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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 03/02/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Mariagrazia PISAPIA Consigliere
ha pronunziato in data 03/02/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 553/2023 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo
Coralluzzo, in virtù di procura allegata al ricorso di appello, e dagli avv.
1 Stefano Salimbene e Gaetano Chierico come da costituzione in aggiunta del 01/12/2023, ed elettivamente domiciliato come da pec;
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dagli avv. Lodovico Di Controparte_1
Brita e Lucio Di Brita, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliata con pec;
APPELLATO
OGGETTO: spettanze retributive.
Appello avverso la sentenza n. 1449/2023 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno.
CONCLUSIONI
Per l'appellante in riforma della sentenza impugnata, rigettare la domanda proposta dalla lavoratrice con il ricorso di primo grado, vinte le spese;
in subordine applicare la prescrizione.
Per l'appellata: rigettare l'appello, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27/09/2021 premesso Controparte_1
che era stata assunta dalla in epigrafe dal 14/01/2014 al 30/06/2014
2 con contratto a termine e poi dal 09/07/2014 al 08/06/2020 con contratto a tempo indeterminato;
che in realtà la prestazione lavorativa era stata resa con continuità; che il datore di lavoro l'aveva formalmente assunta part
time, ma in realtà la prestazione lavorativa era stata resa a tempo pieno, per n. 8 ore giornaliere e per n. 6 giorni la settimana secondo turni predisposti dal datore e comunicati tramite What'sApp sul gruppo appositamente creato, con un giorno di riposo a rotazione, presso entrambi i bar gestiti dalla società; che l'azienda la inquadrava nel livello 5, e poi -a partire da agosto 2014 - nel livello 4 del CCNL pubblici esercizi;
che le mansioni svolte in prevalenza erano quelle di addetta alla cassa;
che le buste paga riportavano ore e giorni di lavoro inferiori a quelli effettivi;
adiva il
Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, chiedendo di condannare la ditta al pagamento di complessivi € 112.312,86 a titolo di differenze paga,
permessi, ferie, 13^, 14^ e TFR.
Nel costituirsi in giudizio l'azienda eccepiva la prescrizione;
confutava tutte le avverse deduzioni in fatto e in diritto, e chiedeva il rigetto del ricorso.
3 Con sentenza depositata in data 06/10/2023 il Giudice di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso e condannava la al pagamento di complessivi € 95.078,20.
Avverso tale pronunzia la proponeva appello con ricorso depositato in data 10/10/2023.
L'appellante evidenziava che le deposizioni testimoniali, valorizzate dal giudice di prime cure ai fini dell'espletamento della prestazione a tempo pieno, in realtà non avevano offerto prova certa sul punto.
L'azienda censurava altresì la CTU contabile di prime cure dolendosi del mancato recepimento delle osservazioni formulate avverso la bozza.
Concludeva chiedendo il rigetto integrale delle pretese avanzate dalla lavoratrice;
in subordine, eccepiva la prescrizione.
Nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva depositata in data
06/11/2023, la confutava tutte le avverse deduzioni e chiedeva CP_1
il rigetto del gravame, con rivalsa di spese.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
4 Giova precisare che il primo giudice ha riconosciuto la sussistenza del rapporto di lavoro continuativo dal 14/01/2014 al 08/06/2020 e l'inquadramento della lavoratrice nel livello 4 del CCNL pubblici esercizi per tutto tale arco temporale.
Tali profili non sono stati censurati dalla appellante
La lavoratrice, per altro verso, non ha impugnato con appello incidentale il diniego delle spettanze non attribuite dal Tribunale (ferie, riposi).
Quanto alla prescrizione, si osserva che l'eccezione sollevata dalla in primo grado è stata già respinta dal Tribunale con apposita ed esaustiva motivazione, avverso la quale il ricorso di appello nulla espone o confuta,
né in fatto né in diritto.
