CA
Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/07/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 550/2024 CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA sezione civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai SInori magistrati: Dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente Dott. NATALINO SAPONE ConSIliere Dott.ssa IVANA ACACIA ConSIliera rel. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 550/2024 vertente TRA ( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Raffaele Cananzi ( ) PEC: C.F._2
Email_1
-appellante- E
( , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._3
Luigia Ombretta Florio ( ) PEC: C.F._4
Email_2
-appellata-
OGGETTO: Separazione Giudiziale - appello avverso la Sentenza n. 1126/2024 R.G. del Tribunale di Reggio Calabria, emessa e comunicata in data 25.07.2024 nell'ambito del procedimento recante n. 2137/2020 R.G. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in data 27.07.2020, adiva il Tribunale di Controparte_1
Reggio Calabria chiedendo la pronuncia della separazione personale dal coniuge
, con addebito a carico di quest'ultimo. A fondamento della propria Parte_1 domanda deduceva che il matrimonio, celebrato in data 4.09.2007 in forma concordataria, era ormai irrimediabilmente compromesso a causa di sopravvenute gravi incomprensioni, aggravate da reiterate condotte di infedeltà del coniuge e dall'abbandono dello stesso della casa coniugale, avvenuto nel febbraio 2016. Esponeva che dall'unione erano nate due figlie, (nata il [...]) e Per_1 Per_2
(nata il [...]), ancora minorenni. Formulava, pertanto, domanda di separazione personale dei coniugi, con richiesta di addebito a carico del marito, affidamento condiviso delle due figlie minori con collocamento presso la stessa, assegnazione della casa coniugale e condanna del padre al versamento, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, di un assegno mensile non inferiore a € 1.000,00, oltre al 70% delle spese straordinarie. Con memoria depositata il 15.03.2021, si costituiva in giudizio e Parte_1 contestava integralmente la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente, attribuendo la crisi coniugale a divergenze caratteriali insorte nel tempo e alla condotta della moglie, da lui ritenuta eccessivamente assorbita da interessi personali, in particolare dalla passione per il ballo, a discapito dell'equilibrio familiare. Confermava di essersi allontanato dalla casa coniugale nel 2016 a cagione della sopravvenuta intollerabilità della convivenza, rivendicando un costante impegno nella cura delle figlie e nell'adempimento degli obblighi di mantenimento, pur in un contesto di difficoltà economica aggravato dalla crisi pandemica. Contestava, inoltre, le affermazioni della ricorrente circa la propria presunta agiatezza economica, documentando una situazione patrimoniale modesta e gravata da debiti e sottolineando la disponibilità della moglie di risorse economiche autonome, essendo proprietaria di un ampio immobile e titolare di un'attività commerciale ben avviata. Sosteneva che le condotte di infedeltà attribuite erano posteriori alla rottura già avvenuta e pertanto giuridicamente irrilevanti ai fini dell'addebito, trattandosi di comportamenti da qualificarsi come conseguenza, e non causa, della crisi. Concludeva, pertanto, chiedendo la pronuncia di separazione senza addebito, con affidamento condiviso delle figlie minori, collocamento delle stesse presso la madre, assegnazione dell'abitazione coniugale alla stessa e determinazione dell'assegno di mantenimento in misura equa, quantificata nell'importo di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. All'esito dell'udienza presidenziale celebrata in data 25.03.2021, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza depositata in data 1.04.2021 il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva l'affidamento condiviso delle figlie minori con collocamento presso la madre, assegnava a quest'ultima la casa coniugale e poneva a carico del padre un assegno mensile di € 700,00 a titolo di contributo per il mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie. Regolamentava, altresì, il diritto di visita prevedendo che il padre potesse vedere e tenere con sé le figlie minori due pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola sino alle 20,00 nonché a settimane alterne il sabato e/o la domenica, nonché in maniera alternata durante le festività natalizie e pasquali e per 15 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo. Rimesse le parti dinanzi al giudice istruttore, con successiva ordinanza del 28.07.2021 veniva integrata la regolamentazione del diritto di visita paterno, prevedendosi la facoltà di pernottamento delle figlie presso il padre. Il giudizio proseguiva con l'assunzione di prove testimoniali, l'acquisizione di documentazione patrimoniale e l'espletamento di indagini di polizia tributaria volta all'accertamento dell'effettiva situazione patrimoniale esistente in capo a ciascun coniuge. Nel corso del giudizio, con ordinanza del 25.10.23 il giudice istruttore formulava una proposta conciliativa, accettata dalla ricorrente e rifiutata dal resistente. Con sentenza n. 1126/2024 del 25.07.2024, oggi appellata, il Tribunale di Reggio Calabria dichiarava la separazione personale dei coniugi, rigettando la domanda di addebito formulata da per difetto del nesso causale diretto, nella Controparte_1 determinazione della crisi del rapporto, tra le contestate violazioni coniugali e l'intervenuta intollerabilità della convivenza. Il Tribunale confermava l'affidamento condiviso delle due figlie minori con collocazione prevalente presso la madre, assegnazione a quest'ultima della casa coniugale e pianificazione dei diritti di visita del padre. In relazione agli aspetti economici, disponeva l'obbligo del padre di contribuzione al mantenimento delle due figlie e determinava a carico dello stesso l'assegno di mantenimento in € 900,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie, attribuendo inoltre alla madre l'intero importo dell'Assegno Unico Universale. Il Tribunale fondava tali determinazioni sulla documentazione acquisita e sulla condotta processuale del resistente, ritenuta non collaborativa, in quanto inadempiente all'ordine di deposito della documentazione patrimoniale e bancaria. In applicazione dell'art. 116 c.p.c., valutava tale comportamento quale elemento presuntivo a sostegno delle allegazioni della ricorrente. Condannava, infine, il alla rifusione delle Parte_1 spese processuali maturate successivamente alla proposta conciliativa liquidate in euro 2000,00, ritenendo ingiustificato il suo rifiuto da parte del convenuto. Con ricorso in appello iscritto a ruolo il 30.10.2024 e ritualmente notificato il 12.12.2024, impugnava la sentenza n. 1126/2024 emessa dal Parte_1
Tribunale di Reggio Calabria, articolando tre motivi di appello che di seguito si espongono: Con il primo motivo l'appellante lamentava l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui tradendo – a suo dire- le risultanze processuali, disponeva a suo carico l'obbligo di versare alla moglie un assegno mensile pari a € 900,00 a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie minori, e la partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 70%, nonché l'attribuzione in via esclusiva alla medesima dell'intero importo dell'Assegno Unico Universale. Tali statuizioni, a fronte dell'importo precedentemente stabilito in € 700,00 mensili, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie, risultavano, secondo l'appellante, prive di adeguata motivazione e fondate su presupposti di fatto non corrispondenti alle risultanze processuali. In proposito, l'appellante deduceva l'erroneità della sentenza appellata per avere, il giudice di prime cure, fondato la propria decisione su un presunto inadempimento documentale in realtà insussistente, atteso l'avvenuto deposito nel corso del primo grado della documentazione richiesta sia in sede di costituzione che in data 21.09.23, incluse le dichiarazioni fiscali, estratti conto e prove della propria condizione debitoria. In senso contrario, l'appellante lamentava il mancato deposito da parte di CP_1 della documentazione aggiornata sui propri redditi. Contestava, pertanto,
[...]
