CASS
Sentenza 7 marzo 2023
Sentenza 7 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/03/2023, n. 6864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6864 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 25723/2015 R.G. proposto da: FAIT Formula Ampezzana Iniziative Turistiche srl, con sede in Cortina d’Ampezzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti Giuseppe Russo Corvace e Giuseppe Pizzonia di Roma, ivi el.dom.to, come da procura in atti, in Via della Scrofa 57; - parte ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12; - parte controricorrente - Ricorso avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale del Veneto n.548/7/15 del 23 marzo 2015; Civile Sent. Sez. 5 Num. 6864 Anno 2023 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: STALLA GIACOMO MARIA Data pubblicazione: 07/03/2023 2 di 9 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 febbraio 2023 dal Consigliere Giacomo Maria Stalla;
udito il Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatti di causa. § 1. FAIT Formula Ampezzana Iniziative Turistiche srl propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Commissione Tributaria Regionale, in riforma della prima decisione, ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo dalla società proposto avverso il silenzio-diniego formatosi sulla sua istanza di rimborso dell'imposta proporzionale di registro ed ipocatastale;
imposta applicata dall'ufficio su un atto notarile di trasferimento immobiliare, e già corrisposta dal notaio rogante in qualità di coobbligato in solido destinatario del relativo avviso di liquidazione. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - l'appello ‘tempestivamente’ proposto dall'agenzia delle entrate era fondato perché l'avviso di liquidazione non solo era stato adempiuto, ma non era stato opposto nei termini di legge;
- l’inammissibilità del ricorso introduttivo derivava dal fatto che oggetto sostanziale di contestazione nel presente procedimento doveva appunto ritenersi (diversamente da quanto sostenuto da Fait) non già il provvedimento di silenzio-rifiuto contro l'istanza di rimborso, ma proprio l'avviso di liquidazione, ormai definitivo. Resiste con controricorso Agenzia delle Entrate. La società ha depositato memoria. § 2.1 Con il primo, secondo e terzo motivo di ricorso Fait lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.112, 115, 327 cod.proc.civ., 49 d.lgs. 546/92. Per avere la Commissione Tributaria Regionale omesso di rilevare la tardività dell'appello di Agenzia delle Entrate, in quanto spedito il 25 febbraio 2014 (ricevuto il 26 febbraio) avverso una sentenza di primo grado pubblicata il giorno 8 luglio 2013, ed il cui termine ‘lungo’ di 3 di 9 impugnazione andava quindi a scadere il 24 febbraio 2014 (essendo il 23 domenica). Il mancato rilievo della Commissione Tributaria Regionale emergeva sia come omessa pronuncia sulla specifica eccezione in tal senso proposta dal l'appellata Fait (primo motivo), sia come nullità della sentenza per assenza ed apoditticità di motivazione (secondo motivo) essendosi limitato il giudice regionale a definire ‘tempestivamente’ proposto l'appello, sia ancora (terzo motivo) come violazione del termine in sé, dal momento che in nessun modo l'agenzia delle entrate aveva fornito la prova, mediante risultanza postale e non interna al proprio ufficio, della consegna in tempo utile dell'atto di appello. § 2.2 Con il quarto motivo di ricorso, Fait deduce – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli articoli 10, 19 e 21 d.lgs. 546/92, in relazione agli articoli 81 e 100 cod.proc.civ.. Per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo perché proposto sostanzialmente contro un avviso di liquidazione non tempestivamente impugnato, senza con ciò considerare che: - l'avviso di liquidazione in oggetto era stato notificato esclusivamente al notaio rogante, con la conseguenza che essa società contribuente non era stata posta in grado di impugnarlo, né ne avrebbe avuto la giuridica legittimazione;
- tale avviso era stato direttamente pagato dal notaio rogante (come da ricevuta in atti) tramite addebito sul conto corrente allo stesso notaio intestato;
- successivamente al pagamento il notaio aveva esercitato la rivalsa nei confronti di Fait;
