TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 01/04/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 328/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 328/2025 v.g. promossa da:
nato ad [...] il [...], _1
e
, nata in [...] il [...], CP_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. PALUCCI ALESSANDRO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/02/2025, e _1 CP_2
esponevano che in data 30/08/2015 avevano contratto matrimonio con rito civile, in
PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 20/03/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 20/03/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi _1
e , provvede come segue:
[...] CP_2
O M O L O G A
pagina 2 di 5 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1) AFFIDAMENTO CONDIVISO DELLA FIGLIA MINORE.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337-ter cod. civ. e le decisioni di maggiore interesse per la figlia saranno assunte di comune accordo e comunicate insieme tenendo in debito conto le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni della figlia, mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
2) ABITAZIONE.
Preliminarmente i coniugi si accordano affinché la casa coniugale, sita a Pescara, in via Milano n. 10 rimanga nella disponibilità della sig.ra CP_2
La minore , seppur resterà affidata ad entrambi i genitori, permarrà Persona_1 stabilmente nell'abitazione in cui risiede la madre, sig.ra a Pescara in CP_2
via Milano n. 10.
In virtù del fatto che il sig. non ha ancora trovato un alloggio dove potersi _1
stabilire, i coniugi stabiliscono che lo stesso sig. potrà permanere _1
nella casa coniugale fino al 30 giugno 2025, dando così tempo e modo allo stesso di trovarsi un nuovo alloggio dove andare a vivere.
3) ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VISITA DEL PADRE.
I giorni di visita del padre possono essere così regolamentati:
- In virtù del lavoro che svolge il padre la minore potrà starà con il padre 2 pomeriggi a settimana dalle 16,00 alle18,00 nei giorni di mercoledì e venerdì. Stante il fatto che il padre ha come giorno libero il martedì e la domenica pomeriggio potrà tenere la minore tutto il giorno del martedì nel periodo estivo, mentre nel periodo della scuola dell'obbligo dalla fine delle lezioni scolastiche per tutto il giorno con pernotto presso la sua abitazione.
pagina 3 di 5 Stessa cosa per la domenica pomeriggio quando potrà tenere la figlia per tutto il pomeriggio con pernotto presso di lui;
- per quanto attiene al diritto di visita nel periodo feriale estivo e sempre conformemente a quelle che sono le esigenze lavorative dei genitori, i coniugi convengono che il padre potrà tenere la minore per un periodo di circa 7 giorni continuativi, nel mese di giugno (nel periodo in cui gli verranno assegnate le ferie) e altri giorni da stabilire qualora avesse altri gironi di ferie;
mentre per quanto attiene le festività Natalizie e di Pasqua, viene stabilita la collocazione della minore presso ognuno dei genitori ad anni alterni in modo che la piccola passerà un anno il Per_1
Natale con il padre e il capodanno con la madre e l'anno dopo il contrario;
stessa cosa per quanto riguarda Pasqua e Pasquetta;
- i genitori potranno distribuire diversamente il diritto di vista della minore nonché quello relativo alle festività di Natale, dell'Epifania, di Pasqua e Pasquetta e delle vacanze estive previo accordo tra di loro. In mancanza di tale accordo si dovrà seguire quanto previsto dal presente atto ai punti precedenti;
- tali accordi potranno essere modificati, previa concertazione tra i genitori, in caso di cambiamenti importanti relativa alla loro vita quali, per esempio, l'aver cambiato lavoro.
3) MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MINORE.
- Il sig. verserà quale contributo al mantenimento mensile della minore, la _1
somma di euro 200,00 in favore della sig.ra la quale beneficerà altresì CP_2
interamente dell'assegno Unico previsto ex lege per la figlia minore. L'assegno di mantenimento sarà soggetto automaticamente ed annualmente ad aumento ISTAT.
- Per la regolamentazione delle spese straordinarie tutte e per le modalità di scelta e di richiesta di rimborso, le parti fanno espresso richiamo al Protocollo del Tribunale di Pescara del mese di Novembre 2020 che le stesse dichiarano di conoscere e di averne avuto copia dal loro legale;
la percentuale di rimborso a carico del sig.
pagina 4 di 5 delle spese extra sarà pari al 50% ad eccezione delle spese del dopo _1 scuola il cui sig. se ne assume l'onere integralmente. Se il protocollo delle _1
spese dovesse essere aggiornato i genitori ne prenderanno atto.
