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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 09/09/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2592/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
II Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Francesca Ajello Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25/08/2024 da
, con l'Avv. SCRASCIA MASSIMO, presso cui ha Parte_1
eletto domicilio telematico e on l'Avv. SCRASCIA MASSIMO, presso cui ha eletto domicilio Parte_2
telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Trieste (TS) il 04.03.2013 (atto n.
32, parte 1, anno 2013), e si sono separati con sentenza n. 199/2024 , pronunciata dal
Trieste, pubblicata il 12.11.2024, passata in giudicato. con i seguenti figli: , nata a [...] il [...] Persona_1
con l'intervento del P.M- sede avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto ai sensi degli artt.
473 bis 49- 51 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nel ricorso introduttivo, i coniugi hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“La separazione personale
I coniugi vivranno separati di letto e di mensa, con obbligo di reciproco rispetto. Si chiede al
Tribunale adito di voler omologare con sentenza, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. introdotto con il d.lgs. 149/2022, c.d. riforma Cartabia, la separazione personale del matrimonio intervenuto fra e celebrato a Trieste con rito civile Parte_1 Parte_2
il giorno 04 marzo 2013 e registrato al n. 32, P. I, anno 2013 e conseguentemente ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
***
2. La figlia minore (nata a [...] il [...]) ed il suo affidamento, Persona_1
collocamento e diritto di visita
La situazione attuale
La figlia minore (nato a [...] il [...]) di anni 9, è seguita ed accudita da Per_1
entrambi i genitori sia in ambito scolastico che ricreativo/sportivo e con loro trascorre un tempo paritetico.
E', pertanto, intenzione dei genitori coltivare l'attuale regime di gestione paritaria usufruendo del medesimo tempo e dei medesimi spazi con la figlia minorenne come già oggi accade. Tale modalità di collocamento ha garantito sino ad oggi e garantirebbe ad negli anni a Per_1
venire, una situazione più confacente al suo benessere e ad una sua crescita armoniosa e serena tenuto conto della possibilità di poter così veder attuato il suo diritto ad una significativa e piena relazione con entrambi i genitori ed il corrispondente diritto di questi ultimi ad una piena realizzazione della loro relazione con la figlia anche sotto il profilo educativo. In tale ottica richiedono siano omologate le seguenti previsioni.
Affidamento, collocamento e diritto di visita futuri
- 2 A) Affidamento. rimarrà affidata ad entrambi i genitori in regime di Persona_1
affido condiviso.
- 2 B) Collocamento e diritto di visita. Per mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e nel rispetto al diritto della bambina alla bigenitorialità, considerata la piena ed ampia cooperazione tra i coniugi nella gestione, educazione ed istruzione della figlia, resterà collocata in maniera paritetica ed alternata presso entrambi i genitori con Per_1
residenza sempre presso l'immobile di via Commerciale n. 92, già residenza familiare della coppia ove la minore ha i propri affetti e la propria stanza ed ha sin da piccola sempre risieduto con facoltà di eventuale trasferimento previo accordo tra i genitori e tenendo conto delle primarie esigenze e dei desideri della minore.
In ragione di ciò trascorrerà tendenzialmente il medesimo tempo con entrambi i genitori Per_1
che avranno, dunque, diritto ad una frequentazione paritaria della figlia. I genitori si impegneranno ad organizzare, secondo le esigenze e necessità di i periodi di Per_1
permanenza presso ciascuno di loro e a rispettare le primarie esigenze della ragazza assecondandone i desideri, gli impegni scolastici e non solo.
Oggi frequenta con profitto la quarta elementare (dovrà andare in quinta) dalle ore 8.00 Per_1
alle ore 16.00.
Suona la batteria una volta la settimana (dalle 17.30 alle 18.15) e pratica, altresì, la pallavolo il lunedì ed il giovedì dalle ore 18.00 alle ore 19.30.
La gestione degli impegni scolastici e sportivi-ricreativi della figlia sarà gestita in maniera equa e paritaria dai coniugi che si impegnano a collaborare tra loro. - 2 C) Vacanze e festività. Tenuto conto della piena collaborazione sino ad oggi serbata su ogni aspetto della vita di per il futuro i coniugi gestiranno le festività (Natale e Vigilia, Per_1
Pasuqa e Pasquetta, Ultimo dell'anno e Capodanno, ecc.) ed i periodi di vacanza sia estivi che invernali in maniera alternata e paritaria garantendo alla figlia di poter trascorrere periodi pressoché uguali con l'uno e l'altro genitore come già oggi accade. Nell'alternanza si terrà conto delle sempre crescenti esigenze della ragazza e dei suoi desideri.
- 2 D) Nuovi compagni. I coniugi si impegnano, altresì, di far in modo che qualora vi sia un altro/a compagno/a nella vita dei genitori l'inserimento di tale figura avvenga in maniera graduale e tenendo conto delle esigenze della ragazza e delle sue necessità.
***
Le condizioni economiche delle parti ed il mantenimento della figlia minore
3.1 - La madre - Parte_2
- 3.1 A) Lavoro. E' Psicologa e psicoterapeuta e svolge la libera professione prevalentemente a Trieste. Ha prodotto un reddito lordo di circa € 41.114,00 nel corso del 2021, e di € 52.398,00 nel corso del 2022 (Unico P.F. 2023).
- 3.1 B) Beni mobili registrati: Nessuno.
- 3.1 C) Conti correnti, titoli/fondi/azioni/fondi pensione ed altre forme di investimento. E' titolare di un conto corrente personale.
- 3.1 D) Immobili e diritti reali di godimento. Nessuno.
- 3.1 E) Altri beni di valore/ rendite / affitti. Nessuno.