- quest'ultima, diversamente da quanto affermato dalla sentenza impugnata, non aveva affatto inteso impugnare l'avviso di liquidazione, 4 di 9 ma proprio il diniego dell’istanza di rimborso, da essa presentata come unica forma di tutela avverso una pretesa impositiva ritenuta illegittima. § 2.3 Con ordinanza interlocutoria 15 giugno 2022 questa Corte disponeva, su conforme istanza del Procuratore Generale e della società ricorrente, l'assegnazione del ricorso alla pubblica udienza, <<con particolare riguardo alla questione oggetto del quarto motivo di ricorso, relativa all'impugnazione dell'avviso liquidazione anche in capo alle parti dell'atto che non ne furono destinatarie>>. Ragioni della decisione. § 3. I primi tre motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria per la stretta connessione delle censure sollevate, sono destituiti di fondamento. E’ in atti la prova – direttamente attingibile da questa Corte in quanto giudice del fatto processuale e come tale legittimata al diretto esame degli atti del giudizio di merito - della spedizione dell'appello alla società contribuente l'ultimo giorno utile, 24 febbraio 2014, come da timbro postale su distinta di spedizione raccomandata n. 14172787342-2. A fronte dell’attestazione mediante bollo postale della data di presa in consegna, per l’inoltro, del plico raccomandato, a nulla rileverebbe una eventualmente diversa emergenza tratta, secondo quanto vorrebbe la società, dalla Sezione ‘dove e quando’ all’interno del sito web di Poste Italiane (comunque relativa alla diversa e non rilevante data di effettiva partenza dall’ufficio postale del plico, non già a quella di suo affidamento all’ufficio stesso da parte dell'Agenzia delle Entrate). Ricorre infatti l’indirizzo secondo cui la prova del regolare espletamento delle varie fasi della procedura di notificazione a mezzo del servizio postale e, in particolare, della loro data di esecuzione, deve essere desunta dalle attestazioni su timbro o bollo datario dell’Amministrazione Postale medesima, non già dal riepilogo delle informazioni Web sullo stato della notificazione: <<(…) il deposito del suddetto avviso non può essere surrogato dall'esibizione di copia della stampa degli esiti della notificazione 5 di 9 emergente dal sito Poste Italiane corredata da fotocopia di un avviso di ricevimento (…), poiché solo il timbro postale fa fede ai fini della regolarità della notificazione>> (Cass.n. 25285/14 ed altre). § 4. Escluso quindi che si sia formato il giudicato interno sulla prima decisione, e venendo con ciò al quarto motivo di ricorso, se ne ravvisa l’infondatezza. Per previsione di ordine generale nell’ambito della disciplina dell’imposta di registro, il rimborso dell’imposta, della soprattassa, della pena pecuniaria e degli interessi di mora deve essere richiesto <<dal contribuente o dal soggetto nei cui confronti la sanzione è stata applicata>> (art. 77 d.P.R. 131/86). Si tratta, appunto, di una previsione ampia che muove dalla individuazione nel contribuente del soggetto passivamente legittimato alla prestazione tributaria e, con ciò, nel soggetto titolato a chiedere il rimborso dell’imposta non dovuta e dei relativi accessori, in quanto adempiente all’obbligazione impositiva ed esecutore del pagamento. Il che si colloca armonicamente, a ben vedere, nell’ancor più generale disciplina della ripetizione dell’indebito oggettivo ex art.2033 cod.civ., in ordine alla quale è indirizzo pacifico e consolidato (v.Cass.nn. 7871/11, 13829/04, 13357/04, 2087/78 ed altre) quello per cui: <<la ripetizione d'indebito oggettivo, che rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, è circoscritta tra il ‘solvens’ ed destinatario del pagamento, sia questi lo abbia incassato personalmente l'incasso avvenuto mezzo rappresentante>>. In effetti, in tema di responsabilità solidale del notaio rogante per l’imposta di registro, ex art. 57 d.P.R. 131/86, il soggetto ‘contribuente’ viene individuato nella parte contraente, e non nel notaio;
