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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 29/09/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
AREA 5 - CONT/DIRITTI-REALI/LOCAZ/COND.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Sammarco, all'esito dell'udienza del 18 settembre 2025, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa civile di I
Grado iscritta al n. r.g. 1408/2023 promossa da:
), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 mandato in atti, dall'avv. Nicola Traisci, presso il cui studio in Foggia alla via
Eugenio Masi n. 47 è elettivamente domiciliata
ATTRICE contro
), rappresentata e difesa in virtù di Controparte_1 P.IVA_1 mandato in atti, dal prof. Avv. Gabriele Dell'Atti e dagli avv. Michele Bia e Fara
Biagia Guastamacchia, presso il cui studio in Bari al corso Vittorio Emanuele II n.
179 è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta in atti.
pagina 1 di 14 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato il 20 marzo 2023, conveniva in Parte_1 giudizio in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 premettendo che:
- era proprietaria di un suolo sito in Trani alla Contrada Alberolongo, della superficie di 1.219 metri, censito in catasto al foglio 34, particella 1681, incluso in un più ampio programma edificatorio noto alla società CP_1
- con scrittura privata del 15 luglio 2010, aveva promesso di cedere alla società convenuta, a titolo di permuta, la proprietà del detto suolo edificatorio, a fronte della futura cessione, da parte della di due appartamenti contigui della Controparte_1 superficie di 200 mq. e di quattro box auto, ciascuno di 16 mq., da individuarsi, a sua scelta, all'interno di una delle palazzine che la società si era impegnata a edificare nel comparto, entro sessanta giorni dall'approvazione del progetto;
- le parti avevano convenuto che la avrebbe consegnato i beni Controparte_1 immobili promessi in permuta, realizzati secondo il disciplinare allegato al preliminare, entro il termine di trenta giorni dal rilascio della concessione edilizia;
avevano inoltre stabilito le modalità negoziali di attuazione dell'accordo di permuta, prevedendo l'impegno dell'attrice a sottoscrivere ogni documento che le fosse stato sottoposto dalla ai fini della costituzione del consorzio edificatorio;
CP_1
- nel detto contratto preliminare, le parti avevano, altresì, pattuito che 1) in caso di mancata stipula della convenzione di attuazione della lottizzazione, per causa imputabile alla società entro il temine di sette anni dalla sottoscrizione CP_1 del cennato preliminare, questo si sarebbe considerato risolto (art.
4.I.); 2) tutti gli oneri inerenti alla redazione del piano urbanistico esecutivo, della convenzione edilizia attuativa e delle progettazioni sarebbero stati a carico della società convenuta (art.
4.II)
e 3) in capo alla parte inadempiente alle obbligazioni assunte con il preliminare era pagina 2 di 14 prevista una penale pari a € 250.000,00, oltre al risarcimento dei maggiori danni (art.
4.V);
- la società convenuta non aveva adempiuto agli obblighi contrattualmente assunti, omettendo ogni attività propedeutica alla realizzazione dell'intervento edificatorio;
- con diffida ad adempiere del 27 giugno 2022, aveva assegnato alla CP_1 un termine per l'adempimento delle obbligazioni (sia principali che alternative)
[...] previste dalla scrittura privata, senza, tuttavia, ricevere riscontro;
- decorso inutilmente il termine assegnato con la diffida, e perfezionatisi gli effetti risolutivi ai sensi dell'art. 1454 c.c., con missiva dell'otto settembre 2022, aveva intimato alla società il pagamento della penale contrattualmente CP_1 pattuita, pari a € 250.000,00, oltre il risarcimento degli eventuali maggiori danni;
- in riscontro alla detta missiva, la società convenuta aveva negato ogni addebito, adducendo un'impossibilità sopravvenuta alla realizzazione dell'intervento edificatorio;
- vani erano risultati i bonari inviti all'esatto e puntuale adempimento del tentativo di mediazione, conclusosi con esito negativo.
