Ordinanza collegiale 8 ottobre 2022
Ordinanza collegiale 30 novembre 2022
Sentenza 19 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 19/05/2023, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/05/2023
N. 00473/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00824/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 824 del 2022, proposto da
-Ricorrente- rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuele Pittatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Cuneo, in persona rispettivamente del Ministro pro tempore e del Prefetto pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, n. 21;
per l'annullamento
del provvedimento prot. -OMISSIS-, notificato il 29/04/2022, emesso dalla Prefettura di Cuneo, con il quale la stessa respingeva l'istanza di cambio del cognome presentata dalla -ricorrente- in data -OMISSIS-;
e per l’accertamento dell’illegittimità del diniego della domanda di accesso agli atti del procedimento amministrativo proposta dalla ricorrente in data 19 maggio 2022 alla Prefettura di Cuneo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Cuneo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2023 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame indicato in epigrafe la ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso dalla Prefettura di Cuneo, con il quale la stessa ha respinto l'istanza di cambio del cognome presentata dalla ricorrente medesima.
Con il ricorso, si è chiesto altresì l’accertamento dell’illegittimità del diniego della domanda di accesso agli atti del procedimento amministrativo proposta dalla ricorrente in data 19 maggio 2022 alla Prefettura di Cuneo.
Avverso il provvedimento impugnato la ricorrente ha dedotto l’illegittimità per: 1) Eccesso di potere, carenza e/o insufficiente motivazione del provvedimento impugnato; 2) Violazione di legge, violazione e/o falsa e/o errata applicazione dell’art. 89 del d.P.R. n. 396/2000.
Per quanto riguarda l’istanza di accesso: violazione di legge e violazione dei criteri di imparzialità, trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa di cui all’art. 1 della l. n. 241 del 1990.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Interno e l’U.T.G. - Prefettura di Cuneo.
Con ordinanza n. 833 dell’8 ottobre 2022, questo Tribunale, per avere un quadro completo ai fini del decidere, tenuto conto che non era dato sapere come si era effettivamente sviluppata l’istruttoria che aveva portato al provvedimento di diniego di cambiamento del cognome, e dunque anche della sussistenza di possibili controinteressati alla presente fase incidentale sull’accesso, quali ad esempio il padre biologico e il nuovo compagno della madre della ricorrente, ha ritenuto necessario acquisire dalla Prefettura di Cuneo una dettagliata relazione sul procedimento relativo all’istanza della ricorrente di cambiamento del cognome, allegando alla stessa tutta la documentazione inerente l’istruttoria espletata.
La Prefettura di Cuneo ha provveduto a depositare la relazione e la relativa documentazione in data 24 ottobre 2022.
Con ordinanza n. 1052 del 30 novembre 2022, questo Tribunale, dopo aver evidenziato che nella relazione depositata dalla Prefettura di Cuneo in esecuzione dell’ordinanza n. 833 dell’8 ottobre 2022 di questo Tribunale si leggeva che con nota n. -OMISSIS-, la ricorrente era stata invitata a presentarsi presso gli uffici, al fine di effettuare il richiesto accesso agli atti e che quest’ultimo era stato espletato il giorno 19 ottobre 2022 da parte dell’Avv. Pittatore, a ciò delegato e che, alla luce di quanto sopra, all’udienza camerale del 23 novembre 2022, con la presenza, per parte ricorrente dell’avvocato Pittatore, per la difesa erariale il Procuratore dello Stato Simone, il Collegio aveva preso atto, per quanto riguarda esclusivamente l’accesso, del sopravvenuto difetto di interesse, essendo stata soddisfatta l'istanza di parte ricorrente, per quanto riguarda esclusivamente la domanda relativa all’accesso proposta dalla ricorrente nel gravame, ha dichiarato l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
All’udienza del 17 maggio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. – Con il primo motivo di gravame, in sintesi, la ricorrente sostiene che la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto insufficiente e carente, a fronte di quanto sostenuto e prodotto dalla -ricorrente- sia nell’istanza del -OMISSIS-, sia nella nota integrativa del -OMISSIS-.
La difesa ripercorre la complessa situazione famigliare della ricorrente, dettagliatamente descritta nell’istanza del -OMISSIS-.
