amministrazione e, pertanto, deve soggiacere ai presupposti previsti dalla legge (Cons. Stato, sez. II, n. 10007/2023; n. 4983/2022).
Gli indici dell’esercizio del potere di autotutela sono la natura dell’oggetto del controllo, l’identità tra gli elementi accertati ovvero accertabili e quelli sottoposti al riesame, l’avvenuto superamento della verifica con esito positivo. Quanto alla natura dell’oggetto del controllo, va precisato che la nozione di accertamento e, in particolare, quella di accertabilità è valevole con riguardo ai presupposti di accesso alla tariffa che, nel caso concreto, non sono variati nel tempo, non potendo invece applicarsi a quei requisiti che, seppur già accertati, sono cambiati ovvero suscettibili di variare nel corso del periodo di incentivazione e dei quali va, pertanto, accertata la permanenza nel tempo (TAR Lazio, Roma, sez. III- ter , n. 19442/2024).
11.4.1. Si condivide l’orientamento secondo cui “ quando al privato è stato attribuito un “bene della vita” all’esito di uno specifico procedimento, la decadenza può riguardare tre ipotesi, quella in cui il beneficio sia stato conseguito sulla base di dichiarazioni o documenti non veri (come nel caso che aveva dato origine alla rimessione all’Adunanza Plenaria, nel quale, con riferimento all’attestazione dell’origine dei pannelli fotovoltaici, era stato presentato un documento non conforme a quello che l’Ente di controllo aveva originariamente emesso), quella dell’inadempimento alle condizioni e agli obblighi cui il beneficio è subordinato e quella della sopravvenuta carenza dei requisiti per il suo ottenimento; esorbita invece dall’ambito di applicazione dell’istituto, per ricadere in quello dell’autotutela, la fattispecie in cui l’Amministrazione, dopo aver valutato e ritenuto sussistenti, esplicitamente o implicitamente, i presupposti per la concessione dell’incentivo, così ingenerando nel privato il ragionevole convincimento della sua spettanza, riesamini la situazione e pervenga a una conclusione opposta ” (Cons. Stato, sez. II, n. 7461/2024).
11.4.2. Nel caso in esame, la questione controversa attiene alla legittimità del provvedimento (impugnato) di decadenza totale dall’incentivo (base) in corso dal 2012 e già oggetto di verifica (nel suo complesso) nel 2015. Durante la verifica del 2015, infatti, il Gestore disponeva la decadenza dell’incremento del 10% per il mancato utilizzo di componenti provenienti dall’Unione europea, lasciando (esplicitamente o implicitamente) invariata e operativa la tariffa base prevista dal d.m. 5.5.2011 (IV CE - conto energia). Tale provvedimento veniva impugnato dal ricorrente con esito negativo (si v. tar Lazio n. 6540/2023). La decadenza parziale dell’incentivo operata nel 2015 ha come presupposto l’espletamento del controllo sull’intero rapporto instaurato nel 2012. Non si potrebbe altrimenti ipotizzare che la verifica sia stata all’epoca condotta dal gestore in modo parziale e circoscritto alla sola legittimità della maggiorazione del 10%. Inoltre, il successivo controllo dal quale è scaturito il provvedimento di decadenza totale dagli incentivi (oggi impugnato) ha oggetto sovrapponibile a quello della verifica svolta (con esito positivo sulla tariffa base) nel 2015. La sovrapponibilità o, per meglio dire, l’identità qualitativa dell’oggetto del controllo si evince dal confronto tra le motivazioni dei provvedimenti conclusivi. Né, d’altronde, il fatto che le motivazioni del secondo provvedimento in ordine di tempo siano più diffuse può essere considerato un elemento di novità rispetto al primo provvedimento, poiché una differenza quantitativa delle considerazioni svolte sulle medesime condizioni non incide sull’identità della natura dell’oggetto del controllo. Del resto, con la seconda verifica l’amministrazione resistente ha riscontrato difformità rispetto a quanto dichiarato nel 2011 (momento della richiesta originaria) e non rispetto alle risultanze ispettive compiute nel 2015, il che avrebbe potuto legittimare il gestore ad esercitare legittimamente il potere di decadenza. Da ciò si può ragionevolmente concludere (nonché dedursi) che le difformità da ultimo rilevate ben potevano essere accertate già al momento della prima verifica (del 2015).
