Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 883
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Carenza di motivazione dell'avviso di liquidazione

    La motivazione dell'avviso è congrua, richiamando l'atto oggetto di accertamento (sentenza della Corte d'appello) e la norma di riferimento (art. 37 DPR n. 131/1986), specificando il calcolo dell'imposta e degli accessori. L'onere di allegazione è limitato ai documenti non conosciuti dal contribuente.

  • Rigettato
    Erronea applicazione dell'imposta proporzionale in luogo della tassa fissa

    Non è stata fornita prova dell'emissione di fattura per prestazione professionale o dell'assoggettamento a IVA. La sentenza ha accertato una responsabilità contrattuale con liquidazione di interessi e rivalutazione monetaria.

  • Rigettato
    Richiesta di riliquidazione in misura fissa

    La domanda è infondata poiché non vi è prova dell'assoggettamento a IVA delle somme liquidate in sentenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 883
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 883
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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