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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 23/05/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 258/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 473 bis 29 c.p.c. nella causa iscritta al n. 258/2024 e promossa con ricorso depositato il 09.04.2024 da:
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]; rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di ricorso, dall'avv. Giorgia Verbi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in udine, via
Cecilia Deganutti n. 18;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ) nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...]; rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. Cinzia Tomasoni ed elettivamente domiciliata presso il duo studio in Trento, via degli Orti n. 15;
PARTE RESISTENTE con la nomina di
AVV. in proprio;
CP_2
CURATRICE SPECIALE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
pagina1 di 20 Conclusioni
Parte ricorrente:
“A modifica delle condizioni statuite nella sentenza n. 286/2018 pronunciata dal Tribunale di
Pordenone in data 20.03.2018 e pubblicata in data 06.04.2018, letta la Consulenza tecnica di ufficio della dott.ssa , condivise le sue conclusioni, ogni altra domanda, eccezione e Persona_1
deduzione disattesa, voglia il Tribunale di Rovereto, nella persona della Giudice dott.ssa Paoli, così disporre:
Per 1) Affidarsi in modo condiviso il figlio minore , con collocamento in via prevalente presso il padre nella sua residenza di Dignano (UD) (via A. Manzoni n. 8), ove sarà portata la sua residenza
e sarà iscritto nell'istituto scolastico di competenza territoriale. Stabilirsi che la madre potrà tenere con sé il figlio con le modalità ritenute opportune nell'interesse del minore, a fine settimana alternati, oltre a un terzo weekend al mese e periodi compensativi del tempo infrasettimanale non goduto durante il periodo scolastico in occasione di weekend lunghi e festività. I viaggi di prelievo e riconsegna del minore saranno a carico della madre.
Per la denegata ipotesi di accoglimento delle indicazioni della CTU in ordine all'impegno al trasporto a carico del padre nel weekend della madre, stabilirsi che il padre effettui il prelievo del figlio in Trentino ovvero a metà strada (Quero) per riportarlo a casa, nella sola giornata di domenica, un weekend al mese, da concordare con preavviso di 15 giorni e rimborso delle spese di viaggio nella misura ritenuta equa.
- Stabilirsi che le vacanze pasquali siano trascorse con la madre;
le vacanze natalizie siano divise tra i due genitori in due periodi, con le modalità e i tempi ritenuti opportuni, garantendo la celebrazione della Festività del Natale con entrambi i genitori (alternando pranzo - con prelievo al mattino del 25 alle ore 10 e consegna nel pomeriggio alle 17 e cena di Natale – con prelievo alle 17 del 25 e consegna al mattino del 26 alle ore 10 - ad anni alterni). Con onere di prelievo e riconsegna del minore a carico della madre.
- Stabilirsi che durante il periodo estivo il collocamento del minore preveda un tempo maggiore presso la madre, a periodi alternati presso ciascun genitore, espressamente individuati, con onere di prelievo e consegna in Friuli a carico della madre.
2) Porsi a carico della signora dato atto che la stessa ha un'occupazione lavorativa a tempo CP_1
Per pieno con orario di 36 ore settimanali, un contributo mensile al mantenimento del figlio minore pari a € 300,00 o quella diversa somma ritenuta adeguata ai redditi della sig.ra da versare CP_1 entro il 10 di ogni mese;
l'assegno unico (e ogni altro beneficio correlato con il domicilio prevalente) verrà percepito interamente dal padre;
le spese straordinarie ripartite tra i genitori nella misura del
50% ciascuno.
pagina2 di 20 3) Revocarsi ogni altra disposizione della sentenza n. 286/2018 non compatibile con le nuove disposizioni.
4) In caso di opposizione alle conclusioni della CTU, con vittoria di spese a carico della parte resistente.” (cfr. note dep. il 23.04.2025).
Parte resistente:
“A) rigettare integralmente il ricorso presentato dal signor;
Parte_1
B) in via riconvenzionale, in modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 286/2018 pubblicata in data 06.04.2018 pronunciata nella causa di divorzio sub R.G. 2127/2016 - Tribunale di Pordenone, disattesa ogni contraria istanza:
1. disporre l'affidamento esclusivo (o super esclusivo) del figlio alla madre Persona_3 CP_1
affinché quest'ultima possa assumere, senza necessità del consenso del padre, ai sensi e per
[...] gli effetti dell'art. 337 quater, comma 3° cod. civ., tutte le decisioni di maggior interesse per il figlio
(ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle medico-sanitarie e terapeutiche, quelle relative alle scelte scolastiche, all'istruzione, all'educazione anche religiosa, alla effettuazione di attività sportive, artistiche e culturali, alla determinazione della residenza abituale e al rilascio e rinnovo dei documenti, validi anche per l'espatrio, etc.) tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio minore;
Per 2. disporre che la frequentazione fra il padre ed il figlio si svolga secondo le modalità che saranno ritenute opportune dall'Ill.mo Tribunale, in considerazione dell'interesse superiore dello stesso;
3. disporre che il signor corrisponda alla signora a far data dal Parte_1 Controparte_1
Per mese di giugno 2024, entro il giorno 5 di ogni mese, per il mantenimento del figlio , la somma mensile di €. 500,00.- da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. Alla madre spetteranno inoltre gli assegni INPS e tutti i vantaggi correlati al domicilio prevalente presso la medesima, mentre le detrazioni verranno operate al 50%;
4. disporre che ogni genitore provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie, per la determinazione delle quali si farà riferimento alle Linee Guida 2017 del C.N.F. Le spese saranno a carico dei genitori per la quota del 50% ciascuno e rimborsate al genitore che le avrà materialmente anticipate, dietro semplice presentazione della ricevuta di pagamento, entro la fine del mese successivo in cui ne verrà fatta richiesta. Le pezze giustificative relative alle spese straordinarie dovranno recare i dati del figlio e l'indicazione del codice fiscale al fine di consentire ad entrambi lo scarico fiscale. Fermo restando che, con l'eccezione delle spese: medico sanitarie urgenti, delle visite specialistiche prescritte dal medico curante, delle tasse scolastiche e universitarie imposte da
pagina3 di 20 isti-tuti pubblici, dovranno essere previamente concordate tra i genitori tutte le spese straordinarie superiori ad Euro 150,00;
5. con vittoria di spese e compenso professionale, rimborso spese forfetarie del 15% ai sensi dell'art.
2 DM 55/2014, oltre IVA e CNPA in caso di opposizione alle richieste della resistente.
In via istruttoria si chiede” (cfr. note dep. il 24.04.2025).
Curatrice speciale:
“affinché il Tribunale accolga le seguenti conclusioni: Per 1- disponga il collocamento di presso la residenza del signor fermo l'affidamento Pt_1
condiviso ad entrambi i genitori (trasferimento che dovrà avvenire entro la fine di agosto per
Per consentire ad di abituarsi in tempo prima dell'avvio della scuola primaria di secondo grado);
2-deleghi i Servizi Sociali territorialmente competenti ad un ruolo di supervisione e facilitazione nella gestione della comunicazione tra i genitori;
Il mandato sarà quello di aiutarli a scambiarsi Per informazioni riguardanti la scuola e l'educazione di , con compiti di vigilanza, supporto ed assistenza, ampliativi delle risorse destinate al benessere del minore, oltre che di monitoraggio nell'attivazione di un percorso di coordinazione genitoriale;
3- preveda che i genitori, tenuto conto delle difficoltà comunicative, avviino un percorso di coordinazione genitoriale;
Per 4- stabilisca che la signora potrà vedere nel periodo scolastico;
un fine settimana CP_1
alternato, dal venerdì dopo la fine della scuola fino alla domenica sera ore 19.00 quando sarà il signor a curarsi del trasporto del minore e l'altro fine settimana, dopo la fine della scuola Pt_1
fino alla domenica sera ore 19.00 quando la signora lo incontrerà in Friuli presso la casa CP_1
materna se il lavoro le consentirà un tanto oppure occupandosi la stessa del trasporto del minore all'andata e al ritorno;
5- stabilisca che le vacanze estive saranno divise tra i genitori (con un calendario da redigersi entro fine aprile di ogni anno con l'aiuto dei Servizi Sociali) in 60 giorni con la madre e 30 con il padre;
Per la permanenza di da ciascun genitore sarà frazionata in periodi di due settimane consecutive dalla madre ed una con il padre e ciò fino alla ripresa della scuola.
Per quest'anno 2024 si indicano i seguenti periodi:
con la madre dal 12 giugno al 27 giugno (due settimane)
con il padre dal 27 giugno al 4 luglio (una settimana)
con la madre dal 4 luglio al 18 luglio (due settimane)
con il padre dal 18 luglio al 25 luglio (una settimana)
con la madre dal 25 luglio all'8 agosto (due settimane)
con il padre dal 8 agosto al 15 agosto (una settimana)
pagina4 di 20 con la madre dal 15 al 29 agosto (due settimane) con il padre dal 29 agosto alla ripresa della scuola, 11 settembre 2025 (due settimane).
I trasferimenti del minore durante l'estate avverranno a cura dei genitori in condizioni di parità e cioè il prelievo del minore in Friuli a carico della madre e il rientro dal Trentino a cura del padre oppure al contrario. Per gli orari si tenga presente che il rientro avverrà sempre entro le ore 21.00 Per mentre il prelievo di in Friuli potrà avvenire anche di pomeriggio, tenuto conto del lavoro della madre.
-Elia quando starà con il padre nel periodo scolastico o durante le vacanze potrà effettuare almeno una video chiamata al giorno ed una telefonata alla madre e quando starà con la madre nel periodo scolastico o durante le vacanze potrà del pari potrà effettuare almeno una video chiamata al giorno ed una telefonata al padre;
i genitori avranno l'obbligo di sollecitare ed intervenire affinché questo accada scambiandosi i numeri di telefono ed avendo cura che il telefono del figlio sia raggiungibile, funzionante ed attivo.
Per Per
-Le vacanze pasquali le trascorrerà con la madre e per il periodo natalizio starà con la madre ad anni alterni per 10 giorni decorrenti un anno dal 24 Dicembre al 2 Gennaio e per l'anno successivo dal 28 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali e natalizie la madre si farà esclusivo carico delle trasferte del figlio;
Per eventuali altre festività o Ponti (Morti, 25 aprile, 2 giugno, Carnevale) i genitori si dovranno accordare di volta in volta prediligendo la disponibilità della madre a stare con il minore (in tal caso le trasferte avverranno a cura dei genitori in condizioni di parità e cioè il prelievo del minore in
Friuli a carico della madre e il rientro dal Trentino a cura del padre oppure al contrario).
6- durante il periodo scolastico la madre corrisponderà al signor un assegno di Pt_2 mantenimento per il minore pari ad € 300,00 mensili;
durante le vacanze estive (solo per i mesi di Per luglio e agosto) il padre corrisponderà 150,00 al mese per il mantenimento di;
7- gli assegni provinciali statali saranno percepiti dal padre e la madre si farà carico di sottoscrivere la relativa documentazione;
6- le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori secondo le Linee Guida del CF a cui si rimanda per l'individuazione e la modalità di rimborso;
le detrazioni si opereranno per la metà ciascuno” (cfr. note dep. il 22.04.2025).
Pubblico Ministero:
“conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso.”
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 09.04.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
esponendo:
pagina5 di 20 - che le parti si sono unite in matrimonio il 30.04.2011;
- che in data 19.04.2013 è nato, a San Daniele Friuli (UD), , attualmente di dodici anni, Persona_3
certificato ai sensi della L 104/1992 per un disturbo dell'apprendimento con problematiche cognitive
(F 70) ed emotive comportamentali (F 92);
- che con sentenza di divorzio n. 286/2018, pubblicata il 06.04.2018, il Tribunale di Pordenone ha, fra il resto:
a) affidato il minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
b) disciplinato dettagliatamente il diritto di vista del padre (a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, nonché dal mercoledì al venerdì mattina nelle settimane successive al proprio fine settimana di competenza e dal martedì al mercoledì sera nelle settimane antecedenti al fine settimana di propria, oltre alla disciplina delle vacanze estive, natalizie e pasquali);
c) posto a carico del padre un contributo per il mantenimento ordinario del figlio pari ad € 390,00 mensili, da versarsi entro il 27 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, regolate secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Pordenone;
d) riconosciuto alla madre il diritto a fruire all'80% degli assegni e dei contributi familiari previsti dalla legge a favore dei figli, mentre ha stabilito che entrambi i genitori beneficino in pari quota delle detrazioni fiscali;
e) rigettato la domanda della resistente si assegno divorzile;
- che si sarebbero verificate delle sopravvenienze tali da giustificare la modifica delle condizioni di divorzio relative al collocamento, al diritto di visita e al mantenimento del minore. In particolare:
a) dopo il trasferimento (nel 2021) della madre in Trentino (assieme al nuovo compagno), le parti si sarebbero accordate nel senso di mantenere immutate le condizioni di visita disposte nella sentenza di divorzio, prevedendo che il padre recuperasse il tempo infrasettimanale con dei fine settimana aggiuntivi, tuttavia la madre - confermando la propria tendenza a ostacolare i rapporti padre-figlio (cfr. doc. 4 di parte ricorrente: relazione dell'assistente sociale
[...]