11.4.3. Il provvedimento gravato non può essere qualificato, poiché incide sul contenuto e sull’efficacia del provvedimento del 2012, quale atto di decadenza, in quanto è stato adottato all’esito del riesame delle condizioni originarie già complessivamente vagliate nel 2015, configurandosi altresì come un provvedimento di autotutela e, più precisamente, quale annullamento totale d’ufficio.
11.4.4. Di conseguenza, per la sua adozione avrebbe dovuto essere rispettata la disciplina di cui all’art. 21- nonies della L. 241/1990. Pacifica è la violazione del termine ragionevole, essendo trascorsi oltre sei anni (dal 2015 al 2021) tra il primo controllo, esitato con un provvedimento di decadenza parziale, e l’annullamento totale (cioè anche della tariffa base), il che rende superfluo l’accertamento dell’esistenza del distinto e concorrente presupposto dell’interesse pubblico all’annullamento del primo atto (Cons. Stato, sez. II, n. 7461/2024 cit.).
12. Con il quinto motivo si lamenta la violazione dei principi di certezza del diritto, stabilità delle relazioni giuridiche e legittimo affidamento.
12.1. Il motivo è fondato.
12.2. Per costante giurisprudenza, fino allo svolgimento dell’attività di controllo e al positivo superamento dello stesso, nessun legittimo affidamento può crearsi nella parte privata in relazione alla sussistenza e alla debenza degli incentivi, tenuto conto che le verifiche hanno proprio la finalità di appurare tale situazione (Cons. di Stato, sez. II, n. 4365/2023; n. 2488/2022; sez. VI, n. 9/2022).
12.2.1. Il sistema normativo dei controlli costituito dall’art. 42 del D.Lgs. 28/2011 e dal D.M. 31 gennaio 2014 è funzionale ad assicurare il rigoroso rispetto delle condizioni di accesso agli incentivi, per cui il soggetto privato non può invocare il legittimo affidamento al fine di conservare un beneficio ottenuto in assenza dei presupposti previsti dalla legge (TAR Lazio, Roma, sez. III- ter , n. 13423/2022; n. 2226/2022).
12.3. Anche la giurisprudenza unionale in materia di incentivi energetici ha chiarito che l’aspettativa in ordine alla debenza degli incentivi può formarsi solo a seguito dell’esito positivo delle attività di verifica. Gli operatori economici non possono fare legittimamente affidamento sul mantenimento di una situazione esistente che può essere modificata nell’ambito del potere discrezionale delle autorità nazionali (CGUE, sentenza del 10 settembre 2009, Plantanol, C201/08) e, trattandosi di un regime previsto da una normativa nazionale, il giudice deve valutare in concreto il rispetto dell’affidamento ingenerato negli operatori economici, tenendo conto delle modalità di informazione utilizzate dallo Stato membro che l’ha adottata (CGUE, X, sentenza 11 luglio 2019, Agrenenergy in C180/18, C286/18 e C287/18).
12.4. Nel caso specifico, il privato ha maturato un legittimo affidamento, in esito alle verifiche svolte da parte dell’Amministrazione nel 2015, durante le quali veniva scandagliato (o, quantomeno, poteva essere fatto) l’intero rapporto d’incentivazione. Dopo tale verifica, come più volte detto, veniva dichiarata unicamente la decadenza della maggiorazione del 10% determinando nel privato un affidamento legittimo sulla correttezza, nonché sulla spettanza, degli incentivi (base) residui. Inoltre, a maggior sostegno dell’affidamento instauratosi, giova precisare che le argomentazioni a conforto della decadenza tout court dagli incentivi poggiano, sulla base della lettura del provvedimento impugnato, su rilievi che ben potevano essere effettuati già al momento della prima verifica.
13. Dalla fondatezza del terzo e del quinto motivo deriva l’assorbimento del primo, del secondo e del quarto motivo di ricorso, nonché della domanda formulata in via subordinata.
14. Conclusivamente, il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto, con conseguente travolgimento del provvedimento GSE prot. GSE/P20210023587 del 17.9.2021, che dispone la decadenza dagli incentivi (tariffa base residua) del IV conto energia.
15. Il complessivo andamento della vicenda procedimentale e processuale giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento del GSE prot. GSE/P20210023587 del 17.9.2021.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Tuccillo, Presidente FF
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario
Giacomo Nappi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giacomo Nappi | Raffaele Tuccillo |
IL SEGRETARIO