Più nello specifico, nel gravame si evidenzia che la ricorrente non ha mai avuto alcun rapporto con il padre biologico o la sua famiglia di origine sin dalla nascita, che la stessa è stata cresciuta dal compagno della madre,-OMISSIS-, sin dalla più tenera età, il quale ha provveduto a tutte le sue esigenze e necessità, sia economiche che non, considerandola alla stregua di una figlia, proprio come la sorella della ricorrente, -OMISSIS-, ed inserendola nella sua famiglia di origine.
La difesa della ricorrente sostiene che la riprova di quanto affermato sarebbero le dichiarazioni di assenso al cambio di cognome dei famigliari del-OMISSIS-, sig.ri -OMISSIS-(padre), -OMISSIS- (madre) e -OMISSIS- (fratello), nonché del padrino di battesimo e amico di famiglia, sig. -OMISSIS-.
Più nello specifico, quest’ultimo ha dichiarato quanto segue “... Io sono a conoscenza che dall’età di sei anni circa la -ricorrente- ha sempre vissuto con il-OMISSIS-, la madre -OMISSIS- e la figlia degli stessi -OMISSIS-. Sono altresì a conoscenza che durante tutto questo periodo la -ricorrente- considerava il -OMISSIS-alla stregua del suo effettivo padre e la piccola -OMISSIS-come sua sorella ed è tutt’oggi così. Sono altresì a conoscenza che la -ricorrente- ha avuto qualche contatto sporadico con il padre naturale, sig. -OMISSIS-, nei primi tre anni di vita, dopodiché non ha mai avuto più alcun contatto. Per quanto mi è stato riferito anche dalla mia figlioccia, il sig. -OMISSIS- ha sempre fatto le veci del padre, ha contribuito al suo mantenimento, alla sua educazione e a tutti gli altri doveri ed incombenti tipici di un padre. Posso ancora dire che conosco bene il desiderio della mia figlioccia di cambiare il cognome da -OMISSIS- in -OMISSIS-, proprio per cercare di consacrare il legame con il-OMISSIS-, che considera come padre, ma anche per consacrare il suo sogno di far parte di una famiglia unita qual è quella in cui ha sempre vissuto e che purtroppo per lei attualmente è solo una famiglia di fatto. Sono anche a conoscenza che da tempo la -ricorrente- ha chiesto espressamente ad amici, conoscenti ed anche a compagni di scuola, di chiamarla con il cognome di -OMISSIS-. Infatti, anche quando mi rivolgo a lei per cognome utilizzo -OMISSIS-, poiché so che utilizzare il suo cognome effettivo, -OMISSIS-, le procura un dispiacere e disagio”.
Nel gravame si sostiene che la Prefettura non abbia preso in considerazione quanto dedotto dalla ricorrente, la sua profonda sofferenza e le valide ragioni poste a fondamento della domanda, ma si sarebbe limitata a fornire una motivazione insufficiente, vaga e carente anche sotto il profilo giuridico.
2. - Con il secondo motivo di gravame, in sintesi, la difesa della ricorrente sostiene che nel provvedimento in data 1° dicembre 2021, la Prefettura di Cuneo, a fondamento del rigetto della domanda della -ricorrente-, dava altresì atto che l’interessata non aveva prodotto documentazione atta a comprovare la sussistenza di legami giuridicamente rilevanti, tali da giustificare la perdita del proprio cognome e l’assunzione del cognome “-OMISSIS-” e che tale affermazione appariva censurabile sotto molteplici profili.
In primis , la ricorrente sottolinea che l’art. 89 del d.P.R. n. 396 del 2000 non elenca in modo esaustivo le motivazioni per le quali un soggetto può richiedere il mutamento del proprio cognome, lasciando alla discrezionalità del Prefetto la valutazione delle ragioni poste a fondamento della domanda, che tuttavia non devono contrastare con il pubblico interesse alla stabilità e certezza degli elementi identificativi della persona e del suo status giuridico e sociale.
La ricorrente sostiene che, secondo l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, la domanda di mutamento del cognome può essere motivata anche da intenti soggettivi ed atipici, purché meritevoli di tutela e che pertanto sarebbe stridente il riferimento alla mancata sussistenza di legami giuridicamente rilevanti, tali da giustificare l’accoglimento della domanda dell’istante, indicato dalla Prefettura di Cuneo nel provvedimento impugnato.
