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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 14/08/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale CC N. 3127 del 09.11.2022 Oggetto: ricalcolo pensione mediante computo emolumenti extramensili
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di CC
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza sociale, in grado d'appello, iscritta al n. 291/2023 del
Ruolo Generale Sez. Lav. Appelli, promossa da rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'avv. Antonio Parte_1
Cannoletta,
APPELLANTE contro con sede in Roma, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 domiciliato in CC presso l'Avvocatura dello stesso , rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
Salvatore Graziuso,
APPELLATO
All'udienza de 04/07/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale Lavoro di CC , titolare di pensione Parte_1 cat. VO 10062478 percepita da ottobre 2013, chiedeva dichiararsi il proprio diritto alla rideterminazione della stessa, ponendo a base di calcolo della retribuzione pensionabile, per i periodi figurativi di disoccupazione e/o trattamento speciale edile presenti negli anni 1997, 2003, 2004, 2006,
2008, 2009 e 2010, la stessa retribuzione globale percepita nell'anno di riferimento di lavoro effettivo prestato, correttamente parametrata e rivalutata. Chiedeva, per conseguenza, la condanna dell' CP_1 alla riliquidazione della pensione, quantificata in € 970,98 mensili alla decorrenza, al pagamento delle differenzie maturate pari, al momento del deposito del ricorso, ad € 1.803,95, nonché a quello dei ratei futuri, computati dalla originaria decorrenza della pensione o da quella diversa individuata in corso di causa, oltre accessori ed oltre spese di lite.
L' non si costituiva nel giudizio di I grado. CP_1
Il Giudice adito, dichiarata la inammissibilità della domanda per i ratei di pensione anteriori ai tre anni dalla data di deposito del ricorso e, dunque, da epoca precedente il 6.5.2016, nel merito rigettava il ricorso. Evidenziava che, per i periodi di contribuzione figurativa che ricadono negli anni compresi dal 2006 al 2010, si applica la disciplina di cui all'art. 40, L. 183/2010 e non l'art. 8, L. 155/81, come ribadito dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 33202/2021, per cui non si tiene conto della retribuzione effettivamente percepita ma della normale retribuzione (sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi) che sarebbe spettata al lavoratore in caso di prestazione lavorativa nel mese in cui si colloca l'evento. Quanto alla contribuzione relativa agli anni 1997, 2003 e 2004, riteneva ugualmente la domanda infondata avendo il ricorrente incentrato le proprie doglianze sui dati riportati nell'estratto contributivo, mentre, per verificare la retribuzione pensionabile effettivamente utilizzata dall' a fini pensionistici, deve essere preso in considerazione il CP_1 provvedimento di liquidazione che cristallizza esclusivamente i periodi di lavoro e le retribuzioni complessive comunicate dal datore di lavoro agli uffici preposti. Le spese di lite venivano compensate per la novità dell'arresto giurisprudenziale richiamato.
Con ricorso depositato il 9.5.2023 ha proposto appello rinunciando preliminarmente al Parte_1 ricalcolo per i periodi di disoccupazione e trattamento speciale edili successivi all'1.1.2005 e limitando la domanda al ricalcolo di quelli ricadenti nella disciplina dell'art. 8, L.155/81, antecedenti al 31.12.2004, ovvero agli anni 1997, 2003 e 2004. Con riferimento a questi ultimi ha lamentato la erroneità della sentenza impugnata evidenziando che i documenti prodotti, ovvero il prospetto di pensione, l'estratto contributivo Unex e l'estratto contributivo in modalità Ca.r.pe, provenienti dall' , e ad uso degli enti di patronato, contengono tutte le informazioni che, invece, il G.U. di I CP_1 grado aveva ritenuto mancanti. Ha ribadito che la retribuzione pensionabile da considerarsi per i periodi di disoccupazione e trattamento speciale edile è identica a quella computata per i periodi di lavoro prestato coperti da contribuzione effettiva e che, per il loro calcolo, è sufficiente dividere la retribuzione pensionabile annua da lavoro effettivo per le settiamne lavorate e poi moltiplicare il risultato per quelle figurative. Allegati i conteggi relativi alle differenze pensionistiche, con esclusivo riferimento agli anni 1997, 2003 e 2004, ha concluso limitando la domanda unicamente al ricalcolo dei periodi figurativi di disoccupazione e trattamento speciale edile antecedenti al 31.12.2004, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Costituitosi nel presente giudizio, l' ha eccepito l'intervenuta decadenza e, nel merito, CP_1
l'infondatezza del ricorso. Ha evidenziato che l'estratto Unex non ha valore certificativo e che il modello Ca.r.pe, in uso agli utenti esterni, non consente in alcun modo di esprimere un giudizio sulla correttezza delle operazioni effettuate dall' in quanto elabora le denunce datoriali. Ha dedotto, CP_1 inoltre, che l'anno 1997 non rientra nel calcolo della pensione e che l'anno 2003 risulta irrilevante per l'entità della stessa, avendo il ricorrente un numero irrisorio di contributi (76) per cui il diverso calcolo degli extramensili non potrebbe condurre a una variazione della pensione. Ha concluso chiedendo l'inammissibilità dell'appello per intervenuta decadenza e il rigetto nel merito per infondatezza.