al quale la legge attribuisce un ruolo di rafforzamento e garanzia impropria nella realizzazione e satisfattività della pretesa impositiva sull’atto, ruolo di per 6 di 9 sé del tutto estraneo alla integrazione sostanziale del presupposto impositivo e dell’indice di capacità contributiva invece insito nell’atto stesso e nei suoi effetti tra le parti contraenti (da ultimo, Cass.n. 9538/22 e n. 227/21). Ed è su questo presupposto che si è negata la legittimazione del notaio a richiedere il rimborso dell’imposta da lui pagata per conto dei contraenti e con provvista fornita da costoro (ovvero su rivalsa nei loro confronti). Ha osservato Cass.n. 12759 del 21/06/2016 – con numerosi richiami – che: <<in tema d'imposta di registro, ipotecaria e catastale, il notaio rogante, operando quale mero responsabile estraneo al rapporto tributario ed obbligato in solido con i contraenti, fideiussore ‘ex lege’, solo fine facilitare l'adempimento virtù una relazione che non è paritetica, ma secondaria dipendente, legittimato alla richiesta rimborso, ove si assuma l'indebito pagamento, quanto contribuenti effettivi sono le parti sostanziali dell'atto>>. Il che non esclude che il notaio sia tuttavia legittimato ‘in proprio’ ad impugnare l’avviso di liquidazione allorquando questo gli sia stato direttamente e personalmente notificato dall’Amministrazione in quanto responsabile solidale per il pagamento dell’imposta principale (Cass.n. 15005/14). Va detto che la problematica della qualificazione giuridica del ruolo del notaio e della sua responsabilità solidale per il pagamento dell’imposta principale di registro - in rapporto alle parti contraenti ed anche nell’ambito della procedura di registrazione ed autoliquidazione telematica ai sensi del d.lgs.n.463/97 – è stata recentemente fatta oggetto di ampia disamina e ricostruzione nell’ordinanza di questa Corte n. 11118/22 (alla quale si rinvia), con cui è stata decisa la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione – poi effettivamente disposta - alle Sezioni Unite;
ciò con riguardo alla peculiare fattispecie – per vero del tutto estranea al presente giudizio - della (eventuale) responsabilità solidale del 7 di 9 notaio-ufficiale rogante anche per l’obbligazione tributaria di registro rinveniente, ex art. 22 d.P.R. 131/86, da atto enunciato in quello da lui rogato. E tuttavia, si ritiene che la soluzione alla questione specificamente posta nel motivo di ricorso qui in esame (relativa alla legittimazione dei contribuenti al rimborso, e non alla responsabilità del notaio) possa e debba essere trovata in una regola di diritto differente, ed anch’essa già più volte vagliata da questa Corte, secondo cui (v. Cass.n. 15005/14 cit., così Cass.n. 4047/07 ed altre): <<in tema d'imposta di registro, ipotecaria e catastale, il notaio rogante, operando quale mero responsabile estraneo al rapporto tributario ed obbligato in solido con i contraenti, fideiussore ‘ex lege’, solo fine facilitare l'adempimento virtù una relazione che non è paritetica, ma secondaria dipendente, legittimato alla richiesta rimborso, ove si assuma l'indebito pagamento, quanto contribuenti effettivi sono le parti sostanziali dell'atto>>. Si tratta di un principio esattamente in termini con l’odierna fattispecie, e la cui applicazione – a sua volta basata su una regola di ordine generale, insita nell’effetto estintivo del rapporto obbligatorio a seguito dell’adempimento di un co-debitore in solido ex art. 1292 cod.civ. - portò ad escludere che i contribuenti fossero legittimati alla richiesta di restituzione delle somme corrisposte per loro conto dal notaio in difetto di impugnazione dell’avviso di liquidazione. 8 di 9 Impugnazione alla quale anche i contribuenti sono ammessi proprio in quanto destinatari sostanziali dell’imposizione: <<in tema d'imposta di registro, ipotecaria e catastale, il notaio rogante, operando quale mero responsabile estraneo al rapporto tributario ed obbligato in solido con i contraenti, fideiussore ‘ex lege’, solo fine facilitare l'adempimento virtù una relazione che non è paritetica, ma secondaria dipendente, legittimato alla richiesta rimborso, ove si assuma l'indebito pagamento, quanto contribuenti effettivi sono le parti sostanziali dell'atto>> (Cass.n. 25119/20). Orbene, nella concretezza del caso, costituiscono elementi fattuali assodati (così come riferiti dalla stessa società ricorrente) che: - si verte di avviso di liquidazione notificato al notaio e non impugnato né da questi, né dalla società contribuente (soggetti, come detto, entrambi legittimati); - ricevuto l’avviso, il notaio ha provveduto a pagare la maggiore imposta richiesta con addebito sul proprio conto corrente;
- vi è stata rivalsa nei confronti di Fait. Sicchè, in applicazione dei su riportati principi, deve condividersi la conclusione alla quale è giunta la Commissione Tributaria Regionale, dal momento che l’istanza di rimborso (il cui silenzio-diniego è stato qui impugnato) proveniva, da un lato, da un soggetto non legittimato perché diverso dal solvens, ed implicava nella sostanza – dall’altro – la contestazione di una pretesa ormai divenuta definitiva ed intangibile, perché non impugnata da alcuno degli obbligati in solido e relativa ad un rapporto ormai definito proprio per effetto del pagamento da parte del notaio (Cass.n. 15005/14 cit.). 9 di 9 § 5. Ne segue il rigetto del ricorso e la condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte - rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00, oltre spese prenotate a debito;