Nel contenuto del ricorso di secondo grado, invero, non si rinviene alcuna deduzione o specifica censura su tale profilo, e solo nelle conclusioni la ditta chiede: “In subordine si eccepisce la prescrizione dei presunti crediti richiesti dalla ricorrente di cui agli artt. 2948 n. 4, 2955 n. 2 e 2956 n. 1
cod. civ.” (v. pag. 9 dell'atto di appello).
Ne deriva che tale domanda subordinata, per come formulata, resta una mera clausola di stile, del tutto priva di specifiche allegazioni che era
5 invece onere della parte appellante addurre al fine di smentire le valutazioni già esposte nella sentenza di prime cure.
Si aggiunge che la S.C. ha di recente chiarito che nel rapporto di lavoro privato la prescrizione dei crediti retributivi decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.
“Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto
della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti
di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro
tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti
quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l.
n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato
disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di
lavoro” (Cass. n. 26246 del 06/09/2022).
Nel caso di specie il rapporto di lavoro della è cessato in data CP_1
08/06/2020, e sono intervenuti entro il quinquennio sia l'atto di costituzione in mora (pec del 07/07/2020 inviata alla allegata nel fascicolo di primo grado) sia la notifica del ricorso di primo grado (notifica avvenuta tra il 27/09/2021, data di deposito del ricorso introduttivo, e il
27/01/2022, data in cui la si costituiva presso il Tribunale).
6 L'eccezione di prescrizione risulta quindi infondata.
Ciò chiarito, il primo motivo di appello riguarda l'orario di lavoro osservato dalla CP_1
Secondo l'assunto di parte appellante, le deposizioni testimoniali non avrebbero adeguatamente dimostrato lo svolgimento della prestazione lavorativa per n. 8 ore giornaliere per n. 6 giorni la settimana.
Tale assunto è infondato.
I testi escussi in primo grado – anche quelli citati dall'azienda - hanno concordemente dichiarato che la prestazione veniva resa dalla CP_1
presso entrambi i bar gestiti dalla (“Il Cornettone” e “Incontro”),
precisando che entrambi i bar erano aperti anche nei giorni festivi e che si lavorava da lunedì a domenica, con un giorno di riposo settimanale che variava secondo i turni espletati.
Il Bar denominato “Il Cornettone” inoltre era aperto 24 ore su 24.
I testi hanno anche precisato che la distribuzione dei dipendenti secondo i turni e i giorni di lavoro veniva comunicata da coniuge di Parte_2
mediante un gruppo What'sApp denominato Parte_1
“famiglia adams”, ed hanno dichiarato davanti al Tribunale di riconoscere
7 i prospetti relativi a tali turni (prospetti allegati in atti, che sono stati mostrati in udienza ai testimoni durante l'escussione).
Da tali prospetti si evince che effettivamente la era assegnata CP_1
a turni di n. 8 ore ciascuno (dalle 6,00 alle 14,00 oppure dalle 14,00 alle
22,00) in vari giorni della settimana, con giorno di riposo che non coincideva sempre con la domenica.
La concorde deposizione resa dai testi e Testimone_1 Tes_2
circa l'orario di lavoro e la durata dei turni (dalle 6,00 alle 14,00
[...]
oppure dalle 14,00 alle 22,00) risulta pertanto supportata anche dal dato documentale.
Appare a questo punto non credibile la versione offerta invece dai testi della ( e ) secondo Testimone_3 Testimone_4
cui i turni erano di sole 4 ore.
Si aggiunge che :
-la teste ha riferito: “il mio turno è di 4 ore salvo aspettare l'altro Tes_3
dipendente che deve venire per il turno successivo”; dunque non vi è prova che necessariamente anche il turno della fosse di sole n. 4 ore, CP_1
avendo la teste riferito circa il proprio turno personale;
8 -la teste ha asserito: “io personalmente facevo il turno dalle 6 Tes_4
alle 10 oppure il pomeriggio dalle 14 alle 17, non so riferire dei turni precisi all'interno del Cornettone per me e per gli altri dipendenti perchè
variavano”; quindi tale deposizione non inficia né l'orario osservato dalla come attestato dai prospetti allegati in atti né l'orario riferito CP_1
dalle testimoni e Tes_1 Tes_2
A fronte di tali evidenze processuali, la appellante ha dedotto nel ricorso di appello la insufficienza delle deposizioni testimoniali,
deducendo che non sarebbe stata raggiunta la prova circa l'effettiva esecuzione della prestazione lavorativa della per n. 8 ore in CP_1
ciascun turno.
