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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2025, n. 2103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2103 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
n. 4945/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
18/04/2025 da:
(C.F. ), nato il [...] in [...], Parte_1 C.F._1 assistito e difeso dall'avv. CIOTOLI FEDERICA, presso il cui studio sito in VIALE OMBRONE 44,
GROSSETO è elettivamente domiciliato;
e
(C.F. ), nata il [...] in [...] Parte_2 C.F._2
(MI), assistita e difesa dell'avv. CIOTOLI FEDERICA, presso il cui studio sito in VIALE
OMBRONE 44, GROSSETO è elettivamente domiciliata;
con i seguenti figli: nato a [...] il [...] e di , nato a CP_1 Persona_1
AG (MI) il 20.01.2001
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 18/04/2025
FATTO
Pagina 1 Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 17/04/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 10372/2017 del 20.09.2017 del Tribunale di Milano;
in particolare, dando atto che figlio era divenuto maggiorenne ed aveva raggiunto la piena indipendenza economica, chiedevano Per_1 di accogliere le condizioni congiunte di seguito riportate:
“che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia modificare le condizioni inerenti la prole disponendo la revoca dell'assegno di mantenimento previsto dalla Sentenza n. 10372/2017 del 20.09.2017 del Tribunale di
Milano, Sez. IX civile, a seguito della variazione dei presupposti stabiliti in sede di divorzio, con effetto a partire dalla data della presente domanda.”
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti.
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale Parte_1 Parte_2 modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 10372/2017 del 20.09.2017 del Tribunale di Milano:
1) provvede in conformità all'accordo come riportato nel ricorso congiunto proposto, da
intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 21/05/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari dott.ssa Maria Laura Amato
Pagina 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
18/04/2025 da:
(C.F. ), nato il [...] in [...], Parte_1 C.F._1 assistito e difeso dall'avv. CIOTOLI FEDERICA, presso il cui studio sito in VIALE OMBRONE 44,
GROSSETO è elettivamente domiciliato;
e
(C.F. ), nata il [...] in [...] Parte_2 C.F._2
(MI), assistita e difesa dell'avv. CIOTOLI FEDERICA, presso il cui studio sito in VIALE
OMBRONE 44, GROSSETO è elettivamente domiciliata;
con i seguenti figli: nato a [...] il [...] e di , nato a CP_1 Persona_1
AG (MI) il 20.01.2001
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 18/04/2025
FATTO
Pagina 1 Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 17/04/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 10372/2017 del 20.09.2017 del Tribunale di Milano;
in particolare, dando atto che figlio era divenuto maggiorenne ed aveva raggiunto la piena indipendenza economica, chiedevano Per_1 di accogliere le condizioni congiunte di seguito riportate:
“che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia modificare le condizioni inerenti la prole disponendo la revoca dell'assegno di mantenimento previsto dalla Sentenza n. 10372/2017 del 20.09.2017 del Tribunale di
Milano, Sez. IX civile, a seguito della variazione dei presupposti stabiliti in sede di divorzio, con effetto a partire dalla data della presente domanda.”
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti.
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale Parte_1 Parte_2 modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 10372/2017 del 20.09.2017 del Tribunale di Milano:
1) provvede in conformità all'accordo come riportato nel ricorso congiunto proposto, da
intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 21/05/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari dott.ssa Maria Laura Amato
Pagina 2