- avrebbe violato gli accordi assunti, ponendo in essere una serie di condotte Tes_1
funzionali a impedirgli di trascorrere il tempo con il figlio: in particolare, padre e figlio trascorrerebbero insieme solo due fine settimana al mese, dal venerdì pomeriggio (la madre
Per infatti avrebbe rifiutato la richiesta del padre di far saltare ad il rientro facoltativo del venerdì pomeriggio), trascorso in macchina per giungere in Friuli, fino alla domenica mattina, posto che il pomeriggio sarebbe utilizzato per il rientro presso la madre;
b) a causa del non graduale inserimento nel nuovo ambiente (in ragione delle esigenze della madre di trasferirsi rapidamente per l'arrivo del primo figlio con il nuovo compagno), della pagina6 di 20 Per difficile relazione con il compagno della madre (con il quale non parlerebbe) e della nascita di due fratelli (a breve distanza di tempo l'uno dell'altro), e conseguentemente della Per impossibilità della madre a prestare le necessarie attenzioni ad , questi sarebbe sofferente e in grande difficoltà, tanto da manifestare gravi problematiche comportamentali a scuola
(aggressività nei confronti dei compagni, comportamenti oppositivi e inadeguati nei confronti del personale scolastico, rottura del materiale scolastico dei compagni, rifiuto a stare al banco, tanto da essere stato sospeso dalla mensa scolastica); Per c) avrebbe espresso il desiderio di stare più tempo con il padre, tant'è vero che il ritorno in
Trentino sarebbe sempre più difficoltoso e problematico per il bambino (pianti, opposizione a rientrare, ecc...);
- che egli sarebbe assunto come operaio specializzato su turni prevalentemente al mattino e godrebbe quindi di molto tempo libero durante la giornata, potendo pertanto dedicarsi a seguire il figlio nello svolgimento dei compiti e nelle attività extrascolastiche.
1.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto di modificare la Parte_1
sentenza di divorzio n. 286/2018, pronunciata il 20.03.2028 dal Tribunale di Pordenone e pubblicata il 06.04.2018 nel procedimento R.G. 2127/2016:
- disponendo in via temporanea e urgente la coordinazione genitoriale fra i genitori, per monitorare
Per la situazione di , con affidamento dello stesso ai servizi sociali;
- disponendo il collocamento prevalente presso il padre;
- disciplinando il diritto di vista della madre;
- ponendo a carico della resistente un contributo per il mantenimento ordinario del figlio pari ad €
150,00 mensili;
- riconoscendogli il diritto alla fruizione dell'AUU;
- revocando ogni altra disposizione incompatibile;
- condannando la resistente alla rifusione delle spese del giudizio in caso di opposizione.
2. Con memoria di costituzione depositata il 10.06.2024 si è costituita in giudizio Controparte_1
la quale:
- ha contesto le allegazioni della controparte, in particolare mai avrebbe posto in essere condotte volte a ostacolare il rapporto padre figlio, né al momento della sua nascita, né successivamente alla separazione, essendo piuttosto il ricorrente ad alimentare il conflitto genitoriale con atteggiamenti provocatori e poco inclini al compromesso, non rispettosi gli accordi presi (per esempio in punto di telefonate al figlio, che verrebbero effettuate al di fuori degli orari stabiliti, e di prelievi del figlio, che avverrebbero sempre negli orari imposti dal padre); il ricorrente, inoltre, la denigrerebbe e la insulterebbe tramite messaggi e vocali;
pagina7 di 20 Per
- ha negato di non essere in grado di dedicare sufficienti attenzioni al figlio , il quale, al contrario, sarebbe accudito con amore e attenzioni al pari dei fratelli;
Per
- ha negato che le difficoltà comportamentali di siano emerse a seguito del trasferimento in
Trentino: tali difficoltà, infatti, sarebbero già state presenti quando il bambino andava a scuola in
Friuli e comunque sarebbero sotto controllo (in specie si sarebbe registrato un miglioramento nella relazione con i compagni, nei confronti dei quali nell'ultimo anno non avrebbe più avuto condotte violente);
Per
- ha sostenuto che ricorrerebbero i presupposti per affidarle in via esclusiva rafforzata, attese le evidenti carenze genitoriali del padre che:
a) oltre ad alimentare il conflitto fra le parti, rendendo di fatto impossibile una gestione condivisa
Per della genitorialità, coinvolgerebbe in tale conflitto, assillandolo con domande inopportune (del tipo, perché sei andato in Trentino), facendolo sentire in colpa allorché il padre ritenga di non ricevere adeguate attenzioni dal figlio, mettendolo a conoscenza di questioni che riguardano solo i genitori, denigrando la madre ai suoi occhi;
b) avrebbe la tendenza a manipolare il minore (es. l'idea di trasferirsi in Friuli con il padre gli sarebbe stata inculcata da ); Pt_1
c) non curerebbe adeguatamente l'aspetto scolastico, non facendogli fare i compiti e sminuendo il ruolo della scuola;
d) consentirebbe al figlio di giocare alla playstation, di disporre del tablet senza limiti per navigare su YouTube e Tik-Tok, fino a notte fonda, senza controllo;
- ha precisato che, in ogni caso, il collocamento presso il padre non sarebbe adeguato, oltre che per le circostanze sopra riferite, anche in ragione del fatto che mentre a Folgaria il minore godrebbe di ampia socialità, essendo ben inserito a scuola e frequentando molti amici, quando dal padre avrebbe poche occasioni di socializzazione, trascorrendo le giornate a casa a giocare ai videogiochi o con i
Per nonni;
talvolta , inoltre, pur essendo felice di vedere il padre, avrebbe espresso il desiderio di saltare il fine settimana con lui sia perché a Folgaria, come riferito, egli è ben inserito e ha molti amici che desidera frequentare, sia perché stanco di essere pressato dalle continue domande paterne;
- ha osservato che, tenuto conto del suo stato di disoccupazione sin dal giugno 2021 (ossia dal trasferimento a Folgaria, in ragione fronte della nascita ravvicinata di due figli), sussisterebbero i
Per presupposti per elevare ad € 500,00 il contributo posto a carico del padre per il mantenimento di .
2.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto: Controparte_1
- di rigettare le domande del ricorrente;
- di affidarle il minore in via esclusiva rafforzata;
- di individuare le modalità di frequentazione padre-figlio ritenute adeguate;
pagina8 di 20 - di porre a carico del ricorrente un contributo per i mantenimento del figlio pari a € 500,00 mensili
(a decorrere da giugno 2024), oltre al 50% dele spese straordinarie;
- di condannare il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.
3. Con ordinanza a verbale del 10.07.2025 sono stati assunti i provvedimenti temporanei e urgenti che hanno: Per
- confermato l'affidamento condiviso di a entrambi i genitori e il collocamento del minore presso la madre, eccezion fatta che per il periodo estivo, rispetto al quale è stato previsto un collocamento paritario con periodi di alternanza di due settimane presso ciascun genitore;
Per
- ampliato il diritto di visita del padre quando è collocato in via prevalente presso la madre;
- posto a carico del padre un contributo per il mantenimento ordinario del figlio pari a € 390,00 mensili
Per per i periodi di collocamento prevalente di presso la madre e pari a € 200,00 per i periodi di Per collocamento paritario di presso entrambi i genitori.
3.1. Con il medesimo provvedimento si è altresì provveduto a nominare la curatrice speciale del minore, avv. a dare mandato di vigilanza e supporto al servizio sociale, a conferire CP_2
incarico peritale alla dott.ssa , a fissare l'udienza di ascolto del minore e a Persona_1
rigettare le istanze istruttorie formulate dalle parti.
4. Con memoria di costituzione depositata il 21.08.2024 l'avv. curatrice speciale del CP_2
minore, si è costituita in giudizio, facendo presente come la conoscenza del minore abbia reso Per evidente il pesante coinvolgimento di nel conflitto genitoriale, inducendolo a schierarsi con il genitore che percepisce in quel momento come più debole;
a conferma di ciò la curatrice ha sottolineato la tendenza del ragazzino a cambiare frequentemente versione: per esempio, mentre in
Per occasione dell'udienza di ascolto (25.07.2024), dopo aver trascorso due settimane con il padre, ha riferito di voler stare con quest'ultimo in quanto, quando con la mamma, si annoierebbe e soffrirebbe il fatto di sentir parlar male del padre, nell'incontro di agosto avuto con la curatrice,
Per successivo a un periodo trascorso con la mamma, avrebbe dichiarato di aver mentito davanti alla giudice per la paura di non rivedere più il padre, ma che in realtà desierebbe rimanere a Folgaria con la mamma, dove avrebbe più amici;
sarebbe inoltre il papà a parlare male della mamma in sua presenza.
4.1. Alla luce di tale quadro, dunque, la curatrice ha concluso in via provvisoria, in attesa dell'espletamento dell'incarico peritale, per la conferma dei provvedimenti temporanei e urgenti assunti all'udienza del 10.07.2024.
5. Tanto premesso, va anzitutto esaminata la questione dell'affidamento di . Persona_3
5.1. Mentre il ricorrente e la curatrice speciale non chiedono la modifica dell'attuale regime di affidamento condiviso, diversamente - sull'assunto che il ricorrente farebbe di tutto per CP_1
pagina9 di 20 alimentare il conflitto genitoriale, assumendo atteggiamenti provocatori e dimostrandosi poco incline ad accettare soluzioni di compromesso, non rispettando gli accordi presi (per esempio in punto di telefonate al figlio, che verrebbero effettuate al di fuori degli orari stabiliti, e di prelievi del figlio, che avverrebbero sempre negli orari imposti dal padre) e continuando a denigrarla e insultarla tramite messaggi e vocali – chiede la modifica di tale regime insistendo affinché il ragazzino le venga affidato in via esclusiva rafforzata.
5.2. La domanda di affidamento esclusivo formulata da parte resistente non è meritevole di accoglimento.
5.2.1. Anzitutto, quanto al primo motivo posto a fondamento della richiesta di affidamento esclusivo della madre, dalla documentazione depositata dalla resistente non emerge quanto da lei sostenuto, e cioè che sia il padre ad alimentare il conflitto genitoriale o a tenere le condotte ostative all'esercizio condiviso della genitorialità meglio descritte nei propri scritti: e infatti, dalla lettura delle e-mail e dai messaggi depositati, nulla di tutto ciò risulta.
Non solo non è emerso quanto sostenuto dalla resistente, ma è stata addirittura raggiunta, la prova contraria: la C.T.U., infatti, ha evidenziato alcune fragilità della struttura psichica di la cui CP_1
apprensione generalizzata e forte emotività la indurrebbero “a percepire gli input esterni,…, con una certa esagerazione, aumentando in questo modo la propria percezione di vulnerabilità e creandole difficoltà nella gestione complessiva delle situazioni…;” ella inoltre difetterebbe “nel suo modo di considerare la realtà, di una visione d'insieme e prospettica, che l'aiuti a soppesare adeguatamente le necessità altrui oltre che le proprie”. Tali caratteristiche della struttura psichica di si CP_1 manifesterebbero “soprattutto quando…chiamata a gestire, anche dentro di sé, le dinamiche relazionali esistenti con il sig. ” e la indurrebbero a mettere in atto una condotta di Pt_1 aggressività passiva (cfr. pag. 28 della relazione peritale) nonché ad adottare “modalità difensive disfunzionali, che inficiano la bontà delle sue intenzioni e impediscono l'intesa con l'altro” (cfr. pag.
109 e 110 della relazione peritale), con la conseguenza che la comunicazione fra i genitori diverrebbe inefficace e disfunzionale, così alimentando il conflitto genitoriale.
Esempio significativo di tali modalità difensive e disfunzionali è costituito anzitutto dalla decisione di porre nel nulla, dopo mesi di mediazione con la dott. , l'accordo faticosamente raggiunto per CP_3
Per la rimodulazione del diritto di visita del padre, resa necessaria in ragione del trasferimento di in
Trentino e della sopravvenuta indisponibilità di ad accollarsi una parte dei viaggi in Friuli (a CP_1 cui si era resa disponibile al momento di ottenere l'assenso del padre al trasferimento del bambino unitamente a lei) a causa delle gravidanze: raggiunto l'accordo, appena il giorno seguente, tramite lettera della propria avvocata, la donna ha revocato il proprio consenso sostenendo l'opportunità di
Per attendere la conclusione del percorso psicologico intrapreso da prima di concludere qualsiasi pagina10 di 20 accordo;
ebbene tale motivazione appare del tutto pretestuosa posto che non si comprenda quale sia il collegamento esistente fra l'individuazione di un nuovo protocollo di visite padre-figlio e il percorso di sostegno psicologico iniziato dal ragazzino.
Ulteriore esempio è rappresentato dalla decisione di di organizzare il battesimo del figlio più CP_1
Per piccolo , avuto con il nuovo compagno, subito dopo la Prima Comunione di , di fatto Per_4
costringendo il padre a fare un viaggio di andata e ritorno dal Friuli solo per assistere alla celebrazione religiosa del figlio, senza tuttavia partecipare ai successivi festeggiamenti, ai quali sarebbero stati presenti tutti i familiari dell'attuale compagno. Per Altro esempio sono le numerose videochiamate fatte da per parlare con alla quale Pt_1
non ha risposto (cfr. doc. 10 di parte ricorrente): ammesso e non concesso che fossero fuori CP_1
orario, ciò evidentemente non giustifica il rifiuto di rispondere essendo nell'interesse del ragazzino avere un contatto regolare con il padre.
Infine, ulteriore esempio sono le richieste di modifica del calendario di visita padre-figlio per motivi banali, quali per esempio il compleanno del fratellino di tre anni, gli allenamenti di calcio, di Per_4
Per
, l'opportunità i figlio pranzi a casa prima di affrontare le ore di viaggio con il padre, ecc…senza soppesare le difficoltà organizzative e gli effetti collaterali in termini di riduzione del tempo a disposizione di padre e figlio che simili richieste comportano (cfr. pag. 96 relazione peritale).
La presenza di modalità comunicative disfunzionali da parte di è stata confermata alla C.T.U. CP_1 anche dall'assistente sociale dott.ssa che ha evidenziato come sebbene la resistente Persona_5
Per non si sia mai opposta alla frequentazione del padre da parte di , tuttavia ella abbia la tendenza a impuntarsi e sia incapace di mediare su aspetti marginali (cfr. pag. 96 relazione peritale).
