Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/03/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 108 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(avv. Marco Boccetti) Parte_1
appellante
E
Controparte_1
appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Catanzaro. Valutazione del servizio militare di leva prestato non in costanza di rapporto dal personale ATA inserito nelle graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto, per il conferimento di incarichi di supplenza.
Conclusioni: come da atto di appello.
FATTO
1. Il tribunale di Catanzaro ha rigettato il ricorso del 12.4.2023 con cui
[...]
ha rivendicato dal un punteggio maggiore di quello che, Parte_1 Controparte_1
nella graduatoria di terza fascia del personale ATA della provincia di Catanzaro, gli ha attribuito in ragione del servizio militare che ha prestato dal 4.6.2003 al 3.4.2004, non in costanza di
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2. Il ricorrente ha appellato la decisione.
3. Alla prima udienza del 13.3.2025 è comparso il solo difensore dell'appellante, senza però dare prova di aver notificato l'impugnazione a controparte.
4. Il Collegio ha deciso come da dispositivo.
DIRITTO
5. La disamina del gravame1 è preclusa dalla preliminare constatazione che l'appellante non ha documentato di aver notificato a controparte l'atto di appello con il pedissequo decreto di fissazione d'udienza che gli era stato comunicato dalla cancelleria il
13.2.2024.
6. La notifica dell'appello non è stata depositata e acquisita nel fascicolo telematico, né è stata prodotta in udienza.
7. Sicché deve riconoscersi, in base al consolidato insegnamento giurisprudenziale, che l'omessa notifica dell'atto di impugnazione determina l'improcedibilità dell'appello (cfr. ex multis Cass. SU 20604/2008 e Cass. 6159/2018: “Nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi …”)2. 1 Al cui accoglimento, nel merito, osterebbe il principio di diritto, dettato da Cass. 22429/2024, secondo cui: “In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto”.
Pag. 2 di 3 8. Attesa la mancata costituzione del dicastero appellato e in considerazione del difetto di prova che il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza gli siano stati notificati, il giudice non può rinviare la causa ad altra udienza ai sensi dell'art. 348, c. 2, c.p.c. o assegnare nuovo termine per la rinotifica, ma deve dichiarare d'ufficio l'improcedibilità dell'appello (Cass. n. 385/1988,
n. 17368/2018, n. 27079/2020).
9. La relativa declaratoria va pronunciata con sentenza3.
10. Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione dell'appellato.
11. L'esito dell'impugnazione impone di dare atto dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso in appello, salva la verifica, a cura della cancelleria, del requisito soggettivo di esenzione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
con ricorso depositato il 29/01/2024, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 679/2023, pubblicata in data 21/09/2023 così provvede:
1. Dichiara improcedibile l'appello;
2. Nulla sulle spese;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del
13/03/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Gabriella Portale
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Vds. anche Cass. 8595/2017: “Nel giudizi soggetti al rito del lavoro, la mancanza di prova della notificazione dell'appello incidentale, al pari di quanto avviene per il gravame principale, impedendo la verifica della regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, che é "condicio sine qua non" per l'ulteriore sviluppo del procedimento, preclude al giudice, ove l'appellante incidentale non sia comparso all'udienza di discussione, il rinvio di quest'ultima ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c., con conseguente improcedibilità di quella impugnazione”. Cfr. in motivazione: “la mancata notificazione, intesa come totale omissione dell'adempimento, e l'impossibilità per il giudice di riscontrarne l'esistenza finiscono per assumere identico rilievo preclusivo dell'ulteriore corso del procedimento e, pur nella loro ontologica differenza, egualmente si configurano come un non compiuto assolvimento degli oneri di impulso gravanti sulla parte (Cass. 14/10/1992, n. 11227)". 3 Cass. 848/1996: “Il provvedimento con cui il tribunale, in applicazione del rito del lavoro, dichiari l'improcedibilità dell'appello ex art. 348, comma 2, c.p.c. ove non sia stato notificato, è impugnabile con ricorso per cassazione nel termine di un anno dalla sua pubblicazione, atteso che detto provvedimento, ancorché emanato in forma di ordinanza, ha natura di sentenza ai sensi dell'art. 279, comma 2, c.p.c. e, pertanto, non è soggetto alla regola della conoscenza legale dell'ordinanza, stabilita dall'art. 176, comma 2, c.p.c.”.