Concludeva, pertanto, chiedendo che fosse accertata e dichiarata la risoluzione del contratto preliminare di permuta del 15 luglio 2010 per inadempimento della e, per l'effetto, che quest'ultima fosse condannata al pagamento, Controparte_1 in suo favore, della penale convenzionalmente pattuita, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 12 maggio 2023, si costituiva in giudizio in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore la quale evidenziava che: OP
- il suolo di proprietà di era ricompreso, unitamente ad altri fondi, Parte_1 all'interno di un comparto edificatorio, assoggettato alla disciplina urbanistica che pagina 3 di 14 imponeva la costituzione di un consorzio tra i proprietari, quale condizione necessaria per la presentazione del Piano Urbanistico Esecutivo (PUE);
- la redazione del PUE, atto preliminare al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, era disciplinata dall'art. 16 della L.R. Puglia n. 20/2001, che consentiva l'iniziativa privata solo se promossa da proprietari rappresentanti almeno il 51% della superficie catastale dell'area interessata;
il raggiungimento di tale soglia legittimava la costituzione del e la successiva stipula della convenzione urbanistica con l'amministrazione CP_3 comunale;
- aveva manifestato l'interesse a partecipare alla costituzione del e alla CP_3 redazione del PUE, acquisendo, a tal fine, la disponibilità di suoli ricadenti nel comparto CP39, mediante la stipula, tra il 2008 e il 2015, di contratti preliminari e scritture private, con cui aveva ottenuto la titolarità e/o disponibilità di fondi per una superficie complessiva pari al 20,6% dell'intero comparto, tuttavia inferiore alla soglia del 51% prevista dalla normativa regionale;
- contestualmente alla stipula del preliminare oggetto di causa, aveva sottoscritto con l'attrice anche un contratto definitivo di compravendita avente ad oggetto un ulteriore suolo incluso nel medesimo comparto, confermando in tal modo l'interesse a partecipare alla pianificazione attuativa;
- nel corso degli anni, i proprietari dei suoli ricompresi nel comparto avevano avviato numerosi incontri e interlocuzioni finalizzati a verificare la possibilità di costituire il e promuovere la presentazione del PUE, ma non era mai stata raggiunta la CP_3 soglia di partecipazione prevista, con la conseguenza che non era stato possibile procedere né alla costituzione del , né alla predisposizione della proposta del CP_3 piano attuativo;
- con il contratto preliminare del 15 luglio 2010, non aveva assunto alcun obbligo di garanzia in ordine alla costituzione del consorzio edificatorio, né si era obbligata al compimento di atti idonei ad assicurare l'effettiva realizzazione del PUE, avendo pagina 4 di 14 limitato il proprio impegno allo svolgimento, per conto dell'attrice, delle attività necessarie per partecipare al , qualora lo stesso fosse stato validamente CP_3 costituito secondo la normativa vigente, e solo successivamente alla realizzazione e al trasferimento degli immobili oggetto della promessa;
- l'attività edificatoria oggetto del contratto era subordinata al previo verificarsi di condizioni esterne (costituzione del , approvazione del PUE, convenzione CP_3 urbanistica), non realizzatesi per cause non imputabili alla società, ragion per cui 1) non sussistevano i presupposti per l'applicazione della penale prevista dall'art.
4.V del preliminare;
2) non ricorreva la fattispecie di inadempimento rilevante ex art. 1453 o
1454 c.c. e 3) non poteva trovare accoglimento la pretesa fondata sulla clausola risolutiva espressa (art.
4.I), in quanto la mancata stipula della convenzione urbanistica non era imputabile alla società convenuta, bensì alla mancata adesione degli altri proprietari alla costituzione del consorzio;
- la penale pattuita era eccessivamente onerosa, posto che l'asserito inadempimento non risultava alla stessa imputabile, né volontariamente determinato, e l'eventuale condanna avrebbe determinato un indebito arricchimento dell'attrice, che si sarebbe vista riconoscere, oltre alla somma a titolo di penale, anche la riacquisizione della disponibilità dei suoli promessi in permuta.
Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in via subordinata, la riduzione della penale ai sensi dell'art. 1384 c.c., con vittoria di spese e competenze di lite.