l'ingiustificato utilizzo da parte del Tribunale delle presunzioni di cui all'art. 116 c.p.c., in totale contrasto con le risultanze istruttorie, e rilevava che la quantificazione dell'assegno di mantenimento era avvenuta in difetto di una reale comparazione tra le condizioni economiche delle parti, in violazione del principio di proporzionalità ex art. 337 ter c.c. Chiedeva, pertanto, una volta accertata l'insussistenza di una corretta valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti e rilevata la parzialità e l'ingiustizia del giudizio presuntivo espresso dal primo giudice, la riforma della decisione nella parte relativa alla quantificazione dell'assegno di mantenimento e alla ripartizione dell'Assegno Unico Universale, con rideterminazione dell'assegno di mantenimento in misura proporzionata alle effettive capacità economiche dell'obbligato (indicativamente € 700,00 mensili), ripristinando la percentuale originaria del 50% per le spese straordinarie e riconoscendo allo stesso la quota di competenza sull'Assegno Unico Universale. Con il secondo motivo l'appellante censurava l'errata valutazione da parte del Tribunale della posizione assunta dallo stesso in ordine alla proposta conciliativa della controversia formulata dal giudice istruttore. L'appellante contestava tale valutazione, rilevando come nelle note scritte del novembre 2023 aveva dichiarato la propria disponibilità ad accettare pro bono pacis le condizioni prospettate, pur esprimendo riserve sulle ricadute economiche che un aumento dell'assegno e delle spese straordinarie avrebbe comportato in termini di capacità di esercitare con pienezza la propria funzione genitoriale. Il mancato accoglimento integrale della proposta non poteva, ad avviso dell'appellante, essere interpretato quale rifiuto privo di giustificato motivo, tanto più in assenza di una convocazione delle parti a comparizione personale, che avrebbe potuto favorire una formalizzazione dell'intesa. Ne derivava l'ingiustizia della condanna alle spese processuali, tanto più che le condizioni definitive statuite dal Tribunale risultavano addirittura più onerose per l'appellante rispetto alla stessa proposta conciliativa. Con terzo motivo l'appellante censurava la statuizione con cui il Tribunale poneva a carico dello stesso l'onere delle spese processuali relative alla fase post-conciliativa, compensando solo quelle precedenti. Osservava, in proposito, che Controparte_1 era risultata soccombente sulla domanda principale di addebito e che, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, la regolazione delle spese deve avvenire sulla base dell'esito complessivo della lite, con possibilità di compensazione in caso di soccombenza reciproca. In conclusione, l'appellante chiedeva alla Corte d'Appello di riformare integralmente la sentenza impugnata, rideterminando l'assegno di mantenimento in misura non superiore a € 700,00 mensili, ripristinando la quota del 50% per le spese straordinarie, riconoscendo allo stesso il diritto a percepire il 50% dell'Assegno Unico Universale, con revoca della statuizione relativa al pagamento delle spese processuali e condanna dell'appellata al pagamento delle spese del grado di appello. Con memoria depositata in data 22.03.2025 si costituiva , la quale, in Controparte_1 via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., evidenziando la bontà della sentenza impugnata, fondata su una motivazione coerente, conforme ai principi giurisprudenziali consolidati e sorretta da un'adeguata valutazione delle risultanze istruttorie, tali da escludere ogni ragionevole probabilità di accoglimento del gravame. Contestava, nel merito, ciascuno dei motivi di appello, sostenendo la piena correttezza della decisione di primo grado. In relazione alla quantificazione dell'assegno di mantenimento, sosteneva la piena correttezza della decisione di primo grado, fondata su una valutazione complessiva della documentazione prodotta e delle omissioni imputabili al , il quale Parte_1 avrebbe dolosamente omesso il deposito di documentazione patrimoniale e bancaria rilevante, impedendo una piena ricostruzione della propria capacità contributiva. In proposito, evidenziava, inoltre, la rilevanza del compendio immobiliare e mobiliare dell'appellante, nonché la sua titolarità esclusiva di un istituto scolastico privato di rilevanza provinciale, sottolineando come tali elementi giustifichino l'entità dell'assegno determinato in primo grado. In ordine alla proposta conciliativa formulata dal giudice istruttore, la resistente sosteneva che il comportamento dell'appellante, ambiguo e dilatorio, aveva giustificato la condanna alle spese processuali, in quanto contrario ai doveri di lealtà e correttezza processuale. Chiedeva, infine, la condanna dell'appellante per lite temeraria, ritenendo l'appello proposto con colpa grave, in assenza di fondamento giuridico e con il solo fine di procrastinare il giudizio, arrecando pregiudizio economico e morale all'appellata. Concludeva, quindi, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto dell'appello con conferma integrale della sentenza impugnata, condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c. e rifusione delle spese del grado. Con ordinanza depositata in data 02.04.2025, la Corte, in accoglimento dell'istanza di rinvio formulata da parte appellante, rimetteva le parti all'udienza collegiale del 28.04.2025 per consentire alla stessa l'esame della comparsa avversaria. In ossequio al termine concesso, in data 24.04.2025 l'appellante depositava comparsa di replica e confutava integralmente le argomentazioni rese da parte appellata nella memoria di costituzione in appello, contestandone il contenuto sotto il profilo fattuale, documentale e processuale. Replicava, nel merito, alle censure mosse in ordine alla situazione economico-patrimoniale, ribadendo che le determinazioni assunte dal Tribunale in primo grado si fondavano su presunzioni erronee e su una rappresentazione distorta della realtà, indotta da una narrazione suggestiva e infondata. Contestava l'attribuzione di una “considerevole situazione reddituale”, evidenziando come l'istituto scolastico da lui gestito non costituiva una fonte di reddito stabile e rilevante, essendo soggetto a difficoltà gestionali e a una progressiva riduzione dell'utenza. Chiariva, inoltre, che l'immobile acquistato in via Gronchi, erroneamente indicato dall'appellata come due appartamenti, consiste in un'unità abitativa con annesso garage, acquistata in stato di degrado mediante prestito familiare, e destinata a diventare, in futuro, un'abitazione idonea ad accogliere le figlie. Confutava, poi, le accuse di “dolose omissioni”, richiamando puntualmente la documentazione prodotta in primo grado, tra cui contratti di locazione, dichiarazioni di morosità, estratti conto bancari, denunce fiscali, fotografie e corrispondenza, e ribadiva di aver adempiuto agli obblighi istruttori imposti dal giudice. Produceva in allegato l'estratto del conto effettivamente utilizzato presso Intesa San Paolo, al fine di dimostrare la regolarità dei versamenti effettuati per il mantenimento delle figlie. Sottolineava, inoltre, che nel corso del giudizio di primo grado la Guardia di Finanza aveva già escluso la titolarità di partecipazioni societarie o fondi, e che la documentazione ipocatastale era stata integralmente acquisita. In ordine alla condanna alle spese processuali, ribadiva che la decisione del Tribunale era viziata da una valutazione parcellizzata del giudizio, in violazione del principio della soccombenza, e che la proposta conciliativa non era stata rifiutata, ma solo oggetto di riserva motivata, in quanto eccessivamente onerosa. Evidenziava che la statuizione sulle spese straordinarie, aumentate dal 50% al 70%, si discostava dalla proposta conciliativa, e che tale circostanza, da sola, avrebbe dovuto escludere la condanna alle spese. Respingeva, infine, le accuse di lite temeraria, ritenendo che la condotta processuale dell'appellata, improntata a malafede e colpa grave, giustificasse semmai una condanna ex art. 96 c.p.c. a carico della stessa. In conclusione, chiedeva l'integrale accoglimento delle domande formulate nel ricorso in appello, la revoca della condanna alle spese di primo grado e la condanna dell'appellata, per lite temeraria, al pagamento di una somma equitativamente determinata, oltre alle spese del grado di giudizio di appello. Con ordinanza depositata in data 02.05.