Secondo la difesa della ricorrente, l’istanza di cambio cognome della ricorrente era supportata da motivazioni ampiamente espresse ed argomentate, anche sotto il profilo documentale e che appariva pertanto evidente come la vigente normativa fosse stata travisata ed erroneamente applicata dalla Pubblica Amministrazione.
In particolare, la Prefettura si sarebbe limitata ad una generica ponderazione dell’interesse privato con quello pubblico, senza entrare nel merito della situazione e procedere con una meditata individuazione della serietà del fatto e dei connessi motivi di rilievo anche morale.
La difesa della ricorrente, sul versante probatorio, sostiene che la -ricorrente- abbia ampiamente dimostrato la circostanza che anche tra la cerchia dei suoi famigliari e amici, ella viene riconosciuta con il cognome “-OMISSIS-”, a sottolineare il sentimento di appartenenza tra il compagno della madre e la medesima, analogo a quello intercorrente tra padre e figlio naturale, evidenziando che, seppur sul versante processuale le dichiarazioni allegate non abbiano valore di testimonianza, sul versante procedimentale costituivano senz’altro un principio di prova.
Il Collegio ritiene di poter esaminare congiuntamente i due motivi di ricorso poiché strettamente connessi, essendo entrambi inerenti il profilo motivazione del provvedimento impugnato.
Come noto, il riferimento normativo in materia è costituito dall’art. 89 del d.P.R. n. 396 del 2000, che disciplina la procedura di cambio del cognome nel nostro ordinamento.
L’art. 89 del d.P.R. n. 396 del 2000 recita: “ 1. Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta.
2. Nella domanda si deve indicare la modificazione che si vuole apportare al nome o al cognome oppure il nome o il cognome che si intende assumere. 3. In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza ”.
La circolare ministeriale n. 17 del 23 ottobre 2001 ha poi rilevato che "… il nome ed il cognome sono elementi fondanti l'identità personale e le modalità di attribuzione degli stessi sono dettate in maniera esplicita e dettagliata dal codice civile e dall’ordinamento dello stato civile. Ne consegue che il cambiamento o la modificazione del nome e del cognome rivestono carattere eccezionale e possono essere ammessi solo ed esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata e pregnante documentazione e da solide e significative motivazioni ”.
Anche la circolare n. 14 del 21 maggio 2012 precisa che “ La domanda deve chiaramente indicare le variazioni richieste, di sostituzione o di sola modifica (di cui al comma 2 dell'art. 89 che resta invariato) ed il richiedente deve obbligatoriamente esporre le ragioni di tale richiesta, come è stato novellato sulla base della previsione disposta dall'abrogato art. 84. L'indicazione delle ragioni, effettuata dall'istante, assume precipuo rilievo al fine di valutare la meritevolezza della richiesta stessa e l'eventuale conflitto con situazioni giuridiche facenti capo a terzi ovvero ancora per verificare che non vi siano esigenze di pubblico interesse che richiedono di rigettare la domanda, nei termini di seguito indicati. Ciò in quanto l'istante non ha un diritto soggettivo al cambiamento del nome e/o cognome, trattandosi invece sempre di un provvedimento soggetto a discrezionalità amministrativa ”, evidenziando che “ Sul punto, attesa la sua delicatezza, è bene evidenziare che il procedimento per il cambiamento del cognome disciplina il delicato equilibrio tra l'esigenza pubblicistica dell'attribuzione dello status e il diritto all'identità personale, di più recente emersione. In particolare, accanto alla funzione pubblicistica del cognome, quale elemento che con tendenziale stabilità nel tempo deve poter rispondere alla funzione di identificazione della persona, quale valenza sociale caratterizzata da tendenziale immutabilità del cognome, fa fronte un'esigenza sempre più avvertita di tutela dell'identità personale, che assolve, come la giurisprudenza costituzionale insegna, alla " funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità" (sent. 24/01/1994 n. 13). Pertanto, a bilanciare gli opposti interessi, pubblicistico alla tendenziale stabilità del cognome e privatistico in termini di diritto all'identità personale, è fondamentale il giudizio di ponderazione del Prefetto, accompagnato da una motivazione che dia conto del processo argomentativo alla base di ciascuna decisione, valutati anche gli interessi di eventuali controinteressati.” .