Con memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., depositata il 5 luglio 2023, Parte_1 deduceva che:
- la non aveva fornito alcun riscontro concreto in ordine Controparte_1 all'effettivo svolgimento di incontri o interlocuzioni tra i proprietari del comparto, idonei a comprovare un'attività effettivamente diretta alla costituzione del consorzio edificatorio;
pagina 5 di 14 - il contratto preliminare di cui è causa non era subordinato a condizioni di efficacia né conteneva clausole di garanzia a favore della promissaria, diversamente da altri accordi sottoscritti dalla convenuta in epoca coeva, in cui era espressamente prevista la condizione sospensiva della definizione urbanistica;
- a fronte della diffida ad adempiere, la società convenuta era rimasta totalmente inerte, senza opporre alcuna contestazione, così da rendere definitiva la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c.;
- la domanda di riduzione della penale ex art. 1384 c.c. proposta dalla società era infondata, posto che la misura pattuita era proporzionata all'interesse leso, tenuto conto dell'inadempimento prolungato, dell'impossibilità di ricollocare utilmente il bene sul mercato e della congruità dell'importo con le penali previste in analoghi contratti prodotti in giudizio dalla stessa convenuta.
Con memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., depositata il 21 luglio 2023, CP_1 evidenziava che:
[...]
- le obbligazioni assunte con il contratto preliminare del 15 luglio 2010 erano subordinate alla previa costituzione del tra i proprietari dei suoli del CP_3 comparto CP39, in misura pari al 51%, e alla successiva presentazione del PUE, senza che la stessa avesse mai assunto un obbligo autonomo in merito alla costituzione del o alla promozione del piano urbanistico, sicché la mancata adesione della CP_3 maggioranza dei proprietari costituiva un impedimento oggettivo all'adempimento, non imputabile alla propria sfera di controllo;
- pur avendo acquisito la disponibilità di ulteriori suoli nel comparto, la percentuale detenuta era insufficiente a soddisfare i requisiti previsti dalla normativa regionale per l'attivazione della pianificazione attuativa;
- il patto di cui alla clausola contrattuale n.
4.I. doveva interpretarsi quale clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c., operante in caso di mancata stipula della convenzione urbanistica entro il termine di sette anni dalla sottoscrizione del pagina 6 di 14 preliminare e per causa imputabile alla ma azionabile solo Controparte_1 previa dichiarazione espressa della parte interessata di volersene avvalere, dichiarazione che, nel caso di specie, non era stata formulata.
Con ordinanza del 16 settembre 2023, il Giudice rigettava le richieste istruttorie della società convenuta e formulava proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.
Tale proposta, tuttavia, veniva accettata dalla sola parte attrice.
Il giudizio veniva, quindi, rinviato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del
18 settembre 2025, la cui trattazione veniva fissata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Depositate le note conclusive e le note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, la causa è stata decisa con deposito, fuori udienza, del presente provvedimento.
La domanda proposta da è fondata e deve, quindi, essere accolta. Parte_1
Nella fattispecie in esame, l'attrice ha chiesto la risoluzione del contratto preliminare di permuta del 15 luglio 2010, deducendo l'inadempimento della CP_1 per avere la stessa omesso di concludere, entro il termine di sette anni previsto
[...] contrattualmente, la convenzione urbanistica attuativa, nonostante l'impegno assunto nel contratto e l'onere esclusivo a suo carico di promuovere le attività urbanistiche necessarie.
Orbene, il contratto con cui una parte si impegna a cedere all'altra la proprietà di un'area edificabile in cambio di una o più unità immobiliari da costruire integra gli estremi del contratto preliminare di permuta tra un bene esistente ed un bene futuro, ogniqualvolta il risultato traslativo, consistente nell'attribuzione di una determinata opera da realizzare, rappresenti l'oggetto essenziale del negozio e il corrispettivo rispetto al bene presente. In tali casi, l'effetto traslativo si verifica – in applicazione analogica dell'art. 1472 c.c. – non appena la cosa viene ad esistenza, ossia con il pagina 7 di 14 completamento delle strutture fondamentali dell'edificio, prescindendo da elementi accessori o di finitura (cfr. Cass. n. 11234/2016; Cass. n. 24172/2013).