Analogamente la mediatrice familiare ha riportato di aver constato, durante il percorso di mediazione durato da aprile e a settembre 2023, come a fronte delle richieste di non rispondesse, Persona_6
ovvero opponesse il suo rifiuto, mostrando scarsa flessibilità, fissandosi su aspetti secondari e marginali, così rendendo di fatto impossibile il raggiungimento di un accordo (cfr. pag. 98 relazione peritale). L'atteggiamento osservato dalla mediatrice risulta plasticamente dallo scambio di corrispondenza fra e riportato dalla C.T.U. a pag. 102 e ss della relazione peritale: CP_1 Pt_1
dalla lettura di tali e-mail emerge con estrema chiarezza la difficoltà che incontra il padre nel comunicare e trovare un punto di incontro con la madre in relazione ad aspetti di gestione e organizzazione del tutto ordinari, quali la ripartizione delle vacanze e dei ponti da trascorrere con il figlio.
5.2.2. Quanto al secondo motivo su cui la madre fonda la propria richiesta di affidamento esclusivo, ossia la presunta opera di denigrazione paterna della sua figura, non solo nulla emerge dalla documentazione in atti, ma la consulente ha potuto appurare come, in realtà, entrambi i genitori non pagina11 di 20 abbiano saputo proteggere adeguatamente la figura dell'altro agli occhi del figlio;
quanto alla madre, la consulente riporta l'esempio della visita domiciliare avvenuta a casa di a Folgaria il CP_1
09.11.2024, durante la quale, a fronte delle frasi di critica proferite dall'attuale compagno nei confronti delle modalità educative e gestionali del figlio da parte di di (che a suo Pt_1 Pt_1
Per dire non farebbe rispettare le regole a e che lo accontenterebbe in ogni sua richiesta), CP_1 rimane in silenzio, nulla facendo per evitare l'evidente disagio del figlio e lasciando a quest'ultimo l'ingrato compito di difendere la figura paterna.
5.2.3. Preme infine precisare sul punto che la stessa resistente ad apparire poco convinta della bontà della propria richiesta di affidamento esclusivo (addirittura rafforzato), quando, nelle note conclusive,
“insiste affinché il minore rimanga affidato in via condivisa ad entrambi i genitori…” (cfr. pag. 1 delle note di trattazione scritta dep. il 24.04.2025) pur non modificando le proprie conclusioni in sede di precisazione.
5.3. Secondo la consulente nonostante entrambi i genitori manifestano delle carenze genitoriali in particolare, le fragilità psichiche della madre (cfr. sopra) e l'incapacità talvolta dimostrata dal padre di comunicare empaticamente con il figlio, sottovalutando il peso delle sue parole e dei suoi modi sul Per ragazzino, l'incapacità di entrambi i genitori di proteggere dal conflitto genitoriale e di preservare l'immagine dell'altro agli occhi del figlio (intesa sia come capacità di evitare giudizi screditanti sul genitore alla presenza del figlio, sia come riconoscimento del diritto del figlio di far entrare nella vita di ciascun genitore la propria relazione con l'altro senza sentire di creare ferite o irritazioni), tuttavia, queste lacune non sono tali – quantomeno per il momento - da giustificare una forma di affidamento diversa da quella condivisa. Del resto, la stessa consulente, dopo aver evidenziato le criticità appena esposte, ha dato atto che “gli stili genitoriali della sig.ra e del sig. sono apparsi CP_1 Pt_1
diversi, ma condividono i principali obiettivi educativi e quindi, se ben bilanciati, si compensano e si integrano, senza creare disorientamenti nel figlio. Sia la madre che il padre hanno dimostrato di
Per sapersi prendere cura di con senso di responsabilità e affetto;
pertanto, può essere certamente confermato il regime di esercizio condiviso della responsabilità genitoriale” (cfr. pag. 119 relazione peritale).
Per 6. Va ora esaminata la questione del collocamento di , che ciascun genitore chiede presso di sé;
Per la curatrice speciale, recependo le conclusioni della consulente, insiste invece affinché sia collocato prevalentemente presso il padre a eccezione che per il periodo di sospensione scolastica estiva.
6.1. Le ragioni posta a fondamento della conclusione a cui è pervenuta la C.T.U. sono pienamente condivisibili.
pagina12 di 20 6.1.1. Anzitutto, la dott.ssa ha sottolineato come nella fase di sviluppo della pubertà in cui Per_1
Per che sta per iniziare la figura paterna assuma la massima centralità: durante tale fase, infatti, il minore ha la necessità di identificarsi con una figura adulta significativa appartenente allo stesso sesso. Si riporta sul punto un estratto ripreso dalla C.T.U. che appare particolarmente chiaro e significativo rispetto al concetto appena esposto: “Perché si superi l'infanzia in quanto stato psichico dell'individuo è necessario che egli esca anche psicologicamente dall'avvolgimento protettivo materno ed entri simbolicamente nel mondo del padre, della realtà, nella società. La prima funzione psicologica e simbolica del padre è quella di organizzare, dare uno scopo, alla materia nella quale il figlio è rimasto immerso durante la relazione primaria con la madre;
la prima ferita, che il padre porta su di sé, e provoca al figlio, è la separazione dalla simbiosi con la madre. Senza relazione col padre lo sguardo rimane rivolto al passato, all'Eden perduto, alla relazione aproblematica, per sempre appagante, che si sarebbe desiderato perpetuare con la madre. Si continua a guardare indietro. Il ruolo del padre diventa quindi determinante nel momento in cui sollecita l'uscita dal legame simbiotico con la figura materna e l'apertura al mondo esterno, favorendo in tal modo
l'autonomia affettiva e la crescita. La mancanza, infatti, di un riferimento al padre, nei primi periodi di vita del bambino, pone una serie di problemi rispetto all'emancipazione emotiva della madre e del figlio ed il bambino, in tal caso, avrebbe in dotazione un solo modello relazionale, il modello materno, cioè fusionale. Il figlio che non incontra l'insegnamento paterno non sa più cosa fare di tutta l'energia che sente dentro di sé e rischia di dirigerla non in senso trasformativo, ma distruttivo, contro di sé o contro gli altri. Il mondo paterno rappresenta la mappa del vivere, le regole necessarie per potersi orientare, che consentono ai figli di affrontare l'esplorazione della vita e del mondo con riferimenti chiari e sufficienti. Il padre guida a scoprire le proprie potenzialità ed è anche colui che aiuta il formarsi dell'autostima e dell'identità sessuale. Il giovane senza padre, che non viene iniziato al maschile, non ha volto, e non ha genere: è portatore di un'identità incerta, ambigua, e quindi ha paura.” (cfr Freud S., 1978; TT D.W. 1970; MA E, 2003). In definitiva, quindi, il Per collocamento di presso il ricorrente è funzionale ad evitare il rischio che, a causa della distanza e della pesante difficoltà comunicativa fra le parti, il padre venga relegato a figura marginale proprio in una fase dello sviluppo del ragazzino nella quale detta figura è essenziale.
6.1.2. In secondo luogo, nel caso di specie la figura paterna assume un rilevo ancora più centrale in
Per ragione dello stile educativo di e del rapporto che ella ha con il figlio: fra la mamma ed , CP_1
infatti, vi è un rapporto tendenzialmente simmetrico, fusionale e infantilizzante;
ancora una volta, a fronte della particolare chiarezza delle argomentazioni svolte dalla C.T.U., appare opportuno riportare testualmente alcuni stralci: “La sig.ra tende a mantenere un rapporto indifferenziato, CP_1
Per fusionale, senza confini chiari (cfr. Teoria di Lewin) con i propri figli. Quando era piccolo, non
pagina13 di 20 voleva che altri, ad es. i nonni paterni, lo prendessero in braccio. Ma venendo ai giorni d'oggi, ben Per più grave, la madre lascia che , in piena pubertà, dorma nel lettone al suo fianco quando il convivente è assente, non ravvisando alcunché di anomalo in questa richiesta…Anche con gli altri figli piccoli questa attitudine della madre è evidente: di 2 anni dorme tra i genitori e di Per_7 Per_4
4 condivide ancora la loro stessa camera da letto. Questa modalità di convivenza risulta essere una scelta e non una necessità, dal momento che la signora stessa ha fatto sapere, tramite la sua CTP, che l'appartamento in cui abitano si sviluppa su una superficie di 87 mq. Si è potuto osservare inoltre come il rapporto tra il ragazzo e la madre sia spesso simmetrico e questo complica l'assunzione di un ruolo genitoriale alla necessità più autoritario, fondamentale alle soglie dell'adolescenza. Ne deriva ad esempio la difficoltà della madre di far eseguire i compiti scolastici, per la presunta
Per necessità per di riprendersi dall'impegno mattutino per tutto il pomeriggio. Durante le visite Per della CTU, ha preso per i fianchi la madre, sollevandola di peso, in modo inopportuno e la stessa non è riuscita ad imporsi. Quando ci si è fermati in pasticceria, nell'ultimo incontro di osservazione a Folgaria, il ragazzo si è recato a pagare trattenendo per sé una parte del resto, senza dire nulla. Quando la madre se n'è accorta, non ha trovato nulla da eccepire. Ma il punto centrale, ossia ciò che allarma la CTU tanto da indicare nelle risposte ai quesiti il cambiamento di collocamento del minore, è che lo stile genitoriale della sig.ra sta consolidando da tempo in CP_1
Per
comportamenti infantili e regressivi, che non solo sono emersi in tutti gli incontri svolti alla presenza della CTU, ma che già erano stati segnalati perché impropri dalla dott.ssa e dalla Per_8
Per dott.ssa È solo nel rapporto con la madre che parla con la vocina di un bambino di Per_5
quattro anni! E in quest'ottica di infantilismo può essere letta la sua richiesta di dodicenne di dormire nel lettone anche con il padre e con i nonni materni, sia pure motivata dal bisogno di vicinanza affettiva. Comportamenti che necessitano rapidamente di essere rettificati e possibilmente estinti da uno stile genitoriale più maturo e adulto - come quello osservato nel sig. e riconosciuto Pt_1
Per preferibile persino da - poiché non trovano giustificazione in un ritardo intellettivo, ma sono imputabili a modalità relazioni ora disfunzionali e non allineate alla fase di sviluppo del minore e
Per che, prolungate ancora nel tempo, rischiano di costituire un pregiudizio alla sana crescita di ”
(cfr. pag. 127 relazione peritale).
6.1.3. In terzo luogo, la consulente ha potuto appurare come l'ambiente paterno sia sano e stimolante e quindi rappresenti una realtà più che mai adatta per la crescita di un adolescente;
il ricorrente,
Per inoltre, ha la capacità di dedicarsi a in maniera adeguata ancorché necessiti di affinare una capacità comunicativa con il figlio maggiormente empatica. Per 6.1.4. In quarto luogo va considerato che con il collocamento prevalente di presso il padre si risolva il problema, sottaciuto ma innegabile, dell'eccessivo pendolarismo del ragazzino, che in forza pagina14 di 20 dell'attuale organizzazione in un mese percorre circa 1.200 km e passa circa 20 ore in auto: a differenza di , infatti, può essere ospitata (e già viene ospitata una volta al mese con Pt_1 CP_1
tutta la famiglia) presso i nonni materni che vivono in Friuli a poca distanza dall'abitazione del padre, pertanto a seguito del nuovo collocamento nella maggior parte dei casi sarà solo la madre a doversi spostare e non anche il minore e per ciò rappresenta indubbiamente un aspetto molto importante. Per 6.1.5. In quinto luogo va evidenziato che sebbene non si neghi che il cambio di scuola per sarà impegnativo, tuttavia va tenuto presente che, all'esito dei test somministrati durante la C.T.U. la
Per consulente ha rilevato un netto miglioramento dei risultati ottenuti da , pertanto a fronte del necessario aggiornamento della valutazione cognitiva da parte della NPI - aggiornamento che appare improcrastinabile e che già avrebbe dovuto avvenire al momento del passaggio dalle scuole elementari alle scuole medie - difficilmente la certificazione del minore ai sensi della legge 104/1992
Per sarà confermata, con la conseguenza che quand'anche rimanesse collocato presso la madre perderebbe il beneficio dell'/della insegnante di sostegno e dell'/della assistente educatore/educatrice.
A fronte di tale cambiamento, appare ancora più fondamentale che il minore abbia accanto una figura più normativa, in grado di gestirlo, spronarlo, di dargli delle regole e secondo quanto osservato dalla
C.T.U. tali caratteristiche, nel caso di specie, sono proprie più del padre che della madre.
6.1.6. In sesto e ultimo luogo, come ricordato dalla C.T.U., pur non volendo disconoscere “la difficoltà che comporterà per il ragazzo un cambiamento di residenza” e pur non volendo
“minimizzare l'importanza del legame affettivo con i fratellini. Ma si ritiene che questi bisogni vadano collocati su un piano gerarchico di priorità, al cui vertice si colloca la presenza preminente della figura paterna” (cfr. pag. 127), anche e soprattutto al fine di rettificare e correggere Per l'atteggiamento regressivo e infantilizzante di osservato dalla consulente.
Si evidenzia, in ogni caso, come il rapporto con i fratelli appaia sufficientemente preservato grazie
Per alla previsione di un ampio diritto di visita della madre e del collocamento prevalente di presso di lei durante i mesi estivi di sospensione scolastica.
6.2. Alla luce di tali considerazioni, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 286/2018 pubblicata il 06.04.2018 il Tribunale di Pordenone sub R.G. 2127/2016, si dispone il collocamento di presso il padre in Friuli. Persona_3
6.3. A fronte della forte conflittualità fra le parti, va disposto il monitoraggio per almeno 24 mesi dalla pronuncia del presente provvedimento, da parte del Servizio Sociale territorialmente competente in Friuli.
6.4. A fronte delle criticità evidenziate in relazione ai rapporti fra genitori e al rapporto fra ciascun genitore e il figlio, si invitano parte ricorrente e parte resistente a frequentare singolarmente dei percorsi di sostegno alla genitorialità.
pagina15 di 20 6.4.1. In particolare, il percorso di dovrà essere focalizzato al superamento della Pt_1
conflittualità con e una miglior sintonizzazione empatica con il figlio;
CP_1
6.4.2. Il percorso di dovrà essere focalizzato al superamento della conflittualità con , CP_1 Pt_1
Per alla acquisizione di una modalità di comunicazione funzionale con i padre di e alla costruzione di un rapporto non fusionale, non simmetrico e più maturo con il figlio.