- v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria,
udito il Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatti di causa. § 1. FAIT Formula Ampezzana Iniziative Turistiche srl propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Commissione Tributaria Regionale, in riforma della prima decisione, ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo dalla società proposto avverso il silenzio-diniego formatosi sulla sua istanza di rimborso dell'imposta proporzionale di registro ed ipocatastale;
imposta applicata dall'ufficio su un atto notarile di trasferimento immobiliare, e già corrisposta dal notaio rogante in qualità di coobbligato in solido destinatario del relativo avviso di liquidazione. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - l'appello ‘tempestivamente’ proposto dall'agenzia delle entrate era fondato perché l'avviso di liquidazione non solo era stato adempiuto, ma non era stato opposto nei termini di legge;
- l’inammissibilità del ricorso introduttivo derivava dal fatto che oggetto sostanziale di contestazione nel presente procedimento doveva appunto ritenersi (diversamente da quanto sostenuto da Fait) non già il provvedimento di silenzio-rifiuto contro l'istanza di rimborso, ma proprio l'avviso di liquidazione, ormai definitivo. Resiste con controricorso Agenzia delle Entrate. La società ha depositato memoria. § 2.1 Con il primo, secondo e terzo motivo di ricorso Fait lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.112, 115, 327 cod.proc.civ., 49 d.lgs. 546/92. Per avere la Commissione Tributaria Regionale omesso di rilevare la tardività dell'appello di Agenzia delle Entrate, in quanto spedito il 25 febbraio 2014 (ricevuto il 26 febbraio) avverso una sentenza di primo grado pubblicata il giorno 8 luglio 2013, ed il cui termine ‘lungo’ di 3 di 9 impugnazione andava quindi a scadere il 24 febbraio 2014 (essendo il 23 domenica). Il mancato rilievo della Commissione Tributaria Regionale emergeva sia come omessa pronuncia sulla specifica eccezione in tal senso proposta dal l'appellata Fait (primo motivo), sia come nullità della sentenza per assenza ed apoditticità di motivazione (secondo motivo) essendosi limitato il giudice regionale a definire ‘tempestivamente’ proposto l'appello, sia ancora (terzo motivo) come violazione del termine in sé, dal momento che in nessun modo l'agenzia delle entrate aveva fornito la prova, mediante risultanza postale e non interna al proprio ufficio, della consegna in tempo utile dell'atto di appello. § 2.2 Con il quarto motivo di ricorso, Fait deduce – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli articoli 10, 19 e 21 d.lgs. 546/92, in relazione agli articoli 81 e 100 cod.proc.civ.. Per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo perché proposto sostanzialmente contro un avviso di liquidazione non tempestivamente impugnato, senza con ciò considerare che: - l'avviso di liquidazione in oggetto era stato notificato esclusivamente al notaio rogante, con la conseguenza che essa società contribuente non era stata posta in grado di impugnarlo, né ne avrebbe avuto la giuridica legittimazione;
- tale avviso era stato direttamente pagato dal notaio rogante (come da ricevuta in atti) tramite addebito sul conto corrente allo stesso notaio intestato;
- successivamente al pagamento il notaio aveva esercitato la rivalsa nei confronti di Fait;