- 3.1 F) Spese (mutui, finanziamenti, ecc.). Corrisponde il 50% del canone di locazione per l'appartamento di via Commerciale, residenza familiare, per un importo di circa € 325,00 oltre alla propria quota delle spese di utenze, assicurazioni, polizze, ecc.
3.2 Il padre - Parte_1
- 3.2 A) Lavoro. Svolge anch'egli la libera professione di psicologo e psicoterapeuta. Ha percepito nel corso del 2021 un reddito lordo di circa € 63.967,00, mentre nel 2022 di €
43.066,00 (Unico P.F. 2023);
- 3.2 B) Beni mobili registrati: E' proprietario di una autovettura LEXUS NX
- 3.2 C) Conti correnti, titoli/fondi/azioni/fondi pensione ed altre forme di investimento. E' titolare di un conto corrente personale.
- 3.2 D) Immobili e diritti reali di godimento. Nessuno.
- 3.2 - E) Altri beni di valore/ rendite / affitti. Nessuno. - 3.2 - F) Spese (mutui, finanziamenti, ecc.). Corrisponde il 50% del canone di locazione per l'appartamento di via Commerciale, residenza familiare, per un importo di circa € 325,00 oltre alla propria quota delle spese di utenze, assicurazioni, polizze, ecc.
3.3. Il mantenimento della minore, le spese straordinarie, l'assegno unico
- 3.3 A) Il mantenimento della figlia In ragione del pari tempo trascorso da con Per_1 Per_1
entrambi i genitori e della sua collocazione paritetica ed alternata già in essere, della equivalente condizione economica e patrimoniale dei coniugi, i coniugi Parte_1
e contribuiranno al mantenimento della figlia minore
[...] Parte_2 [...]
in forma diretta ciascun genitore per i periodi di permanenza della figlia presso di Per_1
sé.
I genitori si accordano che qualora per sopraggiunte necessità lavorative uno di loro non potesse tenere con sé nella settimana di spettanza, costui corrisponderà all'atro genitore Per_1
per l'intera settimana un contributo per il mantenimento e la gestione della figlia pari a complessivi € 95,00.
- 3.3 B) Le spese straordinarie. Provvederanno, invece, nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese di carattere straordinario, mediche e scolastiche, nonché sportive e ricreative sulla scorta delle indicazioni fornite dal Protocollo d'intesa sulle spese straordinarie siglato nel maggio del 2015 dall'Ordine degli Avvocati congiuntamente al Tribunale di
Trieste e tutt'oggi vigente.
- 3.3 C) Gli assegni familiari/Assegno Unico. Ove spettanti/e ed erogati/o saranno/sarà percepiti/o al 50% tra i genitori.
- 3.3 D) Le detrazioni. Saranno ripartite al 50% tra i genitori.
- 3.3 E) Il mantenimento dei coniugi. Le parti sono, allo stato, economicamente autosufficienti e dichiarano di nulla dunque pretendere reciprocamente l'una dall'altra a titolo di mantenimento e di rinunciare ad ogni assegno di mantenimento.
***
4. I coniugi danno atto di aver regolato in separata sede ogni altra pendenza economica tra loro e di nulla reciprocamente pretendere più l'uno dall'altro a qualsivoglia altro titolo o ragione.
5. Entrambi i coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi documenti abilitanti all'espatrio ed al rilascio di quelli autonomi per;
Persona_1
acconsentono, altresì, che ciascun genitore, anche da solo, possa provvedere al rinnovo/rilascio di ogni documentazione per la figlia anche ai fini di validità per l'espatrio.
Ogni volta che la minore dovrà essere condotta all'estero in Paese extra UE, i genitori si impegnano a darsene tempestivo avviso e a garantire che la bambina mantenga regolari contatti telefonici con l'altro genitore.
6. Spese legali integralmente compensate.
***
7. Lo scioglimento del matrimonio
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice relatore,
i coniugi CHIEDONO di rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice ovvero autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di voler divorziare e di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, e di PRONUNCIARE sentenza di scioglimento del matrimonio contratto dai sigg.ri Parte_1
e ed iscritto presso il Comune di Trieste al n. 32, Parte I, Anno 2013 alle Parte_2
medesime condizioni indicate nei punti che precedono e ai quali si fa rimando e richiamo in via integrale in particolar modo in merito all'affidamento, collocamento e mantenimento di
, figlia della coppia. Persona_1
I coniugi, in conformità con le disposizioni di cui all'art. 473bis.51 comma 2, dichiarano sin d'ora di non volersi riconciliare e di non opporsi alla sostituzione dell'udienza con note di trattazione scritta.”
MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi sopra indicati, con ricorso cumulativo ai sensi degli artt. 473 bis 49- 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25/08/2024 , chiedevano congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge dalla data della comparizione delle parti, previa rimessione della causa sul ruolo e previa autorizzazione al deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo alla comparizione personale, di pronunciare il divorzio delle parti alle condizioni indicate in epigrafe.
Veniva quindi fissata l'udienza di comparizione delle parti del 15.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni e, con sentenza dell'
8.11.2024, veniva pronunciata la separazione personale delle parti, con rimessione della causa al giudice relatore per la definizione della domanda di divorzio.
Il giudice relatore fissava quindi l'udienza del 8 luglio 2024 sostituita dal deposito telematico di note scritte.
Con le predette note, le parti hanno confermato le concordate condizioni di divorzio e hanno prestato acquiescenza all'emananda sentenza.
Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto non contrasta con gli interessi della prole e regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
e
[...] Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura. 5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Trieste, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, 08/09/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Filomena Piccirillo Dott. Anna Lucia Fanelli