7. Quanto al diritto-dovere di visita della madre al figlio, va preliminarmente osservato che, proprio a causa della comunicazione disfunzionale fra i genitori e l'elevata conflittualità esistente, appare necessaria una regolamentazione minuziosa. Per E quindi: trascorrerà con la madre i fine settimana alternati, ossia dal sabato alla domenica sera ovvero, nel caso in cui il venerdì e/o il lunedì siano giorni festivi, dal venerdì al lunedì; un fine settimana sarà trascorso in Trentino e l'altro in Friuli. Per
trascorrerà con la madre un terzo fine settimana al mese in Friuli. Per Rispetto ai fine settimana che trascorrerà con la madre in Trentino il viaggio dal Friuli al Trentino sarà sostenuto dal padre, mentre il viaggio dal Trentino al Friuli sarà sostenuto dalla madre.
Nel caso in cui la madre svolga attività lavorativa durante i fine settimana, questi saranno sostituiti da due o tre giorni consecutivi infrasettimanali da concordare con il padre all'inizio di ogni mese.
Per
trascorrerà con ciascun genitore la metà delle vacanze Natalizie, in Trentino o in Friuli: il primo periodo comprenderà le festività del 24, 25 e 26 dicembre, il secondo periodo le festività dell'1 e del
6 gennaio;
i genitori avranno cura di alternare di anno in anno i rispettivi periodi;
per l'ipotesi in cui
Per la madre trascorra il proprio periodo natalizio con in Trentino, i viaggi dal Friuli al Trentino saranno a carico del padre e i viaggi dal Trentino al Friuli saranno a carico della madre;
per il 2025 il primo periodo sarà fruito dalla madre e il secondo periodo sarà fruito dal padre. Per
trascorrerà le vacanze Pasquali sempre con la madre, in Trentino o in Friuli;
per l'ipotesi in cui Per la madre trascorra le vacanze pasquali con in Trentino, i viaggi dal Friuli al Trentino saranno a carico del padre e i viaggi dal Trentino al Friuli saranno a carico della madre. Per
trascorrerà le vacanze estive alternando due settimane con la madre a una settimana con il padre, ad eccezione di due settimane consecutive nell'intero periodo di sospensione scolastica, che il minore potrà trascorrere continuativamente con il padre e che verranno da quest'ultimo comunicare alla madre entro il 31.05 di ogni anno. Anche per le vacanze estive i viaggi dal Friuli al Trentino saranno a carico del padre e i viaggi dal Trentino al Friuli saranno a carico della madre.
Entrambi i genitori sono autorizzati delegare al trasporto del minore persone di propria fiducia preventivamente comunicate all'altro genitore. Per 7. Quanto al mantenimento, pacifico il diritto di a essere mantenuto dai genitori in quanto ancora minorenne, ai fini della individuazione del genitore tenuto al pagamento di un contributo perequativo pagina16 di 20 a favore del genitore collocatario in via prevalente e ai fini della quantificazione del diritto al mantenimento del minore, vanno tenuti in considerazione i seguenti elementi:
- l'età del minore, che ha appena compiuto 12 anni;
- la circostanza che il minore è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, è collocato in via prevalente presso il padre, ad eccezione che per il periodo di sospensione scolastica estiva, in cui il minore è collocato in via prevalente presso la madre (con a quale passerà circa i due terzi del tempo); va comunque considerato che i tempi di visita del genitore non collocatario sono assai significativi;
- la situazione economico-patrimoniale del padre, assunto con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso D.D. s.r.l., con sede in Dignano (UD); dall'ultima documentazione depositata risulta uno stipendio mensile medio netto pari a circa € 2.100 (cfr. docc. 5, 6, 7 e 18 del ricorrente);
- la situazione economico patrimoniale della madre, disoccupata dal 2021 è stata recentemente assunta dalla Famiglia Cooperativa come aiuto commessa (V° livello), con Parte_3
contratto di lavoro a tempo determinato stagionale (nove mesi all'anno), con orario parziale per 36 ore settimanali, dalle ore 7.00/8.00 alle ore 13.00, sei giorni su sette, con retribuzione mensile pari a circa 1.400,00-1.500,00 mensili (cfr. docc. 38, 39 e 40 di parte resistente); si occupa CP_1 dell'accudimento dei due ulteriori figli, avuti nel 2021 e nel 2023, con l'attuale compagno con il quale convive, il quale svolge la professione di lattoniere e con cui si unirà in matrimonio a giugno 2025;
- entrambi i genitori sono gravati da rilevanti oneri di viaggio in quanto residenti la madre in Trentino
e il padre in Friuli.
7.1. Alla luce di tali considerazioni si ritiene di porre a carico di un contributo per Controparte_1
Per il mantenimento ordinario di pari a € 200,00 mensili;
detto importo, suscettibile di automatica rivalutazione ISTAT a decorrere da maggio 2026, sarà versato sul conto corrente del padre entro il giorno 5 di ogni mese, salvo diverso accordo;
durante il periodo di sospensione scolastica estiva, invece, sarà a essere gravato da un contributo per il mantenimento ordinario del Parte_1 figlio pari a € 200,00 mensili;
detto importo, suscettibile di automatica rivalutazione ISTAT a decorrere da maggio 2026, andrà versato sul conto corrente di entro il giorno 5 di Controparte_1
ogni mese, salvo diverso accordo fra le parti.
7.2. Le spese straordinarie necessarie per vanno poste a carico di ciascun genitore nella Persona_3
misura del 50%; dette spese, disciplinate secondo le linee guida del C.N.F., dovranno essere concordate, ove previsto dalle predette linee guida, solo se superiori, per singola spesa ancorché frazionata, a € 200,00.
7.3. Riconosce a il diritto a percepire integralmente gli assegni e i contributi Parte_1
pubblici previsti dalla legge per i minori;
durante il periodo di sospensione scolastica estiva gli importi percepiti relativamente a quelle mensilità saranno corrisposti dal padre alla madre con bonifico pagina17 di 20 bancario entro dieci giorni dalla percezione. I benefici fiscali per i figli a carico, invece, saranno fruiti da ciascun genitore secondo il criterio di riparto delle spese straordinarie.
8. Le spese del giudizio vanno regolate partitamente per i singoli rapporti processuali.
8.1. Quanto al rapporto processuale fra parte ricorrente e parte resistente, quest'ultima va condannata al pagamento a favore di delle spese del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo Pt_1
(avendo a riferimento i valori medi dello scaglione da € 26.000 a € 52.000, trattandosi di causa di valore indeterminato e indeterminabile, con riduzione al valore minimo attesa il modulo decisorio semplificato), stante la sua integrale soccombenza.
8.2. Quanto al rapporto processuale fra i genitori e la curatrice speciale – tenuto conto che la nomina della curatrice si è resa necessaria in ragione della elevata conflittualità esistente fra i genitori e comunque nell'interesse del minore – le spese di difesa della curatrice speciale vanno poste a carico di parte ricorrente e parte resistente in solido fra loro, secondo la misura che verrà liquidata in dispositivo (avendo a riferimento i valori medi dello scaglione da € 26.000 a € 52.000, trattandosi di causa di valore indeterminato e indeterminabile, di normale difficoltà). Va precisato che, essendo la curatrice speciale ammessa al patrocinio a spese delle Stato, parte ricorrente e parte resistente sono condannati, in solido fra loro, al pagamento a favore dell'Erario delle spese del giudizio liquidate al
50% ai sensi dell'art. 130 del d.p.r. 115/2002.
9. Quanto alla C.T.U., poiché espletata nell'interesse del minore, le relative spese vanno poste a carico dei genitori in via solidale fra loro nella misura a suo tempo liquidata e decurtata degli acconti eventualmente già versati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, a parziale modifica della sentenza n. 286 pubblicata il 06.04.2018 dal Tribunale di Pordenone sub R.G. 2127/2016, così provvede:
1. CONFERMA l'affidamento condiviso di a entrambi i genitori;
Persona_3
2. in via prevalente presso la residenza del padre Parte_4 Parte_1
in Friuli dall'inizio dell'anno scolastico a settembre al termine dell'anno scolastico a giugno e in via prevalente presso la madre dal termine dell'anno scolastico a giugno fino all'inizio Controparte_1 dell'anno scolastico a settembre;
la residenza di rimarrà sempre fissata presso la Persona_3
residenza del padre;
3. DISPONE il monitoraggio del nucleo padre-figlio per almeno 24 mesi dalla pronuncia del presente provvedimento, da parte del Servizio Sociale territorialmente competente in Friuli;
4. INVITA a frequentare un percorso di sostegno alla genitorialità dovrà Parte_1
essere focalizzato al superamento della conflittualità con e una miglior sintonizzazione CP_1
empatica con il figlio;
pagina18 di 20 5. a frequentare un percorso di sostegno alla genitorialità dovrà Controparte_4
essere focalizzato al superamento della conflittualità con , alla acquisizione di una modalità Pt_1
Per di comunicazione funzionale con i padre di e alla costruzione di un rapporto non fusionale, non
Per simmetrico e più maturo con il figlio;
6. DISCIPLINA il diritto-dovere di visita dei genitori come segue:
a. quando collocato prevalentemente presso il padre:
Per i. trascorrerà con la madre i fine settimana alternati, ossia dal sabato alla domenica sera ovvero, nel caso in cui il venerdì e/o il lunedì siano giorni festivi, dal venerdì al lunedì; un fine settimana sarà trascorso in Trentino e l'altro in Friuli;
Per ii. trascorrerà con la madre un terzo fine settimana al mese in Friuli;
Per iii. rispetto ai fine settimana che trascorrerà con la madre in Trentino il viaggio dal Friuli
al Trentino sarà sostenuto dal padre, mentre il viaggio dal Trentino al Friuli sarà sostenuto dalla madre;
iv. nel caso in cui la madre svolga attività lavorativa durante i fine settimana, questi saranno sostituiti da due o tre giorni consecutivi infrasettimanali da concordare con il padre all'inizio di ogni mese. Per v. trascorrerà con ciascun genitore la metà delle vacanze Natalizie, in Trentino o in
Friuli: il primo periodo comprenderà le festività del 24, 25 e 26 dicembre, il secondo periodo le festività dell'1 e del 6 gennaio;
i genitori avranno cura di alternare di anno in anno i rispettivi periodi;
per l'ipotesi in cui la madre trascorra il proprio periodo natalizio Per con in Trentino, i viaggi dal Friuli al Trentino saranno a carico del padre e i viaggi dal Trentino al Friuli saranno a carico della madre;
per il 2025 il primo periodo sarà fruito dalla madre e il secondo periodo sarà fruito dal padre;
Per vi. trascorrerà le vacanze Pasquali sempre con la madre, in Trentino o in Friuli;
per
Per l'ipotesi in cui la madre trascorra le vacanze pasquali con in Trentino, i viaggi dal
Friuli al Trentino saranno a carico del padre e i viaggi dal Trentino al Friuli saranno a carico della madre;
Per b. quando collocato prevalentemente presso la madre, trascorrerà due settimane con la madre a una settimana con il padre, a eccezione di due settimane consecutive nell'intero periodo di sospensione scolastica, che il minore potrà trascorrere continuativamente con il padre e che verranno da quest'ultimo comunicare alla madre entro il 31 maggio di ogni anno. Anche per le vacanze estive i viaggi dal Friuli al Trentino saranno a carico del padre e i viaggi dal Trentino al Friuli saranno a carico della madre.
pagina19 di 20 c. Entrambi i genitori sono autorizzati a delegare al trasporto del minore persone di propria fiducia, la cui identità sarà preventivamente comunicata all'altro genitore;
Per
7. PONE a carico di un contributo per il mantenimento ordinario di pari Controparte_1
a € 200,00 mensili;
detto importo, suscettibile di automatica rivalutazione ISTAT a decorrere da maggio 2026, sarà versato sul conto corrente del padre entro il giorno 5 di ogni mese, salvo diverso accordo;
8. PONE a carico di , durante il periodo di sospensione scolastica estiva, un Parte_1 contributo per il mantenimento ordinario del figlio pari a € 200,00 mensili;
detto importo, suscettibile di automatica rivalutazione ISTAT a decorrere da maggio 2026, andrà versato sul conto corrente di entro il giorno 5 di ogni mese, salvo diverso accordo fra Controparte_1
le parti;
9. PONE le spese straordinarie necessarie per a carico di ciascun genitore nella Persona_3
misura del 50%; dette spese, disciplinate secondo le linee guida del C.N.F., dovranno essere concordate, ove previsto dalle predette linee guida, solo se superiori, per singola spesa ancorché frazionata, a € 200,00;
10. RICONOSCE a il diritto a percepire integralmente gli assegni e i contributi Parte_1
pubblici previsti dalla legge per i minori;
durante il periodo di sospensione scolastica estiva gli importi percepiti relativamente a quelle mensilità saranno corrisposti dal padre alla madre con bonifico bancario entro 10 giorni dalla percezione. I benefici fiscali per i figli a carico, invece, saranno fruiti da ciascun genitore secondo il criterio di riparto delle spese straordinarie;
11. CONDANNA al pagamento a favore di delle spese del Controparte_1 Parte_1 giudizio liquidate in € 98,00 per anticipazioni e in € 6.164,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. e I.V.A. come per legge;
12. CONDANNA e , in solido fra loro, al pagamento, a Controparte_1 Parte_1 favore dell'Erario, delle spese di difesa della curatrice speciale avv. liquidate in CP_2
€ 3.808,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. e I.V.A. come per legge;
13. PONE le spese di C.T.U., nella misura a suo tempo liquidata, decurtata di eventuali acconti già versati, a carico di e in solido tra loro. Controparte_1 Parte_1
Così deciso in Rovereto nella camera di consiglio del 23.05.2025
Il presidente Giulio Adilardi
La giudice estensora Giulia Paoli
pagina20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 473 bis 29 c.p.c. nella causa iscritta al n. 258/2024 e promossa con ricorso depositato il 09.04.2024 da:
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]; rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di ricorso, dall'avv. Giorgia Verbi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in udine, via
Cecilia Deganutti n. 18;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ) nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...]; rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. Cinzia Tomasoni ed elettivamente domiciliata presso il duo studio in Trento, via degli Orti n. 15;
PARTE RESISTENTE con la nomina di
AVV. in proprio;
CP_2
CURATRICE SPECIALE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
pagina1 di 20 Conclusioni
Parte ricorrente:
“A modifica delle condizioni statuite nella sentenza n. 286/2018 pronunciata dal Tribunale di
Pordenone in data 20.03.2018 e pubblicata in data 06.04.2018, letta la Consulenza tecnica di ufficio della dott.ssa , condivise le sue conclusioni, ogni altra domanda, eccezione e Persona_1
deduzione disattesa, voglia il Tribunale di Rovereto, nella persona della Giudice dott.ssa Paoli, così disporre:
Per 1) Affidarsi in modo condiviso il figlio minore , con collocamento in via prevalente presso il padre nella sua residenza di Dignano (UD) (via A. Manzoni n. 8), ove sarà portata la sua residenza
e sarà iscritto nell'istituto scolastico di competenza territoriale. Stabilirsi che la madre potrà tenere con sé il figlio con le modalità ritenute opportune nell'interesse del minore, a fine settimana alternati, oltre a un terzo weekend al mese e periodi compensativi del tempo infrasettimanale non goduto durante il periodo scolastico in occasione di weekend lunghi e festività. I viaggi di prelievo e riconsegna del minore saranno a carico della madre.
