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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/06/2025, n. 1948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1948 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott. Antonino Ierimonti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 6378/2023,
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Antonio
Tommaso De Mauro, per mandato in atti;
OPPONENTE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni
Carlino, per mandato in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del giorno 6.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 22.9.2023 la roponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1536/2023 emesso il 30.7.2023 dal Tribunale di Lecce con cui la
[...]
aveva ottenuto nei suoi confronti ingiunzione per il pagamento della somma Controparte_1 di € 12.000,00 oltre interessi e spese legali, a titolo di saldo dei lavori eseguiti presso il Centro Sportivo gestito dalla stessa opponente, consistenti in: pavimenti continui in cemento per la realizzazione di viali esterni;
trattamento di levigatura e rasatura del pavimento del palasport;
trattamento di rasatura e realizzazione di resina per la pavimentazione interna dei blocchi bar/uffici, polifunzionale, foresteria e spogliatoi;
lavori di intonaco e bordatura campi esterno di calcetto, padel, palasport e tribune. Tale contratto di appalto era inserito in un più ampio contesto di lavori pubblici in cui l'opposta –in qualità di appaltatrice– eseguiva lavori sotto la supervisione di un Direttore dei lavori nominato dal Comune di Presicce (LE), essendo l'investimento della cofinanziato nel progetto “UE-PO Puglia 14-20 Fondo FESR-asse Parte_1 prior.III_obiettivo spec.3c az. 3.3”, facenti parte dell'agevolazione “Titolo II – Capo VI della
”. Durante l'esecuzione dei lavori la società opponente il 4.11.2021 aveva versato la CP_2 somma di € 10.000,00 a titolo di acconto a mezzo bonifico e, successivamente, dopo aver ricevuto la richiesta di un ulteriore versamento di € 38.000,00, a titolo di saldo, con nota PEC del 26.5.2022, aveva contestato l'esistenza di vizi delle lavorazioni, a fronte delle quali, il 4.7.2022, le parti avevano raggiunto un accordo per il pagamento a titolo di saldo della somma di € 15.000,00, di cui
€ 3.000,00 erano stati corrisposti il giorno stesso e la somma successiva sarebbe stata rateizzata in più tranches. Tuttavia, anche tale somma, poi richiesta con il ricorso monitorio, non era dovuta, in quanto, da un lato, i lavori commissionati con il contratto di appalto si sarebbero dovuti concludere entro il 21.10.2021, mentre invece le opere erano state consegnate solo il 22.2.2022, con n. 82 giorni lavorativi di ritardo e, d'altro canto, la in data 29.8.2022 aveva Controparte_1
rilasciato una dichiarazione di quietanza in merito alla vicenda contrattuale con valore tombale.
Sosteneva, in particolare, l'opponente che tale quietanza liberatoria fosse il risultato di una presa d'atto, da parte della della sussistenza di ulteriori vizi delle opere, che Controparte_1
erano emersi alla fine di luglio 2022 e di cui la stessa creditrice opposta aveva riconosciuto la sussistenza a seguito di sopralluogo presso il centro sportivo della . Pt_1
Pertanto, concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la condanna della al pagamento di € 13.000,00, a titolo di risarcimento del Controparte_1 danno corrispondente ai costi necessari a riparare i vizi dei lavori, e della somma di € 1.066,00 (pari all'1/1000 del valore dei lavori per 82 giorni) a titolo di penale contrattuale per il ritardo nella conclusione dei lavori, con vittoria delle spese di causa.
La i costituiva in giudizio, eccependo, in via preliminare, come Controparte_1 la notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo del 22.9.2023 non fosse stata eseguita correttamente, poiché indirizzata alla PEC della società e non presso il domicilio eletto presso il difensore. Nel merito, invece, contestava le argomentazioni di parte opponente, prendendo
2 posizione circa la natura della quietanza del 29.8.2022, successivamente all'accordo raggiunto in data 4.7.2022, in quanto la stessa non rappresentava una liberatoria su tutto l'accordo transattivo - sviluppatosi a seguito della nota PEC del 26.5.2022 con cui la aveva contestato Pt_1
l'esistenza di vizi dei lavori eseguiti dalla bensì una quietanza afferente Controparte_1 solo alle due fatture espressamente ivi indicate, la n. 63 del giorno 11.10.2021 di € 10.000,00 e la n. 37 del 2.7.2022 di € 3.000,00. La Società opposta, inoltre, evidenziava come la transazione del
4.7.2022 coprisse tutti vizi oggetto di causa, sottolineando, comunque, come non fossero stati contestati nuovi vizi dopo il luglio 2022, in relazione ai quali non si era svolto alcun sopralluogo né vi era stato alcun accordo tra le parti. Sotto questo profilo eccepiva la decadenza di cui all'art. 1667, co 2 c.c., in quanto non era intervenuta tempestiva denuncia in merito a tali vizi ulteriori.