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.04.2025, la Corte rimetteva le parti all'udienza collegiale del giorno 23.06.25 per la precisazione delle conclusioni. Con le note depositate in vista dell'udienza del 23.06.2025, infine, parte appellata chiedeva la cancellazione di alcune espressioni contenute negli atti difensivi dell'appellante, ritenute offensive e lesive della dignità professionale della difesa avversaria, in particolare il riferimento all'“azzeccagarbugli di manzoniana memoria” e l'accusa di aver “indotto in errore i giudici di primo grado”. Invocava l'applicazione dell'art. 89 c.p.c. e dell'art. 52 del Codice Deontologico Forense, chiedendo la cancellazione delle frasi e la liquidazione di un risarcimento del danno, anche non patrimoniale. Quindi concludeva chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza, il rigetto nel merito, la condanna dell'appellante per lite temeraria, la cancellazione delle espressioni offensive e la condanna alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio. Con successiva ordinanza pubblicata il 17.07.25, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.06.2025 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. - la causa veniva assunta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. proposta dalla parte appellata. Infatti, il giudizio di ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello che si risolve in un vaglio prognostico di manifesta infondatezza del gravame, tale da non meritare, prima facie, il dispendio di energie processuali (cfr. Corte appello Milano n. 2869/21: Gli artt. 348 bis e ter c.p.c. prevedono che l'appello sia dichiarato inammissibile quando non abbia una ragionevole probabilità di essere accolto. Il concetto di probabilità di accoglimento va interpretato come verosimiglianza delle censure e degli argomenti posti a fondamento dei motivi di gravame e va riconosciuto anche se sussista una sola probabilità di accoglimento.), non si riscontra nel caso di specie.
3. Con riferimento al primo e al secondo motivo di appello l'odierno collegio giudicante ritiene che possano essere oggetto di trattazione congiunta, trattandosi infatti, sostanzialmente, di un unico motivo di appello della sentenza per error in iudicando, essendo entrambi funzionali ad una rivalutazione delle risultanze processuali, del quadro economico complessivo della famiglia e della misura del contributo di ciascuno. Con riferimento ad essi, l'appello meriti accoglimento. In proposito ritiene l'odierno collegio giudicante di modificare le valutazioni espresse dal giudice di prime cure in ordine alla misura dell'assegno di mantenimento delle figlie a carico del genitore non collocatario. In materia di assegno di mantenimento a carico dei genitori in favore dei figli la giurisprudenza di legittimità ha fissato alcuni principi che orientano il giudice di merito nella determinazione della sua misura. Sostiene, in proposito, la giurisprudenza di legittimità che “Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio (anche se maggiorenne e non autosufficiente), si deve tenere conto del principio di proporzionalità (che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle eSIenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto.” (Cass. civ. n. 30643.23; nella stessa direzione Cass. n. 5242.24 e Cass. n. 25055.24). Analogamente in attuazione del menzionato principio di proporzionalità, per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche, la Corte di appello dell'Aquila con sentenza n. 229.24 ha osservato che “In sede di determinazione del contributo di mantenimento per la prole a seguito di separazione personale dei coniugi, la nozione di 'risorse economiche' va intesa in senso molto ampio, ricomprendendo anche i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore (dunque il mantenimento diretto), le risorse economiche di entrambi i genitori, nonché la valenza economica dei compiti domestici e di cura assicurati ai figli da ciascun genitore. Pertanto il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito di ciascuna parte, ma deve anche tener conto di ulteriori elementi apprezzabili sotto il profilo economico, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, inclusi eventuali disponibilità monetarie, investimenti in titoli obbligazionari e azionari e in beni mobili, le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di benessere e di fondate aspettative per il futuro.” In definitiva, i criteri per la determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli sono, sia i periodi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, il tenore di vita avuto durante la convivenza con i genitori, le necessità del figlio, le risorse economiche dei genitori, il valore economico delle mansioni domestiche e di cura assunte da ciascun genitore, l'assegnazione della casa familiare al genitore collocatario dei figli. Ciò posto e in applicazione dei menzionati criteri, ritiene la Corte di determinare la misura dell'assegno di mantenimento a carico del padre in euro 700,00 mensili in luogo dei 900,00 disposti dal giudice di primo grado e di ridurre la misura del contributo alle spese straordinarie al 50% in luogo del 70% stabilito dal giudice di prime cure. E infatti in primo luogo, si osserva che l'appellante titolare di un istituto scolastico privato, ha puntualmente prodotto le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta dal 2017 al 2022; in particolare quelle relative al periodo di imposta 2020, 2021 2022 sono state depositate in data 21.09.23 in ottemperanza all'ordine giudiziale del 24.05.23 congiuntamente alla richiesta documentazione bancaria relativa all'ultimo triennio. Sicchè non pare a questo odierno collegio giudicante che possano configurarsi gli estremi per l'operatività dell'art. 116 c.p.c. nel contegno dell'appellante. Ma vi è di più. Sulla situazione reddituale di entrambi i coniugi risultavano eseguiti accertamenti da parte della Guardia di Finanza che con apposita relazione aveva offerto un quadro della situazione patrimoniale complessiva dei SI.ri e . Parte_1 CP_1
Dalla visione complessiva dei documenti, il risulta avere un reddito Parte_1 imponibile nel 2020 di euro 32653,00, nel 2021 di euro 26522,00 e nel 2022 di euro 15229,00. Se è vero che lo stesso risulta proprietario di diverse unità immobiliari (come da recenti visure) è anche vero che si tratta per lo più di botteghe, terreni o immobili in comproprietà - per percentuali a volta risibili id est 2/9, 2/18 - con altri soggetti, oltre all'abitazione (A3 residenziale abitativo di tipo economico) acquistata in cui lo stesso intende fissare la propria residenza. La SI.ra invece, titolare di una ditta specializzata nel commercio al dettaglio CP_1 di confezioni per bambini, in base agli accertamenti della Guardia di Finanza risulta proprietaria dell'immobile in cui abita e risulta avere redditi di euro 1200,00 nel 2020, euro 8718,00 nel 2018, euro 00,00 nel 2019 ed euro 6467,00 nel 2017.