Per quanto attiene il diritto di mantenimento del coniuge, non verrà statuito nessun assegno in virtù della giovane età della sig.ra CP_2
Il sig. comunque si occuperà dell'affitto della casa, delle bollette, delle _1
spese condominiali e tutto quanto concerne il dopo scuola della figlia come espressamente citato nel punto precedente.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 20/03/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 01/04/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 328/2025 v.g. promossa da:
nato ad [...] il [...], _1
e
, nata in [...] il [...], CP_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. PALUCCI ALESSANDRO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/02/2025, e _1 CP_2
esponevano che in data 30/08/2015 avevano contratto matrimonio con rito civile, in
PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 20/03/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 20/03/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi _1
e , provvede come segue:
[...] CP_2
O M O L O G A
pagina 2 di 5 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1) AFFIDAMENTO CONDIVISO DELLA FIGLIA MINORE.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337-ter cod. civ. e le decisioni di maggiore interesse per la figlia saranno assunte di comune accordo e comunicate insieme tenendo in debito conto le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni della figlia, mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
2) ABITAZIONE.
Preliminarmente i coniugi si accordano affinché la casa coniugale, sita a Pescara, in via Milano n. 10 rimanga nella disponibilità della sig.ra CP_2
La minore , seppur resterà affidata ad entrambi i genitori, permarrà Persona_1 stabilmente nell'abitazione in cui risiede la madre, sig.ra a Pescara in CP_2
via Milano n. 10.
In virtù del fatto che il sig. non ha ancora trovato un alloggio dove potersi _1
stabilire, i coniugi stabiliscono che lo stesso sig. potrà permanere _1
nella casa coniugale fino al 30 giugno 2025, dando così tempo e modo allo stesso di trovarsi un nuovo alloggio dove andare a vivere.
3) ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VISITA DEL PADRE.
I giorni di visita del padre possono essere così regolamentati:
- In virtù del lavoro che svolge il padre la minore potrà starà con il padre 2 pomeriggi a settimana dalle 16,00 alle18,00 nei giorni di mercoledì e venerdì. Stante il fatto che il padre ha come giorno libero il martedì e la domenica pomeriggio potrà tenere la minore tutto il giorno del martedì nel periodo estivo, mentre nel periodo della scuola dell'obbligo dalla fine delle lezioni scolastiche per tutto il giorno con pernotto presso la sua abitazione.
pagina 3 di 5 Stessa cosa per la domenica pomeriggio quando potrà tenere la figlia per tutto il pomeriggio con pernotto presso di lui;
- per quanto attiene al diritto di visita nel periodo feriale estivo e sempre conformemente a quelle che sono le esigenze lavorative dei genitori, i coniugi convengono che il padre potrà tenere la minore per un periodo di circa 7 giorni continuativi, nel mese di giugno (nel periodo in cui gli verranno assegnate le ferie) e altri giorni da stabilire qualora avesse altri gironi di ferie;
mentre per quanto attiene le festività Natalizie e di Pasqua, viene stabilita la collocazione della minore presso ognuno dei genitori ad anni alterni in modo che la piccola passerà un anno il Per_1
Natale con il padre e il capodanno con la madre e l'anno dopo il contrario;
stessa cosa per quanto riguarda Pasqua e Pasquetta;
- i genitori potranno distribuire diversamente il diritto di vista della minore nonché quello relativo alle festività di Natale, dell'Epifania, di Pasqua e Pasquetta e delle vacanze estive previo accordo tra di loro. In mancanza di tale accordo si dovrà seguire quanto previsto dal presente atto ai punti precedenti;
- tali accordi potranno essere modificati, previa concertazione tra i genitori, in caso di cambiamenti importanti relativa alla loro vita quali, per esempio, l'aver cambiato lavoro.
3) MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MINORE.
- Il sig. verserà quale contributo al mantenimento mensile della minore, la _1
somma di euro 200,00 in favore della sig.ra la quale beneficerà altresì CP_2
interamente dell'assegno Unico previsto ex lege per la figlia minore. L'assegno di mantenimento sarà soggetto automaticamente ed annualmente ad aumento ISTAT.
- Per la regolamentazione delle spese straordinarie tutte e per le modalità di scelta e di richiesta di rimborso, le parti fanno espresso richiamo al Protocollo del Tribunale di Pescara del mese di Novembre 2020 che le stesse dichiarano di conoscere e di averne avuto copia dal loro legale;
la percentuale di rimborso a carico del sig.
pagina 4 di 5 delle spese extra sarà pari al 50% ad eccezione delle spese del dopo _1 scuola il cui sig. se ne assume l'onere integralmente. Se il protocollo delle _1
spese dovesse essere aggiornato i genitori ne prenderanno atto.
Per quanto attiene il diritto di mantenimento del coniuge, non verrà statuito nessun assegno in virtù della giovane età della sig.ra CP_2
Il sig. comunque si occuperà dell'affitto della casa, delle bollette, delle _1
spese condominiali e tutto quanto concerne il dopo scuola della figlia come espressamente citato nel punto precedente.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 20/03/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 01/04/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 5 di 5