- quest'ultima, diversamente da quanto affermato dalla sentenza impugnata, non aveva affatto inteso impugnare l'avviso di liquidazione, 4 di 9 ma proprio il diniego dell’istanza di rimborso, da essa presentata come unica forma di tutela avverso una pretesa impositiva ritenuta illegittima. § 2.3 Con ordinanza interlocutoria 15 giugno 2022 questa Corte disponeva, su conforme istanza del Procuratore Generale e della società ricorrente, l'assegnazione del ricorso alla pubblica udienza, <<con particolare riguardo alla questione oggetto del quarto motivo di ricorso, relativa all'impugnazione dell'avviso liquidazione anche in capo alle parti dell'atto che non ne furono destinatarie>>. Ragioni della decisione. § 3. I primi tre motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria per la stretta connessione delle censure sollevate, sono destituiti di fondamento. E’ in atti la prova – direttamente attingibile da questa Corte in quanto giudice del fatto processuale e come tale legittimata al diretto esame degli atti del giudizio di merito - della spedizione dell'appello alla società contribuente l'ultimo giorno utile, 24 febbraio 2014, come da timbro postale su distinta di spedizione raccomandata n. 14172787342-2. A fronte dell’attestazione mediante bollo postale della data di presa in consegna, per l’inoltro, del plico raccomandato, a nulla rileverebbe una eventualmente diversa emergenza tratta, secondo quanto vorrebbe la società, dalla Sezione ‘dove e quando’ all’interno del sito web di Poste Italiane (comunque relativa alla diversa e non rilevante data di effettiva partenza dall’ufficio postale del plico, non già a quella di suo affidamento all’ufficio stesso da parte dell'Agenzia delle Entrate). Ricorre infatti l’indirizzo secondo cui la prova del regolare espletamento delle varie fasi della procedura di notificazione a mezzo del servizio postale e, in particolare, della loro data di esecuzione, deve essere desunta dalle attestazioni su timbro o bollo datario dell’Amministrazione Postale medesima, non già dal riepilogo delle informazioni Web sullo stato della notificazione: <<(…) il deposito del suddetto avviso non può essere surrogato dall'esibizione di copia della stampa degli esiti della notificazione 5 di 9 emergente dal sito Poste Italiane corredata da fotocopia di un avviso di ricevimento (…), poiché solo il timbro postale fa fede ai fini della regolarità della notificazione>> (Cass.n. 25285/14 ed altre). § 4. Escluso quindi che si sia formato il giudicato interno sulla prima decisione, e venendo con ciò al quarto motivo di ricorso, se ne ravvisa l’infondatezza. Per previsione di ordine generale nell’ambito della disciplina dell’imposta di registro, il rimborso dell’imposta, della soprattassa, della pena pecuniaria e degli interessi di mora deve essere richiesto <<dal contribuente o dal soggetto nei cui confronti la sanzione è stata applicata>> (art. 77 d.P.R. 131/86). Si tratta, appunto, di una previsione ampia che muove dalla individuazione nel contribuente del soggetto passivamente legittimato alla prestazione tributaria e, con ciò, nel soggetto titolato a chiedere il rimborso dell’imposta non dovuta e dei relativi accessori, in quanto adempiente all’obbligazione impositiva ed esecutore del pagamento. Il che si colloca armonicamente, a ben vedere, nell’ancor più generale disciplina della ripetizione dell’indebito oggettivo ex art.2033 cod.civ., in ordine alla quale è indirizzo pacifico e consolidato (v.Cass.nn. 7871/11, 13829/04, 13357/04, 2087/78 ed altre) quello per cui: <<la ripetizione d'indebito oggettivo, che rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, è circoscritta tra il ‘solvens’ ed destinatario del pagamento, sia questi lo abbia incassato personalmente l'incasso avvenuto mezzo rappresentante>>. In effetti, in tema di responsabilità solidale del notaio rogante per l’imposta di registro, ex art. 57 d.P.R. 131/86, il soggetto ‘contribuente’ viene individuato nella parte contraente, e non nel notaio;
al quale la legge attribuisce un ruolo di rafforzamento e garanzia impropria nella realizzazione e satisfattività della pretesa impositiva sull’atto, ruolo di per 6 di 9 sé del tutto estraneo alla integrazione sostanziale del presupposto impositivo e dell’indice di capacità contributiva invece insito nell’atto stesso e nei suoi effetti tra le parti contraenti (da ultimo, Cass.n. 9538/22 e n. 227/21). Ed è su questo presupposto che si è negata la legittimazione del notaio a richiedere il rimborso dell’imposta da lui pagata per conto dei contraenti e con provvista fornita da costoro (ovvero su rivalsa nei loro confronti). Ha osservato Cass.n. 12759 del 21/06/2016 – con numerosi richiami – che: <<in tema d'imposta di registro, ipotecaria e catastale, il notaio rogante, operando quale mero responsabile estraneo al rapporto tributario ed obbligato in solido con i contraenti, fideiussore ‘ex lege’, solo fine facilitare l'adempimento virtù una relazione che non è paritetica, ma secondaria dipendente, legittimato alla richiesta rimborso, ove si assuma l'indebito pagamento, quanto contribuenti effettivi sono le parti sostanziali