Disposta C.T.U. al fine di verificare l'effettiva inclusione degli elementi rivendicati ed acquisito l'elaborato, all'udienza del 04/07/2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo depositato in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, va accolto per quanto di ragione, come di seguito specificato.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione formulata dall' di inammissibilità dell'appello per CP_1 intervenuta decadenza, avendo il Giudice di I grado in via preliminare dichiarato la parziale decadenza dall'azione giudiziale ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 639/70.
Nel merito, si osserva in linea generale, con riferimento ai periodi di contribuzione figurativa (per
CIG, mobilità, disoccupazione involontaria, malattia), che nella retribuzione pensionabile devono essere inclusi gli emolumenti extramensili, quali i ratei di mensilità aggiuntive e di indennità sostitutiva di ferie non godute, poiché rientrano nell'ampia nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi prevista dall'art. 12 della L. n. 153/1969, poi modificata dal D. Lgs. n. 314/1997, e come tali concorrono ad integrare la base di calcolo del valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente, cui fa riferimento l'art. 8 della L. n. 155/1981 ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile (Cass., n. 19234/2007).
Sul punto è intervenuta la sentenza della Suprema Corte n. 16313/2004, secondo la quale: “il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente” deve essere determinato “sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro” nello stesso anno solare oppure in quello immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro, “ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile”.
Tale principio è stato ribadito da Cass. n. 157/2007.
Quanto alla ritenuta inidoneità dei documenti prodotti dal ricorrente, odierno appellante, al fine di provare i fatti costitutivi del diritto, va evidenziato, in linea con quanto affermato dalla Suprema
Corte, che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” ed “anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione” (Cass. n. 826 del 20 gennaio 2015; in tema di extramensili, ord. n. 3209/2019).
Per quanto detto, al fine di accertare la corretta determinazione del rateo pensionistico con inclusione dei pretesi emolumenti per i periodi di fruizione del trattamento di disoccupazione involontaria e di trattamento speciale edile risultanti nel decennio anteriore all'ultimo accredito contributivo e che si collocano negli anni 1997, 2003 e 2004, questa Corte ha disposto C.T.U. al fine di verificare i conteggi di parte, contestati dall' . Controparte_3
L'Ausiliare ha risposto al quesito, formulato con ordinanza del 07.02.2025, con relazione depositata il 20.06.2025.
Il CTU ha premesso di avere utilizzato dati desunti dall'estratto conto assicurativo e dall'estratto conto previdenziale e di averli confrontati con quelli contenuti nel modello Unicarpe depositato dall' . CP_1
Ha esposto che: la quota pensionistica A) è stata calcolata sulla base della anzianità contributiva fino al 31 dicembre 1992 utilizzando la retribuzione pensionabile relativa alle ultime 260 settimane (5 anni), la quota B) sulla base della anzianità contributiva a partire dal 1° gennaio 1993 utilizzando le retribuzioni pensionabili relative alle ultime 520 settimane (10 anni), la quota C) è stata calcolata facendo riferimento alla contribuzione versata dal 1° gennaio 1996.
Effettuato il relativo conteggio, il CTU ha provveduto al ricalcolo delle retribuzioni relative ai periodi di disoccupazione involontaria applicando le retribuzioni medie settimanali percepite in vigenza di rapporto di lavoro. Da tale operazione è emerso che la retribuzione utilizzata per gli anni 1997, 2003
e 2004 per i periodi di disoccupazione involontaria non è in linea con le retribuzioni del periodo di lavoro.
Ricalcolata la pensione e confrontato l'importo ottenuto con quello del rateo in pagamento attualmente, ha evidenziato che la differenza mensile è di € 4,11. Pertanto, le differenze spettanti dal maggio 2016 a maggio 2025 ammontano a complessivi € 519,08.