Se le possidenze immobiliari e i redditi dichiarati dal SI. sono sintomatici Parte_1 di una disponibilità economica indubbiamente superiore rispetto a quella della SI.ra
, tuttavia il criterio di proporzionalità che ispira, come detto, l'autorità CP_1 giudiziaria nella materia induce a ritenere più adeguato alla situazione patrimoniale complessiva del padre la contribuzione al mantenimento delle figlie per euro 700,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. E infatti è indubbio che anche la SI.ra abbia contribuito in costanza di CP_1 matrimonio a costituire il tenore complessivo di vita della famiglia, apparendo in grado di provvedere al mantenimento delle figlie grazie alla gestione di una attività commerciale in un settore come quello di articoli per bambini notoriamente in espansione;
essa infatti presenta una sicura capacità economica – testimoniata, peraltro, dalla giacenza fino a poco tempo fa sul suo conto corrente Bnl di importi SInificativi per euro € 148.813,67 poi ridotti ad € 50.280,82 per effetto del prelievo nel terzo trimestre 2020 di € 108.372,56 eseguito, peraltro, pressochè in coincidenza con l'apertura di altra attività di confezioni per bambini avvenuta il 10.02.21 NA
(vedi doc. 2 camera di commercio allegato dal alle note del 10.11.22) e Parte_1 intestata alla madre Persona_4
Invece non è emerso neppure dagli accertamenti della Guardia di Finanza la disponibilità da parte del di cospicui depositi bancari, idonei a testimoniare Parte_1
l'occultamento di SInificative sostanze. Neppure aiuta in tal senso l'accertamento dell'intestazione di beni di lusso, considerato che il risulta proprietario di una sola auto immatricolata a maggio del 2010; Parte_1 né è stato rappresentato uno stile di vita tale da far ipotizzare notevoli possidenze. Sulla scorta della disamina complessiva della documentazione in atti, tenuto conto anche della previsione da parte del Tribunale di tempi di permanenza delle figlie presso il padre che sebbene inferiori rispetto al collocamento prevalente presso la madre sono comunque previsti, deve dunque reputarsi proporzionato porre a carico del Parte_1 un assegno mensile di euro 700,00 e la misura del 50% per la contribuzione alle spese straordinarie. L'assegno unico universale resta invece interamente alla SI.ra , quale coniuge CP_1 collocatario, come di recente ribadito dalla Cass. n. 4672.25 (In tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore.) 4. In ordine al terzo motivo di appello ritiene l'odierno collegio giudicante che a fronte dell'esito complessivo del giudizio, e della soccombenza reciproca delle parti, giusto quanto previsto dall'art. 92 secondo comma c.p.c. richiamato anche dall'art. 91 c.p.c. primo comma nella parte relativa agli effetti della mancata adesione alla proposta conciliativa, appare opportuna la compensazione delle spese di lite tra le parti del primo e del secondo grado di giudizio. Infine, con riferimento alle espressioni utilizzate dal nei suoi scritti difensivi Parte_1 laddove si legge “Vien fatto da immaginare - pur senza voler mancare di rispetto a controparte - che non sarebbe riuscito così tanto nemmeno l'azzeccagarbugli di manzoniana memoria.” e ancora “Suvvia, pare possa dirsi che, 'azzeccagarbugliando' con la fallace prosopopea d'avere padronanza delle risultanze istruttorie, la appellata sia riuscita ad indurre in errore i Giudici di prima sede. Forse colpevolmente distratti” e in relazione alle quali l'appellata chiede la cancellazione e la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni, ritiene questa Corte che non ricorrano gli estremi per l'accoglimento di tali domande considerato che, pur collocandosi tali espressioni ai limiti della difesa, esse comunque non li travalichino, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, essendo finalizzate sia pure, in modo colorito, a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni. Manca, infatti, l'impiego, in aggiunta al riferimento al personaggio di manzoniana memoria, di altre espressioni che disvelino una aggressione, fortemente invettiva, alla reputazione lavorativa del procuratore avversario e che esprimano un forte disprezzo personale, avendo addirittura la parte, per inciso, fatto riferimento alla circostanza di non voler mancare di rispetto alla controparte. Considerato l'esito complessivo della lite, non ricorrono i presupposti soggettivi per una pronuncia di condanna ex art 96 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello r.g. N.550.24 in epigrafe proposto avverso la sentenza n. 1126/2024 del Tribunale di Reggio Calabria pubblicata il 25.07.2024 nell'ambito del procedimento recante n. 2137/2020 R.G.A.C., vertente tra ( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Raffaele Cananzi ( ) PEC: C.F._2
Email_1
-appellante- E
( , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._3
Luigia Ombretta Florio ( ) PEC: C.F._4
Email_2
-appellata- così provvede:
- accoglie l'appello, e per l'effetto - dispone che il SI. versi alla SI.ra Parte_1
, a titolo di contribuito al mantenimento delle figlie, la complessiva CP_1 somma di € 700,00 (350,00 per ciascuna figlia) mensili, rivalutabili annualmente sulla base degli indici Istat e da corrispondersi nei modi e tempi stabiliti in sentenza di primo grado, oltre al 50 % delle spese straordinarie a decorrere dalla domanda giudiziale.
- conferma per il resto la sentenza appellata.
- compensa le spese di lite tra le parti del primo e secondo grado di giudizio;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. Reggio Calabria, così deciso nella Camera di ConSIlio dell'11.07.25. La conSIliera rel. Dott.ssa Ivana Acacia La Presidente Dott.ssa Patrizia Morabito.