dell'atto>>. Il che non esclude che il notaio sia tuttavia legittimato ‘in proprio’ ad impugnare l’avviso di liquidazione allorquando questo gli sia stato direttamente e personalmente notificato dall’Amministrazione in quanto responsabile solidale per il pagamento dell’imposta principale (Cass.n. 15005/14). Va detto che la problematica della qualificazione giuridica del ruolo del notaio e della sua responsabilità solidale per il pagamento dell’imposta principale di registro - in rapporto alle parti contraenti ed anche nell’ambito della procedura di registrazione ed autoliquidazione telematica ai sensi del d.lgs.n.463/97 – è stata recentemente fatta oggetto di ampia disamina e ricostruzione nell’ordinanza di questa Corte n. 11118/22 (alla quale si rinvia), con cui è stata decisa la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione – poi effettivamente disposta - alle Sezioni Unite;
ciò con riguardo alla peculiare fattispecie – per vero del tutto estranea al presente giudizio - della (eventuale) responsabilità solidale del 7 di 9 notaio-ufficiale rogante anche per l’obbligazione tributaria di registro rinveniente, ex art. 22 d.P.R. 131/86, da atto enunciato in quello da lui rogato. E tuttavia, si ritiene che la soluzione alla questione specificamente posta nel motivo di ricorso qui in esame (relativa alla legittimazione dei contribuenti al rimborso, e non alla responsabilità del notaio) possa e debba essere trovata in una regola di diritto differente, ed anch’essa già più volte vagliata da questa Corte, secondo cui (v. Cass.n. 15005/14 cit., così Cass.n. 4047/07 ed altre): <<in tema d'imposta di registro, ipotecaria e catastale, il notaio rogante, operando quale mero responsabile estraneo al rapporto tributario ed obbligato in solido con i contraenti, fideiussore ‘ex lege’, solo fine facilitare l'adempimento virtù una relazione che non è paritetica, ma secondaria dipendente, legittimato alla richiesta rimborso, ove si assuma l'indebito pagamento, quanto contribuenti effettivi sono le parti sostanziali dell'atto>>. Si tratta di un principio esattamente in termini con l’odierna fattispecie, e la cui applicazione – a sua volta basata su una regola di ordine generale, insita nell’effetto estintivo del rapporto obbligatorio a seguito dell’adempimento di un co-debitore in solido ex art. 1292 cod.civ. - portò ad escludere che i contribuenti fossero legittimati alla richiesta di restituzione delle somme corrisposte per loro conto dal notaio in difetto di impugnazione dell’avviso di liquidazione. 8 di 9 Impugnazione alla quale anche i contribuenti sono ammessi proprio in quanto destinatari sostanziali dell’imposizione: <<in tema d'imposta di registro, ipotecaria e catastale, il notaio rogante, operando quale mero responsabile estraneo al rapporto tributario ed obbligato in solido con i contraenti, fideiussore ‘ex lege’, solo fine facilitare l'adempimento virtù una relazione che non è paritetica, ma secondaria dipendente, legittimato alla richiesta rimborso, ove si assuma l'indebito pagamento, quanto contribuenti effettivi sono le parti sostanziali dell'atto>> (Cass.n. 25119/20). Orbene, nella concretezza del caso, costituiscono elementi fattuali assodati (così come riferiti dalla stessa società ricorrente) che: - si verte di avviso di liquidazione notificato al notaio e non impugnato né da questi, né dalla società contribuente (soggetti, come detto, entrambi legittimati); - ricevuto l’avviso, il notaio ha provveduto a pagare la maggiore imposta richiesta con addebito sul proprio conto corrente;
- vi è stata rivalsa nei confronti di Fait. Sicchè, in applicazione dei su riportati principi, deve condividersi la conclusione alla quale è giunta la Commissione Tributaria Regionale, dal momento che l’istanza di rimborso (il cui silenzio-diniego è stato qui impugnato) proveniva, da un lato, da un soggetto non legittimato perché diverso dal solvens, ed implicava nella sostanza – dall’altro – la contestazione di una pretesa ormai divenuta definitiva ed intangibile, perché non impugnata da alcuno degli obbligati in solido e relativa ad un rapporto ormai definito proprio per effetto del pagamento da parte del notaio (Cass.n. 15005/14 cit.). 9 di 9 § 5. Ne segue il rigetto del ricorso e la condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte - rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00, oltre spese prenotate a debito;
- v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria,