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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 883/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBARO CARMELO, Presidente PETRONE FRANCESCO, Relatore CREAZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3940/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Plutino N. 4 89127 Reggio Di Calabria RC
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022002SC0000007600001 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6540/2025 depositato il 12/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 9.5.2025 all'AGENZIA DELLE ENTRATE di RC e depositato in data 9.6.2025, Ricorrente_1, con il ministero del difensore e procuratore alla lite nominato, proponeva ricorso per l'annullamento dell'AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022/002/SC/000000760/0/0012 di euro 6.743,00 per imposta Numero_1di registro, interessi e sanzioni in relazione alla sentenza N. RG – rep n. 760/2022 emessa in data 20.6.2022 dalla Corte d'appello di Reggio Calabria tra le Ricorrente_1 Società_1parti / srl. Si premetteva ancora che con l'avviso impugnato la liquidazione dell'imposta era stata effettuata con applicazione della aliquota del “…3% su euro 121.752,68 (pagamento somme) più interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati dal 12.04.2001 al 20.06.2022 per un importo di € 103.008,65”. Opponeva dunque il ricorrente l'illegittimità dell'atto impugnato.
1) per esserne carente la motivazione, essendo stata omessa l'allegazione della sentenza tassata e l'esplicitazione del calcolo degli interessi legali applicati.
2) per essere stata comunque erroneamente applicata l'imposta proporzionale in luogo della tassa fissa, essendo quelle oggetto del giudicato operazioni soggette a IVA. Di qui la richiesta di annullamento dell'AVVISO e comunque, in subordine, di riliquidazione dell'imposta a tassa fissa, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito. Con memoria depositata il 18.6.2025 si costituiva AGENZIA delle ENTRATE, e rivendicando piena legittimità e correttezza al proprio operato e all'avviso impugnato, opponeva, non solo la congruità della motivazione dell'avviso impugnato (anche rispetto al calcolo degli interessi al saggio legale), ma pure che la liquidazione era stata correttamente compiuta con applicazione dell'aliquota di legge e non a tassa fissa, dal momento che nella sentenza impugnata era specificato dal giudice che “le somme erano state richieste a seguito di una lettera di incarico in possesso dell'appellante e, successivamente, essendo la lettera di incarico risultata falsa, tramite accertamento delle operazioni effettuate dal ricorrente per conto della ditta ingiunta, ma alla decisione della Corte d'Appello non è sottesa alcuna fattura emessa dal ricorrente e mai pagata dal committente. Ciò posto, l'oggetto del contendere non si configura in una fattispecie soggetta a IVA (…). L'Ufficio non ha considerato l'oggetto del contendere come una prestazione soggetta a IVA in quanto la parte ricorrente non ha mai versato l'IVA presupposta all'alternatività con l'imposta di registro né, allo stato attuale, risulta alcuna fattura sottesa alla condanna che assume carattere unicamente risarcitorio”.
Con successiva memoria la difesa ricorrente insisteva nelle proprie deduzioni e richieste. Di qui la richiesta di rigetto del ricorso e la conferma della legittimità dell'Avviso impugnato con condanna alle spese di lite. Quindi, all'odierna udienza, sentiti i difensori delle parti, la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Privi di pregio, in primo luogo, i rilievi mossi alla motivazione dell'avviso impugnato, che appare al contrario assolutamente congrua:
- nel richiamo compiuto all'atto oggetto di accertamento (ovvero la sentenza 20.6.2022 dalla Sezioni Civile della Corte d'appello reggina emessa nel procedimento, pure specificato, Società_1che vedeva la ricorrente contrapposta alla srl, atto dunque evidentemente ben conosciuto dalla contribuente) e alla norma del Testo Unico in tema di imposta di registro (art. 37 DPR n. 131/1986),
- nella specificazione del calcolo dell'imposta siccome effettuato, ovvero nella misura del 3% (aliquota di legge) dell'ammontare di quanto liquidato in sentenza a titolo di sorte capitale (euro 121.752,68) e a titolo di accessori, “interessi legali e rivalutazione monetaria, calcolati dal 12.04.2001 al 20.06.2022 per un importo di € 103.008,65”. Si tratta del resto di motivazione assolutamente coerente rispetto al dettato dell'art. 54, comma 4, TUR che prevede espressamente che “nell'avviso devono essere indicati gli estremi dell'atto da registrare (...) e la somma da pagare”. Né hanno qualità le doglianze relativa alla carenza di motivazione dell'AVVISO impugnato per violazione dell'art. 7 St. Contr.; costituisce invero principio interpretativo consolidato che “In tema di avviso di accertamento, l'onere di allegazione di cui all'art. 7 della l. n. 212 del 2000 è limitato ai documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente e costituenti il presupposto dell'atto impositivo al fine di evitare il pregiudizio del diritto di difesa di quest'ultimo” (Cass. Sez. 5, Ordinanza 10.7.2020 n. 14723) e nella specie il presupposto era la sentenza della corte reggina ben nota alla ricorrente;