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai SInori magistrati: Dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente Dott. NATALINO SAPONE ConSIliere Dott.ssa IVANA ACACIA ConSIliera rel. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 550/2024 vertente TRA ( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Raffaele Cananzi ( ) PEC: C.F._2
Email_1
-appellante- E
( , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._3
Luigia Ombretta Florio ( ) PEC: C.F._4
Email_2
-appellata-
OGGETTO: Separazione Giudiziale - appello avverso la Sentenza n. 1126/2024 R.G. del Tribunale di Reggio Calabria, emessa e comunicata in data 25.07.2024 nell'ambito del procedimento recante n. 2137/2020 R.G. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in data 27.07.2020, adiva il Tribunale di Controparte_1
Reggio Calabria chiedendo la pronuncia della separazione personale dal coniuge
, con addebito a carico di quest'ultimo. A fondamento della propria Parte_1 domanda deduceva che il matrimonio, celebrato in data 4.09.2007 in forma concordataria, era ormai irrimediabilmente compromesso a causa di sopravvenute gravi incomprensioni, aggravate da reiterate condotte di infedeltà del coniuge e dall'abbandono dello stesso della casa coniugale, avvenuto nel febbraio 2016. Esponeva che dall'unione erano nate due figlie, (nata il [...]) e Per_1 Per_2
(nata il [...]), ancora minorenni. Formulava, pertanto, domanda di separazione personale dei coniugi, con richiesta di addebito a carico del marito, affidamento condiviso delle due figlie minori con collocamento presso la stessa, assegnazione della casa coniugale e condanna del padre al versamento, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, di un assegno mensile non inferiore a € 1.000,00, oltre al 70% delle spese straordinarie. Con memoria depositata il 15.03.2021, si costituiva in giudizio e Parte_1 contestava integralmente la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente, attribuendo la crisi coniugale a divergenze caratteriali insorte nel tempo e alla condotta della moglie, da lui ritenuta eccessivamente assorbita da interessi personali, in particolare dalla passione per il ballo, a discapito dell'equilibrio familiare. Confermava di essersi allontanato dalla casa coniugale nel 2016 a cagione della sopravvenuta intollerabilità della convivenza, rivendicando un costante impegno nella cura delle figlie e nell'adempimento degli obblighi di mantenimento, pur in un contesto di difficoltà economica aggravato dalla crisi pandemica. Contestava, inoltre, le affermazioni della ricorrente circa la propria presunta agiatezza economica, documentando una situazione patrimoniale modesta e gravata da debiti e sottolineando la disponibilità della moglie di risorse economiche autonome, essendo proprietaria di un ampio immobile e titolare di un'attività commerciale ben avviata. Sosteneva che le condotte di infedeltà attribuite erano posteriori alla rottura già avvenuta e pertanto giuridicamente irrilevanti ai fini dell'addebito, trattandosi di comportamenti da qualificarsi come conseguenza, e non causa, della crisi. Concludeva, pertanto, chiedendo la pronuncia di separazione senza addebito, con affidamento condiviso delle figlie minori, collocamento delle stesse presso la madre, assegnazione dell'abitazione coniugale alla stessa e determinazione dell'assegno di mantenimento in misura equa, quantificata nell'importo di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. All'esito dell'udienza presidenziale celebrata in data 25.03.2021, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza depositata in data 1.04.2021 il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva l'affidamento condiviso delle figlie minori con collocamento presso la madre, assegnava a quest'ultima la casa coniugale e poneva a carico del padre un assegno mensile di € 700,00 a titolo di contributo per il mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie. Regolamentava, altresì, il diritto di visita prevedendo che il padre potesse vedere e tenere con sé le figlie minori due pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola sino alle 20,00 nonché a settimane alterne il sabato e/o la domenica, nonché in maniera alternata durante le festività natalizie e pasquali e per 15 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo. Rimesse le parti dinanzi al giudice istruttore, con successiva ordinanza del 28.07.2021 veniva integrata la regolamentazione del diritto di visita paterno, prevedendosi la facoltà di pernottamento delle figlie presso il padre. Il giudizio proseguiva con l'assunzione di prove testimoniali, l'acquisizione di documentazione patrimoniale e l'espletamento di indagini di polizia tributaria volta all'accertamento dell'effettiva situazione patrimoniale esistente in capo a ciascun coniuge. Nel corso del giudizio, con ordinanza del 25.10.23 il giudice istruttore formulava una proposta conciliativa, accettata dalla ricorrente e rifiutata dal resistente. Con sentenza n. 1126/2024 del 25.07.2024, oggi appellata, il Tribunale di Reggio Calabria dichiarava la separazione personale dei coniugi, rigettando la domanda di addebito formulata da per difetto del nesso causale diretto, nella Controparte_1 determinazione della crisi del rapporto, tra le contestate violazioni coniugali e l'intervenuta intollerabilità della convivenza. Il Tribunale confermava l'affidamento condiviso delle due figlie minori con collocazione prevalente presso la madre, assegnazione a quest'ultima della casa coniugale e pianificazione dei diritti di visita del padre. In relazione agli aspetti economici, disponeva l'obbligo del padre di contribuzione al mantenimento delle due figlie e determinava a carico dello stesso l'assegno di mantenimento in € 900,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie, attribuendo inoltre alla madre l'intero importo dell'Assegno Unico Universale. Il Tribunale fondava tali determinazioni sulla documentazione acquisita e sulla condotta processuale del resistente, ritenuta non collaborativa, in quanto inadempiente all'ordine di deposito della documentazione patrimoniale e bancaria. In applicazione dell'art. 116 c.p.c., valutava tale comportamento quale elemento presuntivo a sostegno delle allegazioni della ricorrente. Condannava, infine, il alla rifusione delle Parte_1 spese processuali maturate successivamente alla proposta conciliativa liquidate in euro 2000,00, ritenendo ingiustificato il suo rifiuto da parte del convenuto. Con ricorso in appello iscritto a ruolo il 30.10.2024 e ritualmente notificato il 12.12.2024, impugnava la sentenza n. 1126/2024 emessa dal Parte_1
Tribunale di Reggio Calabria, articolando tre motivi di appello che di seguito si espongono: Con il primo motivo l'appellante lamentava l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui tradendo – a suo dire- le risultanze processuali, disponeva a suo carico l'obbligo di versare alla moglie un assegno mensile pari a € 900,00 a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie minori, e la partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 70%, nonché l'attribuzione in via esclusiva alla medesima dell'intero importo dell'Assegno Unico Universale. Tali statuizioni, a fronte dell'importo precedentemente stabilito in € 700,00 mensili, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie, risultavano, secondo l'appellante, prive di adeguata motivazione e fondate su presupposti di fatto non corrispondenti alle risultanze processuali. In proposito, l'appellante deduceva l'erroneità della sentenza appellata per avere, il giudice di prime cure, fondato la propria decisione su un presunto inadempimento documentale in realtà insussistente, atteso l'avvenuto deposito nel corso del primo grado della documentazione richiesta sia in sede di costituzione che in data 21.09.23, incluse le dichiarazioni fiscali, estratti conto e prove della propria condizione debitoria. In senso contrario, l'appellante lamentava il mancato deposito da parte di CP_1 della documentazione aggiornata sui propri redditi. Contestava, pertanto,
[...]