Per la denegata ipotesi di accoglimento delle indicazioni della CTU in ordine all'impegno al trasporto a carico del padre nel weekend della madre, stabilirsi che il padre effettui il prelievo del figlio in Trentino ovvero a metà strada (Quero) per riportarlo a casa, nella sola giornata di domenica, un weekend al mese, da concordare con preavviso di 15 giorni e rimborso delle spese di viaggio nella misura ritenuta equa.
- Stabilirsi che le vacanze pasquali siano trascorse con la madre;
le vacanze natalizie siano divise tra i due genitori in due periodi, con le modalità e i tempi ritenuti opportuni, garantendo la celebrazione della Festività del Natale con entrambi i genitori (alternando pranzo - con prelievo al mattino del 25 alle ore 10 e consegna nel pomeriggio alle 17 e cena di Natale – con prelievo alle 17 del 25 e consegna al mattino del 26 alle ore 10 - ad anni alterni). Con onere di prelievo e riconsegna del minore a carico della madre.
- Stabilirsi che durante il periodo estivo il collocamento del minore preveda un tempo maggiore presso la madre, a periodi alternati presso ciascun genitore, espressamente individuati, con onere di prelievo e consegna in Friuli a carico della madre.
2) Porsi a carico della signora dato atto che la stessa ha un'occupazione lavorativa a tempo CP_1
Per pieno con orario di 36 ore settimanali, un contributo mensile al mantenimento del figlio minore pari a € 300,00 o quella diversa somma ritenuta adeguata ai redditi della sig.ra da versare CP_1 entro il 10 di ogni mese;
l'assegno unico (e ogni altro beneficio correlato con il domicilio prevalente) verrà percepito interamente dal padre;
le spese straordinarie ripartite tra i genitori nella misura del
50% ciascuno.
pagina2 di 20 3) Revocarsi ogni altra disposizione della sentenza n. 286/2018 non compatibile con le nuove disposizioni.
4) In caso di opposizione alle conclusioni della CTU, con vittoria di spese a carico della parte resistente.” (cfr. note dep. il 23.04.2025).
Parte resistente:
“A) rigettare integralmente il ricorso presentato dal signor;
Parte_1
B) in via riconvenzionale, in modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 286/2018 pubblicata in data 06.04.2018 pronunciata nella causa di divorzio sub R.G. 2127/2016 - Tribunale di Pordenone, disattesa ogni contraria istanza:
1. disporre l'affidamento esclusivo (o super esclusivo) del figlio alla madre Persona_3 CP_1
affinché quest'ultima possa assumere, senza necessità del consenso del padre, ai sensi e per
[...] gli effetti dell'art. 337 quater, comma 3° cod. civ., tutte le decisioni di maggior interesse per il figlio
(ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle medico-sanitarie e terapeutiche, quelle relative alle scelte scolastiche, all'istruzione, all'educazione anche religiosa, alla effettuazione di attività sportive, artistiche e culturali, alla determinazione della residenza abituale e al rilascio e rinnovo dei documenti, validi anche per l'espatrio, etc.) tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio minore;
Per 2. disporre che la frequentazione fra il padre ed il figlio si svolga secondo le modalità che saranno ritenute opportune dall'Ill.mo Tribunale, in considerazione dell'interesse superiore dello stesso;
3. disporre che il signor corrisponda alla signora a far data dal Parte_1 Controparte_1
Per mese di giugno 2024, entro il giorno 5 di ogni mese, per il mantenimento del figlio , la somma mensile di €. 500,00.- da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. Alla madre spetteranno inoltre gli assegni INPS e tutti i vantaggi correlati al domicilio prevalente presso la medesima, mentre le detrazioni verranno operate al 50%;
4. disporre che ogni genitore provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie, per la determinazione delle quali si farà riferimento alle Linee Guida 2017 del C.N.F. Le spese saranno a carico dei genitori per la quota del 50% ciascuno e rimborsate al genitore che le avrà materialmente anticipate, dietro semplice presentazione della ricevuta di pagamento, entro la fine del mese successivo in cui ne verrà fatta richiesta. Le pezze giustificative relative alle spese straordinarie dovranno recare i dati del figlio e l'indicazione del codice fiscale al fine di consentire ad entrambi lo scarico fiscale. Fermo restando che, con l'eccezione delle spese: medico sanitarie urgenti, delle visite specialistiche prescritte dal medico curante, delle tasse scolastiche e universitarie imposte da
pagina3 di 20 isti-tuti pubblici, dovranno essere previamente concordate tra i genitori tutte le spese straordinarie superiori ad Euro 150,00;
5. con vittoria di spese e compenso professionale, rimborso spese forfetarie del 15% ai sensi dell'art.
2 DM 55/2014, oltre IVA e CNPA in caso di opposizione alle richieste della resistente.
In via istruttoria si chiede” (cfr. note dep. il 24.04.2025).
Curatrice speciale:
“affinché il Tribunale accolga le seguenti conclusioni: Per 1- disponga il collocamento di presso la residenza del signor fermo l'affidamento Pt_1
condiviso ad entrambi i genitori (trasferimento che dovrà avvenire entro la fine di agosto per
Per consentire ad di abituarsi in tempo prima dell'avvio della scuola primaria di secondo grado);
2-deleghi i Servizi Sociali territorialmente competenti ad un ruolo di supervisione e facilitazione nella gestione della comunicazione tra i genitori;
Il mandato sarà quello di aiutarli a scambiarsi Per informazioni riguardanti la scuola e l'educazione di , con compiti di vigilanza, supporto ed assistenza, ampliativi delle risorse destinate al benessere del minore, oltre che di monitoraggio nell'attivazione di un percorso di coordinazione genitoriale;
3- preveda che i genitori, tenuto conto delle difficoltà comunicative, avviino un percorso di coordinazione genitoriale;
Per 4- stabilisca che la signora potrà vedere nel periodo scolastico;
un fine settimana CP_1
alternato, dal venerdì dopo la fine della scuola fino alla domenica sera ore 19.00 quando sarà il signor a curarsi del trasporto del minore e l'altro fine settimana, dopo la fine della scuola Pt_1
fino alla domenica sera ore 19.00 quando la signora lo incontrerà in Friuli presso la casa CP_1
materna se il lavoro le consentirà un tanto oppure occupandosi la stessa del trasporto del minore all'andata e al ritorno;
5- stabilisca che le vacanze estive saranno divise tra i genitori (con un calendario da redigersi entro fine aprile di ogni anno con l'aiuto dei Servizi Sociali) in 60 giorni con la madre e 30 con il padre;
Per la permanenza di da ciascun genitore sarà frazionata in periodi di due settimane consecutive dalla madre ed una con il padre e ciò fino alla ripresa della scuola.
Per quest'anno 2024 si indicano i seguenti periodi:
con la madre dal 12 giugno al 27 giugno (due settimane)
con il padre dal 27 giugno al 4 luglio (una settimana)
con la madre dal 4 luglio al 18 luglio (due settimane)
con il padre dal 18 luglio al 25 luglio (una settimana)
con la madre dal 25 luglio all'8 agosto (due settimane)
con il padre dal 8 agosto al 15 agosto (una settimana)
pagina4 di 20 con la madre dal 15 al 29 agosto (due settimane) con il padre dal 29 agosto alla ripresa della scuola, 11 settembre 2025 (due settimane).
I trasferimenti del minore durante l'estate avverranno a cura dei genitori in condizioni di parità e cioè il prelievo del minore in Friuli a carico della madre e il rientro dal Trentino a cura del padre oppure al contrario. Per gli orari si tenga presente che il rientro avverrà sempre entro le ore 21.00 Per mentre il prelievo di in Friuli potrà avvenire anche di pomeriggio, tenuto conto del lavoro della madre.
-Elia quando starà con il padre nel periodo scolastico o durante le vacanze potrà effettuare almeno una video chiamata al giorno ed una telefonata alla madre e quando starà con la madre nel periodo scolastico o durante le vacanze potrà del pari potrà effettuare almeno una video chiamata al giorno ed una telefonata al padre;
i genitori avranno l'obbligo di sollecitare ed intervenire affinché questo accada scambiandosi i numeri di telefono ed avendo cura che il telefono del figlio sia raggiungibile, funzionante ed attivo.
Per Per
-Le vacanze pasquali le trascorrerà con la madre e per il periodo natalizio starà con la madre ad anni alterni per 10 giorni decorrenti un anno dal 24 Dicembre al 2 Gennaio e per l'anno successivo dal 28 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali e natalizie la madre si farà esclusivo carico delle trasferte del figlio;
Per eventuali altre festività o Ponti (Morti, 25 aprile, 2 giugno, Carnevale) i genitori si dovranno accordare di volta in volta prediligendo la disponibilità della madre a stare con il minore (in tal caso le trasferte avverranno a cura dei genitori in condizioni di parità e cioè il prelievo del minore in
Friuli a carico della madre e il rientro dal Trentino a cura del padre oppure al contrario).
6- durante il periodo scolastico la madre corrisponderà al signor un assegno di Pt_2 mantenimento per il minore pari ad € 300,00 mensili;
durante le vacanze estive (solo per i mesi di Per luglio e agosto) il padre corrisponderà 150,00 al mese per il mantenimento di;
7- gli assegni provinciali statali saranno percepiti dal padre e la madre si farà carico di sottoscrivere la relativa documentazione;
6- le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori secondo le Linee Guida del CF a cui si rimanda per l'individuazione e la modalità di rimborso;
le detrazioni si opereranno per la metà ciascuno” (cfr. note dep. il 22.04.2025).
Pubblico Ministero:
“conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso.”
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 09.04.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
esponendo:
pagina5 di 20 - che le parti si sono unite in matrimonio il 30.04.2011;
- che in data 19.04.2013 è nato, a San Daniele Friuli (UD), , attualmente di dodici anni, Persona_3
certificato ai sensi della L 104/1992 per un disturbo dell'apprendimento con problematiche cognitive
(F 70) ed emotive comportamentali (F 92);
- che con sentenza di divorzio n. 286/2018, pubblicata il 06.04.2018, il Tribunale di Pordenone ha, fra il resto:
a) affidato il minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
b) disciplinato dettagliatamente il diritto di vista del padre (a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, nonché dal mercoledì al venerdì mattina nelle settimane successive al proprio fine settimana di competenza e dal martedì al mercoledì sera nelle settimane antecedenti al fine settimana di propria, oltre alla disciplina delle vacanze estive, natalizie e pasquali);
c) posto a carico del padre un contributo per il mantenimento ordinario del figlio pari ad € 390,00 mensili, da versarsi entro il 27 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, regolate secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Pordenone;
d) riconosciuto alla madre il diritto a fruire all'80% degli assegni e dei contributi familiari previsti dalla legge a favore dei figli, mentre ha stabilito che entrambi i genitori beneficino in pari quota delle detrazioni fiscali;
e) rigettato la domanda della resistente si assegno divorzile;
- che si sarebbero verificate delle sopravvenienze tali da giustificare la modifica delle condizioni di divorzio relative al collocamento, al diritto di visita e al mantenimento del minore. In particolare:
a) dopo il trasferimento (nel 2021) della madre in Trentino (assieme al nuovo compagno), le parti si sarebbero accordate nel senso di mantenere immutate le condizioni di visita disposte nella sentenza di divorzio, prevedendo che il padre recuperasse il tempo infrasettimanale con dei fine settimana aggiuntivi, tuttavia la madre - confermando la propria tendenza a ostacolare i rapporti padre-figlio (cfr. doc. 4 di parte ricorrente: relazione dell'assistente sociale
[...]