quanto poi al calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria, essendo stati liquidati al saggio legale e sulla base dell'andamento dell'inflazione annualmente registrata, una volta individuati il dies a quo e ad quem, conseguivano evidentemente a una mera operazione aritmetica. Pure infondata la subordinata pretesa, di merito, della ricorrente di ottenersi la liquidazione in misura fissa, invece che nella misura percentuale dell'aliquota di legge. Occorre invero convenire con l'Ufficio che non è stata offerta alcuna effettiva dimostrazione da parte ricorrente dell'emissione di fattura per prestazione professionale (anche il decreto ingiuntivo originario, dalla motivazione della sentenza, pare sia stato emesso sulla base di prova scritta costituita da una lettera d'incarico dell'amministratore della società ingiunta – peraltro pure risultata falsamente sottoscritta, e non di una fattura) e comunque dell'assoggettamento dell'ammontare del liquidato in sentenza a IVA (peraltro effettivamente versata); anzi, dalla motivazione della sentenza è emerso piuttosto che il rapporto contrattuale di affidamento dell'opera professionale e del compimento della relativa prestazione, siano stati accertati dal giudice sulla base di prove anche testimoniali, sicché la liquidazione abbia propriamente quale suo unico fondamento proprio la sentenza accertante la violazione e la conseguente responsabilità contrattuale della società convenuta, con conseguente liquidazione anche della rivalutazione monetaria oltre che degli interessi legali.
Si impone dunque il rigetto del ricorso. Quanto al riparto delle spese del giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, oltre accessori di legge ove dovuti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 780,00 (settecentottanta).-
Il Giudice estensore Il Presidente
(Dott. Francesco Petrone) (Dott. Carmelo Barbaro)
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBARO CARMELO, Presidente PETRONE FRANCESCO, Relatore CREAZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3940/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Plutino N. 4 89127 Reggio Di Calabria RC
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022002SC0000007600001 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6540/2025 depositato il 12/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 9.5.2025 all'AGENZIA DELLE ENTRATE di RC e depositato in data 9.6.2025, Ricorrente_1, con il ministero del difensore e procuratore alla lite nominato, proponeva ricorso per l'annullamento dell'AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022/002/SC/000000760/0/0012 di euro 6.743,00 per imposta Numero_1di registro, interessi e sanzioni in relazione alla sentenza N. RG – rep n. 760/2022 emessa in data 20.6.2022 dalla Corte d'appello di Reggio Calabria tra le Ricorrente_1 Società_1parti / srl. Si premetteva ancora che con l'avviso impugnato la liquidazione dell'imposta era stata effettuata con applicazione della aliquota del “…3% su euro 121.752,68 (pagamento somme) più interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati dal 12.04.2001 al 20.06.2022 per un importo di € 103.008,65”. Opponeva dunque il ricorrente l'illegittimità dell'atto impugnato.
1) per esserne carente la motivazione, essendo stata omessa l'allegazione della sentenza tassata e l'esplicitazione del calcolo degli interessi legali applicati.
2) per essere stata comunque erroneamente applicata l'imposta proporzionale in luogo della tassa fissa, essendo quelle oggetto del giudicato operazioni soggette a IVA. Di qui la richiesta di annullamento dell'AVVISO e comunque, in subordine, di riliquidazione dell'imposta a tassa fissa, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito. Con memoria depositata il 18.6.2025 si costituiva AGENZIA delle ENTRATE, e rivendicando piena legittimità e correttezza al proprio operato e all'avviso impugnato, opponeva, non solo la congruità della motivazione dell'avviso impugnato (anche rispetto al calcolo degli interessi al saggio legale), ma pure che la liquidazione era stata correttamente compiuta con applicazione dell'aliquota di legge e non a tassa fissa, dal momento che nella sentenza impugnata era specificato dal giudice che “le somme erano state richieste a seguito di una lettera di incarico in possesso dell'appellante e, successivamente, essendo la lettera di incarico risultata falsa, tramite accertamento delle operazioni effettuate dal ricorrente per conto della ditta ingiunta, ma alla decisione della Corte d'Appello non è sottesa alcuna fattura emessa dal ricorrente e mai pagata dal committente. Ciò posto, l'oggetto del contendere non si configura in una fattispecie soggetta a IVA (…). L'Ufficio non ha considerato l'oggetto del contendere come una prestazione soggetta a IVA in quanto la parte ricorrente non ha mai versato l'IVA presupposta all'alternatività con l'imposta di registro né, allo stato attuale, risulta alcuna fattura sottesa alla condanna che assume carattere unicamente risarcitorio”.
