Ordinanza cautelare 10 gennaio 2024
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 19/02/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00293/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01266/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1266 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Pancallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di TE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Caricato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, in parte qua,
previa sospensione dell'efficacia,
- del Regolamento Comunale allegato al Piano di Sviluppo Commerciale Integrato (Documento Strategico del Commercio), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di TE n. 8 del 17 marzo 2017 e modificato con deliberazione consiliare n. 34 del 30 novembre 2020;
- dell’autorizzazione all’apertura di una Media struttura di vendita (“M1”) rilasciata in suo favore -OMISSIS- (prot. n. -OMISSIS-), nella sola parte pregiudizievole al suo interesse;
- della convenzione sottoscritta il 12 ottobre 2023 (parte integrante della predetta autorizzazione), che onera la Società ricorrente dell’intervento di riqualificazione urbana di realizzazione di una “pista pedonale” con previsione di decadenza dell’autorizzazione in caso di mancata realizzazione nel termine di 60 giorni dalla consegna dell’area comunale;
e, ove occorra, della deliberazione della Giunta Municipale del Comune di TE n. -OMISSIS-6 del 4 ottobre 2023, di approvazione della proposta progettuale di riqualificazione urbana predetta;
- della Relazione tecnico descrittiva acquisita al prot. n. 14091 del 17 luglio 2023, non conosciuta;
- della nota del Responsabile S.U.A.P. del Comune di TE prot. n.-OMISSIS- del 28 novembre 2023 di precisazioni a riscontro di una nota del legale della Società ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di TE;
Vista l’ordinanza cautelare n. 8/2024 con cui questa Sezione del T.A.R. Puglia - Lecce ha respinto l’istanza di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2025 la dott.ssa Mariachiara Basurto e udito per il difensore l’Avv. T. Serrano, in sostituzione dell'Avv. F. Caricato per la Pubblica Amministrazione Comunale resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato alla controparte il 5 dicembre 2023 e depositato in giudizio il 15 dicembre 2023, la Società ricorrente ha impugnato (in parte qua) gli atti e proposto a questo T.A.R. le domande riportati in epigrafe.
2. La parte ricorrente espone, in punto di fatto quanto segue.
2.1. Espone che, con istanza del -OMISSIS-, ha chiesto al Comune di TE di essere autorizzata all’apertura di un esercizio di vendita al dettaglio e all’ingrosso in Media struttura di vendita (“M1”) di prodotti non alimentari in zona P.I.A. (periferia, industriale e agro) presso l’unità immobiliare sita in TE alla via -OMISSIS-, contraddistinta nel Catasto fabbricati al Foglio-OMISSIS-, particella n. -OMISSIS- sub -OMISSIS-.
2.2. Con nota prot. n. -OMISSIS- del 13 luglio 2023, il Comune di TE ha trasmesso alla Società odierna ricorrente la comunicazione ex art. 10 bis della Legge n. 241 del 1990 e ss.mm. evidenziando i motivi ostativi all'accoglimento della istanza predetta, fra i quali: la constatazione che l'immobile dove si intendeva svolgere l'attività commerciale ricade in “Periferia, area industriale, contrade e agro (P.I.A.)”, area nella quale l'art. 5 del Regolamento delle Medie superfici di vendita contenuto nel Piano di Sviluppo Commerciale del Comune di TE, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 17 marzo 2017 prevede che l'apertura di una nuova struttura di vendita di tipo “M1” sia assentibile, in zona P.I.A. appunto, nel rispetto dei c.d. “indici di servizio” con il “punteggio minimo” per l'accesso all'autorizzazione pari a 120 punti e tale requisito non risultava soddisfatto.
Per poter ottenere l’autorizzazione commerciale sarebbe stato, pertanto, necessario per la Società istante effettuare prestazioni accessorie (quali l’assunzione di 14 unità lavorative e la realizzazione di una “pista pedonale”) e il rilascio dell’autorizzazione sarebbe stato subordinato alla sottoscrizione di apposita convenzione indicante l’obbligo di realizzare la “pista pedonale” entro il termine di 60 giorni dalla consegna dell’area, pena decadenza automatica dell’autorizzazione.
3. A sostegno del ricorso è stata rassegnata la seguente articolata censura:
Violazione di legge, dell’art. 17 L.R.16 aprile 2015 n. 24; dell’art. 5 del Regolamento Regionale n. 7 del 28 aprile 2009; degli artt. 2 e 19 del Regolamento Regionale n. -OMISSIS- del 10 settembre 2018. Eccesso di potere nella forma della illogicità, della manifesta ingiustizia e dello straripamento di potere.