- avrebbe violato gli accordi assunti, ponendo in essere una serie di condotte Tes_1
funzionali a impedirgli di trascorrere il tempo con il figlio: in particolare, padre e figlio trascorrerebbero insieme solo due fine settimana al mese, dal venerdì pomeriggio (la madre
Per infatti avrebbe rifiutato la richiesta del padre di far saltare ad il rientro facoltativo del venerdì pomeriggio), trascorso in macchina per giungere in Friuli, fino alla domenica mattina, posto che il pomeriggio sarebbe utilizzato per il rientro presso la madre;
b) a causa del non graduale inserimento nel nuovo ambiente (in ragione delle esigenze della madre di trasferirsi rapidamente per l'arrivo del primo figlio con il nuovo compagno), della pagina6 di 20 Per difficile relazione con il compagno della madre (con il quale non parlerebbe) e della nascita di due fratelli (a breve distanza di tempo l'uno dell'altro), e conseguentemente della Per impossibilità della madre a prestare le necessarie attenzioni ad , questi sarebbe sofferente e in grande difficoltà, tanto da manifestare gravi problematiche comportamentali a scuola
(aggressività nei confronti dei compagni, comportamenti oppositivi e inadeguati nei confronti del personale scolastico, rottura del materiale scolastico dei compagni, rifiuto a stare al banco, tanto da essere stato sospeso dalla mensa scolastica); Per c) avrebbe espresso il desiderio di stare più tempo con il padre, tant'è vero che il ritorno in
Trentino sarebbe sempre più difficoltoso e problematico per il bambino (pianti, opposizione a rientrare, ecc...);
- che egli sarebbe assunto come operaio specializzato su turni prevalentemente al mattino e godrebbe quindi di molto tempo libero durante la giornata, potendo pertanto dedicarsi a seguire il figlio nello svolgimento dei compiti e nelle attività extrascolastiche.
1.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto di modificare la Parte_1
sentenza di divorzio n. 286/2018, pronunciata il 20.03.2028 dal Tribunale di Pordenone e pubblicata il 06.04.2018 nel procedimento R.G. 2127/2016:
- disponendo in via temporanea e urgente la coordinazione genitoriale fra i genitori, per monitorare
Per la situazione di , con affidamento dello stesso ai servizi sociali;
- disponendo il collocamento prevalente presso il padre;
- disciplinando il diritto di vista della madre;
- ponendo a carico della resistente un contributo per il mantenimento ordinario del figlio pari ad €
150,00 mensili;
- riconoscendogli il diritto alla fruizione dell'AUU;
- revocando ogni altra disposizione incompatibile;
- condannando la resistente alla rifusione delle spese del giudizio in caso di opposizione.
2. Con memoria di costituzione depositata il 10.06.2024 si è costituita in giudizio Controparte_1
la quale:
- ha contesto le allegazioni della controparte, in particolare mai avrebbe posto in essere condotte volte a ostacolare il rapporto padre figlio, né al momento della sua nascita, né successivamente alla separazione, essendo piuttosto il ricorrente ad alimentare il conflitto genitoriale con atteggiamenti provocatori e poco inclini al compromesso, non rispettosi gli accordi presi (per esempio in punto di telefonate al figlio, che verrebbero effettuate al di fuori degli orari stabiliti, e di prelievi del figlio, che avverrebbero sempre negli orari imposti dal padre); il ricorrente, inoltre, la denigrerebbe e la insulterebbe tramite messaggi e vocali;
pagina7 di 20 Per
- ha negato di non essere in grado di dedicare sufficienti attenzioni al figlio , il quale, al contrario, sarebbe accudito con amore e attenzioni al pari dei fratelli;
Per
- ha negato che le difficoltà comportamentali di siano emerse a seguito del trasferimento in
Trentino: tali difficoltà, infatti, sarebbero già state presenti quando il bambino andava a scuola in
Friuli e comunque sarebbero sotto controllo (in specie si sarebbe registrato un miglioramento nella relazione con i compagni, nei confronti dei quali nell'ultimo anno non avrebbe più avuto condotte violente);
Per
- ha sostenuto che ricorrerebbero i presupposti per affidarle in via esclusiva rafforzata, attese le evidenti carenze genitoriali del padre che:
a) oltre ad alimentare il conflitto fra le parti, rendendo di fatto impossibile una gestione condivisa
Per della genitorialità, coinvolgerebbe in tale conflitto, assillandolo con domande inopportune (del tipo, perché sei andato in Trentino), facendolo sentire in colpa allorché il padre ritenga di non ricevere adeguate attenzioni dal figlio, mettendolo a conoscenza di questioni che riguardano solo i genitori, denigrando la madre ai suoi occhi;
b) avrebbe la tendenza a manipolare il minore (es. l'idea di trasferirsi in Friuli con il padre gli sarebbe stata inculcata da ); Pt_1
c) non curerebbe adeguatamente l'aspetto scolastico, non facendogli fare i compiti e sminuendo il ruolo della scuola;
d) consentirebbe al figlio di giocare alla playstation, di disporre del tablet senza limiti per navigare su YouTube e Tik-Tok, fino a notte fonda, senza controllo;
- ha precisato che, in ogni caso, il collocamento presso il padre non sarebbe adeguato, oltre che per le circostanze sopra riferite, anche in ragione del fatto che mentre a Folgaria il minore godrebbe di ampia socialità, essendo ben inserito a scuola e frequentando molti amici, quando dal padre avrebbe poche occasioni di socializzazione, trascorrendo le giornate a casa a giocare ai videogiochi o con i
Per nonni;
talvolta , inoltre, pur essendo felice di vedere il padre, avrebbe espresso il desiderio di saltare il fine settimana con lui sia perché a Folgaria, come riferito, egli è ben inserito e ha molti amici che desidera frequentare, sia perché stanco di essere pressato dalle continue domande paterne;
- ha osservato che, tenuto conto del suo stato di disoccupazione sin dal giugno 2021 (ossia dal trasferimento a Folgaria, in ragione fronte della nascita ravvicinata di due figli), sussisterebbero i
Per presupposti per elevare ad € 500,00 il contributo posto a carico del padre per il mantenimento di .
2.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto: Controparte_1
- di rigettare le domande del ricorrente;
- di affidarle il minore in via esclusiva rafforzata;
- di individuare le modalità di frequentazione padre-figlio ritenute adeguate;
pagina8 di 20 - di porre a carico del ricorrente un contributo per i mantenimento del figlio pari a € 500,00 mensili
(a decorrere da giugno 2024), oltre al 50% dele spese straordinarie;
- di condannare il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.
3. Con ordinanza a verbale del 10.07.2025 sono stati assunti i provvedimenti temporanei e urgenti che hanno: Per
- confermato l'affidamento condiviso di a entrambi i genitori e il collocamento del minore presso la madre, eccezion fatta che per il periodo estivo, rispetto al quale è stato previsto un collocamento paritario con periodi di alternanza di due settimane presso ciascun genitore;
Per
- ampliato il diritto di visita del padre quando è collocato in via prevalente presso la madre;
- posto a carico del padre un contributo per il mantenimento ordinario del figlio pari a € 390,00 mensili
Per per i periodi di collocamento prevalente di presso la madre e pari a € 200,00 per i periodi di Per collocamento paritario di presso entrambi i genitori.
3.1. Con il medesimo provvedimento si è altresì provveduto a nominare la curatrice speciale del minore, avv. a dare mandato di vigilanza e supporto al servizio sociale, a conferire CP_2
incarico peritale alla dott.ssa , a fissare l'udienza di ascolto del minore e a Persona_1
rigettare le istanze istruttorie formulate dalle parti.
4. Con memoria di costituzione depositata il 21.08.2024 l'avv. curatrice speciale del CP_2
minore, si è costituita in giudizio, facendo presente come la conoscenza del minore abbia reso Per evidente il pesante coinvolgimento di nel conflitto genitoriale, inducendolo a schierarsi con il genitore che percepisce in quel momento come più debole;
a conferma di ciò la curatrice ha sottolineato la tendenza del ragazzino a cambiare frequentemente versione: per esempio, mentre in
Per occasione dell'udienza di ascolto (25.07.2024), dopo aver trascorso due settimane con il padre, ha riferito di voler stare con quest'ultimo in quanto, quando con la mamma, si annoierebbe e soffrirebbe il fatto di sentir parlar male del padre, nell'incontro di agosto avuto con la curatrice,
Per successivo a un periodo trascorso con la mamma, avrebbe dichiarato di aver mentito davanti alla giudice per la paura di non rivedere più il padre, ma che in realtà desierebbe rimanere a Folgaria con la mamma, dove avrebbe più amici;
sarebbe inoltre il papà a parlare male della mamma in sua presenza.
4.1. Alla luce di tale quadro, dunque, la curatrice ha concluso in via provvisoria, in attesa dell'espletamento dell'incarico peritale, per la conferma dei provvedimenti temporanei e urgenti assunti all'udienza del 10.07.2024.
5. Tanto premesso, va anzitutto esaminata la questione dell'affidamento di . Persona_3
5.1. Mentre il ricorrente e la curatrice speciale non chiedono la modifica dell'attuale regime di affidamento condiviso, diversamente - sull'assunto che il ricorrente farebbe di tutto per CP_1
pagina9 di 20 alimentare il conflitto genitoriale, assumendo atteggiamenti provocatori e dimostrandosi poco incline ad accettare soluzioni di compromesso, non rispettando gli accordi presi (per esempio in punto di telefonate al figlio, che verrebbero effettuate al di fuori degli orari stabiliti, e di prelievi del figlio, che avverrebbero sempre negli orari imposti dal padre) e continuando a denigrarla e insultarla tramite messaggi e vocali – chiede la modifica di tale regime insistendo affinché il ragazzino le venga affidato in via esclusiva rafforzata.
5.2. La domanda di affidamento esclusivo formulata da parte resistente non è meritevole di accoglimento.
5.2.1. Anzitutto, quanto al primo motivo posto a fondamento della richiesta di affidamento esclusivo della madre, dalla documentazione depositata dalla resistente non emerge quanto da lei sostenuto, e cioè che sia il padre ad alimentare il conflitto genitoriale o a tenere le condotte ostative all'esercizio condiviso della genitorialità meglio descritte nei propri scritti: e infatti, dalla lettura delle e-mail e dai messaggi depositati, nulla di tutto ciò risulta.
Non solo non è emerso quanto sostenuto dalla resistente, ma è stata addirittura raggiunta, la prova contraria: la C.T.U., infatti, ha evidenziato alcune fragilità della struttura psichica di la cui CP_1
apprensione generalizzata e forte emotività la indurrebbero “a percepire gli input esterni,…, con una certa esagerazione, aumentando in questo modo la propria percezione di vulnerabilità e creandole difficoltà nella gestione complessiva delle situazioni…;” ella inoltre difetterebbe “nel suo modo di considerare la realtà, di una visione d'insieme e prospettica, che l'aiuti a soppesare adeguatamente le necessità altrui oltre che le proprie”. Tali caratteristiche della struttura psichica di si CP_1 manifesterebbero “soprattutto quando…chiamata a gestire, anche dentro di sé, le dinamiche relazionali esistenti con il sig. ” e la indurrebbero a mettere in atto una condotta di Pt_1 aggressività passiva (cfr. pag. 28 della relazione peritale) nonché ad adottare “modalità difensive disfunzionali, che inficiano la bontà delle sue intenzioni e impediscono l'intesa con l'altro” (cfr. pag.
109 e 110 della relazione peritale), con la conseguenza che la comunicazione fra i genitori diverrebbe inefficace e disfunzionale, così alimentando il conflitto genitoriale.
Esempio significativo di tali modalità difensive e disfunzionali è costituito anzitutto dalla decisione di porre nel nulla, dopo mesi di mediazione con la dott. , l'accordo faticosamente raggiunto per CP_3
Per la rimodulazione del diritto di visita del padre, resa necessaria in ragione del trasferimento di in
Trentino e della sopravvenuta indisponibilità di ad accollarsi una parte dei viaggi in Friuli (a CP_1 cui si era resa disponibile al momento di ottenere l'assenso del padre al trasferimento del bambino unitamente a lei) a causa delle gravidanze: raggiunto l'accordo, appena il giorno seguente, tramite lettera della propria avvocata, la donna ha revocato il proprio consenso sostenendo l'opportunità di
Per attendere la conclusione del percorso psicologico intrapreso da prima di concludere qualsiasi pagina10 di 20 accordo;
ebbene tale motivazione appare del tutto pretestuosa posto che non si comprenda quale sia il collegamento esistente fra l'individuazione di un nuovo protocollo di visite padre-figlio e il percorso di sostegno psicologico iniziato dal ragazzino.
Ulteriore esempio è rappresentato dalla decisione di di organizzare il battesimo del figlio più CP_1
Per piccolo , avuto con il nuovo compagno, subito dopo la Prima Comunione di , di fatto Per_4
costringendo il padre a fare un viaggio di andata e ritorno dal Friuli solo per assistere alla celebrazione religiosa del figlio, senza tuttavia partecipare ai successivi festeggiamenti, ai quali sarebbero stati presenti tutti i familiari dell'attuale compagno. Per Altro esempio sono le numerose videochiamate fatte da per parlare con alla quale Pt_1
non ha risposto (cfr. doc. 10 di parte ricorrente): ammesso e non concesso che fossero fuori CP_1
orario, ciò evidentemente non giustifica il rifiuto di rispondere essendo nell'interesse del ragazzino avere un contatto regolare con il padre.
Infine, ulteriore esempio sono le richieste di modifica del calendario di visita padre-figlio per motivi banali, quali per esempio il compleanno del fratellino di tre anni, gli allenamenti di calcio, di Per_4
Per
, l'opportunità i figlio pranzi a casa prima di affrontare le ore di viaggio con il padre, ecc…senza soppesare le difficoltà organizzative e gli effetti collaterali in termini di riduzione del tempo a disposizione di padre e figlio che simili richieste comportano (cfr. pag. 96 relazione peritale).
La presenza di modalità comunicative disfunzionali da parte di è stata confermata alla C.T.U. CP_1 anche dall'assistente sociale dott.ssa che ha evidenziato come sebbene la resistente Persona_5
Per non si sia mai opposta alla frequentazione del padre da parte di , tuttavia ella abbia la tendenza a impuntarsi e sia incapace di mediare su aspetti marginali (cfr. pag. 96 relazione peritale).