Con successiva memoria la difesa ricorrente insisteva nelle proprie deduzioni e richieste. Di qui la richiesta di rigetto del ricorso e la conferma della legittimità dell'Avviso impugnato con condanna alle spese di lite. Quindi, all'odierna udienza, sentiti i difensori delle parti, la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Privi di pregio, in primo luogo, i rilievi mossi alla motivazione dell'avviso impugnato, che appare al contrario assolutamente congrua:
- nel richiamo compiuto all'atto oggetto di accertamento (ovvero la sentenza 20.6.2022 dalla Sezioni Civile della Corte d'appello reggina emessa nel procedimento, pure specificato, Società_1che vedeva la ricorrente contrapposta alla srl, atto dunque evidentemente ben conosciuto dalla contribuente) e alla norma del Testo Unico in tema di imposta di registro (art. 37 DPR n. 131/1986),
- nella specificazione del calcolo dell'imposta siccome effettuato, ovvero nella misura del 3% (aliquota di legge) dell'ammontare di quanto liquidato in sentenza a titolo di sorte capitale (euro 121.752,68) e a titolo di accessori, “interessi legali e rivalutazione monetaria, calcolati dal 12.04.2001 al 20.06.2022 per un importo di € 103.008,65”. Si tratta del resto di motivazione assolutamente coerente rispetto al dettato dell'art. 54, comma 4, TUR che prevede espressamente che “nell'avviso devono essere indicati gli estremi dell'atto da registrare (...) e la somma da pagare”. Né hanno qualità le doglianze relativa alla carenza di motivazione dell'AVVISO impugnato per violazione dell'art. 7 St. Contr.; costituisce invero principio interpretativo consolidato che “In tema di avviso di accertamento, l'onere di allegazione di cui all'art. 7 della l. n. 212 del 2000 è limitato ai documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente e costituenti il presupposto dell'atto impositivo al fine di evitare il pregiudizio del diritto di difesa di quest'ultimo” (Cass. Sez. 5, Ordinanza 10.7.2020 n. 14723) e nella specie il presupposto era la sentenza della corte reggina ben nota alla ricorrente;
quanto poi al calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria, essendo stati liquidati al saggio legale e sulla base dell'andamento dell'inflazione annualmente registrata, una volta individuati il dies a quo e ad quem, conseguivano evidentemente a una mera operazione aritmetica. Pure infondata la subordinata pretesa, di merito, della ricorrente di ottenersi la liquidazione in misura fissa, invece che nella misura percentuale dell'aliquota di legge. Occorre invero convenire con l'Ufficio che non è stata offerta alcuna effettiva dimostrazione da parte ricorrente dell'emissione di fattura per prestazione professionale (anche il decreto ingiuntivo originario, dalla motivazione della sentenza, pare sia stato emesso sulla base di prova scritta costituita da una lettera d'incarico dell'amministratore della società ingiunta – peraltro pure risultata falsamente sottoscritta, e non di una fattura) e comunque dell'assoggettamento dell'ammontare del liquidato in sentenza a IVA (peraltro effettivamente versata); anzi, dalla motivazione della sentenza è emerso piuttosto che il rapporto contrattuale di affidamento dell'opera professionale e del compimento della relativa prestazione, siano stati accertati dal giudice sulla base di prove anche testimoniali, sicché la liquidazione abbia propriamente quale suo unico fondamento proprio la sentenza accertante la violazione e la conseguente responsabilità contrattuale della società convenuta, con conseguente liquidazione anche della rivalutazione monetaria oltre che degli interessi legali.
Si impone dunque il rigetto del ricorso. Quanto al riparto delle spese del giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, oltre accessori di legge ove dovuti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 780,00 (settecentottanta).-
Il Giudice estensore Il Presidente
(Dott. Francesco Petrone) (Dott. Carmelo Barbaro)