A seguito delle osservazioni formulate dall'appellante il CTU ha aggiornato i coefficienti di perequazione per gli anni 2024-2025 stabilendo che sussistono differenze pensionistiche mensili pari ad € 523,89 e non ad € 519,08, come era stato affermato nella bozza peritale, con una differenza di €
4,81. Non vi sono ragioni per discostarsi dai risultati dell'indagine, eseguita secondo corretta metodologia ed immune da errori di computo.
L'appello, pertanto, è accolto per quanto di ragione e le spese del doppio grado, liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia, sono distratte per l'anticipatario ex art. 93
c.p.c.
Le spese di ctu, liquidate in separato decreto, restano a carico dell' . CP_2
Per un mero refuso nel dispositivo sono stati riportati gli importi indicati dal Consulente anteriormente al recepimento delle osservazioni di parte appellante. Pertanto, il dispositivo è da leggersi come segue rispetto alla statuizione sub b): “b) in conseguenza della statuizione sub a) condanna l' al pagamento delle CP_1 relative differenze pensionistiche, quantificate in € 523,89 per il periodo dal 6 maggio 2016 al 6 maggio
2025, oltre accessori di legge, nonché di quelle relative al periodo successivo;
”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di CC, Sezione Lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c. definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 09/05/2023 da Parte_1 nei confronti dell' avverso la sentenza n. 3127 del 09/11/2022 del Tribunale di CC così
[...] CP_1 provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto dell'appellante alla riliquidazione della pensione in godimento per effetto della inclusione, nella base di calcolo della retribuzione annua pensionabile, del valore retributivo della contribuzione figurativa per emolumenti extramensili relativi a periodi di disoccupazione e trattamento speciale edili;
b) in conseguenza della statuizione sub a) condanna l' al pagamento delle relative differenze CP_1 pensionistiche, quantificate in € 519,08 per il periodo dal 6 maggio 2016 al 6 maggio 2025, oltre accessori di legge, nonché di quelle relative al periodo successivo;
c) condanna l' al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate ex D.M. n. 55/2014, in euro CP_1
249,50 per il primo grado ed in euro 336,50 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Cannoletta.
Spese di CTU a carico dell' CP_1
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in CC il 04/07/2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott.ssa Caterina Mainolfi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di CC
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza sociale, in grado d'appello, iscritta al n. 291/2023 del
Ruolo Generale Sez. Lav. Appelli, promossa da rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'avv. Antonio Parte_1
Cannoletta,
APPELLANTE contro con sede in Roma, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 domiciliato in CC presso l'Avvocatura dello stesso , rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
Salvatore Graziuso,
APPELLATO
All'udienza de 04/07/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale Lavoro di CC , titolare di pensione Parte_1 cat. VO 10062478 percepita da ottobre 2013, chiedeva dichiararsi il proprio diritto alla rideterminazione della stessa, ponendo a base di calcolo della retribuzione pensionabile, per i periodi figurativi di disoccupazione e/o trattamento speciale edile presenti negli anni 1997, 2003, 2004, 2006,
2008, 2009 e 2010, la stessa retribuzione globale percepita nell'anno di riferimento di lavoro effettivo prestato, correttamente parametrata e rivalutata. Chiedeva, per conseguenza, la condanna dell' CP_1 alla riliquidazione della pensione, quantificata in € 970,98 mensili alla decorrenza, al pagamento delle differenzie maturate pari, al momento del deposito del ricorso, ad € 1.803,95, nonché a quello dei ratei futuri, computati dalla originaria decorrenza della pensione o da quella diversa individuata in corso di causa, oltre accessori ed oltre spese di lite.
L' non si costituiva nel giudizio di I grado. CP_1
Il Giudice adito, dichiarata la inammissibilità della domanda per i ratei di pensione anteriori ai tre anni dalla data di deposito del ricorso e, dunque, da epoca precedente il 6.5.2016, nel merito rigettava il ricorso. Evidenziava che, per i periodi di contribuzione figurativa che ricadono negli anni compresi dal 2006 al 2010, si applica la disciplina di cui all'art. 40, L. 183/2010 e non l'art. 8, L. 155/81, come ribadito dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 33202/2021, per cui non si tiene conto della retribuzione effettivamente percepita ma della normale retribuzione (sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi) che sarebbe spettata al lavoratore in caso di prestazione lavorativa nel mese in cui si colloca l'evento. Quanto alla contribuzione relativa agli anni 1997, 2003 e 2004, riteneva ugualmente la domanda infondata avendo il ricorrente incentrato le proprie doglianze sui dati riportati nell'estratto contributivo, mentre, per verificare la retribuzione pensionabile effettivamente utilizzata dall' a fini pensionistici, deve essere preso in considerazione il CP_1 provvedimento di liquidazione che cristallizza esclusivamente i periodi di lavoro e le retribuzioni complessive comunicate dal datore di lavoro agli uffici preposti. Le spese di lite venivano compensate per la novità dell'arresto giurisprudenziale richiamato.