Invero, in una fattispecie negoziale come quella in esame, lo scambio tra il bene esistente e la cosa futura assume un ruolo causale essenziale nella complessiva regolamentazione pattizia, sicché, il venir meno di uno dei due elementi previsti dalle parti quali elementi inderogabili della contrattazione - come nel caso di specie, in cui è venuta meno la possibilità di trasferimento in favore dell'attrice del bene futuro -, rende il contratto totalmente svuotato sotto il profilo causale e, quindi, inidoneo alla realizzazione della funzione economico-negoziale dallo stesso perseguita.
Da ciò consegue che, in caso di inadempimento, il Giudice deve procedere ad una valutazione unitaria delle condotte inadempienti e della loro rilevanza sul sinallagma contrattuale, “dovendosi scrutinare quale sia l'inadempimento principale al quale ascrivere la risoluzione, valutando il comportamento delle parti sino alla proposizione delle domande e tenendo conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche dei rapporti di casualità e proporzionalità tra le prestazioni inadempiute e l'incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto” (cfr. Cass. Civ. Sez. II n.
3954/2008; Cass. Civ. Sez. II n. 7083/2006; Trib. Piacenza, 9 marzo 2010).
Ai fini della risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento va operata alla stregua di un criterio oggettivo e di un criterio soggettivo.
Il primo ha riguardo all'entità oggettiva dell'inadempimento; il secondo, invece, tenendo in considerazione l'interesse che la parte creditrice intende realizzare con il contratto, dà rilievo alle modalità e alle circostanze dello svolgimento concreto del rapporto, al fine di verificare se l'inadempimento abbia, in concreto, generato un'alterazione notevole dell'equilibrio e della complessiva economia del contratto.
A tal riguardo, secondo i principi generali in tema di riparto dell'onere della prova fissati dalle Sezioni Unite, “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per
pagina 8 di 14 il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. Anche quando sia dedotto
l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione” (Cass. Civ. Sent. n. 826/2015, Cass Civ. Sent. n. 15677/2009; Cass, Civ.
Sent. n. 1743/2007; Cass. Civ. Sent. n. 13533/2001).
Ciò premesso, occorre esaminare la concreta dinamica negoziale intercorsa tra le parti e accertare se, sulla base del contratto e dei comportamenti tenuti, sussistano i presupposti per pronunciare la risoluzione del preliminare di permuta.
Orbene, è incontestato tra le parti, che 1) con contratto preliminare del 15 luglio 2010,
l'attrice ha promesso di trasferire alla società convenuta la proprietà di un suolo edificatorio sito in Trani alla Contrada Alberolongo, della superficie di 1.219 mq, a fronte della futura cessione in permuta, da parte della di due Controparte_1 appartamenti contigui (della superficie complessiva di 200 mq) e di quattro box auto, da realizzarsi entro 30 mesi dal rilascio della concessione edilizia e 2) le parti hanno previsto all'art.
4.I. del contratto che, entro il termine di sette anni dalla stipula del preliminare, avrebbero dovuto procedere alla stipula della convenzione urbanistica attuativa della lottizzazione, condizione necessaria sia per la successiva edificazione che per il trasferimento della proprietà degli immobili oggetto di permuta. La stessa clausola prevedeva, in caso di inadempimento imputabile alla società promissaria, la risoluzione automatica del contratto e l'applicazione di una penale di € 250.000,00, oltre al risarcimento di eventuali ulteriori danni.
pagina 9 di 14 La società convenuta ha, tuttavia, eccepito l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a sé non imputabile, deducendo che l'intervento edilizio era subordinato alla costituzione di un consorzio tra i proprietari dei suoli ricadenti nel comparto edificatorio CP39, condizione necessaria per la presentazione del Piano
Urbanistico Esecutivo (PUE) ai sensi dell'art. 16 della L.R. Puglia n. 20/2001: la mancata costituzione del , dovuta alla mancata adesione della maggioranza CP_3 dei proprietari, avrebbe quindi reso oggettivamente impossibile la presentazione del
PUE e, conseguentemente, l'ottenimento del titolo edilizio richiesto per l'esecuzione delle obbligazioni contrattuali assunte.