L'art. 89 sopra riportato attribuisce dunque al Prefetto un peculiare potere discrezionale, poiché attribuisce alla sua valutazione l'esame della sussistenza dei presupposti tali da giustificare l'accoglimento dell’istanza di modifica del nome o del cognome.
La giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che “ A parte i casi in cui la richiesta riguardi un cognome ridicolo, vergognoso o che riveli l'origine (rispetto ai quali lo stesso comma 1 ha attribuito il potere-dovere del Prefetto di accogliere l'istanza di modifica, volta a superare le relative situazioni, salvo l'esame sulla congruità del cognome desiderato), negli altri casi il Prefetto - come ha correttamente evidenziato la circolare del 2001 - deve tener conto della natura eccezionale del proprio potere di disporre la modifica dei dati riguardanti l'identità personale ”, sottolineando che “ Vi è infatti un rilevante interesse pubblico alla stabile identificazione delle persone nel corso del tempo ” e che “ L'art. 89 perciò non consente al richiedente di "scegliere" il proprio nome: altrimenti opinando, vi sarebbe un serio vulnus a tale interesse pubblico, che riguarda tutti gli aspetti della vita degli individui, nei loro molteplici rapporti (anche informatici) con i soggetti pubblici e privati ” (T.A.R. Firenze, sez. II, 20 giugno 2020, n. 778, che richiama Cons. Stato, sez. III, 26 settembre 2019, n. 6462; Cons. Stato, sez. III, 15 ottobre 2013, n. 5021; Cons. Stato, Sez. IV, 26 aprile 2006, n. 2320).
Tenuto conto, pertanto, della natura eccezionale del potere attribuito al Prefetto, il provvedimento impugnato risulta ragionevole ed adeguatamente motivato, laddove, considerata la motivazione addotta a supporto della richiesta del cambiamento di cognome, si attribuisce rilievo recessivo all'interesse addotto dalla ricorrente, rispetto all'interesse pubblico alla stabilità dei dati riguardanti l'identità personale, richiamando la giurisprudenza costituzionale secondo la quale il cognome assolve la " funzione di strumento identificativo della persona e che, in quanto tale costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità " ed evidenziando che, pertanto, il cambiamento o la modificazione rivestono carattere eccezionale e possono essere ammessi solo ed esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti supportate da adeguata e pregnante documentazione e da solide e significative motivazioni.
La Prefettura di Cuneo, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, ha tenuto conto della documentazione presentata dalla ricorrente, ma non ritenendola sufficiente, con nota n. -OMISSIS-, notificata a mezzo raccomandata A/R il 23 settembre 2021, aveva, tra l’altro, invitato la ricorrente ad integrare documentalmente l'istanza. Tuttavia, la ricorrente, con nota datata -OMISSIS-, aveva confermato la propria richiesta ribadendo le ragioni già espresse nell'istanza.
La Prefettura di Cuneo ha dunque ragionevolmente ritenuto che l'istanza della ricorrente non fosse adeguatamente motivata e, in particolare, che l'interessata non avesse prodotto documentazione atta a comprovare la sussistenza di legami giuridicamente rilevanti, tali da giustificare la perdita del proprio cognome e l'assunzione del cognome "-OMISSIS-".
Il provvedimento impugnato pertanto risulta essere sufficientemente motivato.
Entrambi i motivi di ricorso pertanto non colgono nel segno.
In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto, fatta salva, ovviamente, la possibilità della Prefettura di Cuneo di valutare la diversa richiesta, avanzata in via subordinata in sede processuale, di cambiare il proprio cognome con quello materno “-OMISSIS-” sulla quale, trattandosi di poteri non ancora esercitati, questo Giudice non può esprimersi (art. 34, comma 2, c.p.a.: “ In nessun caso il giudice può pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati ”).
Considerata la natura della controversia, sussistono valide ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare qualunque persona fisica indicata in sentenza.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Prosperi, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere
Flavia Risso, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Flavia Risso | Raffaele Prosperi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.