l'ingiustificato utilizzo da parte del Tribunale delle presunzioni di cui all'art. 116 c.p.c., in totale contrasto con le risultanze istruttorie, e rilevava che la quantificazione dell'assegno di mantenimento era avvenuta in difetto di una reale comparazione tra le condizioni economiche delle parti, in violazione del principio di proporzionalità ex art. 337 ter c.c. Chiedeva, pertanto, una volta accertata l'insussistenza di una corretta valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti e rilevata la parzialità e l'ingiustizia del giudizio presuntivo espresso dal primo giudice, la riforma della decisione nella parte relativa alla quantificazione dell'assegno di mantenimento e alla ripartizione dell'Assegno Unico Universale, con rideterminazione dell'assegno di mantenimento in misura proporzionata alle effettive capacità economiche dell'obbligato (indicativamente € 700,00 mensili), ripristinando la percentuale originaria del 50% per le spese straordinarie e riconoscendo allo stesso la quota di competenza sull'Assegno Unico Universale. Con il secondo motivo l'appellante censurava l'errata valutazione da parte del Tribunale della posizione assunta dallo stesso in ordine alla proposta conciliativa della controversia formulata dal giudice istruttore. L'appellante contestava tale valutazione, rilevando come nelle note scritte del novembre 2023 aveva dichiarato la propria disponibilità ad accettare pro bono pacis le condizioni prospettate, pur esprimendo riserve sulle ricadute economiche che un aumento dell'assegno e delle spese straordinarie avrebbe comportato in termini di capacità di esercitare con pienezza la propria funzione genitoriale. Il mancato accoglimento integrale della proposta non poteva, ad avviso dell'appellante, essere interpretato quale rifiuto privo di giustificato motivo, tanto più in assenza di una convocazione delle parti a comparizione personale, che avrebbe potuto favorire una formalizzazione dell'intesa. Ne derivava l'ingiustizia della condanna alle spese processuali, tanto più che le condizioni definitive statuite dal Tribunale risultavano addirittura più onerose per l'appellante rispetto alla stessa proposta conciliativa. Con terzo motivo l'appellante censurava la statuizione con cui il Tribunale poneva a carico dello stesso l'onere delle spese processuali relative alla fase post-conciliativa, compensando solo quelle precedenti. Osservava, in proposito, che Controparte_1 era risultata soccombente sulla domanda principale di addebito e che, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, la regolazione delle spese deve avvenire sulla base dell'esito complessivo della lite, con possibilità di compensazione in caso di soccombenza reciproca. In conclusione, l'appellante chiedeva alla Corte d'Appello di riformare integralmente la sentenza impugnata, rideterminando l'assegno di mantenimento in misura non superiore a € 700,00 mensili, ripristinando la quota del 50% per le spese straordinarie, riconoscendo allo stesso il diritto a percepire il 50% dell'Assegno Unico Universale, con revoca della statuizione relativa al pagamento delle spese processuali e condanna dell'appellata al pagamento delle spese del grado di appello. Con memoria depositata in data 22.03.2025 si costituiva , la quale, in Controparte_1 via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., evidenziando la bontà della sentenza impugnata, fondata su una motivazione coerente, conforme ai principi giurisprudenziali consolidati e sorretta da un'adeguata valutazione delle risultanze istruttorie, tali da escludere ogni ragionevole probabilità di accoglimento del gravame. Contestava, nel merito, ciascuno dei motivi di appello, sostenendo la piena correttezza della decisione di primo grado. In relazione alla quantificazione dell'assegno di mantenimento, sosteneva la piena correttezza della decisione di primo grado, fondata su una valutazione complessiva della documentazione prodotta e delle omissioni imputabili al , il quale Parte_1 avrebbe dolosamente omesso il deposito di documentazione patrimoniale e bancaria rilevante, impedendo una piena ricostruzione della propria capacità contributiva. In proposito, evidenziava, inoltre, la rilevanza del compendio immobiliare e mobiliare dell'appellante, nonché la sua titolarità esclusiva di un istituto scolastico privato di rilevanza provinciale, sottolineando come tali elementi giustifichino l'entità dell'assegno determinato in primo grado. In ordine alla proposta conciliativa formulata dal giudice istruttore, la resistente sosteneva che il comportamento dell'appellante, ambiguo e dilatorio, aveva giustificato la condanna alle spese processuali, in quanto contrario ai doveri di lealtà e correttezza processuale. Chiedeva, infine, la condanna dell'appellante per lite temeraria, ritenendo l'appello proposto con colpa grave, in assenza di fondamento giuridico e con il solo fine di procrastinare il giudizio, arrecando pregiudizio economico e morale all'appellata. Concludeva, quindi, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto dell'appello con conferma integrale della sentenza impugnata, condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c. e rifusione delle spese del grado. Con ordinanza depositata in data 02.04.2025, la Corte, in accoglimento dell'istanza di rinvio formulata da parte appellante, rimetteva le parti all'udienza collegiale del 28.04.2025 per consentire alla stessa l'esame della comparsa avversaria. In ossequio al termine concesso, in data 24.04.2025 l'appellante depositava comparsa di replica e confutava integralmente le argomentazioni rese da parte appellata nella memoria di costituzione in appello, contestandone il contenuto sotto il profilo fattuale, documentale e processuale. Replicava, nel merito, alle censure mosse in ordine alla situazione economico-patrimoniale, ribadendo che le determinazioni assunte dal Tribunale in primo grado si fondavano su presunzioni erronee e su una rappresentazione distorta della realtà, indotta da una narrazione suggestiva e infondata. Contestava l'attribuzione di una “considerevole situazione reddituale”, evidenziando come l'istituto scolastico da lui gestito non costituiva una fonte di reddito stabile e rilevante, essendo soggetto a difficoltà gestionali e a una progressiva riduzione dell'utenza. Chiariva, inoltre, che l'immobile acquistato in via Gronchi, erroneamente indicato dall'appellata come due appartamenti, consiste in un'unità abitativa con annesso garage, acquistata in stato di degrado mediante prestito familiare, e destinata a diventare, in futuro, un'abitazione idonea ad accogliere le figlie. Confutava, poi, le accuse di “dolose omissioni”, richiamando puntualmente la documentazione prodotta in primo grado, tra cui contratti di locazione, dichiarazioni di morosità, estratti conto bancari, denunce fiscali, fotografie e corrispondenza, e ribadiva di aver adempiuto agli obblighi istruttori imposti dal giudice. Produceva in allegato l'estratto del conto effettivamente utilizzato presso Intesa San Paolo, al fine di dimostrare la regolarità dei versamenti effettuati per il mantenimento delle figlie. Sottolineava, inoltre, che nel corso del giudizio di primo grado la Guardia di Finanza aveva già escluso la titolarità di partecipazioni societarie o fondi, e che la documentazione ipocatastale era stata integralmente acquisita. In ordine alla condanna alle spese processuali, ribadiva che la decisione del Tribunale era viziata da una valutazione parcellizzata del giudizio, in violazione del principio della soccombenza, e che la proposta conciliativa non era stata rifiutata, ma solo oggetto di riserva motivata, in quanto eccessivamente onerosa. Evidenziava che la statuizione sulle spese straordinarie, aumentate dal 50% al 70%, si discostava dalla proposta conciliativa, e che tale circostanza, da sola, avrebbe dovuto escludere la condanna alle spese. Respingeva, infine, le accuse di lite temeraria, ritenendo che la condotta processuale dell'appellata, improntata a malafede e colpa grave, giustificasse semmai una condanna ex art. 96 c.p.c. a carico della stessa. In conclusione, chiedeva l'integrale accoglimento delle domande formulate nel ricorso in appello, la revoca della condanna alle spese di primo grado e la condanna dell'appellata, per lite temeraria, al pagamento di una somma equitativamente determinata, oltre alle spese del grado di giudizio di appello. Con ordinanza depositata in data 02.05.