Tale assunto non appare condivisibile.
Dall'esame del contratto emerge, infatti, che la costituzione del consorzio edificatorio, pur costituendo presupposto indispensabile per l'attuazione dell'intervento edilizio, è posta esclusivamente a carico della società CP_1
A tal riguardo, l'art. 3, ultimo capoverso del contratto, prevede una collaborazione meramente passiva da parte della promittente, limitata alla sottoscrizione della documentazione predisposta dalla società “al fine della costituzione del consorzio edificatorio”, senza alcun obbligo di cooperazione attiva né di iniziativa nella promozione o organizzazione del consorzio (v. doc. 1 allegato all'atto introduttivo, pag. 7). Tale riparto delle obbligazioni è confermato dal successivo art.
4.II., che pone a carico esclusivo della società convenuta tutti gli oneri inerenti alla redazione del piano urbanistico esecutivo, della convenzione urbanistica e delle relative progettazioni, ivi incluse, pertanto, tutte le attività preparatorie e di impulso per la costituzione del e il raggiungimento delle condizioni urbanistiche (v. doc. 1 CP_3 allegato all'atto introduttivo, pagg. 7,8).
Le cennate previsioni negoziali, liberamente concordate tra le parti in esercizio della loro autonomia contrattuale, circoscrivono, quindi, l'obbligazione della promittente permutante ad una mera adesione formale agli atti predisposti e promossi dalla società,
pagina 10 di 14 con la conseguenza che la responsabilità per la mancata costituzione del e, CP_3 in via derivata, per il mancato compimento dell'intervento edilizio, ricade integralmente sulla società convenuta, la quale, per oltre un decennio dalla stipula del contratto, non ha fornito alcuna prova di essersi diligentemente attivata a tal fine, né tantomeno di aver compiuto azioni concrete per superare eventuali resistenze o incertezze degli altri proprietari: l'obbligazione della società non si esaurisce, dunque, nella mera adesione al consorzio, ma include un dovere di attivazione effettiva e organizzativa, coerente con l'allocazione dei rischi negoziali e la struttura sinallagmatica dell'accordo.
In tale contesto, non può configurarsi un'impossibilità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1256 c.c., poiché la mancata adesione della maggioranza dei proprietari rientra nella sfera del rischio contrattuale che la società aveva consapevolmente assunto, come si evince anche dai richiamati punti D) ed E) del contratto, nei quali si dà atto della complessità urbanistica dell'area interessata
A ciò si aggiunga che le parti hanno espressamente pattuito che il mancato perfezionamento della convenzione urbanistica entro sette anni dalla stipula, per causa imputabile alla società, avrebbe determinato la risoluzione automatica del preliminare ai sensi dell'art. 1456 c.c., con diritto della parte adempiente a percepire la penale contrattualmente stabilita.
Nel caso di specie, tale termine è ampiamente decorso, e l'attrice ha tempestivamente intimato l'adempimento mediante diffida ad adempiere del 27 giugno 2022 (v. doc. 2 allegato all'atto introduttivo), seguita dalla dichiarazione risolutiva dell'8 settembre
2022 (v. doc. 3 allegato all'atto introduttivo). Si applica, pertanto, l'art. 1454 c.c., integrato dalla clausola risolutiva espressa prevista dal contratto, a tutela dell'interesse della promittente alla realizzazione del programma edilizio.
pagina 11 di 14 In virtù della risoluzione del contratto per inadempimento imputabile alla quest'ultima deve essere condannata al pagamento della penale Controparte_1 nella misura di € 250.000,00.
Tale clausola, lungi dall'essere vessatoria, è valida, pienamente efficace e conforme al principio di autonomia contrattuale: essa è stata sottoscritta da parti dotate di capacità
e consapevolezza contrattuale, e prevede un importo proporzionato al valore economico dell'operazione, alla durata del vincolo contrattuale e all'interesse perseguito dalla parte attrice.