Analogamente la mediatrice familiare ha riportato di aver constato, durante il percorso di mediazione durato da aprile e a settembre 2023, come a fronte delle richieste di non rispondesse, Persona_6
ovvero opponesse il suo rifiuto, mostrando scarsa flessibilità, fissandosi su aspetti secondari e marginali, così rendendo di fatto impossibile il raggiungimento di un accordo (cfr. pag. 98 relazione peritale). L'atteggiamento osservato dalla mediatrice risulta plasticamente dallo scambio di corrispondenza fra e riportato dalla C.T.U. a pag. 102 e ss della relazione peritale: CP_1 Pt_1
dalla lettura di tali e-mail emerge con estrema chiarezza la difficoltà che incontra il padre nel comunicare e trovare un punto di incontro con la madre in relazione ad aspetti di gestione e organizzazione del tutto ordinari, quali la ripartizione delle vacanze e dei ponti da trascorrere con il figlio.
5.2.2. Quanto al secondo motivo su cui la madre fonda la propria richiesta di affidamento esclusivo, ossia la presunta opera di denigrazione paterna della sua figura, non solo nulla emerge dalla documentazione in atti, ma la consulente ha potuto appurare come, in realtà, entrambi i genitori non pagina11 di 20 abbiano saputo proteggere adeguatamente la figura dell'altro agli occhi del figlio;
quanto alla madre, la consulente riporta l'esempio della visita domiciliare avvenuta a casa di a Folgaria il CP_1
09.11.2024, durante la quale, a fronte delle frasi di critica proferite dall'attuale compagno nei confronti delle modalità educative e gestionali del figlio da parte di di (che a suo Pt_1 Pt_1
Per dire non farebbe rispettare le regole a e che lo accontenterebbe in ogni sua richiesta), CP_1 rimane in silenzio, nulla facendo per evitare l'evidente disagio del figlio e lasciando a quest'ultimo l'ingrato compito di difendere la figura paterna.
5.2.3. Preme infine precisare sul punto che la stessa resistente ad apparire poco convinta della bontà della propria richiesta di affidamento esclusivo (addirittura rafforzato), quando, nelle note conclusive,
“insiste affinché il minore rimanga affidato in via condivisa ad entrambi i genitori…” (cfr. pag. 1 delle note di trattazione scritta dep. il 24.04.2025) pur non modificando le proprie conclusioni in sede di precisazione.
5.3. Secondo la consulente nonostante entrambi i genitori manifestano delle carenze genitoriali in particolare, le fragilità psichiche della madre (cfr. sopra) e l'incapacità talvolta dimostrata dal padre di comunicare empaticamente con il figlio, sottovalutando il peso delle sue parole e dei suoi modi sul Per ragazzino, l'incapacità di entrambi i genitori di proteggere dal conflitto genitoriale e di preservare l'immagine dell'altro agli occhi del figlio (intesa sia come capacità di evitare giudizi screditanti sul genitore alla presenza del figlio, sia come riconoscimento del diritto del figlio di far entrare nella vita di ciascun genitore la propria relazione con l'altro senza sentire di creare ferite o irritazioni), tuttavia, queste lacune non sono tali – quantomeno per il momento - da giustificare una forma di affidamento diversa da quella condivisa. Del resto, la stessa consulente, dopo aver evidenziato le criticità appena esposte, ha dato atto che “gli stili genitoriali della sig.ra e del sig. sono apparsi CP_1 Pt_1
diversi, ma condividono i principali obiettivi educativi e quindi, se ben bilanciati, si compensano e si integrano, senza creare disorientamenti nel figlio. Sia la madre che il padre hanno dimostrato di
Per sapersi prendere cura di con senso di responsabilità e affetto;
pertanto, può essere certamente confermato il regime di esercizio condiviso della responsabilità genitoriale” (cfr. pag. 119 relazione peritale).
Per 6. Va ora esaminata la questione del collocamento di , che ciascun genitore chiede presso di sé;
Per la curatrice speciale, recependo le conclusioni della consulente, insiste invece affinché sia collocato prevalentemente presso il padre a eccezione che per il periodo di sospensione scolastica estiva.
6.1. Le ragioni posta a fondamento della conclusione a cui è pervenuta la C.T.U. sono pienamente condivisibili.
pagina12 di 20 6.1.1. Anzitutto, la dott.ssa ha sottolineato come nella fase di sviluppo della pubertà in cui Per_1
Per che sta per iniziare la figura paterna assuma la massima centralità: durante tale fase, infatti, il minore ha la necessità di identificarsi con una figura adulta significativa appartenente allo stesso sesso. Si riporta sul punto un estratto ripreso dalla C.T.U. che appare particolarmente chiaro e significativo rispetto al concetto appena esposto: “Perché si superi l'infanzia in quanto stato psichico dell'individuo è necessario che egli esca anche psicologicamente dall'avvolgimento protettivo materno ed entri simbolicamente nel mondo del padre, della realtà, nella società. La prima funzione psicologica e simbolica del padre è quella di organizzare, dare uno scopo, alla materia nella quale il figlio è rimasto immerso durante la relazione primaria con la madre;
la prima ferita, che il padre porta su di sé, e provoca al figlio, è la separazione dalla simbiosi con la madre. Senza relazione col padre lo sguardo rimane rivolto al passato, all'Eden perduto, alla relazione aproblematica, per sempre appagante, che si sarebbe desiderato perpetuare con la madre. Si continua a guardare indietro. Il ruolo del padre diventa quindi determinante nel momento in cui sollecita l'uscita dal legame simbiotico con la figura materna e l'apertura al mondo esterno, favorendo in tal modo
l'autonomia affettiva e la crescita. La mancanza, infatti, di un riferimento al padre, nei primi periodi di vita del bambino, pone una serie di problemi rispetto all'emancipazione emotiva della madre e del figlio ed il bambino, in tal caso, avrebbe in dotazione un solo modello relazionale, il modello materno, cioè fusionale. Il figlio che non incontra l'insegnamento paterno non sa più cosa fare di tutta l'energia che sente dentro di sé e rischia di dirigerla non in senso trasformativo, ma distruttivo, contro di sé o contro gli altri. Il mondo paterno rappresenta la mappa del vivere, le regole necessarie per potersi orientare, che consentono ai figli di affrontare l'esplorazione della vita e del mondo con riferimenti chiari e sufficienti. Il padre guida a scoprire le proprie potenzialità ed è anche colui che aiuta il formarsi dell'autostima e dell'identità sessuale. Il giovane senza padre, che non viene iniziato al maschile, non ha volto, e non ha genere: è portatore di un'identità incerta, ambigua, e quindi ha paura.” (cfr Freud S., 1978; TT D.W. 1970; MA E, 2003). In definitiva, quindi, il Per collocamento di presso il ricorrente è funzionale ad evitare il rischio che, a causa della distanza e della pesante difficoltà comunicativa fra le parti, il padre venga relegato a figura marginale proprio in una fase dello sviluppo del ragazzino nella quale detta figura è essenziale.
6.1.2. In secondo luogo, nel caso di specie la figura paterna assume un rilevo ancora più centrale in
Per ragione dello stile educativo di e del rapporto che ella ha con il figlio: fra la mamma ed , CP_1
infatti, vi è un rapporto tendenzialmente simmetrico, fusionale e infantilizzante;
ancora una volta, a fronte della particolare chiarezza delle argomentazioni svolte dalla C.T.U., appare opportuno riportare testualmente alcuni stralci: “La sig.ra tende a mantenere un rapporto indifferenziato, CP_1
Per fusionale, senza confini chiari (cfr. Teoria di Lewin) con i propri figli. Quando era piccolo, non
pagina13 di 20 voleva che altri, ad es. i nonni paterni, lo prendessero in braccio. Ma venendo ai giorni d'oggi, ben Per più grave, la madre lascia che , in piena pubertà, dorma nel lettone al suo fianco quando il convivente è assente, non ravvisando alcunché di anomalo in questa richiesta…Anche con gli altri figli piccoli questa attitudine della madre è evidente: di 2 anni dorme tra i genitori e di Per_7 Per_4
4 condivide ancora la loro stessa camera da letto. Questa modalità di convivenza risulta essere una scelta e non una necessità, dal momento che la signora stessa ha fatto sapere, tramite la sua CTP, che l'appartamento in cui abitano si sviluppa su una superficie di 87 mq. Si è potuto osservare inoltre come il rapporto tra il ragazzo e la madre sia spesso simmetrico e questo complica l'assunzione di un ruolo genitoriale alla necessità più autoritario, fondamentale alle soglie dell'adolescenza. Ne deriva ad esempio la difficoltà della madre di far eseguire i compiti scolastici, per la presunta
Per necessità per di riprendersi dall'impegno mattutino per tutto il pomeriggio. Durante le visite Per della CTU, ha preso per i fianchi la madre, sollevandola di peso, in modo inopportuno e la stessa non è riuscita ad imporsi. Quando ci si è fermati in pasticceria, nell'ultimo incontro di osservazione a Folgaria, il ragazzo si è recato a pagare trattenendo per sé una parte del resto, senza dire nulla. Quando la madre se n'è accorta, non ha trovato nulla da eccepire. Ma il punto centrale, ossia ciò che allarma la CTU tanto da indicare nelle risposte ai quesiti il cambiamento di collocamento del minore, è che lo stile genitoriale della sig.ra sta consolidando da tempo in CP_1
Per
comportamenti infantili e regressivi, che non solo sono emersi in tutti gli incontri svolti alla presenza della CTU, ma che già erano stati segnalati perché impropri dalla dott.ssa e dalla Per_8
Per dott.ssa È solo nel rapporto con la madre che parla con la vocina di un bambino di Per_5
quattro anni! E in quest'ottica di infantilismo può essere letta la sua richiesta di dodicenne di dormire nel lettone anche con il padre e con i nonni materni, sia pure motivata dal bisogno di vicinanza affettiva. Comportamenti che necessitano rapidamente di essere rettificati e possibilmente estinti da uno stile genitoriale più maturo e adulto - come quello osservato nel sig. e riconosciuto Pt_1
Per preferibile persino da - poiché non trovano giustificazione in un ritardo intellettivo, ma sono imputabili a modalità relazioni ora disfunzionali e non allineate alla fase di sviluppo del minore e
Per che, prolungate ancora nel tempo, rischiano di costituire un pregiudizio alla sana crescita di ”
(cfr. pag. 127 relazione peritale).
6.1.3. In terzo luogo, la consulente ha potuto appurare come l'ambiente paterno sia sano e stimolante e quindi rappresenti una realtà più che mai adatta per la crescita di un adolescente;
il ricorrente,
Per inoltre, ha la capacità di dedicarsi a in maniera adeguata ancorché necessiti di affinare una capacità comunicativa con il figlio maggiormente empatica. Per 6.1.4. In quarto luogo va considerato che con il collocamento prevalente di presso il padre si risolva il problema, sottaciuto ma innegabile, dell'eccessivo pendolarismo del ragazzino, che in forza pagina14 di 20 dell'attuale organizzazione in un mese percorre circa 1.200 km e passa circa 20 ore in auto: a differenza di , infatti, può essere ospitata (e già viene ospitata una volta al mese con Pt_1 CP_1
tutta la famiglia) presso i nonni materni che vivono in Friuli a poca distanza dall'abitazione del padre, pertanto a seguito del nuovo collocamento nella maggior parte dei casi sarà solo la madre a doversi spostare e non anche il minore e per ciò rappresenta indubbiamente un aspetto molto importante. Per 6.1.5. In quinto luogo va evidenziato che sebbene non si neghi che il cambio di scuola per sarà impegnativo, tuttavia va tenuto presente che, all'esito dei test somministrati durante la C.T.U. la
Per consulente ha rilevato un netto miglioramento dei risultati ottenuti da , pertanto a fronte del necessario aggiornamento della valutazione cognitiva da parte della NPI - aggiornamento che appare improcrastinabile e che già avrebbe dovuto avvenire al momento del passaggio dalle scuole elementari alle scuole medie - difficilmente la certificazione del minore ai sensi della legge 104/1992
Per sarà confermata, con la conseguenza che quand'anche rimanesse collocato presso la madre perderebbe il beneficio dell'/della insegnante di sostegno e dell'/della assistente educatore/educatrice.
A fronte di tale cambiamento, appare ancora più fondamentale che il minore abbia accanto una figura più normativa, in grado di gestirlo, spronarlo, di dargli delle regole e secondo quanto osservato dalla
C.T.U. tali caratteristiche, nel caso di specie, sono proprie più del padre che della madre.
6.1.6. In sesto e ultimo luogo, come ricordato dalla C.T.U., pur non volendo disconoscere “la difficoltà che comporterà per il ragazzo un cambiamento di residenza” e pur non volendo
“minimizzare l'importanza del legame affettivo con i fratellini. Ma si ritiene che questi bisogni vadano collocati su un piano gerarchico di priorità, al cui vertice si colloca la presenza preminente della figura paterna” (cfr. pag. 127), anche e soprattutto al fine di rettificare e correggere Per l'atteggiamento regressivo e infantilizzante di osservato dalla consulente.
Si evidenzia, in ogni caso, come il rapporto con i fratelli appaia sufficientemente preservato grazie
Per alla previsione di un ampio diritto di visita della madre e del collocamento prevalente di presso di lei durante i mesi estivi di sospensione scolastica.
6.2. Alla luce di tali considerazioni, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 286/2018 pubblicata il 06.04.2018 il Tribunale di Pordenone sub R.G. 2127/2016, si dispone il collocamento di presso il padre in Friuli. Persona_3
6.3. A fronte della forte conflittualità fra le parti, va disposto il monitoraggio per almeno 24 mesi dalla pronuncia del presente provvedimento, da parte del Servizio Sociale territorialmente competente in Friuli.
6.4. A fronte delle criticità evidenziate in relazione ai rapporti fra genitori e al rapporto fra ciascun genitore e il figlio, si invitano parte ricorrente e parte resistente a frequentare singolarmente dei percorsi di sostegno alla genitorialità.
pagina15 di 20 6.4.1. In particolare, il percorso di dovrà essere focalizzato al superamento della Pt_1
conflittualità con e una miglior sintonizzazione empatica con il figlio;
CP_1
6.4.2. Il percorso di dovrà essere focalizzato al superamento della conflittualità con , CP_1 Pt_1
Per alla acquisizione di una modalità di comunicazione funzionale con i padre di e alla costruzione di un rapporto non fusionale, non simmetrico e più maturo con il figlio.