Con ricorso depositato il 9.5.2023 ha proposto appello rinunciando preliminarmente al Parte_1 ricalcolo per i periodi di disoccupazione e trattamento speciale edili successivi all'1.1.2005 e limitando la domanda al ricalcolo di quelli ricadenti nella disciplina dell'art. 8, L.155/81, antecedenti al 31.12.2004, ovvero agli anni 1997, 2003 e 2004. Con riferimento a questi ultimi ha lamentato la erroneità della sentenza impugnata evidenziando che i documenti prodotti, ovvero il prospetto di pensione, l'estratto contributivo Unex e l'estratto contributivo in modalità Ca.r.pe, provenienti dall' , e ad uso degli enti di patronato, contengono tutte le informazioni che, invece, il G.U. di I CP_1 grado aveva ritenuto mancanti. Ha ribadito che la retribuzione pensionabile da considerarsi per i periodi di disoccupazione e trattamento speciale edile è identica a quella computata per i periodi di lavoro prestato coperti da contribuzione effettiva e che, per il loro calcolo, è sufficiente dividere la retribuzione pensionabile annua da lavoro effettivo per le settiamne lavorate e poi moltiplicare il risultato per quelle figurative. Allegati i conteggi relativi alle differenze pensionistiche, con esclusivo riferimento agli anni 1997, 2003 e 2004, ha concluso limitando la domanda unicamente al ricalcolo dei periodi figurativi di disoccupazione e trattamento speciale edile antecedenti al 31.12.2004, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Costituitosi nel presente giudizio, l' ha eccepito l'intervenuta decadenza e, nel merito, CP_1
l'infondatezza del ricorso. Ha evidenziato che l'estratto Unex non ha valore certificativo e che il modello Ca.r.pe, in uso agli utenti esterni, non consente in alcun modo di esprimere un giudizio sulla correttezza delle operazioni effettuate dall' in quanto elabora le denunce datoriali. Ha dedotto, CP_1 inoltre, che l'anno 1997 non rientra nel calcolo della pensione e che l'anno 2003 risulta irrilevante per l'entità della stessa, avendo il ricorrente un numero irrisorio di contributi (76) per cui il diverso calcolo degli extramensili non potrebbe condurre a una variazione della pensione. Ha concluso chiedendo l'inammissibilità dell'appello per intervenuta decadenza e il rigetto nel merito per infondatezza.
Disposta C.T.U. al fine di verificare l'effettiva inclusione degli elementi rivendicati ed acquisito l'elaborato, all'udienza del 04/07/2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo depositato in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, va accolto per quanto di ragione, come di seguito specificato.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione formulata dall' di inammissibilità dell'appello per CP_1 intervenuta decadenza, avendo il Giudice di I grado in via preliminare dichiarato la parziale decadenza dall'azione giudiziale ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 639/70.
Nel merito, si osserva in linea generale, con riferimento ai periodi di contribuzione figurativa (per
CIG, mobilità, disoccupazione involontaria, malattia), che nella retribuzione pensionabile devono essere inclusi gli emolumenti extramensili, quali i ratei di mensilità aggiuntive e di indennità sostitutiva di ferie non godute, poiché rientrano nell'ampia nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi prevista dall'art. 12 della L. n. 153/1969, poi modificata dal D. Lgs. n. 314/1997, e come tali concorrono ad integrare la base di calcolo del valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente, cui fa riferimento l'art. 8 della L. n. 155/1981 ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile (Cass., n. 19234/2007).
Sul punto è intervenuta la sentenza della Suprema Corte n. 16313/2004, secondo la quale: “il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente” deve essere determinato “sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro” nello stesso anno solare oppure in quello immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro, “ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile”.
Tale principio è stato ribadito da Cass. n. 157/2007.