La clausola svolge, inoltre, la tipica funzione di predeterminazione convenzionale del danno, sollevando la parte non inadempiente dall'onere di fornire prova specifica dell'entità del pregiudizio subito.
Per tali ragioni, la richiesta della società convenuta di riduzione della penale ai sensi dell'art. 1384 c.c., per asserita eccessività, non è fondata e deve essere rigettata.
La riduzione giudiziale della penale può essere disposta, infatti, soltanto in presenza di una manifesta sproporzione tra l'importo pattuito e l'interesse effettivo del creditore all'adempimento, da valutarsi in concreto, tenendo conto della natura della prestazione, del suo valore economico, della funzione perseguita dalla clausola, nonché della durata dell'inadempimento e dell'incidenza sull'equilibrio del contratto.
Nella fattispecie in esame, la penale convenuta risulta commisurata al valore e alla rilevanza economica dell'operazione: a fronte della cessione del Parte_1 proprio suolo edificabile, avrebbe conseguito, in esecuzione del contratto, la proprietà di due appartamenti contigui per complessivi 200 mq e quattro box auto di 16 mq ciascuno, beni il cui valore complessivo di mercato risulta certamente ben superiore all'importo pattuito a titolo di penale.
A ciò si aggiunga che la parte attrice è rimasta vincolata per oltre dieci anni a un'operazione immobiliare mai realizzatasi, senza che la convenuta abbia mai intrapreso alcuna delle attività necessarie all'attuazione del programma edificatorio.
pagina 12 di 14 L'inadempimento ha, quindi, integralmente frustrato la funzione economico-sociale del contratto, rendendo il rapporto contrattuale definitivamente inattuabile e giustificando l'attivazione della clausola risolutiva e della penale.
In questo contesto, l'importo pattuito non risulta né irragionevole né sproporzionato, bensì adeguato a indennizzare l'attrice per il danno patrimoniale, l'occasione economica perduta e la protrazione infruttuosa del vincolo negoziale.
Deve, pertanto, escludersi la sussistenza dei presupposti per la riduzione giudiziale della penale ai sensi dell'art. 1384 c.c.
Alla luce delle superiori considerazioni, va, quindi, dichiarata la risoluzione del contratto preliminare di permuta del 15 luglio 2010 per grave inadempimento imputabile alla società con condanna della stessa al pagamento, Controparte_1 in favore dell'attrice, della penale convenzionale di € 250.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese legali seguono la soccombenza e vanno poste a carico di CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore
[...] [...]
e liquidate in favore di in € 786,00 per spese borsuali CP_2 Parte_1
e in € € 13.395,00 per compensi (applicati i valori medi con riguardo alle prime tre fasi del giudizio–in ragione della media complessità della controversia, del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate- e i valori massimi con riguardo alla fase decisionale in ragione dell'ingiustificato rifiuto della proposta conciliativa, dello scaglione di valore compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00, con dimidiazione della fase istruttoria in ragione del deposito delle sole memorie ex art. 171 ter c.p.c.), oltre IVA, CAP e rimborso forfettario al 15%.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 1408/2023 introdotto da nei confronti di in persona del suo Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore con atto di citazione OP
pagina 13 di 14 notificato il 20 marzo 2023, ogni ulteriore domanda e/o eccezione disattesa, così dispone:
1) accoglie la domanda proposta da;
Parte_1
2) dichiara risolto il contratto preliminare di permuta del 15 luglio 2010, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1453-1455 c.c., per inadempimento di non scarsa importanza di in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_1
OP
3) per l'effetto, condanna in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore al pagamento, in favore di OP
dell'importo di € 250.000,00, a titolo di penale contrattualmente Parte_1 pattuita, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
4) condanna in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore al pagamento delle spese di lite, in favore di OP
, che si liquidano in € 786,00 per spese borsuali e in e 13.395,00 per Parte_1 compensi, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario al 15%.
Sentenza resa all'esito di udienza svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c.
Si comunichi.
Trani, 29 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Sammarco
pagina 14 di 14