4. In data 4 gennaio 20224 si è costituito in giudizio il Comune di TE eccependo l’irricevibilità, l’inammissibilità o comunque chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Il 10 gennaio 2024, con ordinanza cautelare n. 8/2024, questa Sezione del T.A.R. Puglia - Lecce, in esito alla Camera di Consiglio del 9 gennaio 2024, ha rigettato l’istanza di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente, con la seguente motivazione: “ Ritenuto che l’istanza cautelare incidentalmente proposta con il ricorso, in disparte ogni valutazione sulla (dubbia) tempestività ed ammissibilità del gravame, appare, ad una valutazione sommaria propria della presente fase del giudizio, infondata, in quanto non si ravvisa (nella specie) la denunciata violazione dell’art. 17 comma 6 della L.R. n. 24/2015 e l’impugnata previsione del Documento Strategico del Commercio vigente nel Comune di TE (vedi: art. 5 del Regolamento allegato), in forza del quale è richiesta l’assegnazione di 120 punti per il conseguimento dell’autorizzazione per le Medie strutture di vendita da insediare nella zona P.I.A. (periferia, industriale e agro), sembra pienamente legittima, tenuto conto del disposto dell’art. -OMISSIS- del R.R. Pugliese n. -OMISSIS-/2018 - correttamente inteso, alla stregua dei consueti ortodossi canoni ermeneutici, con riferimento a quanto previsto dai commi 1 e 2 -, e del potere discrezionale dell’A.C., nonché dei contenuti del predetto Documento Strategico del Commercio previsti dall’art. 7, comma 3 del medesimo R.R. n. -OMISSIS-/2018 ”.
6. Il 13 maggio 2024 il Comune di TE ha depositato in giudizio istanza di prelievo, avendo le parti, in data 8 marzo 2024, stipulato una nuova convenzione con la quale il Sig.-OMISSIS-, quale legale rappresentante della -OMISSIS-., è stato autorizzato all’apertura e all’esercizio di una Media struttura di vendita di prodotti non alimentari presso l’ unità immobiliare sita in TE alla via delle -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-., contraddistinta nel Catasto fabbricati al Foglio-OMISSIS-, particella n.-OMISSIS- sub -OMISSIS-, con il rilascio di nuova autorizzazione commerciale n. -OMISSIS-, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza.
7. Con memoria difensiva depositata in giudizio in data -OMISSIS- gennaio 2025, il Comune di TE ha insistito per la richiesta di dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con vittoria delle spese di lite.
8. Nella pubblica udienza del 12 febbraio 2025 la causa è stata posta in decisione.
9. Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.
9.1. A tal proposito, questo Collegio ritiene di aderire alla costante giurisprudenza amministrativa secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione si verifica in ragione di una delle seguenti ragioni: “i) il ricorrente non ha impugnato un atto presupposto o collegato da cui derivano effetti sfavorevoli; ii) il provvedimento impugnato si basa su più ragioni indipendenti e sono state censurate soltanto alcune di esse; iii) sopravviene un atto o un fatto che rende sostanzialmente inutile l'eventuale annullamento dell'atto impugnato; iv) la parte dichiara di non avere più interesse alla decisione.” (vedi: Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 13 novembre 2023, n. 9683; Consiglio di Stato, sez. IV, 30 maggio 2023 n.5298; Cons. Stato, sez. IV, 17 marzo 2023, n. 2768; Cons. Stato, sez. VI, -OMISSIS- ottobre 2021, n. 6824).
10. Nell’ipotesi di specie, ricorre senza dubbio l’ipotesi sub iii) poiché come precisato dall’Amministrazione Comunale resistente con l’istanza di prelievo del 13 maggio 2024 e documentato con gli allegati alla memoria difensiva depositata in data -OMISSIS- gennaio 2025, nelle more del presente giudizio: il Comune di TE - dapprima - con atto prot. n. -OMISSIS- del 26 febbraio 2024, ha comunicato alla Società ricorrente la nota avente ad oggetto: “Autorizzazione medie e grandi strutture di vendita n.-OMISSIS- del 12.10.2023. Comunicazione di avvio del procedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi ai sensi dell’art. 19, comma 3, Legge 241/1990”; sicchè la Società ricorrente ha, poi, trasmesso al S.U.A.P. del Comune di TE la nota con cui, ha dichiarato di essere in procinto di presentare una nuova istanza di autorizzazione commerciale, intendendo riproporre la realizzazione delle opere di interesse pubblico previste dalla “vecchia convenzione da eseguirsi con tempi e modalità ivi indicate” ed ha - anche - esplicitamente dichiarato di voler rinunciare alla prosecuzione del presente giudizio.
Conseguentemente, l’8 marzo 2024, il Comune di TE e la Società ricorrente hanno stipulato una nuova convenzione con cui quest’ultima è stata autorizzata all’esercizio di una Media struttura di vendita (“M1”) di prodotti non alimentari presso l’unità immobiliare sita in TE alla via delle -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-., contraddistinta nel Catasto fabbricati al Foglio-OMISSIS-, particella n.-OMISSIS- sub -OMISSIS-, con il rilascio della nuova autorizzazione commerciale n. -OMISSIS-; dunque, il precedente provvedimento comunale impugnato - in parte qua - (autorizzazione all’apertura di una Media struttura di vendita -OMISSIS- - prot. n. -OMISSIS-) ha, ormai, esaurito i suoi effetti parzialmente lesivi della sfera giuridica della Società ricorrente.
Ne consegue, pertanto, che il ricorso non può che essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
12.Tenuto conto del contegno processuale delle parti e della novità della questione giuridica oggetto del processo, sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Mariachiara Basurto, Referendario, Estensore
Carlo Iacobellis, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariachiara Basurto | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.