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.04.2025, la Corte rimetteva le parti all'udienza collegiale del giorno 23.06.25 per la precisazione delle conclusioni. Con le note depositate in vista dell'udienza del 23.06.2025, infine, parte appellata chiedeva la cancellazione di alcune espressioni contenute negli atti difensivi dell'appellante, ritenute offensive e lesive della dignità professionale della difesa avversaria, in particolare il riferimento all'“azzeccagarbugli di manzoniana memoria” e l'accusa di aver “indotto in errore i giudici di primo grado”. Invocava l'applicazione dell'art. 89 c.p.c. e dell'art. 52 del Codice Deontologico Forense, chiedendo la cancellazione delle frasi e la liquidazione di un risarcimento del danno, anche non patrimoniale. Quindi concludeva chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza, il rigetto nel merito, la condanna dell'appellante per lite temeraria, la cancellazione delle espressioni offensive e la condanna alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio. Con successiva ordinanza pubblicata il 17.07.25, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.06.2025 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. - la causa veniva assunta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. proposta dalla parte appellata. Infatti, il giudizio di ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello che si risolve in un vaglio prognostico di manifesta infondatezza del gravame, tale da non meritare, prima facie, il dispendio di energie processuali (cfr. Corte appello Milano n. 2869/21: Gli artt. 348 bis e ter c.p.c. prevedono che l'appello sia dichiarato inammissibile quando non abbia una ragionevole probabilità di essere accolto. Il concetto di probabilità di accoglimento va interpretato come verosimiglianza delle censure e degli argomenti posti a fondamento dei motivi di gravame e va riconosciuto anche se sussista una sola probabilità di accoglimento.), non si riscontra nel caso di specie.
3. Con riferimento al primo e al secondo motivo di appello l'odierno collegio giudicante ritiene che possano essere oggetto di trattazione congiunta, trattandosi infatti, sostanzialmente, di un unico motivo di appello della sentenza per error in iudicando, essendo entrambi funzionali ad una rivalutazione delle risultanze processuali, del quadro economico complessivo della famiglia e della misura del contributo di ciascuno. Con riferimento ad essi, l'appello meriti accoglimento. In proposito ritiene l'odierno collegio giudicante di modificare le valutazioni espresse dal giudice di prime cure in ordine alla misura dell'assegno di mantenimento delle figlie a carico del genitore non collocatario. In materia di assegno di mantenimento a carico dei genitori in favore dei figli la giurisprudenza di legittimità ha fissato alcuni principi che orientano il giudice di merito nella determinazione della sua misura. Sostiene, in proposito, la giurisprudenza di legittimità che “Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio (anche se maggiorenne e non autosufficiente), si deve tenere conto del principio di proporzionalità (che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle eSIenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto.” (Cass. civ. n. 30643.23; nella stessa direzione Cass. n. 5242.24 e Cass. n. 25055.24). Analogamente in attuazione del menzionato principio di proporzionalità, per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche, la Corte di appello dell'Aquila con sentenza n. 229.24 ha osservato che “In sede di determinazione del contributo di mantenimento per la prole a seguito di separazione personale dei coniugi, la nozione di 'risorse economiche' va intesa in senso molto ampio, ricomprendendo anche i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore (dunque il mantenimento diretto), le risorse economiche di entrambi i genitori, nonché la valenza economica dei compiti domestici e di cura assicurati ai figli da ciascun genitore. Pertanto il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito di ciascuna parte, ma deve anche tener conto di ulteriori elementi apprezzabili sotto il profilo economico, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, inclusi eventuali disponibilità monetarie, investimenti in titoli obbligazionari e azionari e in beni mobili, le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di benessere e di fondate aspettative per il futuro.” In definitiva, i criteri per la determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli sono, sia i periodi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, il tenore di vita avuto durante la convivenza con i genitori, le necessità del figlio, le risorse economiche dei genitori, il valore economico delle mansioni domestiche e di cura assunte da ciascun genitore, l'assegnazione della casa familiare al genitore collocatario dei figli. Ciò posto e in applicazione dei menzionati criteri, ritiene la Corte di determinare la misura dell'assegno di mantenimento a carico del padre in euro 700,00 mensili in luogo dei 900,00 disposti dal giudice di primo grado e di ridurre la misura del contributo alle spese straordinarie al 50% in luogo del 70% stabilito dal giudice di prime cure. E infatti in primo luogo, si osserva che l'appellante titolare di un istituto scolastico privato, ha puntualmente prodotto le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta dal 2017 al 2022; in particolare quelle relative al periodo di imposta 2020, 2021 2022 sono state depositate in data 21.09.23 in ottemperanza all'ordine giudiziale del 24.05.23 congiuntamente alla richiesta documentazione bancaria relativa all'ultimo triennio. Sicchè non pare a questo odierno collegio giudicante che possano configurarsi gli estremi per l'operatività dell'art. 116 c.p.c. nel contegno dell'appellante. Ma vi è di più. Sulla situazione reddituale di entrambi i coniugi risultavano eseguiti accertamenti da parte della Guardia di Finanza che con apposita relazione aveva offerto un quadro della situazione patrimoniale complessiva dei SI.ri e . Parte_1 CP_1
Dalla visione complessiva dei documenti, il risulta avere un reddito Parte_1 imponibile nel 2020 di euro 32653,00, nel 2021 di euro 26522,00 e nel 2022 di euro 15229,00. Se è vero che lo stesso risulta proprietario di diverse unità immobiliari (come da recenti visure) è anche vero che si tratta per lo più di botteghe, terreni o immobili in comproprietà - per percentuali a volta risibili id est 2/9, 2/18 - con altri soggetti, oltre all'abitazione (A3 residenziale abitativo di tipo economico) acquistata in cui lo stesso intende fissare la propria residenza. La SI.ra invece, titolare di una ditta specializzata nel commercio al dettaglio CP_1 di confezioni per bambini, in base agli accertamenti della Guardia di Finanza risulta proprietaria dell'immobile in cui abita e risulta avere redditi di euro 1200,00 nel 2020, euro 8718,00 nel 2018, euro 00,00 nel 2019 ed euro 6467,00 nel 2017.