Pertanto, eccependo come la transazione del 4.7.2022 coprisse anche le contestazioni inerenti il ritardo di 82 giorni, già contestato con la PEC del 26.5.2022, concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali, con vittoria delle spese di lite.
Respinta la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, con ordinanza del 27.10.2023 ed espletate le prove orali ammesse, la causa, matura per la decisione, era rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 6.3.2025 e quindi era trattenuta in decisione.
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L'opposizione e le domande riconvenzionali sono infondate e vanno rigettate, per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente occorre rilevare come non possa essere accolta l'eccezione sollevata da parte opposta con riferimento all'intervenuta notifica dell'opposizione alla PEC della società opposta, invece che tramite la PEC del difensore presso cui era stato eletto domicilio, atteso che tale vizio non determina un'ipotesi di inesistenza della notifica, ma di mera nullità che peraltro risulta sanata se l'atto ha raggiunto il suo scopo, come accaduto nella presente fattispecie, in cui la società opposta si è costituita tempestivamente senza allegare alcuno specifico pregiudizio difensivo.
Passando, dunque, al merito della controversia, si può osservare che da un attento esame delle reciproche contestazioni, della documentazione versata in atti e delle risultanze delle prove orali espletate in corso di causa, è emerso con adeguata chiarezza come gran parte dei vizi dei lavori, riproposti nella presente opposizione -inerenti la pavimentazione esterna, la resina dei pavimenti interni, l'intonaco di bordatura dei campi esterni e la pitturazione della piramide-, nonché la contestazione del ritardo nella conclusione dei lavori -che sono stati completati a febbraio 2022 anziché ad ottobre 2021- siano state espressamente e puntualmente indicate nella nota PEC del
26.5.2022 della . Orbene tali contestazioni, seppur riproposte nel presente giudizio, come Pt_1
3 si evince dalle mail versate in atti, sono pacificamente confluite nell'accordo transattivo raggiunto tra le odierne parti in causa il 4.7.2022, in esecuzione del quale è stata pagata una prima rata di
€ 3.000,00, mentre è residuato l'importo di € 12.000,00, oggetto del ricorso monitorio.
Per quanto concerne, poi, gli ulteriori vizi contestati da parte opponente nel presente giudizio e non inclusi nella PEC del 26.5.2022, si deve rilevare come parte opponente sia incorsa in decadenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1667, co 2 c.c., in quanto, a fronte della specifica eccezione sollevata dalla società opposta, non è stata fornita prova della tempestiva contestazione degli stessi.
In particolare, è risultata del tutto sprovvista di riscontri probatori la tesi alla cui stregua tali vizi sarebbero stati scoperti e denunziati alla fine di luglio 2022 e, poi, vi sarebbe stato un nuovo sopralluogo delle parti ed un nuovo accordo transattivo, all'esito del quale sarebbe stata rilasciata la quietanza di pagamento del 29.8.2022 sottoscritta dal legale rappresentante della
[...]
A tale proposito, infatti, come già evidenziato in sede di rigetto della richiesta di CP_1
sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, appare sufficiente rilevare come tale quietanza faccia espressamente riferimento solo all'integrale pagamento delle due fatture n. 63 del giorno 11.10.2021 di € 10.000,00 e la n. 37 del 2.7.2022 di € 3.000,00 -corrispondenti al primo acconto di € 10.000,00 pagato il 4.11.2021 e al secondo acconto di € 3.000,00 pagato il 4.7.2022 in occasione dell'accordo transattivo- e, dunque, abbia valore solo ed esclusivamente con riferimento a tali due fatture.
Alla luce di queste considerazioni, dunque, da un lato, va rigettata l'opposizione, con la conferma del decreto opposto, già provvisoriamente esecutivo e, dall'altro, vanno anche rigettate le domande proposte in via riconvenzionale dalla società opponente, sia con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni per vizi in parte inclusi nell'accordo transattivo del 4.7.2022 e in parte non denunziati tempestivamente, che con riferimento alla domanda di pagamento di una penale da ritardo, poiché, come già evidenziato, l'accordo transattivo del 4.7.2022 copriva anche tale aspetto già contestato con la nota PEC del 26.5.2021.
Conseguentemente si ritiene che le spese di lite debbano seguire il criterio della soccombenza e pertanto vadano poste a carico della società opponente, nell'importo liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e dichiara la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1536/2023 emesso il 30.7.2023 dal Tribunale di Lecce;
2) rigetta le domande proposte dalla Parte_1
4 3) condanna la al pagamento in favore della delle Parte_1 Parte_2 spese di lite che liquida in € 2.500,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, CPA ed IVA come per legge.
Lecce, 16 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott. Antonino Ierimonti
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del
Dott. Pierandrea Fulgenzi Magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Lecce
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