L'azienda peraltro non ha mai negato che vi fossero i predetti turni, nè che gli stessi fossero distribuiti fra i dipendenti secondo le disposizioni impartite dall'incaricato tramite la chat di gruppo, né che i lavoratori fossero impiegati in modo promiscuo in entrambi i bar secondo le esigenze dell'impresa.
Parimenti non smentita dalla è l'apertura di entrambi gli esercizi tutto l'anno e anche nei giorni festivi, con espletamento dei turni lavorativi anche di domenica e assegnazione di un giorno di riposo a rotazione.
9 Ne deriva che deve ritenersi dimostrata l'esecuzione della prestazione lavorativa della secondo tali modalità, come accertato dal CP_1
Tribunale nella pronunzia qui gravata.
La doglianza avanzata dalla in ordine al quantum determinato dal
Tribunale – integrante il secondo motivo di appello - è parimenti infondata.
La ditta ha prospettato degli errori contabili del CTU di prime cure circa alcune mensilità già erogate, il TFR già corrisposto e la CIG nel periodo
COVID.
Il quesito formulato dal primo giudice faceva riferimento, quale percetto,
alle somme corrisposte nelle buste paga, e in effetti anche la CP_1
nel ricorso introduttivo aveva dedotto di avere percepito i relativi importi,
pur rimarcando che la retribuzione già versata in costanza di rapporto era riferita al part time, cioè ad un numero di ore di lavoro inferiore a quelle realmente lavorate.
Il CTU nominato in prime cure ha già compiuto la verifica contabile tenendo conto del percetto di cui alle buste paga allegate in atti, onde non emerge la fondatezza della censura sollevata dalla azienda.
10 Inoltre, le considerazioni di cui a pag. 7 dell'appello sono in realtà la mera riproduzione di una parte delle osservazioni già formulate illo tempore
avverso la bozza;
osservazioni sulle quali il CTU aveva già operato il riscontro in base agli atti di causa.
La relazione peritale di primo grado precisa infatti espressamente che:
-“le differenze retributive sono il risultato del confronto tra il lordo in busta percepito dalla lavoratrice, come stabilito dal giudice, e la retribuzione lorda mensile conteggiata dalla CTU” (pag. 10);
-“il trattamento di fine rapporto è stato calcolato al lordo, sulla base di quanto stabilito dal CCNL di categoria al netto del trattamento lordo percepito dal cedolino di giugno 2020 (vedasi quietanza di pagamento fornita dalla parte resistente)” (pag. 11 della CTU).
Non emerge pertanto la necessità di effettuare una ulteriore verifica contabile.
Quanto alla CIG inerente il periodo COVID, la deduzione della appellante
è del tutto generica, sia in fatto che in diritto, sia per l' an che per il
quantum.
Non sussiste inoltre alcun supporto o indizio documentale: l'estratto contributivo della allegato in giudizio, infatti, non riporta CP_1
11 affatto l'avvenuta erogazione della CIG alla lavoratrice nel periodo dal
08/03/2020 alla cessazione del rapporto di lavoro (08/06/2020).
Non vi sono dunque motivi per riformare la sentenza impugnata.
Le spese del secondo grado seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 553/2023
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, avverso la sentenza n. 1449/2023 del Giudice Controparte_1
del lavoro del Tribunale di Salerno, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)rigetta l'appello;
2)condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del secondo grado, liquidate in € 4.996,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CNA come per legge;
3)dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater,
DPR n. 115/2002.
12 Salerno, 03/02/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO
Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
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