7. Quanto al diritto-dovere di visita della madre al figlio, va preliminarmente osservato che, proprio a causa della comunicazione disfunzionale fra i genitori e l'elevata conflittualità esistente, appare necessaria una regolamentazione minuziosa. Per E quindi: trascorrerà con la madre i fine settimana alternati, ossia dal sabato alla domenica sera ovvero, nel caso in cui il venerdì e/o il lunedì siano giorni festivi, dal venerdì al lunedì; un fine settimana sarà trascorso in Trentino e l'altro in Friuli. Per
trascorrerà con la madre un terzo fine settimana al mese in Friuli. Per Rispetto ai fine settimana che trascorrerà con la madre in Trentino il viaggio dal Friuli al Trentino sarà sostenuto dal padre, mentre il viaggio dal Trentino al Friuli sarà sostenuto dalla madre.
Nel caso in cui la madre svolga attività lavorativa durante i fine settimana, questi saranno sostituiti da due o tre giorni consecutivi infrasettimanali da concordare con il padre all'inizio di ogni mese.
Per
trascorrerà con ciascun genitore la metà delle vacanze Natalizie, in Trentino o in Friuli: il primo periodo comprenderà le festività del 24, 25 e 26 dicembre, il secondo periodo le festività dell'1 e del
6 gennaio;
i genitori avranno cura di alternare di anno in anno i rispettivi periodi;
per l'ipotesi in cui
Per la madre trascorra il proprio periodo natalizio con in Trentino, i viaggi dal Friuli al Trentino saranno a carico del padre e i viaggi dal Trentino al Friuli saranno a carico della madre;
per il 2025 il primo periodo sarà fruito dalla madre e il secondo periodo sarà fruito dal padre. Per
trascorrerà le vacanze Pasquali sempre con la madre, in Trentino o in Friuli;
per l'ipotesi in cui Per la madre trascorra le vacanze pasquali con in Trentino, i viaggi dal Friuli al Trentino saranno a carico del padre e i viaggi dal Trentino al Friuli saranno a carico della madre. Per
trascorrerà le vacanze estive alternando due settimane con la madre a una settimana con il padre, ad eccezione di due settimane consecutive nell'intero periodo di sospensione scolastica, che il minore potrà trascorrere continuativamente con il padre e che verranno da quest'ultimo comunicare alla madre entro il 31.05 di ogni anno. Anche per le vacanze estive i viaggi dal Friuli al Trentino saranno a carico del padre e i viaggi dal Trentino al Friuli saranno a carico della madre.
Entrambi i genitori sono autorizzati delegare al trasporto del minore persone di propria fiducia preventivamente comunicate all'altro genitore. Per 7. Quanto al mantenimento, pacifico il diritto di a essere mantenuto dai genitori in quanto ancora minorenne, ai fini della individuazione del genitore tenuto al pagamento di un contributo perequativo pagina16 di 20 a favore del genitore collocatario in via prevalente e ai fini della quantificazione del diritto al mantenimento del minore, vanno tenuti in considerazione i seguenti elementi:
- l'età del minore, che ha appena compiuto 12 anni;
- la circostanza che il minore è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, è collocato in via prevalente presso il padre, ad eccezione che per il periodo di sospensione scolastica estiva, in cui il minore è collocato in via prevalente presso la madre (con a quale passerà circa i due terzi del tempo); va comunque considerato che i tempi di visita del genitore non collocatario sono assai significativi;
- la situazione economico-patrimoniale del padre, assunto con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso D.D. s.r.l., con sede in Dignano (UD); dall'ultima documentazione depositata risulta uno stipendio mensile medio netto pari a circa € 2.100 (cfr. docc. 5, 6, 7 e 18 del ricorrente);
- la situazione economico patrimoniale della madre, disoccupata dal 2021 è stata recentemente assunta dalla Famiglia Cooperativa come aiuto commessa (V° livello), con Parte_3
contratto di lavoro a tempo determinato stagionale (nove mesi all'anno), con orario parziale per 36 ore settimanali, dalle ore 7.00/8.00 alle ore 13.00, sei giorni su sette, con retribuzione mensile pari a circa 1.400,00-1.500,00 mensili (cfr. docc. 38, 39 e 40 di parte resistente); si occupa CP_1 dell'accudimento dei due ulteriori figli, avuti nel 2021 e nel 2023, con l'attuale compagno con il quale convive, il quale svolge la professione di lattoniere e con cui si unirà in matrimonio a giugno 2025;
- entrambi i genitori sono gravati da rilevanti oneri di viaggio in quanto residenti la madre in Trentino
e il padre in Friuli.
7.1. Alla luce di tali considerazioni si ritiene di porre a carico di un contributo per Controparte_1
Per il mantenimento ordinario di pari a € 200,00 mensili;
detto importo, suscettibile di automatica rivalutazione ISTAT a decorrere da maggio 2026, sarà versato sul conto corrente del padre entro il giorno 5 di ogni mese, salvo diverso accordo;
durante il periodo di sospensione scolastica estiva, invece, sarà a essere gravato da un contributo per il mantenimento ordinario del Parte_1 figlio pari a € 200,00 mensili;
detto importo, suscettibile di automatica rivalutazione ISTAT a decorrere da maggio 2026, andrà versato sul conto corrente di entro il giorno 5 di Controparte_1
ogni mese, salvo diverso accordo fra le parti.
7.2. Le spese straordinarie necessarie per vanno poste a carico di ciascun genitore nella Persona_3
misura del 50%; dette spese, disciplinate secondo le linee guida del C.N.F., dovranno essere concordate, ove previsto dalle predette linee guida, solo se superiori, per singola spesa ancorché frazionata, a € 200,00.
7.3. Riconosce a il diritto a percepire integralmente gli assegni e i contributi Parte_1
pubblici previsti dalla legge per i minori;
durante il periodo di sospensione scolastica estiva gli importi percepiti relativamente a quelle mensilità saranno corrisposti dal padre alla madre con bonifico pagina17 di 20 bancario entro dieci giorni dalla percezione. I benefici fiscali per i figli a carico, invece, saranno fruiti da ciascun genitore secondo il criterio di riparto delle spese straordinarie.
8. Le spese del giudizio vanno regolate partitamente per i singoli rapporti processuali.
8.1. Quanto al rapporto processuale fra parte ricorrente e parte resistente, quest'ultima va condannata al pagamento a favore di delle spese del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo Pt_1
(avendo a riferimento i valori medi dello scaglione da € 26.000 a € 52.000, trattandosi di causa di valore indeterminato e indeterminabile, con riduzione al valore minimo attesa il modulo decisorio semplificato), stante la sua integrale soccombenza.
8.2. Quanto al rapporto processuale fra i genitori e la curatrice speciale – tenuto conto che la nomina della curatrice si è resa necessaria in ragione della elevata conflittualità esistente fra i genitori e comunque nell'interesse del minore – le spese di difesa della curatrice speciale vanno poste a carico di parte ricorrente e parte resistente in solido fra loro, secondo la misura che verrà liquidata in dispositivo (avendo a riferimento i valori medi dello scaglione da € 26.000 a € 52.000, trattandosi di causa di valore indeterminato e indeterminabile, di normale difficoltà). Va precisato che, essendo la curatrice speciale ammessa al patrocinio a spese delle Stato, parte ricorrente e parte resistente sono condannati, in solido fra loro, al pagamento a favore dell'Erario delle spese del giudizio liquidate al
50% ai sensi dell'art. 130 del d.p.r. 115/2002.
9. Quanto alla C.T.U., poiché espletata nell'interesse del minore, le relative spese vanno poste a carico dei genitori in via solidale fra loro nella misura a suo tempo liquidata e decurtata degli acconti eventualmente già versati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, a parziale modifica della sentenza n. 286 pubblicata il 06.04.2018 dal Tribunale di Pordenone sub R.G. 2127/2016, così provvede:
1. CONFERMA l'affidamento condiviso di a entrambi i genitori;
Persona_3
2. in via prevalente presso la residenza del padre Parte_4 Parte_1
in Friuli dall'inizio dell'anno scolastico a settembre al termine dell'anno scolastico a giugno e in via prevalente presso la madre dal termine dell'anno scolastico a giugno fino all'inizio Controparte_1 dell'anno scolastico a settembre;
la residenza di rimarrà sempre fissata presso la Persona_3
residenza del padre;
3. DISPONE il monitoraggio del nucleo padre-figlio per almeno 24 mesi dalla pronuncia del presente provvedimento, da parte del Servizio Sociale territorialmente competente in Friuli;
4. INVITA a frequentare un percorso di sostegno alla genitorialità dovrà Parte_1
essere focalizzato al superamento della conflittualità con e una miglior sintonizzazione CP_1
empatica con il figlio;
pagina18 di 20 5. a frequentare un percorso di sostegno alla genitorialità dovrà Controparte_4
essere focalizzato al superamento della conflittualità con , alla acquisizione di una modalità Pt_1
Per di comunicazione funzionale con i padre di e alla costruzione di un rapporto non fusionale, non
Per simmetrico e più maturo con il figlio;
6. DISCIPLINA il diritto-dovere di visita dei genitori come segue:
a. quando collocato prevalentemente presso il padre:
Per i. trascorrerà con la madre i fine settimana alternati, ossia dal sabato alla domenica sera ovvero, nel caso in cui il venerdì e/o il lunedì siano giorni festivi, dal venerdì al lunedì; un fine settimana sarà trascorso in Trentino e l'altro in Friuli;
Per ii. trascorrerà con la madre un terzo fine settimana al mese in Friuli;
Per iii. rispetto ai fine settimana che trascorrerà con la madre in Trentino il viaggio dal Friuli
al Trentino sarà sostenuto dal padre, mentre il viaggio dal Trentino al Friuli sarà sostenuto dalla madre;
iv. nel caso in cui la madre svolga attività lavorativa durante i fine settimana, questi saranno sostituiti da due o tre giorni consecutivi infrasettimanali da concordare con il padre all'inizio di ogni mese. Per v. trascorrerà con ciascun genitore la metà delle vacanze Natalizie, in Trentino o in
Friuli: il primo periodo comprenderà le festività del 24, 25 e 26 dicembre, il secondo periodo le festività dell'1 e del 6 gennaio;
i genitori avranno cura di alternare di anno in anno i rispettivi periodi;
per l'ipotesi in cui la madre trascorra il proprio periodo natalizio Per con in Trentino, i viaggi dal Friuli al Trentino saranno a carico del padre e i viaggi dal Trentino al Friuli saranno a carico della madre;
per il 2025 il primo periodo sarà fruito dalla madre e il secondo periodo sarà fruito dal padre;
Per vi. trascorrerà le vacanze Pasquali sempre con la madre, in Trentino o in Friuli;
per
Per l'ipotesi in cui la madre trascorra le vacanze pasquali con in Trentino, i viaggi dal
Friuli al Trentino saranno a carico del padre e i viaggi dal Trentino al Friuli saranno a carico della madre;
Per b. quando collocato prevalentemente presso la madre, trascorrerà due settimane con la madre a una settimana con il padre, a eccezione di due settimane consecutive nell'intero periodo di sospensione scolastica, che il minore potrà trascorrere continuativamente con il padre e che verranno da quest'ultimo comunicare alla madre entro il 31 maggio di ogni anno. Anche per le vacanze estive i viaggi dal Friuli al Trentino saranno a carico del padre e i viaggi dal Trentino al Friuli saranno a carico della madre.
pagina19 di 20 c. Entrambi i genitori sono autorizzati a delegare al trasporto del minore persone di propria fiducia, la cui identità sarà preventivamente comunicata all'altro genitore;
Per
7. PONE a carico di un contributo per il mantenimento ordinario di pari Controparte_1
a € 200,00 mensili;
detto importo, suscettibile di automatica rivalutazione ISTAT a decorrere da maggio 2026, sarà versato sul conto corrente del padre entro il giorno 5 di ogni mese, salvo diverso accordo;
8. PONE a carico di , durante il periodo di sospensione scolastica estiva, un Parte_1 contributo per il mantenimento ordinario del figlio pari a € 200,00 mensili;
detto importo, suscettibile di automatica rivalutazione ISTAT a decorrere da maggio 2026, andrà versato sul conto corrente di entro il giorno 5 di ogni mese, salvo diverso accordo fra Controparte_1
le parti;
9. PONE le spese straordinarie necessarie per a carico di ciascun genitore nella Persona_3
misura del 50%; dette spese, disciplinate secondo le linee guida del C.N.F., dovranno essere concordate, ove previsto dalle predette linee guida, solo se superiori, per singola spesa ancorché frazionata, a € 200,00;
10. RICONOSCE a il diritto a percepire integralmente gli assegni e i contributi Parte_1
pubblici previsti dalla legge per i minori;
durante il periodo di sospensione scolastica estiva gli importi percepiti relativamente a quelle mensilità saranno corrisposti dal padre alla madre con bonifico bancario entro 10 giorni dalla percezione. I benefici fiscali per i figli a carico, invece, saranno fruiti da ciascun genitore secondo il criterio di riparto delle spese straordinarie;
11. CONDANNA al pagamento a favore di delle spese del Controparte_1 Parte_1 giudizio liquidate in € 98,00 per anticipazioni e in € 6.164,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. e I.V.A. come per legge;
12. CONDANNA e , in solido fra loro, al pagamento, a Controparte_1 Parte_1 favore dell'Erario, delle spese di difesa della curatrice speciale avv. liquidate in CP_2
€ 3.808,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. e I.V.A. come per legge;
13. PONE le spese di C.T.U., nella misura a suo tempo liquidata, decurtata di eventuali acconti già versati, a carico di e in solido tra loro. Controparte_1 Parte_1
Così deciso in Rovereto nella camera di consiglio del 23.05.2025
Il presidente Giulio Adilardi
La giudice estensora Giulia Paoli
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