Se le possidenze immobiliari e i redditi dichiarati dal SI. sono sintomatici Parte_1 di una disponibilità economica indubbiamente superiore rispetto a quella della SI.ra
, tuttavia il criterio di proporzionalità che ispira, come detto, l'autorità CP_1 giudiziaria nella materia induce a ritenere più adeguato alla situazione patrimoniale complessiva del padre la contribuzione al mantenimento delle figlie per euro 700,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. E infatti è indubbio che anche la SI.ra abbia contribuito in costanza di CP_1 matrimonio a costituire il tenore complessivo di vita della famiglia, apparendo in grado di provvedere al mantenimento delle figlie grazie alla gestione di una attività commerciale in un settore come quello di articoli per bambini notoriamente in espansione;
essa infatti presenta una sicura capacità economica – testimoniata, peraltro, dalla giacenza fino a poco tempo fa sul suo conto corrente Bnl di importi SInificativi per euro € 148.813,67 poi ridotti ad € 50.280,82 per effetto del prelievo nel terzo trimestre 2020 di € 108.372,56 eseguito, peraltro, pressochè in coincidenza con l'apertura di altra attività di confezioni per bambini avvenuta il 10.02.21 NA
(vedi doc. 2 camera di commercio allegato dal alle note del 10.11.22) e Parte_1 intestata alla madre Persona_4
Invece non è emerso neppure dagli accertamenti della Guardia di Finanza la disponibilità da parte del di cospicui depositi bancari, idonei a testimoniare Parte_1
l'occultamento di SInificative sostanze. Neppure aiuta in tal senso l'accertamento dell'intestazione di beni di lusso, considerato che il risulta proprietario di una sola auto immatricolata a maggio del 2010; Parte_1 né è stato rappresentato uno stile di vita tale da far ipotizzare notevoli possidenze. Sulla scorta della disamina complessiva della documentazione in atti, tenuto conto anche della previsione da parte del Tribunale di tempi di permanenza delle figlie presso il padre che sebbene inferiori rispetto al collocamento prevalente presso la madre sono comunque previsti, deve dunque reputarsi proporzionato porre a carico del Parte_1 un assegno mensile di euro 700,00 e la misura del 50% per la contribuzione alle spese straordinarie. L'assegno unico universale resta invece interamente alla SI.ra , quale coniuge CP_1 collocatario, come di recente ribadito dalla Cass. n. 4672.25 (In tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore.) 4. In ordine al terzo motivo di appello ritiene l'odierno collegio giudicante che a fronte dell'esito complessivo del giudizio, e della soccombenza reciproca delle parti, giusto quanto previsto dall'art. 92 secondo comma c.p.c. richiamato anche dall'art. 91 c.p.c. primo comma nella parte relativa agli effetti della mancata adesione alla proposta conciliativa, appare opportuna la compensazione delle spese di lite tra le parti del primo e del secondo grado di giudizio. Infine, con riferimento alle espressioni utilizzate dal nei suoi scritti difensivi Parte_1 laddove si legge “Vien fatto da immaginare - pur senza voler mancare di rispetto a controparte - che non sarebbe riuscito così tanto nemmeno l'azzeccagarbugli di manzoniana memoria.” e ancora “Suvvia, pare possa dirsi che, 'azzeccagarbugliando' con la fallace prosopopea d'avere padronanza delle risultanze istruttorie, la appellata sia riuscita ad indurre in errore i Giudici di prima sede. Forse colpevolmente distratti” e in relazione alle quali l'appellata chiede la cancellazione e la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni, ritiene questa Corte che non ricorrano gli estremi per l'accoglimento di tali domande considerato che, pur collocandosi tali espressioni ai limiti della difesa, esse comunque non li travalichino, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, essendo finalizzate sia pure, in modo colorito, a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni. Manca, infatti, l'impiego, in aggiunta al riferimento al personaggio di manzoniana memoria, di altre espressioni che disvelino una aggressione, fortemente invettiva, alla reputazione lavorativa del procuratore avversario e che esprimano un forte disprezzo personale, avendo addirittura la parte, per inciso, fatto riferimento alla circostanza di non voler mancare di rispetto alla controparte. Considerato l'esito complessivo della lite, non ricorrono i presupposti soggettivi per una pronuncia di condanna ex art 96 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello r.g. N.550.24 in epigrafe proposto avverso la sentenza n. 1126/2024 del Tribunale di Reggio Calabria pubblicata il 25.07.2024 nell'ambito del procedimento recante n. 2137/2020 R.G.A.C., vertente tra ( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Raffaele Cananzi ( ) PEC: C.F._2
Email_1
-appellante- E
( , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._3
Luigia Ombretta Florio ( ) PEC: C.F._4
Email_2
-appellata- così provvede:
- accoglie l'appello, e per l'effetto - dispone che il SI. versi alla SI.ra Parte_1
, a titolo di contribuito al mantenimento delle figlie, la complessiva CP_1 somma di € 700,00 (350,00 per ciascuna figlia) mensili, rivalutabili annualmente sulla base degli indici Istat e da corrispondersi nei modi e tempi stabiliti in sentenza di primo grado, oltre al 50 % delle spese straordinarie a decorrere dalla domanda giudiziale.
- conferma per il resto la sentenza appellata.
- compensa le spese di lite tra le parti del primo e secondo grado di giudizio;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. Reggio Calabria, così deciso nella Camera di ConSIlio dell'11.07.25. La conSIliera rel. Dott.ssa Ivana Acacia La Presidente Dott.ssa Patrizia Morabito.