Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 01/05/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
N. 6102 /2024 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli giudice dott.ssa Simona Iavazzo giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6102 / 2024 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 23 aprile 2025
TRA cf: , , elett.te dom.to alla Parte_1 C.F._1
VIA RAFFAELLO 13 71045 ORTA NOVA presso lo studio dell'Avv. DE
SANCTIS FRANCESCO PAOLO , c.f.: , dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso
- RICORRENTE
E
, c.f.: , CP_1 C.F._3
- RESISTENTE CONTUMACE
E
Co
IN SEDE
-INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Divorzio contenzioso.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/12/2024 la ricorrente in premessa indicato chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
Il resistente ritualmente citato è rimasto contumace.
La declaratoria di contumacia va confermata stante la regolarità delle notifiche.
Nel merito, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Foggia, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale.
E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 1 della legge n. 55/2015 applicabile anche ai giudizi pendenti all'entrata in vigore della medesima (art 3 legge n. 55 cit.), e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Devono, quindi, essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Le spese di lite, alla luce della mancata opposizione alla sola richiesta pronuncia sullo status da parte del resistente non costituitosi, restano a carico di parte ricorrente non sussistendo i requisiti della soccombenza in considerazione della necessarietà della pronuncia sullo status.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
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1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Orta Nova in data 29/02/2012 tra , nato a [...] Parte_1
(FG) in data 30/06/1991, e , nato a [...], CP_1
MAROCCO in data 14/11/1980 , (atto n. 4 p. I);
2. ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto
Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Foggia il 28 aprile 2025 in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Iavazzo Dott. Antonio Buccaro
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