Quanto alla ritenuta inidoneità dei documenti prodotti dal ricorrente, odierno appellante, al fine di provare i fatti costitutivi del diritto, va evidenziato, in linea con quanto affermato dalla Suprema
Corte, che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” ed “anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione” (Cass. n. 826 del 20 gennaio 2015; in tema di extramensili, ord. n. 3209/2019).
Per quanto detto, al fine di accertare la corretta determinazione del rateo pensionistico con inclusione dei pretesi emolumenti per i periodi di fruizione del trattamento di disoccupazione involontaria e di trattamento speciale edile risultanti nel decennio anteriore all'ultimo accredito contributivo e che si collocano negli anni 1997, 2003 e 2004, questa Corte ha disposto C.T.U. al fine di verificare i conteggi di parte, contestati dall' . Controparte_3
L'Ausiliare ha risposto al quesito, formulato con ordinanza del 07.02.2025, con relazione depositata il 20.06.2025.
Il CTU ha premesso di avere utilizzato dati desunti dall'estratto conto assicurativo e dall'estratto conto previdenziale e di averli confrontati con quelli contenuti nel modello Unicarpe depositato dall' . CP_1
Ha esposto che: la quota pensionistica A) è stata calcolata sulla base della anzianità contributiva fino al 31 dicembre 1992 utilizzando la retribuzione pensionabile relativa alle ultime 260 settimane (5 anni), la quota B) sulla base della anzianità contributiva a partire dal 1° gennaio 1993 utilizzando le retribuzioni pensionabili relative alle ultime 520 settimane (10 anni), la quota C) è stata calcolata facendo riferimento alla contribuzione versata dal 1° gennaio 1996.
Effettuato il relativo conteggio, il CTU ha provveduto al ricalcolo delle retribuzioni relative ai periodi di disoccupazione involontaria applicando le retribuzioni medie settimanali percepite in vigenza di rapporto di lavoro. Da tale operazione è emerso che la retribuzione utilizzata per gli anni 1997, 2003
e 2004 per i periodi di disoccupazione involontaria non è in linea con le retribuzioni del periodo di lavoro.
Ricalcolata la pensione e confrontato l'importo ottenuto con quello del rateo in pagamento attualmente, ha evidenziato che la differenza mensile è di € 4,11. Pertanto, le differenze spettanti dal maggio 2016 a maggio 2025 ammontano a complessivi € 519,08.
A seguito delle osservazioni formulate dall'appellante il CTU ha aggiornato i coefficienti di perequazione per gli anni 2024-2025 stabilendo che sussistono differenze pensionistiche mensili pari ad € 523,89 e non ad € 519,08, come era stato affermato nella bozza peritale, con una differenza di €
4,81. Non vi sono ragioni per discostarsi dai risultati dell'indagine, eseguita secondo corretta metodologia ed immune da errori di computo.
L'appello, pertanto, è accolto per quanto di ragione e le spese del doppio grado, liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia, sono distratte per l'anticipatario ex art. 93
c.p.c.
Le spese di ctu, liquidate in separato decreto, restano a carico dell' . CP_2
Per un mero refuso nel dispositivo sono stati riportati gli importi indicati dal Consulente anteriormente al recepimento delle osservazioni di parte appellante. Pertanto, il dispositivo è da leggersi come segue rispetto alla statuizione sub b): “b) in conseguenza della statuizione sub a) condanna l' al pagamento delle CP_1 relative differenze pensionistiche, quantificate in € 523,89 per il periodo dal 6 maggio 2016 al 6 maggio
2025, oltre accessori di legge, nonché di quelle relative al periodo successivo;
”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di CC, Sezione Lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c. definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 09/05/2023 da Parte_1 nei confronti dell' avverso la sentenza n. 3127 del 09/11/2022 del Tribunale di CC così
[...] CP_1 provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto dell'appellante alla riliquidazione della pensione in godimento per effetto della inclusione, nella base di calcolo della retribuzione annua pensionabile, del valore retributivo della contribuzione figurativa per emolumenti extramensili relativi a periodi di disoccupazione e trattamento speciale edili;
b) in conseguenza della statuizione sub a) condanna l' al pagamento delle relative differenze CP_1 pensionistiche, quantificate in € 519,08 per il periodo dal 6 maggio 2016 al 6 maggio 2025, oltre accessori di legge, nonché di quelle relative al periodo successivo;
c) condanna l' al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate ex D.M. n. 55/2014, in euro CP_1
249,50 per il primo grado ed in euro 336,50 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Cannoletta.
Spese di CTU a carico dell' CP_1
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in CC il 04/07/2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott.ssa Caterina Mainolfi